Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/06/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Valentina di Leo, nella causa iscritta al n. 6372/2024 R.G. Aff. Cont.
Lavoro, all'esito dell'udienza del 5.6.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 - ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito telematico della stessa
TRA
, Avv.ti Marco Dibitonto e Marco Buccarella Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
Dott. Vito Alfonso ex art. 417-bis c.p.c.
[...]
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione professionale docenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 11/07/2024, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accerti e dichiari che la Retribuzione Professionale
Docenti - istituita dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001, alla luce del principio di non discriminazione, clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – deve essere corrisposta, nel trattamento economico, alla parte ricorrente per i periodi dal 09.10.2021 al
22.12.2021, dal 10.01.2022 al 09.06.2022, dal 10.06.2022 al 10.06.2022, dal 14.06.2022 al 15.06.2022 per n. 7 ore settimanali, in cui ha svolto l'attività di docente a tempo determinato in modo temporaneo per supplenze brevi e saltuarie, e per l'effetto, 2) condanni il , in persona del Controparte_1
pro-tempore, al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti – istituita dall'art. 7 del CP_2
CCNL comparto scuola del 15.3.2001 e secondo i criteri di quantificazione di cui ai CCNL comparto applicabili ratione temporis – per i periodi dal 09.10.2021 al 22.12.2021, dal 10.01.2022 al
09.06.2022, dal 10.06.2022 al 10.06.2022, dal 14.06.2022 al 15.06.2022 per n. 7 ore settimanali, in cui ha svolto l'attività di docente a tempo determinato in modo temporaneo per supplenze brevi e saltuarie;
3) condanni il in persona del Ministro pro- Controparte_3
1
2014, n. 55 introdotto dall'ar. 1 del Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del , Controparte_4
pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4-2018, che prevede che: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.”
Tardivamente costituitasi in giudizio, parte convenuta, non ha contestato la fondatezza del diritto, chiedendo tuttavia all'adito G.L. di dichiarare che la retribuzione Professionale docente venga liquidata proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento prestato al netto delle assenze suscettibili di detrazione economica, spese di giudizio compensate.
La causa era fissata all'udienza del 5.6.2025 per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2. - La domanda è fondata, avendone peraltro parte resistente riconosciuto la fondatezza in diritto.
Occorre, infatti, dare atto di quanto di recente affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
Sez. Lav. del 27.7.2018 n. 20015; Cass. Sez. Lav. Nr. 33140/19 e nr. 34546/19; Cass 6239/2020) che di merito (v. ex plurimis, Trib. Torino 08/07/2019, n.1169; Trib. Milano n. 1634 del 28.09.201; Trib.
Foggia 10/9/2020 in RG n. 14872019), alle cui argomentazioni pienamente condivisibili, si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2 2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che
"per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
3 C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo CP_1
cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D. Lgs. n. 368 del 2001 art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto
Eurounitario;
4 8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1
temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma
3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Ritenendosi i predetti principi applicabili al caso concreto, la pretesa avanzata in ricorso va accolta.
D'altra parte, parte resistente non ha contestato l'attività di supplenza svolta dedotta, limitandosi a richiedere, in caso di accoglimento della domanda, il riconoscimento dell'emolumento in misura proporzionata al servizio ed all'orario di insegnamento prestato al netto delle assenze suscettibili di detrazione economica.
Ne deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione
Professionale Docenti per il periodo di supplenza azionato (dal 9.10.2021 al 22.12.2021, dal
10.01.2022 al 09.06.2022, dal 10.06.2022 al 10.06.2022, dal 14.06.2022 al 15.06.2022), che oltre a non essere stato minimamente contestato dall'altra parte, trova riscontro nella documentazione acquisita, in rapporto ai giorni e alle ore di lavoro risultanti dai contratti individuali di lavoro a tempo determinato e dallo stato matricolare in atti, esclusi i giorni di assenza suscettibili di detrazione economica (4 giorni di malattia) ricadenti nel predetto periodo e risultanti dal prospetto di cui al doc. n. 3 allegato alla
5 memoria di costituzione, in alcun modo contestato dalla parte ricorrente (v. note di TS successive alla Cont costituzione del ), con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in suo favore della somma spettante a tale titolo.
Cont Con riguardo alle assenze suscettibili di detrazione economica riportate nel prospetto del , è il caso di ricordare che l'art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08, convertito in legge n. 133/08, prevede la decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza. Cont 3. - Le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della causa così come calcolabile mediante gli importi indicati dai contratti collettivi applicabili al rapporto di lavoro (cause di lavoro fino a € 1.100,00), delle fasi espletate, della marcata serialità e della bassa complessità della causa.
Quanto, infine, all'ulteriore aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147/2022, pure rivendicato dalla parte ricorrente in virtù dell'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, si registra il mancato funzionamento dei collegamenti inseriti nel ricorso introduttivo del giudizio.
Ne consegue che alcun importo può riconoscersi a tale titolo, presupponendo l'aumento in questione
“non solo il deposito in via telematica, ma anche la possibilità di utilizzo di collegamenti ipertestuali che consentano di “navigare” agevolmente e rapidamente all'interno del testo” (Cass. civ. Sez. VI,
24.11.2022, n. 34605).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato l'11/07/2024, nella causa Controparte_1
iscritta al n. 6372/2024 R.G.A.C., così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti in relazione ai giorni e alle effettive ore di lavoro prestate per il periodo rivendicato in ricorso, esclusi i giorni di assenza suscettibili di detrazione economica come precisato in parte motiva;
- condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, della Controparte_1
somma spettante a tale titolo, da calcolarsi secondo i criteri di quantificazione di cui ai CCNL comparto scuola ratione temporis applicabili;
6 - condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €.321,00 per CP_1 compensi ed €.21,50 per contributo unificato, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Marco Dibitonto e Marco Buccarella, dichiaratisi antistatari.
Foggia, data del deposito
La Giudice
Dott.ssa Valentina di Leo
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