Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1699/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1699/2022 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Ventimiglia Sara, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.ta e difesa dall' Avv. Somma CP_1 C.F._2
Alfonso, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 20.3.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 26.2.2022 [nato a [...] Parte_1 il 15.07.1977 (C.F. )] ha chiesto dichiararsi la cessazione C.F._1 degli effetti civili del matrimonio contratto con [nata a [...] CP_1 il 28.06.1984 (C.F. ] in data 28.09.2008 in Eboli (SA), dal C.F._2 quale erano nati i figli (30.06.2009) e (28.02.2015), esponendo Per_1 CP_2 che la comunione spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di
Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con decreto di omologa emesso in data 6.7.2021.
Il ricorrente chiedeva, in particolare: 1) l'assegnazione della casa familiare in suo favore;
2) l'affidamento esclusivo dei figli minori con collocamento presso di sé; 3) la regolamentazione del diritto di visita della madre secondo le condizioni concordate in sede di separazione;
4) la previsione a carico della resistente di un assegno di mantenimento per i figli di euro 500,00, oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
si costituiva con comparsa del 27.5.2022, la quale, aderendo alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva, in via preliminare, l'autorizzazione a far intraprendere al minore un percorso Per_1 di sostegno e in via principale: 1) l'affidamento esclusivo dei minori o, in subordine,
l'affidamento condiviso con collocamento presso di sé; 2) la previsione a carico del padre di un assegno di mantenimento per i figli di euro 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
3) l'assegnazione in suo favore della casa familiare. In subordine, chiedeva di regolamentare il suo diritto di visita e frequentazione con i figli minori secondo il piano genitoriale descritto nella memoria di costituzione.
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, venivano emessi i provvedimenti provvisori con ordinanza del 21.6.2022 ed il giudizio proseguiva.
Con sentenza non definitiva n. 4473/2023 del 19.12.2022 il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Proc. R.G. n. 1699/2022
Veniva espletata una CTU onde verificare le competenze genitoriali di entrambe le parti e, di seguito, effettuato l'ascolto del figlio minore alla udienza del Per_1
7.5.2024.
Alla udienza del 20.3.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto di aver raggiunto un accordo (depositato telematicamente in data 6.2.2025) e chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati, liberi di fissare ove credono la propria residenza, dandone comunicazione all'altro coniuge;
2) la casa coniugale, ubicata in un immobile di proprietà del sig. , Parte_1 sita in Eboli (Sa) alla via Castello n. 7, in uno al mobilio ivi esistente in parte di proprietà della sig.ra rimarrà assegnata al sig. che la CP_1 Parte_1 abiterà con i figli;
3) i figli nati dalla coppia, attualmente entrambi di minore età, e CP_2 Per_2
seppur mantenendo la loro residenza con il padre presso la casa coniugale,
[...] saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che ne cureranno congiuntamente la crescita e l'educazione;
4a) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di essi, nel rispetto di un indirizzo comune;
b) le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno adottate di comune accordo;
c) i coniugi dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli;
5) ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei figli in forma diretta in virtù del periodo di permanenza degli stessi presso ciascuno di loro;
6) i genitori provvederanno altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie
(mediche/ludiche/scolastiche/sportive), che dovranno essere previamente concordate tra gli stessi ed opportunamente documentate;
7) per ciò che attiene al diritto di visita, le parti congiuntamente stabiliscono che i minori trascorreranno con la madre almeno due giorni a settimana, compresi due pernottamenti, che saranno concordati tra gli stessi tenuto conto delle esigenze lavorative del padre ed in futuro della madre ed in ogni caso, orientativamente, il
3 Proc. R.G. n. 1699/2022
martedì e il giovedì dall'uscita di scuola alle ore 13.30 fino al mattino successivo allorquando la madre li accompagnerà personalmente a scuola per l'orario di inizio delle lezioni. I minori trascorreranno alternativamente, presso ciascun genitore, due weekend al mese dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore
20,00;
8) i coniugi concordano che, per il periodo estivo i minori trascorreranno con la madre due settimane consecutive per il mese di luglio e due settimane per il mese di agosto;
concordano altresì che gli stessi possano andare in vacanza con l'uno o
l'altro genitore, previo loro accordo da formalizzarsi entro il mese di giugno. Per quel che concerne le festività natalizie e pasquali gli stessi concordano che i minori trascorrano le stesse, alternativamente, con i genitori, in base ad accordi tra loro assunti preventivamente, sempre nel puntale rispetto del “criterio di alternanza”; 9)
i coniugi concordano che, per ciò che attiene il compleanno dei minori, o altri eventi affini (comunione, cresima, ecc) di volta in volta si impegneranno a trovare un luogo comune in cui si possa festeggiare, anche con le reciproche famiglie;
10) le parti inoltre dichiarano di rinunciare al contributo al reciproco mantenimento;
11) i coniugi si impegnano a mantenere un dialogo pacifico tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli e al contempo conservare rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
12) le parti prestano fin d'ora il proprio consenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti nonché di quello dei minori, ivi inclusi altri documenti equipollenti validi per l'espatrio.
13) in ordine alle spese di lite le parti si accordano e chiedono pronunciarsi la compensazione integrale delle spese di lite tra le stesse ed onere al 50% del pagamento della CTU”.
A tale udienza la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione.
Il Tribunale evidenzia che gli accordi intervenuti tra le parti possono essere integralmente recepiti in quando non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
4 Proc. R.G. n. 1699/2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- recepisce le condizioni di divorzio concordate tra le parti all'udienza del 20.3.2025
e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 21.3.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
5