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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/12/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa IA RI, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025, nella causa iscritta al n. 4718 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, in qualità di coniuge del defunto , nata il [...] a Parte_1 CP_1
Grottaminarda ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RIa Rosaria Guarino che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c., da intendersi in calce al ricorso,
Ricorrente
E
in persona del Controparte_2
l.r.p.t., rapp.to e difeso, dall'Avv. Sergio Parrella e dall'avv.to Laura Lembo presso il cui studio sito in Benevento, via F.Flora n.76 elettivamente domicilia in virtù di procura generale in atti,
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.2023 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso che il proprio de cuius aveva contratto malattia professionale (K Laringe) in seguito all'esposizione protratta e continua inalazione di prodotti chimici utilizzati, ricchi di sostanze a rischio di cancerogenesi;
che a seguito della predetta malattia lo stesso era deceduto;
di aver richiesto in sede amministrativa il CP_ riconoscimento della rendita ai superstiti;
che l' aveva rigettato la domanda, ha adito questo Tribunale chiedendo di: “ a) accertare e dichiarare che il è stato esposto a sostanze CP_1 cancerogeni per un periodo ultraventennale;
b) accertare e dichiarare che l'esposizione continua per oltre vent'anni alle sostanze chimiche sopra elencate è stata da sola causa efficiente e/o in subordine concausa preponderante all'insorgenza del “K Laringe” nel defunto;
c) CP_1 condannare l' alla corresponsione, in favore della sig.ra , della rendita ai CP_2 Parte_1 superstiti ed al pagamento dell'assegno funerario, secondo quanto verrà accertato in corso di causa, oltre agli arretrati dalla data del decesso del alla data della decisione ovvero alla CP_1 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ed oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ove ritenuti di giustizia;
d) Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario, cap e iva da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente la prescrizione e deducendo l'infondatezza CP_2 dell'avversa pretesa.
Escussi i testi, disposta ed eseguita C.T.U., all'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza pubblicamente letta.
Istruita la causa a mezzo di prova testi, disposta ed eseguita Ctu medico – legale, la stessa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
La ricorrente invoca l'applicazione della disciplina in materia di riconoscimento della rendita ai superstiti e assegno una tantum ex art. 85 e 131 TU n.1124/1985 in virtù dei quali se l'infortunio o la malattia professionale ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti una rendita. Al coniuge, nello specifico, spetta il cinquanta per cento ragguagliato al cento per cento della retribuzione.
*
Preliminarmente deve essere vagliata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_2
Ai sensi dell'art 112 D.P.R. n. 1124 del 1965, l''azione per conseguire la rendita ai superstiti si prescrive nel termine di tre anni.
Secondo la giurisprudenza di legittimità anche con riferimento alle prestazioni dovute ai superstiti ai sensi dell'art. 85 T.U., il momento iniziale del decorso del termine di cui all'art. 112 T.U. deve essere individuato con riferimento al momento della conoscenza o della oggettiva conoscibilità da parte dei superstiti che la malattia sia stata causa o concausa del decesso dell'assicurato.
Quando la rendita per malattia professionale non sia stata già riconosciuta dall' all'assicurato, CP_2 occorre accertare se i superstiti fossero effettivamente a conoscenza dell'esistenza della malattia professionale.
Deve, pertanto, escludersi che dal momento della morte dell'assicurato decorra sempre e comunque il termine di prescrizione, essendo altresì necessario accertare la sussistenza di fatti o circostanze capaci di determinare la conoscibilità per i superstiti che l'assicurato era affetto da malattia professionale e che la morte sia stata effetto di essa (cfr. Cassazione m.2002 del 2005). Ebbene, nel caso di specie la consapevolezza della causalità tra la malattia ed il decesso, in assenza di altri elementi, può ricondursi alla domanda amministrativa proposta in data 5.8.2022.
L'eccezione va, pertanto, rigettata non essendo decorso il termine triennale di prescrizione tra la presentazione della domanda (5.8.2022) e il deposito del ricorso (20.11.2023). L'esperita prova testimoniale ha confermato le circostanze di fatto esposte in ricorso relative alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del defunto . CP_1
Nel caso di specie è contestata l'origine professionale della malattia denunciata e, pertanto, al fine di accertare il requisito medico-legale di legge per il conseguimento del diritto al riconoscimento del beneficio preteso in ricorso è stato affidato l'incarico al CTU dott.
[...]
Per_1
Il CTU nominato da questo Tribunale, sulla base dell'allegata documentazione medico- sanitaria, della storia clinica e dell'esame obiettivo, ha escluso l'origine professionale della malattia diagnosticata.
L'ausiliare ha osservato che il carcinoma epidermoide delle corde vocali è un tumore maligno che ha origine dalla laringe, le cui cause più importanti sono il fumo di tabacco e l'abuso di alcole, pertanto, ha ritenuto che la malattia denunciata, possa essere considerata di natura non professionale.
In particolare, nel caso in esame mancano indagini ambientali, certificazioni e riscontri strumentali che consentano di stabilire la reale esposizione quali-quantitativa ad eventuali agenti cancerogeni dotati di sufficiente efficacia causale.
Ritiene il tribunale di dover fare proprie le conclusioni di cui alla consulenza tecnica di ufficio in atti, che appaiono immuni da vizi logici e compatibili con le risultanze istruttorie e la documentazione sanitaria in atti soprattutto considerata la carenza di documentazione relativa all'esposizione al rischio.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono, come già detto, essere fatte proprie da questo giudice.
Sul punto, si evidenzia l'irrilevanza delle deduzioni espresse da parte ricorrente, riguardo alle diverse conclusioni a cui è giunto il medesimo CTU in un giudizio analogo al presente.
Come si legge chiaramente nella consulenza tecnica relativa al predetto giudizio (RG 3131/2023)- esibita da parte ricorrente in udienza - la patologia accertata (tumore polmonare) quale causa di morte era diversa dalla patologia (k laringe) sofferta dal e la valutazione CP_1 espressa nella suddetta consulenza tecnica si basava su studi scientifici che affermavano la sussistenza di un nesso causale tra il tumore polmonare Microcitoma e lo svolgimento di attività di verniciatura, per l'esposizione prolungata a vernici e ai prodotti utilizzati come solventi, nello svolgimento di tale attività. Si legge nella predetta consulenza che dagli studi dell'IARC risultava che fra gli addetti alla verniciatura si era registrato un incremento di casi di cancro ai polmoni, alla vescica e di mesotelioma, proprio per l'esposizione a tali sostanze.
Nel caso specifico, non solo è diversa la patologia sofferta dal de cuius, ovvero un K laringe, ma come chiarito anche dal CTU, non vi è agli atti neanche documentazione attestante le effettive mansioni svolte dal de cuius ed il rischio al quale era esposto. Inoltre le deduzioni circa i materiali utilizzati appaiono generiche in quanto non sono specificati quali sarebbero stati i solventi utilizzati e ciò al fine di verificare l'eventuale nocività degli stessi. Tale valutazione comporta il rigetto della domanda.
*
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa IA RI, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
3. le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico dell e liquidate come da CP_2 separato decreto.
Benevento 18.12.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa IA RI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell' Dott.ssa Emanuela CP_3
Colangelo.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa IA RI, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025, nella causa iscritta al n. 4718 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, in qualità di coniuge del defunto , nata il [...] a Parte_1 CP_1
Grottaminarda ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RIa Rosaria Guarino che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c., da intendersi in calce al ricorso,
Ricorrente
E
in persona del Controparte_2
l.r.p.t., rapp.to e difeso, dall'Avv. Sergio Parrella e dall'avv.to Laura Lembo presso il cui studio sito in Benevento, via F.Flora n.76 elettivamente domicilia in virtù di procura generale in atti,
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.2023 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso che il proprio de cuius aveva contratto malattia professionale (K Laringe) in seguito all'esposizione protratta e continua inalazione di prodotti chimici utilizzati, ricchi di sostanze a rischio di cancerogenesi;
che a seguito della predetta malattia lo stesso era deceduto;
di aver richiesto in sede amministrativa il CP_ riconoscimento della rendita ai superstiti;
che l' aveva rigettato la domanda, ha adito questo Tribunale chiedendo di: “ a) accertare e dichiarare che il è stato esposto a sostanze CP_1 cancerogeni per un periodo ultraventennale;
b) accertare e dichiarare che l'esposizione continua per oltre vent'anni alle sostanze chimiche sopra elencate è stata da sola causa efficiente e/o in subordine concausa preponderante all'insorgenza del “K Laringe” nel defunto;
c) CP_1 condannare l' alla corresponsione, in favore della sig.ra , della rendita ai CP_2 Parte_1 superstiti ed al pagamento dell'assegno funerario, secondo quanto verrà accertato in corso di causa, oltre agli arretrati dalla data del decesso del alla data della decisione ovvero alla CP_1 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ed oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ove ritenuti di giustizia;
d) Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario, cap e iva da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente la prescrizione e deducendo l'infondatezza CP_2 dell'avversa pretesa.
Escussi i testi, disposta ed eseguita C.T.U., all'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza pubblicamente letta.
Istruita la causa a mezzo di prova testi, disposta ed eseguita Ctu medico – legale, la stessa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
La ricorrente invoca l'applicazione della disciplina in materia di riconoscimento della rendita ai superstiti e assegno una tantum ex art. 85 e 131 TU n.1124/1985 in virtù dei quali se l'infortunio o la malattia professionale ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti una rendita. Al coniuge, nello specifico, spetta il cinquanta per cento ragguagliato al cento per cento della retribuzione.
*
Preliminarmente deve essere vagliata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_2
Ai sensi dell'art 112 D.P.R. n. 1124 del 1965, l''azione per conseguire la rendita ai superstiti si prescrive nel termine di tre anni.
Secondo la giurisprudenza di legittimità anche con riferimento alle prestazioni dovute ai superstiti ai sensi dell'art. 85 T.U., il momento iniziale del decorso del termine di cui all'art. 112 T.U. deve essere individuato con riferimento al momento della conoscenza o della oggettiva conoscibilità da parte dei superstiti che la malattia sia stata causa o concausa del decesso dell'assicurato.
Quando la rendita per malattia professionale non sia stata già riconosciuta dall' all'assicurato, CP_2 occorre accertare se i superstiti fossero effettivamente a conoscenza dell'esistenza della malattia professionale.
Deve, pertanto, escludersi che dal momento della morte dell'assicurato decorra sempre e comunque il termine di prescrizione, essendo altresì necessario accertare la sussistenza di fatti o circostanze capaci di determinare la conoscibilità per i superstiti che l'assicurato era affetto da malattia professionale e che la morte sia stata effetto di essa (cfr. Cassazione m.2002 del 2005). Ebbene, nel caso di specie la consapevolezza della causalità tra la malattia ed il decesso, in assenza di altri elementi, può ricondursi alla domanda amministrativa proposta in data 5.8.2022.
L'eccezione va, pertanto, rigettata non essendo decorso il termine triennale di prescrizione tra la presentazione della domanda (5.8.2022) e il deposito del ricorso (20.11.2023). L'esperita prova testimoniale ha confermato le circostanze di fatto esposte in ricorso relative alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del defunto . CP_1
Nel caso di specie è contestata l'origine professionale della malattia denunciata e, pertanto, al fine di accertare il requisito medico-legale di legge per il conseguimento del diritto al riconoscimento del beneficio preteso in ricorso è stato affidato l'incarico al CTU dott.
[...]
Per_1
Il CTU nominato da questo Tribunale, sulla base dell'allegata documentazione medico- sanitaria, della storia clinica e dell'esame obiettivo, ha escluso l'origine professionale della malattia diagnosticata.
L'ausiliare ha osservato che il carcinoma epidermoide delle corde vocali è un tumore maligno che ha origine dalla laringe, le cui cause più importanti sono il fumo di tabacco e l'abuso di alcole, pertanto, ha ritenuto che la malattia denunciata, possa essere considerata di natura non professionale.
In particolare, nel caso in esame mancano indagini ambientali, certificazioni e riscontri strumentali che consentano di stabilire la reale esposizione quali-quantitativa ad eventuali agenti cancerogeni dotati di sufficiente efficacia causale.
Ritiene il tribunale di dover fare proprie le conclusioni di cui alla consulenza tecnica di ufficio in atti, che appaiono immuni da vizi logici e compatibili con le risultanze istruttorie e la documentazione sanitaria in atti soprattutto considerata la carenza di documentazione relativa all'esposizione al rischio.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono, come già detto, essere fatte proprie da questo giudice.
Sul punto, si evidenzia l'irrilevanza delle deduzioni espresse da parte ricorrente, riguardo alle diverse conclusioni a cui è giunto il medesimo CTU in un giudizio analogo al presente.
Come si legge chiaramente nella consulenza tecnica relativa al predetto giudizio (RG 3131/2023)- esibita da parte ricorrente in udienza - la patologia accertata (tumore polmonare) quale causa di morte era diversa dalla patologia (k laringe) sofferta dal e la valutazione CP_1 espressa nella suddetta consulenza tecnica si basava su studi scientifici che affermavano la sussistenza di un nesso causale tra il tumore polmonare Microcitoma e lo svolgimento di attività di verniciatura, per l'esposizione prolungata a vernici e ai prodotti utilizzati come solventi, nello svolgimento di tale attività. Si legge nella predetta consulenza che dagli studi dell'IARC risultava che fra gli addetti alla verniciatura si era registrato un incremento di casi di cancro ai polmoni, alla vescica e di mesotelioma, proprio per l'esposizione a tali sostanze.
Nel caso specifico, non solo è diversa la patologia sofferta dal de cuius, ovvero un K laringe, ma come chiarito anche dal CTU, non vi è agli atti neanche documentazione attestante le effettive mansioni svolte dal de cuius ed il rischio al quale era esposto. Inoltre le deduzioni circa i materiali utilizzati appaiono generiche in quanto non sono specificati quali sarebbero stati i solventi utilizzati e ciò al fine di verificare l'eventuale nocività degli stessi. Tale valutazione comporta il rigetto della domanda.
*
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa IA RI, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
3. le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico dell e liquidate come da CP_2 separato decreto.
Benevento 18.12.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa IA RI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell' Dott.ssa Emanuela CP_3
Colangelo.