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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3476 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG 8370/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE OTTAVA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Pietro Lupi PRESIDENTE -
2) dott. Barbara di Tonto GIUDICE –
3) dott. Fiammetta Lo Bianco GIUDICE rel/est-
ha pronunciato, ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ., 118, comma primo, disp. att. cod. proc. civ. (come modificati dall'art. 45, comma 17, della legge
18 giugno 2009, n. 69) e 190, comma primo, cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 8370/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2021, rimessa al Collegio, per la decisione, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.11.2024 avente ad oggetto
“cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima” –
e promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente in [...], in qualità di amministratore di sostegno della sig.ra , nata a [...] il [...], , residente in Parte_2
Calvanico (SA) alla Via Provinciale n. 43/C, tale nominata con decreto del
Giudice Tutelare di Nocera Inferiore del 29/09/2020, elettivamente domiciliata in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.58, presso e nello studio dell'avv.
1 Leonzio Capobianco, che la rappresenta e difende, come da procura a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(C.F.= ) e CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2
(C.F.= ), a mezzo dell'Avv.to Giuseppe ON, che le CodiceFiscale_2 rappresenta e le difende in virtù di mandati a margine della comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'Avv.to CA ON e presso lo studio
ON elett.te dom.te in Napoli alla Via dei Mille N°1;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.2024, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2 ha convenuto in giudizio e , chiedendo: “1) CP_1 CP_2 accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima spettante alla sig.ra
, in qualità di erede legittimaria del padre sig. Parte_2 Per_1
; 2) accertare e dichiarare la simulazione ex artt. 1414 e ss. c.c. degli
[...] atti di compravendita per notaio del 07/12/1988, per notaio Persona_2
del 17/10/1992 e per notaio del Persona_3 Persona_4
25/03/2008, in quanto trattasi di donazioni indirette;
3) per l'effetto, disporre la reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione di tutte le disposizioni contenute nei predetti atti di compravendita-donazioni indirette, dichiarandole inefficaci nei limiti di quanto necessario a reintegrare la quota di riserva;
4) condannare le convenute sigg.re e alla CP_1 CP_2 restituzione e/o al pagamento in favore dell'attrice di quanto dovuto a titolo di legittima;
5) ordinare, dopo il ripristino della quota di legittima, la divisione dei
2 cespiti ereditari, con attribuzione ai partecipanti della quota ad ognuno spettante oltre che dei frutti civili maturati sin dalla data di apertura della successione, oltre interessi legali e rivalutazione;
6) in caso di non materiale e/o comoda divisibilità dei beni, ordinare la vendita degli stessi”.
A sostegno della domanda l'attrice ha prospettato che:
- in data 19.2.2014, decedeva ab intestato in Napoli il sig. , Persona_1 padre dell'amministrata, lasciando quali eredi la moglie (sposata CP_2 in seconde nozze) e le figlie (nata dal primo matrimonio con Parte_2 la signora ) e quest'ultima nata dal matrimonio CP_3 CP_1 con;
CP_2
- che risulta caduta in successione unicamente un'unità immobiliare sita in
Roccaraso (AQ) al Parco Paradiso – loc.tà Aremogna;
- che l'amministratore di sostegno, come autorizzata dal Giudice Tutelare del
Tribunale di Nocera Inferiore, accettava con beneficio d'inventario, in nome e per conto di , l'eredità di;
Parte_2 Persona_1
- che il de cuius aveva beneficiato la figlia e la moglie Persona_1 CP_1
mediante donazioni indirette aventi ad oggetto un immobile sito CP_2 in Napoli alla via Petrarca n. 125; un immobile sito in Anacapri (NA) alla Via
Linciano (poi Piazza Caprile N°3/A) e un terzo immobile sito in Roccaraso, diverso da quello inserito in successione.
Con riferimento all'immobile sito in Napoli alla via Petrarca, l'attrice ha prospettato che lo stesso veniva acquistato con atto pubblico per notaio
[...]
del 07/12/1988, dai genitori e per Per_2 Persona_1 CP_2
l'usufrutto e dalla figlia all'epoca minorenne, per la nuda CP_1 proprietà, al prezzo di lire 320.000.000, di cui lire 200.000.000 per la nuda proprietà e lire 120.000.000 per l'usufrutto. Il corrispettivo veniva pagato per intero dal sig. il quale, dunque, di fatto, aveva donato i duecento Per_1 milioni di lire alla figlia per l'acquisto della nuda proprietà, configurandosi un'ipotesi di donazione indiretta della nuda proprietà, come tale soggetta a riduzione, ai sensi dell'art. 809 c.c., con conseguente lesione della quota di legittima di essa attrice . Parte_2
3 Con riferimento all'immobile sito in Anacapri, acquistata dalla sig.ra
[...]
con atto per Notaio del 17/10/1992, parte attrice ha CP_2 Persona_3 assunto che una parte del pagamento del prezzo avveniva con assegni
“intestati a e da questi girati a ”, realizzando Persona_1 CP_2 in tal modo una parziale donazione indiretta in favore di . CP_2
Con riferimento all'immobile sito in Roccaraso f. 12, plla 18, sub 57, diverso da quello indicato in successione, l'attrice ha prospettato che lo stesso veniva acquistato con atto per Notaio del 25/03/2008, dalla figlia Persona_4
all'età di 25 anni quando non percepiva alcun reddito, così CP_1 come la madre . CP_2
Poste tali premesse in fatto e in diritto l'attrice ha esercitato nei confronti della sorella e di azione di riduzione chiedendo comprendere nel CP_1 CP_2 donatum anche le donazioni indirette del 07/12/1988, del 17/10/1992 e del
25/03/2008.
Si sono costituite in giudizio e , le quali, in via CP_1 CP_2 preliminare, hanno eccepito la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito: relativamente all'immobile sito in via Petrarca, hanno dedotto che
[...] aveva acquistato l'immobile con proventi ricevuti negli anni dal CP_1 nonno e dagli zii e dagli stessi messi da parte per lei;
relativamente all'immobile sito in Anacapri, hanno eccepito che la somma di 40 milioni di vecchie lire corrisposte dal comunque rientrerebbero nella quota Per_1 legittima spettante alla sig.ra (quale moglie del sig. CP_2 Per_1
; relativamente all'immobile sito in Roccaraso, si sono difese
[...] assumendo che il denaro era stato fornito dalla madre la quale aveva CP_2 venduto una serie di immobili di sua proprietà donandone i proventi alla figlia.
Sulla scorta di dette difese, hanno chiesto il rigetto delle domande. In via riconvenzionale, hanno esercitato azione di reintegra della quota di legittima spettante ad assumendo la lesività della rinuncia all'eredità CP_1 della moglie operata da giusto atto ricevuto dal Notaio Persona_1
l'11/2/1980, trascritto il 10/3 ai nn. 4673/3671, rinuncia poi revocata in Per_5
4 data 17/9/1981 e nuovamente effettuata in data il 5/6/1985. Secondo le prospettazioni di parte convenuta, con la predetta rinuncia all'eredità, Per_1 veva effettuato una donazione indiretta a favore della figlia
[...] Pt_2 del valore pari alla metà dell'asse ereditario costituito da un appartamento sito in Napoli alla Via Posillipo N°69, 4° piano, con un vano terraneo adibito a box- garage;
da un locale con piccola cucina già adibito a portineria, sito in Napoli al
Vico delle Zite a Forcella N°4; da un locale terraneo sito in Napoli al Vico delle
Zite a Forcella N°6, adibito a bottega;
da un locale terraneo sito al Vico delle
Zite a Forcella N°8, con cantinato in verticale, sito in Napoli al Vico delle Zite a
Forcella N°8.
All'udienza del 23.2.2022 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
La causa, istruita e mezzo prova testimoniale, ed a seguito del fallimento del tentativo di bonario componimento della lite, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.11.2024.
*********
La domanda è procedibile, avendo le parti, in corso di causa e su ordine del
Giudice Istruttore, adito l'organismo di mediazione, seppur con esiti negativi.
Preliminarmente va dichiarata l'apertura della successione legittima di
, deceduto in Napoli il 19.2.2014, in favore di Persona_1 CP_2 nella misura di 1/3 e di e nella misura di 1/3 Parte_2 CP_1 ciascuno ex art. 565 c.c.
Sempre preliminarmente, considerata la natura della domanda attorea proposta (azione di riduzione) e della speculare domanda riconvenzionale, appare opportuno indicare le quote riservate alle odierne parti in causa in quanto legittimarie. Ai sensi dell'art. 542 c.c., dunque, la quota riservata a
, e ammonta ad ¼ ciascuno CP_2 Parte_2 CP_1 dell'eredità; mentre costituisce disponibile la quota dell'ulteriore quarto.
Ciò premesso, nel merito, e ai fini della valutazione delle azioni di riduzione reciprocamente proposte, occorre valutare le domande volte ad acclarare la
5 natura donativa degli atti di compravendita per notaio del Persona_2
07/12/1988 (REP. N. 186923), per notaio del 17/10/1992 Persona_3
(REP N. 181767 RACC. N. 23937) e per notaio del Persona_4
25/03/2008 (REP. N. 1136 RACC. N. 555), precisandosi tuttavia che erroneo è il riferimento indicato nelle conclusioni rassegnate in citazione alla simulazione ex art. 1414 c.c., corretta essendo invece la domanda volta a far dichiarare la natura di donazione indiretta.
Nelle donazioni indirette, infatti – e a differenza dei contratti simulati - il contratto è interamente voluto e corrisponde alla reale volontà delle parti ma viene posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore;
nel negozio simulato, invece, il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. (cfr. per tutte, Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 19400 del 18/07/2019).
Nel caso di specie, quindi, la prospettazione secondo la quale il de cuius avrebbe fornito alla figlia e alla moglie il denaro occorrente per il CP_1 CP_2 pagamento del corrispettivo delle compravendita integra senz'altro la configurabilità delle donazioni indirette, con la conseguenza, sugli oneri probatori, che non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417
c.c. e che la prova dell'effettiva natura liberale della fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19230 del 12/07/2024).
Ciò chiarito, quanto alla compravendita di cui all'atto per notaio Persona_2 del 07/12/1988, con cui e avevano acquistato Persona_1 CP_2
l'usufrutto e la figlia , all'epoca minorenne, la nuda proprietà, al CP_1 prezzo di lire 320.000.000, di cui lire 200.000.000 per la nuda proprietà e lire
120.000.000 per l'usufrutto, parte convenuta ha dedotto che i fondi occorrenti per l'acquisto dell'usufrutto provenivano da regalie che nel tempo gli zii e la nonna avevano effettuato nel corso degli anni.
In effetti, la prova testimoniale espletata su istanza di parte convenuta ha dato
6 conto di regalie da parte degli zii e della nonna nei seguenti termini:
“negli anni, sin dalla nascita, io, mio AT , mia madre, e il Per_4 Per_6 nonno di regalavamo somme di denaro per nelle CP_1 Persona_7 CP_1 varie ricorrenze (battesimo, compleanni, festività). Molta parte la forniva mia madre. Ad esempio, con la morte di mio padre, mia madre ereditò un indennizzo assicurativo di circa lire 10.000.000 e buona parte di questa somma
è stata data a mia sorella per la figlia Ricordo bene l'importo, CP_2 CP_1 perché fui io ad andare in banca a depositare sul conto di mia madre l'assegno circolare dell'assicurazione” (cfr.: dichiarazioni di rese all'udienza Tes_1 del 3.6.2023); “Io e mio AT , sin dalla nascita di Tes_1 CP_1 abbiamo sempre contribuito con regalie a tutte le festività relative alla bambina, a cominciare dal suo battesimo. Preciso che io e mio AT, già quando è nata, eravamo due imprenditori affermati e quindi avevamo CP_1 una solida condizione economica. Quanto ai 200.000.00 di vecchie lire, di cui mi viene chiesto, posso riferire che io, mio AT e mia madre , Per_6 davamo sempre dei soldi a mia sorella per la bambina. In questo CP_2 senso, penso che nel tempo, mia sorella abbia messo da parte i risparmi per e immagino li abbia usati anche per contribuire per le spese della CP_1 bambina (cfr. dichiarazioni di rese all'udienza del 20.11.2023). Testimone_2
Tuttavia, occorre considerare che la compravendita in questione è stata stipulata nel 1988, quando aveva appena 5 anni, sicché appare CP_1 inverosimile che in soli 5 anni e con elargizioni della consistenza di quelle riferite dai testi, si sarebbe potuta raccogliere la non irrisoria cifra di lire
200.000,00.
Ne consegue che la difesa di parte convenuta circa la provenienza del denaro non può ritenersi dimostrata.
Né a tali fini una qualche rilevanza -in assenza di prova circa la effettiva esistenza nel patrimonio della minore delle somme - assume l'autorizzazione all'acquisto resa dal Giudice tutelare, il quale ha ovviamente valutato l'utilità per la minore e non anche verificato l'effettiva provenienza delle somme.
A fronte del difetto di prova di quanto assunto, rilievo assorbente assumono le
7 seguenti circostanze di fatto valevoli a fondare, per presunzioni, l'effettiva corresponsione delle somme da parte del padre per finalità donativa: rapporto di parentela;
pagamento del prezzo in epoca precedente alla stipula dell'atto
(cfr. allegato 2 alla costituzione di parte convenuta) e assenza di prova in ordine alla provenienza del denaro dal patrimonio della minore.
Consegue da quanto esposto che deve accertarsi e dichiararsi che con la compravendita del 07/12/1988, ha donato indirettamente Persona_1 ad la nuda proprietà dell'immobile sito in Napoli alla via CP_1
Petrarca n. 125.
Quanto all' immobile sito in Anacapri (NA) alla Via Linciano, deve ritenersi pacifico, in quanto riconosciuto dalla stessa , che in effetti il marito CP_2
le aveva elargito la somma di Lire 40.000,00 a titolo gratuito;
Per_1 conseguentemente, il predetto importo va considerato, ai fini della riunione fittizia nel donatum.
Quanto all'immobile sito in Roccaraso acquistato da con atto CP_1 per Notaio del 25/03/2008, seppur non può ritenersi Persona_4 eccentrica la deduzione secondo la quale le somme erano state donate dalla madre alla figlia, tuttavia occorre considerare che nell'atto di compravendita il prezzo risulta corrisposto mediante assegno circolare, ciò che induce necessariamente a ritenere che parte convenuta avrebbe potuto e dovuto agevolmente dimostrare la provenienza della provvista per l'emissione dell'assegno circolare da un conto intestato alla stessa. In assenza di detta prova, non possono che valere le medesime considerazioni svolte in punto di rilevanza delle presunzioni fondate sullo stretto rapporto di parentela e sulla assenza di prova della provenienza del denaro dalla sfera giuridica di e CP_1 della madre (donante).
Indi, anche per tale compravendita deve accertarsi e dichiararsi che con essa ha donato indirettamente ad la proprietà Persona_8 Parte_3 dell'immobile sito in Roccaraso.
Va a questo punto vagliata la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta con cui ha aggredito la asserita rinuncia all'eredità relitta dalla prima CP_1
8 moglie, da parte di . Persona_8
Se è vero che la rinuncia all'eredità costituisce una donazione indiretta, è anche vero che, nel caso di specie, la rinuncia effettuata dal dopo la Per_8 revoca della prima rinuncia, deve ritenersi inefficace, atteso che per effetto della revoca della prima rinuncia il era diventato irrevocabilmente Per_8 erede, per il principio semel heres semper heres.
Ne discende che non si ravvisa alcun atto donativo potenzialmente lesivo della quota riservata alla convenuta.
Infine, rimasta indimostrata, oltre che genericamente prospettata, è la circostanza che i corrispettivi delle vendite degli immobili ereditati dalla prima moglie fossero stati incassati dalla sola . Pt_2
Infatti, da un lato non risulta efficacemente prospettata la conseguenza giuridica rilevante ai fini della difesa della convenuta (che può in questa sede ipotizzarsi come eccezione, ai fini di paralizzare l'azione di riduzione avversaria, di sussistenza della donazione da parte del padre alla figlia della metà dei corrispettivi delle vendite) e, dall'altro, non si rinviene sufficiente supporto probatorio.
Parte convenuta ha sul punto articolato interrogatorio formale, da ritenersi tuttavia inammissibile in quanto inutilmente defatigatorio, tenuto conto delle difese della attrice in punto di ferma negazione
La causa va a questo punto rimessa sul ruolo istruttorio per la riunione fittizia e la quantificazione del valore della lesione della legittima dell'attrice.
Trattandosi di sentenza non definitiva, la regolazione delle spese va rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione VIII, in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: dichiara aperta la successione legittima di , deceduto in Persona_1
9 Napoli il 19.2.2014, in favore di nella misura di 1/3 e di CP_2 Parte_2
nella misura di 1/3 ciascuno;
[...] CP_1
accerta e dichiara che la quota di riserva spettante a , e CP_2 CP_1 ammonta ad 1/3 ciascuno;
Parte_2
accerta e dichiara che la quota disponibile ammonta ad 1/3 dell'asse ereditario;
accerta e dichiara che con la compravendita di cui all'atto per notaio
[...]
del 07/12/1988 (REP. N. 186923), ha donato ad Per_2 Persona_1 la nuda proprietà dell'immobile sito in Napoli alla via Petrarca CP_1
n. 125;
accerta e dichiara che ha donato a l'importo di Testimone_3 CP_2
Lire 40.000,00; accerta e dichiara che con la compravendita di cui all'atto per Notaio
[...]
del 25/03/2008 (REP. N. 1136 RACC. N. 555), Per_4 Persona_1 ha donato ad la proprietà dell'immobile sito in Roccaraso, f. 12, CP_1 plla 18 sub 57;
rigetta la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta;
dispone con separata ordinanza per il prosieguo istruttorio.
Spese al definitivo
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Fiammetta Lo Bianco Pietro Lupi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE OTTAVA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Pietro Lupi PRESIDENTE -
2) dott. Barbara di Tonto GIUDICE –
3) dott. Fiammetta Lo Bianco GIUDICE rel/est-
ha pronunciato, ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ., 118, comma primo, disp. att. cod. proc. civ. (come modificati dall'art. 45, comma 17, della legge
18 giugno 2009, n. 69) e 190, comma primo, cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 8370/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2021, rimessa al Collegio, per la decisione, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.11.2024 avente ad oggetto
“cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima” –
e promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente in [...], in qualità di amministratore di sostegno della sig.ra , nata a [...] il [...], , residente in Parte_2
Calvanico (SA) alla Via Provinciale n. 43/C, tale nominata con decreto del
Giudice Tutelare di Nocera Inferiore del 29/09/2020, elettivamente domiciliata in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.58, presso e nello studio dell'avv.
1 Leonzio Capobianco, che la rappresenta e difende, come da procura a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(C.F.= ) e CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2
(C.F.= ), a mezzo dell'Avv.to Giuseppe ON, che le CodiceFiscale_2 rappresenta e le difende in virtù di mandati a margine della comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'Avv.to CA ON e presso lo studio
ON elett.te dom.te in Napoli alla Via dei Mille N°1;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.2024, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2 ha convenuto in giudizio e , chiedendo: “1) CP_1 CP_2 accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima spettante alla sig.ra
, in qualità di erede legittimaria del padre sig. Parte_2 Per_1
; 2) accertare e dichiarare la simulazione ex artt. 1414 e ss. c.c. degli
[...] atti di compravendita per notaio del 07/12/1988, per notaio Persona_2
del 17/10/1992 e per notaio del Persona_3 Persona_4
25/03/2008, in quanto trattasi di donazioni indirette;
3) per l'effetto, disporre la reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione di tutte le disposizioni contenute nei predetti atti di compravendita-donazioni indirette, dichiarandole inefficaci nei limiti di quanto necessario a reintegrare la quota di riserva;
4) condannare le convenute sigg.re e alla CP_1 CP_2 restituzione e/o al pagamento in favore dell'attrice di quanto dovuto a titolo di legittima;
5) ordinare, dopo il ripristino della quota di legittima, la divisione dei
2 cespiti ereditari, con attribuzione ai partecipanti della quota ad ognuno spettante oltre che dei frutti civili maturati sin dalla data di apertura della successione, oltre interessi legali e rivalutazione;
6) in caso di non materiale e/o comoda divisibilità dei beni, ordinare la vendita degli stessi”.
A sostegno della domanda l'attrice ha prospettato che:
- in data 19.2.2014, decedeva ab intestato in Napoli il sig. , Persona_1 padre dell'amministrata, lasciando quali eredi la moglie (sposata CP_2 in seconde nozze) e le figlie (nata dal primo matrimonio con Parte_2 la signora ) e quest'ultima nata dal matrimonio CP_3 CP_1 con;
CP_2
- che risulta caduta in successione unicamente un'unità immobiliare sita in
Roccaraso (AQ) al Parco Paradiso – loc.tà Aremogna;
- che l'amministratore di sostegno, come autorizzata dal Giudice Tutelare del
Tribunale di Nocera Inferiore, accettava con beneficio d'inventario, in nome e per conto di , l'eredità di;
Parte_2 Persona_1
- che il de cuius aveva beneficiato la figlia e la moglie Persona_1 CP_1
mediante donazioni indirette aventi ad oggetto un immobile sito CP_2 in Napoli alla via Petrarca n. 125; un immobile sito in Anacapri (NA) alla Via
Linciano (poi Piazza Caprile N°3/A) e un terzo immobile sito in Roccaraso, diverso da quello inserito in successione.
Con riferimento all'immobile sito in Napoli alla via Petrarca, l'attrice ha prospettato che lo stesso veniva acquistato con atto pubblico per notaio
[...]
del 07/12/1988, dai genitori e per Per_2 Persona_1 CP_2
l'usufrutto e dalla figlia all'epoca minorenne, per la nuda CP_1 proprietà, al prezzo di lire 320.000.000, di cui lire 200.000.000 per la nuda proprietà e lire 120.000.000 per l'usufrutto. Il corrispettivo veniva pagato per intero dal sig. il quale, dunque, di fatto, aveva donato i duecento Per_1 milioni di lire alla figlia per l'acquisto della nuda proprietà, configurandosi un'ipotesi di donazione indiretta della nuda proprietà, come tale soggetta a riduzione, ai sensi dell'art. 809 c.c., con conseguente lesione della quota di legittima di essa attrice . Parte_2
3 Con riferimento all'immobile sito in Anacapri, acquistata dalla sig.ra
[...]
con atto per Notaio del 17/10/1992, parte attrice ha CP_2 Persona_3 assunto che una parte del pagamento del prezzo avveniva con assegni
“intestati a e da questi girati a ”, realizzando Persona_1 CP_2 in tal modo una parziale donazione indiretta in favore di . CP_2
Con riferimento all'immobile sito in Roccaraso f. 12, plla 18, sub 57, diverso da quello indicato in successione, l'attrice ha prospettato che lo stesso veniva acquistato con atto per Notaio del 25/03/2008, dalla figlia Persona_4
all'età di 25 anni quando non percepiva alcun reddito, così CP_1 come la madre . CP_2
Poste tali premesse in fatto e in diritto l'attrice ha esercitato nei confronti della sorella e di azione di riduzione chiedendo comprendere nel CP_1 CP_2 donatum anche le donazioni indirette del 07/12/1988, del 17/10/1992 e del
25/03/2008.
Si sono costituite in giudizio e , le quali, in via CP_1 CP_2 preliminare, hanno eccepito la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito: relativamente all'immobile sito in via Petrarca, hanno dedotto che
[...] aveva acquistato l'immobile con proventi ricevuti negli anni dal CP_1 nonno e dagli zii e dagli stessi messi da parte per lei;
relativamente all'immobile sito in Anacapri, hanno eccepito che la somma di 40 milioni di vecchie lire corrisposte dal comunque rientrerebbero nella quota Per_1 legittima spettante alla sig.ra (quale moglie del sig. CP_2 Per_1
; relativamente all'immobile sito in Roccaraso, si sono difese
[...] assumendo che il denaro era stato fornito dalla madre la quale aveva CP_2 venduto una serie di immobili di sua proprietà donandone i proventi alla figlia.
Sulla scorta di dette difese, hanno chiesto il rigetto delle domande. In via riconvenzionale, hanno esercitato azione di reintegra della quota di legittima spettante ad assumendo la lesività della rinuncia all'eredità CP_1 della moglie operata da giusto atto ricevuto dal Notaio Persona_1
l'11/2/1980, trascritto il 10/3 ai nn. 4673/3671, rinuncia poi revocata in Per_5
4 data 17/9/1981 e nuovamente effettuata in data il 5/6/1985. Secondo le prospettazioni di parte convenuta, con la predetta rinuncia all'eredità, Per_1 veva effettuato una donazione indiretta a favore della figlia
[...] Pt_2 del valore pari alla metà dell'asse ereditario costituito da un appartamento sito in Napoli alla Via Posillipo N°69, 4° piano, con un vano terraneo adibito a box- garage;
da un locale con piccola cucina già adibito a portineria, sito in Napoli al
Vico delle Zite a Forcella N°4; da un locale terraneo sito in Napoli al Vico delle
Zite a Forcella N°6, adibito a bottega;
da un locale terraneo sito al Vico delle
Zite a Forcella N°8, con cantinato in verticale, sito in Napoli al Vico delle Zite a
Forcella N°8.
All'udienza del 23.2.2022 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
La causa, istruita e mezzo prova testimoniale, ed a seguito del fallimento del tentativo di bonario componimento della lite, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.11.2024.
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La domanda è procedibile, avendo le parti, in corso di causa e su ordine del
Giudice Istruttore, adito l'organismo di mediazione, seppur con esiti negativi.
Preliminarmente va dichiarata l'apertura della successione legittima di
, deceduto in Napoli il 19.2.2014, in favore di Persona_1 CP_2 nella misura di 1/3 e di e nella misura di 1/3 Parte_2 CP_1 ciascuno ex art. 565 c.c.
Sempre preliminarmente, considerata la natura della domanda attorea proposta (azione di riduzione) e della speculare domanda riconvenzionale, appare opportuno indicare le quote riservate alle odierne parti in causa in quanto legittimarie. Ai sensi dell'art. 542 c.c., dunque, la quota riservata a
, e ammonta ad ¼ ciascuno CP_2 Parte_2 CP_1 dell'eredità; mentre costituisce disponibile la quota dell'ulteriore quarto.
Ciò premesso, nel merito, e ai fini della valutazione delle azioni di riduzione reciprocamente proposte, occorre valutare le domande volte ad acclarare la
5 natura donativa degli atti di compravendita per notaio del Persona_2
07/12/1988 (REP. N. 186923), per notaio del 17/10/1992 Persona_3
(REP N. 181767 RACC. N. 23937) e per notaio del Persona_4
25/03/2008 (REP. N. 1136 RACC. N. 555), precisandosi tuttavia che erroneo è il riferimento indicato nelle conclusioni rassegnate in citazione alla simulazione ex art. 1414 c.c., corretta essendo invece la domanda volta a far dichiarare la natura di donazione indiretta.
Nelle donazioni indirette, infatti – e a differenza dei contratti simulati - il contratto è interamente voluto e corrisponde alla reale volontà delle parti ma viene posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore;
nel negozio simulato, invece, il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. (cfr. per tutte, Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 19400 del 18/07/2019).
Nel caso di specie, quindi, la prospettazione secondo la quale il de cuius avrebbe fornito alla figlia e alla moglie il denaro occorrente per il CP_1 CP_2 pagamento del corrispettivo delle compravendita integra senz'altro la configurabilità delle donazioni indirette, con la conseguenza, sugli oneri probatori, che non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417
c.c. e che la prova dell'effettiva natura liberale della fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19230 del 12/07/2024).
Ciò chiarito, quanto alla compravendita di cui all'atto per notaio Persona_2 del 07/12/1988, con cui e avevano acquistato Persona_1 CP_2
l'usufrutto e la figlia , all'epoca minorenne, la nuda proprietà, al CP_1 prezzo di lire 320.000.000, di cui lire 200.000.000 per la nuda proprietà e lire
120.000.000 per l'usufrutto, parte convenuta ha dedotto che i fondi occorrenti per l'acquisto dell'usufrutto provenivano da regalie che nel tempo gli zii e la nonna avevano effettuato nel corso degli anni.
In effetti, la prova testimoniale espletata su istanza di parte convenuta ha dato
6 conto di regalie da parte degli zii e della nonna nei seguenti termini:
“negli anni, sin dalla nascita, io, mio AT , mia madre, e il Per_4 Per_6 nonno di regalavamo somme di denaro per nelle CP_1 Persona_7 CP_1 varie ricorrenze (battesimo, compleanni, festività). Molta parte la forniva mia madre. Ad esempio, con la morte di mio padre, mia madre ereditò un indennizzo assicurativo di circa lire 10.000.000 e buona parte di questa somma
è stata data a mia sorella per la figlia Ricordo bene l'importo, CP_2 CP_1 perché fui io ad andare in banca a depositare sul conto di mia madre l'assegno circolare dell'assicurazione” (cfr.: dichiarazioni di rese all'udienza Tes_1 del 3.6.2023); “Io e mio AT , sin dalla nascita di Tes_1 CP_1 abbiamo sempre contribuito con regalie a tutte le festività relative alla bambina, a cominciare dal suo battesimo. Preciso che io e mio AT, già quando è nata, eravamo due imprenditori affermati e quindi avevamo CP_1 una solida condizione economica. Quanto ai 200.000.00 di vecchie lire, di cui mi viene chiesto, posso riferire che io, mio AT e mia madre , Per_6 davamo sempre dei soldi a mia sorella per la bambina. In questo CP_2 senso, penso che nel tempo, mia sorella abbia messo da parte i risparmi per e immagino li abbia usati anche per contribuire per le spese della CP_1 bambina (cfr. dichiarazioni di rese all'udienza del 20.11.2023). Testimone_2
Tuttavia, occorre considerare che la compravendita in questione è stata stipulata nel 1988, quando aveva appena 5 anni, sicché appare CP_1 inverosimile che in soli 5 anni e con elargizioni della consistenza di quelle riferite dai testi, si sarebbe potuta raccogliere la non irrisoria cifra di lire
200.000,00.
Ne consegue che la difesa di parte convenuta circa la provenienza del denaro non può ritenersi dimostrata.
Né a tali fini una qualche rilevanza -in assenza di prova circa la effettiva esistenza nel patrimonio della minore delle somme - assume l'autorizzazione all'acquisto resa dal Giudice tutelare, il quale ha ovviamente valutato l'utilità per la minore e non anche verificato l'effettiva provenienza delle somme.
A fronte del difetto di prova di quanto assunto, rilievo assorbente assumono le
7 seguenti circostanze di fatto valevoli a fondare, per presunzioni, l'effettiva corresponsione delle somme da parte del padre per finalità donativa: rapporto di parentela;
pagamento del prezzo in epoca precedente alla stipula dell'atto
(cfr. allegato 2 alla costituzione di parte convenuta) e assenza di prova in ordine alla provenienza del denaro dal patrimonio della minore.
Consegue da quanto esposto che deve accertarsi e dichiararsi che con la compravendita del 07/12/1988, ha donato indirettamente Persona_1 ad la nuda proprietà dell'immobile sito in Napoli alla via CP_1
Petrarca n. 125.
Quanto all' immobile sito in Anacapri (NA) alla Via Linciano, deve ritenersi pacifico, in quanto riconosciuto dalla stessa , che in effetti il marito CP_2
le aveva elargito la somma di Lire 40.000,00 a titolo gratuito;
Per_1 conseguentemente, il predetto importo va considerato, ai fini della riunione fittizia nel donatum.
Quanto all'immobile sito in Roccaraso acquistato da con atto CP_1 per Notaio del 25/03/2008, seppur non può ritenersi Persona_4 eccentrica la deduzione secondo la quale le somme erano state donate dalla madre alla figlia, tuttavia occorre considerare che nell'atto di compravendita il prezzo risulta corrisposto mediante assegno circolare, ciò che induce necessariamente a ritenere che parte convenuta avrebbe potuto e dovuto agevolmente dimostrare la provenienza della provvista per l'emissione dell'assegno circolare da un conto intestato alla stessa. In assenza di detta prova, non possono che valere le medesime considerazioni svolte in punto di rilevanza delle presunzioni fondate sullo stretto rapporto di parentela e sulla assenza di prova della provenienza del denaro dalla sfera giuridica di e CP_1 della madre (donante).
Indi, anche per tale compravendita deve accertarsi e dichiararsi che con essa ha donato indirettamente ad la proprietà Persona_8 Parte_3 dell'immobile sito in Roccaraso.
Va a questo punto vagliata la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta con cui ha aggredito la asserita rinuncia all'eredità relitta dalla prima CP_1
8 moglie, da parte di . Persona_8
Se è vero che la rinuncia all'eredità costituisce una donazione indiretta, è anche vero che, nel caso di specie, la rinuncia effettuata dal dopo la Per_8 revoca della prima rinuncia, deve ritenersi inefficace, atteso che per effetto della revoca della prima rinuncia il era diventato irrevocabilmente Per_8 erede, per il principio semel heres semper heres.
Ne discende che non si ravvisa alcun atto donativo potenzialmente lesivo della quota riservata alla convenuta.
Infine, rimasta indimostrata, oltre che genericamente prospettata, è la circostanza che i corrispettivi delle vendite degli immobili ereditati dalla prima moglie fossero stati incassati dalla sola . Pt_2
Infatti, da un lato non risulta efficacemente prospettata la conseguenza giuridica rilevante ai fini della difesa della convenuta (che può in questa sede ipotizzarsi come eccezione, ai fini di paralizzare l'azione di riduzione avversaria, di sussistenza della donazione da parte del padre alla figlia della metà dei corrispettivi delle vendite) e, dall'altro, non si rinviene sufficiente supporto probatorio.
Parte convenuta ha sul punto articolato interrogatorio formale, da ritenersi tuttavia inammissibile in quanto inutilmente defatigatorio, tenuto conto delle difese della attrice in punto di ferma negazione
La causa va a questo punto rimessa sul ruolo istruttorio per la riunione fittizia e la quantificazione del valore della lesione della legittima dell'attrice.
Trattandosi di sentenza non definitiva, la regolazione delle spese va rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione VIII, in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: dichiara aperta la successione legittima di , deceduto in Persona_1
9 Napoli il 19.2.2014, in favore di nella misura di 1/3 e di CP_2 Parte_2
nella misura di 1/3 ciascuno;
[...] CP_1
accerta e dichiara che la quota di riserva spettante a , e CP_2 CP_1 ammonta ad 1/3 ciascuno;
Parte_2
accerta e dichiara che la quota disponibile ammonta ad 1/3 dell'asse ereditario;
accerta e dichiara che con la compravendita di cui all'atto per notaio
[...]
del 07/12/1988 (REP. N. 186923), ha donato ad Per_2 Persona_1 la nuda proprietà dell'immobile sito in Napoli alla via Petrarca CP_1
n. 125;
accerta e dichiara che ha donato a l'importo di Testimone_3 CP_2
Lire 40.000,00; accerta e dichiara che con la compravendita di cui all'atto per Notaio
[...]
del 25/03/2008 (REP. N. 1136 RACC. N. 555), Per_4 Persona_1 ha donato ad la proprietà dell'immobile sito in Roccaraso, f. 12, CP_1 plla 18 sub 57;
rigetta la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta;
dispone con separata ordinanza per il prosieguo istruttorio.
Spese al definitivo
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Fiammetta Lo Bianco Pietro Lupi
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