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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/10/2025, n. 5275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5275 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 12199/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 12199/2023 promosso da
C.F. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. SIMONETTA SABATO, C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliata in via Pola n. 11, Catania;
appellante contro
, C.F. rappresentato e difeso dall'AVV. CP_1 C.F._2
CO NC, C.F. ed elettivamente domiciliato in via Alberto C.F._3
Mario n. 32, Catania;
appellato avente ad oggetto: appello – estinzione anticipata – art. 125sexies t.u.b. – criterio pro rata temporis
Le parti hanno discusso il procedimento ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. dinanzi al sottoscritto
Giudice all'udienza del 23.06.2025, come da verbale che si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 sentenza n. 2607/2023 emessa dal Giudice di pace di Catania, con cui, all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 314/2023 promosso contro l'istituto suddetto da , l'odierna appellante è CP_1 stata condannata a pagare la somma di euro 1.278,34, a titolo di commissioni e/o oneri accessori, oltre interessi e spese di giudizio.
1. Svolgimento del processo nei due gradi e conclusioni delle parti
I fatti posti alla base dell'odierna controversia possono essere riassunti nei termini seguenti:
ha concluso in data 14.11.2013 con il contratto di CP_1 Parte_1 finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. 406153, per l'importo di euro 34.800,00, da restituire in 120 rate mensili da euro 290,00 cadauna;
in data 31.01.2018 è intervenuta l'estinzione anticipata del contratto, previo pagamento dell'importo residuo.
Successivamente, ha citato in giudizio l'istituto finanziatore dinanzi al Giudice di CP_1 pace di Catania al fine di ottenere la condanna dello stesso al rimborso degli importi a lui dovuti a titolo di spese di istruttoria e commissione rete distributiva, calcolati secondo il criterio pro rata temporis e quantificati in euro 1.278,34; l'attore ha invocato l'applicabilità dell'art. 125sexies t.u.b., quale novellato, e della sentenza della CGUE 11.09.2019 (c.d. sentenza Lexitor). si è costituita in primo grado e ha preliminarmente eccepito Parte_1
l'improcedibilità dell'azione per omesso esperimento del procedimento di mediazione e, altresì,
l'incompetenza per valore del giudice adito;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda affermando la natura up front delle spese di cui era chiesto il rimborso e la non applicabilità della c.d. sentenza (richiamando, invece, la disciplina di cui al D.P.R. 180/1950); ha infine CP_2 contestato l'applicabilità del criterio pro rata temporis, chiedendo l'applicazione di quello c.d. della curva degli interessi.
Esperita la mediazione con esito negativo, con la sentenza impugnata il Giudice di pace ha accolto le domande di parte attrice e ha condannato la banca convenuta a corrispondere all'attore euro 1.278,00, oltre interessi legali e spese. ha proposto appello formulando i seguenti motivi, che schematicamente si Parte_1 espongono:
- al contratto oggetto di giudizio deve applicarsi ratione temporis la disciplina di cui all'art. 6bis co. III lett. b D.P.R. 180/1950, che rinvia alla normativa secondaria della Banca d'Italia, la quale, a sua volta, già con le disposizioni del 09.02.2011 aveva stabilito che la riduzione del costo totale del credito nei contratti di finanziamento doveva riguardare solo quelli recurring (come confermato dalla sentenza Corte costituzionale, n. 263/2022);
- nel caso di specie non possono trovare applicazione i principi espressi nella sentenza Lexitor, bensì quelli di cui alla sentenza CGUE del 09.02.2023, caso C-555/21, Unicredit AN
IA, secondo cui per i mutui ipotecari deve operarsi la riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata limitatamente ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto;
un approccio che tratti differentemente le due tipologie di contratti costituirebbe un'ingiustificata discriminazione, in quanto comporterebbe l'applicazione di regimi di estinzione anticipata del tutto diversi senza che ci siano differenti esigenze di tutela, dato che, in entrambi i casi, esiste un apparato normativo che, alla luce delle stesse valutazioni espresse dalla Corte nel caso Unicredit AN IA, risulta idoneo a garantire il debitore da rischi di abuso da parte dell'istituto di credito;
- violazione dell'art. 111 co. VI Cost., in quanto il giudice di primo grado non ha motivato il ricorso all'applicazione del principio pro rata temporis per calcolare il rimborso dovuto, in una situazione in cui le condizioni generali del contratto nel disciplinare l'estinzione anticipata rinviano al “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”, il quale, nelle ipotesi di estinzione anticipata, stabilisce che il cliente ha diritto al rimborso degli importi non ancora maturati relativi agli interessi nominali e alla commissione rete distributiva “in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento sottoscritto”, con conseguente applicazione del criterio della curva degli interessi convenuto;
- le spese di lite di primo grado avrebbero dovuto essere compensate, sia per il legittimo affidamento della banca nella normativa secondaria della Banca d'Italia, sia per la sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni”; inoltre, le stesse sono state erroneamente calcolate, avendo il decidente considerato nella loro liquidazione la fase istruttoria e/o di trattazione, non celebrata.
(dopo aver precisato di aver pagato le somme liquidate nella sentenza Pt_1 Parte_1 impugnata), ha formulato le seguenti conclusioni:
“1.1) integralmente riformare la sentenza impugnata, n. 2607 del 26-29 settembre 2023, emessa dal Giudice di Pace di Catania, per i motivi sopra illustrati sub paragrafo 1), ritenendo e dichiarando:
a) che il Giudice di prime cure ha errato nell'interpretare l'art. 125sexies TUB pro tempore vigente conformemente alla sentenza Lexitor, atteso che:
- non ha valutato la attuale vigenza dell'art. 3, lett.b, DPR n.180/1950;
- non ha assegnato rilievo alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 9.02.2023 (quindi successiva alla Lexitor) i cui principi sono applicabili in via analogica al caso de quo;
b) che è, perciò, legittimo l'art. 8 delle condizioni generali del contratto di finanziamento n.
406153 del 14.11.2013;
1.2) per l'effetto, respingere in toto le domande del sig. e, conseguentemente: CP_1
1.2.a) ordinare al sig. di restituire alla Banca la somma di € 1.278,34 che CP_1 quest'ultima ha provveduto a pagare a seguito della sentenza oggi impugnata (cfr. doc.3), nonché
(ordinare) all'avv. Roberta Bianca di restituire l'importo di € 844,68 corrispostole a titolo di spese legali e spese vive sostenute (cfr. docc.4 e 5); Pa 1.2.b) condannare l'appellato al pagamento, in favore di , delle spese processuali del primo grado di giudizio, nonché del presente grado di appello;
2) solo in subordine rispetto a quanto appena invocato, per la denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere respinti i due motivi di appello sub paragrafo 1), in accoglimento del motivo sub paragrafo 2), Vorrà, l'adito Tribunale:
2.1) dichiarare che il capo della sentenza in cui, ai fini della quantificazione della somma dovuta Pa da al sig. , si fa applicazione del metodo pro rata temporis, è affetto dal vizio di CP_1 nullità assoluta, per difetto di motivazione;
2.2) affermare che errato è il criterio pro rata temporis e che l'unico metodo legittimo, nella fattispecie, è quello della curva degli interessi;
2.3) dichiarare, quindi, sbagliata la cifra quantificata nella decisione appellata, pari a €
1.278,34, e corretta, di contro la minore somma di € 594,51;
2.4) per l'effetto, condannare il Sig. a restituire l'importo di € 683,83 (1278,34 – CP_1
594,51 = 683,83);
2.5. a) escludere la ripetizione delle spese di lite sostenute dal sig. (con conseguente CP_1
Pa condanna del procuratore antistatario alla restituzione a di quanto ricevuto) e condannare il Pa predetto al pagamento, in favore di , delle spese maturate successivamente alla formulazione della offerta, ex art. 13, comma I, D.Lgs n.28 del 2010;
2.5.b) in via gradata, compensare le spese di lite, per cui condannare procuratore antistatario Pa (avv.Bianca) a restituire a quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado;
2.6) in ogni caso, con vittoria di spese con riguardo al presente grado di causa;
3) in ulteriore subordine, e cioè per la fermamente denegata eventualità in cui dovessero essere disattese le censure alla sentenza del G.Pace contenute sia nel superiore paragrafo 1) che nel 2), Pa così confermando la condanna di alla restituzione di € 1.278,34, in riforma della sentenza impugnata:
3.1) in riforma della decisione appellata, compensare le spese processuali in forza dell'art. 92, comma II, cpc, con i conseguenti oneri di rimborso a carico dell' e del procuratore CP_1 antistatario;
3.2) in via ancora più gradata, ritenere e dichiarare che errata è la quantificazione dei compensi nella misura di € 600,00, essendo invece corretta, ex art.4, c.5, lettera c del D.M. 20.03.2014 n.55, quella di € 424,00, non essendosi svolta la fase istruttoria, con conseguente condanna del procuratore antistatario alla restituzione di quanto versato in più”.
Si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo l'applicabilità CP_1 dell'art. 125sexies t.u.b. e dei criteri di cui alla sentenza L'appellante ha in particolare CP_2 eccepito la vessatorietà delle clausole che escludono il carattere rimborsabile degli oneri accessori e ha dedotto in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva di per il Parte_1 rimborso delle commissioni e al carattere corretto del ricorso al criterio pro rata temporis per il calcolo del rimborso.
2. Primo motivo di appello: estinzione anticipata – quadro normativo e giurisprudenziale
Così ricostruiti il procedimento, le domande ed eccezioni delle parti, l'appello va accolto limitatamente all'applicazione del criterio di calcolo c.d. curva degli interessi (con riferimento alle commissioni rete distributiva) e alla pronuncia sulle spese di lite di primo grado, mentre per il resto
è infondato e va rigettato.
Infondato risulta il primo motivo di appello sotto i diversi profili contestati da parte appellante, tutti attinenti all'inquadramento normativo del diritto del consumatore al rimborso dei costi del finanziamento a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
Il rimborso delle spese di istruttoria e delle commissioni rete distributiva, queste ultime per l'intero, è dovuto ai sensi dell'art. 125sexies t.u.b., tenuto conto del quadro giurisprudenziale e normativo delineatosi sul tema dal 2019.
Sul punto sono infatti intervenute le due pronunce Corte di giustizia dell'Unione europea,
11.09.2019, C-383/2018 (sentenza e Corte costituzionale, 22.12.2022, n. 263, nonché le CP_2 disposizioni contenute, in un primo momento, nell'art. 1, comma 1bis d.l. 13.06.2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 10.08.2023, n. 103, e, in un secondo momento, nell'art. 27 del d.l. 10.08.2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 09.10.2023, n. 136 (nella giurisprudenza di codesto Ufficio, si vedano, tra le altre, le sentenze Tribunale Catania, Sez. IV, emesse nei procedimenti iscritti ai nn. R.G. 15522/2021 e 2467/2020).
Ai fini della decisione, occorre preliminarmente ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta all'art. 125sexies t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993), introdotto dal d.lgs. 141/2010, in recepimento dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE. In particolare, il comma I di detta norma stabilisce che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125 comma II t.u.b., il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il D.M. 08.07.1992, il quale, all'art. 3, ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e prevedeva che la detta facoltà venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento.
Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato, come già accennato, in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal d.lgs. 141/2010, che ha introdotto nel testo unico bancario il citato art. 125sexies. Pertanto, è pacifico che in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore ha diritto ad una riduzione degli esborsi a suo carico;
il punto controverso risiede, tuttavia, nella precisazione della nozione di “costo totale del credito”.
A tal riguardo, deve farsi riferimento all'art. 3 lett. g) della direttiva UE 2008/48, che prevede che per “costo totale del credito” s'intendano “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, e all'art. 121, lett. e) t.u.b., il quale, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Tanto chiarito, in merito alla riduzione del costo del credito dovuta dal finanziatore al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento si sono pronunciate sia la Banca
d'Italia sia l'Arbitro Bancario e Finanziario.
La Banca d'Italia, con riferimento tanto alla disciplina pregressa (art. 125 t.u.b.) quanto a quella contenuta nel vigente art. 125sexies t.u.b., ha per lungo tempo interpretato il diritto a una riduzione del costo totale del credito spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione di rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up front).
In particolare la Banca d'Italia, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, ha più volte ribadito che
“l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto
“uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti 'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n.
192691/09).
In senso conforme era attestato il consolidato orientamento dell'Arbitro bancario e finanziario, confermato dal Collegio di Coordinamento, secondo cui “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso. Sulla base di tale orientamento:
i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne
l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n.
179/2012)” (ABF Collegio di Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; analogamente, Controparte_3
, 11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10.05.2017, n. 5031).
[...]
Il quadro così delineato ha subito però un mutamento a seguito della citata pronuncia della
CGUE, 11.09.2019, resa nella causa C-383/2018 (sentenza Lexitor), con la quale la Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi up front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili).
La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si è dunque adeguata al suddetto principio, affermando il diritto al rimborso, in caso di estinzione anticipata dei costi integrali sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo. Tra le altre, può citarsi la decisione 17.12.2019 n. 26525 del Collegio di Coordinamento dell'ABF, che ha affermato i seguenti articolati principi di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della
Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.
125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”; “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”; “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Come rilevato da parte appellante, è poi intervenuta la sentenza del 09.02.2023 (causa C-555/21,
Unicredit AN IA) con la quale la Corte di giustizia UE ha affermato che: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. Se una tale conclusione può, ad un primo esame, ritenersi in contrasto con quanto affermato dalla sentenza
Lexitor, in realtà l'approccio differenziato deriva dalla specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori. In particolare, se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso e CP_2 relativa ai crediti al consumo) la riduzione di “tutti i costi” (sia i costi recurring che i costi up front) in caso di rimborso anticipato del credito trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso Unicredit
AN IA e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34); quindi, secondo la Corte di Giustizia, la direttiva 2014/17 prevede a favore del consumatore una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire allo stesso informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto. A parere della Corte, dunque, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza 'PIES' previsto per il credito immobiliare e tale elemento differenziale darebbe luogo ad una distanza normativa tra le due direttive che, secondo la Corte, giustifica un approccio difforme nelle due fattispecie.
Tanto chiarito, sul tema del rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata di contratto di finanziamento è intervenuta anche la Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11octies comma II del d.l. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), convertito con l. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata.
La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del d.l.
13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva 2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021. Sul punto, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, quale interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza C-383/18, c.d.
Lexitor.
Sul tema è inoltre intervenuto nell'anno 2023 il legislatore, in un primo momento con l'art. 1 comma 1bis del d.l. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
Tale disciplina ha codificato il principio c.d. del costo ammortizzato e, per altro verso
(nonostante l'inciso iniziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”), ha escluso dalla riduzione, oltre naturalmente alle imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”; tuttavia, tale regolamentazione deve considerarsi superata, sulla base del criterio di risoluzione delle antinomie contenuto nell'art. 15 delle preleggi, dal successivo art. 27 (rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del d.l. 10.08.2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla l.
09.10.2023 n. 136, che ha previsto quanto segue: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo
125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
In tale ultima norma non appare il riferimento all'irripetibilità degli oneri up front (facendo la stessa riferimento solo alle imposte) ed è stato anche eliminato il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito;
tuttavia, il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125sexies t.u.b. “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla Corte di giustizia e dalla
Corte costituzionale e con inclusione nel rimborso, dunque, dei costi up front.
In questo senso si è pronunciata, recentemente, anche Cass. civ., Sez. II, ord. n. 25977 del
06.09.2023, che (senza un espresso richiamo alle norme del 2023 sopra esaminate) ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. La Suprema Corte ha chiarito che “dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art.
125 sexies del TUB” e che (pur nella vigenza dell'art. 125 t.u.b.) “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive (europee)”.
Di conseguenza, alla luce della disciplina applicabile quale sopra ricostruita, tenuto conto del venir meno della distinzione tra costi up front e costi recurring ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata, l'appellato ha diritto ad ottenere dall'appellante il rimborso di tutti i costi.
Considerato, dunque, l'inquadramento normativo della fattispecie in esame secondo gli orientamenti giurisprudenziali richiamati, condivisi da questo Ufficio, le doglianze di parte appellante sul punto sono infondate e vanno rigettate.
3. Primo motivo di appello: sulla nullità della clausola contenuta nell'art. 8 del contratto
Consegue ai principi sopra esaminati la nullità delle clausole che escludono o limitano il diritto del consumatore al rimborso del costo del finanziamento
In particolare, la clausola contenuta nell'art. 8 delle condizioni di contratto prevede al par. I che nel caso di rimborso anticipato dell'importo dovuto “la Cessionaria non è tenuta a restituire, neppure in parte, gli importi indicati alle lettere C-E del Prospetto Finanziario, che si intendono dovuti e convenuti per le prestazioni e gli oneri necessariamente connessi alla concessione del prestito e, pertanto, non ripetibili” (laddove la lettera 'C' individua le spese di istruttoria e la lettera 'E'); al par. II la clausola prevede invece che “il Cedente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Il
Cedente avrà inoltre diritto al rimborso, pro-quota ed in funzione del tempo di ammortamento trascorso, degli importi indicati alle lettere B-D del Prospetto Finanziario, con i criteri e nella misura prevista dall'Allegato al presente contratto “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”, laddove la lettera 'B' individua gli interessi nominali e la lettera 'D' le commissioni rete distributiva. Nel piano annuale di rimborso interessi e commissioni è inoltre previsto il diritto del cedente al rimborso degli importi non ancora maturati relativi a 'interessi nominali' e
'commissioni rete distributiva' in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento sottoscritto;
la quota parte rimborsabile dell'importo delle 'commissioni rete distributiva' viene inoltre individuata nella misura massima del 60%.
Tali clausole, nella parte in cui escludono o limitano il diritto al rimborso, sono da qualificare come vessatorie ai sensi dell'art. 33 comma II lett. b codice consumo (d. lgs. n. 206/2005), che dispone che “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di (…) b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”. Di conseguenza, tali previsioni sono nulle ai sensi dell'art. 36 codice consumo, secondo il quale “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto” (in questo senso, ex multis, Cass. civ., Sez.
II ord 06.09.2023 n. 25977 sopracitata e già sentenza n. 25977/2023, nonché ABF Napoli, n.
3415/2013).
4. Secondo motivo di appello: il criterio di calcolo del rimborso
Sul motivo di appello relativo al criterio di calcolo del rimborso da applicare va premesso che né il legislatore, europeo e italiano, né la sentenza e nemmeno la successiva sentenza della CP_2
Corte costituzionale n. 263/2022 hanno stabilito quale sia il criterio di calcolo applicare in caso di rimborso dei costi susseguente all'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento.
Ne deriva che in caso di espressa pattuizione delle parti va applicato quanto stabilito dai contraenti in ossequio al principio di autonomia contrattuale posto dall'art. 1322 c.c., mentre in caso di mancata pattuizione va preferito il criterio pro rata temporis in applicazione dell'art. 35 co. II cod. cons., in base al quale “in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore”.
Applicando tali principi al caso di specie consegue che, avendo il contratto espressamente previsto all'art. 8 co. II delle condizioni generali per le commissioni rete distributiva il rimborso
“pro quota ed in funzione del tempo di ammortamento trascorso” e il piano annuale di rimborso interessi e commissioni stabilito “in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento sottoscritto”, per il rimborso delle suddette commissioni si deve applicare il criterio della curva degli interessi (o del cd. relativamente proporzionale), il quale è stato validamente pattuito tra banca e cliente.
Secondo quanto già rilevato, l'art. 8 del contratto è da ritenersi vessatorio ex art. 33 co. II lett. b cod. cons. nella parte in cui esclude la rimborsabilità degli “importi indicati alle lettere C” (spese di istruttoria) nell'ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento.
Sul punto, in assenza di indicazioni al riguardo da parte della normativa e della giurisprudenza europea e costituzionale, ritiene questo Tribunale (in conformità con il precedente costituito da
Tribunale Catania, Quarta sezione civile, 12.06.2023, n. R.G. 3311/22) che l'invalidità dell'art. 8 sopra ritenuta deve essere qualificata in termini di nullità parziale, che colpisce solo la disposizione che esclude o limita il diritto al rimborso;
rimane al contrario valida la pattuizione contenente lo specifico criterio di rimborso, nel caso di specie mediante applicazione del principio della curva degli interessi, malgrado il criterio legale di rimborso ex art. 125sexies t.u.b. sia, in assenza di pattuizione, quello del pro rata temporis (ex multis, sul carattere generale di quest'ultimo criterio in assenza di pattuizione specifica, Tribunale Torino, 20.03.2023, nonché la costante giurisprudenza di questo Ufficio).
Tale conclusione costituisce applicazione dei principi affermati in tema di nullità parziale dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nullità di singole previsioni contrattuali, o di parti di esse, non si estende all'intero contratto o a tutta la clausola (come espressamente previsto dall'art. 36 co. I cod. cons.), salvo che l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 05.02.2016, n. 2314). Nel caso di specie, il cliente appellato, interessato ad escludere l'applicazione del criterio pattizio, non ha dimostrato tale correlazione necessaria tra la clausola che limita il rimborso e quella che fissa il criterio di calcolo e, dunque, la declaratoria di nullità colpisce la clausola solo nella parte in cui esclude o limita il rimborso, mantenendosi valida ed efficace tra le parti la pattuizione del criterio applicabile alla voce di costo di cui alle lettere B-D (interessi nominali e commissioni di rete distributiva).
Inoltre, deve osservarsi che – malgrado parte della giurisprudenza di merito individui il criterio della curva degli interessi quale sistema meno agevole da verificare per il consumatore rispetto al criterio del pro rata temporis o costo ammortizzato – il nuovo art. 125sexies co. 2 t.u.b. (norma, si ribadisce, applicabile soltanto ai contratti successivi al 25.07.2021, ma che esprime principi applicabili alle estinzioni anticipate di contratti conclusi anteriormente) prevede espressamente che “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”, con conseguente liceità delle clausole che prevedano un diverso sistema di calcolo e che non siano, in sé sole considerate, vessatorie ex art. 33 codice consumo.
A sostegno di tale ricostruzione può altresì ricordarsi che parte della giurisprudenza di merito considera il criterio della curva degli interessi quali criterio equitativo generale da applicarsi per i costi up front.
Esplicita sul punto la pronuncia Tribunale Torino, Sez. I, 20.03.2023 n. 853, secondo cui “La chiara indicazione della Corte di Giustizia di metodi proporzionali di rimborso non toglie che anche la 'curva degli interessi' e il metodo del 'costo ammortizzato', previsto dal novellato art.
125-sexies TUB per i contratti conclusi a partire dal 25.7.2021, adeguino il contratto alla minore durata effettiva, esprimano una proporzionalità tra frazione di contratto ineseguita ('vita residua')
e durata originaria e usino tale proporzione per rimborsare al consumatore la frazione non ancora maturata di interessi e oneri (cioè 'dovuti per la vita residua')”.
Anche Corte appello Venezia, 21.03.2023, n. 613 ha affermato che “quanto al criterio di computo delle quote di costo da restituire, i costi recurring e upfront (…) devono ritenersi assoggettati a procedure di calcolo differenti. Nello specifico: mentre la riduzione spettante per i costi recurring si ottiene con il criterio del 'pro-rata temporis', cioè il valore da restituire è proporzionale al numero di rate residue soppresse dall'estinzione anticipata rapportato al numero totale di rate, la riduzione spettante per i costi upfront in mancanza di una normativa specifica va determinata sulla base di un criterio suppletivo di tipo equitativo, che, analogamente a quanto già previsto dall'Arbitro Bancario Finanziario (si veda la decisione n. 10159/2020), può individuarsi nello stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale, appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento (nella specie con metodo c.d. 'alla francese', e quindi con previsione di rata costante, interessi decrescenti e quota di capitale crescente). In altre parole, la quota da restituire è proporzionale all'ammontare di interessi insiti nelle rate soppresse dall'estinzione rapportato al totale degli interessi” (in senso analogo Tribunale Napoli Nord, 04.02.2022, n. 390, che ritiene valido come criterio equitativo, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, anche il canone della curva degli interessi).
Sul punto, deve altresì ribadirsi che la sentenza Lexitor non contiene alcuna indicazione sul sistema di rimborso, limitandosi ad enunciare la necessità di adozione di un criterio di riduzione del costo totale del credito in base al principio di proporzionalità, il quale, per le considerazioni appena esposte, è rispettato anche in caso di applicazione del principio della curva degli interessi. Non depongono in senso contrario neanche i principi contenuti nella direttiva UE n. 48/2008
(considerando 39) e nella direttiva UE n. 2225/2008 (considerando 70 e art. 21 co. I lett. s), che abroga la precedente (con termine di recepimento fissato al 20.11.2025), secondo cui, in caso di rimborso anticipato, “Il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito”. Il criterio della curva degli interessi rispetta i principi di trasparenza e comprensibilità, in quanto, sebbene implichi l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi e risulti normalmente più oneroso per il consumatore, la sua applicazione è ricostruibile sulla base del piano di ammortamento e richiede al consumatore l'esecuzione di conteggi non complessi.
In sintesi, con il criterio del pro rata temporis la ripartizione degli oneri viene elaborata dividendo gli stessi per il numero delle rate (dunque ad ogni mensilità viene attribuita una percentuale degli oneri pari ad 1/numero rate), mentre con il criterio della curva degli interessi la ripartizione degli oneri viene elaborata – con una semplice proporzione – determinando preliminarmente il rapporto tra la quota interessi di ogni singola rata ed il totale interessi del finanziamento (ricavando l'incidenza percentuale degli interessi di ogni rata) e poi moltiplicando l'ammontare complessivo degli oneri per il rapporto individuato in corrispondenza di ogni singola rata, distribuendo in tal modo l'onere per tutta la durata del finanziamento in proporzione all'incidenza dell'interesse su ogni singola rata (rispettando, quindi, l'andamento della curva degli interessi). Si osserva inoltre, con riferimento alla suddetta disciplina UE non ancora in vigore, che l'art. 7 co. I lett. s) prevede che “nel contratto di credito figurino, in modo chiaro e conciso (…) un riferimento al diritto al rimborso anticipato di cui all'articolo 29, la relativa procedura nonché, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore di ottenere un indennizzo e una spiegazione trasparente e comprensibile delle modalità di calcolo dell'indennizzo che il consumatore deve al creditore”, indicando dunque come eventuale (“se del caso”, ovvero “where applicable” nella versione in lingua inglese o “le cas échéant” nella versione in lingua francese) l'espresso inserimento nel contratto delle istruzioni per il conteggio.
Per tali motivi, il criterio convenzionale della curva degli interessi deve ritenersi applicabile, in quanto, sebbene meno favorevole per il consumatore rispetto al pro rata temporis – in termini di importi e semplicità dei calcoli – non può ritenersi che si tratti di un criterio vessatorio, ovverosia idoneo a determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 33 codice del consumo, a maggior ragione nel caso di specie nel quale il piano annuale di rimborso interessi e commissioni è specificato l'importo del rimborso di interessi e commissioni rete distributiva allo scadere di ogni singola rata. Ritenuta poi la nullità della previsione che limita la rimborsabilità delle suddette commissioni nella quota del 60%, il principio della curva di interessi validamente pattuito per quella sola parte andrà, dunque, applicato all'intero importo delle commissioni.
Per quanto riguarda, invece, le spese di istruttoria, in assenza di specifica previsione contrattuale
(le stesse sono contrattualmente previste come non ripetibili), il criterio di calcolo del rimborso da applicare è quello del pro rata temporis, secondo quanto operato dal Giudice di primo grado;
sotto tale profilo, dunque, l'appello non può essere accolto.
Applicando, dunque, alle commissioni rete distributiva il criterio di rimborso suddetto e non quello del pro rata temporis e tenuti fermi gli importi non oggetto di contestazione tra le parti in sé considerati, l'importo che deve restituire a in virtù Parte_1 CP_1 dell'estinzione anticipata va rideterminato in euro 594,51 (anziché euro 1.278,34), oltre interessi al tasso legale dal 12.01.2023 (avendo l'istituto bancario già eseguito la sentenza di primo grado,
l'appellato è tenuto alla restituzione dell'eccedenza, nei termini che si chiariranno infra).
5. Terzo motivo di appello: le spese di lite di primo grado
Con il terzo motivo di appello ha impugnato la sentenza di primo grado in Parte_1 punto di liquidazione delle spese. La sentenza di prima grado, limitandosi ad evocare in motivazione il criterio della soccombenza, ha così disposto sul punto: “Condanna, altresì, parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che distrae in favore dei difensori antistatari e liquida, ex D.M. 55/14, in complessivi €. 725,00 di cui €. 125,00 per spese ed
€. 600,00 per compensi, oltre spese generali del 15 %, IVA e CPA come per legge”.
Per quanto riguarda, in particolare, la doglianza relativa all'affermata assenza della fase istruttoria può richiamarsi Cass. civ., Sez. VI, 14.07.2022, ord. n. 28325, che ha affermato, in merito al parametro della fase istruttoria e/o di trattazione, che “il parametro è riferito alla 'fase di istruttoria e/o di trattazione', discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra
l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva 'o', sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa 'e': 'e/o')”.
Merita, invece, parziale condivisione la censura riguardante l'omessa rilevanza data dal giudice di primo grado nella liquidazione delle spese di lite all'offerta effettuata dalla banca in seno al verbale dell'udienza del 26.04.2023 rifiutata da;
infatti, per un verso, non risulta CP_1 applicabile l'art. 13 co. I d.lgs. 28/2020 (dettato in materia di mediazione), ma, per altro verso,
l'offerta formulata da pari a euro 594,56, risulta sì inferiore di oltre la metà Pt_1 Parte_1 rispetto alla quantificazione del rimborso operata dal giudice in primo grado, ma in linea con l'odierna decisione.
Ciò premesso, a prescindere dal riferimento di parte appellante al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” di cui all'art. 92, co. II c.p.c. (non conferente, in quanto la sentenza è antecedente al giudizio di primo grado), le spese di primo grado CP_2 meritano di essere compensate tra le parti nella misura della metà ai sensi dell'art. 92 c.p.c. quale interpretato da Corte cost., n. 77/2018, tenuto conto della proposta suddetta, di importo analogo a quello ritenuto nell'odierna sede. Per la restante metà, si ritiene di dover applicare i parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 per le prime due fasi e i parametri minimi per le ultime due, tenuto conto del valore del procedimento (da rapportarsi all'importo per cui la domanda viene accolta in esito alla riforma), delle questioni esaminate, dell'assenza di prove costituende e del carattere documentale del giudizio.
6. Statuizioni finali e sulle spese
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello deve essere parzialmente accolto, limitatamente alla doglianze riguardanti il criterio di calcolo del rimborso avente ad oggetto le commissioni rete distributiva e le spese di lite di primo grado, mentre deve essere rigettato per tutti gli altri profili.
L'importo oggetto di condanna in primo grado a carico di e a favore di Parte_1
va rideterminato in euro 594,51, oltre interessi a decorrere dalla data della domanda CP_1 in primo grado (12.01.2023).
L'importo delle spese del procedimento di primo grado viene rideterminato nel dispositivo nei termini suddetti (compensazione per la metà e applicazione dei parametri medi per le prime due fasi e minimi per le ultime due).
Anche le spese del presente grado vengono compensate nella misura della metà ai sensi dell'art. 92 c.p.c. quale interpretato da Corte cost., n. 77/2018, in ragione dell'accoglimento parziale dei motivi di appello. La liquidazione, anche nel presente grado, viene operata nel dispositivo in applicazione dei parametri medi per le prime due fasi e minimi per le ultime due, tenuto conto dei motivi sopra richiamati e, altresì, della modalità di adozione della decisione.
In punto di restituzioni, deve osservarsi che sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte,
“il diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso in appello, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo, cioè l'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato” (Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 27131/2018). Posto tale principio generale, nel caso di spese va emessa statuizione di condanna di quanto versato in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto è stata formulata apposita domanda dall'appellante e la sentenza di appello che, in riforma di quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di quest'ultima non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo a tal fine che il solvens si attivi in via monitoria, ovvero che formuli, in sede di gravame, un'apposita domanda in tal senso, come avvenuto nel caso in esame (Cass. civ., Sez. III,
n. 12387/2016; sotto altri profili si rinvia a Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 16559/2005; Cass. civ.,
Sez. II, ord. n. 24475/2019).
Di conseguenza, va condannato a restituire a euro 683,83 a CP_1 Parte_1
quale differenza tra la somma corrisposta in esecuzione della sentenza di Parte_1 primo grado e quella oggetto dell'odierna pronuncia, oltre interessi legali dalla data del pagamento
(16.10.2023), ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Si osserva che analoga pronuncia restitutoria non può essere emessa con riferimento alla restituzione di parte delle spese legali, posto che il difensore antistatario, che ne ha incassato l'intero, non è parte nel presente procedimento (fatte salve successive azioni), pur essendo legittimato passivo (da ultime, Cass civ., Sez. III, 14.04.2025, n. 9761 e Sez. VI, 24.02.2022, n.
6225).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 12199/2023, accogliendo parzialmente l'appello proposto da e così statuisce: Parte_1
- annullando parzialmente la sentenza n. 2607/2023 emessa dal Giudice di pace di
Catania, accerta che deve corrispondere a la minor Parte_1 CP_1 somma di euro 594,51 (anziché 1.278,34), oltre interessi al tasso legale dal 12.01.2023;
- condanna, di conseguenza, condanna a restituire a CP_1 Parte_1 euro 683,83, quale differenza tra la somma corrisposta in esecuzione della sentenza di
[...] primo grado e quella oggetto dell'odierna pronuncia, oltre interessi legali dal 16.10.2023;
- annullando parzialmente la sentenza n. 2607/2023 emessa dal Giudice di pace di
Catania per la parte relativa alla condanna alle spese, compensa le spese di lite del primo grado tra le parti nella misura della metà e ridetermina le spese che Parte_1 deve corrispondere a in relazione al giudizio di primo grado, per la quota, in Parte_3 euro 120,50, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- rigetta gli ulteriori motivi di appello;
- compensa le spese di lite del presente grado tra le parti ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella misura della metà; - condanna al pagamento della metà delle spese di lite del Parte_1 presente grado in favore di , quantificate, per la quota, in euro 231,00, oltre il CP_1
15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 30/10/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 12199/2023 promosso da
C.F. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. SIMONETTA SABATO, C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliata in via Pola n. 11, Catania;
appellante contro
, C.F. rappresentato e difeso dall'AVV. CP_1 C.F._2
CO NC, C.F. ed elettivamente domiciliato in via Alberto C.F._3
Mario n. 32, Catania;
appellato avente ad oggetto: appello – estinzione anticipata – art. 125sexies t.u.b. – criterio pro rata temporis
Le parti hanno discusso il procedimento ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. dinanzi al sottoscritto
Giudice all'udienza del 23.06.2025, come da verbale che si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 sentenza n. 2607/2023 emessa dal Giudice di pace di Catania, con cui, all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 314/2023 promosso contro l'istituto suddetto da , l'odierna appellante è CP_1 stata condannata a pagare la somma di euro 1.278,34, a titolo di commissioni e/o oneri accessori, oltre interessi e spese di giudizio.
1. Svolgimento del processo nei due gradi e conclusioni delle parti
I fatti posti alla base dell'odierna controversia possono essere riassunti nei termini seguenti:
ha concluso in data 14.11.2013 con il contratto di CP_1 Parte_1 finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. 406153, per l'importo di euro 34.800,00, da restituire in 120 rate mensili da euro 290,00 cadauna;
in data 31.01.2018 è intervenuta l'estinzione anticipata del contratto, previo pagamento dell'importo residuo.
Successivamente, ha citato in giudizio l'istituto finanziatore dinanzi al Giudice di CP_1 pace di Catania al fine di ottenere la condanna dello stesso al rimborso degli importi a lui dovuti a titolo di spese di istruttoria e commissione rete distributiva, calcolati secondo il criterio pro rata temporis e quantificati in euro 1.278,34; l'attore ha invocato l'applicabilità dell'art. 125sexies t.u.b., quale novellato, e della sentenza della CGUE 11.09.2019 (c.d. sentenza Lexitor). si è costituita in primo grado e ha preliminarmente eccepito Parte_1
l'improcedibilità dell'azione per omesso esperimento del procedimento di mediazione e, altresì,
l'incompetenza per valore del giudice adito;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda affermando la natura up front delle spese di cui era chiesto il rimborso e la non applicabilità della c.d. sentenza (richiamando, invece, la disciplina di cui al D.P.R. 180/1950); ha infine CP_2 contestato l'applicabilità del criterio pro rata temporis, chiedendo l'applicazione di quello c.d. della curva degli interessi.
Esperita la mediazione con esito negativo, con la sentenza impugnata il Giudice di pace ha accolto le domande di parte attrice e ha condannato la banca convenuta a corrispondere all'attore euro 1.278,00, oltre interessi legali e spese. ha proposto appello formulando i seguenti motivi, che schematicamente si Parte_1 espongono:
- al contratto oggetto di giudizio deve applicarsi ratione temporis la disciplina di cui all'art. 6bis co. III lett. b D.P.R. 180/1950, che rinvia alla normativa secondaria della Banca d'Italia, la quale, a sua volta, già con le disposizioni del 09.02.2011 aveva stabilito che la riduzione del costo totale del credito nei contratti di finanziamento doveva riguardare solo quelli recurring (come confermato dalla sentenza Corte costituzionale, n. 263/2022);
- nel caso di specie non possono trovare applicazione i principi espressi nella sentenza Lexitor, bensì quelli di cui alla sentenza CGUE del 09.02.2023, caso C-555/21, Unicredit AN
IA, secondo cui per i mutui ipotecari deve operarsi la riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata limitatamente ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto;
un approccio che tratti differentemente le due tipologie di contratti costituirebbe un'ingiustificata discriminazione, in quanto comporterebbe l'applicazione di regimi di estinzione anticipata del tutto diversi senza che ci siano differenti esigenze di tutela, dato che, in entrambi i casi, esiste un apparato normativo che, alla luce delle stesse valutazioni espresse dalla Corte nel caso Unicredit AN IA, risulta idoneo a garantire il debitore da rischi di abuso da parte dell'istituto di credito;
- violazione dell'art. 111 co. VI Cost., in quanto il giudice di primo grado non ha motivato il ricorso all'applicazione del principio pro rata temporis per calcolare il rimborso dovuto, in una situazione in cui le condizioni generali del contratto nel disciplinare l'estinzione anticipata rinviano al “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”, il quale, nelle ipotesi di estinzione anticipata, stabilisce che il cliente ha diritto al rimborso degli importi non ancora maturati relativi agli interessi nominali e alla commissione rete distributiva “in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento sottoscritto”, con conseguente applicazione del criterio della curva degli interessi convenuto;
- le spese di lite di primo grado avrebbero dovuto essere compensate, sia per il legittimo affidamento della banca nella normativa secondaria della Banca d'Italia, sia per la sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni”; inoltre, le stesse sono state erroneamente calcolate, avendo il decidente considerato nella loro liquidazione la fase istruttoria e/o di trattazione, non celebrata.
(dopo aver precisato di aver pagato le somme liquidate nella sentenza Pt_1 Parte_1 impugnata), ha formulato le seguenti conclusioni:
“1.1) integralmente riformare la sentenza impugnata, n. 2607 del 26-29 settembre 2023, emessa dal Giudice di Pace di Catania, per i motivi sopra illustrati sub paragrafo 1), ritenendo e dichiarando:
a) che il Giudice di prime cure ha errato nell'interpretare l'art. 125sexies TUB pro tempore vigente conformemente alla sentenza Lexitor, atteso che:
- non ha valutato la attuale vigenza dell'art. 3, lett.b, DPR n.180/1950;
- non ha assegnato rilievo alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 9.02.2023 (quindi successiva alla Lexitor) i cui principi sono applicabili in via analogica al caso de quo;
b) che è, perciò, legittimo l'art. 8 delle condizioni generali del contratto di finanziamento n.
406153 del 14.11.2013;
1.2) per l'effetto, respingere in toto le domande del sig. e, conseguentemente: CP_1
1.2.a) ordinare al sig. di restituire alla Banca la somma di € 1.278,34 che CP_1 quest'ultima ha provveduto a pagare a seguito della sentenza oggi impugnata (cfr. doc.3), nonché
(ordinare) all'avv. Roberta Bianca di restituire l'importo di € 844,68 corrispostole a titolo di spese legali e spese vive sostenute (cfr. docc.4 e 5); Pa 1.2.b) condannare l'appellato al pagamento, in favore di , delle spese processuali del primo grado di giudizio, nonché del presente grado di appello;
2) solo in subordine rispetto a quanto appena invocato, per la denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere respinti i due motivi di appello sub paragrafo 1), in accoglimento del motivo sub paragrafo 2), Vorrà, l'adito Tribunale:
2.1) dichiarare che il capo della sentenza in cui, ai fini della quantificazione della somma dovuta Pa da al sig. , si fa applicazione del metodo pro rata temporis, è affetto dal vizio di CP_1 nullità assoluta, per difetto di motivazione;
2.2) affermare che errato è il criterio pro rata temporis e che l'unico metodo legittimo, nella fattispecie, è quello della curva degli interessi;
2.3) dichiarare, quindi, sbagliata la cifra quantificata nella decisione appellata, pari a €
1.278,34, e corretta, di contro la minore somma di € 594,51;
2.4) per l'effetto, condannare il Sig. a restituire l'importo di € 683,83 (1278,34 – CP_1
594,51 = 683,83);
2.5. a) escludere la ripetizione delle spese di lite sostenute dal sig. (con conseguente CP_1
Pa condanna del procuratore antistatario alla restituzione a di quanto ricevuto) e condannare il Pa predetto al pagamento, in favore di , delle spese maturate successivamente alla formulazione della offerta, ex art. 13, comma I, D.Lgs n.28 del 2010;
2.5.b) in via gradata, compensare le spese di lite, per cui condannare procuratore antistatario Pa (avv.Bianca) a restituire a quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado;
2.6) in ogni caso, con vittoria di spese con riguardo al presente grado di causa;
3) in ulteriore subordine, e cioè per la fermamente denegata eventualità in cui dovessero essere disattese le censure alla sentenza del G.Pace contenute sia nel superiore paragrafo 1) che nel 2), Pa così confermando la condanna di alla restituzione di € 1.278,34, in riforma della sentenza impugnata:
3.1) in riforma della decisione appellata, compensare le spese processuali in forza dell'art. 92, comma II, cpc, con i conseguenti oneri di rimborso a carico dell' e del procuratore CP_1 antistatario;
3.2) in via ancora più gradata, ritenere e dichiarare che errata è la quantificazione dei compensi nella misura di € 600,00, essendo invece corretta, ex art.4, c.5, lettera c del D.M. 20.03.2014 n.55, quella di € 424,00, non essendosi svolta la fase istruttoria, con conseguente condanna del procuratore antistatario alla restituzione di quanto versato in più”.
Si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo l'applicabilità CP_1 dell'art. 125sexies t.u.b. e dei criteri di cui alla sentenza L'appellante ha in particolare CP_2 eccepito la vessatorietà delle clausole che escludono il carattere rimborsabile degli oneri accessori e ha dedotto in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva di per il Parte_1 rimborso delle commissioni e al carattere corretto del ricorso al criterio pro rata temporis per il calcolo del rimborso.
2. Primo motivo di appello: estinzione anticipata – quadro normativo e giurisprudenziale
Così ricostruiti il procedimento, le domande ed eccezioni delle parti, l'appello va accolto limitatamente all'applicazione del criterio di calcolo c.d. curva degli interessi (con riferimento alle commissioni rete distributiva) e alla pronuncia sulle spese di lite di primo grado, mentre per il resto
è infondato e va rigettato.
Infondato risulta il primo motivo di appello sotto i diversi profili contestati da parte appellante, tutti attinenti all'inquadramento normativo del diritto del consumatore al rimborso dei costi del finanziamento a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
Il rimborso delle spese di istruttoria e delle commissioni rete distributiva, queste ultime per l'intero, è dovuto ai sensi dell'art. 125sexies t.u.b., tenuto conto del quadro giurisprudenziale e normativo delineatosi sul tema dal 2019.
Sul punto sono infatti intervenute le due pronunce Corte di giustizia dell'Unione europea,
11.09.2019, C-383/2018 (sentenza e Corte costituzionale, 22.12.2022, n. 263, nonché le CP_2 disposizioni contenute, in un primo momento, nell'art. 1, comma 1bis d.l. 13.06.2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 10.08.2023, n. 103, e, in un secondo momento, nell'art. 27 del d.l. 10.08.2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 09.10.2023, n. 136 (nella giurisprudenza di codesto Ufficio, si vedano, tra le altre, le sentenze Tribunale Catania, Sez. IV, emesse nei procedimenti iscritti ai nn. R.G. 15522/2021 e 2467/2020).
Ai fini della decisione, occorre preliminarmente ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta all'art. 125sexies t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993), introdotto dal d.lgs. 141/2010, in recepimento dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE. In particolare, il comma I di detta norma stabilisce che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125 comma II t.u.b., il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il D.M. 08.07.1992, il quale, all'art. 3, ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e prevedeva che la detta facoltà venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento.
Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato, come già accennato, in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal d.lgs. 141/2010, che ha introdotto nel testo unico bancario il citato art. 125sexies. Pertanto, è pacifico che in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore ha diritto ad una riduzione degli esborsi a suo carico;
il punto controverso risiede, tuttavia, nella precisazione della nozione di “costo totale del credito”.
A tal riguardo, deve farsi riferimento all'art. 3 lett. g) della direttiva UE 2008/48, che prevede che per “costo totale del credito” s'intendano “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, e all'art. 121, lett. e) t.u.b., il quale, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Tanto chiarito, in merito alla riduzione del costo del credito dovuta dal finanziatore al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento si sono pronunciate sia la Banca
d'Italia sia l'Arbitro Bancario e Finanziario.
La Banca d'Italia, con riferimento tanto alla disciplina pregressa (art. 125 t.u.b.) quanto a quella contenuta nel vigente art. 125sexies t.u.b., ha per lungo tempo interpretato il diritto a una riduzione del costo totale del credito spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione di rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up front).
In particolare la Banca d'Italia, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, ha più volte ribadito che
“l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto
“uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti 'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n.
192691/09).
In senso conforme era attestato il consolidato orientamento dell'Arbitro bancario e finanziario, confermato dal Collegio di Coordinamento, secondo cui “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso. Sulla base di tale orientamento:
i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne
l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n.
179/2012)” (ABF Collegio di Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; analogamente, Controparte_3
, 11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10.05.2017, n. 5031).
[...]
Il quadro così delineato ha subito però un mutamento a seguito della citata pronuncia della
CGUE, 11.09.2019, resa nella causa C-383/2018 (sentenza Lexitor), con la quale la Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi up front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili).
La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si è dunque adeguata al suddetto principio, affermando il diritto al rimborso, in caso di estinzione anticipata dei costi integrali sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo. Tra le altre, può citarsi la decisione 17.12.2019 n. 26525 del Collegio di Coordinamento dell'ABF, che ha affermato i seguenti articolati principi di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della
Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.
125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”; “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”; “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Come rilevato da parte appellante, è poi intervenuta la sentenza del 09.02.2023 (causa C-555/21,
Unicredit AN IA) con la quale la Corte di giustizia UE ha affermato che: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. Se una tale conclusione può, ad un primo esame, ritenersi in contrasto con quanto affermato dalla sentenza
Lexitor, in realtà l'approccio differenziato deriva dalla specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori. In particolare, se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso e CP_2 relativa ai crediti al consumo) la riduzione di “tutti i costi” (sia i costi recurring che i costi up front) in caso di rimborso anticipato del credito trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso Unicredit
AN IA e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34); quindi, secondo la Corte di Giustizia, la direttiva 2014/17 prevede a favore del consumatore una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire allo stesso informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto. A parere della Corte, dunque, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza 'PIES' previsto per il credito immobiliare e tale elemento differenziale darebbe luogo ad una distanza normativa tra le due direttive che, secondo la Corte, giustifica un approccio difforme nelle due fattispecie.
Tanto chiarito, sul tema del rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata di contratto di finanziamento è intervenuta anche la Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11octies comma II del d.l. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), convertito con l. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata.
La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del d.l.
13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva 2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021. Sul punto, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, quale interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza C-383/18, c.d.
Lexitor.
Sul tema è inoltre intervenuto nell'anno 2023 il legislatore, in un primo momento con l'art. 1 comma 1bis del d.l. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
Tale disciplina ha codificato il principio c.d. del costo ammortizzato e, per altro verso
(nonostante l'inciso iniziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”), ha escluso dalla riduzione, oltre naturalmente alle imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”; tuttavia, tale regolamentazione deve considerarsi superata, sulla base del criterio di risoluzione delle antinomie contenuto nell'art. 15 delle preleggi, dal successivo art. 27 (rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del d.l. 10.08.2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla l.
09.10.2023 n. 136, che ha previsto quanto segue: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo
125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
In tale ultima norma non appare il riferimento all'irripetibilità degli oneri up front (facendo la stessa riferimento solo alle imposte) ed è stato anche eliminato il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito;
tuttavia, il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125sexies t.u.b. “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla Corte di giustizia e dalla
Corte costituzionale e con inclusione nel rimborso, dunque, dei costi up front.
In questo senso si è pronunciata, recentemente, anche Cass. civ., Sez. II, ord. n. 25977 del
06.09.2023, che (senza un espresso richiamo alle norme del 2023 sopra esaminate) ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. La Suprema Corte ha chiarito che “dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art.
125 sexies del TUB” e che (pur nella vigenza dell'art. 125 t.u.b.) “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive (europee)”.
Di conseguenza, alla luce della disciplina applicabile quale sopra ricostruita, tenuto conto del venir meno della distinzione tra costi up front e costi recurring ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata, l'appellato ha diritto ad ottenere dall'appellante il rimborso di tutti i costi.
Considerato, dunque, l'inquadramento normativo della fattispecie in esame secondo gli orientamenti giurisprudenziali richiamati, condivisi da questo Ufficio, le doglianze di parte appellante sul punto sono infondate e vanno rigettate.
3. Primo motivo di appello: sulla nullità della clausola contenuta nell'art. 8 del contratto
Consegue ai principi sopra esaminati la nullità delle clausole che escludono o limitano il diritto del consumatore al rimborso del costo del finanziamento
In particolare, la clausola contenuta nell'art. 8 delle condizioni di contratto prevede al par. I che nel caso di rimborso anticipato dell'importo dovuto “la Cessionaria non è tenuta a restituire, neppure in parte, gli importi indicati alle lettere C-E del Prospetto Finanziario, che si intendono dovuti e convenuti per le prestazioni e gli oneri necessariamente connessi alla concessione del prestito e, pertanto, non ripetibili” (laddove la lettera 'C' individua le spese di istruttoria e la lettera 'E'); al par. II la clausola prevede invece che “il Cedente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Il
Cedente avrà inoltre diritto al rimborso, pro-quota ed in funzione del tempo di ammortamento trascorso, degli importi indicati alle lettere B-D del Prospetto Finanziario, con i criteri e nella misura prevista dall'Allegato al presente contratto “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”, laddove la lettera 'B' individua gli interessi nominali e la lettera 'D' le commissioni rete distributiva. Nel piano annuale di rimborso interessi e commissioni è inoltre previsto il diritto del cedente al rimborso degli importi non ancora maturati relativi a 'interessi nominali' e
'commissioni rete distributiva' in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento sottoscritto;
la quota parte rimborsabile dell'importo delle 'commissioni rete distributiva' viene inoltre individuata nella misura massima del 60%.
Tali clausole, nella parte in cui escludono o limitano il diritto al rimborso, sono da qualificare come vessatorie ai sensi dell'art. 33 comma II lett. b codice consumo (d. lgs. n. 206/2005), che dispone che “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di (…) b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”. Di conseguenza, tali previsioni sono nulle ai sensi dell'art. 36 codice consumo, secondo il quale “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto” (in questo senso, ex multis, Cass. civ., Sez.
II ord 06.09.2023 n. 25977 sopracitata e già sentenza n. 25977/2023, nonché ABF Napoli, n.
3415/2013).
4. Secondo motivo di appello: il criterio di calcolo del rimborso
Sul motivo di appello relativo al criterio di calcolo del rimborso da applicare va premesso che né il legislatore, europeo e italiano, né la sentenza e nemmeno la successiva sentenza della CP_2
Corte costituzionale n. 263/2022 hanno stabilito quale sia il criterio di calcolo applicare in caso di rimborso dei costi susseguente all'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento.
Ne deriva che in caso di espressa pattuizione delle parti va applicato quanto stabilito dai contraenti in ossequio al principio di autonomia contrattuale posto dall'art. 1322 c.c., mentre in caso di mancata pattuizione va preferito il criterio pro rata temporis in applicazione dell'art. 35 co. II cod. cons., in base al quale “in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore”.
Applicando tali principi al caso di specie consegue che, avendo il contratto espressamente previsto all'art. 8 co. II delle condizioni generali per le commissioni rete distributiva il rimborso
“pro quota ed in funzione del tempo di ammortamento trascorso” e il piano annuale di rimborso interessi e commissioni stabilito “in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento sottoscritto”, per il rimborso delle suddette commissioni si deve applicare il criterio della curva degli interessi (o del cd. relativamente proporzionale), il quale è stato validamente pattuito tra banca e cliente.
Secondo quanto già rilevato, l'art. 8 del contratto è da ritenersi vessatorio ex art. 33 co. II lett. b cod. cons. nella parte in cui esclude la rimborsabilità degli “importi indicati alle lettere C” (spese di istruttoria) nell'ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento.
Sul punto, in assenza di indicazioni al riguardo da parte della normativa e della giurisprudenza europea e costituzionale, ritiene questo Tribunale (in conformità con il precedente costituito da
Tribunale Catania, Quarta sezione civile, 12.06.2023, n. R.G. 3311/22) che l'invalidità dell'art. 8 sopra ritenuta deve essere qualificata in termini di nullità parziale, che colpisce solo la disposizione che esclude o limita il diritto al rimborso;
rimane al contrario valida la pattuizione contenente lo specifico criterio di rimborso, nel caso di specie mediante applicazione del principio della curva degli interessi, malgrado il criterio legale di rimborso ex art. 125sexies t.u.b. sia, in assenza di pattuizione, quello del pro rata temporis (ex multis, sul carattere generale di quest'ultimo criterio in assenza di pattuizione specifica, Tribunale Torino, 20.03.2023, nonché la costante giurisprudenza di questo Ufficio).
Tale conclusione costituisce applicazione dei principi affermati in tema di nullità parziale dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nullità di singole previsioni contrattuali, o di parti di esse, non si estende all'intero contratto o a tutta la clausola (come espressamente previsto dall'art. 36 co. I cod. cons.), salvo che l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 05.02.2016, n. 2314). Nel caso di specie, il cliente appellato, interessato ad escludere l'applicazione del criterio pattizio, non ha dimostrato tale correlazione necessaria tra la clausola che limita il rimborso e quella che fissa il criterio di calcolo e, dunque, la declaratoria di nullità colpisce la clausola solo nella parte in cui esclude o limita il rimborso, mantenendosi valida ed efficace tra le parti la pattuizione del criterio applicabile alla voce di costo di cui alle lettere B-D (interessi nominali e commissioni di rete distributiva).
Inoltre, deve osservarsi che – malgrado parte della giurisprudenza di merito individui il criterio della curva degli interessi quale sistema meno agevole da verificare per il consumatore rispetto al criterio del pro rata temporis o costo ammortizzato – il nuovo art. 125sexies co. 2 t.u.b. (norma, si ribadisce, applicabile soltanto ai contratti successivi al 25.07.2021, ma che esprime principi applicabili alle estinzioni anticipate di contratti conclusi anteriormente) prevede espressamente che “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”, con conseguente liceità delle clausole che prevedano un diverso sistema di calcolo e che non siano, in sé sole considerate, vessatorie ex art. 33 codice consumo.
A sostegno di tale ricostruzione può altresì ricordarsi che parte della giurisprudenza di merito considera il criterio della curva degli interessi quali criterio equitativo generale da applicarsi per i costi up front.
Esplicita sul punto la pronuncia Tribunale Torino, Sez. I, 20.03.2023 n. 853, secondo cui “La chiara indicazione della Corte di Giustizia di metodi proporzionali di rimborso non toglie che anche la 'curva degli interessi' e il metodo del 'costo ammortizzato', previsto dal novellato art.
125-sexies TUB per i contratti conclusi a partire dal 25.7.2021, adeguino il contratto alla minore durata effettiva, esprimano una proporzionalità tra frazione di contratto ineseguita ('vita residua')
e durata originaria e usino tale proporzione per rimborsare al consumatore la frazione non ancora maturata di interessi e oneri (cioè 'dovuti per la vita residua')”.
Anche Corte appello Venezia, 21.03.2023, n. 613 ha affermato che “quanto al criterio di computo delle quote di costo da restituire, i costi recurring e upfront (…) devono ritenersi assoggettati a procedure di calcolo differenti. Nello specifico: mentre la riduzione spettante per i costi recurring si ottiene con il criterio del 'pro-rata temporis', cioè il valore da restituire è proporzionale al numero di rate residue soppresse dall'estinzione anticipata rapportato al numero totale di rate, la riduzione spettante per i costi upfront in mancanza di una normativa specifica va determinata sulla base di un criterio suppletivo di tipo equitativo, che, analogamente a quanto già previsto dall'Arbitro Bancario Finanziario (si veda la decisione n. 10159/2020), può individuarsi nello stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale, appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento (nella specie con metodo c.d. 'alla francese', e quindi con previsione di rata costante, interessi decrescenti e quota di capitale crescente). In altre parole, la quota da restituire è proporzionale all'ammontare di interessi insiti nelle rate soppresse dall'estinzione rapportato al totale degli interessi” (in senso analogo Tribunale Napoli Nord, 04.02.2022, n. 390, che ritiene valido come criterio equitativo, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, anche il canone della curva degli interessi).
Sul punto, deve altresì ribadirsi che la sentenza Lexitor non contiene alcuna indicazione sul sistema di rimborso, limitandosi ad enunciare la necessità di adozione di un criterio di riduzione del costo totale del credito in base al principio di proporzionalità, il quale, per le considerazioni appena esposte, è rispettato anche in caso di applicazione del principio della curva degli interessi. Non depongono in senso contrario neanche i principi contenuti nella direttiva UE n. 48/2008
(considerando 39) e nella direttiva UE n. 2225/2008 (considerando 70 e art. 21 co. I lett. s), che abroga la precedente (con termine di recepimento fissato al 20.11.2025), secondo cui, in caso di rimborso anticipato, “Il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito”. Il criterio della curva degli interessi rispetta i principi di trasparenza e comprensibilità, in quanto, sebbene implichi l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi e risulti normalmente più oneroso per il consumatore, la sua applicazione è ricostruibile sulla base del piano di ammortamento e richiede al consumatore l'esecuzione di conteggi non complessi.
In sintesi, con il criterio del pro rata temporis la ripartizione degli oneri viene elaborata dividendo gli stessi per il numero delle rate (dunque ad ogni mensilità viene attribuita una percentuale degli oneri pari ad 1/numero rate), mentre con il criterio della curva degli interessi la ripartizione degli oneri viene elaborata – con una semplice proporzione – determinando preliminarmente il rapporto tra la quota interessi di ogni singola rata ed il totale interessi del finanziamento (ricavando l'incidenza percentuale degli interessi di ogni rata) e poi moltiplicando l'ammontare complessivo degli oneri per il rapporto individuato in corrispondenza di ogni singola rata, distribuendo in tal modo l'onere per tutta la durata del finanziamento in proporzione all'incidenza dell'interesse su ogni singola rata (rispettando, quindi, l'andamento della curva degli interessi). Si osserva inoltre, con riferimento alla suddetta disciplina UE non ancora in vigore, che l'art. 7 co. I lett. s) prevede che “nel contratto di credito figurino, in modo chiaro e conciso (…) un riferimento al diritto al rimborso anticipato di cui all'articolo 29, la relativa procedura nonché, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore di ottenere un indennizzo e una spiegazione trasparente e comprensibile delle modalità di calcolo dell'indennizzo che il consumatore deve al creditore”, indicando dunque come eventuale (“se del caso”, ovvero “where applicable” nella versione in lingua inglese o “le cas échéant” nella versione in lingua francese) l'espresso inserimento nel contratto delle istruzioni per il conteggio.
Per tali motivi, il criterio convenzionale della curva degli interessi deve ritenersi applicabile, in quanto, sebbene meno favorevole per il consumatore rispetto al pro rata temporis – in termini di importi e semplicità dei calcoli – non può ritenersi che si tratti di un criterio vessatorio, ovverosia idoneo a determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 33 codice del consumo, a maggior ragione nel caso di specie nel quale il piano annuale di rimborso interessi e commissioni è specificato l'importo del rimborso di interessi e commissioni rete distributiva allo scadere di ogni singola rata. Ritenuta poi la nullità della previsione che limita la rimborsabilità delle suddette commissioni nella quota del 60%, il principio della curva di interessi validamente pattuito per quella sola parte andrà, dunque, applicato all'intero importo delle commissioni.
Per quanto riguarda, invece, le spese di istruttoria, in assenza di specifica previsione contrattuale
(le stesse sono contrattualmente previste come non ripetibili), il criterio di calcolo del rimborso da applicare è quello del pro rata temporis, secondo quanto operato dal Giudice di primo grado;
sotto tale profilo, dunque, l'appello non può essere accolto.
Applicando, dunque, alle commissioni rete distributiva il criterio di rimborso suddetto e non quello del pro rata temporis e tenuti fermi gli importi non oggetto di contestazione tra le parti in sé considerati, l'importo che deve restituire a in virtù Parte_1 CP_1 dell'estinzione anticipata va rideterminato in euro 594,51 (anziché euro 1.278,34), oltre interessi al tasso legale dal 12.01.2023 (avendo l'istituto bancario già eseguito la sentenza di primo grado,
l'appellato è tenuto alla restituzione dell'eccedenza, nei termini che si chiariranno infra).
5. Terzo motivo di appello: le spese di lite di primo grado
Con il terzo motivo di appello ha impugnato la sentenza di primo grado in Parte_1 punto di liquidazione delle spese. La sentenza di prima grado, limitandosi ad evocare in motivazione il criterio della soccombenza, ha così disposto sul punto: “Condanna, altresì, parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che distrae in favore dei difensori antistatari e liquida, ex D.M. 55/14, in complessivi €. 725,00 di cui €. 125,00 per spese ed
€. 600,00 per compensi, oltre spese generali del 15 %, IVA e CPA come per legge”.
Per quanto riguarda, in particolare, la doglianza relativa all'affermata assenza della fase istruttoria può richiamarsi Cass. civ., Sez. VI, 14.07.2022, ord. n. 28325, che ha affermato, in merito al parametro della fase istruttoria e/o di trattazione, che “il parametro è riferito alla 'fase di istruttoria e/o di trattazione', discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra
l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva 'o', sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa 'e': 'e/o')”.
Merita, invece, parziale condivisione la censura riguardante l'omessa rilevanza data dal giudice di primo grado nella liquidazione delle spese di lite all'offerta effettuata dalla banca in seno al verbale dell'udienza del 26.04.2023 rifiutata da;
infatti, per un verso, non risulta CP_1 applicabile l'art. 13 co. I d.lgs. 28/2020 (dettato in materia di mediazione), ma, per altro verso,
l'offerta formulata da pari a euro 594,56, risulta sì inferiore di oltre la metà Pt_1 Parte_1 rispetto alla quantificazione del rimborso operata dal giudice in primo grado, ma in linea con l'odierna decisione.
Ciò premesso, a prescindere dal riferimento di parte appellante al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” di cui all'art. 92, co. II c.p.c. (non conferente, in quanto la sentenza è antecedente al giudizio di primo grado), le spese di primo grado CP_2 meritano di essere compensate tra le parti nella misura della metà ai sensi dell'art. 92 c.p.c. quale interpretato da Corte cost., n. 77/2018, tenuto conto della proposta suddetta, di importo analogo a quello ritenuto nell'odierna sede. Per la restante metà, si ritiene di dover applicare i parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 per le prime due fasi e i parametri minimi per le ultime due, tenuto conto del valore del procedimento (da rapportarsi all'importo per cui la domanda viene accolta in esito alla riforma), delle questioni esaminate, dell'assenza di prove costituende e del carattere documentale del giudizio.
6. Statuizioni finali e sulle spese
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello deve essere parzialmente accolto, limitatamente alla doglianze riguardanti il criterio di calcolo del rimborso avente ad oggetto le commissioni rete distributiva e le spese di lite di primo grado, mentre deve essere rigettato per tutti gli altri profili.
L'importo oggetto di condanna in primo grado a carico di e a favore di Parte_1
va rideterminato in euro 594,51, oltre interessi a decorrere dalla data della domanda CP_1 in primo grado (12.01.2023).
L'importo delle spese del procedimento di primo grado viene rideterminato nel dispositivo nei termini suddetti (compensazione per la metà e applicazione dei parametri medi per le prime due fasi e minimi per le ultime due).
Anche le spese del presente grado vengono compensate nella misura della metà ai sensi dell'art. 92 c.p.c. quale interpretato da Corte cost., n. 77/2018, in ragione dell'accoglimento parziale dei motivi di appello. La liquidazione, anche nel presente grado, viene operata nel dispositivo in applicazione dei parametri medi per le prime due fasi e minimi per le ultime due, tenuto conto dei motivi sopra richiamati e, altresì, della modalità di adozione della decisione.
In punto di restituzioni, deve osservarsi che sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte,
“il diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso in appello, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo, cioè l'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato” (Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 27131/2018). Posto tale principio generale, nel caso di spese va emessa statuizione di condanna di quanto versato in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto è stata formulata apposita domanda dall'appellante e la sentenza di appello che, in riforma di quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di quest'ultima non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo a tal fine che il solvens si attivi in via monitoria, ovvero che formuli, in sede di gravame, un'apposita domanda in tal senso, come avvenuto nel caso in esame (Cass. civ., Sez. III,
n. 12387/2016; sotto altri profili si rinvia a Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 16559/2005; Cass. civ.,
Sez. II, ord. n. 24475/2019).
Di conseguenza, va condannato a restituire a euro 683,83 a CP_1 Parte_1
quale differenza tra la somma corrisposta in esecuzione della sentenza di Parte_1 primo grado e quella oggetto dell'odierna pronuncia, oltre interessi legali dalla data del pagamento
(16.10.2023), ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Si osserva che analoga pronuncia restitutoria non può essere emessa con riferimento alla restituzione di parte delle spese legali, posto che il difensore antistatario, che ne ha incassato l'intero, non è parte nel presente procedimento (fatte salve successive azioni), pur essendo legittimato passivo (da ultime, Cass civ., Sez. III, 14.04.2025, n. 9761 e Sez. VI, 24.02.2022, n.
6225).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 12199/2023, accogliendo parzialmente l'appello proposto da e così statuisce: Parte_1
- annullando parzialmente la sentenza n. 2607/2023 emessa dal Giudice di pace di
Catania, accerta che deve corrispondere a la minor Parte_1 CP_1 somma di euro 594,51 (anziché 1.278,34), oltre interessi al tasso legale dal 12.01.2023;
- condanna, di conseguenza, condanna a restituire a CP_1 Parte_1 euro 683,83, quale differenza tra la somma corrisposta in esecuzione della sentenza di
[...] primo grado e quella oggetto dell'odierna pronuncia, oltre interessi legali dal 16.10.2023;
- annullando parzialmente la sentenza n. 2607/2023 emessa dal Giudice di pace di
Catania per la parte relativa alla condanna alle spese, compensa le spese di lite del primo grado tra le parti nella misura della metà e ridetermina le spese che Parte_1 deve corrispondere a in relazione al giudizio di primo grado, per la quota, in Parte_3 euro 120,50, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- rigetta gli ulteriori motivi di appello;
- compensa le spese di lite del presente grado tra le parti ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella misura della metà; - condanna al pagamento della metà delle spese di lite del Parte_1 presente grado in favore di , quantificate, per la quota, in euro 231,00, oltre il CP_1
15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 30/10/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone