TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/03/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della dott.ssa Manuela Esposito ha pronunciato nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3186/2018
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo R. Filareti, giusta procura in Parte_1
atti;
RICORRENTE
E
, rappresenta e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_1
Bavasso, giusta procura in atti;
RESISTENTE
, rappresentato e difeso dagli Controparte_2
Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/08/2018, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2018 90006949 22/000, notificata da parte di Controparte_1
in data 30/06/2018, relativamente alla cartella esattoriale n. 03420110004813743000,
[...]
emessa da e notificata il 30/12/2013, riguardante contributi , Controparte_1 CP_3
ovvero contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro Modello anno di riferimento CP_4
2009.
La parte ricorrente ha eccepito la illegittimità della pretesa per inesistenza del credito, non essendo dovuta la somma richiesta, la nullità degli atti impugnati e l'intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3, comma 9 L. n. 335/1995, considerata la natura del credito e l'annualità a cui si riferisce (2009), nonché difettando la prova di invio di idoneo atto interruttivo della prescrizione.
In particolare, il ricorrente ha contestato l'insussistenza e indeterminatezza del credito, l'inesistenza e nullità della motivazione, l'inesistenza e nullità della notificazione per omessa consegna all'opponente, ovvero a persona capace con lo stesso convivente, ovvero a persona dallo stesso espressamente indicata, poiché non vi è prova dell'avvenuta notifica della cartella al destinatario, la nullità della notifica per mancanza della relazione di notificazione, nonché l'erronea determinazione delle somme aggiuntive e l'intervenuta prescrizione del credito.
Costituitisi in giudizio l' e l' hanno contestato con varie argomentazioni la domanda del CP_3 CP_5 ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli atti sino alla notifica dell'intimazione di pagamento e l'interruzione del termine di prescrizione;
le parti resistenti hanno altresì eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
********
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_1
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' , in tal modo Controparte_1 rendendo l' legittimata passiva sul punto. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di CP_5
difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della CP_3
titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
2. In via preliminare e assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per i carichi sottesi alla cartella per cui è causa, recante il n. 03420110004813743000, (cfr. estratto di ruolo in atti) poiché automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro ed affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art. 3 bis, co. 1, lettera d, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio
2023, n. 14 “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo, anche se non perfettamente identico, a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a
9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema
Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass.
n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo all'invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023
e Cass. n. 18413 del 2023).
Pertanto, deve essere dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle poste creditorie per contribuzioni contenute nella cartella n. 03420110004813743000, per sopravvenuto sgravio/annullamento ex lege;
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
3. Considerato l'esito complessivo della controversia e tenuto conto del totale annullamento della cartella di pagamento sopra indicata, conseguente ad un fatto sopravvenuto nel corso del processo
(ossia l'entrata in vigore dell' art. 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022 n. 197), appaiono in concreto sussistenti “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n.
77 del 2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle poste creditorie per contribuzioni contenute nella cartella n. 03420110004813743000, per sopravvenuto sgravio/annullamento ex lege;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 26.3.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della dott.ssa Manuela Esposito ha pronunciato nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3186/2018
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo R. Filareti, giusta procura in Parte_1
atti;
RICORRENTE
E
, rappresenta e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_1
Bavasso, giusta procura in atti;
RESISTENTE
, rappresentato e difeso dagli Controparte_2
Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/08/2018, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2018 90006949 22/000, notificata da parte di Controparte_1
in data 30/06/2018, relativamente alla cartella esattoriale n. 03420110004813743000,
[...]
emessa da e notificata il 30/12/2013, riguardante contributi , Controparte_1 CP_3
ovvero contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro Modello anno di riferimento CP_4
2009.
La parte ricorrente ha eccepito la illegittimità della pretesa per inesistenza del credito, non essendo dovuta la somma richiesta, la nullità degli atti impugnati e l'intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3, comma 9 L. n. 335/1995, considerata la natura del credito e l'annualità a cui si riferisce (2009), nonché difettando la prova di invio di idoneo atto interruttivo della prescrizione.
In particolare, il ricorrente ha contestato l'insussistenza e indeterminatezza del credito, l'inesistenza e nullità della motivazione, l'inesistenza e nullità della notificazione per omessa consegna all'opponente, ovvero a persona capace con lo stesso convivente, ovvero a persona dallo stesso espressamente indicata, poiché non vi è prova dell'avvenuta notifica della cartella al destinatario, la nullità della notifica per mancanza della relazione di notificazione, nonché l'erronea determinazione delle somme aggiuntive e l'intervenuta prescrizione del credito.
Costituitisi in giudizio l' e l' hanno contestato con varie argomentazioni la domanda del CP_3 CP_5 ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli atti sino alla notifica dell'intimazione di pagamento e l'interruzione del termine di prescrizione;
le parti resistenti hanno altresì eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
********
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_1
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' , in tal modo Controparte_1 rendendo l' legittimata passiva sul punto. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di CP_5
difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della CP_3
titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
2. In via preliminare e assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per i carichi sottesi alla cartella per cui è causa, recante il n. 03420110004813743000, (cfr. estratto di ruolo in atti) poiché automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro ed affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art. 3 bis, co. 1, lettera d, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio
2023, n. 14 “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo, anche se non perfettamente identico, a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a
9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema
Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass.
n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo all'invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023
e Cass. n. 18413 del 2023).
Pertanto, deve essere dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle poste creditorie per contribuzioni contenute nella cartella n. 03420110004813743000, per sopravvenuto sgravio/annullamento ex lege;
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
3. Considerato l'esito complessivo della controversia e tenuto conto del totale annullamento della cartella di pagamento sopra indicata, conseguente ad un fatto sopravvenuto nel corso del processo
(ossia l'entrata in vigore dell' art. 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022 n. 197), appaiono in concreto sussistenti “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n.
77 del 2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle poste creditorie per contribuzioni contenute nella cartella n. 03420110004813743000, per sopravvenuto sgravio/annullamento ex lege;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 26.3.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021