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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2 Dott. Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott. Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 290/2022 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Balboni (pec: Parte_1
Email_1
appellante e
rappresentato e difeso Controparte_1
dagli avv.ti Ettore Triolo Valeria Grandizio (pec:
t) Email_2
appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Parte_1
proponeva domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del
[...]
provvedimento di decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza, deducendo:
di avere presentato regolare domanda per il beneficio in data 07/03/2019, ottenendo l'erogazione della prestazione economica a partire da aprile 2019, che veniva però sospesa nel mese di febbraio 2020, sul presupposto del superamento della soglia reddituale prevista dalla normativa vigente, sulla base di un ISEE in cui figurava un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 5.780,00 per l'anno 2018; che tale dato risultava erroneo, non avendo il ricorrente mai effettivamente svolto attività lavorativa nell'anno indicato presso l'autoscuola cui tale reddito era riferito;
il rapporto lavorativo, infatti, non si era mai perfezionato per mancato rilascio del nulla osta da parte della , condizione necessaria per l'efficacia del CP_2
contratto; nonostante le ripetute istanze di riesame e le segnalazioni inviate all'
[...]
, nonché la successiva rettifica dei dati reddituali da parte del datore CP_3
di lavoro e il conseguente aggiornamento delle informazioni da parte dell'Agenzia CP_ delle Entrate, l' non aveva revocato il provvedimento di diniego del beneficio. CP_ L' costituitasi in giudizio, ha contestato integralmente la fondatezza del ricorso, richiamando i presupposti normativi che regolano l'accesso al reddito di cittadinanza e sostenendo che, nel caso di specie, il ricorrente non rientrava nei parametri reddituali previsti per la concessione del beneficio.
In particolare, l'Istituto ha rilevato che il nucleo familiare del ricorrente, sulla base dei dati presenti nelle banche dati ufficiali, ha percepito nell'anno 2018 un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 6.279,00, derivante da un rapporto di lavoro intestato alla ditta CA EN (matricola 6705964997), operante nel CP_ settore del disbrigo pratiche;
tale reddito, secondo l' risultava correttamente registrato e documentato sia nell'estratto contributivo che nell'elenco dei dipendenti aziendali relativi all'anno in questione.
L' ha evidenziato che tale posizione contributiva non è mai stata CP_1
formalmente annullata, circostanza che avrebbe dovuto verificarsi in caso di errata dichiarazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, in assenza di una revoca ufficiale del rapporto da parte degli enti CP_ preposti, l' ha considerato tale reddito ai fini del calcolo dell'ISEE, con conseguente superamento della soglia massima prevista per il riconoscimento del beneficio in questione. CP_
Infine, l' ha rilevato che il ricorrente risultava anche titolare di un assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dal maggio 2014.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo che : la sussistenza del rapporto di lavoro ha trovato riscontro nell'estratto conto CP_ contributivo prodotto dall' e tale rapporto non è stato mai oggetto di rettifica CP_ formale, né presso l' né presso l'Agenzia delle Entrate;
la Certificazione Unica rilasciata in data 17/02/2020 relativa all'anno 2018, pur priva della pagina contenente l'indicazione dei redditi, costituisce comunque una conferma scritta da parte del datore di lavoro circa l'effettiva esistenza del rapporto lavorativo;
non è in discussione la stipulazione del contratto, ma la sua effettiva esecuzione, che il ricorrente ha contestato senza però produrre alcun atto formale di interruzione o di annullamento;
.
è inammissibile la prova testimoniale richiesta dal ricorrente, stante la sussistenza di una dichiarazione scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro e del reddito dichiarato dallo stesso datore di lavoro. CP_ Il GL ha concluso che l' in assenza di una richiesta di rettifica e/o annullamento da parte del datore, ha correttamente revocato il beneficio;
pertanto, la domanda è stata integralmente rigettata, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
Ha dedotto che il primo giudice avrebbe errato nel rigettare la domanda senza ammettere la prova testimoniale richiesta, ritenuta invece centrale per l'accertamento dei fatti di causa;
ha ribadito che, successivamente alla comunicazione del provvedimento di decadenza, ha contattato il sig. CA affinché questi provvedesse alla rettifica dei dati trasmessi all'Agenzia delle
Entrate; tale rettifica è effettivamente intervenuta, come dimostrato dalla successiva correzione della Certificazione Unica da parte dell'Agenzia stessa, che ha eliminato l'indicazione del reddito da lavoro dipendente originariamente imputato per l'anno 2018.
Erroneamente pertanto sarebbe stata ritenuta non provata la rettifica presso l'Agenzia delle Entrate e da ciò sarebbe derivata la mancata ammissione della prova testimoniale.
Secondo la tesi dell'appellante, il requisito determinante per l'accesso alla misura assistenziale è il reddito effettivamente percepito e non la mera esistenza formale di un contratto che, come evidenziato sin dal primo grado, si è consensualmente estinto in considerazione dell'impossibilità della prestazione lavorativa, come avrebbe dimostrato l'escussione testimoniale del datore di lavoro. CP_ Si è costituita l' reiterando le medesime difese del primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
L' udienza del 17.6.2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Le parti hanno depositato le note nel termine fissato e la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 18.6.2025 .
Motivi della decisione
L'appello proposto dal è infondato e deve pertanto essere rigettato, Parte_1
con conseguente conferma della decisione impugnata.
L'oggetto della presente controversia concerne la revoca del beneficio del reddito CP_ di cittadinanza, disposta dall' a decorrere da febbraio 2020, a seguito dell'accertamento di un reddito del nucleo familiare superiore alla soglia prevista per legge, derivante da un rapporto di lavoro formalmente registrato nel 2018 e dall'erogazione di un assegno ordinario di invalidità, percepito dall'anno 2014.
L'appellante deduce che il contratto di lavoro con la ditta CA EN, pur formalmente stipulato, non sarebbe mai stato eseguito e che l'Agenzia delle
Entrate, su richiesta del datore di lavoro, avrebbe provveduto alla rettifica dei dati reddituali, eliminando il reddito contestato.
A sostegno di tale affermazione ha allegato, in primo grado, una copia della certificazione unica relativa all'anno 2018.
Tuttavia, come puntualmente rilevato dal giudice di primo grado e confermato dall'esame degli atti, la certificazione unica prodotta dall'appellante risulta incompleta, essendo costituita unicamente dalla prima e dall'ultima pagina, con omissione della parte centrale contenente l'indicazione dei redditi percepiti.
Tale incompletezza documentale non consente di ritenere provata l'asserita rettifica dei dati fiscali.
Va osservato che è mancata ogni censura del al rilievo del primo CP_4
giudice secondo cui quella certificazione Unica, rilasciata in data 17/02/2020 relativa all'anno 2018, anche se incompleta costituiva comunque una conferma scritta da parte del datore di lavoro circa l'effettiva esistenza del rapporto lavorativo (così in sentenza :“C'è rilascio in data 17.2.2020 della certificazione unica sul rapporto di lavoro relativa al 2018 anche se la copia prodotta manca della pagina relativa ai redditi ma se è stata fatta vuol significare che il CA ha ritenuto , in tempo successivo alla scadenza del rapporto , un effettivo rapporto di lavoro e quindi vi è conferma scritta del rapporto di lavoro”)
L'appellante non ha speso alcun argomento neppure avverso l'ulteriore considerazione del primo giudice che detta certificazione non era stata prodotta nella sua integralità, né ha provveduto a colmare tale lacuna mediante il deposito di una copia completa e conforme del documento, rendendo così definitivamente carente la prova dell'avvenuta rettifica.
In mancanza di prova della rettifica formale dei dati fiscali da parte del datore di CP_ lavoro e in assenza di qualsiasi comunicazione ufficiale all' da parte dell'Agenzia delle Entrate o del datore medesimo, correttamente l'
[...]
ha considerato vigente ed efficace il rapporto di lavoro registrato nel CP_3
2018, con un reddito imponibile di euro 6.279,00, per come peraltro riscontrato dall'estratto contributivo depositato agli atti.
Ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, il Reddito di Cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore a euro 9.360,00. Il superamento di tali soglie comporta la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.
Nel caso di specie, la presenza del reddito da lavoro dipendente registrato per il
2018, unita all'assegno ordinario di invalidità già erogato da anni (cfr. comma 6 dell'art. 2 citato), ha determinato il superamento della soglia reddituale prevista dalla normativa vigente, giustificando pienamente il provvedimento di decadenza dal beneficio.
Quanto alla dedotta irrilevanza del contratto non eseguito, va osservato che l'ordinamento riconosce rilevanza ai dati comunicati e registrati presso le amministrazioni pubbliche, salvo rettifica o annullamento formale, che nel caso di specie non è intervenuto. Il giudice di primo grado ha dunque correttamente valutato l'irrilevanza probatoria della prova testimoniale richiesta, la quale si poneva in contrasto con la documentazione amministrativa in atti.
L'assenza di prova dell'avvenuta rettifica dei redditi da parte del datore di lavoro e la mancanza di documentazione idonea a smentire i dati acquisiti dagli enti competenti, giustificano la conferma del provvedimento di decadenza disposto CP_ dall'
La sentenza di primo grado va, dunque, confermata e l'appello rigettato;
le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - , definitivamente CP_ decidendo nel giudizio di appello vertente tra e e Parte_1
avverso la sentenza n. 1723/2021 pubblicata l' 11.11.2021 dal Tribunale di Reggio
Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che liquida in € 1.457,5 oltre Iva, cpa e spese generali.
Viene dato atto che è stata emessa una pronuncia di rigetto ai fini del pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Così deciso nella camera di consiglio del 18.6.2025
IL PRESIDENTE EST
(dott. Eugenio Scopelliti)