Ordinanza cautelare 15 luglio 2024
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00488/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00102/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2024, proposto da:
Comune di Remedello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Asaro, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Brescia, via Moretto n. 31 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio D’Ambito di Brescia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocata Simona Emanuela Anna Viola, con domicilio fisico nello studio della stessa in Milano via Gabrio Serbelloni n. 7 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di Brescia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dalle avvocate Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio fisico presso l’Avvocatura della Provincia di Brescia in Brescia, Palazzo Broletto piazza Paolo VI 29 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Visano, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
IN UP, NT UP, rappresentati e difesi dagli avvocati Romano Manfredi, Matteo Manfredi, Carola Treccani, con domicilio fisico nello studio degli stessi in Gottolengo piazza Vittorio Emanuele II n. 14 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l''annullamento
- della determinazione del direttore dell’Ufficio d''Ambito di Brescia n. 46 di data 5 dicembre 2023, con la quale è stato approvato, ai sensi dell''art. 158-bis del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152, il progetto definitivo dell’impianto di depurazione acque civili con potenzialità di 20.000 abitanti equivalenti nel Comune di Visano, al servizio dei Comuni di Visano, Acquafredda, Remedello e Isorella, subordinatamente all’esito favorevole della procedura di verifica ambientale preliminare ex art. 6 commi 9 e 9-bis del Dlgs. 152/2006, da eseguire a cura di A2A Ciclo Idrico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia e dell’Ufficio D’Ambito di Brescia;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di IN e NT UP;
Vista l’ordinanza cautelare n. 222 del 15 luglio 2024;
Vista la dichiarazione di data 21 novembre 2025, depositata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa RA CH e udito per l’Ufficio d’Ambito di Brescia il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 31 gennaio 2024 e depositato in data 9 febbraio 2024, il Comune di Remedello ha impugnato la Determinazione del Direttore dell’Ufficio di Ambito di Brescia n. 46 del 5 dicembre 2023 avente ad oggetto “ Impianto di depurazione acque civili con potenzialità 20.00 AE in Comune di Visano (BS), a servizio dei Comuni di Visano – Acquafredda – Remedello – Isorella – Approvazione progetto definitivo, contestuale dichiarazione di pubblica utilità e costituzione di variante urbanistica ”.
2. Con atto di costituzione meramente formale di data 12 febbraio 2024 e depositato in pari data si è costituita in giudizio la Provincia di Brescia chiedendo il rigetto del ricorso.
3. In data 22 maggio 2024 è stato depositato atto di intervento ad adiuvandum , notificato in pari data, proposto da sigg.ri IN e NT UP.
4. In data 7 giugno 2024, a propria volta, si è costituito l’Ufficio d’Ambito di Brescia, con memoria di costituzione meramente formale nella quale viene chiesto di respingere il ricorso in quanto irricevibile, inammissibile, improcedibile e comunque infondato nel merito.
5. Con istanza notificata in data 24 giugno 2024 e depositata in pari data, il Comune di Remedello ha chiesto la concessione di misure cautelari collegiali ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
6. In vista della camera di consiglio del 10 luglio 2024 gli interventori ad adiuvandum hanno depositato memoria e documenti.
7. A propria volta sia la Provincia di Brescia che l’Ufficio Ambito di Brescia hanno depositato, rispettivamente, memorie e documenti.
8. Con ordinanza cautelare n. 222 del 15 luglio 2024 la domanda cautelare è stata rigettata.
9. In vista dell’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, in data 21 novembre 2025, il Comune di Remedello ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
10. La Provincia di Brescia, con atto depositato in data 24 novembre 2025, ha dichiarato di accettare la rinuncia, aderendo anche alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
11. Anche l’Ufficio d’Ambito di Brescia, con atto depositato in data 9 gennaio 2026, ha dichiarato di accettare la rinuncia sopra richiamata e di aderire alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio.
12. Nel frattempo, in data 4 dicembre 2025, gli interventori ad adiuvandum avevano depositato atto di rinuncia all’intervento, anche in questo caso con compensazione delle spese di lite.
13. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
14. Alla luce di quanto sopra illustrato, non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA ON, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
RA CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA CH | MA ON |
IL SEGRETARIO