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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1360/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Carmen Raffa, presso il cui studio in Castrovillari, alla via Dolcedorme, n.22, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Controparte_1 C.F._2
Di Iacovo, presso il cui studio in Corigliano-Rossano, alla via San AN d'Assisi n.10, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.06.2022, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con , in Corigliano Calabro in data 04.06.2005 Controparte_1 pagina 1 di 5 (trascritto all'Uff. Stato Civile di Corigliano-Rossano, anno 2005, n. 36,parte II, serie A); che dal matrimonio erano nati due figli, il 03.08.2006 e AN il 03.05.2013; che con Per_1
decreto di omologa di questo Tribunale del 11.05.2021 veniva pronunciata la separazione tra i coniugi;
deduceva che il coniuge condizionava fortemente il suo rapporto con i figli e non rispettava le modalità di visita materna convenute in sede di separazione;
che le veniva spesso negata anche la possibilità di parlare telefonicamente con il figlio più piccolo
AN; che con il figlio i rapporti erano quasi inesistenti, anche a causa dei Per_1 comportamenti dei nonni paterni, che la screditavano e ostacolavano l'organizzazione delle visite materne;
che il marito, nelle telefonate, non perdeva occasione per mortificarla, offenderla e aggredirla verbalmente;
che a tali episodi, spesso si era associato anche il figlio maggiore;
che a seguito di alcune minacce subite dal marito, aveva sporto querela;
di aver depositato denuncia in data 19.05.2022 presso la Stazione dei Carabinieri di Reggio
Calabria, poiché da oltre un mese non riusciva ad avere contatti nè con i figli e né con il resistente per concordare le visite e il periodo di vacanze estive.
Tanto premesso, chiedeva di: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la IG.ra nata a [...] il [...] e il IG. Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del CP_1
Comune di Corigliano Calabro, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. -
Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli, con collocamento prevalente presso la madre;
- Definire le modalità di visita del bambino da parte del IG. - Disporre, a CP_1 carico del IG. , un assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad € 300,00 CP_1
mensili, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese ricreative previamente concordate e documentate;
Con vittoria di spese e compensi”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale, non Controparte_1
opponendosi alla domanda di divorzio, rappresentava di non aver mai ostacolato il rapporto dei figli con la madre né il suo diritto di visita;
che l'allontanamento dei figli e il rapporto conflittuale con il figlio erano esclusivamente dovuti alla scelta della ricorrente di Per_1
abbandonare la casa coniugale per intraprendere una convivenza extraconiugale, in costanza di matrimonio, con un altro uomo in un diverso Comune di residenza. Contestava, altresì, la richiesta avanzata dalla ricorrente relativa al collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, evidenziando che tale soluzione avrebbe comportato lo sradicamento dei figli da un pagina 2 di 5 ambiente in cui avevano costruito e mantenuto solidi legami familiari, sociali e scolastici, con il conseguente stravolgimento delle loro abitudini quotidiane e un grave pregiudizio alla loro serenità. A tal riguardo, aggiungeva che la moglie, in pregresse occasioni, aveva lasciato i figli minorenni a casa da soli in casa, senza avvisare, e che per tali episodi, aveva presentato, in data 26.11.2020, formale querela nei confronti della per i reati ex art. 591 e 731 Pt_1
c.p.; che durante l'emergenza Covid, la ricorrente, non fornendo le credenziali per accedere alle piattaforme telematiche, aveva influenzato negativamente il percorso scolastico dei figli;
di averle comunicato la propria disponibilità ad acquistare un telefono apposito, tramite il quale i figli avrebbero potuto sentirla liberamente;
di aver insieme all'aiuto dei nonni colmato tutte le lacune materne;
che la ricorrente non aveva mai versato l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione e che, inoltre, era lei a chiedere di vedere i figli solo nel periodo estivo.
Ciò posto, , chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ • dichiarare Controparte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il IG. , nato a [...]
Corigliano Calabro il 11/02/1976 e la IG.ra , nata a [...]_1
(RC) il 11/02/1976, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corigliano-Rossano di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
• disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e AN con collocamento degli stessi presso il padre, statuendo che le Per_1
visite della madre avvengano solo nel Comune di Corigliano-Rossano nel rispetto delle eIGenze primarie di frequentazione scolastica degli stessi negli Istituti situati in Corigliano-
Rossano; • porre a carico della IG.ra l'obbligo di corrispondere al resistente, quale Pt_1 contributo per il mantenimento dei due figli minori, un assegno mensile pari ad € 300,00; • autorizzare il IG. a percepire gli assegni familiari, quale genitore collocatario Controparte_1 della prole;
• rigettare tutte le avverse richieste.”
Espletata l'udienza presidenziale in data 22.11.2022 e fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente si riservava su ogni determinazione.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale, con ordinanza pubblicata il
23.11.2022, il Tribunale si pronunciava nei seguenti termini: “Conferma, in via provvisoria i provvedimenti relativi all'affido condiviso con collocazione presso il padre dei minori stabilendo che, con decorrenza immediata e per le finalità indicate in parte motiva, gli incontri con la madre si svolgano presso il consultorio di Corigliano Rossano sulla base del calendario
pagina 3 di 5 che sarà appositamente predisposto dal responsabile della struttura”. In data 02.02.2023, il
P.M apponeva il visto all'ordinanza presidenziale.
Il Giudizio proseguiva nel merito davanti al Giudice Istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 659/2023 pubblicata il 10/05/2023 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04.06.2005 in Corigliano Calabro da e (atto n.° 36, parte II, serie A, Registro atti Parte_1 Controparte_1
matrimonio anno 2005) e veniva disposto il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
All'udienza del 22.01.2025, dopo l'ascolto del figlio minore AN, le parti sentite personalmente, raggiungevano un accordo sulle condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“a) Affido condiviso del minore, con collocamento prevalente dello stesso presso il padre, con possibilità per la madre di tenerlo due week end al mese dal venerdì pomeriggio dopo la scuola, fino alla domenica sera;
nonché durante le festività natalizie per una settimana ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio, durante le festività pasquali per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della pasqua o del lunedì dell'angelo, nonché durante il periodo estivo per 30 giorni, salvi diversi accordi ampliativi tra le parti.
b) Il IG. , considerata la situazione di disoccupazione della IG.ra , si impegna a CP_1 Pt_1 provvedere al mantenimento dei figli e tratterrà l'intero importo dell'assegno unico. La IG.ra si impegna a contribuire al mantenimento non appena avrà reperito un'occupazione.”
Nella medesima udienza la causa veniva trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene eque e conformi alla normativa vigente e agli interessi della prole le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 22.01.2025, tenuto altresì conto delle dichiarazioni del minore e del raggiungimento della maggiore età del figlio . Per_1
In considerazione della natura del giudizio e del comportamento processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-DISPONE l'affido condiviso del figlio minore AN, con collocamento prevalente presso il padre;
Controparte_1
-DISPONE che la madre potrà vedere il minore due week end al mese dal venerdì pomeriggio dopo la scuola, fino alla domenica sera;
durante le festività natalizie, dal 24 al 30
pagina 4 di 5 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
durante le festività pasquali per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo per 30 giorni, salvi diversi accordi ampliativi tra le parti.
-Da atto degli accordi delle parti, nei termini di cui in parte motiva, con riferimento all'assegno unico;
- DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
Così deciso nella camera di conIGlio tenutasi in data 24.01.25
Il Presidente-Estensore
Dott.ssa Beatrice Magaro'
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