Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 13443/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13443/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.16641/2022)
TRA
, cf , , cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , cf , C.F._2 Parte_3 C.F._3
, cf , , cf Parte_4 C.F._4 Parte_5
, cf C.F._5 Parte_6
, , cf , C.F._6 Parte_7 C.F._7 tutti nella qualità di eredi di n. ad AFRAGOLA (NA) Persona_1 il 10/06/1944 e deceduta il 10/06/2024 rappresentata e difesa dall'avv. RIGITANO RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31/10/2023 la de cuius aveva dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento nonché la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Aveva quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio, a seguito del decesso dell'originaria ricorrente si sono costituiti gli eredi con apposita memoria.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 16641/2022 ed ha deciso la causa con sentenza.
DOMANDA RELATIVA ALLA CONDIZIONE DI DISABILITA'
A seguito del decesso di parte ricorrente, non può ritenersi sussistente l'interesse ad agire degli eredi per l'accertamento del requisito sanitario utile per la condizione di disabilità in favore della de cuius in quanto tale condizione non riguarda il riconoscimento di una prestazione di natura economica.
2
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato la de cuis affetta da: “Esiti di quart mammella sinistra per ca con linfonodo sentinella asportato sottoposto a radioterapia ed attuale ormonoterapia – ipoacusia – artrosi polidistrettuale – miodisplasia proliferativa cronica”
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: ”APPARATO OSTEO-
ARTICOLARE Deambulazione autonoma, passaggi posturali autonomi.
Paziente in grado di mantenere la stazione eretta prolungata. Il ROM delle articolazioni esaminate: movimenti di flessione di entrambe le ginocchia dolenti, possibili tuttavia fino ai massimi gradi di escursione, dolente la palpazione dell'emirima mediale bilateralmente, ballottamento rotuleo +-- bilateralmente. Regolare il ROM di polsi e caviglie. Le articolazioni scapolo- omerali risultano ridotte nel loro range di movimento, dolenti ai massimi gradi di escursione in flessione, abduzione, extra ed intrarotazione.
Sfumatamente ridotto e dolente il ROM di entrambe le anche in flessione, abduzione ed intrarotazione. Movimenti di flesso-estensione del rachide dorsale e lombo-sacrale dolenti e possibili fino ai medi gradi di escursione, manovra di NN e SE negative, digito-pressione delle apofisi spinose dolente. Tono-trofismo dei muscoli dell'arto superiore ed inferiore regolari per costituzione ed età. […] ESAME NEUROLOGICO E
PSICHIATRICO Assenza di nistagmo. Soggetto vigile, orientata nel tempo e nello spazio, tono dell'umore a connotazione depressiva. L'esame
3 psichico, condotto con la metodica del libero colloquio mostra un soggetto collaborante, restia a relazionarsi con il sociale, non presenta agitazione psichica, né stato d'ansia. Capacità mnesiche riferite ridotte. La capacità di critica, di fissazione e di rievocazione sono regolari, con linguaggio elementare in relazione all'età ed al grado di scolarità. L'eloquio appare regolare in relazione all'età ed al grado di scolarità. La cura del personale appare curata.Romberg negativo. Nulla a carico dei nervi cranici. Non si evidenziano lesioni patologiche delle vie piramidali, extrapiramidali e cerebellari. Riflessi osteotendinei ridotti ai 4 arti elicitabili e simmetrici.
Coordinazione motoria normale”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
Sulla scorta delle risultanze dell'esame clinico obiettivo e presa, altresì, visione degli atti e della documentazione sanitaria esibita, si può affermare che la Sig.ra soffra di: Esiti di quart Persona_1 mammella sinistra per ca con linfonodo sentinella asportato sottoposto a radioterapia ed attuale ormonoterapia – ipoacusia – artrosi polidistrettuale
– miodisplasia proliferativa cronica. L'entità delle summenzionate patologie ci consente di poter affermare, che sulla scorta delle tabelle approvate con D.M. 05/02/1992 e tenendo presenti i criteri di cui alla legge 118/71 art.2 e 13, le infermità invalidanti di cui sopra incidano allo stato complessivamente sulla capacità lavorativa della ricorrente nella misura percentuale del 100% (cento per cento). La periziata tuttavia risulta ESSERE in grado di attendere alle normali attività quotidiane, tipiche delle sua età, come lavarsi, vestirsi, assumere farmaci, cucinarsi, fare la spesa, esercitare il diritto di voto, utilizzare il telefono, esercitare gli atti del proprio credo religioso, fare visite a parenti ed amici. In risposta ai quesiti posti dunque, trattasi di un paziente: 1) in discrete condizioni cliniche generali;
2) con regolare tono-trofismo muscolare per costituzione ed età; 3) orientata nel tempo e nello spazio;
4) in grado di deambulare autonomamente, dunque essendo possibile in modo
4 permanente all'interno della propria abitazione senza un sostegno personale o comunque non tale da essere fonte di pericolo in ragione di incombente e concreta possibilità di caduta;
5) in grado di mantenere la prolungata stazione eretta;
6) che non presenta dispnea, né a riposo né a seguito di sforzi fisici;
7) che è orientata nel tempo e nello spazio, e che nel complesso, può attendere a tutte le attività quotidiane non impegnative sul piano fisico in piena autonomia. Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento. In risposta ai quesiti, si può pertanto concludere che le affezioni riscontrate sugli atti della Sig.ra determinino le Persona_1 condizioni per le quali NON SI può concedere il beneficio dell'accompagnamento in quanto le patologie riscontrate rendono, allo stato, comunque possibile lo svolgimento degli atti quotidiani della vita in piena autonomia. Per quanto attiene la decorrenza del su esplicato diritto, si farà necessariamente riferimento alla data della domanda amministrativa, pertanto dal 12/05/2022. […] Per ciò che concerne la condizione di portatore di Handicap con connotazione di gravità ai sensi del comma 3 art. 3, il quadro clinico attuale NON è tale da richiedere un intervento assistenziale permanente e continuativo per cui NON si sono realizzati i presupposti per la concessione dello stato di portatore di handicap con connotazione di gravità. In conclusione si può ritenere la
Sig.ra invalida nella misura del 100%, senza necessità Persona_1 dell'indennità di accompagnamento, nonché portatore di Handicap Art. 3
Comma 1, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, pertanto dal 12/05/2022”.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo
5 stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
VALUTAZIONE DELLA NUOVA DOCUMENTAZIONE
Inoltre, parte ricorrente non deduce in che modo la documentazione medica allegata alla comparsa di intervento evidenzi un aggravamento delle condizioni patologiche della de cuius in misura tale da raggiungere una percentuale di invalidità utile al riconoscimento della prestazione richiesta.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 2731/2025; cfr. anche Cass.
37126/2022, 11908/2021 e 1806/2015) secondo cui “Occorre ricordare che ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e della correlata richiesta di nuova consulenza tecnica tesa a vagliare i documenti sanitari prodotti, la parte ha il preciso onere di allegare e dimostrare l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie, in modo
6 da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass.21151/10). Nel caso di specie tale specifico onere di allegazione non risulta assolto. Il ricorso si limita a riportare il contenuto della documentazione medica prodotta, senza specificare in quale modo dalla stessa emergerebbe, rispetto a quanto già valutato dal consulente, un aggravamento del quadro patologico tale per cui il Tribunale, nel rendere la motivazione di irrilevanza della documentazione ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c., abbia effettivamente violato tale norma. La consulenza, per come riportata in sentenza, già dava atto che vi erano patologie di "tireopatia" e
"osteopenia", valutate di modesto interesse clinico e scarsa rilevanza medico-legale. Le certificazioni mediche riportate in ricorso si riferiscono nella gran parte a tali patologie, ma, al di là del profilo meramente assertivo espresso dal motivo, non emerge che quanto riportato nei sopravvenuti certificati medici attesti realmente un aggravamento del quadro morbigeno rispetto a quello valutato dal consulente tecnico.”.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 37646/2022) “che, di contro, inammissibile, si rivela il secondo motivo, ammettendo ancora una volta gli stessi ricorrenti, cui, come sopra rilevato, era stato riconosciuto l'esercizio del diritto di difesa, di non aver precisato in causa, oltre che l'avvenuto deposito della documentazione a loro dire attestante il successivo aggravamento,
l'effettiva rilevanza a tali fini della predetta documentazione”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
7 SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalle parti intervenute ed allegata alla comparsa di intervento.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di accertamento del requisito sanitario utile per la condizione di disabilità in favore della de cuius;
2. rigetta per il resto il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che non aveva il requisito sanitario utile per il Persona_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
3. dichiara irripetibili le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 04/03/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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