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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/12/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 3285/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Galano
- ricorrente
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza del 21/10/2025, “chiede che la causa venga rimessa in decisione, insistendo nella richiesta di affido esclusivo, e dichiara di aderire alla proposta fatta dalla Dott.ssa nella propria relazione che prevede incontri protetti due volte al mese CP_2 tramite video-chiamata e un percorso educativo che vada di pari passo con gli incontri protetti”;
1 per parte resistente: come da verbale di udienza del 21/10/2025, “conclude nel senso di definire il presente procedimento alle condizioni prospettate della ricorrente”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con ricorso depositato in data 19/11/2024, la Sig.ra ha adito l'intestato Parte_1
Per_ Tribunale, chiedendo: l'affidamento esclusivo delle figlie minori (30/9/2012) e Per_2
(15/7/2021), nate dalla relazione intrattenuta con il Sig. Controparte_1
l'assegnazione dell'alloggio sito in Pisa, via Caduti El Alamein n. 14, ove attualmente CP_3 risiede il nucleo familiare, l'adozione di modalità protette per gli incontri tra le minori e il padre, nonché la condanna del resistente al versamento di un contributo mensile per il mantenimento delle figlie pari a complessivi € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- l'esistenza di reiterate condotte minacciose e violente poste in essere dal resistente nei propri confronti e in danno delle figlie minori, culminate nell'episodio del 9/6/2024, allorché il Sig. CP_1 dopo ripetute telefonate con cui intimava alla compagna di ritornare, l'aggrediva, una volta rientrata, Per_ colpendo anche la figlia minacciandole di morte e mettendo a soqquadro l'appartamento. Tali comportamenti determinavano l'adozione da parte del Questore di un provvedimento di ammonimento (docc. 5 e 5-bis, fasc. ricorrente), nonché l'apertura di indagini a carico del resistente per il reato di maltrattamenti in famiglia previsto e punito dall'art. 572 c.p.c. e l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento della casa familiare in data 12/6/2024 (doc. 6);
- l'abituale consumo di bevande alcoliche da parte del resistente, dipendenza che avrebbe ulteriormente aggravato i suoi comportamenti aggressivi all'interno del nucleo familiare.
1.2. Con decreto del 21/11/2024, il Tribunale ha nominato l'Avv. quale Curatrice Controparte_4 speciale delle minori.
1.3. Ritualmente evocato in giudizio, il Sig. comparso alla prima Controparte_1 udienza chiedendo un termine per la nomina un difensore, non ha poi partecipato alle successive udienze né ha depositato alcuna comparsa di costituzione in giudizio;
pertanto, con ordinanza del
15/4/2025, ne è stata dichiarata la contumacia. Per_
1.4. Sentita la ricorrente alla prima udienza di comparizione e ascoltata la minore in data
24/3/2025, il Collegio ha pronunciato i provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 c.p.c.
1.5. La causa è stata istruita mediante delega ai Sevizi Sociali per le valutazioni sull'idoneità di entrambe le parti all'esercizio delle responsabilità genitoriale e mediante acquisizione di documentazione relativa alle pendenze e ai procedimenti penali a carico del resistente.
2 1.6. Con comparsa di costituzione depositata il 15/9/2025, il Sig. si è costituito in giudizio, CP_1 senza tuttavia sostanzialmente opporsi alle domande della ricorrente.
1.7. All'udienza del 21/10/2025, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come sopra riportate, rinunciando ai termini per il deposito di scritti conclusivi;
la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione dal Collegio.
1.8. Data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
**********
2. In diritto
2.1. Preliminarmente, va disposta la revoca della dichiarazione di contumacia del Sig.
[...]
già pronunciata con ordinanza del 15/4/2025, stante la costituzione del resistente Controparte_1 nelle more del giudizio.
2.2. Nel merito, deve riconoscersi che sussistono i presupposti per disporre l'affido esclusivo delle Per_ minori e in favore della madre, Sig.ra in quanto soluzione maggiormente Per_2 Parte_1 rispondente al preminente interesse delle minori e idonea a garantire alle stesse una tutela piena ed effettiva.
Al riguardo, giova rammentare che l'individuazione del genitore affidatario e/o collocatario deve avvenire in base a “un giudizio sulla capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, basato su elementi concreti, quali (…) la capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (cfr. Cass. civ. n. 28244/2019). Tale giudizio va formulato in base ad elementi concreti relativi al modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti e alle rispettive capacità di relazione affettiva;
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, pertanto, “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro” (cfr. Cass. civ. n. 16738/2018).
Nel caso di specie, gli agiti minacciosi e violenti posti in essere dal Sig. nei confronti della CP_1
Per_ ricorrente e della minore – che trovano oggettivo riscontro nei provvedimenti adottati dal
Questore e in sede penale –, unitamente alla rilevata inaffidabilità del resistente – comprovata anche dal comportamento processuale altalenante tenuto nel corso del giudizio – e al persistente disinteresse materiale manifestato verso le figlie – desumibile dall'irregolare e sporadico versamento del contributo di mantenimento –, costituiscono elementi sufficienti a evidenziare, allo stato, l'inidoneità del padre ad assumere un ruolo genitoriale consapevole e considerare l'affido condiviso a entrambi i genitori come pregiudizievole per la tutela delle minori, rendendo necessaria, una deroga al regime 3 privilegiato dal legislatore mediante l'affido esclusivo delle minori alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa. Per_ Depongono in tal senso le dichiarazioni rese dalla minore la quale ha confermato il significativo consumo di sostanze alcoliche da parte del padre, nonché il clima di violenza vissuto all'interno dell'ambiente domestico (“Lui soffriva di alcool”; “La offendeva dicendo cose pesanti. L'ho visto pochissime volte. Si, poche volte. All'inizio non sapevo questo, mamma mi diceva vai in camera con Per_
ogni volta che vedi BO parlare. Quindi, ogni volta che vedevo mamma e BO parlare andavo subito in camera con la mia sorellina e giocavamo insieme”, “Io capisco subito se ha bevuto alcool e quindi cerco di non esagerare con le parole quando parlo con lui, di non criticarlo”, cfr. verbale udienza del 24/3/2025), nonché l'istruttoria svolta, articolatasi nell'acquisizione di documentazione e nelle relazioni dei Servizi Sociali, da cui si evincono gravi mancanze nelle capacità genitoriali del Sig. “In relazione ai fattori di rischio si evidenzia un'attribuzione di scarso CP_1
Per_ significato a quanto accaduto, il considerare la figlia come molto più grande dell'erà che ha e Per_ il conseguente rapportarsi a lei come fosse un adulta, lo scarso spazio mentale per la figlia a causa della sua tenera età, la mancanza di un riconoscimento dei bisogni emotivi e psicologici delle figlie in rapporto alla loro età”, concludendo che “dal percorso valutativo svolto le competenze genitoriali del Sig. isultano scarsamente adeguate” (cfr. pp. 20-21, relazione dell'8/9/2025). CP_1
Inoltre, anche nel corso degli incontri protetti, è emersa una non piena consapevolzza, da parte del Per_ resistente, del proprio ruolo genitoriale, nonché carenze di cura e attenzione nell'approccio con , idonee a deterinare pregiudizo e generare in essa una condizione di sofferenza e di destabilizzazione, tanto da indurla a sospendere provvisoriamente gli incontri con il padre nel mese di agosto (cfr. relazione Curatrice del 9/9/2025).
Di contro, la Sig.ra è risultata essere per le figlie una figura di riferimento stabile e Pt_1 rassicurante, in grado di garantire un adeguato sostegno affettivo e educativo. La relazione dei Servizi
Sociali ha, infatti, evidenziato come la madre “manifesta una comprensione empatica dei vissuti delle figlie sia nel passato che nell'attuale, apparendo avere esercitato anche una funzione normativa e Per_ regolativa oltre che protettiva;
nel rapporto con la figlia si rileva la presenza dell'assimetria del ruolo genitoriale ma anche una tendenza a vivere il rapporto con la figlia a volte alla “pari”, rischiandone una adultizzazione;
e pertanto propone: un coinvolgimento della Sig.ra nel Pt_1
Per_ percorso di supporto psicologico alla figlia , già in essere, con colloqui periodici che la Per_ supportino maggiormente nel riappropriarsi di un ruolo genitore/figlia con ” (cfr. pp. 11-12, relazione dell'8/9/2025).
4 Alla luce di tutte le superiori considerazioni, risulta giustificata, allo stato, la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, dovendosi, in definitiva, riconoscere l'affido esclusivo Per_ delle minori e alla Sig.ra Per_2 Pt_1
2.3. In relazione alle frequentazioni tra il padre e le figlie, considerato il forte interesse manifestato Per_ tanto dal Sig. quanto dalla minore – interesse che si presume condiviso dalla sorella CP_1
, attualmente troppo piccola per esprimere la sua volontà sul punto – si ritiene opportuno che le Per_2 visite future avvengano in modalità protetta, secondo le indicazioni e con la vigilanza dei Servizi, recependo le proposte da questi formulate e attivando dunque un percorso educativo per il resistente
“finalizzato ad un'analisi immediatamente contestuale delle dinamiche relazionali e comportamentali avvenute negli incontri al fine di attuare una riflessione sul ruolo genitoriale, sui confini genitore-figlia maggiore, sui bisogni della stessa, sulla relazione con la figlia minore e sui suoi bisogni”, nonché “uno spazio di sostegno alla genitorialità per approfondire queste tematiche”
(cfr. pp. 20-21, relazione dell'8/9/2025); ciò a garanzia della tutela psico-emotiva delle minori e in conformità al principio della bigenitorialità, che non può tuttavia prescindere dal rispetto delle condizioni concrete e delle esigenze di protezione delle minori stesse.
Sul punto, rilevano positivamente sia il contegno collaborativo e la disponibilità manifestata dal Sig. all'udienza del 21/10/2025, nel corso della quale egli ha dichiarato di essere pronto a CP_1 intraprendere qualunque percorso utile (“Io sono pronto a tutto per la mia famiglia. Accetto tutte le richieste della signora. Adesso sto lavorando, entro il 15 saldo tutto quello che devo;
ho trovato la casa, sto a Sant'Anna, zona Cascina;
ho trovato gente in gamba che mi aiuta;
sono d'accordo con le richieste della signora e che lei prenda le decisioni, è la madre delle mie figlie, abbiamo un patto che le figlie prima di tutto;
sono disponibile a fare dei percorsi di sostegno alla genitorialità o in generale qualsiasi percorso”, cfr. verbale di udienza del 21/10/2025), sia i significativi indicatori di recupero delle competenze genitoriali rilevati dai Servizi, ossia “la qualità dell'investimento emotivo e relazionale del signor con le figlie” e “la disponibilità ad accettare aiuti e supporti educativi CP_1 per il recupero del rapporto con le figlie” (cfr. p. 21, relazione dell'8/9/2025).
2.4. Quanto al contributo di mantenimento in favore delle minori, considerata la situazione economico-reddituale del Sig. – ancora precaria e non del tutto delineata –, il collocamento CP_1 prevalente delle minori presso la madre e le risorse economiche a disposizione di quest'ultima, appare congruo confermare quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori, onerando dunque il resistente, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, del versamento in favore della CP_5 entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno di mantenimento per le figlie pari a € 300,00 (€ Pt_1
150,00 a figlia), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
5 Il collocamento prevalente delle minori presso la madre giustifica, altresì, la conferma della percezione integrale dell'assegno unico da parte della stessa, nonché la conferma dell'assegnazione esclusiva alla Sig.ra ell'alloggio sito in Pisa, via Caduti El Alamein n. 14. Pt_1 CP_3
3. Spese
Valutata la natura della controversia e avuto riguardo degli interessi coinvolti, nonché considerato l'assetto complessivo delle posizioni assunte dalle parti nel corso del giudizio e, in particolare,
l'atteggiamento collaborativo da ultimo manifestato dal Sig. le spese di lite devono essere CP_1 integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
- revoca la dichiarazione di contumacia nei confronti di Controparte_1
;
[...]
- dispone l'affido esclusivo di e alla madre Persona_3 Persona_4
con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso Parte_1 di lei;
- dispone che gli incontri padre-figlie avvengano in modalità protetta, secondo le indicazioni e con la necessaria supervisione dei Servizi Sociali competenti;
- incarica i Servizi Sociali attualmente coinvolti nella presa in carico del nucleo di attivare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità in favore di , Controparte_1 nonché, più in generale, ogni percorso educativo finalizzato ad un'analisi immediatamente contestuale delle dinamiche relazionali e comportamentali avvenute negli incontri al fine di attuare una riflessione sul ruolo genitoriale, sui confini genitore-figlia maggiore, sui bisogni della stessa, sulla relazione con la figlia minore e sui suoi bisogni;
- pone a carico di l'obbligo di versare, a titolo di Controparte_1 contributo per il mantenimento delle figlie minori, in favore di , entro il 5 di Parte_1 ogni mese, l'importo complessivo mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, le quali dovranno essere corrisposte o rimborsate al genitore che se ne è fatto carico entro dieci giorni dall'invio della ricevuta di spesa;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica o whatsapp, indicando, se è possibile, la spesa presuntiva, l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio motivato dissenso, in caso di mancata risposta
6 nel temine si riterrà formato il silenzio assenso;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
- dispone che l'assegno unico per le figlie sia integralmente percepito da;
Parte_1
- dispone l'assegnazione esclusiva a dell'alloggio A.P.E.S., sito in Pisa, via Parte_1
Caduti El Alamein n. 14;
- dichiara le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, l'8/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 3285/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Galano
- ricorrente
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza del 21/10/2025, “chiede che la causa venga rimessa in decisione, insistendo nella richiesta di affido esclusivo, e dichiara di aderire alla proposta fatta dalla Dott.ssa nella propria relazione che prevede incontri protetti due volte al mese CP_2 tramite video-chiamata e un percorso educativo che vada di pari passo con gli incontri protetti”;
1 per parte resistente: come da verbale di udienza del 21/10/2025, “conclude nel senso di definire il presente procedimento alle condizioni prospettate della ricorrente”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con ricorso depositato in data 19/11/2024, la Sig.ra ha adito l'intestato Parte_1
Per_ Tribunale, chiedendo: l'affidamento esclusivo delle figlie minori (30/9/2012) e Per_2
(15/7/2021), nate dalla relazione intrattenuta con il Sig. Controparte_1
l'assegnazione dell'alloggio sito in Pisa, via Caduti El Alamein n. 14, ove attualmente CP_3 risiede il nucleo familiare, l'adozione di modalità protette per gli incontri tra le minori e il padre, nonché la condanna del resistente al versamento di un contributo mensile per il mantenimento delle figlie pari a complessivi € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- l'esistenza di reiterate condotte minacciose e violente poste in essere dal resistente nei propri confronti e in danno delle figlie minori, culminate nell'episodio del 9/6/2024, allorché il Sig. CP_1 dopo ripetute telefonate con cui intimava alla compagna di ritornare, l'aggrediva, una volta rientrata, Per_ colpendo anche la figlia minacciandole di morte e mettendo a soqquadro l'appartamento. Tali comportamenti determinavano l'adozione da parte del Questore di un provvedimento di ammonimento (docc. 5 e 5-bis, fasc. ricorrente), nonché l'apertura di indagini a carico del resistente per il reato di maltrattamenti in famiglia previsto e punito dall'art. 572 c.p.c. e l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento della casa familiare in data 12/6/2024 (doc. 6);
- l'abituale consumo di bevande alcoliche da parte del resistente, dipendenza che avrebbe ulteriormente aggravato i suoi comportamenti aggressivi all'interno del nucleo familiare.
1.2. Con decreto del 21/11/2024, il Tribunale ha nominato l'Avv. quale Curatrice Controparte_4 speciale delle minori.
1.3. Ritualmente evocato in giudizio, il Sig. comparso alla prima Controparte_1 udienza chiedendo un termine per la nomina un difensore, non ha poi partecipato alle successive udienze né ha depositato alcuna comparsa di costituzione in giudizio;
pertanto, con ordinanza del
15/4/2025, ne è stata dichiarata la contumacia. Per_
1.4. Sentita la ricorrente alla prima udienza di comparizione e ascoltata la minore in data
24/3/2025, il Collegio ha pronunciato i provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 c.p.c.
1.5. La causa è stata istruita mediante delega ai Sevizi Sociali per le valutazioni sull'idoneità di entrambe le parti all'esercizio delle responsabilità genitoriale e mediante acquisizione di documentazione relativa alle pendenze e ai procedimenti penali a carico del resistente.
2 1.6. Con comparsa di costituzione depositata il 15/9/2025, il Sig. si è costituito in giudizio, CP_1 senza tuttavia sostanzialmente opporsi alle domande della ricorrente.
1.7. All'udienza del 21/10/2025, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come sopra riportate, rinunciando ai termini per il deposito di scritti conclusivi;
la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione dal Collegio.
1.8. Data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
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2. In diritto
2.1. Preliminarmente, va disposta la revoca della dichiarazione di contumacia del Sig.
[...]
già pronunciata con ordinanza del 15/4/2025, stante la costituzione del resistente Controparte_1 nelle more del giudizio.
2.2. Nel merito, deve riconoscersi che sussistono i presupposti per disporre l'affido esclusivo delle Per_ minori e in favore della madre, Sig.ra in quanto soluzione maggiormente Per_2 Parte_1 rispondente al preminente interesse delle minori e idonea a garantire alle stesse una tutela piena ed effettiva.
Al riguardo, giova rammentare che l'individuazione del genitore affidatario e/o collocatario deve avvenire in base a “un giudizio sulla capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, basato su elementi concreti, quali (…) la capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (cfr. Cass. civ. n. 28244/2019). Tale giudizio va formulato in base ad elementi concreti relativi al modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti e alle rispettive capacità di relazione affettiva;
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, pertanto, “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro” (cfr. Cass. civ. n. 16738/2018).
Nel caso di specie, gli agiti minacciosi e violenti posti in essere dal Sig. nei confronti della CP_1
Per_ ricorrente e della minore – che trovano oggettivo riscontro nei provvedimenti adottati dal
Questore e in sede penale –, unitamente alla rilevata inaffidabilità del resistente – comprovata anche dal comportamento processuale altalenante tenuto nel corso del giudizio – e al persistente disinteresse materiale manifestato verso le figlie – desumibile dall'irregolare e sporadico versamento del contributo di mantenimento –, costituiscono elementi sufficienti a evidenziare, allo stato, l'inidoneità del padre ad assumere un ruolo genitoriale consapevole e considerare l'affido condiviso a entrambi i genitori come pregiudizievole per la tutela delle minori, rendendo necessaria, una deroga al regime 3 privilegiato dal legislatore mediante l'affido esclusivo delle minori alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa. Per_ Depongono in tal senso le dichiarazioni rese dalla minore la quale ha confermato il significativo consumo di sostanze alcoliche da parte del padre, nonché il clima di violenza vissuto all'interno dell'ambiente domestico (“Lui soffriva di alcool”; “La offendeva dicendo cose pesanti. L'ho visto pochissime volte. Si, poche volte. All'inizio non sapevo questo, mamma mi diceva vai in camera con Per_
ogni volta che vedi BO parlare. Quindi, ogni volta che vedevo mamma e BO parlare andavo subito in camera con la mia sorellina e giocavamo insieme”, “Io capisco subito se ha bevuto alcool e quindi cerco di non esagerare con le parole quando parlo con lui, di non criticarlo”, cfr. verbale udienza del 24/3/2025), nonché l'istruttoria svolta, articolatasi nell'acquisizione di documentazione e nelle relazioni dei Servizi Sociali, da cui si evincono gravi mancanze nelle capacità genitoriali del Sig. “In relazione ai fattori di rischio si evidenzia un'attribuzione di scarso CP_1
Per_ significato a quanto accaduto, il considerare la figlia come molto più grande dell'erà che ha e Per_ il conseguente rapportarsi a lei come fosse un adulta, lo scarso spazio mentale per la figlia a causa della sua tenera età, la mancanza di un riconoscimento dei bisogni emotivi e psicologici delle figlie in rapporto alla loro età”, concludendo che “dal percorso valutativo svolto le competenze genitoriali del Sig. isultano scarsamente adeguate” (cfr. pp. 20-21, relazione dell'8/9/2025). CP_1
Inoltre, anche nel corso degli incontri protetti, è emersa una non piena consapevolzza, da parte del Per_ resistente, del proprio ruolo genitoriale, nonché carenze di cura e attenzione nell'approccio con , idonee a deterinare pregiudizo e generare in essa una condizione di sofferenza e di destabilizzazione, tanto da indurla a sospendere provvisoriamente gli incontri con il padre nel mese di agosto (cfr. relazione Curatrice del 9/9/2025).
Di contro, la Sig.ra è risultata essere per le figlie una figura di riferimento stabile e Pt_1 rassicurante, in grado di garantire un adeguato sostegno affettivo e educativo. La relazione dei Servizi
Sociali ha, infatti, evidenziato come la madre “manifesta una comprensione empatica dei vissuti delle figlie sia nel passato che nell'attuale, apparendo avere esercitato anche una funzione normativa e Per_ regolativa oltre che protettiva;
nel rapporto con la figlia si rileva la presenza dell'assimetria del ruolo genitoriale ma anche una tendenza a vivere il rapporto con la figlia a volte alla “pari”, rischiandone una adultizzazione;
e pertanto propone: un coinvolgimento della Sig.ra nel Pt_1
Per_ percorso di supporto psicologico alla figlia , già in essere, con colloqui periodici che la Per_ supportino maggiormente nel riappropriarsi di un ruolo genitore/figlia con ” (cfr. pp. 11-12, relazione dell'8/9/2025).
4 Alla luce di tutte le superiori considerazioni, risulta giustificata, allo stato, la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, dovendosi, in definitiva, riconoscere l'affido esclusivo Per_ delle minori e alla Sig.ra Per_2 Pt_1
2.3. In relazione alle frequentazioni tra il padre e le figlie, considerato il forte interesse manifestato Per_ tanto dal Sig. quanto dalla minore – interesse che si presume condiviso dalla sorella CP_1
, attualmente troppo piccola per esprimere la sua volontà sul punto – si ritiene opportuno che le Per_2 visite future avvengano in modalità protetta, secondo le indicazioni e con la vigilanza dei Servizi, recependo le proposte da questi formulate e attivando dunque un percorso educativo per il resistente
“finalizzato ad un'analisi immediatamente contestuale delle dinamiche relazionali e comportamentali avvenute negli incontri al fine di attuare una riflessione sul ruolo genitoriale, sui confini genitore-figlia maggiore, sui bisogni della stessa, sulla relazione con la figlia minore e sui suoi bisogni”, nonché “uno spazio di sostegno alla genitorialità per approfondire queste tematiche”
(cfr. pp. 20-21, relazione dell'8/9/2025); ciò a garanzia della tutela psico-emotiva delle minori e in conformità al principio della bigenitorialità, che non può tuttavia prescindere dal rispetto delle condizioni concrete e delle esigenze di protezione delle minori stesse.
Sul punto, rilevano positivamente sia il contegno collaborativo e la disponibilità manifestata dal Sig. all'udienza del 21/10/2025, nel corso della quale egli ha dichiarato di essere pronto a CP_1 intraprendere qualunque percorso utile (“Io sono pronto a tutto per la mia famiglia. Accetto tutte le richieste della signora. Adesso sto lavorando, entro il 15 saldo tutto quello che devo;
ho trovato la casa, sto a Sant'Anna, zona Cascina;
ho trovato gente in gamba che mi aiuta;
sono d'accordo con le richieste della signora e che lei prenda le decisioni, è la madre delle mie figlie, abbiamo un patto che le figlie prima di tutto;
sono disponibile a fare dei percorsi di sostegno alla genitorialità o in generale qualsiasi percorso”, cfr. verbale di udienza del 21/10/2025), sia i significativi indicatori di recupero delle competenze genitoriali rilevati dai Servizi, ossia “la qualità dell'investimento emotivo e relazionale del signor con le figlie” e “la disponibilità ad accettare aiuti e supporti educativi CP_1 per il recupero del rapporto con le figlie” (cfr. p. 21, relazione dell'8/9/2025).
2.4. Quanto al contributo di mantenimento in favore delle minori, considerata la situazione economico-reddituale del Sig. – ancora precaria e non del tutto delineata –, il collocamento CP_1 prevalente delle minori presso la madre e le risorse economiche a disposizione di quest'ultima, appare congruo confermare quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori, onerando dunque il resistente, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, del versamento in favore della CP_5 entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno di mantenimento per le figlie pari a € 300,00 (€ Pt_1
150,00 a figlia), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
5 Il collocamento prevalente delle minori presso la madre giustifica, altresì, la conferma della percezione integrale dell'assegno unico da parte della stessa, nonché la conferma dell'assegnazione esclusiva alla Sig.ra ell'alloggio sito in Pisa, via Caduti El Alamein n. 14. Pt_1 CP_3
3. Spese
Valutata la natura della controversia e avuto riguardo degli interessi coinvolti, nonché considerato l'assetto complessivo delle posizioni assunte dalle parti nel corso del giudizio e, in particolare,
l'atteggiamento collaborativo da ultimo manifestato dal Sig. le spese di lite devono essere CP_1 integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
- revoca la dichiarazione di contumacia nei confronti di Controparte_1
;
[...]
- dispone l'affido esclusivo di e alla madre Persona_3 Persona_4
con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso Parte_1 di lei;
- dispone che gli incontri padre-figlie avvengano in modalità protetta, secondo le indicazioni e con la necessaria supervisione dei Servizi Sociali competenti;
- incarica i Servizi Sociali attualmente coinvolti nella presa in carico del nucleo di attivare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità in favore di , Controparte_1 nonché, più in generale, ogni percorso educativo finalizzato ad un'analisi immediatamente contestuale delle dinamiche relazionali e comportamentali avvenute negli incontri al fine di attuare una riflessione sul ruolo genitoriale, sui confini genitore-figlia maggiore, sui bisogni della stessa, sulla relazione con la figlia minore e sui suoi bisogni;
- pone a carico di l'obbligo di versare, a titolo di Controparte_1 contributo per il mantenimento delle figlie minori, in favore di , entro il 5 di Parte_1 ogni mese, l'importo complessivo mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, le quali dovranno essere corrisposte o rimborsate al genitore che se ne è fatto carico entro dieci giorni dall'invio della ricevuta di spesa;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica o whatsapp, indicando, se è possibile, la spesa presuntiva, l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio motivato dissenso, in caso di mancata risposta
6 nel temine si riterrà formato il silenzio assenso;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
- dispone che l'assegno unico per le figlie sia integralmente percepito da;
Parte_1
- dispone l'assegnazione esclusiva a dell'alloggio A.P.E.S., sito in Pisa, via Parte_1
Caduti El Alamein n. 14;
- dichiara le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, l'8/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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