Articolo 1 della Legge 24 novembre 1949, n. 846
Articolo 2
Versione
2 dicembre 1949
Art. 1.
E' costituito presso il Comitato olimpico nazionale italiano un apposito fondo al quale affluiranno il contributo indicato nell'art. 2 della presente legge le somme che sono state o saranno offerte e messe a disposizione dagli enti o dai privati, entro il 31 dicembre 1949, a beneficio delle famiglie delle vittime dell'incidente aviatorio verificatosi a Torino il 4 maggio 1949.
Entrata in vigore il 2 dicembre 1949