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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5369 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. SE De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 4601/2021 RG in materia di servitù (appello avverso la sentenza del Tri- bunale di Benevento 25 settembre 2021 n. 1900), vertente tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...]alla c.da Parte_1
Grottole n. 103, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Rotondi, c.f. C.F._1
, domicilio digitale appellante C.F._2 Email_1
e
, nato a [...] il [...], c.f. residente in [...]CP_1 C.F._3
sano Mutri alla via Grottole n. 101, con domicilio eletto in Benevento, Viale Mellusi 40, nello studio dell'avv. Carmine Lombardi, c.f. , che lo rappresenta e difende C.F._4
giusta procura in atti, appellato
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 27.05.2025.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 28.10.2025, la Corte osserva quanto segue.
1. convenne in giudizio (genitore di , attuale CP_1 Controparte_2 Pt_1
appellante), al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ordinare all'odierno convenu-
1 to la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà del sig.
[...]
e all'esercizio del suo diritto di passaggio;
ordinare, altresì, il ripristino dello sta- Parte_2
tus quo ante, oltre al risarcimento dei danni da valutarsi anche in via equitativa;
condannare esso convenuto alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio (…), con attribuzione al pro- curatore che se ne dichiara antistatario”. A fondamento della domanda, dedusse di essere titolare di un esclusivo diritto di passaggio su un viottolo largo m. 1,50 insistente in un terre- no nel comune di Cusano Mutri che collega il proprio fabbricato al fondo di proprietà, fino a condurre alla via pubblica posta a valle del fondo, diritto derivante da atto notarile del
30.10.1874, allorquando, in occasione della divisione dei beni del capostipite , Persona_1
tra i germani SE, e , venne stabilita, oltre alla costituzione di una servi- Per_2 CP_3
tù di passaggio larga m. 1,50 sulla corte innanzi al fabbricato del de cuius, la divisione del fondo sottostante alla casa colonica in tre parti uguali (attuali p.lle 357, 657, 658, 1029, 1030 del foglio 25), nonché il riconoscimento per tutti e tre i germani dell'uso della stradina vicina- le larga m. 1,50 (a cavallo tra le attuali p.lle 1030 e 1019) che delimitava i predetti tre fondi per un lato e che consentiva il collegamento dal fabbricato rurale alla via pubblica, posta a valle dei terreni;
evidenziò inoltre che tali diritti erano stati trasmessi a quale CP_1
proprietario del fabbricato originario in quanto erede di , e denunciò altresì che sulla CP_3
stradina vicinale oggetto della servitù erano state apportate (dal convenuto) alcune modifi- che tali da impedirne il consueto utilizzo.
2. Si costituì in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda. In parti- Controparte_2
colare, eccepì il difetto di legittimazione attiva dell'attore (non essendo possibile sulla base del suddetto rogito individuare l'esatta collocazione della servitù vantata), nonché, nel meri- to, l'intervenuta estinzione della servitù sia perché avente carattere personale e perciò intra- sferibile, sia per il mancato esercizio della stessa oltre i termini fissati dalla legge per la pre- scrizione del relativo diritto, rilevando come tale servitù non potesse essere concretamente esercitata vista la conformazione geografica dei luoghi e la presenza da più di un decennio di mezzi agricoli e altri ostacoli, tali da rendere impossibile il passaggio.
3. Il Tribunale di Benevento – acquisiti i documenti, disposta c.t.u., rigettate le rispettive richieste di prova testimoniale – con sentenza 25.09.2021 n. 1900, ha dichiarato l'esistenza della servitù di passaggio così come individuata dal consulente e ha ordinato al convenuto il ripristino dei luoghi attraverso la rimozione degli ostacoli.
2 In motivazione il Tribunale ha osservato che l'attore ha prodotto copia del rogito redatto a mano dal notaio in data 30.10.1874, avente a oggetto la divisione bonaria tra i ger- Per_3
mani SE e (quest'ultimo antenato delle odierne parti in causa) Per_2 Persona_4
della proprietà fondiaria lasciata dai loro genitori defunti, consistente in una casa colonica sita in Via Grottole e composta di sei stanze, di cui tre al pianterreno e tre al primo piano, e in un appezzamento di terreno coltivabile sito presso gli stessi luoghi e contiguo alla casa. Al riguardo, il c.t.u. mette in evidenza le seguenti disposizioni dell'atto di divisione: - “Il fondo descritto al numero due è stato anche [diviso] in tre parti uguali, di cui l'una è propriamente quella che confina con la via vicinale di , dal lato che guarda Civitella, e con la Persona_5
via pubblica dal lato che guarda Triterno, ed è posta propria innanzi alla casa toccata al ger- mano SE rimane assegnata allo stesso SE, tale parte è stata distinta dal rima- nente fondo mediante quattro termini lapidei posti a linea retta da sopra in sotto il fondo medesimo”; - “Rimane espressamente convenuto che lo spazio innanzi alla casa toccata a
SE rimane in godimento dello stesso con l'obbligo però di concedere agli altri due germani il diritto di passaggio che rimane stabilito ad un metro e mezzo di larghezza per po- tersi immettere nelle loro porzioni e lo spazio avanti la casa rimane di godimento del- Per_2
lo stesso essendo tenuto però dare un simile passaggio all'altro germano ”. CP_3
“Da quanto sopra riportato emerge con chiarezza” – secondo il Tribunale – “come, in occa- sione della divisione dei beni ereditari, le parti contrattuali abbiano espressamente pattuito la costituzione, a carico del fondo di proprietà di , di una servitù di passaggio CP_4
insistente sia su una “via vicinale” direttamente confinante con il predetto fondo e distinta da esso mediante quattro termini lapidei, sia sulla corte posta “innanzi alla casa toccata a
[...]
” per la larghezza di un metro e mezzo. Dal tenore delle dichiarazioni sopra riportate il Per_6
CTU riferiva di poter dedurre la collocazione della sola servitù di passaggio sulla via vicinale, da considerarsi ubicata lungo la striscia di terreno posta a cavallo tra le p.lle 1030 e 1019 in quanto risultante dalle mappe catastali come una linea tratteggiata che divide i fondi imme- diatamente confinanti, e non – invece - la collocazione della servitù interna alla p.lla 355, non risultante dalle medesime mappe (…) e la presenza di un “canaletto di scolo” delle acque pro- venienti dal locale dell'attore”.
Dunque il c.t.u. ha individuato la servitù oggetto del presente giudizio confessorio nel trat- to di via indicato con una linea tratteggiata posta a cavallo tra le p.lle 1030 (appartenente a
3 e oggi ad ) e 1019 delle mappe catastali. Controparte_2 Pt_1
Il Tribunale ha quindi disatteso le eccezioni sollevate dal convenuto circa la natura stretta- mente personale del diritto, estintosi con la morte del titolare (che, secondo il primo giudice, sarebbe smentita proprio dall'atto pubblico del 1874 comprovante la funzione di utilità fon- diaria e quindi l'asservimento di un fondo all'altro, onde la natura di servitù prediale del di- ritto) e circa la prescrizione e dunque l'estinzione del diritto per non uso ventennale, attesa la presenza di ostacoli di varia natura posti lungo il tragitto nonché l'esistenza di un ripido di- slivello in prossimità dell'imbocco sulla stradina dalla via provinciale: impedimenti fatti risali- re dal consulente (sulla scorta di foto ricavate dal sito Google Maps) a epoca molto più re- cente perché successiva al 2009.
4. ha proposto appello per sentir dichiarare la nullità, inefficacia e Controparte_2
infondatezza della sentenza impugnata. In via subordinata ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale.
5. Si è costituito , concludendo per il rigetto dell'appello. CP_1
6. Con ordinanza del 26.04.2022 la causa è stata interrotta per morte dell'appellante. Si è costituita in qualità di erede per la prosecuzione del processo interrotto. Parte_1
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che la domanda non sia stata pre- viamente sottoposta alla mediazione obbligatoria estesa al proprietario della particella con- tigua ( ), il quale sarebbe parte necessaria ai sensi dell'art. 102 c.p.c.; Persona_7
omissione che determinerebbe la nullità dell'intero procedimento di primo grado. Assume, infatti l'appellante che, essendo la particella 1019 del foglio 25 dell'agro di Cusano Mutri di proprietà di , questi andava necessariamente invitato nella procedu- Persona_7
ra di mediazione obbligatoria avviata per esigenze di litisconsorzio necessario.
Per le stesse ragioni, sarebbe stato necessario chiamare in giudizio il predetto Persona_8
.
[...]
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta l'erronea qualificazione della do- manda come turbativa (rectius, confessoria servitutis) invece che come rei vendicatio, che comporterebbe un diverso (e più rigoroso per l'attore) regime dell'onere probatorio.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole dell'acritico recepimento delle valutazioni e con- clusioni del c.t.u. ing. , contrastate da elementi oggettivi di segno contrario e dal Per_9
probabile esito della prova testimoniale non ammessa;
e comunque basate su dati catastali
4 errati o imprecisi, privi di affidabilità in mancanza di ulteriori e conformi elementi di prova.
Peraltro, le fotografie, estratte da Google Maps, non comprenderebbero i tratti di terreno successivi a quelli fotografati, ossia quelli che da molti decenni, prima del 2009, sono stati sempre ingombrati, coltivati e recintati. Il percorso non avrebbe potuto essere un “viottolo di passaggio” come preteso da per il notevole dislivello (oltre un metro) tra la via CP_1
comunale e il terreno del convenuto, trattandosi di “striscia di terreno” a cavallo delle parti- celle 1019 e 1030, il cui fronte sulla strada pubblica, delimitato tra un “vecchio palo in legno”
e un “gabbione”, non ha accesso da quest'ultimo (se non arrampicandosi per vincere un for- te dislivello attraverso arbusti e pietre. Inoltre, la stessa risulta inglobata completamente dal terreno confinante con cui sembra formare un tutt'uno, essendo, tra l'atro, delimitata da una vecchia recinzione costituita da pali in legno e rete metallica.
Con il quarto motivo, l'appellante sostiene che il rogito del 1874 non possa essere Per_3
interpretato come prova di un passaggio pubblico esteso alle particelle odierne e che il c.t.u. abbia travisato la natura di “via vicinale” del “viottolo”, il quale sarebbe nettamente inferiore in larghezza al metro e mezzo, occupando le particelle 1019 e 1030 (senza dimenticare che nel 1874 il catasto particellare non esisteva).
Con il quinto motivo, l'appellante lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale e di altri mezzi istruttori richiesti (accesso degli uffici sul luogo, deposito rogiti leggibili), rite- nuti essenziali per confutare le affermazioni dell'attore e del c.t.u.. La richiesta di tali mezzi istruttori è ribadita in appello.
8. Si è costituito , contestando i motivi di appello e osservando in particola- CP_1
re che: la via vicinale era stata manomessa soltanto sulla p.lla 1030 di proprietà di
[...]
, sicché il litisconsorzio non andava esteso a terzi;
la p.lla 1019 era delimitata da CP_2
recinzione metallica che tracciava nettamente il confine dalla via vicinale e non ha subito nel tempo alcuna alterazione;
il passaggio sulla via vicinale, debitamente indicata in catasto da mappa di impianto meccanografico, non era percorribile poiché manomesso in modo arbi- trario da che, quindi, aveva provveduto a impossessarsi arbitrariamen- Controparte_2
te del piccolo tracciato tra i fondi di cui alle p.lle 1030 e 1119; lo stesso atto del notaio
[...]
Per_ individua in maniera coerente e certa la localizzazione del passaggio sulla corte innanzi al fabbricato di SE (attuale corte graffata alla p.lla 355); il fondo sottostante alla casa colonica era stato diviso in tre parti uguali, di cui un lato confinava con la stradina vicinale
5 larga circa 1.50 m, (a cavallo tra le attuali p.lle 1030 -ex 359- e 1019 -ex 361-, che consentiva alla famiglia il collegamento tra la via pubblica a valle dei terreni, la corte di cui all'at- CP_2
tuale p.lla 355 e il nucleo storico del fabbricato rurale, attualmente censito con le p.lle 355 e
1168; in particolare, a vantaggio di , antenato di , era stata co- Persona_4 CP_1
stituita servitù di passaggio anche sulla corte di cui alla p.lla 355 per la larghezza di 1.50 m, in modo tale che tramite tale servitù e il passaggio comune della via vicinale, e il ger- CP_3
mano potessero collegare i propri fabbricati con la strada comunale posta a valle dei Per_2
fondi. Dunque l'appellante – secondo – avrebbe modificato lo stato dei luo- CP_1
ghi del viottolo al solo scopo di impedire il legittimo passaggio di esso deducente. Le foto della perizia di parte e le risultanze della c.t.u. proverebbero incontrovertibilmente la pre- senza del passaggio e che lo stesso sia stato usato dall'appellato fin quando l'appellante non l'abbia impedito, creando recinzioni, blocchi e coltivando il percorso stesso. La c.t.u. avrebbe confermato la presenza della via Vicinale tra le p.lle 1030 e 1019, seppur manomessa, e il di- ritto di passaggio sulla p.lla 355 per raggiungere la suddetta stradina vicinale e avrebbe indi- viduato la servitù oggetto di causa nel tratto di via indicata con linea tratteggiata posta a ca- vallo tra le p.lle 1019 e 1030 delle mappe catastali. Il dislivello sarebbe da imputarsi princi- palmente all'esecuzione della pavimentazione della sede stradale della via comunale.
9. Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada accolto.
9.1. Va tuttavia precisato innanzitutto che la censura relativa alla dedotta nullità del pro- cedimento per mancata mediazione obbligatoria e omessa convocazione del litisconsorte necessario, è infondata. Va ricordato che, in tema di controversie in materia di diritti reali e servitù, la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis,
d.lgs. 28/2010 deve riguardare i soggetti nei cui confronti l'azione è esercitata. Come corret- tamente argomentato dal Tribunale e confermato dalla documentazione catastale e dalla c.t.u., la denunciata condotta lesiva (manomissione e ostruzione della via vicinale) si limita alla p.lla 1030 già di proprietà di , mentre la confinante p.lla 1019 risul- Controparte_2
ta delimitata da recinzione metallica stabile e non interessata da atti di impedimento al pas- saggio. Pertanto, , proprietario della p.lla 1019, non può qualificarsi Persona_7
litisconsorte necessario, non essendo titolare di un rapporto giuridico inscindibile con quello dedotto in giudizio.
La mediazione risulta dunque regolarmente esperita nei confronti del solo soggetto inte-
6 ressato dal rapporto giuridico dedotto.
Le stesse considerazioni valgono anche con riguardo all'art. 102 c.p.c. e all'integrità del contraddittorio in giudizio, non essendo necessario estendere la lite al proprietario della p.lla
1019.
9.2. Nel merito, come premesso, l'appello è fondato.
È vero peraltro che l'azione confessoria di servitù non postula la rigorosa prova della pro- prietà del fondo dominante richiesta per la rivendicazione, essendo sufficiente la dimostra- zione, anche per presunzioni, del possesso e della titolarità di un diritto reale a vantaggio del fondo medesimo. Ma l'azione confessoria di cui all'art. 1079 c.c. impone pur sempre all'atto- re di provare l'esistenza della servitù e la collocazione dei suoi segni esteriori, posto che la pretesa incide sul diritto di proprietà altrui e richiede una determinazione sufficiente dell'og- getto del giudizio. Pur consentendosi alcune presunzioni nel definire il fondo dominante,
l'attore deve comunque fornire elementi idonei a individuare con ragionevole precisione il contenuto e l'ubicazione della servitù dedotta in giudizio;
ove la prova si fondi su atti risalen- ti (rogiti) e su perizie, il collegamento probatorio tra titolo e situazione attuale richiede ade- guata dimostrazione documentale e tecnico-topografica.
Nel caso in esame, la ricognizione del diritto che si assume scaturito dal rogito e la Per_3
relativa individuazione topografica da parte del c.t.u. risultano insufficienti.
Il consulente ha operato una riscrittura del rogito del 1874 (quasi illeggibile) e ha ritenuto che la servitù fosse localizzabile sulla striscia a cavallo fra le attuali p.lle 1019 e 1030; tuttavia la c.t.u. non ha fornito un rilievo topografico metrico-planimetrico indipendente (prescin- dendo così da un preciso catasto geometrico aggiornato) né ha prodotto un rilievo altimetri- co che consentisse di ricostruire con ragionevole certezza l'accessibilità storica del tracciato.
La c.t.u. si è basata, in buona parte, su letture interpretative del rogito e su immagini foto- grafiche a titolo di mero riscontro, senza eseguire un riconfinamento con misure georeferen- ziate che potessero eliminare ragionevoli dubbi circa la collocazione della servitù rispetto al- le attuali particelle catastali.
Peraltro, dal testo del rogito RF (come riscritto nella relazione di c.t.u.) risulta che fu costituito un diritto di passaggio “sullo spazio innanzi alla casa di SE” nonché il ricono- scimento di un “uso” di una stradina vicinale;
nondimeno la dislocazione puntuale tra «corte innanzi alla casa» e «via vicinale» non consente, di per sé, di trasferire automaticamente la
7 servitù su un tratto attuale a cavallo di due particelle (1019/1030) senza preliminarmente aver dimostrato – mediante rilievi planimetrici e documentazione certificata – la continuità e l'immutabilità del tracciato. La CTU ha assunto quale corrispondente il tratto segnato in mappa con linee tratteggiate, ma non ha dimostrato che tale linea sia da intendere come servitù effettiva nella misura e ubicazione attualmente rivendicate dall'attore.
Le immagini (anche tratte da servizi cartografici on-line) rilanciate nella relazione di c.t.u. possono assumere rilievo probatorio ma vanno valutate per ciò che effettivamente docu- mentano: fotografie non georeferenziate e non integrate da rilevazioni planimetriche non sono di per sé idonee a supplire all'assenza di un accertamento topografico definitivo. Inol- tre, laddove le fotografie non coprano l'intero tracciato o risultino scattate in date non coe- renti con le esigenze probatorie (e, come emerso, con significativi intervalli temporali), il loro valore probatorio è limitato.
Ma vi è di più e quanto si dirà appresso ha valore dirimente e assorbente.
La servitù prediale si distingue dall'obbligazione meramente personale, essendo requisito essenziale della servitù l'imposizione di un peso su di un fondo (servente) per l'utilità ovvero per la maggiore comodità o amenità di un altro (dominante) in una relazione di asservimen- to del primo al secondo che si configura come una qualitas inseparabile di entrambi, mentre si versa nell'ipotesi del semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previ- sto esclusivamente per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo e senza alcuna funzione di utilità fondiaria. La realitas, che distingue il jus in re aliena dal diritto personale di godimento, implica dunque l'esistenza di un legame strumen- tale e oggettivo, diretto e immediato, tra il peso imposto al fondo servente e il vantaggio del fondo dominante, nella sua concreta destinazione e conformazione, al fine di incrementarne l'utilizzazione, sì che l'incremento di utilizzazione debba poter essere conseguito da chiun- que sia proprietario del fondo dominante e non essere legato a una attività personale del soggetto [dottrina e giurisprudenza pacifiche;
da ultimo, Cass. 19.05.2025 n.13210].
Sulla base di tale principio, occorre verificare se il contenuto del titolo e le risultanze istrut- torie dimostrino l'effettiva inerenza funzionale del beneficio al fondo dominante così da giu- stificare la qualificazione come servitù prediale e, in conseguenza, la tutela reale;
in assenza di ciò, il diritto assume natura personale con effetti giuridici ben diversi (estensibilità limitata alle persone indicate, estinzione con la morte del titolare, intrasferibilità e impossibilità di
8 agire in forma confessoria).
A parere di questa Corte, il diritto dedotto non presenta le caratteristiche tipiche di una servitù prediale. Il rogito RF del 30.10.1874 – così come trascritto nella c.t.u. – contiene formule che parlano di «uso della stradina» e del «diritto di passaggio» in termini eminen- temente riferiti alla persona o alla famiglia dei beneficiari e non individua con certezza un fondo dominante determinato e distinto in modo da comprovare l'utilità fondiaria reale e durevole.
Questa ambiguità testuale, non sanata da idonei rilievi topografici né da elementi probato- ri diretti che colleghino in modo univoco il diritto a una funzione di servizio di un fondo ri- spetto a un altro, preclude il riconoscimento del carattere della predialità. Manca, infatti, la prova della strumentalità fondiaria.
La c.t.u., come già rilevato, si è limitata a una riscrittura del titolo e a riscontri fotografici e non ha mostrato che il diritto fosse essenziale per la migliore utilizzazione di un fondo domi- nante individuabile;
al contrario ha escluso l'unica utilità possibile, quella di accedere alla via pubblica. Di conseguenza, non sussiste prova dell'utilità prediale, ossia dell'elemento sostan- ziale richiesto per qualificare il diritto come servitù.
La formula negoziale che riserva «l'uso» della stradina ai germani e l'assenza di un'esplicita correlazione fra l'uso e una specifica particella o definita porzione immobiliare come fondo dominante conducono verso un'interpretazione che privilegia la funzione personale del dirit- to. Quando il vantaggio è connotato come diretto alla persona e non alla miglior utilizzazione di un fondo, la qualificazione deve essere personale;
in tal caso il diritto è intrasmissibile e si estingue con la morte del titolare.
L'appello va perciò accolto e va respinta l'originaria domanda di . CP_1
10. Le spese di entrambi i gradi vanno regolate secondo soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al DM 55\2014 e successive modificazioni, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro, importi medi.
Questa Corte aderisce all'orientamento di recente espresso da Cass. 19.09.2025 n. 25664:
“In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a pre- scindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttoria in senso stretto, rilevando anche l'e- same dei provvedimenti giudiziali, degli scritti avversari e le ulteriori attività difensive ricon-
9 ducibili a tale fase. Diversamente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è ammessa unicamente qualora siano effettivamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività pre- viste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non essendo sufficiente la mera produzione di documenti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
Pertanto per il primo grado vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 405,00), in- troduttiva (€ 405,00), istruttoria/trattazione (€ 810,00) e decisionale (€ 810,00), per com- plessivi € 2.430,00 oltre rimborso forfetario di spese generali al 15% (€ 364,50).
Per il presente grado sono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 536,00), introduttiva
(€ 536,00) e decisionale (€ 851,00), per complessivi € 1.923,00 oltre rimborso forfetario di spese generali al 15% (€ 288,45). Nulla viene liquidato per la fase istruttoria/trattazione, che in appello non ha avuto luogo.
Per questi motivi
la Corte d'Appello di Napoli, sezione quarta civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , quale erede di , al medesimo subentrata Parte_1 Controparte_2
in corso di causa, nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Bene- CP_1
vento 25.09.2021 n. 1900, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta integralmente l'originaria domanda di;
CP_1
b) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, CP_1 Parte_1
liquidate per il primo grado in € 2.430,00 per compensi ed € 364,50 per rimborso forfetario di spese generali al 15%; per il presente grado in € 1.923,00 per compensi ed € 288,45 per rimborso forfetario di spese generali al 15%; oltre esborsi per € 147,00 (contributo unifica- to), IVA e CPA;
c) pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., con obbligo di rimbor- CP_1
so a chi le abbia in tutto o in parte anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. SE De Tullio firme apposte in modalità digitale
10
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. SE De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 4601/2021 RG in materia di servitù (appello avverso la sentenza del Tri- bunale di Benevento 25 settembre 2021 n. 1900), vertente tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...]alla c.da Parte_1
Grottole n. 103, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Rotondi, c.f. C.F._1
, domicilio digitale appellante C.F._2 Email_1
e
, nato a [...] il [...], c.f. residente in [...]CP_1 C.F._3
sano Mutri alla via Grottole n. 101, con domicilio eletto in Benevento, Viale Mellusi 40, nello studio dell'avv. Carmine Lombardi, c.f. , che lo rappresenta e difende C.F._4
giusta procura in atti, appellato
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 27.05.2025.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 28.10.2025, la Corte osserva quanto segue.
1. convenne in giudizio (genitore di , attuale CP_1 Controparte_2 Pt_1
appellante), al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ordinare all'odierno convenu-
1 to la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà del sig.
[...]
e all'esercizio del suo diritto di passaggio;
ordinare, altresì, il ripristino dello sta- Parte_2
tus quo ante, oltre al risarcimento dei danni da valutarsi anche in via equitativa;
condannare esso convenuto alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio (…), con attribuzione al pro- curatore che se ne dichiara antistatario”. A fondamento della domanda, dedusse di essere titolare di un esclusivo diritto di passaggio su un viottolo largo m. 1,50 insistente in un terre- no nel comune di Cusano Mutri che collega il proprio fabbricato al fondo di proprietà, fino a condurre alla via pubblica posta a valle del fondo, diritto derivante da atto notarile del
30.10.1874, allorquando, in occasione della divisione dei beni del capostipite , Persona_1
tra i germani SE, e , venne stabilita, oltre alla costituzione di una servi- Per_2 CP_3
tù di passaggio larga m. 1,50 sulla corte innanzi al fabbricato del de cuius, la divisione del fondo sottostante alla casa colonica in tre parti uguali (attuali p.lle 357, 657, 658, 1029, 1030 del foglio 25), nonché il riconoscimento per tutti e tre i germani dell'uso della stradina vicina- le larga m. 1,50 (a cavallo tra le attuali p.lle 1030 e 1019) che delimitava i predetti tre fondi per un lato e che consentiva il collegamento dal fabbricato rurale alla via pubblica, posta a valle dei terreni;
evidenziò inoltre che tali diritti erano stati trasmessi a quale CP_1
proprietario del fabbricato originario in quanto erede di , e denunciò altresì che sulla CP_3
stradina vicinale oggetto della servitù erano state apportate (dal convenuto) alcune modifi- che tali da impedirne il consueto utilizzo.
2. Si costituì in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda. In parti- Controparte_2
colare, eccepì il difetto di legittimazione attiva dell'attore (non essendo possibile sulla base del suddetto rogito individuare l'esatta collocazione della servitù vantata), nonché, nel meri- to, l'intervenuta estinzione della servitù sia perché avente carattere personale e perciò intra- sferibile, sia per il mancato esercizio della stessa oltre i termini fissati dalla legge per la pre- scrizione del relativo diritto, rilevando come tale servitù non potesse essere concretamente esercitata vista la conformazione geografica dei luoghi e la presenza da più di un decennio di mezzi agricoli e altri ostacoli, tali da rendere impossibile il passaggio.
3. Il Tribunale di Benevento – acquisiti i documenti, disposta c.t.u., rigettate le rispettive richieste di prova testimoniale – con sentenza 25.09.2021 n. 1900, ha dichiarato l'esistenza della servitù di passaggio così come individuata dal consulente e ha ordinato al convenuto il ripristino dei luoghi attraverso la rimozione degli ostacoli.
2 In motivazione il Tribunale ha osservato che l'attore ha prodotto copia del rogito redatto a mano dal notaio in data 30.10.1874, avente a oggetto la divisione bonaria tra i ger- Per_3
mani SE e (quest'ultimo antenato delle odierne parti in causa) Per_2 Persona_4
della proprietà fondiaria lasciata dai loro genitori defunti, consistente in una casa colonica sita in Via Grottole e composta di sei stanze, di cui tre al pianterreno e tre al primo piano, e in un appezzamento di terreno coltivabile sito presso gli stessi luoghi e contiguo alla casa. Al riguardo, il c.t.u. mette in evidenza le seguenti disposizioni dell'atto di divisione: - “Il fondo descritto al numero due è stato anche [diviso] in tre parti uguali, di cui l'una è propriamente quella che confina con la via vicinale di , dal lato che guarda Civitella, e con la Persona_5
via pubblica dal lato che guarda Triterno, ed è posta propria innanzi alla casa toccata al ger- mano SE rimane assegnata allo stesso SE, tale parte è stata distinta dal rima- nente fondo mediante quattro termini lapidei posti a linea retta da sopra in sotto il fondo medesimo”; - “Rimane espressamente convenuto che lo spazio innanzi alla casa toccata a
SE rimane in godimento dello stesso con l'obbligo però di concedere agli altri due germani il diritto di passaggio che rimane stabilito ad un metro e mezzo di larghezza per po- tersi immettere nelle loro porzioni e lo spazio avanti la casa rimane di godimento del- Per_2
lo stesso essendo tenuto però dare un simile passaggio all'altro germano ”. CP_3
“Da quanto sopra riportato emerge con chiarezza” – secondo il Tribunale – “come, in occa- sione della divisione dei beni ereditari, le parti contrattuali abbiano espressamente pattuito la costituzione, a carico del fondo di proprietà di , di una servitù di passaggio CP_4
insistente sia su una “via vicinale” direttamente confinante con il predetto fondo e distinta da esso mediante quattro termini lapidei, sia sulla corte posta “innanzi alla casa toccata a
[...]
” per la larghezza di un metro e mezzo. Dal tenore delle dichiarazioni sopra riportate il Per_6
CTU riferiva di poter dedurre la collocazione della sola servitù di passaggio sulla via vicinale, da considerarsi ubicata lungo la striscia di terreno posta a cavallo tra le p.lle 1030 e 1019 in quanto risultante dalle mappe catastali come una linea tratteggiata che divide i fondi imme- diatamente confinanti, e non – invece - la collocazione della servitù interna alla p.lla 355, non risultante dalle medesime mappe (…) e la presenza di un “canaletto di scolo” delle acque pro- venienti dal locale dell'attore”.
Dunque il c.t.u. ha individuato la servitù oggetto del presente giudizio confessorio nel trat- to di via indicato con una linea tratteggiata posta a cavallo tra le p.lle 1030 (appartenente a
3 e oggi ad ) e 1019 delle mappe catastali. Controparte_2 Pt_1
Il Tribunale ha quindi disatteso le eccezioni sollevate dal convenuto circa la natura stretta- mente personale del diritto, estintosi con la morte del titolare (che, secondo il primo giudice, sarebbe smentita proprio dall'atto pubblico del 1874 comprovante la funzione di utilità fon- diaria e quindi l'asservimento di un fondo all'altro, onde la natura di servitù prediale del di- ritto) e circa la prescrizione e dunque l'estinzione del diritto per non uso ventennale, attesa la presenza di ostacoli di varia natura posti lungo il tragitto nonché l'esistenza di un ripido di- slivello in prossimità dell'imbocco sulla stradina dalla via provinciale: impedimenti fatti risali- re dal consulente (sulla scorta di foto ricavate dal sito Google Maps) a epoca molto più re- cente perché successiva al 2009.
4. ha proposto appello per sentir dichiarare la nullità, inefficacia e Controparte_2
infondatezza della sentenza impugnata. In via subordinata ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale.
5. Si è costituito , concludendo per il rigetto dell'appello. CP_1
6. Con ordinanza del 26.04.2022 la causa è stata interrotta per morte dell'appellante. Si è costituita in qualità di erede per la prosecuzione del processo interrotto. Parte_1
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che la domanda non sia stata pre- viamente sottoposta alla mediazione obbligatoria estesa al proprietario della particella con- tigua ( ), il quale sarebbe parte necessaria ai sensi dell'art. 102 c.p.c.; Persona_7
omissione che determinerebbe la nullità dell'intero procedimento di primo grado. Assume, infatti l'appellante che, essendo la particella 1019 del foglio 25 dell'agro di Cusano Mutri di proprietà di , questi andava necessariamente invitato nella procedu- Persona_7
ra di mediazione obbligatoria avviata per esigenze di litisconsorzio necessario.
Per le stesse ragioni, sarebbe stato necessario chiamare in giudizio il predetto Persona_8
.
[...]
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta l'erronea qualificazione della do- manda come turbativa (rectius, confessoria servitutis) invece che come rei vendicatio, che comporterebbe un diverso (e più rigoroso per l'attore) regime dell'onere probatorio.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole dell'acritico recepimento delle valutazioni e con- clusioni del c.t.u. ing. , contrastate da elementi oggettivi di segno contrario e dal Per_9
probabile esito della prova testimoniale non ammessa;
e comunque basate su dati catastali
4 errati o imprecisi, privi di affidabilità in mancanza di ulteriori e conformi elementi di prova.
Peraltro, le fotografie, estratte da Google Maps, non comprenderebbero i tratti di terreno successivi a quelli fotografati, ossia quelli che da molti decenni, prima del 2009, sono stati sempre ingombrati, coltivati e recintati. Il percorso non avrebbe potuto essere un “viottolo di passaggio” come preteso da per il notevole dislivello (oltre un metro) tra la via CP_1
comunale e il terreno del convenuto, trattandosi di “striscia di terreno” a cavallo delle parti- celle 1019 e 1030, il cui fronte sulla strada pubblica, delimitato tra un “vecchio palo in legno”
e un “gabbione”, non ha accesso da quest'ultimo (se non arrampicandosi per vincere un for- te dislivello attraverso arbusti e pietre. Inoltre, la stessa risulta inglobata completamente dal terreno confinante con cui sembra formare un tutt'uno, essendo, tra l'atro, delimitata da una vecchia recinzione costituita da pali in legno e rete metallica.
Con il quarto motivo, l'appellante sostiene che il rogito del 1874 non possa essere Per_3
interpretato come prova di un passaggio pubblico esteso alle particelle odierne e che il c.t.u. abbia travisato la natura di “via vicinale” del “viottolo”, il quale sarebbe nettamente inferiore in larghezza al metro e mezzo, occupando le particelle 1019 e 1030 (senza dimenticare che nel 1874 il catasto particellare non esisteva).
Con il quinto motivo, l'appellante lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale e di altri mezzi istruttori richiesti (accesso degli uffici sul luogo, deposito rogiti leggibili), rite- nuti essenziali per confutare le affermazioni dell'attore e del c.t.u.. La richiesta di tali mezzi istruttori è ribadita in appello.
8. Si è costituito , contestando i motivi di appello e osservando in particola- CP_1
re che: la via vicinale era stata manomessa soltanto sulla p.lla 1030 di proprietà di
[...]
, sicché il litisconsorzio non andava esteso a terzi;
la p.lla 1019 era delimitata da CP_2
recinzione metallica che tracciava nettamente il confine dalla via vicinale e non ha subito nel tempo alcuna alterazione;
il passaggio sulla via vicinale, debitamente indicata in catasto da mappa di impianto meccanografico, non era percorribile poiché manomesso in modo arbi- trario da che, quindi, aveva provveduto a impossessarsi arbitrariamen- Controparte_2
te del piccolo tracciato tra i fondi di cui alle p.lle 1030 e 1119; lo stesso atto del notaio
[...]
Per_ individua in maniera coerente e certa la localizzazione del passaggio sulla corte innanzi al fabbricato di SE (attuale corte graffata alla p.lla 355); il fondo sottostante alla casa colonica era stato diviso in tre parti uguali, di cui un lato confinava con la stradina vicinale
5 larga circa 1.50 m, (a cavallo tra le attuali p.lle 1030 -ex 359- e 1019 -ex 361-, che consentiva alla famiglia il collegamento tra la via pubblica a valle dei terreni, la corte di cui all'at- CP_2
tuale p.lla 355 e il nucleo storico del fabbricato rurale, attualmente censito con le p.lle 355 e
1168; in particolare, a vantaggio di , antenato di , era stata co- Persona_4 CP_1
stituita servitù di passaggio anche sulla corte di cui alla p.lla 355 per la larghezza di 1.50 m, in modo tale che tramite tale servitù e il passaggio comune della via vicinale, e il ger- CP_3
mano potessero collegare i propri fabbricati con la strada comunale posta a valle dei Per_2
fondi. Dunque l'appellante – secondo – avrebbe modificato lo stato dei luo- CP_1
ghi del viottolo al solo scopo di impedire il legittimo passaggio di esso deducente. Le foto della perizia di parte e le risultanze della c.t.u. proverebbero incontrovertibilmente la pre- senza del passaggio e che lo stesso sia stato usato dall'appellato fin quando l'appellante non l'abbia impedito, creando recinzioni, blocchi e coltivando il percorso stesso. La c.t.u. avrebbe confermato la presenza della via Vicinale tra le p.lle 1030 e 1019, seppur manomessa, e il di- ritto di passaggio sulla p.lla 355 per raggiungere la suddetta stradina vicinale e avrebbe indi- viduato la servitù oggetto di causa nel tratto di via indicata con linea tratteggiata posta a ca- vallo tra le p.lle 1019 e 1030 delle mappe catastali. Il dislivello sarebbe da imputarsi princi- palmente all'esecuzione della pavimentazione della sede stradale della via comunale.
9. Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada accolto.
9.1. Va tuttavia precisato innanzitutto che la censura relativa alla dedotta nullità del pro- cedimento per mancata mediazione obbligatoria e omessa convocazione del litisconsorte necessario, è infondata. Va ricordato che, in tema di controversie in materia di diritti reali e servitù, la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis,
d.lgs. 28/2010 deve riguardare i soggetti nei cui confronti l'azione è esercitata. Come corret- tamente argomentato dal Tribunale e confermato dalla documentazione catastale e dalla c.t.u., la denunciata condotta lesiva (manomissione e ostruzione della via vicinale) si limita alla p.lla 1030 già di proprietà di , mentre la confinante p.lla 1019 risul- Controparte_2
ta delimitata da recinzione metallica stabile e non interessata da atti di impedimento al pas- saggio. Pertanto, , proprietario della p.lla 1019, non può qualificarsi Persona_7
litisconsorte necessario, non essendo titolare di un rapporto giuridico inscindibile con quello dedotto in giudizio.
La mediazione risulta dunque regolarmente esperita nei confronti del solo soggetto inte-
6 ressato dal rapporto giuridico dedotto.
Le stesse considerazioni valgono anche con riguardo all'art. 102 c.p.c. e all'integrità del contraddittorio in giudizio, non essendo necessario estendere la lite al proprietario della p.lla
1019.
9.2. Nel merito, come premesso, l'appello è fondato.
È vero peraltro che l'azione confessoria di servitù non postula la rigorosa prova della pro- prietà del fondo dominante richiesta per la rivendicazione, essendo sufficiente la dimostra- zione, anche per presunzioni, del possesso e della titolarità di un diritto reale a vantaggio del fondo medesimo. Ma l'azione confessoria di cui all'art. 1079 c.c. impone pur sempre all'atto- re di provare l'esistenza della servitù e la collocazione dei suoi segni esteriori, posto che la pretesa incide sul diritto di proprietà altrui e richiede una determinazione sufficiente dell'og- getto del giudizio. Pur consentendosi alcune presunzioni nel definire il fondo dominante,
l'attore deve comunque fornire elementi idonei a individuare con ragionevole precisione il contenuto e l'ubicazione della servitù dedotta in giudizio;
ove la prova si fondi su atti risalen- ti (rogiti) e su perizie, il collegamento probatorio tra titolo e situazione attuale richiede ade- guata dimostrazione documentale e tecnico-topografica.
Nel caso in esame, la ricognizione del diritto che si assume scaturito dal rogito e la Per_3
relativa individuazione topografica da parte del c.t.u. risultano insufficienti.
Il consulente ha operato una riscrittura del rogito del 1874 (quasi illeggibile) e ha ritenuto che la servitù fosse localizzabile sulla striscia a cavallo fra le attuali p.lle 1019 e 1030; tuttavia la c.t.u. non ha fornito un rilievo topografico metrico-planimetrico indipendente (prescin- dendo così da un preciso catasto geometrico aggiornato) né ha prodotto un rilievo altimetri- co che consentisse di ricostruire con ragionevole certezza l'accessibilità storica del tracciato.
La c.t.u. si è basata, in buona parte, su letture interpretative del rogito e su immagini foto- grafiche a titolo di mero riscontro, senza eseguire un riconfinamento con misure georeferen- ziate che potessero eliminare ragionevoli dubbi circa la collocazione della servitù rispetto al- le attuali particelle catastali.
Peraltro, dal testo del rogito RF (come riscritto nella relazione di c.t.u.) risulta che fu costituito un diritto di passaggio “sullo spazio innanzi alla casa di SE” nonché il ricono- scimento di un “uso” di una stradina vicinale;
nondimeno la dislocazione puntuale tra «corte innanzi alla casa» e «via vicinale» non consente, di per sé, di trasferire automaticamente la
7 servitù su un tratto attuale a cavallo di due particelle (1019/1030) senza preliminarmente aver dimostrato – mediante rilievi planimetrici e documentazione certificata – la continuità e l'immutabilità del tracciato. La CTU ha assunto quale corrispondente il tratto segnato in mappa con linee tratteggiate, ma non ha dimostrato che tale linea sia da intendere come servitù effettiva nella misura e ubicazione attualmente rivendicate dall'attore.
Le immagini (anche tratte da servizi cartografici on-line) rilanciate nella relazione di c.t.u. possono assumere rilievo probatorio ma vanno valutate per ciò che effettivamente docu- mentano: fotografie non georeferenziate e non integrate da rilevazioni planimetriche non sono di per sé idonee a supplire all'assenza di un accertamento topografico definitivo. Inol- tre, laddove le fotografie non coprano l'intero tracciato o risultino scattate in date non coe- renti con le esigenze probatorie (e, come emerso, con significativi intervalli temporali), il loro valore probatorio è limitato.
Ma vi è di più e quanto si dirà appresso ha valore dirimente e assorbente.
La servitù prediale si distingue dall'obbligazione meramente personale, essendo requisito essenziale della servitù l'imposizione di un peso su di un fondo (servente) per l'utilità ovvero per la maggiore comodità o amenità di un altro (dominante) in una relazione di asservimen- to del primo al secondo che si configura come una qualitas inseparabile di entrambi, mentre si versa nell'ipotesi del semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previ- sto esclusivamente per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo e senza alcuna funzione di utilità fondiaria. La realitas, che distingue il jus in re aliena dal diritto personale di godimento, implica dunque l'esistenza di un legame strumen- tale e oggettivo, diretto e immediato, tra il peso imposto al fondo servente e il vantaggio del fondo dominante, nella sua concreta destinazione e conformazione, al fine di incrementarne l'utilizzazione, sì che l'incremento di utilizzazione debba poter essere conseguito da chiun- que sia proprietario del fondo dominante e non essere legato a una attività personale del soggetto [dottrina e giurisprudenza pacifiche;
da ultimo, Cass. 19.05.2025 n.13210].
Sulla base di tale principio, occorre verificare se il contenuto del titolo e le risultanze istrut- torie dimostrino l'effettiva inerenza funzionale del beneficio al fondo dominante così da giu- stificare la qualificazione come servitù prediale e, in conseguenza, la tutela reale;
in assenza di ciò, il diritto assume natura personale con effetti giuridici ben diversi (estensibilità limitata alle persone indicate, estinzione con la morte del titolare, intrasferibilità e impossibilità di
8 agire in forma confessoria).
A parere di questa Corte, il diritto dedotto non presenta le caratteristiche tipiche di una servitù prediale. Il rogito RF del 30.10.1874 – così come trascritto nella c.t.u. – contiene formule che parlano di «uso della stradina» e del «diritto di passaggio» in termini eminen- temente riferiti alla persona o alla famiglia dei beneficiari e non individua con certezza un fondo dominante determinato e distinto in modo da comprovare l'utilità fondiaria reale e durevole.
Questa ambiguità testuale, non sanata da idonei rilievi topografici né da elementi probato- ri diretti che colleghino in modo univoco il diritto a una funzione di servizio di un fondo ri- spetto a un altro, preclude il riconoscimento del carattere della predialità. Manca, infatti, la prova della strumentalità fondiaria.
La c.t.u., come già rilevato, si è limitata a una riscrittura del titolo e a riscontri fotografici e non ha mostrato che il diritto fosse essenziale per la migliore utilizzazione di un fondo domi- nante individuabile;
al contrario ha escluso l'unica utilità possibile, quella di accedere alla via pubblica. Di conseguenza, non sussiste prova dell'utilità prediale, ossia dell'elemento sostan- ziale richiesto per qualificare il diritto come servitù.
La formula negoziale che riserva «l'uso» della stradina ai germani e l'assenza di un'esplicita correlazione fra l'uso e una specifica particella o definita porzione immobiliare come fondo dominante conducono verso un'interpretazione che privilegia la funzione personale del dirit- to. Quando il vantaggio è connotato come diretto alla persona e non alla miglior utilizzazione di un fondo, la qualificazione deve essere personale;
in tal caso il diritto è intrasmissibile e si estingue con la morte del titolare.
L'appello va perciò accolto e va respinta l'originaria domanda di . CP_1
10. Le spese di entrambi i gradi vanno regolate secondo soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al DM 55\2014 e successive modificazioni, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro, importi medi.
Questa Corte aderisce all'orientamento di recente espresso da Cass. 19.09.2025 n. 25664:
“In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a pre- scindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttoria in senso stretto, rilevando anche l'e- same dei provvedimenti giudiziali, degli scritti avversari e le ulteriori attività difensive ricon-
9 ducibili a tale fase. Diversamente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è ammessa unicamente qualora siano effettivamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività pre- viste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non essendo sufficiente la mera produzione di documenti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
Pertanto per il primo grado vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 405,00), in- troduttiva (€ 405,00), istruttoria/trattazione (€ 810,00) e decisionale (€ 810,00), per com- plessivi € 2.430,00 oltre rimborso forfetario di spese generali al 15% (€ 364,50).
Per il presente grado sono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 536,00), introduttiva
(€ 536,00) e decisionale (€ 851,00), per complessivi € 1.923,00 oltre rimborso forfetario di spese generali al 15% (€ 288,45). Nulla viene liquidato per la fase istruttoria/trattazione, che in appello non ha avuto luogo.
Per questi motivi
la Corte d'Appello di Napoli, sezione quarta civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , quale erede di , al medesimo subentrata Parte_1 Controparte_2
in corso di causa, nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Bene- CP_1
vento 25.09.2021 n. 1900, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta integralmente l'originaria domanda di;
CP_1
b) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, CP_1 Parte_1
liquidate per il primo grado in € 2.430,00 per compensi ed € 364,50 per rimborso forfetario di spese generali al 15%; per il presente grado in € 1.923,00 per compensi ed € 288,45 per rimborso forfetario di spese generali al 15%; oltre esborsi per € 147,00 (contributo unifica- to), IVA e CPA;
c) pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., con obbligo di rimbor- CP_1
so a chi le abbia in tutto o in parte anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. SE De Tullio firme apposte in modalità digitale
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