Articolo 5 della Legge 10 luglio 1952, n. 901
Articolo 4
Versione
7 agosto 1952
Art. 5.
Prima di dar corso ai pagamenti, le sezioni di Tesoreria, oltre ad eseguire i normali riscontri, accerteranno che siano state osservate tutte le modalita' prescritte dalla presente legge.
Gli enti e uffici che si avvarranno delle facilitazioni di cui agli articoli precedenti risponderanno direttamente verso le Casse pagatrici e l'Amministrazione del debito pubblico delle eventuali irregolarita'.

Entrata in vigore il 7 agosto 1952