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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7450 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. ssa SILVIA DI MATTEO Presidente est. Dr. PAOLO ANDREA TAVIANO Consigliere Dr. PASQUALE CABATO Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella causa civile di II° grado iscritta al N.6930/19 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/07/2024, tenutasi in modalità cartolare, con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma N.17726/2019
e vertente tra
Parte_1 Rappresentata e difesa dall' avv.to Alessio Marchetti Pia
-appellante-
nei confronti di
Controparte_1 Rappresentata e difesa dall'avv.to Gianluigi Iannetti
-appellata-
E
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il tribunale di Roma, con sentenza n.6390/19, rigettò la domanda proposta da Parte_1 volta al riconoscimento di tassi di interesse non dovuti in base alla normativa bancaria (art. 117 TUB) o comunque usurari.
-Le vicende di causa possono così riassumersi: convenne in giudizio al fine di ottenere Parte_1 Controparte_1 l'accertamento della nullità dei tassi di interesse pattuiti nei contratti di leasing n. 3052020070 e n. 2102020005 per violazione dell'art. 117 TUB o comunque l'usurarietà dei tassi di interesse moratori in riferimento al contratto n. 3052020070 In particolar modo, la società attrice dedusse la nullità di suddetti tassi di interesse in quanto divergenti dai tassi pubblicizzati ai sensi dell'art. 117 comma 6 TUB, in ragione del frazionamento di canoni a scadenze mensili;
in secondo luogo, la medesima dedusse l'usurarietà dei tassi di interesse, tenuto conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo previste e spese, escluse tasse ed imposte ricollegate all'erogazione del credito, nonchè di interessi moratori. La società convenuta, costituitasi in giudizio, chiesero il rigetto della domanda attorea, contestando quanto asserito con l'atto di citazione in giudizio;
Il giudice di prime cure rigettò la domanda attorea sulla base delle circostanze per cui, da un lato, nel caso in esame l'attore non ha provato l'usurarietà ab origine del contratto e neppure ha provato il pagamento, in concreto, di interessi di mora;
dall'altro, i contratti oggetto di causa rispettano le indicazioni dell'art. 117 TUB in quanto indicano il tasso leasing pattuito nonché tutti gli oneri e costi applicabili, non essendo quindi ravvisabile la nullità paventata. Da qui l'appello di la quale richiese la riforma della sentenza di primo grado in Parte_1 base ai seguenti motivi: erronea valutazione circa la conformità delle pattuizioni al dovere di trasparenza di cui all'art. 117 TUB;
erronea valutazione circa il mancato riconoscimento del carattere usurario degli interessi moratori relativi al contratto n. AL3052020070; erronea valutazione circa il mancato riconoscimento della nullità ex art. 117 TUB del tasso di leasing per errata indicazione del tasso di interesse a seguito di verifica del costo di indicizzazione relativo al contratto N. AL3052020070. Si costituì richiedendo di dichiararsi l'appello inammissibile e Controparte_1 comunque di rigettarlo nel merito
- la Corte, all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 18/07/2024 di precisazione delle conclusioni, ha assegnato la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
-Il Presidente del Collegio, per esigenze di carico di ruolo, sostituisce come estensore il G.A. relatore;
In diritto:
- Ritenuto che:
-Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello: l'atto introduttivo indica con sufficiente precisione i punti del provvedimento non condivisi, deducendone i vizi secondo quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c.
-Con il primo motivo d'appello, parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado in quanto erronea circa la mancata declaratoria di nullità di entrambi i contratti di leasing. Nello specifico, l'appellante lamenta la mancata indicazione del tasso leasing, tale da comportare la nullità dell'intero contratto ai sensi dell'art. 117 comma 8 TUB;
in subordine, chiede la nullità della clausola relativa ai tassi di costo di suddetto contratto con contestuale sostituzione degli stessi mediante tasso BOT ai sensi dell'art. 117 TUB comma 4. Ciò sul presupposto per cui il tasso leasing sarebbe stato indicato solo in via nominale (equiparandolo ad un tasso TAN) e non in maniera effettiva, come da disposizioni della AN d'Italia in materia.
-Il motivo è infondato e va rigettato. In primo luogo, l'art. 117 comma 8 TUB affida alla AN d'Italia la determinazione di specifiche forme contrattuali previste a pena di nullità: né la legge né la menzionata autorità prevedono uno specifico contenuto formale per il contratto di leasing. Una eventuale assenza del tasso leasing non potrebbe allora comportare la nullità dell'intero contratto. In secondo luogo, in tema di tasso leasing, la Circolare della AN d'Italia n. 229 del 21.4.1999, a seguito di Aggiornamento del 25.7.2003, prevede che “per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi”. Suddetta previsione mira a soddisfare la ratio sottesa all'art. 117 TUB, ossia quella di ovviare ad un'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. La giurisprudenza di legittimità, facendo proprio tale principio, ha statuito, in materia di leasing, che la mancata indicazione del tasso leasing nel contratto non determina la violazione dell' art. 117, comma 4, T.U.B ., qualora lo stesso sia determinabile per relationem , con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing , dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata ( ex multis, Cass. n. 29530/2024)
-Nel caso di specie, alle “condizioni generali di contratto” è contenuto il tasso leasing (indicato come tasso leasing nominale). Dirimente è il dato per cui, pur avendo la banca adottato la metodologia di attualizzazione generalmente utilizzata nei contratti di leasing che rende il valore del tasso di attualizzazione (tasso leasing) prossimo al "Tasso Nominale Annuo" (TAN), nelle condizioni generali del contratto sono presenti clausole idonee alla “concretizzazione di suddetto tasso”, è, in particolar modo, le clausole denominate “tasso di attualizzazione” (art.14); “indicizzazione e procedimento” (art. 15); “oneri di prelocazione”(art.16). Inoltre, ad abundantiam, le condizioni economiche della locazione finanziaria indicano in modo specifico gli elementi gli elementi per la determinazione del corrispettivo (comprensivo dei tassi di mora), le spese per la stipula del contratto, le spese per la gestione del rapporto, ulteriori costi relativi a servizi accessori forniti da terzi. Non è infine provato che ai canoni pattuiti e fatturati dalla banca sia stato applicato un tasso di interesse diverso da quello predeterminato in contratto. Alla luce del quadro così delineato, non risulta dunque alcuna delle violazioni dell'art. 117 TUB prospettate dall'appellante.
-Con il terzo motivo d'appello, l'appellante si duole dell'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado circa il mancato riconoscimento della nullità ex art. 117 TUB del tasso di leasing per errata indicazione al seguito di verifica del costo di indicizzazione relativo al contratto N. 3052020070.
-Contenendo il motivo una ulteriore doglianza rispetto all'art. 117 TUB, risulta funzionale uno scrutinio anticipato rispetto all'ordine predisposto dall'appellante. Va premesso che, in primo grado, l'appellante formulò una generica richiesta di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. derivante dalla nullità totale del contratto per violazione dell'art. 117 TUB(e riproposta con l'atto di citazione in riassunzione presso il Tribunale di Roma); con la prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c. comma 6 ratione temporis applicabile, il medesimo richiese anche la restituzione dell'importo di euro 12.263,78 a causa della violazione dell'art. 117 TUB, derivante dalla nullità del tasso leasing nominale indicato in contratto in rapporto con il costo di indicizzazione del medesimo. Il giudice di primo grado dichiarò l'inammissibilità di tale doglianza sul presupposto per cui la stessa sia stata formulata per la prima volta con la prima memoria di cui all'art. 183 comma 6, incorrendo in una mutatio libelli vietata. In diritto va richiamata la giurisprudenza di legittimità la quale, pur ampliando la portata del diritto alla “precisazione e modificazione” della domanda principale, ha stabilito che la stessa in nessun modo deve avere un effetto tale da aggiungersi alla domanda principale o comunque da obliterare il diritto di difesa di controparte (Cass. Sez.Un. n 12310/2015). Nel caso di specie, essendo tale domanda stata proposta con la prima memoria di cui all'art. 183 comma 6, risulta violato il divieto mutatio libelli: la medesima, pur essendo ricondotta al generale principio di trasparenza di cui all'art. 117 TUB, eccede i limiti della precisazione e modificazione come individuati dalla giurisprudenza di legittimità, stravolgendo completamente l'assetto difensivo di controparte ed aggiungendo una richiesta radicalmente diversa nella causa petendi e nel petitum rispetto a quella formulata nell'atto di citazione. La domanda, correttamente ritenuta inammissibile in primo grado, non è dunque scrutinabile in appello.
-Con il secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta una erronea valutazione circa il mancato riconoscimento del carattere usurario degli interessi moratori relativi al contratto n. 3052020070, stipulato il 29 giugno 2005, poi integrato con ulteriore scrittura privata datata maggio 2006. Il giudice di prime cure ha escluso l'usurarietà dei tassi di mora pattuiti in suddetto contratto sulla base delle seguenti argomentazioni: 1) i tassi di mora non rientrano nel computo del calcolo del TEGM, in quanto gli stessi sono costi meramente eventuali e non corrispettivi;
2) ricomprendere i tassi moratori nel computo dell'usura sacrificherebbe il cd. principio di simmetria, posto che i medesimi non vengono ricompresi nel calcolo del TEGM predisposto dalla AN d'Italia, generando incertezza circa la soglia oltre la quale è configurabile il fenomeno usurario;
3) non risulta provato il pagamento dei tassi di mora, dovendo l'usura essere calcolata in base ai tassi effettivamente praticati;
4) il contratto di leasing contiene una
“clausola di salvaguardia” (art.8), la quale è idonea a riportare il tasso usurario entro il tasso legale in caso di superamento”. In diritto, deve darsi atto del superamento in via giurisprudenziale della tesi che esclude il computo dei tassi moratori dal calcolo dell'usura. Gli interessi di mora, infatti, partecipano al costo complessivo del contratto stipulato con l'istituto di credito;
inoltre, né la L. n. 108/996, né la successiva L.n.394/2000 di interpretazione autentica distinguono tra le diverse tipologie di interessi ai fini dell'usura; infine, la non inclusione dei tassi moratori nel computo dell'usura potrebbe spingere i contraenti a pattuire tassi di mora elevati in corrispondenza di termini di adempimento stringenti, facendo quindi in modo da far scattare sistematicamente gli interessi di mora e di fatto “camuffando” un fenomeno usurario. In particolar modo, nei rapporti bancari, gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. Non è a ciò di ostacolo la circostanza che le istruzioni della AN d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio)che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Poiché la AN d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è infatti possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996 (Cass. n.26286/2019). Una volta ammessa l'inclusione degli interessi moratori nel computo dell'usura, è necessario stabilire il metodo di calcolo del tasso soglia che sia idoneo a ricomprendere gli stessi. La recente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell' articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento. Ne segue un'alternativa: (a) ove i decreti richiamati dalla legge contengano la rilevazione, il tasso-soglia dell'usura è dato dal Tegm, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 citato;
(b) ove invece i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione deve essere effettuata tra il Tegm del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il Tegm così come rilevato nei suddetti decreti ( Cass.n. 9201/2024;Cass. Sez. Un. 19597- 20). La AN d'Italia, pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali. Pertanto, per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora sarà sufficiente sommare al tasso soglia degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4. Alla luce della formula per il calcolo del tasso soglia, la quale, in base alla L.n.108/1996, consiste nell'aggiungere al TEGM rilevato trimestralmente dalla AN d'Italia per ogni operazione contrattuale il 25% e quattro punti percentuali, la soglia comprendente i moratori con riguardo ai contratti di leasing immobiliare può essere indicata in un'unica espressione, che pervenga all'entità della soglia massima - la quale, cioè, tenga conto sia del TEGM., sia degli interessi di mora - onde si avrà: (5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 x 2,1) dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della L. n. 108 del 2000, art. 644 c.p. e D.M. del periodo considerato;
mentre il secondo addendo è il "di più" di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori. La formula può essere così più sinteticamente espressa: (T.e.g.m. + 2,1) x 1,25 + 4 (arg.ex. Cass n.9201/2024). Ammesso il computo degli interessi di mora nel calcolo dell'usura, è ulteriormente necessario chiarire che, ove la stessa sia riscontrata in riferimento ai soli tassi moratori, la conseguenza che ne deriverebbe sarebbe quella della gratuità di questi ultimi e dell'applicazione degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, secondo il combinato disposto degli articoli 1815 c.c. e 1224 c.c. Giova inoltre precisare che il raffronto tra gli interessi pattuiti e il tasso soglia debba essere rieffettuato in caso di eventuali modificazioni unilaterali (es. ius variandi ex art. 118 TUB) o bilaterali idonee ad integrare il contratto, alla luce della rilevazione trimestrale del tasso soglia. Occorre dunque valutare la conformità alla legge del tasso al momento dell'introduzione del nuovo saggio di interesse convenzionale.
Ancora, deve essere chiarito che "nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. Sez.Un. n. 19597/2020). Infine, in tema di rapporti bancari, l'inserimento di una clausola di salvaguardia, in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. tasso soglia antiusura previsto dall' art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996 , trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, graverà sulla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto (Cass. n. 26286/2019). Rilevato che, nel caso di specie: 1) in riferimento al contratto di leasing n. AL3052020070 risulta pattuito un tasso moratorio pari a “8 punti oltre il tasso dell'EURIBOR vigente alle singole inadempienze”; 2) il contratto in questione è stato integrato dalle parti con una nuova pattuizione nel mese di maggio 2006, mantenendo inalterato il computo degli interessi corrispettivi e moratori;
3) non sono state provate inadempienze o ritardi, sicchè dovrà essere usato come base di calcolo il valore del tasso moratorio come individuato dalle parti. Non essendo stata effettuata alcuna doglianza circa il carattere usurario degli interessi corrispettivi, il calcolo dovrà essere effettuato per i soli interessi moratori, raffrontando il tasso moratorio pattuito con il TEGM come delineato dalla L.n.108/1996, aumentato del 25% e di quattro punti percentuale, nonché del tasso moratorio medio. Il tasso moratorio previsto nel contratto è dato dal calcolo del tasso Euribor a 1 mesi relativo a giugno 2005, del valore di 2,071%, aumentato di 8 punti percentuale, per un valore totale di 10,071% Il TEGM per i contratti di leasing dal valore superiore a euro 50.000 rilevato dalla AN d'Italia per il trimestre aprile giugno 2005 è pari a 5,35 (cfr Decreto di rilevazione trimestrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze): applicando la formula suindicata, ne deriva un tasso soglia pari a 13,3125 %, ben superiore al tasso moratorio derivante dal contratto. In ogni caso, vista l'integrazione al contratto pattuita dai contraenti nel mese di maggio dell'anno 2006, tale calcolo deve essere effettuato anche prendendo a riferimento il TEGM corrente al suddetto mese, al fine di riscontrare l'eventuale usurarietà della pattuizione integrativa alla luce della rilevazione trimestrale del TEGM. Suddetta integrazione ha lasciato invariata la formula del calcolo del tasso moratorio (Euribor aumentato di 8 punti percentuale), comportando un tasso moratorio del valore di 10,889%. Il TEGM per i contratti di leasing dal valore superiore a euro 50.000 rilevato dalla AN d'Italia per il trimestre aprile- giugno 2006 è pari a 5,98 (cfr Decreto di rilevazione trimestrale del Ministero dell'Economia e Finanza), comportando un tasso soglia usura pari a 14,1 %. Ad abundatiam, la clausola di salvaguardia non avrebbe potuto operare nel caso specifico, essendo la stessa operativa solo al fine evitare fenomeni di usura sopravvenuta e non già genetica. Dandosi atto della mutata interpretazione giurisprudenziale volta a ricomprendere gli interessi moratori nel computo del calcolo del tasso soglia relativo all'usura, non si riscontra comunque nel caso di specie il fenomeno usurario. Il motivo d'appello, pur a seguito di rivisitazione motivazionale, deve essere nel complesso rigettato.
-Pur disponendo un complessivo rigetto dell'appello, viene disposta la parziale compensazione delle spese in virtù dell'accoglimento in motivazione del mutato orientamento giurisprudenziale in materia di usura moratoria.
-Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti alle spese di lite, come liquidate in dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
Rigetta l'appello, compensa le spese nella misura di 1/3 e condanna gli appellanti alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 3.000, comprensivi di spese generali, IVA e CPA, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, 10/12/2025 Il presidente est. dr.ssa Silvia Di Matteo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. ssa SILVIA DI MATTEO Presidente est. Dr. PAOLO ANDREA TAVIANO Consigliere Dr. PASQUALE CABATO Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella causa civile di II° grado iscritta al N.6930/19 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/07/2024, tenutasi in modalità cartolare, con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma N.17726/2019
e vertente tra
Parte_1 Rappresentata e difesa dall' avv.to Alessio Marchetti Pia
-appellante-
nei confronti di
Controparte_1 Rappresentata e difesa dall'avv.to Gianluigi Iannetti
-appellata-
E
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il tribunale di Roma, con sentenza n.6390/19, rigettò la domanda proposta da Parte_1 volta al riconoscimento di tassi di interesse non dovuti in base alla normativa bancaria (art. 117 TUB) o comunque usurari.
-Le vicende di causa possono così riassumersi: convenne in giudizio al fine di ottenere Parte_1 Controparte_1 l'accertamento della nullità dei tassi di interesse pattuiti nei contratti di leasing n. 3052020070 e n. 2102020005 per violazione dell'art. 117 TUB o comunque l'usurarietà dei tassi di interesse moratori in riferimento al contratto n. 3052020070 In particolar modo, la società attrice dedusse la nullità di suddetti tassi di interesse in quanto divergenti dai tassi pubblicizzati ai sensi dell'art. 117 comma 6 TUB, in ragione del frazionamento di canoni a scadenze mensili;
in secondo luogo, la medesima dedusse l'usurarietà dei tassi di interesse, tenuto conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo previste e spese, escluse tasse ed imposte ricollegate all'erogazione del credito, nonchè di interessi moratori. La società convenuta, costituitasi in giudizio, chiesero il rigetto della domanda attorea, contestando quanto asserito con l'atto di citazione in giudizio;
Il giudice di prime cure rigettò la domanda attorea sulla base delle circostanze per cui, da un lato, nel caso in esame l'attore non ha provato l'usurarietà ab origine del contratto e neppure ha provato il pagamento, in concreto, di interessi di mora;
dall'altro, i contratti oggetto di causa rispettano le indicazioni dell'art. 117 TUB in quanto indicano il tasso leasing pattuito nonché tutti gli oneri e costi applicabili, non essendo quindi ravvisabile la nullità paventata. Da qui l'appello di la quale richiese la riforma della sentenza di primo grado in Parte_1 base ai seguenti motivi: erronea valutazione circa la conformità delle pattuizioni al dovere di trasparenza di cui all'art. 117 TUB;
erronea valutazione circa il mancato riconoscimento del carattere usurario degli interessi moratori relativi al contratto n. AL3052020070; erronea valutazione circa il mancato riconoscimento della nullità ex art. 117 TUB del tasso di leasing per errata indicazione del tasso di interesse a seguito di verifica del costo di indicizzazione relativo al contratto N. AL3052020070. Si costituì richiedendo di dichiararsi l'appello inammissibile e Controparte_1 comunque di rigettarlo nel merito
- la Corte, all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 18/07/2024 di precisazione delle conclusioni, ha assegnato la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
-Il Presidente del Collegio, per esigenze di carico di ruolo, sostituisce come estensore il G.A. relatore;
In diritto:
- Ritenuto che:
-Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello: l'atto introduttivo indica con sufficiente precisione i punti del provvedimento non condivisi, deducendone i vizi secondo quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c.
-Con il primo motivo d'appello, parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado in quanto erronea circa la mancata declaratoria di nullità di entrambi i contratti di leasing. Nello specifico, l'appellante lamenta la mancata indicazione del tasso leasing, tale da comportare la nullità dell'intero contratto ai sensi dell'art. 117 comma 8 TUB;
in subordine, chiede la nullità della clausola relativa ai tassi di costo di suddetto contratto con contestuale sostituzione degli stessi mediante tasso BOT ai sensi dell'art. 117 TUB comma 4. Ciò sul presupposto per cui il tasso leasing sarebbe stato indicato solo in via nominale (equiparandolo ad un tasso TAN) e non in maniera effettiva, come da disposizioni della AN d'Italia in materia.
-Il motivo è infondato e va rigettato. In primo luogo, l'art. 117 comma 8 TUB affida alla AN d'Italia la determinazione di specifiche forme contrattuali previste a pena di nullità: né la legge né la menzionata autorità prevedono uno specifico contenuto formale per il contratto di leasing. Una eventuale assenza del tasso leasing non potrebbe allora comportare la nullità dell'intero contratto. In secondo luogo, in tema di tasso leasing, la Circolare della AN d'Italia n. 229 del 21.4.1999, a seguito di Aggiornamento del 25.7.2003, prevede che “per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi”. Suddetta previsione mira a soddisfare la ratio sottesa all'art. 117 TUB, ossia quella di ovviare ad un'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. La giurisprudenza di legittimità, facendo proprio tale principio, ha statuito, in materia di leasing, che la mancata indicazione del tasso leasing nel contratto non determina la violazione dell' art. 117, comma 4, T.U.B ., qualora lo stesso sia determinabile per relationem , con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing , dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata ( ex multis, Cass. n. 29530/2024)
-Nel caso di specie, alle “condizioni generali di contratto” è contenuto il tasso leasing (indicato come tasso leasing nominale). Dirimente è il dato per cui, pur avendo la banca adottato la metodologia di attualizzazione generalmente utilizzata nei contratti di leasing che rende il valore del tasso di attualizzazione (tasso leasing) prossimo al "Tasso Nominale Annuo" (TAN), nelle condizioni generali del contratto sono presenti clausole idonee alla “concretizzazione di suddetto tasso”, è, in particolar modo, le clausole denominate “tasso di attualizzazione” (art.14); “indicizzazione e procedimento” (art. 15); “oneri di prelocazione”(art.16). Inoltre, ad abundantiam, le condizioni economiche della locazione finanziaria indicano in modo specifico gli elementi gli elementi per la determinazione del corrispettivo (comprensivo dei tassi di mora), le spese per la stipula del contratto, le spese per la gestione del rapporto, ulteriori costi relativi a servizi accessori forniti da terzi. Non è infine provato che ai canoni pattuiti e fatturati dalla banca sia stato applicato un tasso di interesse diverso da quello predeterminato in contratto. Alla luce del quadro così delineato, non risulta dunque alcuna delle violazioni dell'art. 117 TUB prospettate dall'appellante.
-Con il terzo motivo d'appello, l'appellante si duole dell'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado circa il mancato riconoscimento della nullità ex art. 117 TUB del tasso di leasing per errata indicazione al seguito di verifica del costo di indicizzazione relativo al contratto N. 3052020070.
-Contenendo il motivo una ulteriore doglianza rispetto all'art. 117 TUB, risulta funzionale uno scrutinio anticipato rispetto all'ordine predisposto dall'appellante. Va premesso che, in primo grado, l'appellante formulò una generica richiesta di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. derivante dalla nullità totale del contratto per violazione dell'art. 117 TUB(e riproposta con l'atto di citazione in riassunzione presso il Tribunale di Roma); con la prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c. comma 6 ratione temporis applicabile, il medesimo richiese anche la restituzione dell'importo di euro 12.263,78 a causa della violazione dell'art. 117 TUB, derivante dalla nullità del tasso leasing nominale indicato in contratto in rapporto con il costo di indicizzazione del medesimo. Il giudice di primo grado dichiarò l'inammissibilità di tale doglianza sul presupposto per cui la stessa sia stata formulata per la prima volta con la prima memoria di cui all'art. 183 comma 6, incorrendo in una mutatio libelli vietata. In diritto va richiamata la giurisprudenza di legittimità la quale, pur ampliando la portata del diritto alla “precisazione e modificazione” della domanda principale, ha stabilito che la stessa in nessun modo deve avere un effetto tale da aggiungersi alla domanda principale o comunque da obliterare il diritto di difesa di controparte (Cass. Sez.Un. n 12310/2015). Nel caso di specie, essendo tale domanda stata proposta con la prima memoria di cui all'art. 183 comma 6, risulta violato il divieto mutatio libelli: la medesima, pur essendo ricondotta al generale principio di trasparenza di cui all'art. 117 TUB, eccede i limiti della precisazione e modificazione come individuati dalla giurisprudenza di legittimità, stravolgendo completamente l'assetto difensivo di controparte ed aggiungendo una richiesta radicalmente diversa nella causa petendi e nel petitum rispetto a quella formulata nell'atto di citazione. La domanda, correttamente ritenuta inammissibile in primo grado, non è dunque scrutinabile in appello.
-Con il secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta una erronea valutazione circa il mancato riconoscimento del carattere usurario degli interessi moratori relativi al contratto n. 3052020070, stipulato il 29 giugno 2005, poi integrato con ulteriore scrittura privata datata maggio 2006. Il giudice di prime cure ha escluso l'usurarietà dei tassi di mora pattuiti in suddetto contratto sulla base delle seguenti argomentazioni: 1) i tassi di mora non rientrano nel computo del calcolo del TEGM, in quanto gli stessi sono costi meramente eventuali e non corrispettivi;
2) ricomprendere i tassi moratori nel computo dell'usura sacrificherebbe il cd. principio di simmetria, posto che i medesimi non vengono ricompresi nel calcolo del TEGM predisposto dalla AN d'Italia, generando incertezza circa la soglia oltre la quale è configurabile il fenomeno usurario;
3) non risulta provato il pagamento dei tassi di mora, dovendo l'usura essere calcolata in base ai tassi effettivamente praticati;
4) il contratto di leasing contiene una
“clausola di salvaguardia” (art.8), la quale è idonea a riportare il tasso usurario entro il tasso legale in caso di superamento”. In diritto, deve darsi atto del superamento in via giurisprudenziale della tesi che esclude il computo dei tassi moratori dal calcolo dell'usura. Gli interessi di mora, infatti, partecipano al costo complessivo del contratto stipulato con l'istituto di credito;
inoltre, né la L. n. 108/996, né la successiva L.n.394/2000 di interpretazione autentica distinguono tra le diverse tipologie di interessi ai fini dell'usura; infine, la non inclusione dei tassi moratori nel computo dell'usura potrebbe spingere i contraenti a pattuire tassi di mora elevati in corrispondenza di termini di adempimento stringenti, facendo quindi in modo da far scattare sistematicamente gli interessi di mora e di fatto “camuffando” un fenomeno usurario. In particolar modo, nei rapporti bancari, gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. Non è a ciò di ostacolo la circostanza che le istruzioni della AN d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio)che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Poiché la AN d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è infatti possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996 (Cass. n.26286/2019). Una volta ammessa l'inclusione degli interessi moratori nel computo dell'usura, è necessario stabilire il metodo di calcolo del tasso soglia che sia idoneo a ricomprendere gli stessi. La recente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell' articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento. Ne segue un'alternativa: (a) ove i decreti richiamati dalla legge contengano la rilevazione, il tasso-soglia dell'usura è dato dal Tegm, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 citato;
(b) ove invece i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione deve essere effettuata tra il Tegm del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il Tegm così come rilevato nei suddetti decreti ( Cass.n. 9201/2024;Cass. Sez. Un. 19597- 20). La AN d'Italia, pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali. Pertanto, per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora sarà sufficiente sommare al tasso soglia degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4. Alla luce della formula per il calcolo del tasso soglia, la quale, in base alla L.n.108/1996, consiste nell'aggiungere al TEGM rilevato trimestralmente dalla AN d'Italia per ogni operazione contrattuale il 25% e quattro punti percentuali, la soglia comprendente i moratori con riguardo ai contratti di leasing immobiliare può essere indicata in un'unica espressione, che pervenga all'entità della soglia massima - la quale, cioè, tenga conto sia del TEGM., sia degli interessi di mora - onde si avrà: (5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 x 2,1) dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della L. n. 108 del 2000, art. 644 c.p. e D.M. del periodo considerato;
mentre il secondo addendo è il "di più" di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori. La formula può essere così più sinteticamente espressa: (T.e.g.m. + 2,1) x 1,25 + 4 (arg.ex. Cass n.9201/2024). Ammesso il computo degli interessi di mora nel calcolo dell'usura, è ulteriormente necessario chiarire che, ove la stessa sia riscontrata in riferimento ai soli tassi moratori, la conseguenza che ne deriverebbe sarebbe quella della gratuità di questi ultimi e dell'applicazione degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, secondo il combinato disposto degli articoli 1815 c.c. e 1224 c.c. Giova inoltre precisare che il raffronto tra gli interessi pattuiti e il tasso soglia debba essere rieffettuato in caso di eventuali modificazioni unilaterali (es. ius variandi ex art. 118 TUB) o bilaterali idonee ad integrare il contratto, alla luce della rilevazione trimestrale del tasso soglia. Occorre dunque valutare la conformità alla legge del tasso al momento dell'introduzione del nuovo saggio di interesse convenzionale.
Ancora, deve essere chiarito che "nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. Sez.Un. n. 19597/2020). Infine, in tema di rapporti bancari, l'inserimento di una clausola di salvaguardia, in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. tasso soglia antiusura previsto dall' art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996 , trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, graverà sulla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto (Cass. n. 26286/2019). Rilevato che, nel caso di specie: 1) in riferimento al contratto di leasing n. AL3052020070 risulta pattuito un tasso moratorio pari a “8 punti oltre il tasso dell'EURIBOR vigente alle singole inadempienze”; 2) il contratto in questione è stato integrato dalle parti con una nuova pattuizione nel mese di maggio 2006, mantenendo inalterato il computo degli interessi corrispettivi e moratori;
3) non sono state provate inadempienze o ritardi, sicchè dovrà essere usato come base di calcolo il valore del tasso moratorio come individuato dalle parti. Non essendo stata effettuata alcuna doglianza circa il carattere usurario degli interessi corrispettivi, il calcolo dovrà essere effettuato per i soli interessi moratori, raffrontando il tasso moratorio pattuito con il TEGM come delineato dalla L.n.108/1996, aumentato del 25% e di quattro punti percentuale, nonché del tasso moratorio medio. Il tasso moratorio previsto nel contratto è dato dal calcolo del tasso Euribor a 1 mesi relativo a giugno 2005, del valore di 2,071%, aumentato di 8 punti percentuale, per un valore totale di 10,071% Il TEGM per i contratti di leasing dal valore superiore a euro 50.000 rilevato dalla AN d'Italia per il trimestre aprile giugno 2005 è pari a 5,35 (cfr Decreto di rilevazione trimestrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze): applicando la formula suindicata, ne deriva un tasso soglia pari a 13,3125 %, ben superiore al tasso moratorio derivante dal contratto. In ogni caso, vista l'integrazione al contratto pattuita dai contraenti nel mese di maggio dell'anno 2006, tale calcolo deve essere effettuato anche prendendo a riferimento il TEGM corrente al suddetto mese, al fine di riscontrare l'eventuale usurarietà della pattuizione integrativa alla luce della rilevazione trimestrale del TEGM. Suddetta integrazione ha lasciato invariata la formula del calcolo del tasso moratorio (Euribor aumentato di 8 punti percentuale), comportando un tasso moratorio del valore di 10,889%. Il TEGM per i contratti di leasing dal valore superiore a euro 50.000 rilevato dalla AN d'Italia per il trimestre aprile- giugno 2006 è pari a 5,98 (cfr Decreto di rilevazione trimestrale del Ministero dell'Economia e Finanza), comportando un tasso soglia usura pari a 14,1 %. Ad abundatiam, la clausola di salvaguardia non avrebbe potuto operare nel caso specifico, essendo la stessa operativa solo al fine evitare fenomeni di usura sopravvenuta e non già genetica. Dandosi atto della mutata interpretazione giurisprudenziale volta a ricomprendere gli interessi moratori nel computo del calcolo del tasso soglia relativo all'usura, non si riscontra comunque nel caso di specie il fenomeno usurario. Il motivo d'appello, pur a seguito di rivisitazione motivazionale, deve essere nel complesso rigettato.
-Pur disponendo un complessivo rigetto dell'appello, viene disposta la parziale compensazione delle spese in virtù dell'accoglimento in motivazione del mutato orientamento giurisprudenziale in materia di usura moratoria.
-Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti alle spese di lite, come liquidate in dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
Rigetta l'appello, compensa le spese nella misura di 1/3 e condanna gli appellanti alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 3.000, comprensivi di spese generali, IVA e CPA, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, 10/12/2025 Il presidente est. dr.ssa Silvia Di Matteo