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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/05/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 302/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Busto Arsizio
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 302/2024 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Claudia Ricci e Alessandro
Pace;
− attore in riassunzione / appellante − contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Teresa Controparte_2 CodiceFiscale_1
Miglioli;
− convenuta in riassunzione / appellata −
Conclusioni delle parti
Per parte attrice in riassunzione / appellante:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma integrale della sentenza di primo grado:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma del provvedimento di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso il 03.10.2019, depositato il 04.10.2019 nel procedimento instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio RG.
1191/2019, accogliere le seguenti conclusioni ivi già spiegate:
- In via principale, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da all'Avv. NA RA CP_1 RI, per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- in via parimenti principale, accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che nessuna somma è dovuta da all'Avv. NA RA RI e conseguentemente rigettare nel CP_1 merito, comunque, ogni domanda di pagamento avanzata in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
- sempre in via principale, condannare la Sig.ra NA RA RI alla restituzione delle somme incassate in adempimento dell'atto di precetto sul decreto ingiuntivo opposto (provvisoriamente
pagina 1 di 7 esecutivo) all'epoca notificato pari ad € 6.019,87, oltre interessi legali dal pagamento avvenuto in data
17.12.2019.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti e 4 i gradi di giudizio (primo grado, secondo grado, ricorso per cassazione e nuovamente secondo grado), oltre al rimborso delle spese generali.
In via istruttoria si ritrascrivono le istanze già formulate in primo grado e nell'atto introduttivo del presente giudizio, allo stato non accolte:
a) si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta sui capitoli di prova indicati in narrativa dell'atto di citazione in primo grado, preceduti dalla locuzione “vero che”;
b) si chiede, inoltre, venga ammessa prova testimoniale sui medesimi capitoli, preceduti dalla locuzione “vero che”, indicando quali testi i sigg.: , e Tes_1 Testimone_2 Tes_3
tutti residenti in [...]. Testimone_4
Ci si oppone alle richieste istruttorie di controparte, in quanto inammissibili e comunque del tutto generiche ovvero irrilevanti per la decisione.
Chiede, infine, in caso di rigetto di tutte le istanze istruttorie, che la causa sia posta in decisione con termini di legge».
Per parte convenuta / appellata:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via Principale:
Rigettare l'appello proposto da e Controparte_1 conseguentemente confermare integralmente il provvedimento del Giudice di Pace di Busto Arsizio reso in data 3.10.2019 – 4.10.2019 nel giudizio R.G. 1191/2019;
Nel merito:
- confermare il decreto ingiuntivo n. 1783/18 – R.G. 3340/18 emesso dal Giudice di Pace di Busto
Arsizio dott.ssa in data 30.11.2018 e depositato in Cancelleria il 19.12.2018; Per_1
- in ogni caso accertare e dichiarare l'obbligo di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'Avv. NA RA RI del corrispettivo per le prestazioni professionali da quest'ultima prestate, meglio descritte in narrativa, nonchè nell'azionata fattura n. 21 del 23.04.2018;
- conseguentemente e per l'effetto, condannare al pagamento in favore dell'Avv. NA RA CP_1 RI dell'importo di € 3.751,08.=, di cui € 3.687,36.= quale corrispettivo recato dal preventivo e dalla fattura n. 21 del 23.04.2018, e di cui € 63,72 per spese notarili, per i motivi di cui in narrativa;
ovvero, nella diversa minor somma che risulterà dovuta in corso di causa;
oltre interessi di mora ex D.
Lgs 231/2002 dal dì del dovuto al saldo effettivo.
- Respingere integralmente l'opposizione e le domande tutte proposte da Controparte_1
perché infondate in fatto e in diritto e del tutto sprovviste di prova.
[...]
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di cui in narrativa da intendersi qui integralmente ritrascritte precedute dalla locuzione “Vero che”.
Si indicano a testi: pagina 2 di 7 Avv. Stefano Da Rold c/o Studio legale RI;
Avv. Elisa Bandera c/o Studio legale RI;
Sig.ra
c/o Studio legale RI;
Dott.ssa c/o Studio Costadoni Cerron Tes_5 Testimone_6
Ferrazzi Gallarate;
Sig. , Gallarate;
Sig. , Roma. Testimone_7 Testimone_8
Ci si oppone si d'ora alle istanze istruttorie avversarie e segnatamente all'ammissione del teste Tes_1
avente pacificamente interesse in causa.
[...]
- Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di rito e alla luce delle istanze istruttorie avversarie».
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 proponeva opposizione, davanti al Giudice di pace di Busto Arsizio, avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1783/2018 con il quale, su ricorso dell'avv. , veniva Controparte_2 ingiunto all'odierno appellante il pagamento di € 3.751,08 oltre interessi e spese, a titolo di compenso per l'attività di consulenza e assistenza prestata in favore dell'Ente e finalizzata ad intraprendere un'azione giudiziaria innanzi al T.A.R. Lombardia. L'opposizione, introdotta con le forme dell'atto di citazione, era stata dichiarata inammissibile dal Giudice adito con provvedimento fuori udienza del 04.10.2019, in accoglimento dell'eccezione formulata dall'avv. RI secondo la quale la stessa avrebbe dovuto essere promossa con il rito speciale previsto dal combinato disposto degli art. 702-bis c.p.c. e dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2011. aveva quindi agito in sede di gravame innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, domandando CP_1
l'integrale riforma della sentenza predetta (procedimento n. 5977/2019 R.G.). Costituitasi in giudizio l'avv. RI, il procedimento di appello era stato definito con sentenza n. 1364/2020, la quale aveva rigettato i motivi di impugnazione, dichiarato inammissibile l'opposizione ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese di lite e condannando altresì al pagamento del CP_1 doppio del contributo unificato.
Nelle more del giudizio di appello, l'Ente appellante aveva poi spontaneamente pagato l'importo di €
6.019,87, pari alla somma intimata con atto di precetto notificato in uno con il decreto ingiuntivo opposto. aveva quindi proposto ricorso per la cassazione di tale pronuncia, affidato a tre motivi: in CP_1 relazione all'art. 360, nn. 2 e 3, c.p.c., la violazione dell'art. 14, D. Lgs. n. 150/2011, nonché degli artt.
7 e 702-bis c.p.c. per la ritenuta applicabilità al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del rito speciale in luogo di quello ordinario;
in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. n. 150/2011, in quanto il credito azionato in via monitoria dall'avv. RI afferiva a prestazioni giudiziali in materia amministrativa, non contemplate dalle disposizioni sul rito speciale, le quali riguardano esclusivamente le prestazioni professionali rese dall'avvocato in ambito giudiziale civile;
infine, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 14 e 4, commi 1 e 5, D. Lgs. n. 150/2011, il quale consente di introdurre l'opposizione a mezzo di atto di citazione, salvo l'obbligo di successiva conversione del rito.
L'avv. RI aveva resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a quattro motivi.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12454/2021, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, ritenuto assorbente dei motivi restanti, aveva cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Busto Arsizio in persona di altro magistrato, affinché statuisse in ordine all'opposizione, nonché in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Il procedimento veniva ritualmente riassunto innanzi al Tribunale di Busto Arsizio da il quale CP_1 reiterava le difese svolte nei precedenti atti di causa, ribadendo che quanti avevano interagito con l'avv. RI a nome dell'Ente non disponevano del potere di rappresentarlo legalmente e che, pertanto, pagina 3 di 7 nessun incarico professionale con effetti vincolanti tra le parti era stato conferito alla professionista odierna appellata.
Domandava, perciò, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento dell'inesistenza del credito azionato dall'avv. RI, con conseguente condanna di quest'ultima a restituire l'importo di € 6.019,87 medio tempore pagato da a seguito della notifica dell'atto di precetto, oltre alla CP_1 restituzione dell'imposta versata per la registrazione della sentenza di secondo grado.
L'avv. si costituiva con comparsa depositata in data 29.05.2024, deducendo la Controparte_2 circostanza che tutti i soggetti che aveva incontrato e con cui aveva corrisposto nelle fasi prodromiche alla redazione del ricorso al T.A.R. erano organici ad ove occupavano ruoli apicali, ed CP_1 invocava il principio della rappresentanza apparente per sostenere la tesi dell'intervenuta stipula inter partes di un contratto d'opera intellettuale pienamente valido ed efficace e, dunque, del proprio diritto a vedersi remunerata per l'attività prestata in esecuzione dello stesso.
Parte appellata concludeva, perciò, domandando il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto opposto ed il rigetto delle domande attoree, ovvero l'accertamento dell'esistenza del credito azionato nei confronti di e la condanna dello stesso a pagare l'importo corrispondente. CP_1
Celebrata il 03.07.2024 l'udienza di comparizione delle parti, la causa era quindi rinviata al 21.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** *** ***
L'opposizione al decreto ingiuntivo promossa da innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio CP_1 con atto di citazione, da ritenersi ammissibile in rito conformemente a quanto statuito sul punto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29238/2023, risulta altresì tempestiva.
Il decreto opposto e l'atto di precetto, infatti, erano stati notificati ad il 31.01.2019. Parte CP_1 appellante aveva notificato l'atto di citazione in opposizione in data 08.03.2019, ovvero quattro giorni prima dello spirare del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c., che sarebbe scaduto soltanto il successivo 12.03.2019.
È dunque necessario procedere all'esame del merito dei motivi di opposizione, muovendo dalla ricostruzione dei principi generali che sovrintendono alla materia.
La ricostruzione fattuale evoca il generale principio dell'apparentia iuris, declinato nell'istituto della rappresentanza.
La disciplina dettata dagli artt. 1398 e 1399 c.c. in tema di rappresentanza senza potere e di ratifica degli atti compiuti dal falsus procurator non esclude l'applicazione del generale istituto della apparenza del diritto o, più specificamente, della rappresentanza apparente, istituto in forza del quale il contratto deve ritenersi produttivo di effetti nei confronti del "falso rappresentato" - così derogandosi alle predette disposizioni codicistiche - ancorché stipulato da un soggetto soltanto esteriormente dotato di poteri di rappresentanza, laddove la situazione di apparenza, che deve essere determinata da circostanze univoche, abbia indotto in errore la controparte in buona fede e sia ascrivibile a titolo colposo al rappresentato.
Dottrina e giurisprudenza, dunque, limitano l'applicazione dell'istituto della rappresentanza apparente alle sole ipotesi di apparenza colpevole, imputabile, cioè, anche al rappresentato, per avere questi determinato o contribuito a determinare l'affidamento incolpevole altrui con il proprio contegno colposo o inerte (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza , 26.09.2023, n. 27349: «In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche
pagina 4 di 7 un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente»).
Solo in tal caso, infatti, l'apparenza colposa surroga la legittimazione mancante, divenendo espressione del principio costituzionale di autoresponsabilità, a sua volta declinazione del principio solidaristico: il rappresentato resta così assoggettato agli effetti della situazione negoziale fittizia che ha contribuito a creare.
In tale contesto, la posizione del terzo contraente è ritenuta meritevole di tutela allorché l'affidamento nella situazione obiettivamente fittizia sia stato incolpevole e, simmetricamente, si ravvisi una condotta colposa del rappresentato.
Innanzitutto, deve ritenersi pacifico che coloro i quali avevano preso parte alla riunione del 30.06.2016 presso lo studio dell'avv. RI per discutere dell'impugnativa innanzi al Giudice Amministrativo del decreto prefettizio di nomina di era stato nominato guardia zoofila volontaria non erano Tes_7 dotati del potere di rappresentanza dell'Ente appellante, come del resto la stessa odierna appellata deduce implicitamente laddove invoca il principio dell'apparenza giuridica per sostenere l'instaurazione di un valido ed efficace vincolo contrattuale tra le parti e la sussistenza del proprio diritto di credito.
Ciò posto, si osserva che all'epoca dei fatti lo Statuto associativo disciplinante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza di era quello approvato dall'assemblea dei soci riunitasi in data 25.10.2015 CP_1
(att. Rep. N. 58039/17434 a ministero del Notaio Dott. di Roma), in vigore dal Persona_2
10.02.2016 (atto prot. 42404 del 10.02.2016, e Controparte_3 riprodotto nel documento n. 2 del fascicolo di primo grado di parte attrice opponente dalla pagina 18 e seguenti.
Orbene, l'art. 9, rubricato Il Presidente Nazionale, al comma 1 stabiliva che «Il Presidente CP_1 rappresenta legalmente l'Ente nei rapporti interni e in quelli interni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno».
Per contro, gli artt. 7 ed 8 dello Statuto vigente nel 2016, dedicati, rispettivamente, ai compiti ed al funzionamento del Consiglio Nazionale, tacciono completamente in merito ai poteri di rappresentanza dei singoli componenti dell'organo amministrativo.
Soltanto più tardi, nella versione aggiornata nel 2018 approvato dall'Assemblea generale dei soci il 17 novembre di quell'anno, lo Statuto associativo aveva introdotto sostanziali modifiche all'art. 8, dedicato all'Organo di amministrazione di Era stato così previsto che «Il potere di CP_1 rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza», fermo quanto già precedentemente disposto dal sopra citato articolo 9, riprodotto pedissequamente anche nella nuova versione (si veda nuovamente il documento n.
2 del fascicolo di primo grado parte opponente).
Alla stregua dello Statuto vigente ratione temporis, dunque, è da ritenersi documentalmente provato che al momento del controverso conferimento dell'incarico professionale da parte di all'avv. CP_1
, soltanto il presidente dell'Ente appellante era munito del potere di rappresentanza Controparte_2 dell'ente medesimo.
Quanto alla condotta tenuta da quest'ultimo nel 2016, la stessa non risulta connotata da quei profili di colpa che costituiscono uno dei presupposti indefettibili per l'applicazione dei principi in tema di apparenza precedentemente illustrati.
pagina 5 di 7 A ben guardare, infatti, tutti gli elementi fattuali che l'avv. RI adduceva a sostegno delle proprie tesi difensive (segnatamente, il mancato riscontro ai «ripetuti inviti alle determinazioni circa la raccolta delle procure ed il versamento dell'acconto, inoltrate anche agli indirizzi mail istituzionali (docc. 7 e 8 fasc. monitorio) ed a fronte altresì dei solleciti di pagamento», ivi compreso quello specificamente indirizzato all'attenzione dell'allora Presidente (doc. 9 fasc. monitorio), si Tes_1 collocavano entro un arco temporale successivo sia alle interlocuzioni preliminari tra gli esponenti di e l'avv. RI, sia alla riunione tenutasi tra i medesimi in data 30.06.2016: le circostanze CP_1 addotte, pertanto, non potevano essere idonee ad ingenerare nella professionista un legittimo affidamento circa la sussistenza in capo ai propri interlocutori del potere di rappresentare legalmente l'Ente appellante. L'insorgenza dell'affidamento incolpevole nel terzo deve, infatti, essere valutata alla stregua delle circostanze esistenti prima ed al momento della formazione della volontà contrattuale, in quanto è proprio allora che il terzo, contando su dati esteriori che lascino univocamente intendere che colui il quale ha contrattato in nome e per conto della controparte aveva effettivamente il potere di farlo.
Ciò che accade una volta perfezionatosi l'accordo tra le parti, è, a ben guardare, irrilevante in tal senso.
Va altresì considerato che l'assetto e la distribuzione dei poteri di rappresentanza in seno ad CP_1 pur in assenza di speciali mezzi di pubblicità imposti per legge, avrebbero potuto essere agevolmente individuati dall'avv. RI e dai suoi collaboratori di studio proprio nelle fasi prodromiche alla redazione del ricorso innanzi al Giudice amministrativo, semplicemente consultando lo Statuto dell'Ente. Si sarebbe trattato di un accertamento ertamente non disagevole per chicchessia, ma a maggior ragione per professionisti muniti di competenze tecniche specifiche.
Allo stesso modo, nel medesimo arco temporale avrebbe potuto e dovuto essere verificato il consenso del presidente pro tempore di all'impugnativa giudiziale innanzi al T.A.R. del decreto CP_1 prefettizio e l'approvazione da parte di quest'ultimo delle iniziative intraprese da altri soggetti che, pur obiettivamente organici all'Ente, non potevano validamente manifestarne la volontà all'esterno.
Tuttavia, non consta che ciò fosse mai avvenuto.
La narrativa della professionista appellata non indica mai un'effettiva spendita del potere di rappresentanza da parte dei soggetti con cui interloquiva, ritenendo la legale di poter fare affidamento sul semplice inserimento dei suoi interlocutori nella struttura organizzativa dell'Ente e sul presunto interesse dell'Ente medesimo all'impugnativa giurisdizionale dell'atto riguardante una propria guardia zoofila. Tali circostanze, tuttavia, non denotano l'imputabilità all'Ente di alcuna situazione di oggettiva apparenza atteso che non emerge alcuna condotta positiva in grado di ingenerare il suddetto affidamento.
Risulta, anzi, che già nel 2016 l'allora presidente di dott.ssa avesse manifestato CP_1 Tes_1 espressamente parere contrario all'ipotesi di agire giudizialmente.
Nella comunicazione interna tramessa in data 20.07.2016 dalla dott.ssa alla segreteria delle Tes_1 guardie zoofile, a tale ed alla giunta esecutiva dell'Ente, riprodotta nel documento n. 1 del Tes_3 fascicolo di primo grado di parte attrice, ella scriveva: «[…] informo tutti di essere stata preavvertita da (componente del Consiglio Direttivo e presente alla riunione del 30.06.2016 presso Testimone_8 lo studio dell'avv. RI, n.d.r.) dell'esistenza di questa richiesta. Non ho incaricato nessuno di predisporre alcunché. Al contrario ho manifestato per iscritto forti perplessità nel merito […]».
In definitiva, non ricorrono nella condotta di elementi tali da aver potuto contribuire ad CP_1 ingenerare nell'avv. RI di un legittimo affidamento circa l'esistenza del potere di rappresentanza dell'Ente in capo a quegli esponenti dell'Ente medesimo, che a lei si erano rivolti per la redazione del ricorso. La pur indubbia organicità degli stessi ad infatti, non è di per sé sola sufficiente a far CP_1
pagina 6 di 7 ritenere che gli interlocutori fossero effettivamente muniti del potere di rappresentarlo, assumendo obbligazioni vincolanti.
All'esito della disamina, non può dunque dirsi adeguatamente provata la sussistenza tra le parti di pattuizioni valide ed efficaci.
Ricordato che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, è sul creditore-opposto che ha richiesto l'ingiunzione che grava l'onere di provare l'esistenza del credito azionato in via monitoria, mentre all'ingiunto/attore in opposizione compete provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, nella fattispecie in esame era l'avv. a dovere dimostrare gli elementi costitutivi del diritto Controparte_2 di credito affermato. Poiché, come detto, non è stata raggiunta la prova del fatto costitutivo di detto diritto, ovvero del perfezionarsi dell'accordo sulla prestazione d'opera intellettuale, l'appello proposto da avverso la sentenza di prime cure, che aveva inizialmente ritenuto inammissibile CP_1 l'opposizione, merita accoglimento ed il decreto ingiuntivo opposto n. 1783/2018 emesso dal Giudice di Pace di Busto Arsizio deve essere revocato.
Da ciò consegue il diritto di parte appellante alla restituzione delle somme versate all'avv. RI in seguito alla notifica dell'atto di precetto, per complessivi € 6.019,87, nonché al rimborso dell'imposta di registro versata in relazione alla sentenza che ha definito il secondo grado di giudizio, pari a € 208,75.
Le spese di lite, ivi comprese quelle inerenti al giudizio di legittimità di cui all'ordinanza n.
29238/2023 della Suprema Corte di Cassazione, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie l'appello promosso da avverso Controparte_1
l'ordinanza d'inammissibilità dell'opposizione emessa in data 04.10.2019 dal Giudice di Pace di Busto Arsizio e, per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna a restituire ad il Controparte_2 Controparte_1 complessivo importo di € 6.228,62, di cui € 6.019,87 intimati con atto di precetto ed € 208,75 per la registrazione della sentenza di secondo grado, oltre interessi legali dall'esborso al saldo;
condanna a rifondere ad le Controparte_2 Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 840,00 per compensi professionali, oltre spese generali, accessori di legge ed anticipazioni, per il primo grado di giudizio, ed in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali, accessori di legge ed anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica); condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite relative al giudizio di legittimità, liquidate in € 1.875,00 per compensi
[...] professionali, oltre spese generali, accessori di legge ed anticipazioni.
Busto Arsizio, 13.05.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Busto Arsizio
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 302/2024 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Claudia Ricci e Alessandro
Pace;
− attore in riassunzione / appellante − contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Teresa Controparte_2 CodiceFiscale_1
Miglioli;
− convenuta in riassunzione / appellata −
Conclusioni delle parti
Per parte attrice in riassunzione / appellante:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma integrale della sentenza di primo grado:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma del provvedimento di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso il 03.10.2019, depositato il 04.10.2019 nel procedimento instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio RG.
1191/2019, accogliere le seguenti conclusioni ivi già spiegate:
- In via principale, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da all'Avv. NA RA CP_1 RI, per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- in via parimenti principale, accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che nessuna somma è dovuta da all'Avv. NA RA RI e conseguentemente rigettare nel CP_1 merito, comunque, ogni domanda di pagamento avanzata in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
- sempre in via principale, condannare la Sig.ra NA RA RI alla restituzione delle somme incassate in adempimento dell'atto di precetto sul decreto ingiuntivo opposto (provvisoriamente
pagina 1 di 7 esecutivo) all'epoca notificato pari ad € 6.019,87, oltre interessi legali dal pagamento avvenuto in data
17.12.2019.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti e 4 i gradi di giudizio (primo grado, secondo grado, ricorso per cassazione e nuovamente secondo grado), oltre al rimborso delle spese generali.
In via istruttoria si ritrascrivono le istanze già formulate in primo grado e nell'atto introduttivo del presente giudizio, allo stato non accolte:
a) si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta sui capitoli di prova indicati in narrativa dell'atto di citazione in primo grado, preceduti dalla locuzione “vero che”;
b) si chiede, inoltre, venga ammessa prova testimoniale sui medesimi capitoli, preceduti dalla locuzione “vero che”, indicando quali testi i sigg.: , e Tes_1 Testimone_2 Tes_3
tutti residenti in [...]. Testimone_4
Ci si oppone alle richieste istruttorie di controparte, in quanto inammissibili e comunque del tutto generiche ovvero irrilevanti per la decisione.
Chiede, infine, in caso di rigetto di tutte le istanze istruttorie, che la causa sia posta in decisione con termini di legge».
Per parte convenuta / appellata:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via Principale:
Rigettare l'appello proposto da e Controparte_1 conseguentemente confermare integralmente il provvedimento del Giudice di Pace di Busto Arsizio reso in data 3.10.2019 – 4.10.2019 nel giudizio R.G. 1191/2019;
Nel merito:
- confermare il decreto ingiuntivo n. 1783/18 – R.G. 3340/18 emesso dal Giudice di Pace di Busto
Arsizio dott.ssa in data 30.11.2018 e depositato in Cancelleria il 19.12.2018; Per_1
- in ogni caso accertare e dichiarare l'obbligo di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'Avv. NA RA RI del corrispettivo per le prestazioni professionali da quest'ultima prestate, meglio descritte in narrativa, nonchè nell'azionata fattura n. 21 del 23.04.2018;
- conseguentemente e per l'effetto, condannare al pagamento in favore dell'Avv. NA RA CP_1 RI dell'importo di € 3.751,08.=, di cui € 3.687,36.= quale corrispettivo recato dal preventivo e dalla fattura n. 21 del 23.04.2018, e di cui € 63,72 per spese notarili, per i motivi di cui in narrativa;
ovvero, nella diversa minor somma che risulterà dovuta in corso di causa;
oltre interessi di mora ex D.
Lgs 231/2002 dal dì del dovuto al saldo effettivo.
- Respingere integralmente l'opposizione e le domande tutte proposte da Controparte_1
perché infondate in fatto e in diritto e del tutto sprovviste di prova.
[...]
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di cui in narrativa da intendersi qui integralmente ritrascritte precedute dalla locuzione “Vero che”.
Si indicano a testi: pagina 2 di 7 Avv. Stefano Da Rold c/o Studio legale RI;
Avv. Elisa Bandera c/o Studio legale RI;
Sig.ra
c/o Studio legale RI;
Dott.ssa c/o Studio Costadoni Cerron Tes_5 Testimone_6
Ferrazzi Gallarate;
Sig. , Gallarate;
Sig. , Roma. Testimone_7 Testimone_8
Ci si oppone si d'ora alle istanze istruttorie avversarie e segnatamente all'ammissione del teste Tes_1
avente pacificamente interesse in causa.
[...]
- Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di rito e alla luce delle istanze istruttorie avversarie».
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 proponeva opposizione, davanti al Giudice di pace di Busto Arsizio, avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1783/2018 con il quale, su ricorso dell'avv. , veniva Controparte_2 ingiunto all'odierno appellante il pagamento di € 3.751,08 oltre interessi e spese, a titolo di compenso per l'attività di consulenza e assistenza prestata in favore dell'Ente e finalizzata ad intraprendere un'azione giudiziaria innanzi al T.A.R. Lombardia. L'opposizione, introdotta con le forme dell'atto di citazione, era stata dichiarata inammissibile dal Giudice adito con provvedimento fuori udienza del 04.10.2019, in accoglimento dell'eccezione formulata dall'avv. RI secondo la quale la stessa avrebbe dovuto essere promossa con il rito speciale previsto dal combinato disposto degli art. 702-bis c.p.c. e dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2011. aveva quindi agito in sede di gravame innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, domandando CP_1
l'integrale riforma della sentenza predetta (procedimento n. 5977/2019 R.G.). Costituitasi in giudizio l'avv. RI, il procedimento di appello era stato definito con sentenza n. 1364/2020, la quale aveva rigettato i motivi di impugnazione, dichiarato inammissibile l'opposizione ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese di lite e condannando altresì al pagamento del CP_1 doppio del contributo unificato.
Nelle more del giudizio di appello, l'Ente appellante aveva poi spontaneamente pagato l'importo di €
6.019,87, pari alla somma intimata con atto di precetto notificato in uno con il decreto ingiuntivo opposto. aveva quindi proposto ricorso per la cassazione di tale pronuncia, affidato a tre motivi: in CP_1 relazione all'art. 360, nn. 2 e 3, c.p.c., la violazione dell'art. 14, D. Lgs. n. 150/2011, nonché degli artt.
7 e 702-bis c.p.c. per la ritenuta applicabilità al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del rito speciale in luogo di quello ordinario;
in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. n. 150/2011, in quanto il credito azionato in via monitoria dall'avv. RI afferiva a prestazioni giudiziali in materia amministrativa, non contemplate dalle disposizioni sul rito speciale, le quali riguardano esclusivamente le prestazioni professionali rese dall'avvocato in ambito giudiziale civile;
infine, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 14 e 4, commi 1 e 5, D. Lgs. n. 150/2011, il quale consente di introdurre l'opposizione a mezzo di atto di citazione, salvo l'obbligo di successiva conversione del rito.
L'avv. RI aveva resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a quattro motivi.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12454/2021, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, ritenuto assorbente dei motivi restanti, aveva cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Busto Arsizio in persona di altro magistrato, affinché statuisse in ordine all'opposizione, nonché in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Il procedimento veniva ritualmente riassunto innanzi al Tribunale di Busto Arsizio da il quale CP_1 reiterava le difese svolte nei precedenti atti di causa, ribadendo che quanti avevano interagito con l'avv. RI a nome dell'Ente non disponevano del potere di rappresentarlo legalmente e che, pertanto, pagina 3 di 7 nessun incarico professionale con effetti vincolanti tra le parti era stato conferito alla professionista odierna appellata.
Domandava, perciò, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento dell'inesistenza del credito azionato dall'avv. RI, con conseguente condanna di quest'ultima a restituire l'importo di € 6.019,87 medio tempore pagato da a seguito della notifica dell'atto di precetto, oltre alla CP_1 restituzione dell'imposta versata per la registrazione della sentenza di secondo grado.
L'avv. si costituiva con comparsa depositata in data 29.05.2024, deducendo la Controparte_2 circostanza che tutti i soggetti che aveva incontrato e con cui aveva corrisposto nelle fasi prodromiche alla redazione del ricorso al T.A.R. erano organici ad ove occupavano ruoli apicali, ed CP_1 invocava il principio della rappresentanza apparente per sostenere la tesi dell'intervenuta stipula inter partes di un contratto d'opera intellettuale pienamente valido ed efficace e, dunque, del proprio diritto a vedersi remunerata per l'attività prestata in esecuzione dello stesso.
Parte appellata concludeva, perciò, domandando il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto opposto ed il rigetto delle domande attoree, ovvero l'accertamento dell'esistenza del credito azionato nei confronti di e la condanna dello stesso a pagare l'importo corrispondente. CP_1
Celebrata il 03.07.2024 l'udienza di comparizione delle parti, la causa era quindi rinviata al 21.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** *** ***
L'opposizione al decreto ingiuntivo promossa da innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio CP_1 con atto di citazione, da ritenersi ammissibile in rito conformemente a quanto statuito sul punto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29238/2023, risulta altresì tempestiva.
Il decreto opposto e l'atto di precetto, infatti, erano stati notificati ad il 31.01.2019. Parte CP_1 appellante aveva notificato l'atto di citazione in opposizione in data 08.03.2019, ovvero quattro giorni prima dello spirare del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c., che sarebbe scaduto soltanto il successivo 12.03.2019.
È dunque necessario procedere all'esame del merito dei motivi di opposizione, muovendo dalla ricostruzione dei principi generali che sovrintendono alla materia.
La ricostruzione fattuale evoca il generale principio dell'apparentia iuris, declinato nell'istituto della rappresentanza.
La disciplina dettata dagli artt. 1398 e 1399 c.c. in tema di rappresentanza senza potere e di ratifica degli atti compiuti dal falsus procurator non esclude l'applicazione del generale istituto della apparenza del diritto o, più specificamente, della rappresentanza apparente, istituto in forza del quale il contratto deve ritenersi produttivo di effetti nei confronti del "falso rappresentato" - così derogandosi alle predette disposizioni codicistiche - ancorché stipulato da un soggetto soltanto esteriormente dotato di poteri di rappresentanza, laddove la situazione di apparenza, che deve essere determinata da circostanze univoche, abbia indotto in errore la controparte in buona fede e sia ascrivibile a titolo colposo al rappresentato.
Dottrina e giurisprudenza, dunque, limitano l'applicazione dell'istituto della rappresentanza apparente alle sole ipotesi di apparenza colpevole, imputabile, cioè, anche al rappresentato, per avere questi determinato o contribuito a determinare l'affidamento incolpevole altrui con il proprio contegno colposo o inerte (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza , 26.09.2023, n. 27349: «In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche
pagina 4 di 7 un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente»).
Solo in tal caso, infatti, l'apparenza colposa surroga la legittimazione mancante, divenendo espressione del principio costituzionale di autoresponsabilità, a sua volta declinazione del principio solidaristico: il rappresentato resta così assoggettato agli effetti della situazione negoziale fittizia che ha contribuito a creare.
In tale contesto, la posizione del terzo contraente è ritenuta meritevole di tutela allorché l'affidamento nella situazione obiettivamente fittizia sia stato incolpevole e, simmetricamente, si ravvisi una condotta colposa del rappresentato.
Innanzitutto, deve ritenersi pacifico che coloro i quali avevano preso parte alla riunione del 30.06.2016 presso lo studio dell'avv. RI per discutere dell'impugnativa innanzi al Giudice Amministrativo del decreto prefettizio di nomina di era stato nominato guardia zoofila volontaria non erano Tes_7 dotati del potere di rappresentanza dell'Ente appellante, come del resto la stessa odierna appellata deduce implicitamente laddove invoca il principio dell'apparenza giuridica per sostenere l'instaurazione di un valido ed efficace vincolo contrattuale tra le parti e la sussistenza del proprio diritto di credito.
Ciò posto, si osserva che all'epoca dei fatti lo Statuto associativo disciplinante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza di era quello approvato dall'assemblea dei soci riunitasi in data 25.10.2015 CP_1
(att. Rep. N. 58039/17434 a ministero del Notaio Dott. di Roma), in vigore dal Persona_2
10.02.2016 (atto prot. 42404 del 10.02.2016, e Controparte_3 riprodotto nel documento n. 2 del fascicolo di primo grado di parte attrice opponente dalla pagina 18 e seguenti.
Orbene, l'art. 9, rubricato Il Presidente Nazionale, al comma 1 stabiliva che «Il Presidente CP_1 rappresenta legalmente l'Ente nei rapporti interni e in quelli interni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno».
Per contro, gli artt. 7 ed 8 dello Statuto vigente nel 2016, dedicati, rispettivamente, ai compiti ed al funzionamento del Consiglio Nazionale, tacciono completamente in merito ai poteri di rappresentanza dei singoli componenti dell'organo amministrativo.
Soltanto più tardi, nella versione aggiornata nel 2018 approvato dall'Assemblea generale dei soci il 17 novembre di quell'anno, lo Statuto associativo aveva introdotto sostanziali modifiche all'art. 8, dedicato all'Organo di amministrazione di Era stato così previsto che «Il potere di CP_1 rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza», fermo quanto già precedentemente disposto dal sopra citato articolo 9, riprodotto pedissequamente anche nella nuova versione (si veda nuovamente il documento n.
2 del fascicolo di primo grado parte opponente).
Alla stregua dello Statuto vigente ratione temporis, dunque, è da ritenersi documentalmente provato che al momento del controverso conferimento dell'incarico professionale da parte di all'avv. CP_1
, soltanto il presidente dell'Ente appellante era munito del potere di rappresentanza Controparte_2 dell'ente medesimo.
Quanto alla condotta tenuta da quest'ultimo nel 2016, la stessa non risulta connotata da quei profili di colpa che costituiscono uno dei presupposti indefettibili per l'applicazione dei principi in tema di apparenza precedentemente illustrati.
pagina 5 di 7 A ben guardare, infatti, tutti gli elementi fattuali che l'avv. RI adduceva a sostegno delle proprie tesi difensive (segnatamente, il mancato riscontro ai «ripetuti inviti alle determinazioni circa la raccolta delle procure ed il versamento dell'acconto, inoltrate anche agli indirizzi mail istituzionali (docc. 7 e 8 fasc. monitorio) ed a fronte altresì dei solleciti di pagamento», ivi compreso quello specificamente indirizzato all'attenzione dell'allora Presidente (doc. 9 fasc. monitorio), si Tes_1 collocavano entro un arco temporale successivo sia alle interlocuzioni preliminari tra gli esponenti di e l'avv. RI, sia alla riunione tenutasi tra i medesimi in data 30.06.2016: le circostanze CP_1 addotte, pertanto, non potevano essere idonee ad ingenerare nella professionista un legittimo affidamento circa la sussistenza in capo ai propri interlocutori del potere di rappresentare legalmente l'Ente appellante. L'insorgenza dell'affidamento incolpevole nel terzo deve, infatti, essere valutata alla stregua delle circostanze esistenti prima ed al momento della formazione della volontà contrattuale, in quanto è proprio allora che il terzo, contando su dati esteriori che lascino univocamente intendere che colui il quale ha contrattato in nome e per conto della controparte aveva effettivamente il potere di farlo.
Ciò che accade una volta perfezionatosi l'accordo tra le parti, è, a ben guardare, irrilevante in tal senso.
Va altresì considerato che l'assetto e la distribuzione dei poteri di rappresentanza in seno ad CP_1 pur in assenza di speciali mezzi di pubblicità imposti per legge, avrebbero potuto essere agevolmente individuati dall'avv. RI e dai suoi collaboratori di studio proprio nelle fasi prodromiche alla redazione del ricorso innanzi al Giudice amministrativo, semplicemente consultando lo Statuto dell'Ente. Si sarebbe trattato di un accertamento ertamente non disagevole per chicchessia, ma a maggior ragione per professionisti muniti di competenze tecniche specifiche.
Allo stesso modo, nel medesimo arco temporale avrebbe potuto e dovuto essere verificato il consenso del presidente pro tempore di all'impugnativa giudiziale innanzi al T.A.R. del decreto CP_1 prefettizio e l'approvazione da parte di quest'ultimo delle iniziative intraprese da altri soggetti che, pur obiettivamente organici all'Ente, non potevano validamente manifestarne la volontà all'esterno.
Tuttavia, non consta che ciò fosse mai avvenuto.
La narrativa della professionista appellata non indica mai un'effettiva spendita del potere di rappresentanza da parte dei soggetti con cui interloquiva, ritenendo la legale di poter fare affidamento sul semplice inserimento dei suoi interlocutori nella struttura organizzativa dell'Ente e sul presunto interesse dell'Ente medesimo all'impugnativa giurisdizionale dell'atto riguardante una propria guardia zoofila. Tali circostanze, tuttavia, non denotano l'imputabilità all'Ente di alcuna situazione di oggettiva apparenza atteso che non emerge alcuna condotta positiva in grado di ingenerare il suddetto affidamento.
Risulta, anzi, che già nel 2016 l'allora presidente di dott.ssa avesse manifestato CP_1 Tes_1 espressamente parere contrario all'ipotesi di agire giudizialmente.
Nella comunicazione interna tramessa in data 20.07.2016 dalla dott.ssa alla segreteria delle Tes_1 guardie zoofile, a tale ed alla giunta esecutiva dell'Ente, riprodotta nel documento n. 1 del Tes_3 fascicolo di primo grado di parte attrice, ella scriveva: «[…] informo tutti di essere stata preavvertita da (componente del Consiglio Direttivo e presente alla riunione del 30.06.2016 presso Testimone_8 lo studio dell'avv. RI, n.d.r.) dell'esistenza di questa richiesta. Non ho incaricato nessuno di predisporre alcunché. Al contrario ho manifestato per iscritto forti perplessità nel merito […]».
In definitiva, non ricorrono nella condotta di elementi tali da aver potuto contribuire ad CP_1 ingenerare nell'avv. RI di un legittimo affidamento circa l'esistenza del potere di rappresentanza dell'Ente in capo a quegli esponenti dell'Ente medesimo, che a lei si erano rivolti per la redazione del ricorso. La pur indubbia organicità degli stessi ad infatti, non è di per sé sola sufficiente a far CP_1
pagina 6 di 7 ritenere che gli interlocutori fossero effettivamente muniti del potere di rappresentarlo, assumendo obbligazioni vincolanti.
All'esito della disamina, non può dunque dirsi adeguatamente provata la sussistenza tra le parti di pattuizioni valide ed efficaci.
Ricordato che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, è sul creditore-opposto che ha richiesto l'ingiunzione che grava l'onere di provare l'esistenza del credito azionato in via monitoria, mentre all'ingiunto/attore in opposizione compete provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, nella fattispecie in esame era l'avv. a dovere dimostrare gli elementi costitutivi del diritto Controparte_2 di credito affermato. Poiché, come detto, non è stata raggiunta la prova del fatto costitutivo di detto diritto, ovvero del perfezionarsi dell'accordo sulla prestazione d'opera intellettuale, l'appello proposto da avverso la sentenza di prime cure, che aveva inizialmente ritenuto inammissibile CP_1 l'opposizione, merita accoglimento ed il decreto ingiuntivo opposto n. 1783/2018 emesso dal Giudice di Pace di Busto Arsizio deve essere revocato.
Da ciò consegue il diritto di parte appellante alla restituzione delle somme versate all'avv. RI in seguito alla notifica dell'atto di precetto, per complessivi € 6.019,87, nonché al rimborso dell'imposta di registro versata in relazione alla sentenza che ha definito il secondo grado di giudizio, pari a € 208,75.
Le spese di lite, ivi comprese quelle inerenti al giudizio di legittimità di cui all'ordinanza n.
29238/2023 della Suprema Corte di Cassazione, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie l'appello promosso da avverso Controparte_1
l'ordinanza d'inammissibilità dell'opposizione emessa in data 04.10.2019 dal Giudice di Pace di Busto Arsizio e, per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna a restituire ad il Controparte_2 Controparte_1 complessivo importo di € 6.228,62, di cui € 6.019,87 intimati con atto di precetto ed € 208,75 per la registrazione della sentenza di secondo grado, oltre interessi legali dall'esborso al saldo;
condanna a rifondere ad le Controparte_2 Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 840,00 per compensi professionali, oltre spese generali, accessori di legge ed anticipazioni, per il primo grado di giudizio, ed in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali, accessori di legge ed anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica); condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite relative al giudizio di legittimità, liquidate in € 1.875,00 per compensi
[...] professionali, oltre spese generali, accessori di legge ed anticipazioni.
Busto Arsizio, 13.05.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
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