Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/06/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 12.6.2025, alle ore 11.14 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. BACHINI Maurizio per la parte ricorrente e l'Avv. MONTANA Giovanni per la parte resistente. È presente personalmente la parte ricorrente.
È altresì presente il funzionario UPP Dr.ssa che assiste il Testimone_1 magistrato e provvede alla verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina la propria attività alle ore 11.35. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 581/2023 promossa da assistita dall'Avv. BACHINI Maurizio Parte_1
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 28.8.2023 premettendo di aver prestato Parte_1 la propria attività lavorativa a partire dal 3.6.2015, senza soluzione di continuità, presso il
Comune di ed in particolare presso l'ufficio tributi, inizialmente in forza di CP_1 un progetto, -organizzato dalla regione Toscana- di collocamento mirato per appartenenti alle liste delle categorie protette e successivamente, dal 22.6.2016, in qualità di socio lavoratore, con contratto a tempo indeterminato, della Cooperativa sociale Lunears, appaltante del servizio di supporto ed affiancamento all'ufficio tributi per attività di accertamento IMU e TASI del predetto Comune, chiedeva la condanna del Comune di in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle retribuzioni maturate CP_1 dalla conchiudente medesima da liquidare -detratto l'aliude perceptum- in tesi, nell'importo di € 22.460,23 (in caso di inquadramento della conchiudente nella cat. C, pos. economica
C1); in subordine, nell'importo di € 11.355,33 (in ipotesi di inquadramento della conchiudente nella cat. B, pos. economica B1).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.11.2023 si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto Controparte_1 della ricorrente per maturazione del termine quinquennale, contestando in fatto e diritto quanto dedotto nell'atto introduttivo e chiedendo il rigetto del ricorso con conseguente condanna alle spese.
In particolare parte resistente rilevava che l'affidamento del servizio alla Coop. sociale
Lunears per gli anni 2017–2019 era avvenuto ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 381/1991 non operando quindi l'art. 29, comma 1 e 3 bis, del D. Lgs. n. 276/2003: mentre per gli anni 2020-2022 l'affidamento era avvenuto mediante regolare contratto di appalto di servizi ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, con la conseguenza che l'attività svolta dalla ricorrente non poteva essere ricondotta nell'ambito della somministrazione di lavoro.
2 Nel corso del giudizio veniva ammessa la prova testimoniale e, di seguito allo espletamento della prova istruttoria, la causa veniva fissata per discussione all'udienza del
12.6.2025 con assegnazione di termine per eventuali note difensive.
Nel venire a decidere la presente controversia, si ritiene opportuno e comunque rispondente ai criteri di cui al d.m.
8.8.2023 ex art. 46 disp. att. c.p.c., provvedere ad una analisi per punti specifici delle questioni in fatto e in diritto poste dalla causa in decisione.
1) circa la prescrizione del diritto rivendicato
Il ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. per gli Controparte_1 eventuali crediti maturati, oltre al quinquennio dalla notifica del ricorso giudiziale.
Sul punto si precisa che le richieste di parte ricorrente di differenze retributive si riferiscono al periodo intercorrente dal 1.7.2017 al 30.6.2022.
Il termine di prescrizione quinquennale è stato interrotto in data 10.5.2022 con l'invio della pec alla Cooperativa Lunears e al Comune di rectius con il ricevimento CP_1 della stessa documentato dalla ricevuta di avvenuta consegna del 10.5.2022, ore 16.13
(doc. sub 14 e 15 del ricorso introduttivo); pertanto, anche volendo aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il termine prescrizionale decorre in costanza del rapporto lavorativo sia per quanto concerne la posizione del lavoratore socio di cooperativa sia nel caso di pubblico dipendente con contratto a tempo determinato
(come quello assimilabile alla posizione della ricorrente), il diritto della ricorrente alle differenze retributive non può, nella specie, dichiararsi prescritto stante l'interruzione del termine regolarmente spiegata.
Conseguentemente l'eccezione non può essere accolta.
2) circa l'applicabilità dell'art. 29 D.lgs 276/2003: periodo lavorativo 2017-
2019
E' pacifico, in quanto dimostrato documentalmente e comunque ammesso da entrambe le parti in causa, che la ricorrente nell'anno 2015 abbia svolto un tirocinio presso l'Ufficio
Tributi del Comune di (cfr. doc. 2 allegato alla memoria di costituzione), in CP_1 virtù di un progetto formativo approvato dalla Provincia di Massa-Carrara di collocamento mirato per appartenenti alle liste delle categorie protette e che, una volta terminato, a distanza di un mese, più specificamente in data 22.06.2016, sia stata assunta
3 dalla Cooperativa Sociale Lunears, continuando a svolgere la medesima prestazione lavorativa presso lo stesso ufficio Tributi del Comune di CP_1
Tale attività è quindi stata resa dalla Sig.ra nel periodo 2017-2019, in qualità di Pt_1 socio lavoratore della Cooperativa Sociale Lunears e in forza della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 381/1991, dalla cooperativa medesima con il Comune
(cfr. doc. 6 allegato alla memoria di costituzione).
L'art. 5 della l. 381/1991 istituisce e disciplina un regime particolare per l'affidamento delle convenzioni riservate alle cooperative sociali di tipo B, derogando alle norme del codice dei contratti, giustificato dall'esigenza di tutelare e favorire in modo prioritario l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate e perseguire la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini.
Deve dunque ritenersi, come condivisibilmente sostenuto da parte resistente, che la ricorrente abbia prestato l'attività lavorativa, almeno in questo momento iniziale, in applicazione della speciale normativa volta a soddisfare l'interesse sociale del reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.
L'ANAC, con delibera n. 868 del 25/09/2019, ha chiarito che l'interesse sociale può essere perseguito anche attraverso altri strumenti, tra cui anche un «ordinario» affidamento di un appalto pubblico secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che tenga conto di criteri sociali, lasciando, quindi ampia libertà e discrezionalità all'Ente pubblico nello scegliere lo strumento più conveniente per perseguire tali finalità, con l'unica limitazione di motivare adeguatamente le ragioni di fatto e di convenienza alla base della scelta.
In particolare Anac ha chiarito che il criterio dell'adeguatezza, volto a sorreggere e orientare l'azione della pubblica amministrazione, richiede la specificazione delle finalità di ordine sociale che l'Ente intende raggiungere e la previsione, in fase di esecuzione della convenzione, di appositi controlli onde verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Ciò in quanto l'art. 5 della legge 381 del 1991 prevede espressamente la possibilità di stipulare convenzioni “anche in deroga alla disciplina dei contratti della pubblica amministrazione” trattandosi di affidamenti che riguardano specificatamente il terzo settore per il quale il legislatore, per finalità solidaristiche, ha puoi attribuito specifica rilevanza alla realizzazione di obiettivi ritenuti prioritari e in particolare l'inserimento
4 lavorativo di soggetti svantaggiati che diversamente sarebbero ragionevolmente esclusi o comunque pregiudicati dall'accesso “per modalità ordinarie” al mercato del lavoro.
Da cui deriva l' inapplicabilità al caso che ci occupa della disciplina dettata dall'art. 29
D.lgs 276/2003 prevista per gli appalti. A nulla valendo che l'affidamento diretto del servizio alla cooperativa sociale (cfr. doc. 6), realizzata con lo strumento della
Convenzione, costituisca deroga ai principi generali di concorrenza insistendo qui la finalità a cui si è dato soddisfazione, dell'immettere nel circuito lavorativo e fornire opportunità di lavoro alle persone svantaggiate.
3)circa la natura dell'affidamento in oggetto: appalto o somministrazione di lavoro periodo lavorativo 2020-2023
Al fine del corretto inquadramento della fattispecie in esame e conseguente applicazione degli istituti giuridici è necessario verificare sempre preliminarmente se il rapporto di lavoro della ricorrente debba essere inquadrato nell'ambito del contratto di appalto stipulato tra il Comune e la società cooperativa sociale Lunears o debba essere qualificato nell'ambito della somministrazione di lavoro.
Un aiuto a dirimere la questione, così come sopra evidenziata, perviene dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che con la sentenza n. 3457 del 2022 -ribadendo un precedente orientamento giurisprudenziale (ex multis sent. n. 1571/2018)- ha definito i tratti distintivi che connotano in modo tipico il contratto d'appalto e valgono a differenziarlo dalla somministrazione di personale precisando che essi “consistono nell'assunzione da parte dell'appaltatore:
a) del potere di organizzazione dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività richiesta;
b) del potere direttivo sui lavoratori impiegati nella stessa;
c) del rischio di impresa (in tal senso l'art. 29 del d.lgs. 276/2003, recita: “ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione di mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa”).
5 I richiamati profili di differenziazione si compendiano nel fatto che attraverso il contratto di appalto una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, secondo lo schema dell'obbligazione di risultato;
nel contratto di somministrazione, al contrario, l'agenzia invia in missione dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi.
Da ciò ulteriormente consegue che nel contratto di appalto i lavoratori restano nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne cura la direzione ed il controllo;
nella somministrazione è invece l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire.
La prova testimoniale esperita nel corso del giudizio ha permesso di qualificare il rapporto di lavoro de quo nell'ambito della somministrazione di lavoro.
E' emerso, infatti, che il potere di organizzazione e di direzione fosse in capo all'Ente locale.
Le mansioni da svolgere erano infatti impartite alla ricorrente dal medesimo e CP_1 non dalla società cooperativa:
- il teste , escusso all'udienza del 9.4.2024 ha confermato la circostanza Testimone_2
indicata al nr. 14 del ricorso introduttivo, ossia che a metà 2017, la responsabile comunale del Servizio, Dott.ssa aveva incaricato la ricorrente Persona_1 di occuparsi del servizio ICA, ivi compresi il recupero dei proventi dovuti dai commercianti ambulanti di fiere e/o mercati, nonché dei conteggi per il computo della tassa di occupazione del lavoro pubblico. Tale circostanza è stata altresì confermata anche dal teste assessore del Comune di Testimone_3 CP_1
(“si è vero, io ero assessore al commercio e ricordò che sanò una situazione pregressa di insoluto di alcuni commerciante, mi aveva calcolato anche il suolo dei bar , ma non so dire da quando si occupava sicuramente già pre covid”) e da entrambi escussi all'udienza Testimone_4 del 11.6.2024.
- L'episodio indicato dalla ricorrente, ossia il comportamento “aggressivo” tenuto dall'assessore costituisce ulteriore conferma che il potere organizzativo e Per_2 direttivo facesse capo all'Ente comunale. Lo stesso assessore, sentito in sede di interrogatorio libero all'udienza del 12.12.2023, pur negando di aver tenuto
6 atteggiamento aggressivo ha comunque confermato di aver impartito l'ordine di chiudere il front-office per alcuni giorni al fine di velocizzare l'evasione delle pratiche;
- I testi e hanno confermato che la ricorrente era sottoposta Testimone_2 Tes_3
agli ordini e direttive dal responsabile del settore tributi, dapprima la dott.ssa e poi Persona_1 Testimone_5
- Il teste ha altresì confermato che la ricorrente in caso di assenza avvisava il Tes_2
nella persona del responsabile del servizio e che anche le ferie venivano CP_1 concordate dalla ricorrente con gli altri dipendenti comunali (rispondendo al cap.
40 ha infatti dichiarato “si è vero anche le ferie le concordavamo fra di noi”);
- di fatto la ricorrente era inserita nell'organico comunale svolgendo le stesse mansioni dei colleghi, assunti direttamente dal e alternandosi con gli CP_1 stessi in caso di assenza, così come riferito dai testi e La ricorrente Tes_2 Tes_3 veniva altresì indicata tra il personale dell'Ufficio Tributi e le era assegnato un numero di telefono interno ed un account di posta elettronica dell' nel sito Pt_2 istituzionale del così come documentato dal doc sub 16 allegato al CP_1 ricorso e confermato in sede di escussione dei testi.
Pratici nel confermare la circostanza ha altresì specificato “si è vero anche la postazione del pc che utilizzava la ricorrente aveva come user name il suo nome e cognome”. Il teste pur non confermando il documento ha comunque specificato “confermo Tes_3 che aveva un numero diretto e penso che avesse accesso alla posta dell'ufficio con password dell'ufficio di riferimento. L'account è del;
CP_1
- la teste , escussa all'udienza del 11.6.2024, utente che si era rivolta allo Testimone_6
sportello del ha testualmente riferito:“la ricorrente mi ha Controparte_1 aiutato a risolvere il problema infatti io avevo versato del denaro in più e quindi mi aiutò a recuperarlo. Poi successivamente ogniqualvolta mi accingevo a calcolare l'IMU mi rivolgevo al comune ove incontravo la ricorrente che mi aiutava. Adr la ricorrente aveva un ufficio a piano terra era insieme ad un altro impiegato mi pare si chiamasse . Tutti e due si occupavano di Tes_2
IMU e lui chiedeva informazioni alla ricorrente e non viceversa” così rendendo evidente che anche all'esterno la ricorrente appariva inserita nell'organico dell'ente, svolgendo le stesse mansioni dei dipendenti pubblici che condividevano con lei l'attività.
7 Concludendo si può quindi ritenere provato che la disciplina del rapporto dedotto in giudizio sia quella propria della somministrazione di lavoro, in quanto il Comune di ha imposto le concrete modalità organizzative per lo svolgimento delle CP_1 mansioni della ricorrente, non limitandosi alla verifica del rispetto di determinati standard qualitativi, ma dirigendo e controllando la prestazione lavorativa della ricorrente.
Da ciò discende il diritto della ricorrente ad ottenere le differenze retributive dovute, nel rispetto della clausola 4 punto 1 della Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999,
1999/70/CE alla quale ha dato attuazione nell'ordinamento interno l'art. 6 d.lgs. n.
368/2001, principio applicabile, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della
Corte di giustizia UE, ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico. Norma che vieta ad uno
Stato membro qualsiasi disparità di trattamento tra dipendenti pubblici di ruolo e dipendenti pubblici temporanei, per il solo motivo che questi ultimi lavorino a tempo determinato;
a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da “ragioni oggettive” e cioè dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguano il rapporto di impiego in questione, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (Corte Giust. UE 13 settembre 2007, in causa C-307/05).
Evenienza qui non verificatasi.
4) circa l'inquadramento contrattuale
Nel contratto di assunzione a tempo indeterminato (doc sub 2 del ricorso introduttivo) viene inquadrata nella categoria di impiegato amministrativo nella qualifica Area Pt_1
B1, posizione economica 1 del livello professionale dell'inquadramento unico previsto dal ccnl settore cooperative sociale.
Parte ricorrente chiede la corresponsione delle differenze retributive in via principale con l'inquadramento della ricorrente nella categoria C, posizione economica C1 e in subordine nella cat. B, posizione economica B1.
Sul punto si deve precisare che parte ricorrente omette di allegare e provare le mansioni svolte e asseritamente inquadrabili nella categoria C ossia quella degli istruttori. Pertanto si
8 deve considerare il rapporto di lavoro inquadrabile nella categoria B, posizione economica
B1.
In base al CCNL applicabile e prodotto in giudizio (doc. sub 27 del ricorso introduttivo) appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
-buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
- discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta.
Al livello esemplificativo poi il CCNL colloca in tale posizione “il lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni”.
La prova per testi assunta nel corso del giudizio permette di inquadrare la lavoratrice nel sopra indicato livello.
Si consideri d'altra parte infine che il livello C1 invocato e richiesto dalla ricorrente richiede il possesso del diploma di scuola secondaria superiore e la ricorrente non ha fornito prova di averlo conseguito.
5) circa la determinazione del quantum spettante
Per la quantificazione del dovuto domandato da parte ricorrente, in assenza di specifica contestazione, possono essere utilizzati i conteggi prodotti da parte ricorrente e allegati al ricorso.
La stessa parte resistente, infatti, sul punto ha pacificamente ammesso: “per quanto attiene alla quantificazione della domanda, si rileva che gli importi della retribuzione del dipendente comunale
(B1 e C1) e del dipendente delle cooperative sociali (B1) indicati nei due conteggi prodotti dalla ricorrente sub 25 e 26 sono “matematicamente” corretti perché di fonte contrattuale…”
9 Non sussiste, quindi, valida motivazione per discostarsi dai conteggi sopra indicati che quantificano il diritto della ricorrente alle differenze retributive in complessivi € 3.994,94 per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Conclusivamente pertanto il ricorso merita parziale accoglimento.
Relativamente alle spese infine, si ritiene opportuno, attesa la parziale soccombenza, compensarle per il 50% tra le parti, ponendo a carico del (parziale) soccombente resistente il restante 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte
1) dichiara non genuino il rapporto di appalto di cui alla determina n. 3 del 10.1.2020 dedotto in giudizio e pertanto accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la ricorrente e il Comune di a far data dal 7.1.2020; CP_1 accerta altresì il diritto della ricorrente ad essere inquadrato Parte_1 nell'area B, pos. economica B1;
2) dichiara tenuto e condanna il Comune di nella persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma lorda di € 3.994,94 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo;
3) liquida le spese di lite in €. 2.626,00 per competenze oltre iva e cpa come per legge disponendone la compensazione nella misura del 50% tra le parti e ponendo il restante 50% a carico del resistente.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 12 giugno 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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