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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4287 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA – SEZIONE FALLIMENTARE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa RI NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. L'anno 2024 del Ruolo
Generale dei Procedimenti civili contenziosi proposta da
Parte_1
IN PERSONA DEL CURATORE AVV.
[...]
CA CA (rappresentata e difesa dall'avv.
GASPARE SPEDALE)
ATTORE
Contro
(rappresentato e difeso dall'avv. MARIO Controparte_1
PRESTIGIACOMO)
OGGETTO: Azione revocatoria (artt. 166 e ss.)
***
Con atto di citazione ex art. 166 CCII, regolarmente notificato, la liquidazione giudiziale della società
[...]
(d'ora in poi ha convenuto dinanzi a Parte_1 Pt_1
questo Tribunale la in persona CP_1
1 L'amministratore unico e legale rappresentante pro– tempore, per sentire dichiarare l'inefficacia e la revoca - ai sensi L'art. 166, secondo comma, CCII - dei pagamenti effettuati dall'odierna società sottoposta a liquidazione giudiziale, nei sei mesi antecedenti al deposito del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale, in favore di parte convenuta per un importo di complessivi € 227.962,13, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento della propria domanda, la parte attrice ha dedotto che i seguenti pagamenti: bonifico di €56.000,00 del 14.04.2023”;
assegno di € 31.500,00 addebitato il 2.12.22;
assegno di € 32.120,69 addebitato il 4.1.23;
assegno di € 51.340,96 addebitato il 1.2.23;
assegno di € 57.000,48 addebitato il 6.3.2023
sono tutti revocabili perchè eseguiti nel periodo sospetto dei sei mesi anteriori all'apertura della liquidazione giudiziale e il creditore era cosciente dello stato di decozione della società odierna attrice, così come prescritto dall'art. 166 comma 2
CCII.
Parte attrice ha, in particolare, rilevato che i predetti pagamenti riguardano i rapporti commerciali intrattenuti dalle due società per la fornitura delle carni che, poi venivano distribuite dall'attrice, in esclusiva, presso le quattro sedi del gruppo di supermercati La Curatela della CP_2
2 liquidazione giudiziale della ha, inoltre, dedotto che Pt_1
i predetti pagamenti hanno ad oggetto fatture emesse a 120 giorni da fine mese e anche oltre, a dispetto L'abitudine cristallizzata fra le parti, prima del 2022, per cui il pagamento si attestava a 60 giorni da fine mese.
Ha, inoltre, dedotto la conoscenza da parte della CP_1
dello stato d'insolvenza L'odierna attrice, emergente:
[...]
- dalla proposizione, in data 26.4.2023, del ricorso di apertura della liquidazione giudiziale sulla scorta di n. 162 fatture rimaste insolute per l'importo di euro 188.000,00 circa, dopo il mancato incasso di un assegno di euro
56.000,00 e il pagamento della medesima somma mediante bonifico;
- dal ritardo “cronico” dei pagamenti delle fatture;
- dalla chiusura della sede di Termini Imerese del supermercato con riduzione del volume d'affari della CP_2
società attrice;
- dai debiti emergenti dal bilancio sociale del 2021.
La società si è costituita in giudizio CP_1
contestando la fondatezza della domanda attrice, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo.
La convenuta ha dedotto, in particolare, la mancanza di prova del requisito della scientia decotionis in capo all'accipiens, non potendo tale elemento essere desunto dagli elementi genericamente indicati nell'atto di citazione di parte
3 attrice e rilevando, al contrario, che la società convenuta non aveva il minimo sentore dello stato di decozione fino al deposito del ricorso. La ha inoltre dedotto che i CP_1
pagamenti avvenivano secondo i termini d'uso e pertanto i pagamenti non sono sottoponibili a revocatoria.
La domanda è parzialmente fondata, e va accolta per nei termini di seguito indicati.
Occorre premettere che nessuna controversia è sorta sul presupposto oggettivo relativo all'esistenza dei pagamenti revocabili, allegati da parte attrice e non contestati nell'an e nel quantum dalla CP_1
Sul presupposto soggettivo della scientia decotionis, la parte attrice ha dedotto una serie di elementi (di una certa gravità) atti a comprovare e sorreggere la revocabilità dei pagamenti oggetto di causa, effettuati dal febbraio del 2023.
Sul punto la giurisprudenza ha più volte ribadito che in tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2,
l.fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione L'impresa da parte di quello
4 specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia decotionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare. (Cass. Ordinanza n.
27070 del 14/09/2022; Cass. Sentenza n. 23650 del
31/08/2021).
Nel caso di specie, l'esame delle testimonianze rese, unitamente alla documentazione allegata in atti, evidenziano taluni elementi atti a giustificare la revocabilità dei pagamenti avvenuti dal febbraio 2023 in poi, tra i quali:
- il progressivo aumento dei tempi per il pagamento delle fatture: da gennaio 2020 a dicembre 2021 a 60gg da fine mese, da aprile 2022 a luglio 2022 a 90gg da fine mese, da settembre 2022 parzialmente a 120gg da fine mese e, in alcune occasioni, fino a 150gg;
- il consequenziale aumento L'esposizione debitoria, divenuta - al deposito del ricorso di apertura della liquidazione giudiziale - di euro 188.000,00;
- l'incontro in presenza, tra gennaio 2023 e febbraio 2023, tra (amministrativo della già Parte_2 CP_1
legale rappresentante della stessa) e Parte_3
riguardante anche le modalità di pagamento, in considerazione L'esposizione debitoria accumulata (cfr. cap
5 4 memoria ex art. 171ter n.3 cpc di parte convenuta), in luogo delle ordinarie conversazioni che avvenivano via whatsapp, che dimostra la volontà della convenuta di avere rassicurazioni sullo stato economico, evidentemente in grave crisi, della Parte_1
- la decisione, in data 7.4.2023, da parte di di CP_1
interrompere le forniture fa inevitabilmente presumere – per l'impatto futuro economico nella società stessa, tenuto conto L'ingente rapporto commerciale sotteso – una decisione condivisa e ponderata nel tempo all'interno della società, incompatibile con una decisione presa unicamente per l'ultimo pagamento non andato a buon fine;
- la decisione della di proporre ricorso per CP_1
apertura di liquidazione giudiziale, decisione mai assunta per altri fornitori inadempienti – cfr teste Testimone_1
all'udienza del 10.1.2025 nella quale ha dichiarato “non ricordo di altre occasioni in cui è stata presentata istanza di
LG nei confronti di altri fornitori” – che fa presumere la consapevolezza da parte della convenuta di non riuscire ad ottenere il pagamento mediante un ricorso monitorio, strumento ordinario e più rapido di riscossione di crediti inadempiuti.
A ciò si aggiunga che il teste sentito Parte_2
all'udienza del 30.4.2025, legale rappresentante della società convenuta fino al 2020, e poi durante i fatti amministrativo
6 della stessa, ha dichiarato che il (legale Pt_3
rappresentante della non si era mai recato - prima Pt_1
L'incontro del 2023 - presso l'azienda, salvo una volta per un'emergenza. Il teste ha, in particolare, dichiarato che “a gennaio 2023 e febbraio 2023 svolgevo attività ancora di amministrativo, ho incontrato il sig. dopo che si è Pt_3
operato, e abbiamo parlato delle consegne e della qualità e mi ha detto che avrebbe iniziato a ripianare i pagamenti che nel frattempo erano aumentati perché la quantità di merce da lui acquistata era aumentata”, “E' vero, il sig mandava Pt_3
direttamente a me via whatsapp i messaggi sugli ordini da effettuare e non ha mai rappresentato problemi economici relativi all'azienda”.
Da siffatta dichiarazione si desume dunque che i rapporti - finchè i pagamenti erano regolari - avvenivano unicamente via whatsapp, mentre divenuti irregolari i pagamenti e aumentato il debito, vi è stata la necessità di un incontro dal vivo fra i due soggetti (che evidentemente prendevano le decisioni nelle rispettive società) per ridefinire i rapporti commerciali e ricevere rassicurazioni, rassicurazioni tuttavia pervenute unicamente in forma verbale.
La necessità di avere un incontro dal vivo unitamente a tutti gli elementi sopra riportati denota, dunque, la consapevolezza da parte della convenuta, quantomeno da quell'incontro, dello stato di crisi della se è vero Pt_1
7 infatti che prima L'incontro può dedursi di una consapevolezza potenziale dello stato crisi, la stessa volontà di modificare le modalità di definizione dei rapporti commerciali dal vivo invece che via telefono (avvenuta appena due mesi prima del deposito del ricorso di apertura della liquidazione giudiziale) dimostra unitamente agli altri numerosi elementi la conoscenza effettiva, secondo i parametri della logicità e della coerenza, dello stato di insolvenza L'odierna attrice.
Nel caso in esame, dunque, tali elementi unitariamente considerati, lasciano presumere la consapevolezza da parte della società convenuta dello stato di insolvenza L'odierna attrice.
Non può, infine, considerarsi integrata l'eccezione formulata dalla convenuta prevista dall'art. 166 comma 3 lett. a) in ordine alla non revocabilità dei pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio L'attività d'impresa nei termini d'uso.
Siffatta ipotesi è configurabile laddove l'adempimento della fornitura di beni e servizi sia avvenuta nei termini contrattuali o mediante comportamenti di fatto consolidati nel tempo (cfr. Cass. ord. 27939/2020).
Nel caso di specie, invece, come dedotto e allegato da parte attrice, e non contestato dalla convenuta, i pagamenti inizialmente a 60 gg sono divenuti progressivamente a 90 e
8 poi oltre i 120gg, sicchè non può in alcun modo ritenersi che i pagamenti avvenuti a 120gg fossero nei termini d'uso; ciò è inoltre confermato dal fatto che proprio a seguito L'aumento L'indebitamento e L'allungamenti dei tempi di pagamento vi sia stato un incontro dal vivo fra il Pt_3
e il e poi la proposizione del ricorso di apertura della Pt_2
liquidazione giudiziale.
Ne consegue che va dichiarata l'inefficacia dei pagamenti effettuati da febbraio 2023 in poi e segnatamente: bonifico di
€ 56.000,00 del 14.04.2023, assegno di € 51.340,96 addebitato l'1.2.23, assegno di € 57.000,48 addebitato il
6.3.2023, con conseguente condanna della convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della complessiva somma di € 164.341,44, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale, trattandosi di debito di valuta.
Sul punto la giurisprudenza a Sezioni Unite ha invero chiarito che L'obbligazione restitutoria conseguente alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi L'art. 64 della legge fall., di un pagamento eseguito dal fallito nel "periodo sospetto", ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito;
ne consegue che: a) gli interessi sulla somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale;
b) il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto
9 della domanda spetta solo ove l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito;
c) gli interessi possono attribuirsi solo su espressa domanda di parte, la quale non può essere avanzata, per la prima volta, in comparsa conclusionale, non essendo, in tal caso, ipotizzabile un'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, consentita soltanto fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione (Cass SSUU n.
6538 del 18/03/2010).
Le spese di lite di parte attrice vanno poste a carico della parte parzialmente soccombente nella misura del 70% e sono liquidate, in conformità al DM 147/2022 in complessivi euro
9.800,00 oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Visto l'art. 166 comma 2 CCII
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, udite le conclusioni delle parti, sulla domanda avanzata dalla liquidazione giudiziale della società
[...]
così provvede: Parte_1
- dichiara l'inefficacia parziale dei pagamenti effettuati dalla in favore della convenuta Parte_1 [...]
nei sei mesi anteriori al deposito di apertura della CP_1
liquidazione giudiziale;
- condanna la convenuta al pagamento, in CP_1
10 favore della parte attrice, della complessiva somma di €
164.341,44, oltre interessi legali dalla data del deposito della domanda giudiziale;
- condanna la parte convenuta al pagamento del 70% delle spese processuali in favore L'IO (attesa l'attestazione di insufficienza di fondi) nella misura di complessivi euro
9.800,00 oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA.
Il Giudice
RI NO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa RI NO , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto L'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA – SEZIONE FALLIMENTARE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa RI NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. L'anno 2024 del Ruolo
Generale dei Procedimenti civili contenziosi proposta da
Parte_1
IN PERSONA DEL CURATORE AVV.
[...]
CA CA (rappresentata e difesa dall'avv.
GASPARE SPEDALE)
ATTORE
Contro
(rappresentato e difeso dall'avv. MARIO Controparte_1
PRESTIGIACOMO)
OGGETTO: Azione revocatoria (artt. 166 e ss.)
***
Con atto di citazione ex art. 166 CCII, regolarmente notificato, la liquidazione giudiziale della società
[...]
(d'ora in poi ha convenuto dinanzi a Parte_1 Pt_1
questo Tribunale la in persona CP_1
1 L'amministratore unico e legale rappresentante pro– tempore, per sentire dichiarare l'inefficacia e la revoca - ai sensi L'art. 166, secondo comma, CCII - dei pagamenti effettuati dall'odierna società sottoposta a liquidazione giudiziale, nei sei mesi antecedenti al deposito del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale, in favore di parte convenuta per un importo di complessivi € 227.962,13, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento della propria domanda, la parte attrice ha dedotto che i seguenti pagamenti: bonifico di €56.000,00 del 14.04.2023”;
assegno di € 31.500,00 addebitato il 2.12.22;
assegno di € 32.120,69 addebitato il 4.1.23;
assegno di € 51.340,96 addebitato il 1.2.23;
assegno di € 57.000,48 addebitato il 6.3.2023
sono tutti revocabili perchè eseguiti nel periodo sospetto dei sei mesi anteriori all'apertura della liquidazione giudiziale e il creditore era cosciente dello stato di decozione della società odierna attrice, così come prescritto dall'art. 166 comma 2
CCII.
Parte attrice ha, in particolare, rilevato che i predetti pagamenti riguardano i rapporti commerciali intrattenuti dalle due società per la fornitura delle carni che, poi venivano distribuite dall'attrice, in esclusiva, presso le quattro sedi del gruppo di supermercati La Curatela della CP_2
2 liquidazione giudiziale della ha, inoltre, dedotto che Pt_1
i predetti pagamenti hanno ad oggetto fatture emesse a 120 giorni da fine mese e anche oltre, a dispetto L'abitudine cristallizzata fra le parti, prima del 2022, per cui il pagamento si attestava a 60 giorni da fine mese.
Ha, inoltre, dedotto la conoscenza da parte della CP_1
dello stato d'insolvenza L'odierna attrice, emergente:
[...]
- dalla proposizione, in data 26.4.2023, del ricorso di apertura della liquidazione giudiziale sulla scorta di n. 162 fatture rimaste insolute per l'importo di euro 188.000,00 circa, dopo il mancato incasso di un assegno di euro
56.000,00 e il pagamento della medesima somma mediante bonifico;
- dal ritardo “cronico” dei pagamenti delle fatture;
- dalla chiusura della sede di Termini Imerese del supermercato con riduzione del volume d'affari della CP_2
società attrice;
- dai debiti emergenti dal bilancio sociale del 2021.
La società si è costituita in giudizio CP_1
contestando la fondatezza della domanda attrice, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo.
La convenuta ha dedotto, in particolare, la mancanza di prova del requisito della scientia decotionis in capo all'accipiens, non potendo tale elemento essere desunto dagli elementi genericamente indicati nell'atto di citazione di parte
3 attrice e rilevando, al contrario, che la società convenuta non aveva il minimo sentore dello stato di decozione fino al deposito del ricorso. La ha inoltre dedotto che i CP_1
pagamenti avvenivano secondo i termini d'uso e pertanto i pagamenti non sono sottoponibili a revocatoria.
La domanda è parzialmente fondata, e va accolta per nei termini di seguito indicati.
Occorre premettere che nessuna controversia è sorta sul presupposto oggettivo relativo all'esistenza dei pagamenti revocabili, allegati da parte attrice e non contestati nell'an e nel quantum dalla CP_1
Sul presupposto soggettivo della scientia decotionis, la parte attrice ha dedotto una serie di elementi (di una certa gravità) atti a comprovare e sorreggere la revocabilità dei pagamenti oggetto di causa, effettuati dal febbraio del 2023.
Sul punto la giurisprudenza ha più volte ribadito che in tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2,
l.fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione L'impresa da parte di quello
4 specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia decotionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare. (Cass. Ordinanza n.
27070 del 14/09/2022; Cass. Sentenza n. 23650 del
31/08/2021).
Nel caso di specie, l'esame delle testimonianze rese, unitamente alla documentazione allegata in atti, evidenziano taluni elementi atti a giustificare la revocabilità dei pagamenti avvenuti dal febbraio 2023 in poi, tra i quali:
- il progressivo aumento dei tempi per il pagamento delle fatture: da gennaio 2020 a dicembre 2021 a 60gg da fine mese, da aprile 2022 a luglio 2022 a 90gg da fine mese, da settembre 2022 parzialmente a 120gg da fine mese e, in alcune occasioni, fino a 150gg;
- il consequenziale aumento L'esposizione debitoria, divenuta - al deposito del ricorso di apertura della liquidazione giudiziale - di euro 188.000,00;
- l'incontro in presenza, tra gennaio 2023 e febbraio 2023, tra (amministrativo della già Parte_2 CP_1
legale rappresentante della stessa) e Parte_3
riguardante anche le modalità di pagamento, in considerazione L'esposizione debitoria accumulata (cfr. cap
5 4 memoria ex art. 171ter n.3 cpc di parte convenuta), in luogo delle ordinarie conversazioni che avvenivano via whatsapp, che dimostra la volontà della convenuta di avere rassicurazioni sullo stato economico, evidentemente in grave crisi, della Parte_1
- la decisione, in data 7.4.2023, da parte di di CP_1
interrompere le forniture fa inevitabilmente presumere – per l'impatto futuro economico nella società stessa, tenuto conto L'ingente rapporto commerciale sotteso – una decisione condivisa e ponderata nel tempo all'interno della società, incompatibile con una decisione presa unicamente per l'ultimo pagamento non andato a buon fine;
- la decisione della di proporre ricorso per CP_1
apertura di liquidazione giudiziale, decisione mai assunta per altri fornitori inadempienti – cfr teste Testimone_1
all'udienza del 10.1.2025 nella quale ha dichiarato “non ricordo di altre occasioni in cui è stata presentata istanza di
LG nei confronti di altri fornitori” – che fa presumere la consapevolezza da parte della convenuta di non riuscire ad ottenere il pagamento mediante un ricorso monitorio, strumento ordinario e più rapido di riscossione di crediti inadempiuti.
A ciò si aggiunga che il teste sentito Parte_2
all'udienza del 30.4.2025, legale rappresentante della società convenuta fino al 2020, e poi durante i fatti amministrativo
6 della stessa, ha dichiarato che il (legale Pt_3
rappresentante della non si era mai recato - prima Pt_1
L'incontro del 2023 - presso l'azienda, salvo una volta per un'emergenza. Il teste ha, in particolare, dichiarato che “a gennaio 2023 e febbraio 2023 svolgevo attività ancora di amministrativo, ho incontrato il sig. dopo che si è Pt_3
operato, e abbiamo parlato delle consegne e della qualità e mi ha detto che avrebbe iniziato a ripianare i pagamenti che nel frattempo erano aumentati perché la quantità di merce da lui acquistata era aumentata”, “E' vero, il sig mandava Pt_3
direttamente a me via whatsapp i messaggi sugli ordini da effettuare e non ha mai rappresentato problemi economici relativi all'azienda”.
Da siffatta dichiarazione si desume dunque che i rapporti - finchè i pagamenti erano regolari - avvenivano unicamente via whatsapp, mentre divenuti irregolari i pagamenti e aumentato il debito, vi è stata la necessità di un incontro dal vivo fra i due soggetti (che evidentemente prendevano le decisioni nelle rispettive società) per ridefinire i rapporti commerciali e ricevere rassicurazioni, rassicurazioni tuttavia pervenute unicamente in forma verbale.
La necessità di avere un incontro dal vivo unitamente a tutti gli elementi sopra riportati denota, dunque, la consapevolezza da parte della convenuta, quantomeno da quell'incontro, dello stato di crisi della se è vero Pt_1
7 infatti che prima L'incontro può dedursi di una consapevolezza potenziale dello stato crisi, la stessa volontà di modificare le modalità di definizione dei rapporti commerciali dal vivo invece che via telefono (avvenuta appena due mesi prima del deposito del ricorso di apertura della liquidazione giudiziale) dimostra unitamente agli altri numerosi elementi la conoscenza effettiva, secondo i parametri della logicità e della coerenza, dello stato di insolvenza L'odierna attrice.
Nel caso in esame, dunque, tali elementi unitariamente considerati, lasciano presumere la consapevolezza da parte della società convenuta dello stato di insolvenza L'odierna attrice.
Non può, infine, considerarsi integrata l'eccezione formulata dalla convenuta prevista dall'art. 166 comma 3 lett. a) in ordine alla non revocabilità dei pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio L'attività d'impresa nei termini d'uso.
Siffatta ipotesi è configurabile laddove l'adempimento della fornitura di beni e servizi sia avvenuta nei termini contrattuali o mediante comportamenti di fatto consolidati nel tempo (cfr. Cass. ord. 27939/2020).
Nel caso di specie, invece, come dedotto e allegato da parte attrice, e non contestato dalla convenuta, i pagamenti inizialmente a 60 gg sono divenuti progressivamente a 90 e
8 poi oltre i 120gg, sicchè non può in alcun modo ritenersi che i pagamenti avvenuti a 120gg fossero nei termini d'uso; ciò è inoltre confermato dal fatto che proprio a seguito L'aumento L'indebitamento e L'allungamenti dei tempi di pagamento vi sia stato un incontro dal vivo fra il Pt_3
e il e poi la proposizione del ricorso di apertura della Pt_2
liquidazione giudiziale.
Ne consegue che va dichiarata l'inefficacia dei pagamenti effettuati da febbraio 2023 in poi e segnatamente: bonifico di
€ 56.000,00 del 14.04.2023, assegno di € 51.340,96 addebitato l'1.2.23, assegno di € 57.000,48 addebitato il
6.3.2023, con conseguente condanna della convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della complessiva somma di € 164.341,44, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale, trattandosi di debito di valuta.
Sul punto la giurisprudenza a Sezioni Unite ha invero chiarito che L'obbligazione restitutoria conseguente alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi L'art. 64 della legge fall., di un pagamento eseguito dal fallito nel "periodo sospetto", ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito;
ne consegue che: a) gli interessi sulla somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale;
b) il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto
9 della domanda spetta solo ove l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito;
c) gli interessi possono attribuirsi solo su espressa domanda di parte, la quale non può essere avanzata, per la prima volta, in comparsa conclusionale, non essendo, in tal caso, ipotizzabile un'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, consentita soltanto fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione (Cass SSUU n.
6538 del 18/03/2010).
Le spese di lite di parte attrice vanno poste a carico della parte parzialmente soccombente nella misura del 70% e sono liquidate, in conformità al DM 147/2022 in complessivi euro
9.800,00 oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Visto l'art. 166 comma 2 CCII
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, udite le conclusioni delle parti, sulla domanda avanzata dalla liquidazione giudiziale della società
[...]
così provvede: Parte_1
- dichiara l'inefficacia parziale dei pagamenti effettuati dalla in favore della convenuta Parte_1 [...]
nei sei mesi anteriori al deposito di apertura della CP_1
liquidazione giudiziale;
- condanna la convenuta al pagamento, in CP_1
10 favore della parte attrice, della complessiva somma di €
164.341,44, oltre interessi legali dalla data del deposito della domanda giudiziale;
- condanna la parte convenuta al pagamento del 70% delle spese processuali in favore L'IO (attesa l'attestazione di insufficienza di fondi) nella misura di complessivi euro
9.800,00 oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA.
Il Giudice
RI NO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa RI NO , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto L'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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