TAR Catania, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 189
TAR
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
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TAR
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata motivazione in ordine ai chiarimenti forniti dalla società ricorrente sulla congruità del PEF

    La Corte ha ritenuto che la stazione concedente avrebbe dovuto prendere posizione in ordine ai chiarimenti formulati dalla società ricorrente, dato che l'operatore economico, assumendosi il rischio imprenditoriale, può formulare un'offerta ipotizzando ricavi maggiori rispetto a quelli stimati dall'amministrazione, valorizzando dati dall'esperienza sul campo.

  • Accolto
    Mancata motivazione in ordine ai chiarimenti forniti dalla società ricorrente sulla congruità del PEF

    La Corte ha ritenuto che la stazione concedente avrebbe dovuto prendere posizione in ordine ai chiarimenti formulati dalla società ricorrente, dato che l'operatore economico, assumendosi il rischio imprenditoriale, può formulare un'offerta ipotizzando ricavi maggiori rispetto a quelli stimati dall'amministrazione, valorizzando dati dall'esperienza sul campo.

  • Accolto
    Mancata motivazione in ordine ai chiarimenti forniti dalla società ricorrente sulla congruità del PEF

    La Corte ha ritenuto che la stazione concedente avrebbe dovuto prendere posizione in ordine ai chiarimenti formulati dalla società ricorrente, dato che l'operatore economico, assumendosi il rischio imprenditoriale, può formulare un'offerta ipotizzando ricavi maggiori rispetto a quelli stimati dall'amministrazione, valorizzando dati dall'esperienza sul campo.

  • Inammissibile
    Incoerenza del motivo con il petitum

    L'accoglimento del primo motivo porterebbe all'annullamento dell'intera procedura, un esito incompatibile con il petitum della ricorrente che chiede l'aggiudicazione.

  • Inammissibile
    Genericità e ininfluenza della censura

    La parte non individua precisamente la dichiarazione contestata e, anche se fosse quella relativa alla mancata presentazione dei bilanci, essa sarebbe ininfluente ai fini del provvedimento di esclusione.

  • Rigettato
    Responsabilità del RUP

    Nessuna norma impone al RUP di effettuare direttamente l'istruttoria. Il RUP dispone le esclusioni e, nel caso di specie, ha assunto la responsabilità del provvedimento di esclusione richiamando il verbale del seggio di gara.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 189
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 189
    Data del deposito : 21 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo