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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. ssa Maria Pia DI STEFANO
- Presidente dr. sssa Eliana ROMEO
- Consigliere
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 23.9.2025, nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 203/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8777/2024, vertente
TRA
Parte 1 , elettivamente domiciliata in Roma, Via Gabi n.8, presso lo studio degli
Avv.ti lacopo Scognamiglio e Marco Froldi, i quali la rappresentano e difendono;
APPELLANTE
E
CP 1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Rossi ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 85;
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2023 e ritualmente notificato,
Parte 1 conveniva in giudizio CP 1 chiedendo al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, di accogliere le domande di seguito riportate: "Voglia
I'lll.mo Tribunale di Roma nel contraddittorio con CP 1 (corrente in Roma, Via Calderon della Barca, 47, C.F. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge: - Dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'invalidità del licenziamento intimato da CP 1 alla sig.ra Pt 1 Condannare CP 1 al
-
reintegro in servizio della ricorrente ed a risarcirla per tutti i danni patiti e patiendi, in misura pari alle retribuzioni percipiende dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, regolarizzando, anche, la posizione previdenziale. In via subordinata: - ex Art. 18, commi 5 e 7, dello Statuto dei lavoratori, condannare CP_1
[...] al pagamento in favore del ricorrente di una somma compresa tra le 12 e le 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- ex art. 18, comma 6, Statuto dei lavoratori, condannare CP 1 al pagamento in favore della ricorrente di una somma compresa tra le 6 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Maggiorando tutte le somme dovute di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo e riservata espressamente l'opzione ex art. 18 (Statuto dei lavoratori) sostitutiva alla reintegra. In ogni caso, condannare CP 1 al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in € 5.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori come per legge". Così il giudice di primo grado: "Alle esposte conclusioni veniva premesso che la ricorrente era stata assunta dalla società resistente in data 09 gennaio 2006, con contratto full time, ottenendo l'immissione nel livello 4B del CCNL
Federambiente (doc. n. 8) e la qualifica di “operaia specializzata area impianti” a decorrere dal 03/02/2021. Sin dall'assunzione la Sig.ra Pt 1 lavorava presso l'iPI VR RE (sito in Pomezia, via Laurentina km 24,500) dove, oltre a svolgere la mansione di "palista" (ovvero di operaia specializzata addetta alla guida di mezzi d'opera), al solo fine di garantire la continuità dell'attività dell'iPI e sempre dietro indicazione del superiore gerarchico, all'occorrenza prestava supporto in qualsiasi comparto dell'iPI, svolgendo anche mansioni differenti rispetto a quelle cui era adibita (es. di carrellista, cernitrice etc.), tutte mansioni per le quali aveva acquisito, nel corso degli anni, una adeguata formazione. Quando era adibita all'attività di cernita, il lavoro veniva svolto nella apposita sala e il compito della Sig.ra
Pt 1 era quello di selezionare manualmente il materiale non riciclabile dai nastri trasportatori della plastica e selezionare il materiale transitante sul nastro trasportatore dello scarto che poteva causare problemi all'iPI. La ricorrente specificava poi che in data 16 maggio 2023 le veniva comunicato, sul profilo personale del portale in uso ai dipendenti (nota protocollo 75954 U. del 16/05/2023), l'avvio di un procedimento disciplinare a suo carico con la contestazione di una serie addebiti, riferiti al periodo intercorrente tra il 18 gennaio 2023 e il 01 febbraio 2023. In pari data, ricevevano comunicazione di avvio di un procedimento disciplinare altri diciassette dipendenti e nel corpo della missiva consegnata alla ricorrente, la società resistente lamentava di aver riscontrato, a seguito di verifiche svolte nel suddetto lasso temporale, "in generale uno scarso impegno, incuria e superficialità nello svolgimento dell'attività lavorativa" e, più nello specifico che a decorrere dal 18 gennaio 2023 e per svariate altre giornate lavorative analiticamente individuate, la ricorrente adibita all'attività di cernita sul nastro NT 115, "contrariamente alle indicazioni operative impartite, già dall'inizio del turno di lavoro, con l'ausilio di alcuni colleghi, sostava in prossimità del nastro NT 108, vietato, per la raccolta di materiale di interesse personale e facilmente commerciabile, quale punti fedeltà, cavi elettrici e similari, non svolgendo l'attività lavorativa per la quale viene retribuita"; "coadiuvata da una collega, conduceva al di fuori dell'iPI ben cinque buste contenenti materiale illecitamente sottratto dalla sala cernita per fini personali, per poi caricarle nella sua automobile. Tornata in sala cernita,
Lei si asteneva dallo svolgere l'attività demandata e si collocava in prossimità del nastro
NT108 al fine di prelevare arbitrariamente materiale di suo interesse dal nastro di scorrimento per raccoglierlo in sacche/buste precedentemente predisposte"; le veniva inoltre contestata una reiterata interruzione anticipata del turno di lavoro. Secondo la società datrice di lavoro, quindi, tali comportamenti avrebbero "causato evidenti disservizi nell'ambito delle funzioni a Lei assegnate" e "oltre a integrare violazione delle più elementari regole e dei generali obblighi di diligenza, correttezza, lealtà e fedeltà derivanti dal rapporto di lavoro", costituirebbero "palese inosservanza della disciplina di legge vigente, delle procedure e normative aziendali, determinando inefficienza dei processi e ingenti danni economici e all'immagine aziendale". La ricorrente, pertanto, veniva invitata a presentare all'Ufficio Disciplina le proprie giustificazioni per iscritto, ovvero a richiedere per iscritto di discuterle fuori dall'orario di lavoro facendosi assistere dall'Associazione sindacale e, in pari data (16/05/2023) presentava richiesta di audizione con contestuale richiesta di accesso agli atti. La Sig.ra Pt 1 veniva dunque convocata in data 08 giugno 2023 per essere ascoltata in relazione al procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti e in sede di audizione la ricorrente depositava le proprie controdeduzioni nel corpo delle quali contestava fermamente tutti gli addebiti di cui alla contestazione disciplinare ricevuta in data
16/05/2023, in quanto totalmente destituiti di fondamento. In particolare, la ricorrente dichiarava che né personalmente, né aiutando altri colleghi, aveva mai sottratto materiale dalla discarica, né lo aveva raccolto per uso personale, né aveva causato disservizi o inefficienze degli impianti o violato asserite direttive, né tollerato simili condotte da parte di altri colleghi, né anticipato la fine dei turni se non per esigenze di igiene personale. Sempre nel corso dell'audizione, venivano mostrati alla ricorrente ed al rappresentante sindacale n. 16 (sedici) frames di presunte videoriprese sui quali si sarebbero basate le contestazioni avanzate alla Sig.ra Pt 1 Con comunicazione del 12 giugno 2023 (prot. n. 90869 U. del 12/06/2023), la società resistente irrogava alla ricorrente il licenziamento per giusta causa (ad effetto immediato) ai sensi dell'art. 2119
c.c. e del c.c.n.l. vigente e nella missiva l'azienda rappresentava di non poter accogliere le giustificazioni addotte dalla lavoratrice in quanto "non idonee a negare l'effettiva realizzazione dei fatti contestati, la loro gravità e la rilevanza sul piano disciplinare". Riteneva dunque irreparabilmente leso il rapporto fiduciario ed impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, neanche in termini provvisori e temporanei. In data 11 luglio 2023, la sig.ra Pt 1 impugnava il licenziamento, riservandosi ogni azione risarcitoria e dichiarandosi disposta a verificare la possibilità di una soluzione bonaria. Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio
CP 1 ontestando ed impugnando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto".
Il Tribunale rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquidava in complessivi € 1.948,00#, di cui € 424,00# per spese generali ed € 1.524,00# per compensi, oltre IVA e CPA.
Parte 1 ha proposto appelloCon ricorso depositato in data 3.2.2025, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma. Contr Si è costituita opponendosi all'avverso gravame. Con l'atto di appello Parte 1 censura la decisione del Tribunale per
"1) Violazione e falsa applicazione art. 4 I. 300/70 (Statuto dei Lavoratori).
Insussistenza delle condizioni per il legittimo USO di apparecchiature di videosorveglianza. CP_2 in iudicando. Omessa valutazione degli elementi di fatto". Dice appellante che il Tribunale: "omette di considerare che "l'affidamento per il supporto specialistico in materia di investigazione e protezione beni societari” alla Società G7
Investigations & Services Srl, è avvenuto con determinazione n. agg 13-2021 del 27 Contr Gennaio 2021 (v. doc. 5 Memorie di costituzione e che le indagini sono concretamente iniziate già nell'ottobre dello stesso anno, ben prima rispetto alla data Contr in cui viene fatto risalire, secondo l'insorgere del "sospetto" (ovvero gennaio
2022). E' altresì importante sottolineare che nella suddetta determinazione di affidamento non vi è poi alcun riferimento a condotte illecite poste già in essere che abbiano potuto giustificare un controllo ex post";
"2) Violazione e mancata applicazione artt. 5-15, 28 Regolamento UE n. 2016/679
– GDPR. Violazione e mancata applicazione d.lgs 196/2003 e ss. mm. e ii.. CP_2 in iudicando". Sostiene l'appellante che: "Il Tribunale ha erroneamente ritenuto il Contr controllo effettuato da conforme alla normativa sulla protezione ed il trattamento dei dati personali pur risultando completamente disattesi i principi e le regole ricavabili dal Codice della privacy e dal Regolamento UE n. 2016/679. Invero, l'assenza di una base giuridica per il trattamento dei dati, l'invasività del controllo operato (considerata la rilevante durata nel tempo delle investigazioni, protrattesi per quasi due anni), il mancato rispetto del principio di proporzionalità e minimizzazione (nei termini indicati nel Ricorso introduttivo - v. pagg. 11-12), l'assenza di qualunque tipo di informativa al lavoratore sia "breve" che "estesa", nonché l'utilizzo massivo del monitoraggio ai più generici fini disciplinari, avrebbe dovuto indurre il Giudice a dichiarare la carenza di quel "corretto Bilanciamento" tra esigenze di protezione dei beni aziendali e diritti dei lavoratori (cfr., alla dignità e alla riservatezza), sempre necessario per la legittimità di qualunque tipo di controllo ... E' importante poi evidenziare che, in due analoghi procedimenti che vedono coinvolti due colleghi della Sig.ra Pt_1 per fatti contestati mediante l'uso degli stessi dati, è stato dal giudice rilevato che (v. Sent. nn. 8951/2024
e 8955/2024 Tribunale di Roma - Sez. Lavoro): nelle licenze prefettizie rilasciate in ossequio all'art. 134 TULPS, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle indagini investigative, Persona_2 dovessero attendere Persona_1 e personalmente all'attività investigativa, astenendosi dal delegare l'esercizio delle attività a soggetti non autorizzati, dovendo comunicare alla Prefettura e alla locale
Questura gli elenchi dei collaboratori, dando immediata notizia di ogni variazione intervenuta (art. 2 punto 9 Licenza Prot. 278235 e Prot. 394390); che nel mandato investigativo conferito alla G7 Investigations & Services S.r.l., non è prevista alcuna autorizzazione all'agenzia di avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, né la medesima ha indicato eventuali relativi nominativi in calce all'atto di incarico sottoscritto per accettazione, osservando che peraltro solo uno dei due incarichi risulta firmato;
che nonostante i predetti vincoli e prescrizioni, la G7 Investigations & Services
S.r.l. ha dichiarato che i titolari di licenza si sono avvalsi, nell'ambito dell'attività di investigazione e più precisamente per la parte tecnologica/riprese video e per Persona_3 l'indagine tecnico scientifica, di un esperto analista forense dott.
(circostanza anche dichiarata nelle memorie difensiva e di costituzione di dove si legge testualmente a pag. 23: "la Controparte_3 si è avvalsa dell'ausilio di un esperto analista forense, dott. Persona 3 specializzato in materia criminalistica per la progettazione e l'assemblamento di opportuni apparati di videosorveglianza occultati"); che in ciò doveva ravvisarsi un grave contrasto con le autorizzazioni Contr prefettizie, con l'incarico conferito da nonché con il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/03 e successive modificazioni) e con il Codice deontologico sopraindicato (nonché con l'art 28 GDPR citato)";
"3) Error in iudicando. Errata valutazione degli elementi di prova. Carenza di motivazione circa le eccezioni in fatto. Insussistenza/mancata prova dei fatti contestati". Afferma appellante: "si contesta che, per valutare "la gravità delle condotte", il Giudice di prime cure abbia evidenziato quattro episodi (occorsi tra il 18 ed il 21 Gennaio) che però non trovano riscontro nei documenti in atti: 1) il primo riporta fatti occorsi in un arco temporale non coperto interamente dalle riprese depositate;
2) quanto al secondo, non si comprendono le ragioni che hanno portato il giudicante ad affermare, dai due semplici fotogrammi cui fa riferimento, che la ricorrente "il giorno
19.01.2023, sempre durante il turno della mattina, coadiuvata da una collega, trasportava al di fuori dell'iPI cinque buste contenenti materiale sottratto dal nastro NT 108 ed avente valore commerciale, che poi riponeva all'interno della propria autovettura. Rientrata nella sala cernita rimaneva a tratti inattiva o ritornava sul nastro
NT 108 ove continuava la raccolta di tale materiale, che occultava in sacche/buste precedentemente predisposte. Ella, inoltre, interrompeva sempre anticipatamente il proprio turno di lavoro recandosi nello spogliatoio a cambiarsi già alle ore 11.45 quando la fine del turno stesso era prevista alle 12.20"; 3) Similmente illogico e privo di qualunque apporto probatorio riconoscere e dichiarare che "la ricorrente poi, tra l'altro, il giorno
20.01.2023, durante il turno del pomeriggio, ad iPI fermo, anziché svolgere l'attività di pulizia all'interno dello stesso si recava nello spogliatoio femminile ove riponeva una busta contenete il materiale precedentemente sottratto dalla sala cernita." (né video né foto), ovvero che la stessa "si recava all'esterno della sala, per dedicarsi al lavaggio della propria autovettura privata servendosi di strumenti di proprietà aziendale (il fotogramma richiamato - cfr doc. 10 C - non permette di definire persone ed oggetti coinvolti); 4) Analogo discorso per gli eventi fatti risalire al giorno
21.01.2023: non è obiettivamente riscontrabile, nella documentazione richiamata ("cfr. doc. 10 sub C n. 2 fermoimmagine del 21.01.2023 e doc 11 sub B. n.1 filmato del
21.01.2023"), il comportamento illecito che viene addebitato all'odierna appellante ... questa difesa ritiene che l'istruttoria dibattimentale non abbia in alcun modo provato i comportamenti illeciti posti in essere dall'odierna appellante":
❝4) Violazione art. 7 I. 300/1970 (Statuto dei lavoratori). Errata/mancata valutazione di elemento in fatto. Lesione del diritto di difesa. Sproporzione della sanzione", Deduce l'appellante: "La rilevante durata delle investigazioni si riverbera inevitabilmente anche sulla valutazione della tempestività dell'azione disciplinare e sul giudizio riguardante la lesione del diritto di difesa dell'odierna appellante. Dovendo la tempestività della contestazione disciplinare "essere valutata in relazione al momento nel quale il datore di lavoro viene a conoscenza dei fatti", la circostanza che il responsabile dell'iPI sapesse, già all'esito della prima fase di investigazione, che i dipendenti operavano anche sul nastro 108 non può che incidere negativamente sulla valutazione della tempestività di detta contestazione (ben potendo il trascorso del tempo rivelare la volontà datoriale di "riciclare" una condotta già da tempo conosciuta e tollerata) ... Ci si riporta, infine, alle considerazioni riguardanti la sproporzione tra la sanzione comminata ed i fatti contestati, anche alla luce dell'insufficiente apporto probatorio di parte resistente, nei termini di cui al ricorso introduttivo".
L'appello è fondato nei termini appresso indicati.
Questa la lettera di licenziamento ama
Alla Sigra
RERKOUK SAKINA
Matricola 1563) elo VR RE
Oggetto: Licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cc e del CCNL vigente
Con lettera Prot. a. 75954 U. del 16/05/2023 Le sono stati testualmente contestati i seguenti fatti
"Premesso che per lo svolgincato delle atavià presso MP VR Laurentine, consisten nela movientazione e trasporto dei rifiuti coa uso e conduzione di mezzi d'opem, nonchè nella preselezione mamule dei rifiuti destinati alla caccolta differenziata, il Responsabile ha fornito a tuti gli addeti strazioni operative, facendole sottoscrivere agli stessi per presa visione ed accettazione, con le quali, tra le altre cose, vietara espressamente la cemits manale su nastro NT 108
A seguite di verifiche svolte nel periodo intercorrente dal 18/01/2023 al 01/02/2023. è emerso in generale uno scarso impegne, incuna e superficialità nello svolgimento dell'attiviti lavorativa, entrando nello specifico
11 18/01/2023 in servizio in turn mathine (06:00 12:20). Lei aveva il compito di evolge attività di cerita sad rastro NT 115, occupandosi della rimozione di matoriale non conforme, in renité contrariamente alle indicazioni operative impartite. Les già dall' inizio del tumo di lavoro, con l'ansilo dei colleghi IR RI e Ciangola AL, sostava in pessimità astro NT 108 vietato, per la raccolta di matenale ch interesse personale e facilmente commerenbile, quale purti fedelta, ema elettrici e similar non svolgendo l'attivita lavorativa per la quale viene retobuta
Cosi facendo contravveniva alle stazioni operative dai Lei sottosentte
Interruzione anticpa turno di lavoro: si è recata nello speglino a cambiarsi ga dalle ore 11.15 quando lao is fine del tumo didi lavoro era prevista alle 12.201
I 10/01/2023 in servizio is turno mattina (06:00/12-20), Lei coadiuvata dalla collega Presolani GN, conduceva al di fuori dell'iPI ben cinque buste conteneati motenale illecitamente sottratto dalls sala cernita per fiai personali, per pot caricarle nolla sua autouobde. Tornata in sala cermin. La si ateneva dallo svolgere Fatave demandaca e si collocava in pessima del astro NT108 al fine di prelevare urbiranamente materiale di suo interesse dal castro di scorrimento per raccoglierlo in saccba/buste precedentemerse predisposte.
Cosi facendo contravveniva alle struzioni operative du Lesotoscrete
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Iatemuziose anticipata turno di lavoro si recata nello spogliatoio à cambiasi ga dalle ore
11.45 quando la fine del tumo di lavoro era prevista alle 12.20
120001/2021 in servizio in nano pementaio 112:20 18:40). FiPI rimaneva fermo a causa della carenza di personale nonostante fosse presente un numero adeguato di addetti per permetterne il funzionamento nel nspetto delle istruzioni operative impartile dal Responsabile dell'iPI. Ciò nonostante. Lei, anziché svolgere attività di pulizia all'intemo dell'iPI reva nello spogliatoio femminile una busta cor del materiale, precedentemente sottratte dalla sala cemia, per poi recarsi all'estemo e dedicarsi all'attività di pulizia della propria auto privata con strumenti di proprietà dell'azienda.
Cos facendo contcorveniva alle istruzioni operative dai Lei sottowrite ed uilizzas beni aziendali por fiui personali.
21/01/2023, in servizio in turno mattina 10600 12:20). Lei invece di svolgere l'attività lavorativa demandata perseverava sella mccolta di materiale di Suo interesse personale Il tuo veniva insento in alcune sacche con la complicità di LA ES e MO RI Quest'ultime poi la aiutava a portare quattro sacche, contenenti vesosandmente materule illecitamente sottratto, nella sua automobile personale toio a cambiarsi ga dalle cre Interzise antic pata turno di lavoro: si è recats tell 10.54 quando la fine del tumo di lavoro em prevista alle 12
Violazione del divieto di Bae: si rileva, olie, che in tale giorno Lei ha usato sigarette in salat cernila, dove è severamente vietato
123/01/2023 in servizio in turno pomeriggio 11220 18:40), Le alternava attività di palista a quella di cemitore, sestando pero esclusivamente in prossimità del nastro NI 108, perseverando nell'anivà di cerita di materiale per scopi personali, alla presenza dei collegli UC RG e Presolani ES. A line turno prelevava le sacche contenenti cie che era stato illecitamente sottratto dai austri della sala cerita, con la collaborazione di RE ES e NO
SE, con il quale provvedeva anche a scambiare il materiale sottratto
1121/01/2023 in wrvizis in turns pomeriggio 112:20 18:40), si endinses con i colleghi BU RG e LA ES per la raccolta del materiale dal nastrostro NT 10k, anche alla presenza del collega PI IE che saltuariamente partecipava alla raccolta illecits. A fine turno il materiale prelevata veniva riposto nell'armadio della sala controllo,
11 25/01/2023 i servizie in hrno pomeriggio 112:20 18.401. coadiuvata dal collega Cima RI. trasportava al di fion dell'iPI il materiale precedentemente raccolte per tiperlo all'intemo dela sua macchina privata. Dale 1413 IPI rimaneva fermo per carenza di personale rorosante vi fosse il numero mimmo di addetti per peanettene il funzionamento, coque da istrazioni operative impartite dal responsabile dell'iPI
Interruzione aricipata turno di lavoro: Lei rimaneva inoperosa dille 14.15 alle 18.40.1
ama e
Il 2601 2021 in servizio in tumo pocongaio (1220/16:40) Loi ha svolto dalle ore 14.08. omri di avvio dell'amianto, alle ore 15.47, ora in cui l'iPI è stato spento, attività di cemita prossimità del mastm NTIOS per la raccolta di materiale per il Suo esclusive interesse, all presenza degli altri colleghi in servizio nel medesimo turne, ceessionalmente coadiuvata dalla collega Preilani Amese
Internazione anticipata turno di lavore: Lei nmneva inoperosa dalle 15.47 alle 18.40.
Il 27/01/2023 in servizio in tumo pomeriggio (12:20 18:40), Lei ha svolto l'attività di cemita altermandosi tra il mastro NTI 15 e NT108 con la collega Presolam ES per la raccolta di matenale di interesse personale..
Interruzione anticipata namo di lavoro Loi rimaneva inoperosa dalle 17:00 alle 1840.
11 28/01/2023, in turno dalle 10.00 alle 15.30, per questioni organizzative isteme l'iPI not veniva avviato e Le, anziche svolgere attivita per coato AMA. si intratteneva in anghel conversazioni con colleghi, senza svolgere alcuna attività lavorativa, accingendosi solo saltuariamente a svolgere le polizie dell'iPI in maniera discontinua e saperficiale.
01/02/2013 in arvizio in turno malina (06:00 12:20), Lei si recava in più occasioni in prossimità del nastro NT 108 per la raccolta di materiale di Suo interesse, che veniva depesitator aell'armadio della sala di controllo con l'ausilio della collega Pretolmi ES.
Nello stesso periodo18 01/2023 al 01/02/2923. Lei con conivente tolleranza assisteva anche all'espletamento di concore palesemicate illecite da parte dei suoi colleghi."
Si rappresenta che le Sue giustificazioni nos possono essere accolte. in quante nessun medo idonee a negare l'effettiva realizzazione dei fatti contestati, la loro gravià e la rilevanza sul piano disciplinare La Sua condotta ha leso in modo irreparabile il rapporto fiduciario intercorrente compromettendo le aspettatore di un futuro puntuale adempimento della ! Sua obbligazione, anche teauto cocto del grado di affidamento richiesto dalle mansioni a Les assegnate delle conseguenze dannose della condotti, della natura e della portata oggettiva dei fatti descritti e delle circostanze del loro verificarsi, divenendo cosi impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, neanche in termini provvisori o temporanci
Tutto ciò premesas, viene irrogato nei Suoi confront i licenziamento per giusta cossa ai sensi dell'art. 2119 e dell'art. 7L 300/1970, dell'art 68 punto 3 letem G del CCNL per i dipendenti di impresa e società esercenti servizi ambientali (UTILITALIA).
I licenziamento ha effetto immediato dalla data di notifica della presente. La invitamo pertanto anitare i Suoi effetti personali, qualora non abbia già provveduto, con contestuale mandato agli uffici preposti di esperire tutti gh at necessari per il recupero delle somme eventualmente dovute all Aziendi a qualsiasi telo con l'erogazione del T.F.R. delle spettasze di fine rapporo, che verranno liquidare net termini di legge all'esito delle rituali verificaecontabils ama
D
La mvitiamo isolire, a estiture all Azienda tuti i dispositivi di protezione (DPT) indumenti di lavorna Lei fomiti, in caso di mancata restituzione l'Azienda procederà al recupero del cosa dal
TFR.
Questa quella di contestazione dei fatti ama
Direzione Organizzazione e Risorse Umane Direttore
Alla Sigra BERKOUK KI
Matricola 15632 co VR RE
Oggetto: Procedimento disciplinare - Contestazione disciplinare Rif.to fascicolo n. 2023/0485 del 16/05/2023
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 Legge 20 maggie 1970 n. 300, nonché della regolamentazione disciplinare collettiva aziendale, Le contestiamo quanto segue.
Premesso che per lo svolgimento delle attività presso l'iPI VR RE, consistenti nella movimentazione e trasporto dei rifiuti con uso e conduzione di mezzi d'opera, nonché nella preselezione manuale dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata, il Responsabile ha fomito a tutti gli addetti istruzioni operative, facendole sottoscrivere agli stessi per press visione ed accettazione, con le quali, tra le altre cose, victava espressamente la cemita manuale sul rastro NT 108.
A seguito di verifiche svolte nel periodo intercorrente dal 18/01/2023 al 01/02/2023, è emerso in generale uno scarso impegno, incaria e superficialiti nello svolgimento dell'attività lavorativa;
catando nello specifico:
1118/01/2023 in servizio in turno mattina (06:00/1220), Lei aveva il compito di svolgere attività di cernita sul nastro NT 115, occupandosi della rimozione di materiale non conforme;
in realtà, contrariamente alle indicazioni operative impartite. Lei già dall' inizio del turno di lavoro, con l'ausilio dei colleghi IR RI e Ciangola AL, sostava in prossimità del nastro NI 108, victate, per la raccolta di materiale di interesse personale e facilmente commerciabile, quale punti fedeltà, cavi elettrici e similari, non svolgendo l'attività lavorativa per la quale viene retribuita.
Così facendo contravveniva alle istruzioni operative dai Lei sottoscritte.
Interruzione anticipata tumo di lavoro: si è recata nello spogliatoio a cambiarsi già dalle ore 11.55 quando la fine del turno di lavoro era prevista alle 12.20.
ΠIl 19/01/2023 in servizio in turno mattina (06:00 12:20). Lei coadiuvata dalla collega LA ES. conduceva al di fuori dell'iPI ben cinque buste contenenti materiale illecitamente sottratto dalla sala cernita per fini personali, per poi caricarle nella sua automobile. Tornata in sala cernita, Lei si asteneva dallo svolgere l'attività demandata e si collocava in prossimità del nastro NT108 al fine di prelevare arbitrariamente materiale di suo interesse dal nastro di scorrimento per raccoglierlo in sacche buste precedentemente predisposte.
Casi facendo contravveniva alle istruzioni operative dai Lei sottoscritte.
Interruzione anticipata tumo di lavoro: si è recata nello spogliatoio a cambiarsi già dalle ore 1145 quando la fine del turno di lavoro era prevista alle 12.20.
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Direzione Organizzazione e Risorse Umane Direttore
112001/2023 in servizio in turno pomeriggio (12:20/18:40), l'iPI rimaneva fermo a causa della carenza di personale nonostante fosse presente un numero adeguato di addetti per permetterne il funzionamento, nel rispetto delle istruzioni operative impartite dal Responsabile dell'iPI. Ciò nonostante, Lei, anziché svolgere attività di pulizia all'interno dell'impiante riponeva nello spogliatoio femminile una busta con del materiale, precedentemente sottratto dalla sala cemita, per poi recarsi all'estemo e dedicarsi all'attività di pulizia della propria aulo privata con strumenti di proprietà dell'azienda.
Casi facendo contravveniva alle istruzioni operativo dai Lei sottoscritte ed utilizzava beni aziendali per fini personali.
1121/01/2023, in servizio in turno mattina (06:00/1220), Lei invece di svolgere l'attività lavorativa demandata. perseverava nella raccolta di materiale di Suo interesse personale. Il tutto veniva inscrito in alcune sacche con la complicità di LA ES e CI RI. Quest'ultimo poi la aiutava a portare quattro sacche contenenti verosimilmente il materiale illecitamente sottratto, nella sua automobile personale.
Interruzione anticipata tume di lavoro si è recata nello spogliatoio a cambiarsi già dalle ore 10.54 quandiu ler fine del turno di lavoro era prevista alle 12.20
Violazione del divieto di fumo: si rileva, inoltre, che in tale giorno Lei ha fumato sigarette in sala cernita, dove é severamente victato.
11 23/01/2023 in servizio in turno pomeriggio (12:20/18:40), Lei altemava l'attività di palista a quella di cernitore, sostundo però esclusivamente in prossimità del nastro NT108, perseverando nell'attività di cernitu di materiale per scopi personali, alla presenza dei colleghi UC RG e LA ES. A fine turno prelevava le sacche contenenti ciò che era stato illecitamente sourato dai nastri della sala cerita, con la collaborazione di LA ES e NO PE, con il quale provvedeva anche a scambiare il materiale sottratto.
Il 24/01/2023 in servizio in turno pomeriggio (12:20/18:40), si coordinava con i colleghi CI RG e LA ES per la raccolta del materiale dal nastro NT 108. anche alla presenza del collega PI NI che saltuariamente partecipava alla raccolta illecita. A fine turno il materiale prelevato veniva riposto nell'armadio della sala controllo.
11 25/01/2023 in servizio in tumo pomeriggio (12:20/18:40), coadiuvata dal collega IR RI, trasportava al di fuori dell'iPI il materiale precedentemente raccolto per riporlo all'interno della sua macchinal privata. Dalle 14.15 l'iPI rimanera fermo per carenza di personale nonostante vi fosse il numero minimo di addetti per permetteme il funzionamento, come da istruzioni operative impartite dal responsabile dell'impianta
Interruzione anticipata tumo di lavoro: Lei rimaneva inoperosa dalle 14.15 alle 18.40.
11 26/01/2023 in servizio in turno pomeriggio (12:20 18:40) Lei, ha svolto dalle ore 14.08, orario di avvio dell'iPI, alle ore 15.47, ora in cui l'iPI è stato spento, attività di cemita in prossimità del nastro NT108 per la raccolta di materiale per il Suo esclusivo interesse, alla presenza degli altri colleghi in servizio. nel medesimo turno, occasionalmente coadiuvata dalla collega Pretalani ES.
Interruzione anticipata tumo di lavoro: Lei rimaneva inoperosa dalle 15.47 alle 18.40.
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11 27/01/2023 in servizio in tumo pomeriggio (12:20/18:40), Lei ha svolto l'attività di cernita alternandosi tra il nastro NTI 15 e NT108 con la collega LA ES per la raccolta di materiale di interesse personale.
Interruzione anticipata tumo di lavoro: Lei rimaneva inoperosa dalle 17.00 alle 18.40.
1128/01/2023, in turno dalle 10.00 alle 16.30, per questioni organizzative interne l'iPI non veniva avviato elei, anziché svolgere attività per conto AMA. si intratteneva in lunghe conversazioni con i colleghi, senza svolgere alcuna attività lavorativa, accingendosi solo saltuariamente a svolgere le pulizie dell'iPI in maniera discontinua e superficiale.
1101/02/2023 in servizio in turno mattina (06:00/12:20). Lei si recava in più occasioni in prossimità del nastro NT 108 per la raccolta di materiale di Suo interesse, che veniva depositato nell'armadio della sala di controllo con l'ausilio della collega LA ES.
Nello stesso periodo1801/2023 al 01/02/2023, Lei con connivente tolleranza assisteva anche all'espletamento di condotte palesemente illecite da parte dei Suoi colleghi.
Tali Suoi comportamenti e condotte (di cui ciascuna riveste autonoma e gravissima rilevanza disciplinare) hanno causato evidenti disservizi nell'ambito delle funzioni a Lei assegnate c, oltre a integrare violazione delle più elementari regole e dei generali obblighi di diligenza, correttezza, lealtà e fedeltà derivanti dal rapporto di lavoro, costituiscono altresi palese inosservanza della disciplina di legge vigente, delle procedure e normative aziendali, determinando inefficienza dei processi e ingenti danni economici e all'immagine aziendale, anche in considerazione del rapporto fiduciario che dovrebbe legare il lavoratore al suo datore di lavoro, della fondamentale importanza degli obblighi violati, dell'entità, della natura delle descritte condotte e dell'elemento psicologico con cui sono state poste in essere le violazioni.
Dott. Antonio Migliardi
La seguente è la lettera di contesazione deli fatti addebitati Controdeduzioni contestazione n. 2023/0485 del 16/05/2023
La sottoscritta KI Berkouk, in relazione alla contestazione in oggetto, rende le seguenti argomentazioni difensive
Al solo fine di garantire la continuita dell'attività d'iPI e sempre dietro specifica indicazione del superiore gerarchico, laddove occorra supporto in qualsiasi comparto dell'iPI stesso, mi sono sempre diligenternente resa disponibile allo svolgimento di una pluralità di mansioni anche differenti da quelle di normale adibizione, quali carrellista, addetta alla pesa, cernitrice ecc..
Evidenzio che durante questi anni di servizio per l'azienda ho sempre avuto un comportamento corretto, produttivo, leale e di massima serietà, tant'è che non ho mai avuto contestazioni o richiami disciplinari
Ciò posto, contesto fermamente tutti gli addebiti di cui alla contestazione disciplinare, ricevuta in data 17/05/2023 e riferita a pretese mancanze nel periodo dal 18.1.23 al 1.2.23, in quanto totalmente destituite di fondamento.
Nonostante il tempo trascorso rispetto agli addebiti contestati renda oltremodo gravoso il mio diritto di difesa - reso ancor più difficile dall'omessa preventiva visione di documentazione in Vs. possesso ed inutilmente richiesta -, faccio presente che, ne
Cersonalmente, né aiutando altri colleghi, ho mai sottratto materiale dalle discarica, né raccolto per uso personale, né causato disservizi o inefficienze degli impianti, ne violato asserite direttive, né tollerato simili condotte da parte di altri colleghi, né anticipato la fine
Jei turni se non per esigenze di igiene personale.
Eventuali attività sul nastro NT108 hanno riguardato esclusivamente la rimozione di materiali che avrebbero ostruito la tramoggia, il che viene svolto dalla sottoscritta, come da altri dipendenti, secondo la prassi diffusa da molti anni, trattandosi peraltro di interventi volti ad evitare diligentemente eventuali fermi iPI. Il materiale separato è stato sempre gettato nello scarto, così contestardosi ulteriormente gli addebiti, gli unici sacchi eventualmente portati via riguardano esclusivamente oggetti personali: vestiti da lavare, divisa, quanto necessario per lavarsi e asciugarsi come accappatoio, phon ecc.
Si evidenzia come non risultino istruzioni di procedura riguardo l'utilizzo degli impianti NT108 e NT115, svolgendosi invece il lavoro secondo prassi ed indicazioni del responsabile di iPI e sempre con la massima diligenza tentando di far funzionare al meglio gli impianti ed evitare fermi.
Devo, altresi, precisare che non mi consta l'osservanza di divieti di avvicinamento al nastro
NT108, viceversa, come già esposto, risultando prassi consolidata la rimozione del materiale al fine di evitare il più possibile problemi di fermo iPI.
Riguardo l'attività di cernita, la stessa si svolge nella cabina apposita, ove si trova il nastro NT115, dal quale occorre eliminare manualmente la frazione estranea presente nei rifiuti. orovenienti dalla Raccolta Differenziata che passano, appunto, su detto nastro. In vicinanza di quello è posto il NT108, sul quale transitano invece i rifiuti da scartare, ossia quelli destinati a smaltimento oneroso da parte di AMA: detto nastro scorre ad una velocità tale che spesso il materiale non riesce a cadere nella tramoggia di fine-nastro, con conseguente intasamento e inevitabile necessità di intervento umano per fermo iPI. Per evitare ciò, la sottoscritta, così come gli altri addetti, deve diligentemente controllarlo a vista ed intervenire all'occorrenza sui cumuli di materiale, cosi da evitare fermi iPI. L'intervento consiste nel rimuovere quelle tipologie di rifiuti che più facilmente intasano la tramoggia, ossia fili (di nylon o elettrici, ecc.), materiali ingombranti, ecc., che abbiamo cura di raccogliere in sacche o ceste poi svuotate ove sono depositati gli altri scarti in attesa di smaltimento oneroso, giammai per alcuno scopo personale o d'altro genere, come falsamente insinuato nella contestazione disciplinare.
Stante la suddetta collocazione degli impianti, è impensabile non sostare in prossimità del
NT108, sia per il fatto che è parallelo e vicino (un paio di metri) a quello di cernita NT115, che per l'esigenza del controllo descritto.
Feraltro, l'esigenza di intervento umano per disostruire la linea di produzione è ben nota da decenni a tutti i responsabili d'iPI avvicendatisi.
Purtroppo, nonostante detti accorgimenti, stante le frequenti attività di disostruzione necessarie presso il NT108, così come in altri punti dell'iPI, capita sovente che polveri di vetro e di altri inerti investano l'operatore che diligentemente cerca di toglierle per garantire la continuità della produzione;
in tali casi è chiaro che occorre correre a lavarsi per evitare problemi igienici - a prescindere dall'orario di turno - e cambiarsi (per questo ciascun addetto alla cernita si porta vari cambi personali che all'occorrenza riporta a casa per lavaggi opportuni).
Ciò premesso, ad ulteriore precisazione, ribadisco che quando ho eseguito l'attività di cernita sul NT115 e di controllo sul NT108, cosi come sopra descritto, l'ho fatto diligentemente e senza mai alcun fine 'personale' se non quello di agevolare il lavoro e renderlo più sicuro, evitando le pericolose operazioni di stasatura necessarie a causa dei Emiti dell'iPI
Eventuali momenti di inoperosità non sono mai stati dovuti alla sottoscritta, bensi a fermi PI e ad assenza di conseguenti disposizioni di servizio: in altri termini quando PI resta fermo si è giocoforza non operosi in attesa di soluzioni o direttive, ma non ho mai oziato né svolto il mio lavoro con superficialità come falsamente indicato nella contestazione disciplinare.
Faccio infine presente che eventuali variazioni di orario, che francamente non ricordo anche, in ragione del tempo trascorso dal verificarsi degli eventi presunti, furono senz'altro dovute ad esigenze di igiene personale conseguente alle attività lavorative sopra descritte.
I sacchi o le ceste della cabina di cemita sono quelli destinati ad essere svuotati direttamente nelle aree dedicate al deposito temporaneo degli scarti in attesa di smaltimento oneroso, mentre quelli portati via dallo spogliatoio sono quelli di abiti da lavoro da lavare a seguito di quanto descritto sopra.
Non ricordo di aver fumato in cabina cerita. Orbene, occorre da principio rilevare l'infondatezza del primo e del secondo motivo d'appello, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui
(v. Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 23985 del 06/09/2024) "In tema di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, la nozione di patrimonio aziendale tutelabile ai sensi dell'art. 4, comma 1, st.lav., come modificato dall'art. 23, comma 1, d.lgs. n.151 del 2015, va intesa in accezione estesa e riguarda la difesa datoriale sia da condotte di appropriazione di denaro, danneggiamento o sottrazione di beni, che giustificano la protezione da aggressioni di esterni e anche dei dipendenti, sia dalla lesione all'immagine e al patrimonio reputazionale dell'azienda. (Nella specie, è stata confermata l'integrale utilizzabilità dei filmati, estratti dall'iPI di videosorveglianza aziendale autorizzato con accordo sindacale, che avevano registrato le operazioni di emissione biglietti e incasso e avevano consentito di accertare condotte fraudolente di un dipendente a danno dei clienti, ritenute idonee a pregiudicare l'immagine dell'impresa)"; v., altresì, la più recente, Cass.
Sez. L-, Sentenza n. 8710 del 02/04/2025, che ha precisato che "In tema di cd. sistemi difensivi, sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto;
non ricorrendo le condizioni suddette la verifica della utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua dell'art. 4 st.lav. novellato, in particolare dei suoi commi 2 e 3".
Va ritenuto infondato anche il terzo motivo d'appello, giacché parte appellante pur avendo contestato i fatti come addebitati gli stessi risultano ampiamente comprovati dalla documentazione fotogragica allegata da i e parte appellata che ha pure depositato le relazioni ispettive.
Già il Tribunale correttamente e condivisibilmente aveva evidenziato che "di atti reiterati e dolosi posti in essere da alcuni dipendenti, tra cui la ricorrente, che attuavano condotte illecite con il concorso di altri colleghi o che restavano inerti rispetto a queste
(cfr. doc. 7 e doc. 11). Le suddette condotte illecite si sostanziavano nella ricerca e sottrazione di materiali di interesse commerciale tipo rame ed ottone recuperato da cavi elettrici di ogni tipo, rubinetti ed altri raccordi idraulici in ottone e qualsiasi manufatto o altro oggetto anche elettronico che poteva contenerli, oltre alla ricerca e sottrazione dei punti fedeltà degli imballaggi in plastica, che transitavano sui nastri, nonché da tutto quanto considerato di valore e idoneo a ricavare un utile di carattere personale. Tali condotte risultano con palese evidenza nei filmati effettuati dalla società di investigazione G7 Investigations & Services (doc. 11 – si precisa che il nastro NT 108 è
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quello in secondo piano). In particolare, quello che emerge è che le condotte descritte non sono state saltuarie né occasionali, ma strutturate, organizzate e tese, in modo sistematico, alla raccolta di materiale sottratto dai nastri trasportatori e portati Contr all'esterno dell'iPI industriale con un comportamento comune ai lavoratori connotato da scarso impegno nello svolgimento della prestazione e connivenza nei confronti delle condotte dei colleghi. Gli episodi estrapolati dalla sequenza video per il periodo 18.1.2023 - 1.2.2023, riferiti alle attività svolte dai lavoratori dell'iPI de quo, sono descritti con riferimento alle persone, al giorno e al turno di servizio nella relazione dell'iPI VR LAU (cfr. doc. 8). Per meglio valutare l'estrema gravità delle a titolo condotte poste in essere dall'odierna ricorrente, ai danni di CP_1 meramente esemplificativo, si rappresenta che, dai filmati realizzati dalla società di investigazione G7 Investigations & Services, emerge che ad es. in data 18.01.2023, durante il turno di mattina, l'odierna ricorrente, mentre era addetta alla cernita sul nastro NT 115, per rimuovere materiale non conforme, in realtà non svolgeva tale compito, ma già dall'inizio del turno sostava, insieme ad altri colleghi, vicino al nastro
NT 108 dal quale raccoglieva materiale facilmente commerciabile, quali cavi elettrici e similari, oltre punti fedeltà. Ella, inoltre, interrompeva anticipatamente il turno di lavoro recandosi nello spogliatoio a cambiarsi già dalle ore 11.55, quando la fine del turno di lavoro era prevista alle 12.20 (cfr. doc. 10 sub. A n. 1 fermo immagine del 18.01.2023 e doc. 11 sub An. 1 filmato del 18.01.2023)".
Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame
Nessuna lesione del diritto di difesa dell'appellante risulta essersi avverato.
Infatti, la stessa ha avuto modo di interloquire sulle dedotte contestazioni ed è noto che "In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici", così Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 14726 del 27/05/2024.
Al riguardo, peraltro, già il Tribunale correttamente e condivisibilmente aveva precisato che "Pertanto, considerando che i fatti oggetto di contestazione risalgono a gennaio/febbraio 2023, che la relazione investigativa è pervenuta alla società il 24 febbraio 2023 e che la contestazione disciplinare è stata inoltrata alla ricorrente il 16 maggio 2023, non può dirsi che la stessa non sia stata tempestiva e che abbia frustrato il diritto di difesa della lavoratrice".
Ne consegue il rigetto dell'appello.
In considerazione della soccombenza. le spese del grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell'appellante.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio, che liquida in € 3.473,00, oltre per entrambi i gradi spese generali, iva e CPA;
dài atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 23.9.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. ssa Maria Pia DI STEFANO
- Presidente dr. sssa Eliana ROMEO
- Consigliere
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 23.9.2025, nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 203/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8777/2024, vertente
TRA
Parte 1 , elettivamente domiciliata in Roma, Via Gabi n.8, presso lo studio degli
Avv.ti lacopo Scognamiglio e Marco Froldi, i quali la rappresentano e difendono;
APPELLANTE
E
CP 1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Rossi ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 85;
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2023 e ritualmente notificato,
Parte 1 conveniva in giudizio CP 1 chiedendo al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, di accogliere le domande di seguito riportate: "Voglia
I'lll.mo Tribunale di Roma nel contraddittorio con CP 1 (corrente in Roma, Via Calderon della Barca, 47, C.F. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge: - Dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'invalidità del licenziamento intimato da CP 1 alla sig.ra Pt 1 Condannare CP 1 al
-
reintegro in servizio della ricorrente ed a risarcirla per tutti i danni patiti e patiendi, in misura pari alle retribuzioni percipiende dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, regolarizzando, anche, la posizione previdenziale. In via subordinata: - ex Art. 18, commi 5 e 7, dello Statuto dei lavoratori, condannare CP_1
[...] al pagamento in favore del ricorrente di una somma compresa tra le 12 e le 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- ex art. 18, comma 6, Statuto dei lavoratori, condannare CP 1 al pagamento in favore della ricorrente di una somma compresa tra le 6 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Maggiorando tutte le somme dovute di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo e riservata espressamente l'opzione ex art. 18 (Statuto dei lavoratori) sostitutiva alla reintegra. In ogni caso, condannare CP 1 al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in € 5.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori come per legge". Così il giudice di primo grado: "Alle esposte conclusioni veniva premesso che la ricorrente era stata assunta dalla società resistente in data 09 gennaio 2006, con contratto full time, ottenendo l'immissione nel livello 4B del CCNL
Federambiente (doc. n. 8) e la qualifica di “operaia specializzata area impianti” a decorrere dal 03/02/2021. Sin dall'assunzione la Sig.ra Pt 1 lavorava presso l'iPI VR RE (sito in Pomezia, via Laurentina km 24,500) dove, oltre a svolgere la mansione di "palista" (ovvero di operaia specializzata addetta alla guida di mezzi d'opera), al solo fine di garantire la continuità dell'attività dell'iPI e sempre dietro indicazione del superiore gerarchico, all'occorrenza prestava supporto in qualsiasi comparto dell'iPI, svolgendo anche mansioni differenti rispetto a quelle cui era adibita (es. di carrellista, cernitrice etc.), tutte mansioni per le quali aveva acquisito, nel corso degli anni, una adeguata formazione. Quando era adibita all'attività di cernita, il lavoro veniva svolto nella apposita sala e il compito della Sig.ra
Pt 1 era quello di selezionare manualmente il materiale non riciclabile dai nastri trasportatori della plastica e selezionare il materiale transitante sul nastro trasportatore dello scarto che poteva causare problemi all'iPI. La ricorrente specificava poi che in data 16 maggio 2023 le veniva comunicato, sul profilo personale del portale in uso ai dipendenti (nota protocollo 75954 U. del 16/05/2023), l'avvio di un procedimento disciplinare a suo carico con la contestazione di una serie addebiti, riferiti al periodo intercorrente tra il 18 gennaio 2023 e il 01 febbraio 2023. In pari data, ricevevano comunicazione di avvio di un procedimento disciplinare altri diciassette dipendenti e nel corpo della missiva consegnata alla ricorrente, la società resistente lamentava di aver riscontrato, a seguito di verifiche svolte nel suddetto lasso temporale, "in generale uno scarso impegno, incuria e superficialità nello svolgimento dell'attività lavorativa" e, più nello specifico che a decorrere dal 18 gennaio 2023 e per svariate altre giornate lavorative analiticamente individuate, la ricorrente adibita all'attività di cernita sul nastro NT 115, "contrariamente alle indicazioni operative impartite, già dall'inizio del turno di lavoro, con l'ausilio di alcuni colleghi, sostava in prossimità del nastro NT 108, vietato, per la raccolta di materiale di interesse personale e facilmente commerciabile, quale punti fedeltà, cavi elettrici e similari, non svolgendo l'attività lavorativa per la quale viene retribuita"; "coadiuvata da una collega, conduceva al di fuori dell'iPI ben cinque buste contenenti materiale illecitamente sottratto dalla sala cernita per fini personali, per poi caricarle nella sua automobile. Tornata in sala cernita,
Lei si asteneva dallo svolgere l'attività demandata e si collocava in prossimità del nastro
NT108 al fine di prelevare arbitrariamente materiale di suo interesse dal nastro di scorrimento per raccoglierlo in sacche/buste precedentemente predisposte"; le veniva inoltre contestata una reiterata interruzione anticipata del turno di lavoro. Secondo la società datrice di lavoro, quindi, tali comportamenti avrebbero "causato evidenti disservizi nell'ambito delle funzioni a Lei assegnate" e "oltre a integrare violazione delle più elementari regole e dei generali obblighi di diligenza, correttezza, lealtà e fedeltà derivanti dal rapporto di lavoro", costituirebbero "palese inosservanza della disciplina di legge vigente, delle procedure e normative aziendali, determinando inefficienza dei processi e ingenti danni economici e all'immagine aziendale". La ricorrente, pertanto, veniva invitata a presentare all'Ufficio Disciplina le proprie giustificazioni per iscritto, ovvero a richiedere per iscritto di discuterle fuori dall'orario di lavoro facendosi assistere dall'Associazione sindacale e, in pari data (16/05/2023) presentava richiesta di audizione con contestuale richiesta di accesso agli atti. La Sig.ra Pt 1 veniva dunque convocata in data 08 giugno 2023 per essere ascoltata in relazione al procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti e in sede di audizione la ricorrente depositava le proprie controdeduzioni nel corpo delle quali contestava fermamente tutti gli addebiti di cui alla contestazione disciplinare ricevuta in data
16/05/2023, in quanto totalmente destituiti di fondamento. In particolare, la ricorrente dichiarava che né personalmente, né aiutando altri colleghi, aveva mai sottratto materiale dalla discarica, né lo aveva raccolto per uso personale, né aveva causato disservizi o inefficienze degli impianti o violato asserite direttive, né tollerato simili condotte da parte di altri colleghi, né anticipato la fine dei turni se non per esigenze di igiene personale. Sempre nel corso dell'audizione, venivano mostrati alla ricorrente ed al rappresentante sindacale n. 16 (sedici) frames di presunte videoriprese sui quali si sarebbero basate le contestazioni avanzate alla Sig.ra Pt 1 Con comunicazione del 12 giugno 2023 (prot. n. 90869 U. del 12/06/2023), la società resistente irrogava alla ricorrente il licenziamento per giusta causa (ad effetto immediato) ai sensi dell'art. 2119
c.c. e del c.c.n.l. vigente e nella missiva l'azienda rappresentava di non poter accogliere le giustificazioni addotte dalla lavoratrice in quanto "non idonee a negare l'effettiva realizzazione dei fatti contestati, la loro gravità e la rilevanza sul piano disciplinare". Riteneva dunque irreparabilmente leso il rapporto fiduciario ed impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, neanche in termini provvisori e temporanei. In data 11 luglio 2023, la sig.ra Pt 1 impugnava il licenziamento, riservandosi ogni azione risarcitoria e dichiarandosi disposta a verificare la possibilità di una soluzione bonaria. Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio
CP 1 ontestando ed impugnando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto".
Il Tribunale rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquidava in complessivi € 1.948,00#, di cui € 424,00# per spese generali ed € 1.524,00# per compensi, oltre IVA e CPA.
Parte 1 ha proposto appelloCon ricorso depositato in data 3.2.2025, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma. Contr Si è costituita opponendosi all'avverso gravame. Con l'atto di appello Parte 1 censura la decisione del Tribunale per
"1) Violazione e falsa applicazione art. 4 I. 300/70 (Statuto dei Lavoratori).
Insussistenza delle condizioni per il legittimo USO di apparecchiature di videosorveglianza. CP_2 in iudicando. Omessa valutazione degli elementi di fatto". Dice appellante che il Tribunale: "omette di considerare che "l'affidamento per il supporto specialistico in materia di investigazione e protezione beni societari” alla Società G7
Investigations & Services Srl, è avvenuto con determinazione n. agg 13-2021 del 27 Contr Gennaio 2021 (v. doc. 5 Memorie di costituzione e che le indagini sono concretamente iniziate già nell'ottobre dello stesso anno, ben prima rispetto alla data Contr in cui viene fatto risalire, secondo l'insorgere del "sospetto" (ovvero gennaio
2022). E' altresì importante sottolineare che nella suddetta determinazione di affidamento non vi è poi alcun riferimento a condotte illecite poste già in essere che abbiano potuto giustificare un controllo ex post";
"2) Violazione e mancata applicazione artt. 5-15, 28 Regolamento UE n. 2016/679
– GDPR. Violazione e mancata applicazione d.lgs 196/2003 e ss. mm. e ii.. CP_2 in iudicando". Sostiene l'appellante che: "Il Tribunale ha erroneamente ritenuto il Contr controllo effettuato da conforme alla normativa sulla protezione ed il trattamento dei dati personali pur risultando completamente disattesi i principi e le regole ricavabili dal Codice della privacy e dal Regolamento UE n. 2016/679. Invero, l'assenza di una base giuridica per il trattamento dei dati, l'invasività del controllo operato (considerata la rilevante durata nel tempo delle investigazioni, protrattesi per quasi due anni), il mancato rispetto del principio di proporzionalità e minimizzazione (nei termini indicati nel Ricorso introduttivo - v. pagg. 11-12), l'assenza di qualunque tipo di informativa al lavoratore sia "breve" che "estesa", nonché l'utilizzo massivo del monitoraggio ai più generici fini disciplinari, avrebbe dovuto indurre il Giudice a dichiarare la carenza di quel "corretto Bilanciamento" tra esigenze di protezione dei beni aziendali e diritti dei lavoratori (cfr., alla dignità e alla riservatezza), sempre necessario per la legittimità di qualunque tipo di controllo ... E' importante poi evidenziare che, in due analoghi procedimenti che vedono coinvolti due colleghi della Sig.ra Pt_1 per fatti contestati mediante l'uso degli stessi dati, è stato dal giudice rilevato che (v. Sent. nn. 8951/2024
e 8955/2024 Tribunale di Roma - Sez. Lavoro): nelle licenze prefettizie rilasciate in ossequio all'art. 134 TULPS, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle indagini investigative, Persona_2 dovessero attendere Persona_1 e personalmente all'attività investigativa, astenendosi dal delegare l'esercizio delle attività a soggetti non autorizzati, dovendo comunicare alla Prefettura e alla locale
Questura gli elenchi dei collaboratori, dando immediata notizia di ogni variazione intervenuta (art. 2 punto 9 Licenza Prot. 278235 e Prot. 394390); che nel mandato investigativo conferito alla G7 Investigations & Services S.r.l., non è prevista alcuna autorizzazione all'agenzia di avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, né la medesima ha indicato eventuali relativi nominativi in calce all'atto di incarico sottoscritto per accettazione, osservando che peraltro solo uno dei due incarichi risulta firmato;
che nonostante i predetti vincoli e prescrizioni, la G7 Investigations & Services
S.r.l. ha dichiarato che i titolari di licenza si sono avvalsi, nell'ambito dell'attività di investigazione e più precisamente per la parte tecnologica/riprese video e per Persona_3 l'indagine tecnico scientifica, di un esperto analista forense dott.
(circostanza anche dichiarata nelle memorie difensiva e di costituzione di dove si legge testualmente a pag. 23: "la Controparte_3 si è avvalsa dell'ausilio di un esperto analista forense, dott. Persona 3 specializzato in materia criminalistica per la progettazione e l'assemblamento di opportuni apparati di videosorveglianza occultati"); che in ciò doveva ravvisarsi un grave contrasto con le autorizzazioni Contr prefettizie, con l'incarico conferito da nonché con il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/03 e successive modificazioni) e con il Codice deontologico sopraindicato (nonché con l'art 28 GDPR citato)";
"3) Error in iudicando. Errata valutazione degli elementi di prova. Carenza di motivazione circa le eccezioni in fatto. Insussistenza/mancata prova dei fatti contestati". Afferma appellante: "si contesta che, per valutare "la gravità delle condotte", il Giudice di prime cure abbia evidenziato quattro episodi (occorsi tra il 18 ed il 21 Gennaio) che però non trovano riscontro nei documenti in atti: 1) il primo riporta fatti occorsi in un arco temporale non coperto interamente dalle riprese depositate;
2) quanto al secondo, non si comprendono le ragioni che hanno portato il giudicante ad affermare, dai due semplici fotogrammi cui fa riferimento, che la ricorrente "il giorno
19.01.2023, sempre durante il turno della mattina, coadiuvata da una collega, trasportava al di fuori dell'iPI cinque buste contenenti materiale sottratto dal nastro NT 108 ed avente valore commerciale, che poi riponeva all'interno della propria autovettura. Rientrata nella sala cernita rimaneva a tratti inattiva o ritornava sul nastro
NT 108 ove continuava la raccolta di tale materiale, che occultava in sacche/buste precedentemente predisposte. Ella, inoltre, interrompeva sempre anticipatamente il proprio turno di lavoro recandosi nello spogliatoio a cambiarsi già alle ore 11.45 quando la fine del turno stesso era prevista alle 12.20"; 3) Similmente illogico e privo di qualunque apporto probatorio riconoscere e dichiarare che "la ricorrente poi, tra l'altro, il giorno
20.01.2023, durante il turno del pomeriggio, ad iPI fermo, anziché svolgere l'attività di pulizia all'interno dello stesso si recava nello spogliatoio femminile ove riponeva una busta contenete il materiale precedentemente sottratto dalla sala cernita." (né video né foto), ovvero che la stessa "si recava all'esterno della sala, per dedicarsi al lavaggio della propria autovettura privata servendosi di strumenti di proprietà aziendale (il fotogramma richiamato - cfr doc. 10 C - non permette di definire persone ed oggetti coinvolti); 4) Analogo discorso per gli eventi fatti risalire al giorno
21.01.2023: non è obiettivamente riscontrabile, nella documentazione richiamata ("cfr. doc. 10 sub C n. 2 fermoimmagine del 21.01.2023 e doc 11 sub B. n.1 filmato del
21.01.2023"), il comportamento illecito che viene addebitato all'odierna appellante ... questa difesa ritiene che l'istruttoria dibattimentale non abbia in alcun modo provato i comportamenti illeciti posti in essere dall'odierna appellante":
❝4) Violazione art. 7 I. 300/1970 (Statuto dei lavoratori). Errata/mancata valutazione di elemento in fatto. Lesione del diritto di difesa. Sproporzione della sanzione", Deduce l'appellante: "La rilevante durata delle investigazioni si riverbera inevitabilmente anche sulla valutazione della tempestività dell'azione disciplinare e sul giudizio riguardante la lesione del diritto di difesa dell'odierna appellante. Dovendo la tempestività della contestazione disciplinare "essere valutata in relazione al momento nel quale il datore di lavoro viene a conoscenza dei fatti", la circostanza che il responsabile dell'iPI sapesse, già all'esito della prima fase di investigazione, che i dipendenti operavano anche sul nastro 108 non può che incidere negativamente sulla valutazione della tempestività di detta contestazione (ben potendo il trascorso del tempo rivelare la volontà datoriale di "riciclare" una condotta già da tempo conosciuta e tollerata) ... Ci si riporta, infine, alle considerazioni riguardanti la sproporzione tra la sanzione comminata ed i fatti contestati, anche alla luce dell'insufficiente apporto probatorio di parte resistente, nei termini di cui al ricorso introduttivo".
L'appello è fondato nei termini appresso indicati.
Questa la lettera di licenziamento ama
Alla Sigra
RERKOUK SAKINA
Matricola 1563) elo VR RE
Oggetto: Licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cc e del CCNL vigente
Con lettera Prot. a. 75954 U. del 16/05/2023 Le sono stati testualmente contestati i seguenti fatti
"Premesso che per lo svolgincato delle atavià presso MP VR Laurentine, consisten nela movientazione e trasporto dei rifiuti coa uso e conduzione di mezzi d'opem, nonchè nella preselezione mamule dei rifiuti destinati alla caccolta differenziata, il Responsabile ha fornito a tuti gli addeti strazioni operative, facendole sottoscrivere agli stessi per presa visione ed accettazione, con le quali, tra le altre cose, vietara espressamente la cemits manale su nastro NT 108
A seguite di verifiche svolte nel periodo intercorrente dal 18/01/2023 al 01/02/2023. è emerso in generale uno scarso impegne, incuna e superficialità nello svolgimento dell'attiviti lavorativa, entrando nello specifico
11 18/01/2023 in servizio in turn mathine (06:00 12:20). Lei aveva il compito di evolge attività di cerita sad rastro NT 115, occupandosi della rimozione di matoriale non conforme, in renité contrariamente alle indicazioni operative impartite. Les già dall' inizio del tumo di lavoro, con l'ansilo dei colleghi IR RI e Ciangola AL, sostava in pessimità astro NT 108 vietato, per la raccolta di matenale ch interesse personale e facilmente commerenbile, quale purti fedelta, ema elettrici e similar non svolgendo l'attivita lavorativa per la quale viene retobuta
Cosi facendo contravveniva alle stazioni operative dai Lei sottosentte
Interruzione anticpa turno di lavoro: si è recata nello speglino a cambiarsi ga dalle ore 11.15 quando lao is fine del tumo didi lavoro era prevista alle 12.201
I 10/01/2023 in servizio is turno mattina (06:00/12-20), Lei coadiuvata dalla collega Presolani GN, conduceva al di fuori dell'iPI ben cinque buste conteneati motenale illecitamente sottratto dalls sala cernita per fiai personali, per pot caricarle nolla sua autouobde. Tornata in sala cermin. La si ateneva dallo svolgere Fatave demandaca e si collocava in pessima del astro NT108 al fine di prelevare urbiranamente materiale di suo interesse dal castro di scorrimento per raccoglierlo in saccba/buste precedentemerse predisposte.
Cosi facendo contravveniva alle struzioni operative du Lesotoscrete
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Fox - 40 www.aaaaa aa ama
Iatemuziose anticipata turno di lavoro si recata nello spogliatoio à cambiasi ga dalle ore
11.45 quando la fine del tumo di lavoro era prevista alle 12.20
120001/2021 in servizio in nano pementaio 112:20 18:40). FiPI rimaneva fermo a causa della carenza di personale nonostante fosse presente un numero adeguato di addetti per permetterne il funzionamento nel nspetto delle istruzioni operative impartile dal Responsabile dell'iPI. Ciò nonostante. Lei, anziché svolgere attività di pulizia all'intemo dell'iPI reva nello spogliatoio femminile una busta cor del materiale, precedentemente sottratte dalla sala cemia, per poi recarsi all'estemo e dedicarsi all'attività di pulizia della propria auto privata con strumenti di proprietà dell'azienda.
Cos facendo contcorveniva alle istruzioni operative dai Lei sottowrite ed uilizzas beni aziendali por fiui personali.
21/01/2023, in servizio in turno mattina 10600 12:20). Lei invece di svolgere l'attività lavorativa demandata perseverava sella mccolta di materiale di Suo interesse personale Il tuo veniva insento in alcune sacche con la complicità di LA ES e MO RI Quest'ultime poi la aiutava a portare quattro sacche, contenenti vesosandmente materule illecitamente sottratto, nella sua automobile personale toio a cambiarsi ga dalle cre Interzise antic pata turno di lavoro: si è recats tell 10.54 quando la fine del tumo di lavoro em prevista alle 12
Violazione del divieto di Bae: si rileva, olie, che in tale giorno Lei ha usato sigarette in salat cernila, dove è severamente vietato
123/01/2023 in servizio in turno pomeriggio 11220 18:40), Le alternava attività di palista a quella di cemitore, sestando pero esclusivamente in prossimità del nastro NI 108, perseverando nell'anivà di cerita di materiale per scopi personali, alla presenza dei collegli UC RG e Presolani ES. A line turno prelevava le sacche contenenti cie che era stato illecitamente sottratto dai austri della sala cerita, con la collaborazione di RE ES e NO
SE, con il quale provvedeva anche a scambiare il materiale sottratto
1121/01/2023 in wrvizis in turns pomeriggio 112:20 18:40), si endinses con i colleghi BU RG e LA ES per la raccolta del materiale dal nastrostro NT 10k, anche alla presenza del collega PI IE che saltuariamente partecipava alla raccolta illecits. A fine turno il materiale prelevata veniva riposto nell'armadio della sala controllo,
11 25/01/2023 i servizie in hrno pomeriggio 112:20 18.401. coadiuvata dal collega Cima RI. trasportava al di fion dell'iPI il materiale precedentemente raccolte per tiperlo all'intemo dela sua macchina privata. Dale 1413 IPI rimaneva fermo per carenza di personale rorosante vi fosse il numero mimmo di addetti per peanettene il funzionamento, coque da istrazioni operative impartite dal responsabile dell'iPI
Interruzione aricipata turno di lavoro: Lei rimaneva inoperosa dille 14.15 alle 18.40.1
ama e
Il 2601 2021 in servizio in tumo pocongaio (1220/16:40) Loi ha svolto dalle ore 14.08. omri di avvio dell'amianto, alle ore 15.47, ora in cui l'iPI è stato spento, attività di cemita prossimità del mastm NTIOS per la raccolta di materiale per il Suo esclusive interesse, all presenza degli altri colleghi in servizio nel medesimo turne, ceessionalmente coadiuvata dalla collega Preilani Amese
Internazione anticipata turno di lavore: Lei nmneva inoperosa dalle 15.47 alle 18.40.
Il 27/01/2023 in servizio in tumo pomeriggio (12:20 18:40), Lei ha svolto l'attività di cemita altermandosi tra il mastro NTI 15 e NT108 con la collega Presolam ES per la raccolta di matenale di interesse personale..
Interruzione anticipata namo di lavoro Loi rimaneva inoperosa dalle 17:00 alle 1840.
11 28/01/2023, in turno dalle 10.00 alle 15.30, per questioni organizzative isteme l'iPI not veniva avviato e Le, anziche svolgere attivita per coato AMA. si intratteneva in anghel conversazioni con colleghi, senza svolgere alcuna attività lavorativa, accingendosi solo saltuariamente a svolgere le polizie dell'iPI in maniera discontinua e saperficiale.
01/02/2013 in arvizio in turno malina (06:00 12:20), Lei si recava in più occasioni in prossimità del nastro NT 108 per la raccolta di materiale di Suo interesse, che veniva depesitator aell'armadio della sala di controllo con l'ausilio della collega Pretolmi ES.
Nello stesso periodo18 01/2023 al 01/02/2923. Lei con conivente tolleranza assisteva anche all'espletamento di concore palesemicate illecite da parte dei suoi colleghi."
Si rappresenta che le Sue giustificazioni nos possono essere accolte. in quante nessun medo idonee a negare l'effettiva realizzazione dei fatti contestati, la loro gravià e la rilevanza sul piano disciplinare La Sua condotta ha leso in modo irreparabile il rapporto fiduciario intercorrente compromettendo le aspettatore di un futuro puntuale adempimento della ! Sua obbligazione, anche teauto cocto del grado di affidamento richiesto dalle mansioni a Les assegnate delle conseguenze dannose della condotti, della natura e della portata oggettiva dei fatti descritti e delle circostanze del loro verificarsi, divenendo cosi impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, neanche in termini provvisori o temporanci
Tutto ciò premesas, viene irrogato nei Suoi confront i licenziamento per giusta cossa ai sensi dell'art. 2119 e dell'art. 7L 300/1970, dell'art 68 punto 3 letem G del CCNL per i dipendenti di impresa e società esercenti servizi ambientali (UTILITALIA).
I licenziamento ha effetto immediato dalla data di notifica della presente. La invitamo pertanto anitare i Suoi effetti personali, qualora non abbia già provveduto, con contestuale mandato agli uffici preposti di esperire tutti gh at necessari per il recupero delle somme eventualmente dovute all Aziendi a qualsiasi telo con l'erogazione del T.F.R. delle spettasze di fine rapporo, che verranno liquidare net termini di legge all'esito delle rituali verificaecontabils ama
D
La mvitiamo isolire, a estiture all Azienda tuti i dispositivi di protezione (DPT) indumenti di lavorna Lei fomiti, in caso di mancata restituzione l'Azienda procederà al recupero del cosa dal
TFR.
Questa quella di contestazione dei fatti ama
Direzione Organizzazione e Risorse Umane Direttore
Alla Sigra BERKOUK KI
Matricola 15632 co VR RE
Oggetto: Procedimento disciplinare - Contestazione disciplinare Rif.to fascicolo n. 2023/0485 del 16/05/2023
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 Legge 20 maggie 1970 n. 300, nonché della regolamentazione disciplinare collettiva aziendale, Le contestiamo quanto segue.
Premesso che per lo svolgimento delle attività presso l'iPI VR RE, consistenti nella movimentazione e trasporto dei rifiuti con uso e conduzione di mezzi d'opera, nonché nella preselezione manuale dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata, il Responsabile ha fomito a tutti gli addetti istruzioni operative, facendole sottoscrivere agli stessi per press visione ed accettazione, con le quali, tra le altre cose, victava espressamente la cemita manuale sul rastro NT 108.
A seguito di verifiche svolte nel periodo intercorrente dal 18/01/2023 al 01/02/2023, è emerso in generale uno scarso impegno, incaria e superficialiti nello svolgimento dell'attività lavorativa;
catando nello specifico:
1118/01/2023 in servizio in turno mattina (06:00/1220), Lei aveva il compito di svolgere attività di cernita sul nastro NT 115, occupandosi della rimozione di materiale non conforme;
in realtà, contrariamente alle indicazioni operative impartite. Lei già dall' inizio del turno di lavoro, con l'ausilio dei colleghi IR RI e Ciangola AL, sostava in prossimità del nastro NI 108, victate, per la raccolta di materiale di interesse personale e facilmente commerciabile, quale punti fedeltà, cavi elettrici e similari, non svolgendo l'attività lavorativa per la quale viene retribuita.
Così facendo contravveniva alle istruzioni operative dai Lei sottoscritte.
Interruzione anticipata tumo di lavoro: si è recata nello spogliatoio a cambiarsi già dalle ore 11.55 quando la fine del turno di lavoro era prevista alle 12.20.
ΠIl 19/01/2023 in servizio in turno mattina (06:00 12:20). Lei coadiuvata dalla collega LA ES. conduceva al di fuori dell'iPI ben cinque buste contenenti materiale illecitamente sottratto dalla sala cernita per fini personali, per poi caricarle nella sua automobile. Tornata in sala cernita, Lei si asteneva dallo svolgere l'attività demandata e si collocava in prossimità del nastro NT108 al fine di prelevare arbitrariamente materiale di suo interesse dal nastro di scorrimento per raccoglierlo in sacche buste precedentemente predisposte.
Casi facendo contravveniva alle istruzioni operative dai Lei sottoscritte.
Interruzione anticipata tumo di lavoro: si è recata nello spogliatoio a cambiarsi già dalle ore 1145 quando la fine del turno di lavoro era prevista alle 12.20.
ANA SpA Societa con unico socie
00:42 Roma, Via Calderon de la Dar 07
Telefone centr. (+39) 051401
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ama
Direzione Organizzazione e Risorse Umane Direttore
112001/2023 in servizio in turno pomeriggio (12:20/18:40), l'iPI rimaneva fermo a causa della carenza di personale nonostante fosse presente un numero adeguato di addetti per permetterne il funzionamento, nel rispetto delle istruzioni operative impartite dal Responsabile dell'iPI. Ciò nonostante, Lei, anziché svolgere attività di pulizia all'interno dell'impiante riponeva nello spogliatoio femminile una busta con del materiale, precedentemente sottratto dalla sala cemita, per poi recarsi all'estemo e dedicarsi all'attività di pulizia della propria aulo privata con strumenti di proprietà dell'azienda.
Casi facendo contravveniva alle istruzioni operativo dai Lei sottoscritte ed utilizzava beni aziendali per fini personali.
1121/01/2023, in servizio in turno mattina (06:00/1220), Lei invece di svolgere l'attività lavorativa demandata. perseverava nella raccolta di materiale di Suo interesse personale. Il tutto veniva inscrito in alcune sacche con la complicità di LA ES e CI RI. Quest'ultimo poi la aiutava a portare quattro sacche contenenti verosimilmente il materiale illecitamente sottratto, nella sua automobile personale.
Interruzione anticipata tume di lavoro si è recata nello spogliatoio a cambiarsi già dalle ore 10.54 quandiu ler fine del turno di lavoro era prevista alle 12.20
Violazione del divieto di fumo: si rileva, inoltre, che in tale giorno Lei ha fumato sigarette in sala cernita, dove é severamente victato.
11 23/01/2023 in servizio in turno pomeriggio (12:20/18:40), Lei altemava l'attività di palista a quella di cernitore, sostundo però esclusivamente in prossimità del nastro NT108, perseverando nell'attività di cernitu di materiale per scopi personali, alla presenza dei colleghi UC RG e LA ES. A fine turno prelevava le sacche contenenti ciò che era stato illecitamente sourato dai nastri della sala cerita, con la collaborazione di LA ES e NO PE, con il quale provvedeva anche a scambiare il materiale sottratto.
Il 24/01/2023 in servizio in turno pomeriggio (12:20/18:40), si coordinava con i colleghi CI RG e LA ES per la raccolta del materiale dal nastro NT 108. anche alla presenza del collega PI NI che saltuariamente partecipava alla raccolta illecita. A fine turno il materiale prelevato veniva riposto nell'armadio della sala controllo.
11 25/01/2023 in servizio in tumo pomeriggio (12:20/18:40), coadiuvata dal collega IR RI, trasportava al di fuori dell'iPI il materiale precedentemente raccolto per riporlo all'interno della sua macchinal privata. Dalle 14.15 l'iPI rimanera fermo per carenza di personale nonostante vi fosse il numero minimo di addetti per permetteme il funzionamento, come da istruzioni operative impartite dal responsabile dell'impianta
Interruzione anticipata tumo di lavoro: Lei rimaneva inoperosa dalle 14.15 alle 18.40.
11 26/01/2023 in servizio in turno pomeriggio (12:20 18:40) Lei, ha svolto dalle ore 14.08, orario di avvio dell'iPI, alle ore 15.47, ora in cui l'iPI è stato spento, attività di cemita in prossimità del nastro NT108 per la raccolta di materiale per il Suo esclusivo interesse, alla presenza degli altri colleghi in servizio. nel medesimo turno, occasionalmente coadiuvata dalla collega Pretalani ES.
Interruzione anticipata tumo di lavoro: Lei rimaneva inoperosa dalle 15.47 alle 18.40.
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11 27/01/2023 in servizio in tumo pomeriggio (12:20/18:40), Lei ha svolto l'attività di cernita alternandosi tra il nastro NTI 15 e NT108 con la collega LA ES per la raccolta di materiale di interesse personale.
Interruzione anticipata tumo di lavoro: Lei rimaneva inoperosa dalle 17.00 alle 18.40.
1128/01/2023, in turno dalle 10.00 alle 16.30, per questioni organizzative interne l'iPI non veniva avviato elei, anziché svolgere attività per conto AMA. si intratteneva in lunghe conversazioni con i colleghi, senza svolgere alcuna attività lavorativa, accingendosi solo saltuariamente a svolgere le pulizie dell'iPI in maniera discontinua e superficiale.
1101/02/2023 in servizio in turno mattina (06:00/12:20). Lei si recava in più occasioni in prossimità del nastro NT 108 per la raccolta di materiale di Suo interesse, che veniva depositato nell'armadio della sala di controllo con l'ausilio della collega LA ES.
Nello stesso periodo1801/2023 al 01/02/2023, Lei con connivente tolleranza assisteva anche all'espletamento di condotte palesemente illecite da parte dei Suoi colleghi.
Tali Suoi comportamenti e condotte (di cui ciascuna riveste autonoma e gravissima rilevanza disciplinare) hanno causato evidenti disservizi nell'ambito delle funzioni a Lei assegnate c, oltre a integrare violazione delle più elementari regole e dei generali obblighi di diligenza, correttezza, lealtà e fedeltà derivanti dal rapporto di lavoro, costituiscono altresi palese inosservanza della disciplina di legge vigente, delle procedure e normative aziendali, determinando inefficienza dei processi e ingenti danni economici e all'immagine aziendale, anche in considerazione del rapporto fiduciario che dovrebbe legare il lavoratore al suo datore di lavoro, della fondamentale importanza degli obblighi violati, dell'entità, della natura delle descritte condotte e dell'elemento psicologico con cui sono state poste in essere le violazioni.
Dott. Antonio Migliardi
La seguente è la lettera di contesazione deli fatti addebitati Controdeduzioni contestazione n. 2023/0485 del 16/05/2023
La sottoscritta KI Berkouk, in relazione alla contestazione in oggetto, rende le seguenti argomentazioni difensive
Al solo fine di garantire la continuita dell'attività d'iPI e sempre dietro specifica indicazione del superiore gerarchico, laddove occorra supporto in qualsiasi comparto dell'iPI stesso, mi sono sempre diligenternente resa disponibile allo svolgimento di una pluralità di mansioni anche differenti da quelle di normale adibizione, quali carrellista, addetta alla pesa, cernitrice ecc..
Evidenzio che durante questi anni di servizio per l'azienda ho sempre avuto un comportamento corretto, produttivo, leale e di massima serietà, tant'è che non ho mai avuto contestazioni o richiami disciplinari
Ciò posto, contesto fermamente tutti gli addebiti di cui alla contestazione disciplinare, ricevuta in data 17/05/2023 e riferita a pretese mancanze nel periodo dal 18.1.23 al 1.2.23, in quanto totalmente destituite di fondamento.
Nonostante il tempo trascorso rispetto agli addebiti contestati renda oltremodo gravoso il mio diritto di difesa - reso ancor più difficile dall'omessa preventiva visione di documentazione in Vs. possesso ed inutilmente richiesta -, faccio presente che, ne
Cersonalmente, né aiutando altri colleghi, ho mai sottratto materiale dalle discarica, né raccolto per uso personale, né causato disservizi o inefficienze degli impianti, ne violato asserite direttive, né tollerato simili condotte da parte di altri colleghi, né anticipato la fine
Jei turni se non per esigenze di igiene personale.
Eventuali attività sul nastro NT108 hanno riguardato esclusivamente la rimozione di materiali che avrebbero ostruito la tramoggia, il che viene svolto dalla sottoscritta, come da altri dipendenti, secondo la prassi diffusa da molti anni, trattandosi peraltro di interventi volti ad evitare diligentemente eventuali fermi iPI. Il materiale separato è stato sempre gettato nello scarto, così contestardosi ulteriormente gli addebiti, gli unici sacchi eventualmente portati via riguardano esclusivamente oggetti personali: vestiti da lavare, divisa, quanto necessario per lavarsi e asciugarsi come accappatoio, phon ecc.
Si evidenzia come non risultino istruzioni di procedura riguardo l'utilizzo degli impianti NT108 e NT115, svolgendosi invece il lavoro secondo prassi ed indicazioni del responsabile di iPI e sempre con la massima diligenza tentando di far funzionare al meglio gli impianti ed evitare fermi.
Devo, altresi, precisare che non mi consta l'osservanza di divieti di avvicinamento al nastro
NT108, viceversa, come già esposto, risultando prassi consolidata la rimozione del materiale al fine di evitare il più possibile problemi di fermo iPI.
Riguardo l'attività di cernita, la stessa si svolge nella cabina apposita, ove si trova il nastro NT115, dal quale occorre eliminare manualmente la frazione estranea presente nei rifiuti. orovenienti dalla Raccolta Differenziata che passano, appunto, su detto nastro. In vicinanza di quello è posto il NT108, sul quale transitano invece i rifiuti da scartare, ossia quelli destinati a smaltimento oneroso da parte di AMA: detto nastro scorre ad una velocità tale che spesso il materiale non riesce a cadere nella tramoggia di fine-nastro, con conseguente intasamento e inevitabile necessità di intervento umano per fermo iPI. Per evitare ciò, la sottoscritta, così come gli altri addetti, deve diligentemente controllarlo a vista ed intervenire all'occorrenza sui cumuli di materiale, cosi da evitare fermi iPI. L'intervento consiste nel rimuovere quelle tipologie di rifiuti che più facilmente intasano la tramoggia, ossia fili (di nylon o elettrici, ecc.), materiali ingombranti, ecc., che abbiamo cura di raccogliere in sacche o ceste poi svuotate ove sono depositati gli altri scarti in attesa di smaltimento oneroso, giammai per alcuno scopo personale o d'altro genere, come falsamente insinuato nella contestazione disciplinare.
Stante la suddetta collocazione degli impianti, è impensabile non sostare in prossimità del
NT108, sia per il fatto che è parallelo e vicino (un paio di metri) a quello di cernita NT115, che per l'esigenza del controllo descritto.
Feraltro, l'esigenza di intervento umano per disostruire la linea di produzione è ben nota da decenni a tutti i responsabili d'iPI avvicendatisi.
Purtroppo, nonostante detti accorgimenti, stante le frequenti attività di disostruzione necessarie presso il NT108, così come in altri punti dell'iPI, capita sovente che polveri di vetro e di altri inerti investano l'operatore che diligentemente cerca di toglierle per garantire la continuità della produzione;
in tali casi è chiaro che occorre correre a lavarsi per evitare problemi igienici - a prescindere dall'orario di turno - e cambiarsi (per questo ciascun addetto alla cernita si porta vari cambi personali che all'occorrenza riporta a casa per lavaggi opportuni).
Ciò premesso, ad ulteriore precisazione, ribadisco che quando ho eseguito l'attività di cernita sul NT115 e di controllo sul NT108, cosi come sopra descritto, l'ho fatto diligentemente e senza mai alcun fine 'personale' se non quello di agevolare il lavoro e renderlo più sicuro, evitando le pericolose operazioni di stasatura necessarie a causa dei Emiti dell'iPI
Eventuali momenti di inoperosità non sono mai stati dovuti alla sottoscritta, bensi a fermi PI e ad assenza di conseguenti disposizioni di servizio: in altri termini quando PI resta fermo si è giocoforza non operosi in attesa di soluzioni o direttive, ma non ho mai oziato né svolto il mio lavoro con superficialità come falsamente indicato nella contestazione disciplinare.
Faccio infine presente che eventuali variazioni di orario, che francamente non ricordo anche, in ragione del tempo trascorso dal verificarsi degli eventi presunti, furono senz'altro dovute ad esigenze di igiene personale conseguente alle attività lavorative sopra descritte.
I sacchi o le ceste della cabina di cemita sono quelli destinati ad essere svuotati direttamente nelle aree dedicate al deposito temporaneo degli scarti in attesa di smaltimento oneroso, mentre quelli portati via dallo spogliatoio sono quelli di abiti da lavoro da lavare a seguito di quanto descritto sopra.
Non ricordo di aver fumato in cabina cerita. Orbene, occorre da principio rilevare l'infondatezza del primo e del secondo motivo d'appello, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui
(v. Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 23985 del 06/09/2024) "In tema di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, la nozione di patrimonio aziendale tutelabile ai sensi dell'art. 4, comma 1, st.lav., come modificato dall'art. 23, comma 1, d.lgs. n.151 del 2015, va intesa in accezione estesa e riguarda la difesa datoriale sia da condotte di appropriazione di denaro, danneggiamento o sottrazione di beni, che giustificano la protezione da aggressioni di esterni e anche dei dipendenti, sia dalla lesione all'immagine e al patrimonio reputazionale dell'azienda. (Nella specie, è stata confermata l'integrale utilizzabilità dei filmati, estratti dall'iPI di videosorveglianza aziendale autorizzato con accordo sindacale, che avevano registrato le operazioni di emissione biglietti e incasso e avevano consentito di accertare condotte fraudolente di un dipendente a danno dei clienti, ritenute idonee a pregiudicare l'immagine dell'impresa)"; v., altresì, la più recente, Cass.
Sez. L-, Sentenza n. 8710 del 02/04/2025, che ha precisato che "In tema di cd. sistemi difensivi, sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto;
non ricorrendo le condizioni suddette la verifica della utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua dell'art. 4 st.lav. novellato, in particolare dei suoi commi 2 e 3".
Va ritenuto infondato anche il terzo motivo d'appello, giacché parte appellante pur avendo contestato i fatti come addebitati gli stessi risultano ampiamente comprovati dalla documentazione fotogragica allegata da i e parte appellata che ha pure depositato le relazioni ispettive.
Già il Tribunale correttamente e condivisibilmente aveva evidenziato che "di atti reiterati e dolosi posti in essere da alcuni dipendenti, tra cui la ricorrente, che attuavano condotte illecite con il concorso di altri colleghi o che restavano inerti rispetto a queste
(cfr. doc. 7 e doc. 11). Le suddette condotte illecite si sostanziavano nella ricerca e sottrazione di materiali di interesse commerciale tipo rame ed ottone recuperato da cavi elettrici di ogni tipo, rubinetti ed altri raccordi idraulici in ottone e qualsiasi manufatto o altro oggetto anche elettronico che poteva contenerli, oltre alla ricerca e sottrazione dei punti fedeltà degli imballaggi in plastica, che transitavano sui nastri, nonché da tutto quanto considerato di valore e idoneo a ricavare un utile di carattere personale. Tali condotte risultano con palese evidenza nei filmati effettuati dalla società di investigazione G7 Investigations & Services (doc. 11 – si precisa che il nastro NT 108 è
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quello in secondo piano). In particolare, quello che emerge è che le condotte descritte non sono state saltuarie né occasionali, ma strutturate, organizzate e tese, in modo sistematico, alla raccolta di materiale sottratto dai nastri trasportatori e portati Contr all'esterno dell'iPI industriale con un comportamento comune ai lavoratori connotato da scarso impegno nello svolgimento della prestazione e connivenza nei confronti delle condotte dei colleghi. Gli episodi estrapolati dalla sequenza video per il periodo 18.1.2023 - 1.2.2023, riferiti alle attività svolte dai lavoratori dell'iPI de quo, sono descritti con riferimento alle persone, al giorno e al turno di servizio nella relazione dell'iPI VR LAU (cfr. doc. 8). Per meglio valutare l'estrema gravità delle a titolo condotte poste in essere dall'odierna ricorrente, ai danni di CP_1 meramente esemplificativo, si rappresenta che, dai filmati realizzati dalla società di investigazione G7 Investigations & Services, emerge che ad es. in data 18.01.2023, durante il turno di mattina, l'odierna ricorrente, mentre era addetta alla cernita sul nastro NT 115, per rimuovere materiale non conforme, in realtà non svolgeva tale compito, ma già dall'inizio del turno sostava, insieme ad altri colleghi, vicino al nastro
NT 108 dal quale raccoglieva materiale facilmente commerciabile, quali cavi elettrici e similari, oltre punti fedeltà. Ella, inoltre, interrompeva anticipatamente il turno di lavoro recandosi nello spogliatoio a cambiarsi già dalle ore 11.55, quando la fine del turno di lavoro era prevista alle 12.20 (cfr. doc. 10 sub. A n. 1 fermo immagine del 18.01.2023 e doc. 11 sub An. 1 filmato del 18.01.2023)".
Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame
Nessuna lesione del diritto di difesa dell'appellante risulta essersi avverato.
Infatti, la stessa ha avuto modo di interloquire sulle dedotte contestazioni ed è noto che "In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici", così Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 14726 del 27/05/2024.
Al riguardo, peraltro, già il Tribunale correttamente e condivisibilmente aveva precisato che "Pertanto, considerando che i fatti oggetto di contestazione risalgono a gennaio/febbraio 2023, che la relazione investigativa è pervenuta alla società il 24 febbraio 2023 e che la contestazione disciplinare è stata inoltrata alla ricorrente il 16 maggio 2023, non può dirsi che la stessa non sia stata tempestiva e che abbia frustrato il diritto di difesa della lavoratrice".
Ne consegue il rigetto dell'appello.
In considerazione della soccombenza. le spese del grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell'appellante.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio, che liquida in € 3.473,00, oltre per entrambi i gradi spese generali, iva e CPA;
dài atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 23.9.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano