TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/02/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1312/2020
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio redige e pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte del verbale di udienza del 20.02.25
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 20.02.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 1312 del R.G. A.C. dell'anno 2020, vertente t r a
(C.F. in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso -per procura Parte_1 P.IVA_1 generale ad lites rep. n° 26168/2016- dai legali dell'Avvocatura comunale Carmine Gruosso e Aniello Di
Mauro unitamente ai quali elettivamente domicilia in , alla via Roma, presso il Palazzo di Città- Pt_1
Settore Avvocatura (i recapiti FAX e P;
- ricorrente -
e
, nata a [...] [...], CF , in proprio e nella Controparte_1 Pt_1 C.F._1 qualità di erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Maura de Angelis, come da mandato Persona_1 in atti, elett.te domiciliati in alla via Paolo De Granita n. 42; Pt_1
- resistente–
OGGETTO: occupazione sine titulo / accertamento usucapione
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo e deduzioni a verbale nonché discussione orale nell'udienza odierna da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 447 bis cpc il proponeva ricorso ex art 447 bis cpc innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale di Salerno chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare che il sig. (C.F. ) occupa senza titolo Persona_1 C.F._2
l'immobile di proprietà comunale descritto in premessa;
pagina 1 di 7 b) condannare il sig. (C.F. ) all'immediato rilascio e restituzione Persona_1 C.F._2 dell'immobile, previa adozione di ordinanza provvisoria di rilascio;
c) condannare il sig. (C.F. ) al pagamento del risarcimento danni per Persona_1 C.F._2 la mancata disponibilità dell'immobile, da quantificarsi € 563,75 mensili - ovvero, subordinatamente, al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa - oltre interessi e rivalutazione a titolo di indennità di occupazione dal
23.10.2018 fino all'effettivo rilascio;
d) condannare il sig. (C.F. ) alle spese, anche generali, e competenze Persona_1 C.F._2 di causa, oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e Cap) essendo i legali costituiti dipendenti dell'Ente”.
A sostegno di tali domande, assumeva di aver acquistato per atto di cessione volontario per notar rep. n. 142333 del 27.09.1988 il locale terraneo sito in , alla via Portacatena riportato nel Persona_2 Pt_1
NCEU di al foglion. 64/b, p.lla n. 553 sub 2, cat. e per atto di cessione volontario per notar Pt_1 Per_2 rep. n. 142334 del 27.09.1988 l'adiacente locale terraneo sito in , alla via Portacatena riportato
[...] Pt_1 nel NCEU di al foglio n. 64/b, p.lla n. 553 sub 1, cat. C2; - che, a seguito di apposite variazioni Pt_1 catastali (per accorpamento e soppressione di precedenti sub), i predetti immobili sono oggi individuati nel
NCEU al foglion. 64, p.lla n. 553, sub 12, con civici n.ri 54, 56 e 58 di via Portacatena per una superficie catastale complessiva di mq 75 e una rendita catastale di € 1884,11; - che a seguito di accertamento ispettivo della Polizia Municipale i predetti locali sono risultati detenuti dal sig. ; - che con Persona_1 comunicazione prot. n. 201831 notificata il 26.11.2018 il predetto è stato invitato ad esibire il titolo giustificativo, ove posseduto, ovvero a provvedere entro dieci giorni dalla notifica della presente al rilascio ed alla riconsegna dei suddetti immobili;
che a tale invito non è stato dato alcun seguito, né è valso il preventivo tentativo di mediazione conclusosi con verbale negativo del 12.04.2019 per assenza dell' ; Per_1
- che l'occupazione senza titolo e il mancato pagamento di qualsivoglia indennità costituiscono un danno gravissimo per l'Ente giacché: a) il bene - il cui valore di stima è di almeno € 131.212,50 (ossia € 2.387,50 al mq come da valori O.M.I. mediati con i valori del mercato immobiliare) non può essere alienato siccome occupato abusivamente;
b) il bene - il cui valore locativo è di almeno € 563,75 mensili (ossia € 10,25 al mq come da valori O.M.I. mediati con i valori del mercato immobiliare) - non puo essere locato siccome occupato abusivamente;
c) il bene non è disponibile nemmeno per consentire alla deducente P.A. - nell'ambito delle più recenti operazioni di riduzione della spesa (cd. spending review) - di utilizzarlo a servizio dei propri uffici, dismettendo fitti passivi. Sulla base di tali premesse l'ente territoriale formulava le conclusioni sopra riportate
Si costituiva l' il quale eccepiva l'improcedibilità della domanda per vizio di rappresentanza Per_1 nell'Ente nel procedimento di mediazione obbligatoria e nel merito formulava domanda riconvenzionale di usucapione.
A cagione di tale domanda, l'udienza di prima comparizione veniva differita ad altra data. pagina 2 di 7 Veniva inizialmente ammessa la prova testimoniale richiesta da parte resistente ma successivamente il resistente decedeva in data 05.03.23, per cui con decreto del 15.03.23 il processo Per_1 veniva interrotto, ma riassunto dal . Si costituiva quale coniuge ed Parte_1 Controparte_1 erede dell . Per_1
Indi a verbale di udienza del 01.02.24 si ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte resistente che veniva espletata nella successiva udienza del 21.11.24; espletata la prova, si rinviava la causa all'odierna udienza per la discussione orale e decisione.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, preliminarmente l'eccezione di improcedibilità della domanda va rigettata perché durante la seduta innanzi all'organismo di mediazione in data 12.04.19, l'Ente era rappresentato dalla dr.ssa quale dirigente dell'Ufficio Provveditorato giusto decreto Controparte_2 del Sindaco, assistita dall'avv Gruosso.
Nel merito la domanda riconvenzionale di usucapione formulata da parte resistente è fondata e merita accoglimento.
In primo luogo, corre l'obbligo di evidenziare che il ha acquistato da due Parte_1 privati i locali de quibus nel 1988. Non risulta poi allegato in atti alcun documento ufficiale del Parte_1
che li abbia inseriti tra i beni facenti parte del patrimonio indisponibile dell'ente. Anche in ricorso si
[...] deduce che l'ente sta subendo un danno patrimoniale dall'occupazione abusiva degli immobili perché non possono essere alienati o dati in affitto.
Ne consegue che mancando la prova che i due locali siano deputati a soddisfare un interesse pubblico, non sono soggetti alla condizione giuridica di cui agli artt 826 e 828 c.c. per cui possono essere oggetto di possesso e di acquisto per usucapione da parte di privati.
Fatta questa premessa, l ha dimostrato con la documentazione allegata e con la prova Per_1 testimoniale di aver occupato i locali ad colorandam usucapionem per oltre un ventennio.
Innanzitutto, ha occupato gli immobili senza un titolo negoziale e li ha sfruttati per ivi fissare la sede della propria attività commerciale, palesando l'intenzione di comportarsi come se ne fosse proprietario.
Inoltre, l' ha allegato l'assenso reso dalla sopraintendenza ai beni ambientali in data Per_1
29.09.93 alla sua istanza depositata in data 17.08.93 di conseguimento di un titolo edilizio per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione degli immobili siti nei civici n.ri 54, 56 e 58 di via Portacatena.
Il resistente ha allegato numerose fatture di esborsi sostenuti per la pratica edilizia oltre a bollette per utenze.
Ha allegato una comunicazione proveniente dall'UTC del del 2005 indirizzata Parte_1
a lui presso l'indirizzo di via Portacatena n 56; nonché una diffida di pagamento della TOSAP a lui inviata pagina 3 di 7 quale amministratore di un condominio in data 06.06.07 sempre presso l'indirizzo sopra citato;
e questi documenti evidenziano che il fosse a conoscenza che lui abitasse lì. Pt_1
La difesa dell'Ente ha eccepito che l'occupazione fosse conosciuta e “mal tollerata” (testualmente nelle note del 21.04.21) e difetterebbe l'interversio possessionis dell'occupante. Infatti l'istituto dell'art 1164 c.c. si applica nei casi in cui un soggetto inizi a detenere un bene in forza di un determinato titolo negoziale, ma successivamente muti tale detenzione in possesso ad colorandam possessionem mediante un atto in opposizione al proprietario;
ma nel caso di specie difettano i presupposti poiché possa parlarsi di mera tolleranza e di interversione nel possesso, in quanto l' ha occupato sin dall'inizio i locali senza alcun titolo con Per_1
l'intento sin dall'inizio di possederli ad immagine del diritto di proprietà.
Peraltro, in senso contrario a quanto riferito dal si rileva che nel 2019 l segnalava Pt_1 Per_1 al infiltrazioni provenienti dall'immobile soprastante a quello oggetto di causa in via Pontecatena Pt_1
54 chiedendo interventi risolutori ed il risarcimento dei danni. Appare quanto mai evidente che in tale occasione l abbia agito con animus possidendi chiedendo addirittura al di – che era il Per_1 Pt_1 Pt_1 proprietario del locale – di intervenire per far cessare le infiltrazioni nel locale medesimo!
Alla predetta documentazione, che evidenzia come l' avesse iniziato a possedere i locali ad Per_1 immagine del diritto di proprietà sin dal 1993, va aggiunto l'esito della prova testimoniale raccolta in giudizio.
Il primo teste, ha reso le seguenti dichiarazioni: Controparte_3
“1 ) vero che il Rag. ha posseduto e possiede, uti dominia, i locali in alla Persona_1 Pt_1 via Porta Catena n.54, 56 e 58 di ed oggetto di causa a far data dal 1992, e dunque da quasi trenta Pt_1 anni (a nulla valendo le tardive comunicazioni dell'Ente risalenti al 2018, già maturati oltre 26 anni dall'inizio del possesso per il Rag. ); Per_1 adr: “ vero, nell'immobile di cui si discute, il ragionier aveva aperto un negozio che vende articoli per la Per_1 casa e già mia madre si riforniva lì e poi quando mia madre è diventata anziana ho iniziato io a rifornirmi, io abito vicino a quest'immobile e peraltro conoscevo bene il ragioniere, forse il negozio è stato aperto per più di trent'anni. Oggi non c'è più, ma di tanto in tanto vedo il figlio del ragioniere aprirlo per pulirlo, in quanto ci sono ancora dei beni custoditi all'interno. Posso dirlo perché di fronte c'è un negozio di un altro amico e quando sono andato a fare spese da lui mi è capitato di vedere il figlio dell' aprire il negozio”. Per_1
2) vero che Egli ha sempre provveduto, dall'anno 1992 e fino all'attualità, anche avvalendosi dell'opera di terzi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, occupandosi di tutto quanto necessario allo scopo suddetto, a proprie cure e spese, comportandosi, nel godimento di tale cespite, come esclusivo proprietario nei confronti della intera collettività, senza mai incontrare ostacoli od opposizioni di sorta né rendendone conto ad alcuno?
pagina 4 di 7 adr: “ posso rispondere soltanto nei limiti di quello che ho visto e per me il ragioniere si comportava come proprietario del negozio, comunque tutte le persone in zona sapevano che aveva questo negozio all'interno di questo immobile”.
3) Il suo possesso è stato, dal 1992 all'attualità, continuo, ininterrotto e protratto nel tempo, mai contrastato, non violento né clandestino, senza che mai alcuno richiedesse alcunchè a qualunque titolo, né che si occupasse della manutenzione del bene?
: “ vero, confermo che soltanto l' si occupava di quest'immobile e mai ho visto dipendenti del comune Tes_1 Per_1
o vigili urbani che gli opponessero il possesso di questo locale”
Analoghe dichiarazioni sono state rese, sui medesimi capitoli, dal secondo testimone, Tes_2
: “vero, io ho abitato nella zona fino all'anno 2000, in un immobile alle spalle del negozio, poi ho cambiato casa, ma
[...] comunque in una zona vicina e ho continuato a frequentare quotidianamente il negozio. Mi sono sposato nel 1992 e mi rifornivo presso il negozio del ragionier , che vendeva articoli per la casa. Dal '92 in poi c'è sempre stato questo
Per_1 negozio. Il negozio è sempre stato lì fino alla morte del ragionier , tuttora vedo ogni tanto il figlio andare ad aprire il
Per_1 negozio, lo conosco e lo saluto quando ci incontriamo… vero, da che io sappia, per quel che io ho visto, l si è sempre
Per_1 comportato come proprietario di questo immobile… vero, l' ha posseduto questo locale senza soluzione di continuità
Per_1 non ho mai visto nessuno che gli contestasse il possesso di questo locale. Né io ho mai parlato con lui del locale e a che titolo stesse lì dentro”.
Secondo la S. C. di Cass. “In tema di possesso utile per l'usucapione, ai fini dell'accertamento della mancanza di clandestinità, è necessario che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore”
(sentenza n. 11624/2008). Tale principio è sovrapponibile al caso di specie, in cui l' ha esercitato Per_1 pubblicamente il possesso dei locali, addirittura adibendoli a sede della sua attività commerciale. Ed ancora in altra pronuncia degli è stato precisato che “In forza del principio "tantum praescriptum quantum Parte_2 possessum", la servitù è acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, protrattasi continuativamente per venti anni, il contenuto del diritto essendo determinato dalle specifiche modalità con cui, di fatto, se ne è concretizzato il possesso” (Cass. civ. n. 1616/2014). L ha Per_1 compiuto opere visibili e permanenti nei locali, come detto adibendoli a sede della sua attività commerciale,
e li ha utilizzati secondo la destinazione impressa con le predette opere visibili e permanenti.
Non vi è dubbio che dall'istruttoria espletata risulta confermato che l' per oltre venti anni Per_1 ha avuto il libero e pacifico possesso dei locali, che ha posseduto animo domini.
In capo al resistente è risultata la sussistenza di un potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, non vizioso, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata superiore a venti anni.
pagina 5 di 7 A tale situazione esteriore si è accompagnato l'elemento soggettivo dell'animus, atteso che l' si è comportato come se fosse il proprietario dei locali e, contemporaneamente, ha escluso i diritti Per_1 che altri potessero vantare sui beni medesimi.
Sono presenti in definitiva tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo di usucapione.
A seguito del decesso dell' i beni sono stati acquisiti iure haereditatis dal coniuge, sig. Per_1
A tal proposito non è necessario indagare la sussistenza di altri eredi dell' (ad es Controparte_1 Per_1 figli), non rinvenendosi nel caso di specie un litisconsorzio necessario. In tal senso si richiama la sentenza della Corte Cass., n. 6163/2006 in cui è enunciato il seguente principio di diritto “... in tema di giudizio diretto all'accertamento dell'usucapione, la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro”. Pertanto non sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi nel caso di specie ove la erede coniuge CP_1 dell' è succeduta nel processo ex art 110 cpc per coltivare, dal lato attivo, la domanda di acquisto Per_1 per usucapione dei locali già promossa dal defunto marito.
Parte ricorrente va condannata alle spese di lite secondo soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal nei confronti di ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente accertando l'avvenuto acquisto a titolo originario, per usucapione, da parte del de cuius del seguente bene: locale Persona_1 terraneo sito in , alla via Portacatena riportato nel NCEU di attualmente nel foglio n. 64, Pt_1 Pt_1
p.lla n. 553, sub 12, con civici n.ri 54, 56 e 58 per una superficie catastale complessiva di mq 75 e una rendita catastale di € 1884,11;
2) ordina al Conservatore dei registri immobiliari competente (ora Agenzia del Territorio) la trascrizione della presente sentenza, nonché le altre eventuali necessarie trascrizioni e volturazioni, con esonero da ogni responsabilità;
3) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di controparte che si liquidano in € 5.000,00 oltre rimborso spese vive, rimborso forfettario spese generali in misura del 15%,
IVA e CPA secondo legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
Così deciso in Salerno pagina 6 di 7 20.02.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 7 di 7
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio redige e pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte del verbale di udienza del 20.02.25
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 20.02.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 1312 del R.G. A.C. dell'anno 2020, vertente t r a
(C.F. in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso -per procura Parte_1 P.IVA_1 generale ad lites rep. n° 26168/2016- dai legali dell'Avvocatura comunale Carmine Gruosso e Aniello Di
Mauro unitamente ai quali elettivamente domicilia in , alla via Roma, presso il Palazzo di Città- Pt_1
Settore Avvocatura (i recapiti FAX e P;
- ricorrente -
e
, nata a [...] [...], CF , in proprio e nella Controparte_1 Pt_1 C.F._1 qualità di erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Maura de Angelis, come da mandato Persona_1 in atti, elett.te domiciliati in alla via Paolo De Granita n. 42; Pt_1
- resistente–
OGGETTO: occupazione sine titulo / accertamento usucapione
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo e deduzioni a verbale nonché discussione orale nell'udienza odierna da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 447 bis cpc il proponeva ricorso ex art 447 bis cpc innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale di Salerno chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare che il sig. (C.F. ) occupa senza titolo Persona_1 C.F._2
l'immobile di proprietà comunale descritto in premessa;
pagina 1 di 7 b) condannare il sig. (C.F. ) all'immediato rilascio e restituzione Persona_1 C.F._2 dell'immobile, previa adozione di ordinanza provvisoria di rilascio;
c) condannare il sig. (C.F. ) al pagamento del risarcimento danni per Persona_1 C.F._2 la mancata disponibilità dell'immobile, da quantificarsi € 563,75 mensili - ovvero, subordinatamente, al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa - oltre interessi e rivalutazione a titolo di indennità di occupazione dal
23.10.2018 fino all'effettivo rilascio;
d) condannare il sig. (C.F. ) alle spese, anche generali, e competenze Persona_1 C.F._2 di causa, oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e Cap) essendo i legali costituiti dipendenti dell'Ente”.
A sostegno di tali domande, assumeva di aver acquistato per atto di cessione volontario per notar rep. n. 142333 del 27.09.1988 il locale terraneo sito in , alla via Portacatena riportato nel Persona_2 Pt_1
NCEU di al foglion. 64/b, p.lla n. 553 sub 2, cat. e per atto di cessione volontario per notar Pt_1 Per_2 rep. n. 142334 del 27.09.1988 l'adiacente locale terraneo sito in , alla via Portacatena riportato
[...] Pt_1 nel NCEU di al foglio n. 64/b, p.lla n. 553 sub 1, cat. C2; - che, a seguito di apposite variazioni Pt_1 catastali (per accorpamento e soppressione di precedenti sub), i predetti immobili sono oggi individuati nel
NCEU al foglion. 64, p.lla n. 553, sub 12, con civici n.ri 54, 56 e 58 di via Portacatena per una superficie catastale complessiva di mq 75 e una rendita catastale di € 1884,11; - che a seguito di accertamento ispettivo della Polizia Municipale i predetti locali sono risultati detenuti dal sig. ; - che con Persona_1 comunicazione prot. n. 201831 notificata il 26.11.2018 il predetto è stato invitato ad esibire il titolo giustificativo, ove posseduto, ovvero a provvedere entro dieci giorni dalla notifica della presente al rilascio ed alla riconsegna dei suddetti immobili;
che a tale invito non è stato dato alcun seguito, né è valso il preventivo tentativo di mediazione conclusosi con verbale negativo del 12.04.2019 per assenza dell' ; Per_1
- che l'occupazione senza titolo e il mancato pagamento di qualsivoglia indennità costituiscono un danno gravissimo per l'Ente giacché: a) il bene - il cui valore di stima è di almeno € 131.212,50 (ossia € 2.387,50 al mq come da valori O.M.I. mediati con i valori del mercato immobiliare) non può essere alienato siccome occupato abusivamente;
b) il bene - il cui valore locativo è di almeno € 563,75 mensili (ossia € 10,25 al mq come da valori O.M.I. mediati con i valori del mercato immobiliare) - non puo essere locato siccome occupato abusivamente;
c) il bene non è disponibile nemmeno per consentire alla deducente P.A. - nell'ambito delle più recenti operazioni di riduzione della spesa (cd. spending review) - di utilizzarlo a servizio dei propri uffici, dismettendo fitti passivi. Sulla base di tali premesse l'ente territoriale formulava le conclusioni sopra riportate
Si costituiva l' il quale eccepiva l'improcedibilità della domanda per vizio di rappresentanza Per_1 nell'Ente nel procedimento di mediazione obbligatoria e nel merito formulava domanda riconvenzionale di usucapione.
A cagione di tale domanda, l'udienza di prima comparizione veniva differita ad altra data. pagina 2 di 7 Veniva inizialmente ammessa la prova testimoniale richiesta da parte resistente ma successivamente il resistente decedeva in data 05.03.23, per cui con decreto del 15.03.23 il processo Per_1 veniva interrotto, ma riassunto dal . Si costituiva quale coniuge ed Parte_1 Controparte_1 erede dell . Per_1
Indi a verbale di udienza del 01.02.24 si ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte resistente che veniva espletata nella successiva udienza del 21.11.24; espletata la prova, si rinviava la causa all'odierna udienza per la discussione orale e decisione.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, preliminarmente l'eccezione di improcedibilità della domanda va rigettata perché durante la seduta innanzi all'organismo di mediazione in data 12.04.19, l'Ente era rappresentato dalla dr.ssa quale dirigente dell'Ufficio Provveditorato giusto decreto Controparte_2 del Sindaco, assistita dall'avv Gruosso.
Nel merito la domanda riconvenzionale di usucapione formulata da parte resistente è fondata e merita accoglimento.
In primo luogo, corre l'obbligo di evidenziare che il ha acquistato da due Parte_1 privati i locali de quibus nel 1988. Non risulta poi allegato in atti alcun documento ufficiale del Parte_1
che li abbia inseriti tra i beni facenti parte del patrimonio indisponibile dell'ente. Anche in ricorso si
[...] deduce che l'ente sta subendo un danno patrimoniale dall'occupazione abusiva degli immobili perché non possono essere alienati o dati in affitto.
Ne consegue che mancando la prova che i due locali siano deputati a soddisfare un interesse pubblico, non sono soggetti alla condizione giuridica di cui agli artt 826 e 828 c.c. per cui possono essere oggetto di possesso e di acquisto per usucapione da parte di privati.
Fatta questa premessa, l ha dimostrato con la documentazione allegata e con la prova Per_1 testimoniale di aver occupato i locali ad colorandam usucapionem per oltre un ventennio.
Innanzitutto, ha occupato gli immobili senza un titolo negoziale e li ha sfruttati per ivi fissare la sede della propria attività commerciale, palesando l'intenzione di comportarsi come se ne fosse proprietario.
Inoltre, l' ha allegato l'assenso reso dalla sopraintendenza ai beni ambientali in data Per_1
29.09.93 alla sua istanza depositata in data 17.08.93 di conseguimento di un titolo edilizio per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione degli immobili siti nei civici n.ri 54, 56 e 58 di via Portacatena.
Il resistente ha allegato numerose fatture di esborsi sostenuti per la pratica edilizia oltre a bollette per utenze.
Ha allegato una comunicazione proveniente dall'UTC del del 2005 indirizzata Parte_1
a lui presso l'indirizzo di via Portacatena n 56; nonché una diffida di pagamento della TOSAP a lui inviata pagina 3 di 7 quale amministratore di un condominio in data 06.06.07 sempre presso l'indirizzo sopra citato;
e questi documenti evidenziano che il fosse a conoscenza che lui abitasse lì. Pt_1
La difesa dell'Ente ha eccepito che l'occupazione fosse conosciuta e “mal tollerata” (testualmente nelle note del 21.04.21) e difetterebbe l'interversio possessionis dell'occupante. Infatti l'istituto dell'art 1164 c.c. si applica nei casi in cui un soggetto inizi a detenere un bene in forza di un determinato titolo negoziale, ma successivamente muti tale detenzione in possesso ad colorandam possessionem mediante un atto in opposizione al proprietario;
ma nel caso di specie difettano i presupposti poiché possa parlarsi di mera tolleranza e di interversione nel possesso, in quanto l' ha occupato sin dall'inizio i locali senza alcun titolo con Per_1
l'intento sin dall'inizio di possederli ad immagine del diritto di proprietà.
Peraltro, in senso contrario a quanto riferito dal si rileva che nel 2019 l segnalava Pt_1 Per_1 al infiltrazioni provenienti dall'immobile soprastante a quello oggetto di causa in via Pontecatena Pt_1
54 chiedendo interventi risolutori ed il risarcimento dei danni. Appare quanto mai evidente che in tale occasione l abbia agito con animus possidendi chiedendo addirittura al di – che era il Per_1 Pt_1 Pt_1 proprietario del locale – di intervenire per far cessare le infiltrazioni nel locale medesimo!
Alla predetta documentazione, che evidenzia come l' avesse iniziato a possedere i locali ad Per_1 immagine del diritto di proprietà sin dal 1993, va aggiunto l'esito della prova testimoniale raccolta in giudizio.
Il primo teste, ha reso le seguenti dichiarazioni: Controparte_3
“1 ) vero che il Rag. ha posseduto e possiede, uti dominia, i locali in alla Persona_1 Pt_1 via Porta Catena n.54, 56 e 58 di ed oggetto di causa a far data dal 1992, e dunque da quasi trenta Pt_1 anni (a nulla valendo le tardive comunicazioni dell'Ente risalenti al 2018, già maturati oltre 26 anni dall'inizio del possesso per il Rag. ); Per_1 adr: “ vero, nell'immobile di cui si discute, il ragionier aveva aperto un negozio che vende articoli per la Per_1 casa e già mia madre si riforniva lì e poi quando mia madre è diventata anziana ho iniziato io a rifornirmi, io abito vicino a quest'immobile e peraltro conoscevo bene il ragioniere, forse il negozio è stato aperto per più di trent'anni. Oggi non c'è più, ma di tanto in tanto vedo il figlio del ragioniere aprirlo per pulirlo, in quanto ci sono ancora dei beni custoditi all'interno. Posso dirlo perché di fronte c'è un negozio di un altro amico e quando sono andato a fare spese da lui mi è capitato di vedere il figlio dell' aprire il negozio”. Per_1
2) vero che Egli ha sempre provveduto, dall'anno 1992 e fino all'attualità, anche avvalendosi dell'opera di terzi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, occupandosi di tutto quanto necessario allo scopo suddetto, a proprie cure e spese, comportandosi, nel godimento di tale cespite, come esclusivo proprietario nei confronti della intera collettività, senza mai incontrare ostacoli od opposizioni di sorta né rendendone conto ad alcuno?
pagina 4 di 7 adr: “ posso rispondere soltanto nei limiti di quello che ho visto e per me il ragioniere si comportava come proprietario del negozio, comunque tutte le persone in zona sapevano che aveva questo negozio all'interno di questo immobile”.
3) Il suo possesso è stato, dal 1992 all'attualità, continuo, ininterrotto e protratto nel tempo, mai contrastato, non violento né clandestino, senza che mai alcuno richiedesse alcunchè a qualunque titolo, né che si occupasse della manutenzione del bene?
: “ vero, confermo che soltanto l' si occupava di quest'immobile e mai ho visto dipendenti del comune Tes_1 Per_1
o vigili urbani che gli opponessero il possesso di questo locale”
Analoghe dichiarazioni sono state rese, sui medesimi capitoli, dal secondo testimone, Tes_2
: “vero, io ho abitato nella zona fino all'anno 2000, in un immobile alle spalle del negozio, poi ho cambiato casa, ma
[...] comunque in una zona vicina e ho continuato a frequentare quotidianamente il negozio. Mi sono sposato nel 1992 e mi rifornivo presso il negozio del ragionier , che vendeva articoli per la casa. Dal '92 in poi c'è sempre stato questo
Per_1 negozio. Il negozio è sempre stato lì fino alla morte del ragionier , tuttora vedo ogni tanto il figlio andare ad aprire il
Per_1 negozio, lo conosco e lo saluto quando ci incontriamo… vero, da che io sappia, per quel che io ho visto, l si è sempre
Per_1 comportato come proprietario di questo immobile… vero, l' ha posseduto questo locale senza soluzione di continuità
Per_1 non ho mai visto nessuno che gli contestasse il possesso di questo locale. Né io ho mai parlato con lui del locale e a che titolo stesse lì dentro”.
Secondo la S. C. di Cass. “In tema di possesso utile per l'usucapione, ai fini dell'accertamento della mancanza di clandestinità, è necessario che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore”
(sentenza n. 11624/2008). Tale principio è sovrapponibile al caso di specie, in cui l' ha esercitato Per_1 pubblicamente il possesso dei locali, addirittura adibendoli a sede della sua attività commerciale. Ed ancora in altra pronuncia degli è stato precisato che “In forza del principio "tantum praescriptum quantum Parte_2 possessum", la servitù è acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, protrattasi continuativamente per venti anni, il contenuto del diritto essendo determinato dalle specifiche modalità con cui, di fatto, se ne è concretizzato il possesso” (Cass. civ. n. 1616/2014). L ha Per_1 compiuto opere visibili e permanenti nei locali, come detto adibendoli a sede della sua attività commerciale,
e li ha utilizzati secondo la destinazione impressa con le predette opere visibili e permanenti.
Non vi è dubbio che dall'istruttoria espletata risulta confermato che l' per oltre venti anni Per_1 ha avuto il libero e pacifico possesso dei locali, che ha posseduto animo domini.
In capo al resistente è risultata la sussistenza di un potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, non vizioso, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata superiore a venti anni.
pagina 5 di 7 A tale situazione esteriore si è accompagnato l'elemento soggettivo dell'animus, atteso che l' si è comportato come se fosse il proprietario dei locali e, contemporaneamente, ha escluso i diritti Per_1 che altri potessero vantare sui beni medesimi.
Sono presenti in definitiva tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo di usucapione.
A seguito del decesso dell' i beni sono stati acquisiti iure haereditatis dal coniuge, sig. Per_1
A tal proposito non è necessario indagare la sussistenza di altri eredi dell' (ad es Controparte_1 Per_1 figli), non rinvenendosi nel caso di specie un litisconsorzio necessario. In tal senso si richiama la sentenza della Corte Cass., n. 6163/2006 in cui è enunciato il seguente principio di diritto “... in tema di giudizio diretto all'accertamento dell'usucapione, la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro”. Pertanto non sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi nel caso di specie ove la erede coniuge CP_1 dell' è succeduta nel processo ex art 110 cpc per coltivare, dal lato attivo, la domanda di acquisto Per_1 per usucapione dei locali già promossa dal defunto marito.
Parte ricorrente va condannata alle spese di lite secondo soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal nei confronti di ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente accertando l'avvenuto acquisto a titolo originario, per usucapione, da parte del de cuius del seguente bene: locale Persona_1 terraneo sito in , alla via Portacatena riportato nel NCEU di attualmente nel foglio n. 64, Pt_1 Pt_1
p.lla n. 553, sub 12, con civici n.ri 54, 56 e 58 per una superficie catastale complessiva di mq 75 e una rendita catastale di € 1884,11;
2) ordina al Conservatore dei registri immobiliari competente (ora Agenzia del Territorio) la trascrizione della presente sentenza, nonché le altre eventuali necessarie trascrizioni e volturazioni, con esonero da ogni responsabilità;
3) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di controparte che si liquidano in € 5.000,00 oltre rimborso spese vive, rimborso forfettario spese generali in misura del 15%,
IVA e CPA secondo legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
Così deciso in Salerno pagina 6 di 7 20.02.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 7 di 7