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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/11/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1115/2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 18/11/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Poggiani per la parte convenuta l'avv. Iacolucci
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
La difesa di parte ricorrente, riferisce che il proprio assistito ha tentato di collegarsi per l'udienza ma che per problemi tecnici non è riuscito a prendervi parte.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 18/11/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1115 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 09/06/2025 avente ad oggetto: impugnazione licenziamento con richiesta di reintegra/mansioni superiori/differenze retributive da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PE UI e dell'avv. POGGIANI LAURA, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTARETTO Controparte_1 P.IVA_1
LO LI, dell'avv. SEVERINI IACOLUCCI CRISTIANO MARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2 Email_3
)
[...]
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 9.6.2025 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertarsi e dichiararsi il diritto del signor all'inquadramento nel livello quadro B del CCNL Turismo - Pubblici Parte_1
Esercizi - Confcommercio da inizio del rapporto di lavoro, in data 26.02.2024, con la società
in persona del legale rappresentante p.t., già e per tutta Controparte_1 Controparte_2
la sua durata fino al licenziamento del 06.12.2024, o in subordine, nel primo livello del CCNL
Pubblici Esercizi Confcommercio per tutta la durata del rapporto;
Per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 3.926,06, oltre al superminimo assorbibile, o della diversa anche
1 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto a titolo di differenze retributive e Tfr per mansioni superiori, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione al saldo, nonché, alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente;
Previo accertamento e declaratoria della nullità del licenziamento durante il periodo di comporto e/o della illegittimità e/o annullabilità e/o inefficacia l'insussistenza e/o infondatezza dei fatti contestati
e/o per sproporzione, e/o per altre ipotesi ritenute valide dal Giudice sulla base di tutti i motivi esposti nel ricorso, conseguentemente, annullarsi il licenziamento per giusta causa comminato al signor dalla società già in data Parte_1 CP_1 Controparte_2
06.12.2024, e, per l'effetto, condannarsi in via principale ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 23/2015 la società in persona del legale rappresentante p.t., già a: Controparte_1 Controparte_2 reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
- pagare al ricorrente a titolo di risarcimento del danno un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr di
€ 2.672,82, corrispondente al livello quadro B del Ccnl Turismo - Pubblici Esercizi -
Confcommercio, già comprensivo di indennità di responsabilità, ovvero della diversa somma anche maggiore o minore ritenuta di giustizia sulla base dell'inquadramento contrattuale che verrà accertato, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, dedotto
l'aliunde perceptum e, in ogni caso, non inferiore a 5 mensilità; al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra;
In subordine, condannarsi ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, co. 1, e dell'art. 9 del
d.lgs. 23/2015 la società in persona del legale rappresentante p.t., già Controparte_1 [...]
a: pagare al ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione CP_2
previdenziale di importo pari a 6 mensilità - considerata l'intera vicenda e la modalità espulsiva - o della diversa somma anche minore che sarà ritenuta di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr di € 2.672,82, corrispondente al livello quadro B del Ccnl Turismo - Pubblici Esercizi - Confcommercio, già comprensivo di indennità di responsabilità, ovvero della diversa somma anche maggiore o minore ritenuta di giustizia sulla base dell'inquadramento contrattuale che verrà accertato;
nonché a riconoscere al ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso. In ogni caso Con rivalutazione e interessi a far data dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo;
Con vittoria di spese e compensi di causa, spese generali e forfettarie, iva e cpa”. In sintesi, il ricorrente ha dedotto: di essere stato assunto in data 26.02.2024 dalla (poi incorporata alla Controparte_2
odierna convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, full time, con Controparte_1
qualifica di operaio e livello 2 del CCNL Turismo - Pubblici Esercizi Confcommercio, per
2 ricoprire il ruolo di responsabile del ristorante a Verona;
che nonostante CP_1
l'inquadramento formale, le mansioni effettivamente svolte includevano ampie responsabilità di pianificazione, organizzazione, controllo, gestione dello staff, operazioni amministrative
(inclusa la cassa e il maneggio contanti), e gestione della sicurezza del ristorante (contratto e buste paga, doc. 2 e 3 ric.); che pertanto deve essere riconosciuto la categoria di quadro B o in subordine di impiegato di primo livello, stante l'ampia autonomia decisionale e operativa, non potendo le indennità riconosciute assorbire le differenze retributive, calcolate in Euro 3.926,00 oltre accessori di legge;
che il datore di lavoro ha sempre tenuto un atteggiamento intimidatorio con minaccia dello strumento disciplinare nei confronti dei propri dipendenti (video, doc. 4 ric.); che a partire dalla fine di settembre 2024, il ricorrente ha iniziato ad accusare problemi psico-fisici riconducibili a stati d'ansia e di depressione, diagnosticati ufficialmente il
03.10.2024; che nei due mesi successivi, il periodo di malattia è stato regolarmente rinnovato,
e i certificati sono stati inviati al datore di lavoro senza contestazioni;
che i fatti che hanno portato al licenziamento si sono verificati a novembre 2024, quando il ricorrente si è rivolto al nuovo medico di base per prolungare la malattia già in essere;
che in data 22.11.2024, la nuova dottoressa aveva rilasciato il protocollo di un nuovo certificato medico (n. 396529419) ma, per errore, i 10 giorni di malattia indicati coprivano un periodo a ritroso (dal 13.11.2024 al
22.11.2024), risultando in parte sovrapposto al precedente e in parte non coprendo i giorni immediatamente successivi, come invece concordato;
che il ricorrente avendo ricevuto solo il numero di protocollo e fidandosi degli accordi con la dottoressa, era ignaro dell'errore materiale;
che sulla base di questa convinzione, il 25.11.2024 aveva inviato il numero di protocollo al datore di lavoro, continuando ad assentarsi;
che in data 02.12.2024, la società aveva aperto un procedimento disciplinare contestandogli l'assenza ingiustificata dal
24.11.2024 al 02.12.2024; che a seguito della richiesta di integrazione delle giustificazioni, il ricorrente si è avveduto dell'errore; che, informata dell'accaduto, la dottoressa ha rilasciato il certificato medico corretto (n. 397678555) in data 04.12.2024, che copriva il periodo di malattia dal 13.11.2024 al 04.12.2024; che nonostante l'invio del certificato corretto, il datore di lavoro ha rifiutato le giustificazioni e ha licenziato il ricorrente per giusta causa il
06.12.2024, sostenendo che i certificati prodotti non coprivano o giustificavano l'assenza contestata, in particolare a causa della retroattività del certificato del 04.12.2024; che il licenziamento è stato impugnato stragiudizialmente in data 13.12.2024 e ne deve in questa sede essere accertata l'invalidità, in quanto ritorsivo o comunque nullo e privo di giusta causa o sproporzionato, invocando in via principale la tutela reintegratoria ex art. 2 dlgs 23/2015 e in
3 via subordinata la tutela indennitaria ex artt. 3, co.1 e 9 dlgs 23/2015 (ultima retribuzione utile al calcolo del TFR Euro 2.672,82).
2. Si è costituita la società chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in Controparte_1
fatto ed in diritto. La società ha in sintesi sostenuto: la decadenza del ricorrente dall'impugnativa di licenziamento, poiché l'atto di impugnazione trasmesso via PEC il 13 dicembre 2024 non è idoneo a far salvo il termine di decadenza di 60 giorni in quanto privo dei requisiti di forma richiesti: non è sottoscritto digitalmente dal lavoratore (ma solo dal difensore) né accompagnato da attestazione di conformità o procura alle liti (non ricorrendo nessuno degli elementi previsti dalla normativa, art. 22 D.Lgs. n. 82 del 2005 la scansione del documento cartaceo non ha la stessa efficacia probatoria dell'originale), rendendolo non riconducibile in modo certo al suo autore (peraltro risulta depositato come scansione in PDF e non in formato EML, impedendo l'accesso ai file allegati e la verifica del contenuto); che, stante il requisito dimensionale (meno di 15 dipendenti nell'unità produttiva di Verona e meno di 60 sul territorio nazionale), è esclusa l'applicazione della tutela reintegratoria e che il ricorrente, se il licenziamento fosse ritenuto illegittimo, avrebbe diritto solo alla tutela indennitaria (art. 9 D.Lgs 23/15); che il licenziamento non è nullo, poiché non è stato intimato per superamento del periodo di comporto, ma per giusta causa (assenza ingiustificata), la quale ha efficacia immediata e non è limitata dallo stato di malattia;
l'assenza dal 24 novembre al 2 dicembre 2024 era ingiustificata in quanto il primo protocollo medico comunicato il 25 novembre (n. 396529419) copriva un periodo precedente (13–22 novembre 2024); il successivo certificato emesso il 4 dicembre 2024 (n. 397678555), che pretendeva di retrodatare l'inizio della malattia di 11 giorni, è radicalmente privo di efficacia giustificativa in quanto il medico non può certificare validamente uno stato morboso per un periodo anteriore alla visita, ad eccezione, in casi specifici, del solo giorno precedente;
il certificato retroattivo costituisce una mera dichiarazione del paziente e non gode di fede privilegiata;
la condotta del ricorrente
(che peraltro non ha chiarito né documentato l'asserito errore del medico curante durante la fase disciplinare) integra la giusta causa, ricadendo nelle "assenze ingiustificate protratte per oltre cinque giorni" previste dall'art. 213 del CCNL;
la massima sanzione è proporzionata data la posizione di responsabilità del ricorrente e la presenza di un precedente disciplinare per assenza ingiustificata nello stesso anno;
il livello riconosciuto è corretto poiché le mansioni svolte dal ricorrente, pur richiedendo iniziativa, sono state esercitate nel quadro delle direttive generali ricevute e sotto la costante supervisione degli uffici direzionali (HR e Ufficio commerciale), il che esclude poteri tipici di direzione generale e conferma la piena
4 corrispondenza con il II Livello del CCNL Turismo - Pubblici Esercizi;
anche nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di inquadramento al Livello Quadro B, non sarebbero dovute differenze retributive, poiché il ricorrente ha percepito per tutta la durata del rapporto una indennità di funzione (€ 450,00 lordi mensili) che ha portato la sua retribuzione tabellare ad essere ampiamente superiore a quella prevista per il Livello Quadro B rivendicato, neutralizzando così ogni potenziale pretesa economica.
3. Il giudice, sentiti difensori delle parti all'udienza del 9.9.2025 preso atto della comune volontà di trovare una soluzione conciliativa, ha formulato una proposta e rinviato in pendenza di trattative. Alla successiva udienza del 30.9.2025, la difesa di parte resistente riferiva di non essere in grado di conciliare in ragione delle precarie condizioni economiche della società, mentre la difesa di parte ricorrente si è dichiarata disponibile ad accettare la proposta conciliativa come formulata dall'ufficio. Il giudice dato atto dell'impossibilità di conciliare, ha invitato le parti a discutere e si è riservato sulle istanze istruttorie formulate. Ritenuto non necessario disporre l'istruttoria ha rinviato per la discussione. Tutte le udienze si sono svolte in modalità da remoto ex art. 127-bis c.p.c. su richiesta delle parti. All'odierna udienza, sentite le conclusioni, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza depositata telematicamente.
4.Le eccezioni di decadenza dall'impugnazione del licenziamento sono infondate. Il lavoratore ha infatti validamente impugnato il licenziamento con PEC del 13.12.2024 (doc. 16 ricorso), inoltrata dal proprio legale di fiducia, in nome e per conto del lavoratore “che sottoscrive per adesione e conferma oltreché per conferimento della procura speciale a riscontrare, anche a mezzo pec, la Vostra lettera di licenziamento datata 6/12/2024”. Di tale atto, inizialmente prodotto in formato “.pdf”, il ricorrente, a fronte delle contestazioni della resistente, ha prodotto (e il giudice ha autorizzato) anche la produzione della RdAC in formato “.eml”, in cui
è allegata anche la copia informatica per immagine della lettera recante la sottoscrizione del ricorrente e del difensore, priva di firma digitale.
4.1. Peraltro, come più volte affermato da questo Tribunale (v. da ultimo Trib. Verona, sez. lav., sent. 770/2024 del 2.4.2025): «Sul punto, occorre richiamare la recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità per la quale: “Per impugnare il licenziamento non si richiedono formule particolari, essendo sufficiente, come testualmente specificato dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento. (Nella specie, la sentenza confermata dalla S.C. aveva ritenuto idonea la comunicazione a mezzo PEC, inviata dal difensore del lavoratore, cui era allegato un file
5 formato "pdf" contenente la scansione dell'impugnazione del licenziamento sottoscritta da entrambi).( Sez. L - , Sentenza n. 10883 del 23/04/2021). La Cassazione ha più recentemente ribadito il principio ritenendo valida anche la trasmissione tramite PEC inviata dal difensore di file in formato word non sottoscritto dal lavoratore “Ai sensi dell'art.6 l. n.604/66 il requisito della impugnazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario di un qualsiasi atto scritto avente contenuto idoneo a comunicare l'intenzione del lavoratore di impugnare il licenziamento e allo stesso con certezza riferibile, pertanto anche mediante invio di una PEC con allegato un file formato word, non essendo necessario
l'invio di una copia informatica di un documento analogico ai sensi dell'art. 22 d.lg. n.82 del
2005” (così Cass. n. 18529 dell'8-7-2024)».
Nessun dubbio si può porre sulla provenienza della predetta impugnazione che deve considerarsi pienamente valida ed efficace.
5. Deve altresì essere disattesa la prospettazione della difesa di parte ricorrente secondo cui il licenziamento per giusta causa comminato in costanza di malattia sarebbe nullo in quanto irrogato durante il periodo di comporto, ritenuto erroneamente superato.
E' pacifico che il licenziamento per cui è causa è stato irrogato, non per superamento del periodo di comporto, ma per giusta causa consistente nell' assenza ingiustificata1 e non per
1 Con la presente, facendo seguito alla ns. contestazione del 2/12 u.s., alle sue giustificazioni pervenute a mezzo e- mail in pari data, alla ns. richiesta di integrazione delle giustificazioni, con salvezza dei termini della presente procedura, ed alle ulteriori Sue giustificazioni trasmesse a mezzo e-mail in data 4/12 u.s., siamo a comunicarle che le Sue giustificazioni, comprese le relative integrazioni, non possono essere accolte. Il fatto contestatole, ovverosia la sua assenza ingiustificata dal posto di lavoro nella giornata dal 24/11 u.s. al
2/12 compreso, è risultato sussistente e confermato dalle sue stesse giustificazioni e dalla documentazione (certificati medici e numeri di protocollo) da Lei allegati.
Nello specifico, come Le è già stato evidenziato nella ns. richiesta di integrazione delle giustificazioni, il certificato medico prot. n.346529419, da Lei menzionato nell'e-mail del 2/12/2024, riporta una prognosi medica dal 13/11 al 22/11 compreso;
dunque tale certificato non la copre né giustifica la Sua assenza per il periodo di assenza contestata.
Stesso dicasi per il certificato medico da Lei trasmesso con e-mail del 4/12/2024 - prot. n. 397678555- che risulta emesso dal suo medico curante il 4/12/2024 e che riporta la seguente dicitura "il paziente dichiara di essere ammalato dal 13/11 al 4/12/2024". Tale certificazione medica, come è noto, non è idonea a giustificare e certificare la sua assenza per malattia nel periodo contestato dal 24/11 al 2/12 compreso, quantomeno per due ordini di ragioni: i) non risultano emessi e trasmessi alla Scrivente con le modalità previste per legge certificazioni mediche medio tempore dal 24/11 al
4/12; ii) il certificato in parola risulta messo il 4/12, con visita ambulatoriale effettuata in pari data e non può di certo certificare uno stato morboso giustificativo della sua assenza retroagendo di oltre 48 ore dalla visita e pertanto non può giustificare il periodo di assenza contestato. Alcuna rilevanza rispetto ai fatti oggetto di contestazione assume, infine, il certificato di visita ambulatoriale da
Lei effettuata l'8/11 u.s. Per queste ragioni, nonostante l'azienda l'abbia sollecitata ad integrare le Sue giustificazioni, emerge chiaramente che la Sua assenza dal 24/11 al 2/12 è ingiustificata e tale comportamento, per espressa previsione
6 superamento del periodo di comporto, da cui l'irrilevanza dei precedenti richiamati dalla difesa di parte ricorrente. Va poi ricordato che, per costante e condivisa giurisprudenza di legittimità, da un lato è possibile irrogare il licenziamento per giusta causa che ha efficacia immediata anche se il lavoratore si trovi in malattia e dall'altro che in caso di licenziamento per giustificato motivo lo stato di malattia determina solamente la posticipazione dell'efficacia del recesso (cfr. Cass., 2209/1998; 10881/2001; 11674/2005; 23063/2013; 64/2017) e non la sua invalidità.
6. Venendo quindi al merito delle vicende poste a fondamento del licenziamento (assenze dal
24 novembre al 2 dicembre 2024), le stesse sono, per quanto rileva, pacifiche tra le parti e trovano puntuale riscontro nei documenti allegati.
6.1. Dal 13 al 23 novembre 2024 il ricorrente è stato assente per malattia come da certificato medico di cui al protocollo 395600832, inviato in forma integrale anche al datore di lavoro il
14.11.2024 (doc. 9 ricorrente). In tale documento si fa riferimento a “inizio” malattia, ma per come dedotto dal ricorrente ciò era in ragione del cambio medico curante (cfr. invio protocollo guardia medica del 13.11.2024, doc. 8 ricorrente), risultando il lavoratore assente per malattia dal 3.10.2024, circostanza dedotta e coerente con i certificati di prima visita psichiatrica presso
ULSS del 3.10.2024 e visita specialistica di controllo dell'811.2024 (doc. 5 Parte_2
ricorrente).
6.2. Il 25.11.2024 il ricorrente ha inviato al datore di lavoro il solo numero di protocollo del certificato medico 396529419 (doc. 10 ric.). Tale certificato, è pacifico tra le parti, copriva il periodo di malattia dal 13 al 22 novembre 2024, quindi quello precedente di cui al pregresso certificato medico, già noto al datore di lavoro.
6.3. Il ricorrente afferma (e la circostanza non è contestata dalla resistente) che il 22.11.2024, prima dello scadere del precedente certificato medico, si era rivolto al proprio medico di base per proseguire la malattia per ulteriori 10 giorni al fine di continuare le terapie intraprese e che quest'ultimo gli aveva inviato solo il numero di protocollo e non anche la copia dello stesso. Il ricorrente afferma quindi di avere fatto incolpevolmente affidamento sulla redazione corretta
del CCNL di settore e tenuto conto del ruolo di responsabilità ricoperto all'interno dell'esercizio commerciale appare idonea a ledere l'indispensabile vincolo fiduciario ed a rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Siamo, pertanto, spiacenti di comunicarle il Suo licenziamento disciplinare e per giusta causa con effetto immediato dalla data di ricezione della presente, che le viene anticipata a mezzo e-mail.
Tutte le spettanze di fine rapporto le verranno liquidate secondo le consuete tempistiche e modalità aziendali.
7 del certificato e sulla copertura della malattia per i successivi dieci giorni (ossia fino al 3 dicembre 2024).
6.4. Il 2.12.2024 (doc. 11 ric.)2, tuttavia, il datore di lavoro, rimasto silente per i giorni precedenti, contesta l'assenza ingiustificata dal 24.11.2024 al 2.12.2024. Per giustificarsi, il lavoratore, che credeva fosse un errore, inoltrava in data 3.12.2024 la e-mail con cui aveva comunicato il numero di protocollo del precedente certificato. Tuttavia, avendo il datore di lavoro chiesto integrazioni delle giustificazioni (doc. 1 res.)3, il ricorrente si è reso conto dell'errore, tanto che il medico a cui si era di nuovo rivolto ha rilasciato in data 4.12.2024 il certificato n. 397678555 a copertura in continuazione della malattia fino al 4.12.2024 (doc. 13 ric.).
7. La difesa della resistente contesta la validità del certificato medico che non poteva essere rilasciato che per il futuro e comunque l'impossibilità per il lavoratore di concordare con il medico il prolungamento di una malattia, senza una previa visita di controllo, ritenendo perciò il periodo di assenza ingiustificato. Le osservazioni della parte non appaiono dirimenti.
7.1. Da un lato infatti sotto il profilo disciplinare manca la prova dell'elemento soggettivo della condotta del lavoratore che sulla base delle visite specialistiche e delle terapie prescritte (e documentate), nonché sulla base del primo certificato medico (incontestato) ha fatto affidamento sull'ulteriore prolungamento dello stesso periodo di malattia, peraltro inviando tempestivamente il numero di protocollo al proprio datore di lavoro, che ha proceduto alle verifiche solamente decorsi i cinque giorni previsti dall'art. 213, comma 5 lett. b) CCNL
Confcommercio – Pubblici Esercizi per poter procedere al licenziamento per giusta causa (la
8 contestazione è come detto del 2.12.2024 e nessuna richiesta risulta essere stata effettuata prima;
mentre come detto in data 25.11.2024 il lavoratore aveva comunque inviato il numero del certificato medico che riteneva corretto).
7.2. Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. 33134/2022), il tardivo rilascio del certificato medico non è rilevante ai fini della ingiustificatezza dell'assenza del lavoratore, considerando “sia l'aspetto della responsabilità che il medico si assume nell'attestare l'esistenza di determinate condizioni di salute sia la specifica natura dell'affezione riscontrata sia la storia clinica del lavoratore”. In altri termini, il medico, il quale ha redatto il certificato a copertura dell'assenza già avvenuta (peraltro avendo errato nell'indicare le date nel precedente certificato), si è assunto la responsabilità motivandone la ragioni, peraltro tenuto conto che si trattava di prosecuzione di malattia già certificata nel periodo immediatamente precedente a quello in esame.
8. Ad avviso di questo Giudice quindi la condotta contestata al ricorrente (la mancata giustificazione delle assenze) non sussiste e pertanto, in assenza di elemento di fatto da cui poter presumere la natura ritorsiva del licenziamento o altre cause di nullità dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1 e 9 dlgs 23/2015, essendo pacifica l'insussistenza del requisito dimensionale della resistente (che occupava nell'unità produttiva di Verona meno di 15 dipendenti, precisamente 2 e meno di 60 sull'intero territorio nazionale, precisamente 38, cfr. doc. 1 ric. visura camerale), come riscritto dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 118/2025 (3-18 mensilità), la resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente di una somma pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati (2 dipendenti a Verona e 38 sull'intero territorio nazionale) e alle dimensioni dell'impresa
(capitale sociale 4.600.000,00, con 14 sedi secondarie, come da visura, doc. 1 ric.), all'anzianità di servizio (inferiore ad un anno, dal 26.2.2024, data di assunzione, alla data del licenziamento 6.12.2024), al comportamento e alle condizioni delle parti (nessuna deduzione viene allegata dal ricorrente in relazione alla sua situazione familiare e personale se non lo stato di salute, ovvero un disturbo ansioso depressivo in progressivo miglioramento ed il recesso nel corso del periodo di malattia, elemento quest'ultimo che deve essere valorizzato, ad avviso di questo Giudice, per l'aumento di una mensilità oltre il minimo).
9. Quanto alla determinazione della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR la stessa deve essere quantificata in Euro 2.650,06 lorde mensili. Infatti, considerando, come evidenziato dalla stessa parte resistente che da giugno 2024 (a seguito dell'aggiornamento
9 contrattuale) il ricorrente ha percepito € 2.271,48 (ottenuta dalla sommatoria di € 1.821,48 di paga tabellare Livello 2 aggiornata + € 450,00 di indennità di funzione, da considerare come retribuzione), è sulla base della stessa che va calcolata la retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR che deve comprendere anche le quote di tredicesima (art. 183 CCNL) e quattordicesima (art. 184 CCNL), somma che risulta pari, per ciascuna mensilità aggiuntiva, ad
Euro 189,29 (quindi ad Euro 378,58 mensili totali).
10.La domanda di riconoscimento del diritto alle mansioni superiori (quadro B) e alle relative differenze retributive (€ 3.926,06) è invece infondata.
10.1 Le mansioni svolte dal ricorrente, sebbene comportassero responsabilità, per come descritte in ricorso (e come peraltro riportate nel contratto di assunzione), sono coerenti con il livello 2 del CCNL Pubblici Esercizi, così come già attribuito al dipendente, e non con il livello quadro B rivendicato. Le attività dettagliate nel contratto di assunzione del ricorrente
(come la pianificazione, l'organizzazione, il controllo del punto vendita, la gestione della cassa e della sicurezza) non possono ritenersi svolte con piena autonomia direttiva o con “funzioni di direzione e responsabilità gestionale di carattere apicale” (tipiche del quadro B): le mansioni, per come dedotto (anche dallo stesso ricorrente), venivano infatti esercitate in collaborazione con il responsabile di cucina e sotto la supervisione e il supporto dell'ufficio commerciale e del responsabile HR (cfr. cap.4 ricorso, pag. 2 in cui si fa espresso riferimento alla supervisione e supporto dei predetti uffici), quindi “nel quadro delle direttive generali ricevute”. La declaratoria del livello 2 del CCNL Pubblici Esercizi ricomprende i lavoratori che “svolgono mansioni caratterizzate da iniziativa ed autonomia operativa nel campo dell'applicazione delle direttive generali ricevute”. Inoltre, la figura di “assistente di direzione” (che sovraintende alla direzione esecutiva di un punto vendita) rientra tra i profili esemplificativi del livello 2, rendendo l'inquadramento del ricorrente pienamente coerente con la predetta disposizione.
10.2 Peraltro anche ove fosse riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore (quadro B), non sarebbe dovuta alcuna differenza retributiva, venendo meno l'interesse ad agire rispetto a tale domanda. Infatti, il ricorrente ha percepito, come già rilevato, per l'intera durata del rapporto una retribuzione lorda mensile di € 2.271,48 a partire da giugno 2024 (ottenuta sommando la paga tabellare aggiornata del livello 2, pari a € 1.821,48, più l'indennità di funzione di € 450,00). Tale retribuzione erogata era superiore a quella prevista per il quadro B rivendicato, che ammontava a € 2.152,82 a decorrere da giugno 2024 (secondo le tabelle retributive del CCNL). La indennità di funzione già corrisposta ha infatti assorbito il
10 trattamento economico che sarebbe spettato in caso di riconoscimento del superiore inquadramento.
10.3 Peraltro, l'indennità di € 450,00 è stata concordata (e corrisposta) in parte a titolo di indennità per le mansioni e, per la restante quota del 50%, come compenso forfettario per lavoro straordinario. La comune volontà delle parti e l'erogazione a tale titolo (non contestato) corrobora la correttezza dell'inquadramento riconosciuto, poiché il personale direttivo è escluso dalla disciplina legale sui limiti di orario di lavoro e sul lavoro straordinario (cfr. artt. 5
e 17 dlgs 66/2003, art. 111 CCNL applicato).
11.Le spese di lite, stante la parziale soccombenza, devono essere compensate per un terzo e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura (lavoro) e del valore della controversia (scaglione 5200-26000), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale senza istruttoria) nonché la condotta processuale delle parti (anche con riferimento al tentativo di conciliazione), secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i. Non può essere riconosciuta alcuna ulteriore maggiorazione, peraltro non espressamente richiesta, poiché i link ipertestuali inseriti non risultano correttamente funzionanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(Euro 2.650,06 lorde mensili);
2) rigetta la domanda di accertamento del superiore inquadramento e delle differenze retributive;
3) dichiara compensate per un terzo le spese di lite e condanna parte resistente al rimborso in favore del ricorrente della restante parte che liquida nella predetta quota in Euro
2.272,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge, oltre Euro 118,50 a titolo di rimborso CU.
Verona, 18.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 144 del CCNL 1°.
1.2018 e s.m.i. per il settore PUBBLICI ESERCIZI, Le contestiamo quanto segue. Dalla data del 24/11/2024 a tutt'oggi 02/12/2024, la S.V. è risultata assente dal lavoro senza aver preavvertito e senza aver fornito alcuna documentazione e/o certificazione medica giustificativa dei predetti n.9 giorni di assenza. Per quanto sopra, prima di irrogarLe la relativa sanzione, vorrà rendere le giustificazioni nei modi e termini contrattuali e di legge e comunque entro e non oltre il termine di 5 giorni come previsto dall'art. 144 del CCNL dalla data del ricevimento della presente contestazione”. 3 “Con la presente facciamo seguito alla nostra contestazione disciplinare del 2 dicembre con la quale contestavamo la Sua assenza ingiustificata dal posto di lavoro dal giorno 24 novembre al giorno 2 dicembre 2024 ed alle sue giustificazioni rese via email il 2 dicembre stesso nelle quali EL si limitava ad allegare un numero di protocollo riferibile ad un certificato medico che coprirebbe e certificherebbe la malattia dal 13 novembre al 22 novembre 2024 (emesso lo stesso 22 novembre) che alleghiamo per completezza, perrappresentarLe quanto segue.
In base al certificato da Lei trasmesso, le giornate di assenza contestate non risultano giustificate. Considerato tuttavia che EL potrebbe essersi sbagliata nell'allegare un certificato/numero di protocollo errato (stante la non riferibilità di quello trasmesso alle giornate in contestazione), La invitiamo nuovamente ad effettuare le dovute verifiche e ad integrare le sue giustificazioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente fatti salvi i termini della presente procedura disciplinare che sono stati prorogati al solo ed unico fine di consentirLe eventuali integrazioni nelle giustificazioni”.
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1115/2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 18/11/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Poggiani per la parte convenuta l'avv. Iacolucci
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
La difesa di parte ricorrente, riferisce che il proprio assistito ha tentato di collegarsi per l'udienza ma che per problemi tecnici non è riuscito a prendervi parte.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 18/11/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1115 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 09/06/2025 avente ad oggetto: impugnazione licenziamento con richiesta di reintegra/mansioni superiori/differenze retributive da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PE UI e dell'avv. POGGIANI LAURA, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTARETTO Controparte_1 P.IVA_1
LO LI, dell'avv. SEVERINI IACOLUCCI CRISTIANO MARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2 Email_3
)
[...]
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 9.6.2025 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertarsi e dichiararsi il diritto del signor all'inquadramento nel livello quadro B del CCNL Turismo - Pubblici Parte_1
Esercizi - Confcommercio da inizio del rapporto di lavoro, in data 26.02.2024, con la società
in persona del legale rappresentante p.t., già e per tutta Controparte_1 Controparte_2
la sua durata fino al licenziamento del 06.12.2024, o in subordine, nel primo livello del CCNL
Pubblici Esercizi Confcommercio per tutta la durata del rapporto;
Per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 3.926,06, oltre al superminimo assorbibile, o della diversa anche
1 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto a titolo di differenze retributive e Tfr per mansioni superiori, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione al saldo, nonché, alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente;
Previo accertamento e declaratoria della nullità del licenziamento durante il periodo di comporto e/o della illegittimità e/o annullabilità e/o inefficacia l'insussistenza e/o infondatezza dei fatti contestati
e/o per sproporzione, e/o per altre ipotesi ritenute valide dal Giudice sulla base di tutti i motivi esposti nel ricorso, conseguentemente, annullarsi il licenziamento per giusta causa comminato al signor dalla società già in data Parte_1 CP_1 Controparte_2
06.12.2024, e, per l'effetto, condannarsi in via principale ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 23/2015 la società in persona del legale rappresentante p.t., già a: Controparte_1 Controparte_2 reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
- pagare al ricorrente a titolo di risarcimento del danno un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr di
€ 2.672,82, corrispondente al livello quadro B del Ccnl Turismo - Pubblici Esercizi -
Confcommercio, già comprensivo di indennità di responsabilità, ovvero della diversa somma anche maggiore o minore ritenuta di giustizia sulla base dell'inquadramento contrattuale che verrà accertato, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, dedotto
l'aliunde perceptum e, in ogni caso, non inferiore a 5 mensilità; al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra;
In subordine, condannarsi ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, co. 1, e dell'art. 9 del
d.lgs. 23/2015 la società in persona del legale rappresentante p.t., già Controparte_1 [...]
a: pagare al ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione CP_2
previdenziale di importo pari a 6 mensilità - considerata l'intera vicenda e la modalità espulsiva - o della diversa somma anche minore che sarà ritenuta di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr di € 2.672,82, corrispondente al livello quadro B del Ccnl Turismo - Pubblici Esercizi - Confcommercio, già comprensivo di indennità di responsabilità, ovvero della diversa somma anche maggiore o minore ritenuta di giustizia sulla base dell'inquadramento contrattuale che verrà accertato;
nonché a riconoscere al ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso. In ogni caso Con rivalutazione e interessi a far data dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo;
Con vittoria di spese e compensi di causa, spese generali e forfettarie, iva e cpa”. In sintesi, il ricorrente ha dedotto: di essere stato assunto in data 26.02.2024 dalla (poi incorporata alla Controparte_2
odierna convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, full time, con Controparte_1
qualifica di operaio e livello 2 del CCNL Turismo - Pubblici Esercizi Confcommercio, per
2 ricoprire il ruolo di responsabile del ristorante a Verona;
che nonostante CP_1
l'inquadramento formale, le mansioni effettivamente svolte includevano ampie responsabilità di pianificazione, organizzazione, controllo, gestione dello staff, operazioni amministrative
(inclusa la cassa e il maneggio contanti), e gestione della sicurezza del ristorante (contratto e buste paga, doc. 2 e 3 ric.); che pertanto deve essere riconosciuto la categoria di quadro B o in subordine di impiegato di primo livello, stante l'ampia autonomia decisionale e operativa, non potendo le indennità riconosciute assorbire le differenze retributive, calcolate in Euro 3.926,00 oltre accessori di legge;
che il datore di lavoro ha sempre tenuto un atteggiamento intimidatorio con minaccia dello strumento disciplinare nei confronti dei propri dipendenti (video, doc. 4 ric.); che a partire dalla fine di settembre 2024, il ricorrente ha iniziato ad accusare problemi psico-fisici riconducibili a stati d'ansia e di depressione, diagnosticati ufficialmente il
03.10.2024; che nei due mesi successivi, il periodo di malattia è stato regolarmente rinnovato,
e i certificati sono stati inviati al datore di lavoro senza contestazioni;
che i fatti che hanno portato al licenziamento si sono verificati a novembre 2024, quando il ricorrente si è rivolto al nuovo medico di base per prolungare la malattia già in essere;
che in data 22.11.2024, la nuova dottoressa aveva rilasciato il protocollo di un nuovo certificato medico (n. 396529419) ma, per errore, i 10 giorni di malattia indicati coprivano un periodo a ritroso (dal 13.11.2024 al
22.11.2024), risultando in parte sovrapposto al precedente e in parte non coprendo i giorni immediatamente successivi, come invece concordato;
che il ricorrente avendo ricevuto solo il numero di protocollo e fidandosi degli accordi con la dottoressa, era ignaro dell'errore materiale;
che sulla base di questa convinzione, il 25.11.2024 aveva inviato il numero di protocollo al datore di lavoro, continuando ad assentarsi;
che in data 02.12.2024, la società aveva aperto un procedimento disciplinare contestandogli l'assenza ingiustificata dal
24.11.2024 al 02.12.2024; che a seguito della richiesta di integrazione delle giustificazioni, il ricorrente si è avveduto dell'errore; che, informata dell'accaduto, la dottoressa ha rilasciato il certificato medico corretto (n. 397678555) in data 04.12.2024, che copriva il periodo di malattia dal 13.11.2024 al 04.12.2024; che nonostante l'invio del certificato corretto, il datore di lavoro ha rifiutato le giustificazioni e ha licenziato il ricorrente per giusta causa il
06.12.2024, sostenendo che i certificati prodotti non coprivano o giustificavano l'assenza contestata, in particolare a causa della retroattività del certificato del 04.12.2024; che il licenziamento è stato impugnato stragiudizialmente in data 13.12.2024 e ne deve in questa sede essere accertata l'invalidità, in quanto ritorsivo o comunque nullo e privo di giusta causa o sproporzionato, invocando in via principale la tutela reintegratoria ex art. 2 dlgs 23/2015 e in
3 via subordinata la tutela indennitaria ex artt. 3, co.1 e 9 dlgs 23/2015 (ultima retribuzione utile al calcolo del TFR Euro 2.672,82).
2. Si è costituita la società chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in Controparte_1
fatto ed in diritto. La società ha in sintesi sostenuto: la decadenza del ricorrente dall'impugnativa di licenziamento, poiché l'atto di impugnazione trasmesso via PEC il 13 dicembre 2024 non è idoneo a far salvo il termine di decadenza di 60 giorni in quanto privo dei requisiti di forma richiesti: non è sottoscritto digitalmente dal lavoratore (ma solo dal difensore) né accompagnato da attestazione di conformità o procura alle liti (non ricorrendo nessuno degli elementi previsti dalla normativa, art. 22 D.Lgs. n. 82 del 2005 la scansione del documento cartaceo non ha la stessa efficacia probatoria dell'originale), rendendolo non riconducibile in modo certo al suo autore (peraltro risulta depositato come scansione in PDF e non in formato EML, impedendo l'accesso ai file allegati e la verifica del contenuto); che, stante il requisito dimensionale (meno di 15 dipendenti nell'unità produttiva di Verona e meno di 60 sul territorio nazionale), è esclusa l'applicazione della tutela reintegratoria e che il ricorrente, se il licenziamento fosse ritenuto illegittimo, avrebbe diritto solo alla tutela indennitaria (art. 9 D.Lgs 23/15); che il licenziamento non è nullo, poiché non è stato intimato per superamento del periodo di comporto, ma per giusta causa (assenza ingiustificata), la quale ha efficacia immediata e non è limitata dallo stato di malattia;
l'assenza dal 24 novembre al 2 dicembre 2024 era ingiustificata in quanto il primo protocollo medico comunicato il 25 novembre (n. 396529419) copriva un periodo precedente (13–22 novembre 2024); il successivo certificato emesso il 4 dicembre 2024 (n. 397678555), che pretendeva di retrodatare l'inizio della malattia di 11 giorni, è radicalmente privo di efficacia giustificativa in quanto il medico non può certificare validamente uno stato morboso per un periodo anteriore alla visita, ad eccezione, in casi specifici, del solo giorno precedente;
il certificato retroattivo costituisce una mera dichiarazione del paziente e non gode di fede privilegiata;
la condotta del ricorrente
(che peraltro non ha chiarito né documentato l'asserito errore del medico curante durante la fase disciplinare) integra la giusta causa, ricadendo nelle "assenze ingiustificate protratte per oltre cinque giorni" previste dall'art. 213 del CCNL;
la massima sanzione è proporzionata data la posizione di responsabilità del ricorrente e la presenza di un precedente disciplinare per assenza ingiustificata nello stesso anno;
il livello riconosciuto è corretto poiché le mansioni svolte dal ricorrente, pur richiedendo iniziativa, sono state esercitate nel quadro delle direttive generali ricevute e sotto la costante supervisione degli uffici direzionali (HR e Ufficio commerciale), il che esclude poteri tipici di direzione generale e conferma la piena
4 corrispondenza con il II Livello del CCNL Turismo - Pubblici Esercizi;
anche nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di inquadramento al Livello Quadro B, non sarebbero dovute differenze retributive, poiché il ricorrente ha percepito per tutta la durata del rapporto una indennità di funzione (€ 450,00 lordi mensili) che ha portato la sua retribuzione tabellare ad essere ampiamente superiore a quella prevista per il Livello Quadro B rivendicato, neutralizzando così ogni potenziale pretesa economica.
3. Il giudice, sentiti difensori delle parti all'udienza del 9.9.2025 preso atto della comune volontà di trovare una soluzione conciliativa, ha formulato una proposta e rinviato in pendenza di trattative. Alla successiva udienza del 30.9.2025, la difesa di parte resistente riferiva di non essere in grado di conciliare in ragione delle precarie condizioni economiche della società, mentre la difesa di parte ricorrente si è dichiarata disponibile ad accettare la proposta conciliativa come formulata dall'ufficio. Il giudice dato atto dell'impossibilità di conciliare, ha invitato le parti a discutere e si è riservato sulle istanze istruttorie formulate. Ritenuto non necessario disporre l'istruttoria ha rinviato per la discussione. Tutte le udienze si sono svolte in modalità da remoto ex art. 127-bis c.p.c. su richiesta delle parti. All'odierna udienza, sentite le conclusioni, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza depositata telematicamente.
4.Le eccezioni di decadenza dall'impugnazione del licenziamento sono infondate. Il lavoratore ha infatti validamente impugnato il licenziamento con PEC del 13.12.2024 (doc. 16 ricorso), inoltrata dal proprio legale di fiducia, in nome e per conto del lavoratore “che sottoscrive per adesione e conferma oltreché per conferimento della procura speciale a riscontrare, anche a mezzo pec, la Vostra lettera di licenziamento datata 6/12/2024”. Di tale atto, inizialmente prodotto in formato “.pdf”, il ricorrente, a fronte delle contestazioni della resistente, ha prodotto (e il giudice ha autorizzato) anche la produzione della RdAC in formato “.eml”, in cui
è allegata anche la copia informatica per immagine della lettera recante la sottoscrizione del ricorrente e del difensore, priva di firma digitale.
4.1. Peraltro, come più volte affermato da questo Tribunale (v. da ultimo Trib. Verona, sez. lav., sent. 770/2024 del 2.4.2025): «Sul punto, occorre richiamare la recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità per la quale: “Per impugnare il licenziamento non si richiedono formule particolari, essendo sufficiente, come testualmente specificato dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento. (Nella specie, la sentenza confermata dalla S.C. aveva ritenuto idonea la comunicazione a mezzo PEC, inviata dal difensore del lavoratore, cui era allegato un file
5 formato "pdf" contenente la scansione dell'impugnazione del licenziamento sottoscritta da entrambi).( Sez. L - , Sentenza n. 10883 del 23/04/2021). La Cassazione ha più recentemente ribadito il principio ritenendo valida anche la trasmissione tramite PEC inviata dal difensore di file in formato word non sottoscritto dal lavoratore “Ai sensi dell'art.6 l. n.604/66 il requisito della impugnazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario di un qualsiasi atto scritto avente contenuto idoneo a comunicare l'intenzione del lavoratore di impugnare il licenziamento e allo stesso con certezza riferibile, pertanto anche mediante invio di una PEC con allegato un file formato word, non essendo necessario
l'invio di una copia informatica di un documento analogico ai sensi dell'art. 22 d.lg. n.82 del
2005” (così Cass. n. 18529 dell'8-7-2024)».
Nessun dubbio si può porre sulla provenienza della predetta impugnazione che deve considerarsi pienamente valida ed efficace.
5. Deve altresì essere disattesa la prospettazione della difesa di parte ricorrente secondo cui il licenziamento per giusta causa comminato in costanza di malattia sarebbe nullo in quanto irrogato durante il periodo di comporto, ritenuto erroneamente superato.
E' pacifico che il licenziamento per cui è causa è stato irrogato, non per superamento del periodo di comporto, ma per giusta causa consistente nell' assenza ingiustificata1 e non per
1 Con la presente, facendo seguito alla ns. contestazione del 2/12 u.s., alle sue giustificazioni pervenute a mezzo e- mail in pari data, alla ns. richiesta di integrazione delle giustificazioni, con salvezza dei termini della presente procedura, ed alle ulteriori Sue giustificazioni trasmesse a mezzo e-mail in data 4/12 u.s., siamo a comunicarle che le Sue giustificazioni, comprese le relative integrazioni, non possono essere accolte. Il fatto contestatole, ovverosia la sua assenza ingiustificata dal posto di lavoro nella giornata dal 24/11 u.s. al
2/12 compreso, è risultato sussistente e confermato dalle sue stesse giustificazioni e dalla documentazione (certificati medici e numeri di protocollo) da Lei allegati.
Nello specifico, come Le è già stato evidenziato nella ns. richiesta di integrazione delle giustificazioni, il certificato medico prot. n.346529419, da Lei menzionato nell'e-mail del 2/12/2024, riporta una prognosi medica dal 13/11 al 22/11 compreso;
dunque tale certificato non la copre né giustifica la Sua assenza per il periodo di assenza contestata.
Stesso dicasi per il certificato medico da Lei trasmesso con e-mail del 4/12/2024 - prot. n. 397678555- che risulta emesso dal suo medico curante il 4/12/2024 e che riporta la seguente dicitura "il paziente dichiara di essere ammalato dal 13/11 al 4/12/2024". Tale certificazione medica, come è noto, non è idonea a giustificare e certificare la sua assenza per malattia nel periodo contestato dal 24/11 al 2/12 compreso, quantomeno per due ordini di ragioni: i) non risultano emessi e trasmessi alla Scrivente con le modalità previste per legge certificazioni mediche medio tempore dal 24/11 al
4/12; ii) il certificato in parola risulta messo il 4/12, con visita ambulatoriale effettuata in pari data e non può di certo certificare uno stato morboso giustificativo della sua assenza retroagendo di oltre 48 ore dalla visita e pertanto non può giustificare il periodo di assenza contestato. Alcuna rilevanza rispetto ai fatti oggetto di contestazione assume, infine, il certificato di visita ambulatoriale da
Lei effettuata l'8/11 u.s. Per queste ragioni, nonostante l'azienda l'abbia sollecitata ad integrare le Sue giustificazioni, emerge chiaramente che la Sua assenza dal 24/11 al 2/12 è ingiustificata e tale comportamento, per espressa previsione
6 superamento del periodo di comporto, da cui l'irrilevanza dei precedenti richiamati dalla difesa di parte ricorrente. Va poi ricordato che, per costante e condivisa giurisprudenza di legittimità, da un lato è possibile irrogare il licenziamento per giusta causa che ha efficacia immediata anche se il lavoratore si trovi in malattia e dall'altro che in caso di licenziamento per giustificato motivo lo stato di malattia determina solamente la posticipazione dell'efficacia del recesso (cfr. Cass., 2209/1998; 10881/2001; 11674/2005; 23063/2013; 64/2017) e non la sua invalidità.
6. Venendo quindi al merito delle vicende poste a fondamento del licenziamento (assenze dal
24 novembre al 2 dicembre 2024), le stesse sono, per quanto rileva, pacifiche tra le parti e trovano puntuale riscontro nei documenti allegati.
6.1. Dal 13 al 23 novembre 2024 il ricorrente è stato assente per malattia come da certificato medico di cui al protocollo 395600832, inviato in forma integrale anche al datore di lavoro il
14.11.2024 (doc. 9 ricorrente). In tale documento si fa riferimento a “inizio” malattia, ma per come dedotto dal ricorrente ciò era in ragione del cambio medico curante (cfr. invio protocollo guardia medica del 13.11.2024, doc. 8 ricorrente), risultando il lavoratore assente per malattia dal 3.10.2024, circostanza dedotta e coerente con i certificati di prima visita psichiatrica presso
ULSS del 3.10.2024 e visita specialistica di controllo dell'811.2024 (doc. 5 Parte_2
ricorrente).
6.2. Il 25.11.2024 il ricorrente ha inviato al datore di lavoro il solo numero di protocollo del certificato medico 396529419 (doc. 10 ric.). Tale certificato, è pacifico tra le parti, copriva il periodo di malattia dal 13 al 22 novembre 2024, quindi quello precedente di cui al pregresso certificato medico, già noto al datore di lavoro.
6.3. Il ricorrente afferma (e la circostanza non è contestata dalla resistente) che il 22.11.2024, prima dello scadere del precedente certificato medico, si era rivolto al proprio medico di base per proseguire la malattia per ulteriori 10 giorni al fine di continuare le terapie intraprese e che quest'ultimo gli aveva inviato solo il numero di protocollo e non anche la copia dello stesso. Il ricorrente afferma quindi di avere fatto incolpevolmente affidamento sulla redazione corretta
del CCNL di settore e tenuto conto del ruolo di responsabilità ricoperto all'interno dell'esercizio commerciale appare idonea a ledere l'indispensabile vincolo fiduciario ed a rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Siamo, pertanto, spiacenti di comunicarle il Suo licenziamento disciplinare e per giusta causa con effetto immediato dalla data di ricezione della presente, che le viene anticipata a mezzo e-mail.
Tutte le spettanze di fine rapporto le verranno liquidate secondo le consuete tempistiche e modalità aziendali.
7 del certificato e sulla copertura della malattia per i successivi dieci giorni (ossia fino al 3 dicembre 2024).
6.4. Il 2.12.2024 (doc. 11 ric.)2, tuttavia, il datore di lavoro, rimasto silente per i giorni precedenti, contesta l'assenza ingiustificata dal 24.11.2024 al 2.12.2024. Per giustificarsi, il lavoratore, che credeva fosse un errore, inoltrava in data 3.12.2024 la e-mail con cui aveva comunicato il numero di protocollo del precedente certificato. Tuttavia, avendo il datore di lavoro chiesto integrazioni delle giustificazioni (doc. 1 res.)3, il ricorrente si è reso conto dell'errore, tanto che il medico a cui si era di nuovo rivolto ha rilasciato in data 4.12.2024 il certificato n. 397678555 a copertura in continuazione della malattia fino al 4.12.2024 (doc. 13 ric.).
7. La difesa della resistente contesta la validità del certificato medico che non poteva essere rilasciato che per il futuro e comunque l'impossibilità per il lavoratore di concordare con il medico il prolungamento di una malattia, senza una previa visita di controllo, ritenendo perciò il periodo di assenza ingiustificato. Le osservazioni della parte non appaiono dirimenti.
7.1. Da un lato infatti sotto il profilo disciplinare manca la prova dell'elemento soggettivo della condotta del lavoratore che sulla base delle visite specialistiche e delle terapie prescritte (e documentate), nonché sulla base del primo certificato medico (incontestato) ha fatto affidamento sull'ulteriore prolungamento dello stesso periodo di malattia, peraltro inviando tempestivamente il numero di protocollo al proprio datore di lavoro, che ha proceduto alle verifiche solamente decorsi i cinque giorni previsti dall'art. 213, comma 5 lett. b) CCNL
Confcommercio – Pubblici Esercizi per poter procedere al licenziamento per giusta causa (la
8 contestazione è come detto del 2.12.2024 e nessuna richiesta risulta essere stata effettuata prima;
mentre come detto in data 25.11.2024 il lavoratore aveva comunque inviato il numero del certificato medico che riteneva corretto).
7.2. Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. 33134/2022), il tardivo rilascio del certificato medico non è rilevante ai fini della ingiustificatezza dell'assenza del lavoratore, considerando “sia l'aspetto della responsabilità che il medico si assume nell'attestare l'esistenza di determinate condizioni di salute sia la specifica natura dell'affezione riscontrata sia la storia clinica del lavoratore”. In altri termini, il medico, il quale ha redatto il certificato a copertura dell'assenza già avvenuta (peraltro avendo errato nell'indicare le date nel precedente certificato), si è assunto la responsabilità motivandone la ragioni, peraltro tenuto conto che si trattava di prosecuzione di malattia già certificata nel periodo immediatamente precedente a quello in esame.
8. Ad avviso di questo Giudice quindi la condotta contestata al ricorrente (la mancata giustificazione delle assenze) non sussiste e pertanto, in assenza di elemento di fatto da cui poter presumere la natura ritorsiva del licenziamento o altre cause di nullità dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1 e 9 dlgs 23/2015, essendo pacifica l'insussistenza del requisito dimensionale della resistente (che occupava nell'unità produttiva di Verona meno di 15 dipendenti, precisamente 2 e meno di 60 sull'intero territorio nazionale, precisamente 38, cfr. doc. 1 ric. visura camerale), come riscritto dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 118/2025 (3-18 mensilità), la resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente di una somma pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati (2 dipendenti a Verona e 38 sull'intero territorio nazionale) e alle dimensioni dell'impresa
(capitale sociale 4.600.000,00, con 14 sedi secondarie, come da visura, doc. 1 ric.), all'anzianità di servizio (inferiore ad un anno, dal 26.2.2024, data di assunzione, alla data del licenziamento 6.12.2024), al comportamento e alle condizioni delle parti (nessuna deduzione viene allegata dal ricorrente in relazione alla sua situazione familiare e personale se non lo stato di salute, ovvero un disturbo ansioso depressivo in progressivo miglioramento ed il recesso nel corso del periodo di malattia, elemento quest'ultimo che deve essere valorizzato, ad avviso di questo Giudice, per l'aumento di una mensilità oltre il minimo).
9. Quanto alla determinazione della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR la stessa deve essere quantificata in Euro 2.650,06 lorde mensili. Infatti, considerando, come evidenziato dalla stessa parte resistente che da giugno 2024 (a seguito dell'aggiornamento
9 contrattuale) il ricorrente ha percepito € 2.271,48 (ottenuta dalla sommatoria di € 1.821,48 di paga tabellare Livello 2 aggiornata + € 450,00 di indennità di funzione, da considerare come retribuzione), è sulla base della stessa che va calcolata la retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR che deve comprendere anche le quote di tredicesima (art. 183 CCNL) e quattordicesima (art. 184 CCNL), somma che risulta pari, per ciascuna mensilità aggiuntiva, ad
Euro 189,29 (quindi ad Euro 378,58 mensili totali).
10.La domanda di riconoscimento del diritto alle mansioni superiori (quadro B) e alle relative differenze retributive (€ 3.926,06) è invece infondata.
10.1 Le mansioni svolte dal ricorrente, sebbene comportassero responsabilità, per come descritte in ricorso (e come peraltro riportate nel contratto di assunzione), sono coerenti con il livello 2 del CCNL Pubblici Esercizi, così come già attribuito al dipendente, e non con il livello quadro B rivendicato. Le attività dettagliate nel contratto di assunzione del ricorrente
(come la pianificazione, l'organizzazione, il controllo del punto vendita, la gestione della cassa e della sicurezza) non possono ritenersi svolte con piena autonomia direttiva o con “funzioni di direzione e responsabilità gestionale di carattere apicale” (tipiche del quadro B): le mansioni, per come dedotto (anche dallo stesso ricorrente), venivano infatti esercitate in collaborazione con il responsabile di cucina e sotto la supervisione e il supporto dell'ufficio commerciale e del responsabile HR (cfr. cap.4 ricorso, pag. 2 in cui si fa espresso riferimento alla supervisione e supporto dei predetti uffici), quindi “nel quadro delle direttive generali ricevute”. La declaratoria del livello 2 del CCNL Pubblici Esercizi ricomprende i lavoratori che “svolgono mansioni caratterizzate da iniziativa ed autonomia operativa nel campo dell'applicazione delle direttive generali ricevute”. Inoltre, la figura di “assistente di direzione” (che sovraintende alla direzione esecutiva di un punto vendita) rientra tra i profili esemplificativi del livello 2, rendendo l'inquadramento del ricorrente pienamente coerente con la predetta disposizione.
10.2 Peraltro anche ove fosse riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore (quadro B), non sarebbe dovuta alcuna differenza retributiva, venendo meno l'interesse ad agire rispetto a tale domanda. Infatti, il ricorrente ha percepito, come già rilevato, per l'intera durata del rapporto una retribuzione lorda mensile di € 2.271,48 a partire da giugno 2024 (ottenuta sommando la paga tabellare aggiornata del livello 2, pari a € 1.821,48, più l'indennità di funzione di € 450,00). Tale retribuzione erogata era superiore a quella prevista per il quadro B rivendicato, che ammontava a € 2.152,82 a decorrere da giugno 2024 (secondo le tabelle retributive del CCNL). La indennità di funzione già corrisposta ha infatti assorbito il
10 trattamento economico che sarebbe spettato in caso di riconoscimento del superiore inquadramento.
10.3 Peraltro, l'indennità di € 450,00 è stata concordata (e corrisposta) in parte a titolo di indennità per le mansioni e, per la restante quota del 50%, come compenso forfettario per lavoro straordinario. La comune volontà delle parti e l'erogazione a tale titolo (non contestato) corrobora la correttezza dell'inquadramento riconosciuto, poiché il personale direttivo è escluso dalla disciplina legale sui limiti di orario di lavoro e sul lavoro straordinario (cfr. artt. 5
e 17 dlgs 66/2003, art. 111 CCNL applicato).
11.Le spese di lite, stante la parziale soccombenza, devono essere compensate per un terzo e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura (lavoro) e del valore della controversia (scaglione 5200-26000), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale senza istruttoria) nonché la condotta processuale delle parti (anche con riferimento al tentativo di conciliazione), secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i. Non può essere riconosciuta alcuna ulteriore maggiorazione, peraltro non espressamente richiesta, poiché i link ipertestuali inseriti non risultano correttamente funzionanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(Euro 2.650,06 lorde mensili);
2) rigetta la domanda di accertamento del superiore inquadramento e delle differenze retributive;
3) dichiara compensate per un terzo le spese di lite e condanna parte resistente al rimborso in favore del ricorrente della restante parte che liquida nella predetta quota in Euro
2.272,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge, oltre Euro 118,50 a titolo di rimborso CU.
Verona, 18.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 144 del CCNL 1°.
1.2018 e s.m.i. per il settore PUBBLICI ESERCIZI, Le contestiamo quanto segue. Dalla data del 24/11/2024 a tutt'oggi 02/12/2024, la S.V. è risultata assente dal lavoro senza aver preavvertito e senza aver fornito alcuna documentazione e/o certificazione medica giustificativa dei predetti n.9 giorni di assenza. Per quanto sopra, prima di irrogarLe la relativa sanzione, vorrà rendere le giustificazioni nei modi e termini contrattuali e di legge e comunque entro e non oltre il termine di 5 giorni come previsto dall'art. 144 del CCNL dalla data del ricevimento della presente contestazione”. 3 “Con la presente facciamo seguito alla nostra contestazione disciplinare del 2 dicembre con la quale contestavamo la Sua assenza ingiustificata dal posto di lavoro dal giorno 24 novembre al giorno 2 dicembre 2024 ed alle sue giustificazioni rese via email il 2 dicembre stesso nelle quali EL si limitava ad allegare un numero di protocollo riferibile ad un certificato medico che coprirebbe e certificherebbe la malattia dal 13 novembre al 22 novembre 2024 (emesso lo stesso 22 novembre) che alleghiamo per completezza, perrappresentarLe quanto segue.
In base al certificato da Lei trasmesso, le giornate di assenza contestate non risultano giustificate. Considerato tuttavia che EL potrebbe essersi sbagliata nell'allegare un certificato/numero di protocollo errato (stante la non riferibilità di quello trasmesso alle giornate in contestazione), La invitiamo nuovamente ad effettuare le dovute verifiche e ad integrare le sue giustificazioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente fatti salvi i termini della presente procedura disciplinare che sono stati prorogati al solo ed unico fine di consentirLe eventuali integrazioni nelle giustificazioni”.