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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 5104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5104 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito dell'udienza del 17 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 5175/2024 R.G.
TRA Parte_ Parte_2 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Pigna n. 12, presso lo studio legale dell'avv. Bruno
Artiavo, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistenti–
NONCHÉ
Controparte_2
Rappresentata e difesa come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/04/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' Controparte_3 [...]
chiedendo l'accertamento della nullità dell'intimazione di pagamento Controparte_2 impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese contributive.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 02820249005388856/000 da
[...]
con riferimento agli avvisi di addebito n. 32820190003790053000, n. Controparte_2
32820190003937136000, n. 32820190004487351000, n. 32820190004584803000, n. 32820190008096458000, n. 32820190008377377000, n. 32820210003554077000, n.
32820230000190574000 e n. 32820230000190675000;
b) Che l'intimazione di pagamento è illegittima perché ha ad oggetto crediti ritenuti non sussistenti con sentenza n- 2642/23 del Tribunale di Napoli Nord, passata in giudicato.
Ritualmente citati in giudizio, l' ed si sono costituiti ed hanno eccepito l'infondatezza e CP_4 CP_5
l'inammissibilità del ricorso.
All'udienza di discussione le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data lettura.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito riportate.
In via preliminare deve osservarsi che è cessata la materia del contendere con riferimento a tutti gli avvisi di addebito ad esclusione del n. 32820190008377377000, del n.
32820230000190574000 e del n. 32820230000190675000.
Sin dalla memoria di costituzione e come emerge dalla documentazione depositata in giudizio, l' ha allegato che gli avvisi di addebito sono stati sospesi e/o annullati in esecuzione CP_4 della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, passata in giudicato e parte ricorrente non ha contestato tale assunto.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento a tali avvisi di addebito.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
Con riferimento, invece, agli avvisi di addebito n. 32820190008377377000, del n.
32820230000190574000 e del n. 32820230000190675000, l' ha dedotto che gli stessi sono CP_4 riferiti alla posizione del lavoratore e non sono stati impugnati dall'odierna ricorrente. Persona_1
Rispetto alle allegazioni dell'ente previdenziale, poi, parte ricorrente nulla ha dedotto: nel ricorso introduttivo, infatti, si deduce esclusivamente l'illegittimità di tali avvisi in forza della sentenza del Tribunale di Napoli Nord passata in giudicato.
I contestati avvisi di addebito, tuttavia, non rientrano tra quelli oggetto della citata sentenza e l' ha dedotto che riguardano altro lavoratore, rispetto al quale il ricorrente nulla ha allegato. CP_4
A fronte della mancata impugnazione degli avvisi di addebito ed in assenza di qualsivoglia contestazione relativa al credito, per fatti successivi alla notifica degli avvisi di addebito, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite vengono compensate alla luce della reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n.
32820190003790053000, n. 32820190003937136000, n. 32820190004487351000, n.
32820190004584803000, n. 32820190008096458000, n. 32820210003554077000;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa le spese.
Aversa, 17.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito dell'udienza del 17 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 5175/2024 R.G.
TRA Parte_ Parte_2 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Pigna n. 12, presso lo studio legale dell'avv. Bruno
Artiavo, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistenti–
NONCHÉ
Controparte_2
Rappresentata e difesa come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/04/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' Controparte_3 [...]
chiedendo l'accertamento della nullità dell'intimazione di pagamento Controparte_2 impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese contributive.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 02820249005388856/000 da
[...]
con riferimento agli avvisi di addebito n. 32820190003790053000, n. Controparte_2
32820190003937136000, n. 32820190004487351000, n. 32820190004584803000, n. 32820190008096458000, n. 32820190008377377000, n. 32820210003554077000, n.
32820230000190574000 e n. 32820230000190675000;
b) Che l'intimazione di pagamento è illegittima perché ha ad oggetto crediti ritenuti non sussistenti con sentenza n- 2642/23 del Tribunale di Napoli Nord, passata in giudicato.
Ritualmente citati in giudizio, l' ed si sono costituiti ed hanno eccepito l'infondatezza e CP_4 CP_5
l'inammissibilità del ricorso.
All'udienza di discussione le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data lettura.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito riportate.
In via preliminare deve osservarsi che è cessata la materia del contendere con riferimento a tutti gli avvisi di addebito ad esclusione del n. 32820190008377377000, del n.
32820230000190574000 e del n. 32820230000190675000.
Sin dalla memoria di costituzione e come emerge dalla documentazione depositata in giudizio, l' ha allegato che gli avvisi di addebito sono stati sospesi e/o annullati in esecuzione CP_4 della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, passata in giudicato e parte ricorrente non ha contestato tale assunto.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento a tali avvisi di addebito.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
Con riferimento, invece, agli avvisi di addebito n. 32820190008377377000, del n.
32820230000190574000 e del n. 32820230000190675000, l' ha dedotto che gli stessi sono CP_4 riferiti alla posizione del lavoratore e non sono stati impugnati dall'odierna ricorrente. Persona_1
Rispetto alle allegazioni dell'ente previdenziale, poi, parte ricorrente nulla ha dedotto: nel ricorso introduttivo, infatti, si deduce esclusivamente l'illegittimità di tali avvisi in forza della sentenza del Tribunale di Napoli Nord passata in giudicato.
I contestati avvisi di addebito, tuttavia, non rientrano tra quelli oggetto della citata sentenza e l' ha dedotto che riguardano altro lavoratore, rispetto al quale il ricorrente nulla ha allegato. CP_4
A fronte della mancata impugnazione degli avvisi di addebito ed in assenza di qualsivoglia contestazione relativa al credito, per fatti successivi alla notifica degli avvisi di addebito, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite vengono compensate alla luce della reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n.
32820190003790053000, n. 32820190003937136000, n. 32820190004487351000, n.
32820190004584803000, n. 32820190008096458000, n. 32820210003554077000;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa le spese.
Aversa, 17.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo