Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00189/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02159/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2159 del 2025, proposto da IVS Italia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B5F8510FDA, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Netti e Cristina Brasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa ed il 62° Reggimento Fanteria “Sicilia”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Stima S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto n. 4 del giorno 8/09/2025 reso dal Direttore del 62° Reggimento Fanteria “Sicilia” Sezione Amministrativa, avente ad oggetto. “Procedura di gara negoziata in asp n. 5156295, con aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art 108 c.3 d.lgs. 36/2023, finalizzata all’affidamento della gestione di generi alimentari confezionati, approvvigionati autonomamente dalla ditta e distribuiti tramite l’ausilio di distributori automatici per bevande calde fredde, snack dolci e salati, della caserma e sommaruga sede del 62^ reggimento fanteria “Sicilia”, per un periodo pari a mesi 36 dall’atto di stipula. Importo presunto €.90.000,00 IVA esclusa. CIG: B5F8510FDA”, comunicato e pubblicato su piattaforma telematica in data 15/09/2025, con il quale la Stazione Concedente ha escluso IVS Italia Spa dalla procedura di gara;
- del presupposto verbale n. 27 del 2/07/2025 redatto dal seggio di gara nell’ambito della valutazione dell’offerta tecnica ed economica, del procedimento di gara a mezzo piattaforma informatica, contenente la proposta di esclusione di IVS Italia Spa, pubblicato su piattaforma telematica in data 08/09/2025;
- della missiva di richiesta di chiarimenti inoltrata dal 62° Reggimento Fanteria “Sicilia” in data 11/06/2025, avente ad oggetto “Sub Procedimento di verifica delle anomalie - gara ASP n. 5156295 per l’affidamento del servizio di distributori automatici presso la caserma “E. Sommaruga”, con cui sono state formulate ulteriori richieste di integrazione informative e documentali;
- della missiva di richiesta di chiarimenti inoltrata dal 62° Reggimento Fanteria “Sicilia” del 28/05/2025 M_D E 23145/Cod. id avente ad oggetto “Sub Procedimento di verifica delle anomalie - gara ASP n. 5156295 per l’affidamento del servizio di distributori automatici presso la caserma “E. Sommaruga”;
- della missiva di richiesta di chiarimenti inoltrata dal 62° Reggimento Fanteria “Sicilia” 20/05/2025 M_D E 23145/Cod.id avente ad oggetto “Sub Procedimento di verifica delle anomalie - gara ASP n. 5156295 per l’affidamento del servizio di distributori automatici presso la caserma “E. Sommaruga”;
- per quanto occorrer possa, di tutti i verbali resi dalla Stazione Concedente nell’ambito del procedimento di valutazione dell’offerte di gara;
- di ogni altro verbale esistente e relativo alla procedura di gara espletata, tanto di seduta pubblica che di seduta riservata reso e/o adottato dalla Commissione/Seggio di gara nel corso dell’espletamento della procedura di gara, ivi compresi tutti gli atti e i verbali di valutazione, anche quelli a carattere interno e/o istruttorio, allo stato non cogniti che hanno condotto la Stazione Concedente all’adozione del provvedimento di esclusione;
- della lettera di invito per la partecipazione alla procedura di gara negoziata, del capitolato tecnico, e del disciplinare di gara, relativi alla procedura di cui si tratta, nonché di tutti gli allegati alla lex specialis pubblicati dalla Stazione Concedente, in particolare relativamente alla indicazione senza il debito dettaglio dell’importo del fatturato stimato nonché delle modalità di valutazione del procedimento di congruità delle offerte;
- della nota del 30/09/2025 di riscontro da parte del 62° Reggimento Fanteria “Sicilia”, con la quale la Stazione Concedente ha negato l’ostensione dell’offerta di gara della Società seconda graduata;
- di ogni atto e provvedimento relativo allo scorrimento di graduatoria, ove nelle more adottato;
- del provvedimento di aggiudicazione, ove nelle more adottato, allo stato non cognito;
- del contratto nelle more sottoscritto, allo stato non cognito;
- di ogni altro documento, atto e provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di carattere interno ed a contenuto generale e istruttorio, prodromico alla esclusione di IVS Italia spa ovvero all’aggiudicazione di altro concorrente;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente agli atti e provvedimenti qui impugnati, anche se allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del 62 Reggimento Fanteria Sicilia;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. GO SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato via PEC il giorno 8 ottobre 2025 e depositato il 20 ottobre 2025, la società ricorrente impugna gli atti in epigrafe, afferenti la procedura di gara, ivi specificata, indetta dall’amministrazione intimata e finalizzata all’affidamento della concessione per la distribuzione di generi alimentari mediante distributori automatici per bevande calde fredde, snack dolci e salati, da installare presso una caserma militare, per un periodo pari a mesi 36 dall’atto di stipula, ed un importo presunto pari ad euro 90.000,00, IVA esclusa.
La società ricorrente affida il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e par condicio ; difetto di istruttoria, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 179, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, attesa la violazione dell’obbligo di stimare il fatturato specificando nei documenti della concessione secondo il metodo oggettivo utilizzato per giungere alla suddetta stima; eccesso e sviamento di potere, stante l’omissione della debita istruttoria utile alla puntuale indicazione del dato di fatturato; carenza totale di istruttoria in merito alla debita esplicitazione del metodo oggettivo adottato dall’Amministrazione per la stima del fatturato indicato nei documenti di gara; inattendibilità del dato di fatturato stimato negli atti di gara ai fini della valutazione della sostenibilità economica del PEF della società ricorrente. Il bando della procedura esporrebbe un fatturato complessivo stimato per il triennio di validità del contratto pari ad euro 90.000,00, IVA esclusa, senza specificare il metodo oggettivo utilizzato per arrivare alla stima di fatturato.
2. Inammissibilità della valutazione di anomalia ovvero non congruità dell’offerta economica compiuta dal seggio di gara in luogo del competente RUP; violazione e/o falsa applicazione dei principi che governano la verifica dell’anomalia dell’offerta e dei principi che governano la verifica di congruità dell’offerta economica; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110 del D. Lgs. 36/2023; illegittimità del provvedimento di esclusione sotto plurimi profili; eccesso di potere per perplessità, illogicità e sviamento; carenza assoluta di istruttoria e di motivazione del provvedimento di esclusione.
2.1. Incompetenza. La valutazione delle osservazioni e giustificazioni rese dalla società ricorrente nell’ambito del procedimento di verifica della congruità dell’offerta economica e del PEF sarebbe stata svolta dal seggio di gara, a ciò non competente, limitandosi il RUP all’adozione del provvedimento finale di esclusione.
2.2. Infondatezza delle valutazioni negative in ordine alla congruità dell’offerta economica e del PEF presentati dalla società ricorrente. La società ricorrente, nel riscontrare le richieste di giustificazioni della stazione concedente circa la sostenibilità del PEF presentato, avrebbe esplicitato e dettagliato ogni voce del PEF con le note del 26/05/2025, del 5/06/2025, e del 13/06/2025; a fronte di tali riscontri, l’amministrazione non avrebbe preso posizione in merito a tutte le voci del PEF chiarite dalla società ricorrente, limitandosi a ritenere che la valutazione formulata dall’operatore economico volta alla rideterminazione dei presumibili futuri ricavi non poteva ritenersi ammissibile, dovendo la valutazione complessiva dell’offerta, in tutte le sue componenti, essere effettuata da tutti i concorrenti sulla base degli elementi economici fissati dalla stazione concedente in sede di gara e non sulla base di possibili scenari futuri stimati dal singolo operatore (verbale n. 27 del 2/07/2025, impugnato); diversamente da quanto ritenuto dalla stazione concedente, nell’ambito della concessione, in ragione dell’inversione del rischio d’impresa, che rimarrebbe in toto a carico del concessionario, quest’ultimo ben potrebbe procedere ad una stima autonoma del fatturato realizzabile, sindacabile solo ove oggettivamente inverosimile o ingiustificata.
2.3. La dichiarazione resa dal seggio di gara nel verbale di valutazione n. 27 in merito alla trasmissione dei bilanci da parte della società ricorrente sarebbe «...ulteriormente errata, e meritevole di emenda...» (ricorso, pag. 29).
L’Amministrazione intimata si è costituita con comparsa di mera forma il 23 ottobre 2025, depositando poi memoria corredata da documentazione in data 3 novembre 2025, spiegando difese nel merito così sintetizzabili: a) la stazione concedente avrebbe fornito una stima del valore, come richiesto dalla norma, basata su dati oggettivi (consumi storici), ponendo a base di gara un dettaglio indicativo di ogni costo, stimato sulla base della media delle presenze effettive di personale civile e militare all’interno della caserma; b) il seggio di gara avrebbe svolto l’attività istruttoria di natura tecnica, ma la responsabilità e la paternità del procedimento sarebbero state assunte dal RUP, che avrebbe visionato e approvato l’intero iter, come attestato dai visti sui verbali; c) premesso che la stazione concedente avrebbe il dovere di assicurarsi che il futuro concessionario operi sulla base di un piano economico solido e realistico, nel caso di specie le giustificazioni della società ricorrente, basate su un presunto aumento dei consumi dovuto a macchinari moderni, sarebbero state ritenute generiche e non in grado di motivare un incremento di fatturato di quasi il 30% in un contesto a utenza stabile, limitata e perfettamente determinabile, essendo costituita unicamente dal personale militare e civile in servizio, la cui presenza media giornaliera sarebbe un dato noto e sostanzialmente costante, ma non divulgabile per motivi di sicurezza; non sussisterebbe, pertanto, alcuna variabile legata a un flusso di utenti esterni che possa giustificare una previsione di incremento dei consumi così drastica, cosicché la stima della società ricorrente sarebbe slegata dalla realtà operativa del luogo; correttamente, quindi, la stazione concedente avrebbe ritenuto insostenibile l’offerta per l’intero periodo di esecuzione.
Con ordinanza 7 novembre 2025, n. 369, l’istanza cautelare è stata rigettata, sul presupposto che «...il danno allegato dalla società ricorrente non integri un pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare il richiesto provvedimento di sospensione, pregiudizio che in materia di appalti, ai sensi dell’art. 119, commi 3 e 4, cpa, deve comunque essere valutato in maniera particolarmente rigorosa; ciò in ragione delle circostanze che: a) parte ricorrente non spiega per quale motivo il danno sarebbe per lei irreparabile, così riducendosi l’allegazione del danno alla mera descrizione dell’evento di essere stata esclusa dalla procedura e di non essere risultata aggiudicataria; b) esso è comunque ricondotto, nella sostanza, a profili eminentemente patrimoniali, ristorabili all’esito della fase di merito; c) trattandosi di un appalto della durata di tre anni, il merito della controversia sarà, come è ormai pacificamente prassi della Giustizia amministrativa, definito ben prima dell’esaurimento del contratto, essendo peraltro stato prospettato da questo Giudice alle parti, in sede di udienza camerale del 6 novembre 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, che l’udienza di merito sarebbe stata comunque fissata in tempi estremamente ravvicinati...» ; con tale ordinanza è stata anche fissata la trattazione del ricorso nel merito all’udienza pubblica del 15 gennaio 2026.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattata e trattenuta in decisione; in tale sede, in particolare, è stato dato alla parti avviso ai sensi dell’art. 73 cpa, circa la sussistenza di profili di inammissibilità: a) del primo motivo di ricorso, per essere la censura ivi contenuta non coerente con il petitum ; b) della censura inerente la dichiarazione resa dal seggio di gara nel verbale di valutazione n. 27 in merito alla trasmissione dei bilanci da parte della società ricorrente, perché generica e ininfluente.
DIRITTO
Preliminarmente, in coerenza con l’avviso ai sensi dell’art. 73 cpa dato nel corso dell’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, devono essere dichiarati inammissibili:
a) il primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta l’illegittimità della stima della stazione concedente per determinare il valore della concessione, per essere la censura ivi contenuta non coerente con il petitum , richiamato l’insegnamento del Giudice d’appello secondo cui «...sussiste il vizio di ultrapetizione, quando l’accertamento compiuto in sentenza finisce per riguardare un petitum e una causa petendi nuovi e diversi rispetto a quelli fatti valere nel ricorso e sottoposti dalle parti all’esame del giudice, con conseguente attribuzione di un bene o di un’utilità non richiesta dalla parte ricorrente...» (Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 2022, n. 8728); nel caso di specie, infatti, parte ricorrente ha chiesto «...nel merito, in via principale, in accoglimento dei motivi spiegati nel suesteso ricorso, annullare il provvedimento di esclusione illegittimamente comminato nei confronti [della società ricorrente] e, per l’effetto, aggiudicare la concessione del servizio [alla società ricorrente] , già prima graduata all’esito della valutazione delle offerte, previo annullamento e/o revoca della aggiudicazione ove nelle more adottato nonché del contratto sottoscritto, rispetto al quale [la società ricorrente] si rende disponibile a subentrare...» (ricorso, pag. 30); ora, l’accoglimento del primo motivo di ricorso determinerebbe l’annullamento del bando della procedura per essere stato illegittimamente determinato dalla stazione concedente il valore della concessione, parametro essenziale per determinare le offerte dei concorrenti; l’accoglimento del motivo determinerebbe quindi il travolgimento dell’intera procedura, esito incompatibile con il petitum richiesto da parte ricorrente a questo TAR;
b) la censura inerente la dichiarazione resa dal seggio di gara nel verbale di valutazione n. 27 in merito alla trasmissione dei bilanci da parte della società ricorrente (sopra indicata al punto 2.3 del secondo motivo di ricorso), perché generica e ininfluente: infatti, da un lato parte ricorrente non individua precisamente tale dichiarazione, così essendo la censura generica; dall’altro, ove tale dichiarazione fosse quella secondo cui «...Il seggio contesta, altresì, la mancata presentazione dei bilanci di esercizio...» (ricorso, doc. 2, pagg. 4-5), essa sarebbe ininfluente, atteso che il provvedimento di esclusione impugnato non si basa su tale carenza, bensì sul «...persistere del disequilibrio fra ricavi e costi...» ( ibidem , pag. 5).
A seguire, la censura di incompetenza (sopra indicata al punto 2.1 del secondo motivo di ricorso), è infondata, richiamata la condivisibile giurisprudenza, da cui questo collegio non ravvisa motivo di discostarsi, secondo cui «...nessuna norma impone al RUP di effettuare direttamente l’istruttoria per verificare l’opportunità dell’esclusione dalla gara. L’art. 7, comma 1, lett. d) dell’Allegato I.2., difatti, impone esclusivamente al RUP di disporre le esclusioni dalle gare (“Il RUP dispone le esclusioni dalle gare”). Il RUP, pertanto, ha fatto proprie le precedenti risultanze istruttorie adottando, in virtù del potere discrezionale di cui dispone, il provvedimento di esclusione in questa sede impugnato, riportandosi alle dettagliate ricostruzione fattuali e motivazionali elaborate dal Seggio di gara...» (TAR Lazio – Roma, Sez. III ter, 10 luglio 2025, n. 13575); nel caso di specie, infatti, il RUP ha disposto l’esclusione con proprio atto (l’impugnato decreto del giorno 8 settembre 2025), richiamando il verbale di valutazione della busta economica n. 27 del 2 luglio 2025, con ciò facendo proprie le risultanze dell’istruttoria condotta dal seggio di gara.
Diversamente, è fondata e deve essere accolta la censura (sopra indicata al punto 2.2 del secondo motivo di ricorso) con cui parte ricorrente lamenta che l’amministrazione non avrebbe preso posizione in merito ai chiarimenti della società ricorrente in ordine a tutte le voci del PEF, limitandosi a ritenere che la valutazione formulata dall’operatore economico volta alla rideterminazione dei presumibili futuri ricavi non poteva ritenersi ammissibile, dovendo la valutazione complessiva dell’offerta, in tutte le sue componenti, essere effettuata da tutti i concorrenti sulla base degli elementi economici fissati dalla stazione concedente in sede di gara e non sulla base di possibili scenari futuri stimati dal singolo operatore.
Al riguardo, va anzitutto richiamata la condivisibile giurisprudenza, anche della Sezione, secondo cui il giudizio di anomalia di un’offerta richiede, nel caso di una valutazione sfavorevole all’offerente, una motivazione rigorosa e analitica, determinata dalla immediata lesività del provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura (sentenza 9 giugno 2025, n. 1850, anche per richiami di giurisprudenza), cosicché la stazione concedente avrebbe dovuto prendere posizione in ordine ai chiarimenti formulati dalla società ricorrente.
Né a diversa decisione potrebbe indurre l’argomentazione della stazione concedente secondo cui «...la valutazione formulata dall’operatore economico, volta alla rideterminazione dei presumibili futuri ricavi non può ritenersi ammissibile. La valutazione complessiva dell’offerta, in tutte le sue componenti, deve infatti essere effettuata da tutti i concorrenti sulla base degli elementi economici fissati dalla Stazione Appaltante in sede di gara e non sulla base di possibili scenari futuri stimati dal singolo operatore. Un’eventuale deroga a tale principio determinerebbe una violazione dei principi di parità di trattamento e di imparzialità, arrecando pregiudizio agli altri concorrenti...» (verbale n. 27 del 2 luglio 2025, pag. 5).
Al riguardo infatti, va richiamato l’insegnamento del Giudice d’appello secondo cui «...se nella lex specialis deve essere indicato il volume dei ricavi che il servizio può generare, al fine di orientare gli operatori economici sulla dimensione economica del servizio da dare in affidamento, l’operatore economico resta però libero, assumendosi il rischio imprenditoriale, di organizzare i propri mezzi e l’offerta, per massimizzare il guadagno derivante dalla concessione; di conseguenza, colui che partecipa a una gara per una concessione di servizi può formulare un’offerta ipotizzando che la gestione del servizio gli consenta di realizzazione ricavi maggiori rispetto a quelli stimati dall’amministrazione concedente e da questa indicati nella legge di gara, assumendosi però il rischio delle proprie valutazioni (in tal senso, T.A.R. Calabria, I, n. 1600/2017)...» (Cons. Stato, Sez. V, 1 dicembre 2022, n. 10567).
Tale interpretazione è stata recentemente ripresa e confermata da questo TAR Sicilia – Catania, con la sentenza 30 dicembre 2025, n. 3795, che, in una controversia analoga a quella odierna, ed in cui era parte anche la società odierna ricorrente, ha avuto modo di precisare come «...L’operatore, dunque, può senz’altro ipotizzare nella propria offerta ricavi maggiori di quelli stimati dalla stazione appaltante, da una parte, tenendo conto dei dati forniti negli allegati al Capitolato Speciale, dall’altra, potendo liberamente valorizzare i dati tratti dall’esperienza sul campo, financo nella pregressa gestione del medesimo servizio...» .
Deve quindi essere accolto il ricorso per tale parte, ciò da cui discende l’illegittimità della esclusione della società ricorrente.
Ciò non determina però l’accoglimento delle ulteriori domande di aggiudicazione della concessione in gara alla società ricorrente e di subentro nel contratto eventualmente stipulato, che devono quindi essere rigettate, atteso l’obbligo della stazione concedente di riavviare il procedimento di verifica della congruità dell’offerta della società ricorrente muovendo dalle risultanze istruttorie acquisite e rinnovando la propria valutazione – in ragione del potere conformativo della presente decisione – nel rispetto delle ragioni poste a base del presente accoglimento.
L’accoglimento della domanda annullatoria determina il superamento della domanda istruttoria di acquisizione dei documenti richiesti da parte ricorrente alla stazione concedente.
Le spese di lite della fase di merito, ferme restando quelle della fase cautelare, in cui il rigetto era fondato sulla assenza del periculum – anche alla luce della circostanza che era stato prospettato da questo Giudice alle parti, in sede di udienza camerale del 6 novembre 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, che l’udienza di merito sarebbe stata comunque fissata in tempi estremamente ravvicinati – possono essere compensate, atteso il rigetto delle domande di aggiudicazione della concessione in gara e di subentro nel contratto eventualmente stipulato, nonché di parte delle censure prospettate con il ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) accoglie in parte il ricorso, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in accoglimento della domanda annullatoria, annulla il provvedimento di esclusione n. 4 del giorno 8 settembre 2025, nonché il verbale del seggio di gara n. 27 del 2 luglio 2025; b) nel resto, dichiara in parte inammissibili ed in parte infondate le censure di cui al ricorso, secondo quanto in motivazione; c) rigetta le domande di aggiudicazione della concessione in gara e di subentro nel contratto; d) compensa fra le parti le spese di lite della fase di merito, ferme restando quelle della fase cautelare, già disposte con l’ordinanza 7 novembre 2025, n. 369.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
US GI, Presidente
GO SP, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO SP | US GI |
IL SEGRETARIO