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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 621/2025
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con gli Avv.ti Andrea Osti e Maria Teresa Grimaldi
RICORRENTE contro
CP_1 con i funzionari dott.ssa e Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE
La ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile grave al 100% e il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980. Si è costituito l' deducendo di aver provveduto a pronunciare una dichiarazione di CP_1 autotutela, allegando il relativo verbale del 25.03.2025, con cui l' ha riconosciuto il requisito CP_4 sanitario dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa, chiedendo pertanto la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza la ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere, con condanna alle spese di lite. L' ha ribadito le conclusioni di cui in memoria CP_1 di costituzione, con richiesta di compensazione delle spese.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Alla luce della coincidenza tra l'oggetto della domanda e quanto riconosciuto in sede di autotutela dall' poiché tale esito è successivo e consequenziale alla tutela svolta in sede giudiziale, si CP_1 ritiene che per il principio della soccombenza virtuale l' debba essere condannato al CP_1 pagamento delle spese di lite, sulla base delle voci di tariffa per l'attività ridotta effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 43,00 per spese ed CP_1
€ 640,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore dei procuratori.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 31/03/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con gli Avv.ti Andrea Osti e Maria Teresa Grimaldi
RICORRENTE contro
CP_1 con i funzionari dott.ssa e Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE
La ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile grave al 100% e il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980. Si è costituito l' deducendo di aver provveduto a pronunciare una dichiarazione di CP_1 autotutela, allegando il relativo verbale del 25.03.2025, con cui l' ha riconosciuto il requisito CP_4 sanitario dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa, chiedendo pertanto la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza la ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere, con condanna alle spese di lite. L' ha ribadito le conclusioni di cui in memoria CP_1 di costituzione, con richiesta di compensazione delle spese.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Alla luce della coincidenza tra l'oggetto della domanda e quanto riconosciuto in sede di autotutela dall' poiché tale esito è successivo e consequenziale alla tutela svolta in sede giudiziale, si CP_1 ritiene che per il principio della soccombenza virtuale l' debba essere condannato al CP_1 pagamento delle spese di lite, sulla base delle voci di tariffa per l'attività ridotta effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 43,00 per spese ed CP_1
€ 640,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore dei procuratori.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 31/03/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.