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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/10/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. GI SE Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. IA NN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 893/23 R.G. posta in decisione all'udienza del 10
settembre 2025
d a
OGGETTO: Parte_1
[...] rappresentato e difeso dall'avv. BONOMI PAOLO e dall'avv. GIUDICI professionale PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GHISLANZONI 41
24122 MO presso il difensore avv. BONOMI PAOLO
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 11 , rappresentato e difeso dall'avv. CURTI DARIO e CP_1
elettivamente domiciliato in VIALE PASTEUR, 5 00144 ROMA presso il difensore avv. CURTI DARIO
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo- Sezione terza-
pubblicata in data 21.8.2023 con il n. 1735/23
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
In via principale e nel merito: in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 1735/2023 pubblicata in data 21 agosto 2023, notificata in data 24
agosto 2023, respingere tutte le domande ed eccezioni svolte da CP_1
nei confronti dell'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Spese di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse
Dell'appellata:
In via preliminare, respingere e dichiarare inaccoglibile ed infondata la richiesta dell'appellante di dichiarare la contumacia della Sig.ra CP_1
essendosi quest'ultima regolarmente costituita, come da propria
[...]
comparsa di costituzione in appello, già depositata nel fascicolo elettronico in intestazione,
- in via principale, confermare la sentenza n. 1735/2023, pubblicata il
21.08.2023, emessa dal Tribunale di Bergamo, respingendo e rigettando, allo pagina 2 di 11 stesso tempo, tutte le avverse richieste avanzate sin qui dal
[...]
in Controparte_2
quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, dichiarando non accoglibile l'atto di citazione d'appello proposto dall'appellante, nonché, per l'effetto,
- confermare l'inadempimento, già emerso in primo grado, dell'appellante rispetto alla prestazione dovuta nei confronti della Sig.ra come CP_1
già ampiamente e puntualmente contestato, dimostrato e comprovato da quest'ultima innanzi al Giudice di prime cure e come richiamato anche nella comparsa di costituzione in appello depositata dalla scrivente difesa nell'ambito dell'odierno giudizio di gravame,
- confermare la dichiarazione di risoluzione del contratto relativo a tale prestazione sanitaria perfezionatosi inter partes, come già trattato e disposto dal Tribunale di Bergamo con il provvedimento summenzionato oggetto di impugnazione dell'appellante,
- confermare la condanna dell'appellante a restituire alla Sig.ra CP_1
la somma di euro 3.972,00 , oltre interessi, come stabilito con detta sentenza di primo grado;
- confermare la responsabilità dell'appellante nella produzione del danno non patrimoniale patito dalla Sig.ra come già definito da detta CP_1
sentenza di primo grado,
- confermare la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della Sig.ra pagina 3 di 11 della somma di € 15.482,29, oltre interessi, come specificati in CP_1
motivazione nella sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo ed oggetto di impugnazione dell'appellante.
Con vittoria di spese e competenze ed onorari di giudizio, oltre diritti, onorari,
rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come da legge,
per entrambi i gradi di giudizio, con conferma per il primo grado della condanna emessa in merito, con la succitata sentenza n. 1735/2023, dal
Tribunale di Bergamo, in ogni caso da distrarsi in favore del sottoscrivente procuratore in funzione anticipatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1735/23, accoglieva la domanda proposta da contro la società Parte_2 Controparte_3
condannandola al risarcimento dei danni cagionati alla paziente
[...]
dagli errori commessi nel trattamento ortodontico al quale si era sottoposta tra la primavera del 2018 e i primi mesi del 2021, che le avevano cagionato alterazione del piano occlusale e peggioramento degli incisivi.
Richiamando gli esiti della C.T.U. disposta nel corso del giudizio, il primo giudice ha ritenuto che le alterazioni patite da erano Parte_2
causalmente riconducibili all'operato degli specialisti odontoiatri che prestavano la loro opera presso il centro medico in Bergamo, Pt_1
caratterizzato da negligenza ed imperizia nell'impostazione ed esecuzione pagina 4 di 11 della terapia ortodontica, in caso clinico di natura routinaria.
Atteso che la C.T.U. aveva determinato che alla paziente erano derivate lesioni permanenti nella misura del 2%, nonché un periodo di invalidità temporanea parziale di 30 giorni al 50% e di 990 giorni al 25%, liquidava il danno non patrimoniale biologico relazionale utilizzando la tabella di cui all'art. 139 D.
leg,vo 209/2005 ( lesioni di lieve entità) in € 13.332,38 per ITP e di € 1.791,59
a titolo di postumi permanenti.
Il danno non patrimoniale da sofferenza era di € 358,32 pari ad 1/5 del danno biologico permanente.
Rilevata l'inadempimento di alla prestazione Parte_1
sanitaria concluso con valutato di non scarsa importanza, il CP_1
Tribunale pronunciava la risoluzione del contratto concluso tra la paziente e la società medica, condannando quest'ultima alla restituzione dell'importo di €
3.972 ricevuto, maggiorato degli interessi al tasso legale decorrenti dal
22.2.2021 al saldo.
Le spese sostenute per la C.T.U. nonché le spese di lite erano poste a carico della soccombente.
La sentenza veniva impugnata da Parte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 10 settembre 2025 la causa veniva assegnata in decisione ex pagina 5 di 11 art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante deduce che il Tribunale, nel valutare l'inadempimento ascrittogli al contratto di prestazione sanitaria intercorso con non ha considerato che ella aveva lamentato un danno di natura Parte_2
estetica, avendo allegato nell'atto di citazione di primo grado di essersi rivolta al per “ l'ottenimento dell'allineamento delle due Parte_1
arcate dentali, della rimozione della problematica di malocclusione dentale dell'eliminazione totale dello spazio dovuto alla mancanza del primo molare
(ossia l'elemento 36 del terzo quadrante inferiore di sinistra), nonché del pieno soddisfo delle esigenze di natura estetica connesse a tale patologie.”
Rammenta che la prestazione a carico del medico odontoiatra è di mezzo e non di risultato, pertanto non può essergli ascritto alcun inadempimento.
Sostiene altresì di aver provato di avere effettuato le cure con perizia e diligenza, come attestato dalla relazione del C.T.P. dott. che Persona_1
si pone in motivato dissenso rispetto alle conclusioni del C.T.U., anche in relazione alla sussistenza del danno biologico conseguito all'appellata, in particolare per quanto attiene alla determinazione del periodo di invalidità
temporanea, che è eccessivo (25% per 33 mesi), poiché la paziente ha mantenuto la stessa occupazione per l'intera durata del trattamento, né vi sono riscontri che dimostrino che avesse subito un'alterazione del proprio stile di pagina 6 di 11 vita.
Con il secondo motivo impugna il capo della sentenza con il quale il
Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto intercorso con l'appellata, condannandola alla restituzione del compenso di € 3.972.
Insta per il rigetto della domanda, in quanto non può esservi alcun inadempimento, atteso che ha adempiuto alle obbligazioni assunte verso l'appellata; afferma inoltre che, anche nell'ipotesi di errato intervento medico,
il paziente ha diritto al risarcimento dei danni subiti, ma non alla restituzione del corrispettivo versato, in quanto la prestazione resa dal medico è
ontologicamente irripetibile.
-.-
Il primo motivo va disatteso.
Va escluso che l'appellata avesse limitato l'eccezione di inadempimento svolta contro la struttura sanitaria ai soli aspetti del mancato raggiungimento del risultato estetico.
nella citazione introduttiva, aveva allegato di essersi rivolta al CP_1
centro medico nel maggio 2018 per risolvere le patologie Pt_1
odontoiatriche che le erano state diagnosticate con teleradiografia chiedendo l'eliminazione della malaocclusione dentale, dell'eliminazione totale dello spazio dovuto alla mancanza del primo molare, nonché del pieno soddisfo pagina 7 di 11 delle esigenze di natura estetica.
E' evidente che la soluzione del problema estetico era soltanto secondario,
poiché la paziente doveva recuperare la piena funzionalità dell'apparato dentario, che era compromessa dalle alterazioni anatomiche, tanto che aveva subito un episodio acuto di blocco della mandibola, che l'aveva condotta a rivolgersi al per la risoluzione della malaocclusione Parte_1
dentale e mancanza del molare che l'affliggevano.
Il C.T.U. ha rilevato che la cura proposta dai medici della struttura sanitaria consisteva in “ terapia ortodontica fissa per entrambe le arcate della durata di
24-30 mesi con l'ausilio di elastici di seconda classe per ricollocamento mandibolare in posizione più avanzata. Appiattimento curva di Spee e upright di 37 . Contenzione per entrambe le arcate'
Al termine delle cure, però, la situazione non era stata risolta, considerato che il C.T.U. aveva riscontrato che non erano stati ottenuti i risultati finali che una terapia fissa, biarcata e di lunga durata avrebbe dovuto ottenere, ma nemmeno quelli “ a minima” che il piano terapeutico predisposto dal Centro medico poiché non ha permesso né la risoluzione ortodontica della perdita Pt_1
del molare, non avendo chiuso completamento lo spazio preesistente, né
consentito il posizionamento di un impianto;
la chiusura del disastema tra 42 e
43 sarebbe stata ottenibile a costi inferiori, anche sotto il profilo biologico, con altri sistemi.
pagina 8 di 11 Si assisteva anche ad un peggioramento, avendo il C.T.U. rilevato la maggior inclinazione degli incisivi post terapia, seppure sotto il profilo estetico.
Le cause di un risultato inadeguato sono state individuate dal C.T.U. in errori nella conduzione del trattamento, principalmente in una condotta omissiva sia nell'inquadramento generale del caso (trascurando totalmente la valutazione della componente muscolo-articolare, in violazione delle linee guida attuali in tema di terapie ortodontiche) sia nel controllare e correggere l'esito delle terapie nel tempo, che ha portato ad aver contezza della sua inefficacia con ritardo ingiustificabile.
Le risultanze della C.T.U. non sono inficiate dal parere rilasciato dal C.T.P. di parte appellante nel luglio del 2022, anteriormente al deposito della C.T.U., da un medico legale con specializzazione in ortopedia e traumatologia, mentre la
C.T.U. è medico odontoiatra perfezionata in implantologia;
si segnala peraltro che il giudizio del C.T.P. laddove afferma che “ dal trattamento effettuato non possa essere scaturito alcun danno biologico” non è corredato da alcun riferimento alla letteratura scientifica, né confuta gli accertamenti anamnestici e clinici compiuti dalla C.T.U. su CP_1
Provato quindi che la prestazione medica offerta dagli odontoiatri operanti presso il Centro medico era stata connotata da colpa per negligenza Pt_1
ed imperizia, non può ritenersi che si verta in un caso di assenza di responsabilità della struttura, che risponde verso la paziente a titolo di pagina 9 di 11 responsabilità contrattuale.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Atteso che la struttura medica si è resa inadempiente al contratto concluso con che l'inadempimento è grave, che il Tribunale ha pronunciato la CP_1
risoluzione del contratto ( in relazione al combinato disposto dell'art. 1453 e
1455 c.c.) le prestazioni eseguite dalla paziente, che ha versato il corrispettivo,
divengono prive di causa e devono esserle restituite ex art 2033 c.c.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'
appellata le spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo in conformità
ai criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato,
da € 5.200,01 a € 26.000,00).
Importi da distarsi in favore dell'avvocato Dario Curti antistatario.
Ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere del pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1735/23 del
Tribunale di Bergamo, così provvede:
rigetta l'appello;
pagina 10 di 11 condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che liquida in € 3.966 ( di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva,
€ 1.911 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CPA;
importi da distrarsi in favore dell'avvocato Dario Curti, antistatario;
accerta che ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere del pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già
corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
La Consigliere est. Il Presidente
IA NN GI SE
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. GI SE Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. IA NN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 893/23 R.G. posta in decisione all'udienza del 10
settembre 2025
d a
OGGETTO: Parte_1
[...] rappresentato e difeso dall'avv. BONOMI PAOLO e dall'avv. GIUDICI professionale PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GHISLANZONI 41
24122 MO presso il difensore avv. BONOMI PAOLO
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 11 , rappresentato e difeso dall'avv. CURTI DARIO e CP_1
elettivamente domiciliato in VIALE PASTEUR, 5 00144 ROMA presso il difensore avv. CURTI DARIO
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo- Sezione terza-
pubblicata in data 21.8.2023 con il n. 1735/23
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
In via principale e nel merito: in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 1735/2023 pubblicata in data 21 agosto 2023, notificata in data 24
agosto 2023, respingere tutte le domande ed eccezioni svolte da CP_1
nei confronti dell'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Spese di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse
Dell'appellata:
In via preliminare, respingere e dichiarare inaccoglibile ed infondata la richiesta dell'appellante di dichiarare la contumacia della Sig.ra CP_1
essendosi quest'ultima regolarmente costituita, come da propria
[...]
comparsa di costituzione in appello, già depositata nel fascicolo elettronico in intestazione,
- in via principale, confermare la sentenza n. 1735/2023, pubblicata il
21.08.2023, emessa dal Tribunale di Bergamo, respingendo e rigettando, allo pagina 2 di 11 stesso tempo, tutte le avverse richieste avanzate sin qui dal
[...]
in Controparte_2
quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, dichiarando non accoglibile l'atto di citazione d'appello proposto dall'appellante, nonché, per l'effetto,
- confermare l'inadempimento, già emerso in primo grado, dell'appellante rispetto alla prestazione dovuta nei confronti della Sig.ra come CP_1
già ampiamente e puntualmente contestato, dimostrato e comprovato da quest'ultima innanzi al Giudice di prime cure e come richiamato anche nella comparsa di costituzione in appello depositata dalla scrivente difesa nell'ambito dell'odierno giudizio di gravame,
- confermare la dichiarazione di risoluzione del contratto relativo a tale prestazione sanitaria perfezionatosi inter partes, come già trattato e disposto dal Tribunale di Bergamo con il provvedimento summenzionato oggetto di impugnazione dell'appellante,
- confermare la condanna dell'appellante a restituire alla Sig.ra CP_1
la somma di euro 3.972,00 , oltre interessi, come stabilito con detta sentenza di primo grado;
- confermare la responsabilità dell'appellante nella produzione del danno non patrimoniale patito dalla Sig.ra come già definito da detta CP_1
sentenza di primo grado,
- confermare la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della Sig.ra pagina 3 di 11 della somma di € 15.482,29, oltre interessi, come specificati in CP_1
motivazione nella sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo ed oggetto di impugnazione dell'appellante.
Con vittoria di spese e competenze ed onorari di giudizio, oltre diritti, onorari,
rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come da legge,
per entrambi i gradi di giudizio, con conferma per il primo grado della condanna emessa in merito, con la succitata sentenza n. 1735/2023, dal
Tribunale di Bergamo, in ogni caso da distrarsi in favore del sottoscrivente procuratore in funzione anticipatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1735/23, accoglieva la domanda proposta da contro la società Parte_2 Controparte_3
condannandola al risarcimento dei danni cagionati alla paziente
[...]
dagli errori commessi nel trattamento ortodontico al quale si era sottoposta tra la primavera del 2018 e i primi mesi del 2021, che le avevano cagionato alterazione del piano occlusale e peggioramento degli incisivi.
Richiamando gli esiti della C.T.U. disposta nel corso del giudizio, il primo giudice ha ritenuto che le alterazioni patite da erano Parte_2
causalmente riconducibili all'operato degli specialisti odontoiatri che prestavano la loro opera presso il centro medico in Bergamo, Pt_1
caratterizzato da negligenza ed imperizia nell'impostazione ed esecuzione pagina 4 di 11 della terapia ortodontica, in caso clinico di natura routinaria.
Atteso che la C.T.U. aveva determinato che alla paziente erano derivate lesioni permanenti nella misura del 2%, nonché un periodo di invalidità temporanea parziale di 30 giorni al 50% e di 990 giorni al 25%, liquidava il danno non patrimoniale biologico relazionale utilizzando la tabella di cui all'art. 139 D.
leg,vo 209/2005 ( lesioni di lieve entità) in € 13.332,38 per ITP e di € 1.791,59
a titolo di postumi permanenti.
Il danno non patrimoniale da sofferenza era di € 358,32 pari ad 1/5 del danno biologico permanente.
Rilevata l'inadempimento di alla prestazione Parte_1
sanitaria concluso con valutato di non scarsa importanza, il CP_1
Tribunale pronunciava la risoluzione del contratto concluso tra la paziente e la società medica, condannando quest'ultima alla restituzione dell'importo di €
3.972 ricevuto, maggiorato degli interessi al tasso legale decorrenti dal
22.2.2021 al saldo.
Le spese sostenute per la C.T.U. nonché le spese di lite erano poste a carico della soccombente.
La sentenza veniva impugnata da Parte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 10 settembre 2025 la causa veniva assegnata in decisione ex pagina 5 di 11 art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante deduce che il Tribunale, nel valutare l'inadempimento ascrittogli al contratto di prestazione sanitaria intercorso con non ha considerato che ella aveva lamentato un danno di natura Parte_2
estetica, avendo allegato nell'atto di citazione di primo grado di essersi rivolta al per “ l'ottenimento dell'allineamento delle due Parte_1
arcate dentali, della rimozione della problematica di malocclusione dentale dell'eliminazione totale dello spazio dovuto alla mancanza del primo molare
(ossia l'elemento 36 del terzo quadrante inferiore di sinistra), nonché del pieno soddisfo delle esigenze di natura estetica connesse a tale patologie.”
Rammenta che la prestazione a carico del medico odontoiatra è di mezzo e non di risultato, pertanto non può essergli ascritto alcun inadempimento.
Sostiene altresì di aver provato di avere effettuato le cure con perizia e diligenza, come attestato dalla relazione del C.T.P. dott. che Persona_1
si pone in motivato dissenso rispetto alle conclusioni del C.T.U., anche in relazione alla sussistenza del danno biologico conseguito all'appellata, in particolare per quanto attiene alla determinazione del periodo di invalidità
temporanea, che è eccessivo (25% per 33 mesi), poiché la paziente ha mantenuto la stessa occupazione per l'intera durata del trattamento, né vi sono riscontri che dimostrino che avesse subito un'alterazione del proprio stile di pagina 6 di 11 vita.
Con il secondo motivo impugna il capo della sentenza con il quale il
Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto intercorso con l'appellata, condannandola alla restituzione del compenso di € 3.972.
Insta per il rigetto della domanda, in quanto non può esservi alcun inadempimento, atteso che ha adempiuto alle obbligazioni assunte verso l'appellata; afferma inoltre che, anche nell'ipotesi di errato intervento medico,
il paziente ha diritto al risarcimento dei danni subiti, ma non alla restituzione del corrispettivo versato, in quanto la prestazione resa dal medico è
ontologicamente irripetibile.
-.-
Il primo motivo va disatteso.
Va escluso che l'appellata avesse limitato l'eccezione di inadempimento svolta contro la struttura sanitaria ai soli aspetti del mancato raggiungimento del risultato estetico.
nella citazione introduttiva, aveva allegato di essersi rivolta al CP_1
centro medico nel maggio 2018 per risolvere le patologie Pt_1
odontoiatriche che le erano state diagnosticate con teleradiografia chiedendo l'eliminazione della malaocclusione dentale, dell'eliminazione totale dello spazio dovuto alla mancanza del primo molare, nonché del pieno soddisfo pagina 7 di 11 delle esigenze di natura estetica.
E' evidente che la soluzione del problema estetico era soltanto secondario,
poiché la paziente doveva recuperare la piena funzionalità dell'apparato dentario, che era compromessa dalle alterazioni anatomiche, tanto che aveva subito un episodio acuto di blocco della mandibola, che l'aveva condotta a rivolgersi al per la risoluzione della malaocclusione Parte_1
dentale e mancanza del molare che l'affliggevano.
Il C.T.U. ha rilevato che la cura proposta dai medici della struttura sanitaria consisteva in “ terapia ortodontica fissa per entrambe le arcate della durata di
24-30 mesi con l'ausilio di elastici di seconda classe per ricollocamento mandibolare in posizione più avanzata. Appiattimento curva di Spee e upright di 37 . Contenzione per entrambe le arcate'
Al termine delle cure, però, la situazione non era stata risolta, considerato che il C.T.U. aveva riscontrato che non erano stati ottenuti i risultati finali che una terapia fissa, biarcata e di lunga durata avrebbe dovuto ottenere, ma nemmeno quelli “ a minima” che il piano terapeutico predisposto dal Centro medico poiché non ha permesso né la risoluzione ortodontica della perdita Pt_1
del molare, non avendo chiuso completamento lo spazio preesistente, né
consentito il posizionamento di un impianto;
la chiusura del disastema tra 42 e
43 sarebbe stata ottenibile a costi inferiori, anche sotto il profilo biologico, con altri sistemi.
pagina 8 di 11 Si assisteva anche ad un peggioramento, avendo il C.T.U. rilevato la maggior inclinazione degli incisivi post terapia, seppure sotto il profilo estetico.
Le cause di un risultato inadeguato sono state individuate dal C.T.U. in errori nella conduzione del trattamento, principalmente in una condotta omissiva sia nell'inquadramento generale del caso (trascurando totalmente la valutazione della componente muscolo-articolare, in violazione delle linee guida attuali in tema di terapie ortodontiche) sia nel controllare e correggere l'esito delle terapie nel tempo, che ha portato ad aver contezza della sua inefficacia con ritardo ingiustificabile.
Le risultanze della C.T.U. non sono inficiate dal parere rilasciato dal C.T.P. di parte appellante nel luglio del 2022, anteriormente al deposito della C.T.U., da un medico legale con specializzazione in ortopedia e traumatologia, mentre la
C.T.U. è medico odontoiatra perfezionata in implantologia;
si segnala peraltro che il giudizio del C.T.P. laddove afferma che “ dal trattamento effettuato non possa essere scaturito alcun danno biologico” non è corredato da alcun riferimento alla letteratura scientifica, né confuta gli accertamenti anamnestici e clinici compiuti dalla C.T.U. su CP_1
Provato quindi che la prestazione medica offerta dagli odontoiatri operanti presso il Centro medico era stata connotata da colpa per negligenza Pt_1
ed imperizia, non può ritenersi che si verta in un caso di assenza di responsabilità della struttura, che risponde verso la paziente a titolo di pagina 9 di 11 responsabilità contrattuale.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Atteso che la struttura medica si è resa inadempiente al contratto concluso con che l'inadempimento è grave, che il Tribunale ha pronunciato la CP_1
risoluzione del contratto ( in relazione al combinato disposto dell'art. 1453 e
1455 c.c.) le prestazioni eseguite dalla paziente, che ha versato il corrispettivo,
divengono prive di causa e devono esserle restituite ex art 2033 c.c.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'
appellata le spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo in conformità
ai criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato,
da € 5.200,01 a € 26.000,00).
Importi da distarsi in favore dell'avvocato Dario Curti antistatario.
Ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere del pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1735/23 del
Tribunale di Bergamo, così provvede:
rigetta l'appello;
pagina 10 di 11 condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che liquida in € 3.966 ( di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva,
€ 1.911 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CPA;
importi da distrarsi in favore dell'avvocato Dario Curti, antistatario;
accerta che ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere del pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già
corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
La Consigliere est. Il Presidente
IA NN GI SE
pagina 11 di 11