Sentenza 24 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/10/2025, n. 7844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7844 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07844/2025REG.PROV.COLL.
N. 02137/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2137 del 2024, proposto da
ST RB in qualità di titolare dell'impresa individuale Auto RB des ST RB, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Meinhard Durnwalder, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Orsini n. 34, int. 16;
contro
Comune di Valdaora, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Andreas IT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andreas Oberleiter, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 17/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Valdaora e di Andreas IT;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione delle parti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 la Cons. Gudrun Agostini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante chiede la riforma della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano n. 17/2024 che ha respinto il ricorso dal medesimo proposto per l’annullamento dei seguenti atti: (i) della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Valdaora n. 220 del 18 maggio 2023 e del richiamato verbale della commissione di gara del 12 maggio 2023; (ii) della lettera del Segretario Comunale del Comune di Valdaora del 20 giugno 2023, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o susseguente, ove sfavorevole per la parte ricorrente.
2. Si riportano qui di seguito in sintesi le premesse in punto di fatto.
Il Comune di Valdaora con le deliberazioni della Giunta comunale n. 120 e 121 del 23 marzo 2023 indiceva un concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di una “ autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente fino a nove posti ” ai sensi del Regolamento comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente approvato con delibera del Consiglio comunale n. 38/2021 e nominava la commissione di concorso.
L’avviso di gara veniva pubblicato dal 28 maggio al 2 giugno 2023.
In data 12 maggio 2023 la commissione di gara esaminava le tre domande pervenute in termini assegnando il seguente punteggio ai concorrenti: punti 13/14 all’impresa individuale Andreas IT (controinteressato); punti 12/14 all’impresa RB ST (ricorrente) e punti 11/14 all’impresa IS KL.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 220 del 18 maggio 2023 veniva approvato il verbale di concorso e la graduatoria e disposta l’assegnazione dell'autorizzazione messa a bando al vincitore.
Il 23 maggio 2023, durante il periodo di pubblicazione della deliberazione giuntale n. 20/2023, il secondo classificato, odierno appellante, presentava un ricorso al Comune di Valdaora - Ufficio licenze, per segnalare che il vincitore avesse falsamente dichiarato di non essere stato assoggettato negli ultimi cinque anni a revoca o decadenza di autorizzazioni, presupposto richiesto dal bando, posto che in data 14.2.2020 era stato notiziato della revoca di una autorizzazione dal Comune di Campo Tures. L’opponente chiedeva quindi di disporre l’esclusione del controinteressato dal concorso per falsa dichiarazione e di procedere alla nuova nomina del vincitore.
Con nota del 20.6.2023, il Segretario Comunale nonché responsabile del procedimento di gara specificava che il ricorso non sarebbe stato considerato quale opposizione ai sensi degli artt. 183, comma 5 della legge regionale n. 3 del 3.5.2018 e che non ricorreva alcuna falsa dichiarazione per il fatto che l’evento ivi richiamato non riguardava una revoca o decadenza ai sensi della lett. d) del bando ma un “annullamento in autotutela” per un originario vizio di legittimità dell’autorizzazione dovuto a fatto non addebitabile alla condotta dell’interessato.
3. Ritenendo gli atti in epigrafe indicati illegittimi e lesivi, l’odierno appellante ha proposto impugnazione al T.r.g.a. di Bolzano, affidata a due motivi di ricorso, il primo per avversare la nota del Comune di Valdaora del 20.6.2023, ritenuta viziata per carenza di potere del Segretario comunale e il secondo per censurare l’illegittimità della deliberazione di assegnazione in quanto difetterebbe in capo al primo classificato uno dei requisiti previsti dalla normativa e dalla lex specialis .
4. Ad esito del giudizio, con l’appellata sentenza il T.r.g.a., ha giudicato infondati entrambi i motivi e respinto il ricorso statuendo sul tema principale che: - la “ revoca e decadenza ” dell’autorizzazione di cui alla lettera d) dell’avviso non si riferisce a qualsiasi ipotesi di perdita di un’autorizzazione ma esclusivamente a quei casi in cui, nei cinque anni precedenti il nuovo bando, è stata revocata o dichiarata decaduta l’autorizzazione al titolare per sanzionare con efficacia “ ex nunc ” una sua trasgressione, quindi quale sanzione per infrazioni o la perdita o inesistenza dei requisiti soggettivi per l’esercizio del servizio ai sensi dell’art. 22 e 26 del Regolamento comunale; - l’interessato non ha subito una revoca di autorizzazione ma la stessa è stata annullata in autotutela da parte del Comune di Campo Tures, in quanto il signor NI TT, con contratto del 05.02.2020, ha ceduto la sua impresa (e con ciò la sua autorizzazione) al controinteressato Andreas IT, malgrado in tale data non fossero decorsi i cinque anni dal rilascio della stessa; - non ricorre violazione dell’art. 26 del Regolamento perché la perdita dell’autorizzazione di cui si controverte non è ascrivibile a colpa o cattiva condotta del concorrente; - la violazione degli artt. 9 della legge n. 21 del 1992 e 6, comma 8, lettera a) del D.P.P. n. 32 del 2019 e il requisito mancante è quindi ascrivibile soltanto al cedente e non anche al cessionario; - l’annullamento in autotutela ha efficacia ex tunc , con la conseguenza che non c’è mai stata un’autorizzazione che sia stata revocata.
5. Ne è seguito l’odierno appello che è affidato ai seguenti motivi di ricorso:
I. “ Erroneità della sentenza appellata per violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (legge regionale n. 2 del 2018 e ss.mm.ii.), dell’art. 28, lettera b) dello Statuto del Comune di Valdaora, dell’art. 5 del Regolamento concernente l’opposizione a deliberazioni, nonché degli artt. 1-bis, 4, comma 3 e 7 della legge provinciale n. 17 del 1993 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Violazione dei principi della prevalenza della sostanza sulla forma, di buona amministrazione e di leale collaborazione con il Cittadino Privato. Difetto di competenza, eccesso di potere e difetto di motivazione. Riproposizione del primo motivo di ricorso ”:
II. “ Erroneità della sentenza appellata per violazione e falsa applicazione della lettera d) dell’avviso di concorso, dell’art. 26, comma 1, lettera f) del Regolamento per l’esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente, nonché degli artt. 9 della legge n. 21 del 1992 e 14 6, comma 8, lettera a) del D.P.P. n. 32 del 2019. Riproposizione del secondo motivo di ricorso ”.
6. Nel giudizio d’appello si sono costituiti in data 18 marzo 2023 il Comune di Valdaora e in data 22 aprile 2024 il controinteressato, chiedendo il rigetto del ricorso. Nel termine di rito le parti hanno depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a. e l’appellante anche una replica.
7. All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Passando all’esame del merito, si dà atto che con il primo motivo di gravame l’appellante deduce l’erroneità del capo della sentenza con cui è stato giudicato infondato il primo motivo di ricorso di primo grado con cui aveva censurato l’illegittimità della nota a firma del Segretario comunale del 20.6.2023, di rigetto/archiviazione del ricorso in opposizione presentato, per eccesso di potere, per violazione delle norme del Codice degli Enti Locali della Regione T.A.A/Südtirol, dello Statuto comunale e del Regolamento concernente l’opposizione alle deliberazioni e per difetto di motivazione. A tale riguardo la parte fa leva sulla prevalenza nel diritto amministrativo della sostanza dell’atto sulla forma e sulla irrilevanza del nomen iuris in concreto utilizzato ma anche sulla ricorrenza dell’obbligo per l’amministrazione di trasmettere d’ufficio le istanze dei cittadini alla struttura competente alla trattazione che, nel caso di specie, sarebbe stata la Giunta comunale trattandosi di opposizione alla assegnazione dell’autorizzazione dalla stessa deliberato. Il Segretario comunale pertanto non sarebbe stato competente a dichiarare l’inammissibilità e l’infondatezza dell’opposizione (o del ricorso) ma avrebbe dovuto investire la Giunta comunale e la commissione di gara in considerazione del fatto che è stata denunciata l’illegittimità della assegnazione della licenza e chiesta l’esclusione del vincitore dalla graduatoria e una nuova nomina del vincitore cui assegnare la licenza.
2. Con il secondo motivo di appello invece si censura il capo della sentenza che ha respinto il secondo motivo di primo grado con il ricorrente aveva dedotto la mancanza in capo al controinteressato dei requisiti per l’assegnazione del servizio di autonoleggio ai sensi della lett. d) dell’avviso di concorso e la violazione dell’art. 26, comma 1, lettera f) del Regolamento comunale, dell’art. 9 della legge n. 21 del 1992 e dell’art. 6, comma 8, lettera a) del D.P.P. n. 32 del 2019, per aver il medesimo subito una revoca di un’autorizzazione nei 5 anni precedenti all’avviso in questione da parte di altro Comune, ovvero del Comune di Campo Tures, fornendo a riguardo una falsa dichiarazione nella domanda di partecipazione, con conseguente l’illegittimità della delibera di assegnazione dell’autorizzazione e del pregresso verbale di concorso del 12.5.2023 contenente l’individuazione del vincitore.
Ritiene l’appellante che l’erroneità della decisione del Tribunale – di considerare la vicenda relativa alla perdita della autorizzazione n. 5/2018 non come revoca ai sensi della lett. d) del bando - sia dovuta non soltanto ad una errata applicazione della normativa ma anche all’insufficiente istruttoria che era stata espressamente sollecitata dall’interessato, al fine di acquisire la documentazione del Comune di Campo Tures che non è mai stata dallo stesso ostesa nonostante esplicita richiesta di accesso agli atti.
3. L’appello è fondato per quanto riguarda il profilo dedotto con il primo motivo di gravame con cui è stata dedotta l’incompetenza funzionale del Segretario comunale a decidere sulla ammissibilità e sulla fondatezza del ricorso in opposizione presentato all’ente comunale in data 23 maggio 2023.
Il ricorso, invero, è stato presentato al Comune di Valdaora, indirizzandolo alla struttura amministrativa di riferimento, durante il periodo di pubblicazione della deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto l’approvazione del verbale di gara del 12.05.2023, l’aggiudicazione definitiva al vincitore l’assegnazione della licenza.
Come evidenziato dall’appellante, né l’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione T.A.A/Südtirol né l’art. 5 del Regolamento concernente l’opposizione a deliberazioni prescrivono particolari formalismi per la presentazione di un atto di opposizione all’Amministrazione comunale ed esiste, nel diritto amministrativo, un favor a beneficio della validità ed efficacia degli atti e provvedimenti giuridici, anche a prescindere da aspetti strettamente formali, purché il contenuto degli atti e provvedimenti giuridici risulti in modo chiaro ed inequivocabile dagli stessi.
Dal contenuto del ricorso del 23 maggio 2023 si evince, con sufficiente chiarezza, che si tratta di una opposizione alla decisione assunta dalla Giunta comunale, alla cui base si sostiene esservi una falsa/omessa dichiarazione del vincitore che avrebbe dovuto determinare la sua esclusione per il fatto che il comma 1, lett. f) dell’art. 26 del Regolamento comunale (“ revoca dell’autorizzazione ”), al quale si riferisce il bando laddove alla lett. d), tra i presupposti per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente, richiede “ di non aver subito azioni di revoca o di decadenza di un’autorizzazione, né in questo Comune né in un altro, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda ”, fa riferimento soltanto al fatto oggettivo della “ perdita o mancanza dei requisiti per ottenere o mantenere l’autorizzazione ” e pertanto non rileverebbe l’aspetto soggettivo.
Ritiene il Collegio che, sulla base dei principi richiamati dall’appellante in ordine alla prevalenza della sostanza sulla forma e sul nomen utilizzato e di quanto disposto dagli artt. 5 e 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (L.R. n. 2 del 2018 e ss.mm.ii.), dell’art. 28, lettera b) dello Statuto del Comune di Valdaora e dell’art. 5 del Regolamento concernente l’opposizione a deliberazioni, il ricorso presentato dal sig. ST andava sottoposto alla Giunta comunale e non poteva essere deciso e archiviato dal Segretario comunale, in qualità di responsabile del procedimento di gara, per il fatto che la funzione del responsabile del procedimento si è esaurita con l’aggiudicazione provvisoria disposta nel verbale di gara ed è stata sostituita dalla deliberazione giuntale di assegnazione definitiva della licenza.
Infatti, in base alle citate disposizioni, l’organo competente per decidere l’ammissibilità e la fondatezza di una opposizione avverso una deliberazione della Giunta comunale non è il Segretario comunale e neppure il responsabile del procedimento, ma la medesima Giunta comunale che aveva nominato il vincitore e disposto l’assegnazione della licenza alla quale va quindi rimessa la decisione sulla opposizione presentata.
4. L’accoglimento della censura sopra esaminata determina, per la sua evidente pregiudizialità logico-giuridica (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5/2015), l’assorbimento dei restanti motivi di gravame, con conseguente obbligo da parte della Giunta comunale del Comune di Valdaora di riesaminare il ricorso in opposizione e l’istanza ivi contenuta anche alla luce del tenore del comma 1, lett. f) dell’art. 26 del Regolamento comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente approvato con delibera del Consiglio comunale n. 38/2021.
5. Per le ragioni suesposte, il ricorso in appello va accolto, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata va accolto il primo motivo del ricorso introduttivo in relazione al dirimente profilo della incompetenza del Segretario comunale, con conseguente annullamento della nota del 20.6.2023 impugnata in primo grado.
6. Sussistono, nondimeno, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in relazione al primo motivo, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il primo motivo del ricorso introduttivo in relazione al profilo della incompetenza, con conseguente annullamento della nota a firma del Segretario comunale del Comune di Valdaora del 20.6.2023 impugnata in primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO