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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/02/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 8551/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8551/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.7634/2022)
TRA
n. a GRICIGNANO DI AVERSA (CE) il 11/04/1961 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. DI PUORTO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. IDA VERRENGIA, ITALA DE BENEDICTIS, LUCA
CUZZUPOLI, NICOLA FUMO E DAVIDE CATALANO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 05/07/2023 l'epigrafata ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire la pensione di inabilità civile o/ assegno di invalidità civile e il riconoscimento della condizione di disabilità, presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento
1 non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile o della invalidità civile e della condizione di gravità dell'handicap dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di
A.T.P. recante R.G. n. 7634/2022 ed ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
In via preliminare, occorre evidenziare come il thema decidendum del presente giudizio deve ritenersi limitato solo ed esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario per la pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 in quanto parte ricorrente ha contestato solo ed esclusivamente il mancato riconoscimento di tali prestazioni. Nel ricorso per
A.T.P., infatti, parte ricorrente aveva richiesto l'accertamento anche del requisito utile per la condizione di disabilità di cui all'art. 3 co. 1 l. 104/1992 e, stante il suo riconoscimento in sede di A.T.P., deve ritenersi che le parti abbiano prestato acquiescenza alle risultanze peritali nella parte relativa al riconoscimento del requisito utile per tale condizione.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
2 Il C.T.U. ha considerato la perizianda affetto “Cardiopatia ipertensiva in soggetto con lieve valvulopatia in prima classe NYHA (codice 6441:25%); b)
Esiti di trombosi venosa profonda poplitea destra (1996) e multipli episodi di trombosi venosa superficiale in soggetto con insufficienza venosa agli arti inferiori in portatrice di mutazione di omozigosi del gene della trombina in trattamento con farmaci antitrombotici (codici 6445-6446:30%); c) Steatosi epatica senza alterazioni cliniche (patologia non invalidante); d) Coxartrosi femorale in soggetto con discopatie lombari senza limitazioni articolari
(patologia non invalidante)”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:” Dalla documentazione agli atti e dall'esame clinico effettuato dal sottoscritto C.T.U. si evince chiaramente che la sig.ra è affetta da un quadro Parte_1 patologico come surriferito nelle conclusioni medico legali. La visita peritale
(22.02.2023) ha evidenziato la stabilità del quadro clinico con le patologie lamentate dalla ricorrente dalla domanda amministrativa, infatti presenta un quadro clinico caratterizzato principalmente dalla insufficienza venosa cronica agli arti inferiori ove la ricorrente a seguito di trombosi venosa profonda poplitea destra (1996) e da multipli episodi di trombosi venosa superficiale ha ricevuto diagnosi nel 2015 da mutazione eterozigote 677 C-T della MTHFR.
Attualmente è in follow-up clinico strumentale con farmaci antitrombotici e calze elasto compressive. A ciò si associano le altre patologie già lamentate dalla ricorrente consistenti nella cardiopatia ipertensiva, dalla steatosi epatica e dalla coxartrosi con le discopatie lombari. Per la cardiopatia ipertensiva la ricorrente è in buon compenso farmacologico, per la steatosi epatica senza documentata alterazione degli indici di funzionalità d'organo, senza documentata terapia farmacologica e controlli clinici, con negatività di alterazioni cliniche all'esame obiettivo effettuato dal sottoscritto CTU in sede di operazioni peritali e con la solo documentata steatosi epatica evidenziata strumentalmente è stata valutata dal sottoscritto CTU come patologia non invalidante. Infine per le discopatie multiple lombari con associata artrosi coxofemorale non effettua controlli periodici e terapia farmacologica.
3 Attualmente non residuano limitazioni articolari. Sulla scorta di tale premesse, dall'accurato esame di tutto il corredo documentale e del pregresso iter evolutivo delle patologie, applicando il calcolo riduzionistico alle singole percentuali delle invalidità menzionate, si ha una riduzione della capacità lavorativa della sig.ra del 47% (quarantasette %) a partire Parte_1 dalla data della domanda amministrativa 12.11.2021 epoca in cui erano già documentate le patologie lamentate dal ricorrente. Per quanto attiene alla valutazione in ambito della legge 104/92 le patologie lamentate dal ricorrente, non presentano un significativo impatto sulla vita quotidiana e sociale (è capace di deambulare autonomamente e di espletare in perfetta autonomia i passaggi posturali, è capace di svolgere le attività quotidiane, è orientata nel tempo e nello spazio, i sensi sono nei limiti della norma e non sono presenti disturbi del linguaggio) e nemmeno il coinvolgendo di parenti più vicini, lo si ritiene con la minorazione prevista al comma 1 dell'art. 3 della legge 104/92, in quanto le minorazioni riscontrate non riducono l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale
Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui “nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze
o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa
l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso
4 attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal
C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Per tali ragioni, il ricorso in opposizione deve essere integralmente rigettato e, pertanto, si impone altresì la necessità di omologare anche la sussistenza del requisito sanitario utile per la condizione di disabilità di cui all'art. 3 co. 1 l.
104/1992 in quanto il giudice dell'opposizione è investito dell'intera res controversa. Il che si desume da altra recente pronuncia della Suprema Corte
(Cass. 3377/2019), relativa al caso dell'ammissibilità del decreto di omologa parziale, in cui si è evidenziato che “al giudice della opposizione è rimesso
l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art. 445 bis, comma 6, come atto "introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, (convertito con modificazioni
5 dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art. 115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. che, pertanto, la sentenza impugnata - che, limitandosi al rigetto dei motivi di opposizione, non si è in alcun modo espressa in ordine al requisito sanitario per quanto non contestato - deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di Palermo affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti”.
Le spese di entrambe le fasi (cfr. Cass. 10510/2019), possono essere compensate in ragione del riconoscimento del requisito sanitario solo di una delle prestazioni richieste e, quindi, in ragione dell'accoglimento parziale della pretesa.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che
[...] non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento della Parte_1 pensione di inabilità civile né dell'assegno di invalidità civile, né della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3
l. 104/1992;
2. dichiara che ha il requisito sanitario utile per la Parte_1 condizione di disabilità di cui all'art. 3 co. 1 l. 104/1992 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
6 3. compensa le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 03/02/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8551/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.7634/2022)
TRA
n. a GRICIGNANO DI AVERSA (CE) il 11/04/1961 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. DI PUORTO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. IDA VERRENGIA, ITALA DE BENEDICTIS, LUCA
CUZZUPOLI, NICOLA FUMO E DAVIDE CATALANO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 05/07/2023 l'epigrafata ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire la pensione di inabilità civile o/ assegno di invalidità civile e il riconoscimento della condizione di disabilità, presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento
1 non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile o della invalidità civile e della condizione di gravità dell'handicap dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di
A.T.P. recante R.G. n. 7634/2022 ed ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
In via preliminare, occorre evidenziare come il thema decidendum del presente giudizio deve ritenersi limitato solo ed esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario per la pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 in quanto parte ricorrente ha contestato solo ed esclusivamente il mancato riconoscimento di tali prestazioni. Nel ricorso per
A.T.P., infatti, parte ricorrente aveva richiesto l'accertamento anche del requisito utile per la condizione di disabilità di cui all'art. 3 co. 1 l. 104/1992 e, stante il suo riconoscimento in sede di A.T.P., deve ritenersi che le parti abbiano prestato acquiescenza alle risultanze peritali nella parte relativa al riconoscimento del requisito utile per tale condizione.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
2 Il C.T.U. ha considerato la perizianda affetto “Cardiopatia ipertensiva in soggetto con lieve valvulopatia in prima classe NYHA (codice 6441:25%); b)
Esiti di trombosi venosa profonda poplitea destra (1996) e multipli episodi di trombosi venosa superficiale in soggetto con insufficienza venosa agli arti inferiori in portatrice di mutazione di omozigosi del gene della trombina in trattamento con farmaci antitrombotici (codici 6445-6446:30%); c) Steatosi epatica senza alterazioni cliniche (patologia non invalidante); d) Coxartrosi femorale in soggetto con discopatie lombari senza limitazioni articolari
(patologia non invalidante)”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:” Dalla documentazione agli atti e dall'esame clinico effettuato dal sottoscritto C.T.U. si evince chiaramente che la sig.ra è affetta da un quadro Parte_1 patologico come surriferito nelle conclusioni medico legali. La visita peritale
(22.02.2023) ha evidenziato la stabilità del quadro clinico con le patologie lamentate dalla ricorrente dalla domanda amministrativa, infatti presenta un quadro clinico caratterizzato principalmente dalla insufficienza venosa cronica agli arti inferiori ove la ricorrente a seguito di trombosi venosa profonda poplitea destra (1996) e da multipli episodi di trombosi venosa superficiale ha ricevuto diagnosi nel 2015 da mutazione eterozigote 677 C-T della MTHFR.
Attualmente è in follow-up clinico strumentale con farmaci antitrombotici e calze elasto compressive. A ciò si associano le altre patologie già lamentate dalla ricorrente consistenti nella cardiopatia ipertensiva, dalla steatosi epatica e dalla coxartrosi con le discopatie lombari. Per la cardiopatia ipertensiva la ricorrente è in buon compenso farmacologico, per la steatosi epatica senza documentata alterazione degli indici di funzionalità d'organo, senza documentata terapia farmacologica e controlli clinici, con negatività di alterazioni cliniche all'esame obiettivo effettuato dal sottoscritto CTU in sede di operazioni peritali e con la solo documentata steatosi epatica evidenziata strumentalmente è stata valutata dal sottoscritto CTU come patologia non invalidante. Infine per le discopatie multiple lombari con associata artrosi coxofemorale non effettua controlli periodici e terapia farmacologica.
3 Attualmente non residuano limitazioni articolari. Sulla scorta di tale premesse, dall'accurato esame di tutto il corredo documentale e del pregresso iter evolutivo delle patologie, applicando il calcolo riduzionistico alle singole percentuali delle invalidità menzionate, si ha una riduzione della capacità lavorativa della sig.ra del 47% (quarantasette %) a partire Parte_1 dalla data della domanda amministrativa 12.11.2021 epoca in cui erano già documentate le patologie lamentate dal ricorrente. Per quanto attiene alla valutazione in ambito della legge 104/92 le patologie lamentate dal ricorrente, non presentano un significativo impatto sulla vita quotidiana e sociale (è capace di deambulare autonomamente e di espletare in perfetta autonomia i passaggi posturali, è capace di svolgere le attività quotidiane, è orientata nel tempo e nello spazio, i sensi sono nei limiti della norma e non sono presenti disturbi del linguaggio) e nemmeno il coinvolgendo di parenti più vicini, lo si ritiene con la minorazione prevista al comma 1 dell'art. 3 della legge 104/92, in quanto le minorazioni riscontrate non riducono l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale
Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui “nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze
o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa
l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso
4 attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal
C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Per tali ragioni, il ricorso in opposizione deve essere integralmente rigettato e, pertanto, si impone altresì la necessità di omologare anche la sussistenza del requisito sanitario utile per la condizione di disabilità di cui all'art. 3 co. 1 l.
104/1992 in quanto il giudice dell'opposizione è investito dell'intera res controversa. Il che si desume da altra recente pronuncia della Suprema Corte
(Cass. 3377/2019), relativa al caso dell'ammissibilità del decreto di omologa parziale, in cui si è evidenziato che “al giudice della opposizione è rimesso
l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art. 445 bis, comma 6, come atto "introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, (convertito con modificazioni
5 dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art. 115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. che, pertanto, la sentenza impugnata - che, limitandosi al rigetto dei motivi di opposizione, non si è in alcun modo espressa in ordine al requisito sanitario per quanto non contestato - deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di Palermo affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti”.
Le spese di entrambe le fasi (cfr. Cass. 10510/2019), possono essere compensate in ragione del riconoscimento del requisito sanitario solo di una delle prestazioni richieste e, quindi, in ragione dell'accoglimento parziale della pretesa.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che
[...] non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento della Parte_1 pensione di inabilità civile né dell'assegno di invalidità civile, né della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3
l. 104/1992;
2. dichiara che ha il requisito sanitario utile per la Parte_1 condizione di disabilità di cui all'art. 3 co. 1 l. 104/1992 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
6 3. compensa le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 03/02/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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