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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1911/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott. Teresa Guerrieri Giudice
dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. N. R.G. 1911/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MONTAGNI MANUELA ed elettivamente domiciliata in Montespertoli (FI), Via delle Fontanelle
n.5, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
G I O V A N N I M A R Z I A L I (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
P I E R A C C I P A O L O e d elettivamente domiciliato in San Giuliano Terme (PI), Loc.La
Fontina, Via Carducci n.13 presso lo studio del difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da Note scritte del 14/11/2024: “Voglia il Presidente del
Tribunale di PISA, pronunciare la separazione coniugale, alle seguenti condizioni: 1)I coniugi
1 vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
2) Pronunci l'addebito della separazione a carico di che con il suo comportamento violento e intimidatorio ha allontanato la moglie Controparte_1 della casa coniugale e come confermato dalla medesima in Udienza Presidenziale con l'intestazione della casa coniugale stante che la casa era stata acquistata. anche se solo a nome del marito, con i proventi di entrambi e in costanza di matrimonio, respinga la domanda ex adverso proposta in punto di addebito, non sussistendo la fattispecie in quanto i coniugi da tempo di fatto erano separati circostanza confermata da entrambi;
3) Termini di legge per le comparse conclusionali di cui alla separazione coniugale;
4) Con compensazione di ogni spesa di causa.”. La parte ricorrente, inoltre, nella comparsa conclusionale depositata il 16/12/2024 ha evidenziato si aver rinunciato alla domanda di assegno di mantenimento in sede di udienza dinanzi il Presidente rel.
La parte resistente ha concluso come da Note scritte di precisazione delle conclusioni del 12/11/2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettate tutte le istanze svolte dalla IG.ra nel Parte_1
ricorso introduttivo, pronunciare la separazione personale con addebito alla IG.ra Parte_1
e, con riferimento al termine previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 473Bis. 49 c.p.c.,
[...]
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Castellina in Chianti il 11.01.1959 fra il
IG. e la IG.ra . Con vittoria di spese e compensi di causa Controparte_1 Parte_1
nonché condanna della ricorrente ex art 96 commi 1 e 3 c.p.c.”.
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/06/2023 chiedeva fosse pronunciata Parte_2
la separazione giudiziale nei confronti del marito matrimonio celebrato in data Controparte_1
11/01/1959 nel Comune di Castellina in Chianti (SI) dalla cui unione sono nati due figli, oggi maggiorenni ed indipendenti economicamente.
Parte ricorrente riferiva che il coniuge aveva perpetrato nei suoi confronti atti di violenza, poi denunciati presso i Carabinieri di San Miniato, al punto da costringerla a lasciare la casa coniugale, e di aver subito pregiudizi di natura economica anche in occasione di una vendita di immobile conclusa dal coniuge. La SI.ra chiedeva l'addebito della separazione a carico Parte_2 del marito ed un assegno di mantenimento a favore di ' rectius sé medesima, di Controparte_2
€.500,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/10/2023, si costituiva il SI. CP_1
contestando quanto ex adverso allegato, anche in punto di allegazione delle riferite
[...]
2 violenze, evidenziando che la SI.ra aveva presentato una sola Parte_2
denuncia in oltre 60 anni di vita coniugale, il giorno 21/09/2021, quando decideva di lasciare la casa familiare, e riferiva dell'archiviazione del procedimento penale. Il resistente allegava che la coniuge aveva abbandonato la famiglia a seguito di un litigio con il figlio maggiore che abita nell'appartamento sito al piano sottostante. Il SI. infine, deduceva che entrambi Controparte_1
i coniugi avevano condotto per oltre 30 anni una vita da separati in casa, di aver provveduto lui stesso sempre al pagamento delle utenze nonostante subisse anche offese e minacce dalla coniuge, e di aver subito anche un tradimento della moglie con un altro uomo. In particolare, narrava che la SI.ra usciva spesso la sera per recarsi a ballare, mentre le condizioni di Parte_2 salute del coniuge peggioravano per un grave deficit visivo, e l'unico familiare che lo assisteva era il figlio . Infine, il resistente chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento ed allegava Per_1
che la ricorrente non aveva versato nulla per la realizzazione dell'immobile, poi oggetto di vendita e di contestazione. Chiedeva, quindi, l'addebito della separazione a carico della coniuge, il rigetto delle domande avverse e, ad integrazione, con riferimento al termine ex lege ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c. lo scioglimento del matrimonio.
Con ordinanza del 06/03/2024, ritenuto che non vi erano provvedimenti provvisori da assumere in quanto erano assenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, essendo impossibile accertare la situazione economica di parte ricorrente, non avendo la stessa ottemperato alla richiesta del Presidente del., i coniugi venivano autorizzati a vivere separati con ammissione delle prove orali, consistite nell'escussione del figlio Persona_2
Con ordinanza depositata il 17/10/2024, veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art.473 bis.28 c.p.c. Le parti provvedevano al deposito delle rispettive note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con ordinanza del 17/01/2025, la causa veniva rimessa in decisione dal
Presidente del., riservando di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
****
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento.
La ricorrente chiede la separazione giudiziale con richiesta di addebito al marito e domanda l'assegno di mantenimento. Il rsistente, costituitosi, contestando la ricostruzione attorea, ha chiesto a sua volta l'addebito a carico della moglie, opponendosi alle domande tutte, anche economiche.
3 La causa è stata istruita con la sola prova testimoniale del figlio , a completamento Persona_2
delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di udienza dinanzi al Presidente del. del 02/02/2025.
Sulle domande di addebito avanzate dai coniugi, occorre evidenziare quanto segue.
In particolare, sull'istanza del resistente con allegazioni della frequentazione della coniuge con altri uomini, in ossequio ai principi giurisprudenziali ormai pacifici, “Grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda,
e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 3923-2018).” (così ordinanza della Corte di Cassazione, Sez.I civile, del 16/09/2024
n.24811).
Nulla è stato provato in tal senso.
In riferimento, invero, alle motivazioni sottese alla domanda di addebito della ricorrente, l'unico testimone escusso, il figlio, mai ha fatto riferimento a condotte violente del padre nei confronti della madre;
anzi, ha riferito che da oltre 30 anni i genitori “hanno fatto vita separata, ognuno aveva una propria stanza ed un proprio letto, il cibo veniva consumato separatamente sia a pranzo che a cena”
e che il padre “a causa della sua ipovedenza, creava un piccolo disagio in casa, mia madre iniziava ad offenderlo pesantemente apostrofandolo quale: “assassino, delinquente…che ti venisse un cancro” e spesso sputandogli addosso”. Le attività espletate, quindi, non sono adeguate per una pronuncia favorevole sul punto.
Tutto ciò considerato, entrambe le domande di addebito devono essere respinte, non sussistendo i presupposti né per l'una né per l'altra.
Sulla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, si legge nella conclusionale della stessa, che vi avrebbe rinunciato all'udienza presidenziale;
ciò, invero, non trova riscontro nel verbale di causa. Nelle conclusioni, comunque, la ricorrente ha eliminato la richiesta di assegno di mantenimento, sulla quale quindi il Collegio non è stato chiamato a decidere.
Atteso l'esito della lite, le spese di causa devono essere compensate interamente tra le parti, considerata la soccombenza di entrambe sulla domanda di addebito della separazione.
Infine, il resistente ha chiesto la condanna della ricorrente ex art.96 commi I e III c.p.c. Le parti hanno chiesto la pronuncia della propria separazione personale, avanzando domande di addebito, la
4 ricorrente in prima istanza, il resistente in seconda, entrambe del tutto infondate, non sussistendo i presupposti di legge in virtù delle risultanze in atti e verbali di causa. Tutto ciò considerato, (cfr. Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 settembre 2024 n. 25012): la “responsabilità processuale aggravata, di cui al comma 3 dell'articolo 96 cpc, che è quello che viene qui in contestazione, consiste nell'aver abusato dello strumento processuale, e “richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi configgenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (Cass. 26545/ 2021)”. È chiaro quindi che nel caso di specie, non si rinvengono gli elementi per la condanna per lite temeraria a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._3
contratto matrimonio in Castellina in Chianti (SI) in data 11/01/1959, e trascritto nel registro dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Castellina in Chianti (SI) al n.1, Parte II, Serie A, anno
1959;
2. RIGETTA le domande di addebito avanzate da entrambe le parti;
3. ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castellina in Chianti (SI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in data 11/01/1959, e trascritto nel registro dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Castellina in Chianti (SI) al n.1, Parte
II, Serie A, anno 1959;
4.DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite.
5. RIGETTA la domanda di condanna ai sensi dell'art.96 comma I e III c.p.c.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Calcinaia (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
5 Il Tribunale, preso atto altresì della domanda del resistente di scioglimento del matrimonio ex art.479 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso in Pisa, nella camera di conSIlio del 11/03/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott. Teresa Guerrieri Giudice
dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. N. R.G. 1911/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MONTAGNI MANUELA ed elettivamente domiciliata in Montespertoli (FI), Via delle Fontanelle
n.5, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
G I O V A N N I M A R Z I A L I (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
P I E R A C C I P A O L O e d elettivamente domiciliato in San Giuliano Terme (PI), Loc.La
Fontina, Via Carducci n.13 presso lo studio del difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da Note scritte del 14/11/2024: “Voglia il Presidente del
Tribunale di PISA, pronunciare la separazione coniugale, alle seguenti condizioni: 1)I coniugi
1 vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
2) Pronunci l'addebito della separazione a carico di che con il suo comportamento violento e intimidatorio ha allontanato la moglie Controparte_1 della casa coniugale e come confermato dalla medesima in Udienza Presidenziale con l'intestazione della casa coniugale stante che la casa era stata acquistata. anche se solo a nome del marito, con i proventi di entrambi e in costanza di matrimonio, respinga la domanda ex adverso proposta in punto di addebito, non sussistendo la fattispecie in quanto i coniugi da tempo di fatto erano separati circostanza confermata da entrambi;
3) Termini di legge per le comparse conclusionali di cui alla separazione coniugale;
4) Con compensazione di ogni spesa di causa.”. La parte ricorrente, inoltre, nella comparsa conclusionale depositata il 16/12/2024 ha evidenziato si aver rinunciato alla domanda di assegno di mantenimento in sede di udienza dinanzi il Presidente rel.
La parte resistente ha concluso come da Note scritte di precisazione delle conclusioni del 12/11/2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettate tutte le istanze svolte dalla IG.ra nel Parte_1
ricorso introduttivo, pronunciare la separazione personale con addebito alla IG.ra Parte_1
e, con riferimento al termine previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 473Bis. 49 c.p.c.,
[...]
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Castellina in Chianti il 11.01.1959 fra il
IG. e la IG.ra . Con vittoria di spese e compensi di causa Controparte_1 Parte_1
nonché condanna della ricorrente ex art 96 commi 1 e 3 c.p.c.”.
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/06/2023 chiedeva fosse pronunciata Parte_2
la separazione giudiziale nei confronti del marito matrimonio celebrato in data Controparte_1
11/01/1959 nel Comune di Castellina in Chianti (SI) dalla cui unione sono nati due figli, oggi maggiorenni ed indipendenti economicamente.
Parte ricorrente riferiva che il coniuge aveva perpetrato nei suoi confronti atti di violenza, poi denunciati presso i Carabinieri di San Miniato, al punto da costringerla a lasciare la casa coniugale, e di aver subito pregiudizi di natura economica anche in occasione di una vendita di immobile conclusa dal coniuge. La SI.ra chiedeva l'addebito della separazione a carico Parte_2 del marito ed un assegno di mantenimento a favore di ' rectius sé medesima, di Controparte_2
€.500,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/10/2023, si costituiva il SI. CP_1
contestando quanto ex adverso allegato, anche in punto di allegazione delle riferite
[...]
2 violenze, evidenziando che la SI.ra aveva presentato una sola Parte_2
denuncia in oltre 60 anni di vita coniugale, il giorno 21/09/2021, quando decideva di lasciare la casa familiare, e riferiva dell'archiviazione del procedimento penale. Il resistente allegava che la coniuge aveva abbandonato la famiglia a seguito di un litigio con il figlio maggiore che abita nell'appartamento sito al piano sottostante. Il SI. infine, deduceva che entrambi Controparte_1
i coniugi avevano condotto per oltre 30 anni una vita da separati in casa, di aver provveduto lui stesso sempre al pagamento delle utenze nonostante subisse anche offese e minacce dalla coniuge, e di aver subito anche un tradimento della moglie con un altro uomo. In particolare, narrava che la SI.ra usciva spesso la sera per recarsi a ballare, mentre le condizioni di Parte_2 salute del coniuge peggioravano per un grave deficit visivo, e l'unico familiare che lo assisteva era il figlio . Infine, il resistente chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento ed allegava Per_1
che la ricorrente non aveva versato nulla per la realizzazione dell'immobile, poi oggetto di vendita e di contestazione. Chiedeva, quindi, l'addebito della separazione a carico della coniuge, il rigetto delle domande avverse e, ad integrazione, con riferimento al termine ex lege ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c. lo scioglimento del matrimonio.
Con ordinanza del 06/03/2024, ritenuto che non vi erano provvedimenti provvisori da assumere in quanto erano assenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, essendo impossibile accertare la situazione economica di parte ricorrente, non avendo la stessa ottemperato alla richiesta del Presidente del., i coniugi venivano autorizzati a vivere separati con ammissione delle prove orali, consistite nell'escussione del figlio Persona_2
Con ordinanza depositata il 17/10/2024, veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art.473 bis.28 c.p.c. Le parti provvedevano al deposito delle rispettive note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con ordinanza del 17/01/2025, la causa veniva rimessa in decisione dal
Presidente del., riservando di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
****
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento.
La ricorrente chiede la separazione giudiziale con richiesta di addebito al marito e domanda l'assegno di mantenimento. Il rsistente, costituitosi, contestando la ricostruzione attorea, ha chiesto a sua volta l'addebito a carico della moglie, opponendosi alle domande tutte, anche economiche.
3 La causa è stata istruita con la sola prova testimoniale del figlio , a completamento Persona_2
delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di udienza dinanzi al Presidente del. del 02/02/2025.
Sulle domande di addebito avanzate dai coniugi, occorre evidenziare quanto segue.
In particolare, sull'istanza del resistente con allegazioni della frequentazione della coniuge con altri uomini, in ossequio ai principi giurisprudenziali ormai pacifici, “Grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda,
e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 3923-2018).” (così ordinanza della Corte di Cassazione, Sez.I civile, del 16/09/2024
n.24811).
Nulla è stato provato in tal senso.
In riferimento, invero, alle motivazioni sottese alla domanda di addebito della ricorrente, l'unico testimone escusso, il figlio, mai ha fatto riferimento a condotte violente del padre nei confronti della madre;
anzi, ha riferito che da oltre 30 anni i genitori “hanno fatto vita separata, ognuno aveva una propria stanza ed un proprio letto, il cibo veniva consumato separatamente sia a pranzo che a cena”
e che il padre “a causa della sua ipovedenza, creava un piccolo disagio in casa, mia madre iniziava ad offenderlo pesantemente apostrofandolo quale: “assassino, delinquente…che ti venisse un cancro” e spesso sputandogli addosso”. Le attività espletate, quindi, non sono adeguate per una pronuncia favorevole sul punto.
Tutto ciò considerato, entrambe le domande di addebito devono essere respinte, non sussistendo i presupposti né per l'una né per l'altra.
Sulla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, si legge nella conclusionale della stessa, che vi avrebbe rinunciato all'udienza presidenziale;
ciò, invero, non trova riscontro nel verbale di causa. Nelle conclusioni, comunque, la ricorrente ha eliminato la richiesta di assegno di mantenimento, sulla quale quindi il Collegio non è stato chiamato a decidere.
Atteso l'esito della lite, le spese di causa devono essere compensate interamente tra le parti, considerata la soccombenza di entrambe sulla domanda di addebito della separazione.
Infine, il resistente ha chiesto la condanna della ricorrente ex art.96 commi I e III c.p.c. Le parti hanno chiesto la pronuncia della propria separazione personale, avanzando domande di addebito, la
4 ricorrente in prima istanza, il resistente in seconda, entrambe del tutto infondate, non sussistendo i presupposti di legge in virtù delle risultanze in atti e verbali di causa. Tutto ciò considerato, (cfr. Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 settembre 2024 n. 25012): la “responsabilità processuale aggravata, di cui al comma 3 dell'articolo 96 cpc, che è quello che viene qui in contestazione, consiste nell'aver abusato dello strumento processuale, e “richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi configgenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (Cass. 26545/ 2021)”. È chiaro quindi che nel caso di specie, non si rinvengono gli elementi per la condanna per lite temeraria a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._3
contratto matrimonio in Castellina in Chianti (SI) in data 11/01/1959, e trascritto nel registro dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Castellina in Chianti (SI) al n.1, Parte II, Serie A, anno
1959;
2. RIGETTA le domande di addebito avanzate da entrambe le parti;
3. ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castellina in Chianti (SI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in data 11/01/1959, e trascritto nel registro dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Castellina in Chianti (SI) al n.1, Parte
II, Serie A, anno 1959;
4.DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite.
5. RIGETTA la domanda di condanna ai sensi dell'art.96 comma I e III c.p.c.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Calcinaia (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
5 Il Tribunale, preso atto altresì della domanda del resistente di scioglimento del matrimonio ex art.479 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso in Pisa, nella camera di conSIlio del 11/03/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
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