Ordinanza cautelare 4 ottobre 2024
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 29/04/2026, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01299/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01517/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1517 del 2024, proposto da
LU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Calpona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, via Camiciotti, n. 102;
nei confronti
Studio Rem di GA ES & C Sas, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell’efficacia, dell'autorizzazione prot 100308 del 24/05/2024 rilasciata dall'ASP Messina nella parte in cui prevede una limitazione, della nota prot 128784 del 03/07/2024 dell'ASP ME di rigetto dell'istanza di rettifica in autotutela
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;
Vista la memoria del 13 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il dott. EA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso in epigrafe con cui LU s.r.l. ha impugnato l’Autorizzazione prot. 100308 del 24 maggio 2024 rilasciata dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina nella parte in cui l’efficacia del titolo abilitativo (avente ad oggetto l’esercizio di un nuovo poliambulatorio a Brolo) è circoscritta alle attività già prestate presso la sede di provenienza, con esclusione dell’autorizzazione all’esercizio della mammografia;
Visto l’atto di costituzione dell’ASP di Messina;
Rilevato che con ordinanza n. 426 del 4 ottobre 2024 è stata respinta l’istanza cautelare con condanna della ricorrente al pagamento delle relative spese di fase;
Vista l’autorizzazione prot. n. 80353 del 16 aprile 2025, depositata in atti dalla ricorrente il giorno 27 febbraio 2026, con la quale quest’ultima è autorizzata a erogare (tra le altre) anche prestazioni di mammografia nell’ambito del budget assegnato;
Vista la memoria del 13 marzo 2026 con cui parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, incluse quelle della fase cautelare;
Considerato che, stante la portata satisfattiva dell’anzidetto provvedimento sopravvenuto rispetto all’interesse azionato dalla società ricorrente, al Collegio non resti che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 cod. proc. amm.;
Stimato che le spese di lite possono essere integralmente compensate; con conferma della liquidazione delle spese a carico di parte ricorrente disposta per la fase cautelare del giudizio in considerazione della natura oggettivamente ampliativa del nuovo titolo rilasciato dall’amministrazione rispetto a quello originario
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate; fatta salva la condanna alle spese di parte ricorrente per la fase cautelare del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP IO, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
EA MA, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| EA MA | EP IO |
IL SEGRETARIO