Sentenza 9 luglio 2001
Massime • 1
La sentenza che, ritenendo ingiustificato il dissenso del Pubblico ministero, applichi -a conclusione del dibattimento- la pena originariamente richiesta dall'imputato, non è appellabile da quest'ultimo, ma solo ricorribile per cassazione; tuttavia, detto ricorso si converte in appello nella ipotesi in cui tale ultimo mezzo di gravame sia stato proposto dal Pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2001, n. 34843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34843 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 09/07/2001
Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIUSEPPE SICA - Consigliere - N. 1237
Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 40323/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SO AO, n. a Trento il 30 novembre 1951
Avverso
la sentenza della Corte d'appello di Trento depositata il 16 giugno Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi
Udite le conclusioni del P.M. Dott. F.M. Iacoviello che ha chiesto l'a.s.r. del provv. Impugnato e dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione qualificata come ricorso.
Udito il difensore Noris Zanin.
Motivi della decisione
Con sentenza depositata il 24 dicembre 1998 il Tribunale di Trento assolse AO SO da due delle tre imputazioni di falso ideologico in atto pubblico ascrittegli e, ritenuto ingiustificato il dissenso espresso dal pubblico ministero su una richiesta di patteggiamento tempestivamente formulata dall'imputato con riferimento a tutte le imputazioni, applicò a AO SO la pena di tre mesi di reclusione, sostituita con la pena pecuniaria, per la sola terza imputazione contestatagli, qualificandola falso ideologico in certificazione.
Contro la sentenza del tribunale interposero appello sia il pubblico ministero sia l'imputato. Ma la Corte d'appello di Trento, dichiarato inammissibile l'appello di AO SO in quanto relativo all'imputazione oggetto del patteggiamento, respinse anche l'appello del pubblico ministero, relativo sia alle imputazioni per le quali v'era stata pronuncia di assoluzione sia all'imputazione per cui era stata accolta la richiesta di patteggiamento, in quanto fondata su un'errata derubricazione del reato.
Ricorre ora per cassazione AO SO e propone contro la sentenza d'appello tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia illogicità della motivazione e violazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando che la corte d'appello, pur avendo dubitato della fondatezza dell'accusa, non l'abbia assolto anche dal terzo addebito di falso. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 448 c.p., lamentando che la corte trentina non abbia dichiarato l'ammissibilità del suo appello, riconosciuta da una parte della giurisprudenza, e, comunque, abbia omesso di qualificare il suo appello come ricorso, a norma dell'art. 568 C.P.P. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 444 c.p.p. e 129 c.p.p., lamentando ancora di non essere stato prosciolto.
Il primo e il terzo motivo del ricorso sono inammissibili per violazione dell'art. 606 c.p.p., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutazione dei fatti. Il secondo motivo del ricorso, che pone questioni evidentemente preliminari, sarebbe fondato nella parte in cui censura la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello proposto da AO SO.
In realtà nella giurisprudenza di questa Corte è controverso se sia appellabile la sentenza che, ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applichi a conclusione del dibattimento la pena originariamente richiesta dall'imputato.
Secondo alcune decisioni "la sentenza con la quale il giudice - in primo grado o in appello-, ritenuto ingiustificato il dissenso del p.m, applica all'imputato la pena da lui richiesta presenta identità di caratteristiche con quella ex art. 444 e 448, prima parte, c.p.p. e ciò con riguardo non solo alla formula del dispositivo ed alle limitazioni decisionali, di cui all'art. 444 cit., ma anche alle limitazioni delle impugnazioni dipendenti dalla rinuncia alla prova ed alla presunzione di non colpevolezza, insite implicitamente nelle richieste dell'imputato"; sicché questa sentenza è appellabile solo dal pubblico ministero, non dall'imputato che può solo ricorrere per cassazione (Cass., sez. 4^, 10 febbraio 1999, Nardi, m. 213482, Cass., sez. 6^, 16 aprile 1999,. Arces, m. 215262). Secondo altre decisioni, invece, "la sentenza che applichi la pena richiesta dall'imputato a seguito di dibattimento celebrato per il mancato consenso del p.m., ritenuto dal giudice ingiustificato, è appellabile anche dall'imputato, atteso che la rinunzia a contestare l'accusa, implicita nella richiesta di patteggiamento, ha effetto solo e unicamente nel caso in cui sia stato raggiunto l'accordo tra le parti sulla pena da applicare" (Cass., sez. 4^, 10 ottobre 2000, Bettini, m. 217254).
ora di questi due orientamenti è certamente preferibile il primo, perché l'art. 448 comma 2 c.p.p. chiaramente riconosce il potere d'appello al solo pubblico ministero dissenziente, definendo in ogni altro caso inappellabili le sentenze cui si riferisce il primo comma dell'articolo.
Tuttavia l'art. 580 c.p.p. prevede che, quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi d'impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte in appello. E, secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale, la conversione opera anche se la sentenza sia inappellabile per la parte che ha proposto il ricorso (Cass., sez. 3^, 8 marzo 1991, Gaglianese, m. 187726). Deve certo escludersi che sia appellabile per la parte in cui accolga il patteggiamento la sentenza che contemporaneamente prosciolga l'imputato da altri reati (Cass., sez. 5^, 21 febbraio 1992, D'Anna, m. 190070), perché in questo caso la decisione è solo formalmente unica, contenendo in realtà una separazione dei procedimenti. Ma non sembra possa discutersi che l'art. 580 c.p.p. debba trovare applicazione quando, come nel caso in esame, la sentenza sia impugnata dal pubblico ministero e dall'imputato per gli stessi reati in ordine ai quali vi sia stata pronuncia di sentenza a norma dell'art. 448 comma 1 c.p.p. (Cass., sez. 5^, 21 febbraio 1992, D'Anna, m. 190070, Cass., sez. 3^, 4 giugno 1998, Peintner R, m. 211685). In questi casi è ragionevole che prevalga la ratio dell'art. 580 c.p.p., che ha "lo scopo di evitare la molteplicità di giudizi sulle stesse questioni e si ispira, palesemente, non solo a criteri di economia e concentrazione processuale, ma anche alla finalità di evitare giudicati contrastanti" (Cass., sez. 6^, 4 ottobre 1999, Artuso, m. 214895). La sentenza impugnata è pertanto errata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato in quanto proposto da persona non legittimata. Tuttavia la corte d'appello avrebbe dovuto egualmente dichiarare inammissibile l'appello, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la conversione del ricorso in appello non comporta un'estensione dei motivi deducibili rispetto a quanto previsto dall'art. 606 c.p.p. per il ricorso cassazione (Cass., sez. un., 18 giugno 1993, Rabiti). E nel caso in esame l'imputato, con la sua impugnazione, aveva prospettato inammissibilmente questioni di merito.
Sicché, in tal senso corretta la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2001