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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6239/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6239/2025 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in strada Torino 12/b 10043 Orbassano presso lo studio dell'avv.
AR EL che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PIOSSASCO il Parte_1 Parte_2 28/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO (atto n. 24 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , il 19 luglio 2010 e , il 28 febbraio 2015, Per_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 20/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
DISPONE che: Per_ 2) Le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 anagrafica presso la madre e dimora e collocazione alternata presso entrambi i genitori a settimane alterne, dal lunedì sino alla domenica, ad esclusione del giovedì che trascorreranno con l'altro genitore. Durante le vacanze natalizie le minori trascorreranno - ad anni alterni - con un genitore il Natale e con l'altro la Vigilia, e il giorno di Capodanno ad anni alterni tra i genitori. Durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
3) I genitori avranno l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Per_
4) Il signor si impegna a contribuire al mantenimento delle figlie e Parte_2 Per_1 versando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del Parte_1 presente ricorso, la somma di € 150,00 (€ 75,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% dei 2/3 della tassa rifiuti e delle spese per il consumo dell'acqua sopportate dalla signora Parte_1
5) Le spese straordinarie delle figlie, di cui al Protocollo d'Intesa stipulato dal Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15 marzo 2016, verranno ripartite tra i genitori nelle misura del 50% ciascuno, ad eccezione di quelle superiori ad € 200,00, che verranno ripartite nella misura del 60% a carico del signor e del 40% a carico della signora Parte_2 Pt_1
DÀ ATTO che:
6) L'assegno unico e universale per i figli a carico, previsto dal Decreto Legislativo n. 230 del 29
pagina 2 di 3 dicembre 2021, verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%.
7) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio Per_ delle figlie minori e . Per_1
8) Spese legali compensate
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6239/2025 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in strada Torino 12/b 10043 Orbassano presso lo studio dell'avv.
AR EL che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PIOSSASCO il Parte_1 Parte_2 28/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO (atto n. 24 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , il 19 luglio 2010 e , il 28 febbraio 2015, Per_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 20/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
DISPONE che: Per_ 2) Le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 anagrafica presso la madre e dimora e collocazione alternata presso entrambi i genitori a settimane alterne, dal lunedì sino alla domenica, ad esclusione del giovedì che trascorreranno con l'altro genitore. Durante le vacanze natalizie le minori trascorreranno - ad anni alterni - con un genitore il Natale e con l'altro la Vigilia, e il giorno di Capodanno ad anni alterni tra i genitori. Durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
3) I genitori avranno l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Per_
4) Il signor si impegna a contribuire al mantenimento delle figlie e Parte_2 Per_1 versando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del Parte_1 presente ricorso, la somma di € 150,00 (€ 75,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% dei 2/3 della tassa rifiuti e delle spese per il consumo dell'acqua sopportate dalla signora Parte_1
5) Le spese straordinarie delle figlie, di cui al Protocollo d'Intesa stipulato dal Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15 marzo 2016, verranno ripartite tra i genitori nelle misura del 50% ciascuno, ad eccezione di quelle superiori ad € 200,00, che verranno ripartite nella misura del 60% a carico del signor e del 40% a carico della signora Parte_2 Pt_1
DÀ ATTO che:
6) L'assegno unico e universale per i figli a carico, previsto dal Decreto Legislativo n. 230 del 29
pagina 2 di 3 dicembre 2021, verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%.
7) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio Per_ delle figlie minori e . Per_1
8) Spese legali compensate
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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