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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/10/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 548/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Valeria Calabrese (del
[...]
Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(in persona del legale Controparte_1
Pa rappresentante p.t.), con sede in Palermo (c.f. ), contumace, C.F._2
(in persona del liquidatore p.t.), Controparte_2
Pa con sede in Catania (c.f. 121 420 871), contumace,
Controparte_3
Pa
(c.f. ), rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura
[...] C.F._3
Distrettuale dello Stato presso il cui indirizzo di p.e.c. è per legge domiciliato,
Appellati OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale del 13.10.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 18.12.2017 conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Catania l' onde Controparte_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in seguito al sinistro di cui era rimasto vittima allorchè, intorno alle 10:30 del 4 giugno 2016, transitava in sella alla propria bicicletta lungo il tratto della SP 69 ricadente - in contrada Torre Allegra del - all'interno dell'area di Controparte_4
sviluppo industriale la cui gestione il aveva, con convenzione Controparte_4
dell'8 giugno 1965, affidato al cui, in seguito alla sua Controparte_2
messa in liquidazione, si era avvicendato il convenuto CP_1
Infatti – narrava esso attore – ad un certo punto era incappato in un insidioso avvallamento della sede stradale, poco visibile e non segnalato, causato dall'interramento di tombino sottomesso rispetto alla circostante copertura d'asfalto della sede medesima.
Costituitosi in contraddittorio l eccepiva, in limine litis, la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva per converso facente ancora capo – deduceva – al
[...]
. Controparte_2
Eccezione – questa – avendo preso atto della quale il Parte_1
tempestivamente chiedeva, alla prima udienza di trattazione del 20.4.2018, di essere autorizzato a chiamare in causa detto . CP_2
Provvedutosi in conformità, l'attore notificava tuttavia la propria citazione per chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. non solo allo stesso ma anche CP_2
all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive “per conoscenza, non avendo rivolto domande nei suoi confronti”, così per come aveva cura di precisare a verbale d'udienza del 16.11.2018.
E mentre il non si costituiva in Controparte_2 contraddittorio riteneva, per converso, di farlo l'Avvocatura dello Stato a patrocinio ope legis di detto Assessorato Regionale: per eccepire che anche questo fosse carente di legittimazione passiva ai sensi del chiaro disposto – deduceva – dell'art. 19 della
L.R. 8/2012, come modificato dalla L.R. 8/2016.
§§§
Venuti in udienza - ed assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. - a fini istruttori venivano escussi i testi addotti da parte attrice.
All'esito il primo giudice riteneva di dover disattendere l'istanza di c.t.u. medico- legale nella quale il aveva insistito e – raccolte, alla fissata udienza, Parte_1
le conclusioni delle parti e posta la causa in decisione - con sentenza n. 4100/2023 dell'11.10.2023 rigettava (dopo aver bensì riconosciuto la titolarità a contraddire dell' che parte attrice aveva anzitutto evocato in giudizio: in proposito CP_1
rilevando che “l'art. 19 della legge n. 8 del 12.1.2012, recante disposizioni in Cont materia di soppressione e liquidazione dei Consorzi sì come modificata dalla legge regionale n. 8 del 17.5.2016, ai commi 4 e ss. dispone che, trascorso infruttuosamente il termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore, ove non risultino definite le operazioni di liquidazione dei consorzi, l'
[...]
subentra integralmente e definitivamente nella Controparte_5
gestione delle aree a ciò destinate (comma 5 - mai abrogato). Con l'integrazione apportata dalla legge n. 8 del 17.5.2016, al comma 4 dell'art. 19 della l.r. n. 8 del
12.1.2012 altresì si statuisce:“l'istituto subentra nelle funzioni e nei compiti già esercitati dai singoli consorzi in liquidazione””) la domanda risarcitoria del
[...]
dopo avere, in particolare, osservato che “non sussiste la responsabilità del Pt_1
custode nel caso di sinistro verificatosi qualora il comportamento del danneggiato, consistente nel non essersi avveduto tempestivamente di una situazione potenzialmente pericolosa visibile secondo criteri di carattere generale, abbia interrotto il nesso causale fra la causa del danno e il danno stesso” e che, nel caso di specie, fosse “palese che la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato e, pertanto, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito costituito dal fatto dello stesso danneggiato”.
E di seguito alla sua pronunzia di rigetto il Tribunale condannava, inoltre, l'attore
“alla refusione delle spese liquidate complessivamente, in favore di e CP_1
dell , in euro 2.540,00, Controparte_3
per ciascuno, oltre spese generali 15%, c.p.a. ed iva, se dovuta, come per legge”.
§§§
Avverso tale sentenza interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 13.4.2024, appello espressamente rivolto ad ottenere la sola e limitata “riforma dei capi riguardanti la dichiarazione della carenza di legittimazione passiva e la conseguente condanna alle spese in favore dell Controparte_3
”.
[...]
Spese che – si deduceva – il primo giudice aveva erroneamente liquidato non tenendo in debito conto che la suindicata citazione ex art. 269 c.p.c. fosse stata soltanto notificata a detto Assessorato “quale organo di vigilanza e di controllo amministrativo del , ai sensi della L. Regionale 8/2012”: senza che, CP_2
invece, nei suoi confronti fosse mai stata “spiegata alcuna domanda, né è mai esistita alcuna vocatio in ius che ne giustificasse la costituzione”.
Invece detto Assessorato – si deduceva ulteriormente – “si è erroneamente costituito sollevando un'infondata eccezione di difetto di legittimazione passiva, eccezione che avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile in quanto non è MAI stata proposta alcuna domanda in suo danno”.
Ribadito che “In ogni caso, il carico delle spese di lite non può essere addossato ad un soggetto nei cui confronti la citazione sia stata notificata a titolo di mera litis denuntiatio, non assumendo la veste di parte e dunque non configurandosi nei suoi confronti una situazione di soccombenza”, esso dunque Parte_1 concludeva chiedendo alla Corte di “accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza oggi impugnata: rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell Controparte_3
, per le ragioni di cui in parte motiva;
conseguentemente condannare
[...]
l' , Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avv. . Parte_1
§§§
Costituitasi in contraddittorio (a differenza dell' e del CP_1 Controparte_2
liquidazione, di cui va dunque dichiarata la contumacia) l'Avvocatura
[...]
dello Stato obiettava che “pur non dispiegando l'attore la domanda dei confronti dell'Assessorato, quest'ultimo è stato reso destinatario della notifica presso
l'Avvocatura distrettuale dello Stato, amministrazione avente patrocinio legale dell'Assessorato e non funzioni di vigilanza sul pertanto, com'è ovvio, CP_2
a fini prudenziali, l , divenuto parte per effetto della notifica presso il CP_3
proprio procuratore ex lege, si è costituito in giudizio sottolineando la propria estraneità rispetto ai fatti e alle domande dispiegate dall'attrice e sollevando la relativa eccezione. Non v'è dubbio, quindi, sulla correttezza della statuizione in ordine al difetto di legittimazione passiva dell ”; ed ancora, che “non si CP_3
condivide l'avversaria ricostruzione secondo la quale la notifica dell'atto introduttivo all'Amministrazione odierna appellata, pur dichiarata quale litis denuntiatio, non comportasse l'integrazione del contraddittorio nei confronti del destinatario della notifica. Infatti, la notifica di un atto giudiziario introduttivo di un giudizio (come era quello notificato all'odierno comparente) produce l'effetto giuridico di renderlo parte del giudizio, effetto che non è escluso dalla mera dichiarazione in atto dell'intento di denunzia della lite. Infatti, la denuncia della lite
è prevista e disciplinata dal codice di rito unicamente per l'ipotesi di appello avverso una sentenza che abbia deciso più cause tra loro scindibili (art. 332 c.p.c.) e l'impugnazione di uno dei capi, che non ha riflessi su quelli che hanno deciso altra causa scindibile, deve essere denunciata (appunto, a mero titolo di denuncia della lite) a chi, formalmente parte del giudizio di primo grado, non è interessato all'esito del giudizio di impugnazione relativo al capo che ha deciso sulla causa scindibile diversa dalla propria. Invece, nel giudizio di primo grado non è disciplinato un simile istituto né è ipotizzabile un'applicazione analogica, non esistendo in primo grado un pregresso rapporto processuale tra le parti come nell'ipotesi contemplata dall'art. 332 c.p.c. ed essendo, invece, in primo grado l'attore libero di individuare la propria controparte in lite. Individuando i destinatari della notifica dell'atto introduttivo, l'attore svolge una presupposta valutazione di sussistenza di interesse al giudizio (evidentemente contrapposto al proprio) e di tale valutazione e scelta
l'attore assume - e deve assumersi - la responsabilità con ogni conseguente onere.
Una volta determinata la partecipazione al giudizio del soggetto destinatario della notifica, l'attore non può – non essendo consentito dalla legge – dispensare la parte destinataria dalla costituzione in giudizio al fine di sottrarsi dall'onere della soccombenza. Delle due l'una: o un soggetto non ha interesse alla costituzione in giudizio ed allora non lo si rende parte dello stesso notificandogli l'atto introduttivo;
ovvero, se si notifica è perché si ravvisa un suo interesse alla partecipazione, ed allora l'attore se ne assume ogni onere nell'ipotesi di soccombenza”.
In subordine, deduceva ulteriormente essa Avvocatura Erariale che “anche a voler ipotizzare - cosa che non è - che possa esistere una denuntiatio litis che comporti una notifica ad un soggetto giuridico (tra l'altro, presso il suo difensore ex lege) senza che ciò attribuisca la qualità di parte, è un dato univoco che l'attore è risultato integralmente soccombente in primo grado e che, pertanto, su di lui devono gravare le spese relative al primo grado di giudizio, potendosi tutt'al più compensare soltanto tra l'attore e l' . Comunque, essendo l'Assessorato del tutto estraneo alla CP_3
vicenda dedotta in giudizio, non risponde a giustizia ed equità né ai principi che ispirano l'art. 92 c.p.c. che lo stesso, pur coinvolto suo malgrado nel giudizio, sia costretto a sopportare neppure in minima parte le spese di lite. Pertanto, nella non temuta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado con riferimento alla statuizione sulla legittimazione passiva dell'appellato, si chiede che comunque
l'impugnazione venga rigettata sia con riferimento alla domanda di condanna alle spese di lite dell'Assessorato in favore dell'Avv. sia con riferimento alla Pt_1
clausola di stile “con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio”, dovendosi semmai disporre l'integrale compensazione per entrambi i gradi di giudizio”.
§§§
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la Corte, all'esito della trattazione, rimetteva le parti ad udienza di discussione finale.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dell'art. 281sexies
c.p.c.
§§§
L'appello limitatamente interposto dal deve dirsi fondato per la Parte_1
decisiva ragione che di nessuna vocatio in jus dell'Assessorato Regionale delle
Attività Produttive lo stesso odierno appellante mai si rendeva, benvero, autore.
Deve infatti darsi atto che, in seguito all'ordinanza (emessa in esito all'udienza del
1°.6.2018) con cui il G.I. autorizzava “la chiamata del terzo per l'udienza del
16.11.2028”, con citazione del 20 giugno 2018 esso conveniva Parte_1
ulteriormente in giudizio il solo “ , Gestione Controparte_2
Separata IRSAP”, e non anche detto Assessorato;
Assessorato riguardo al quale nella predetta citazione soltanto si attestava che, nonostante nessuna domanda fosse stata rivolta nei suoi confronti, anche nei suoi medesimi confronti si procedeva a notificazione “alla luce del potere di vigilanza e controllo amministrativo demandatogli con Legge Regionale 8/2012”.
Vero è bensì – rileva la Corte - che tale potere di vigilanza non imponeva, affatto, all'odierno appellante di procedere anche alla ulteriore notificazione cui, ciò nondimeno, dava luogo: e tuttavia, a tal punto pare che debba soltanto rammentarsi che quod abundat non vitiat; mentre nessun bisogno aveva l'Avvocatura Erariale di porsi in contraddittorio con chi non l'aveva neppure evocata in giudizio (ma soltanto le aveva notificato l'esistenza della lite). Vuol provare troppo la deduzione della stessa Avvocatura secondo cui (come premesso in narrativa) “la notifica di un atto giudiziario introduttivo di un giudizio (come era quello notificato all'odierno comparente) produce l'effetto giuridico di renderlo parte del giudizio, effetto che non
è escluso dalla mera dichiarazione in atto dell'intento di denunzia della lite”: tanto, al più, lo si può predicare per i giudizi introdotti con ricorso, non anche per i giudizi da introdurre con citazione di cui, secondo scolastico insegnamento, è parte essenziale non solo l'editio actionis ma anche la vocatio in jus.
Tutto ciò basta per giungere a concludere che soltanto erroneamente il primo giudice abbia riconosciuto il favore delle spese di lite anche all'Avvocatura Erariale a petto di una costituzione in giudizio cui questa dava luogo senza, in realtà, valido motivo. Di talchè, in accoglimento dell'appello, la domanda di condanna del alla Parte_1
rifusione delle spese di rappresentanza e di difesa assicurate dalla stessa Avvocatura all'Amministrazione nella specie patrocinata deve essere, in riforma della sentenza impugnata, infine rigettata.
§§§
Le spese del giudizio d'appello oggi definito ben si prestano ad essere compensate tra le parti in considerazione della prevalente, ed in definitiva assorbente, responsabilità processuale del primo giudice che, benvero, riteneva di doversi pronunciare sulla legitimatio ad causam dell'Assessorato Regionale delle sebbene – Controparte_3
in difetto, come va ripetuto, di una vocatio in jus nei suoi confronti - nessuno lo avesse convenuto in giudizio.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 4100/2023 dell'11.10.2023 proposto, con citazione del
10.8.2023, da nei confronti dell Parte_1 [...] e del – Controparte_7 Controparte_2
così provvede:
- dichiara la contumacia dell' e del CP_1 Controparte_2
,
[...]
- in accoglimento dell'appello rigetta, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di condanna di al pagamento delle spese di Parte_1
rappresentanza e difesa nel giudizio di primo grado dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive,
- compensa per intero tra le parti costituite le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30.X.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 548/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Valeria Calabrese (del
[...]
Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(in persona del legale Controparte_1
Pa rappresentante p.t.), con sede in Palermo (c.f. ), contumace, C.F._2
(in persona del liquidatore p.t.), Controparte_2
Pa con sede in Catania (c.f. 121 420 871), contumace,
Controparte_3
Pa
(c.f. ), rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura
[...] C.F._3
Distrettuale dello Stato presso il cui indirizzo di p.e.c. è per legge domiciliato,
Appellati OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale del 13.10.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 18.12.2017 conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Catania l' onde Controparte_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in seguito al sinistro di cui era rimasto vittima allorchè, intorno alle 10:30 del 4 giugno 2016, transitava in sella alla propria bicicletta lungo il tratto della SP 69 ricadente - in contrada Torre Allegra del - all'interno dell'area di Controparte_4
sviluppo industriale la cui gestione il aveva, con convenzione Controparte_4
dell'8 giugno 1965, affidato al cui, in seguito alla sua Controparte_2
messa in liquidazione, si era avvicendato il convenuto CP_1
Infatti – narrava esso attore – ad un certo punto era incappato in un insidioso avvallamento della sede stradale, poco visibile e non segnalato, causato dall'interramento di tombino sottomesso rispetto alla circostante copertura d'asfalto della sede medesima.
Costituitosi in contraddittorio l eccepiva, in limine litis, la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva per converso facente ancora capo – deduceva – al
[...]
. Controparte_2
Eccezione – questa – avendo preso atto della quale il Parte_1
tempestivamente chiedeva, alla prima udienza di trattazione del 20.4.2018, di essere autorizzato a chiamare in causa detto . CP_2
Provvedutosi in conformità, l'attore notificava tuttavia la propria citazione per chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. non solo allo stesso ma anche CP_2
all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive “per conoscenza, non avendo rivolto domande nei suoi confronti”, così per come aveva cura di precisare a verbale d'udienza del 16.11.2018.
E mentre il non si costituiva in Controparte_2 contraddittorio riteneva, per converso, di farlo l'Avvocatura dello Stato a patrocinio ope legis di detto Assessorato Regionale: per eccepire che anche questo fosse carente di legittimazione passiva ai sensi del chiaro disposto – deduceva – dell'art. 19 della
L.R. 8/2012, come modificato dalla L.R. 8/2016.
§§§
Venuti in udienza - ed assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. - a fini istruttori venivano escussi i testi addotti da parte attrice.
All'esito il primo giudice riteneva di dover disattendere l'istanza di c.t.u. medico- legale nella quale il aveva insistito e – raccolte, alla fissata udienza, Parte_1
le conclusioni delle parti e posta la causa in decisione - con sentenza n. 4100/2023 dell'11.10.2023 rigettava (dopo aver bensì riconosciuto la titolarità a contraddire dell' che parte attrice aveva anzitutto evocato in giudizio: in proposito CP_1
rilevando che “l'art. 19 della legge n. 8 del 12.1.2012, recante disposizioni in Cont materia di soppressione e liquidazione dei Consorzi sì come modificata dalla legge regionale n. 8 del 17.5.2016, ai commi 4 e ss. dispone che, trascorso infruttuosamente il termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore, ove non risultino definite le operazioni di liquidazione dei consorzi, l'
[...]
subentra integralmente e definitivamente nella Controparte_5
gestione delle aree a ciò destinate (comma 5 - mai abrogato). Con l'integrazione apportata dalla legge n. 8 del 17.5.2016, al comma 4 dell'art. 19 della l.r. n. 8 del
12.1.2012 altresì si statuisce:“l'istituto subentra nelle funzioni e nei compiti già esercitati dai singoli consorzi in liquidazione””) la domanda risarcitoria del
[...]
dopo avere, in particolare, osservato che “non sussiste la responsabilità del Pt_1
custode nel caso di sinistro verificatosi qualora il comportamento del danneggiato, consistente nel non essersi avveduto tempestivamente di una situazione potenzialmente pericolosa visibile secondo criteri di carattere generale, abbia interrotto il nesso causale fra la causa del danno e il danno stesso” e che, nel caso di specie, fosse “palese che la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato e, pertanto, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito costituito dal fatto dello stesso danneggiato”.
E di seguito alla sua pronunzia di rigetto il Tribunale condannava, inoltre, l'attore
“alla refusione delle spese liquidate complessivamente, in favore di e CP_1
dell , in euro 2.540,00, Controparte_3
per ciascuno, oltre spese generali 15%, c.p.a. ed iva, se dovuta, come per legge”.
§§§
Avverso tale sentenza interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 13.4.2024, appello espressamente rivolto ad ottenere la sola e limitata “riforma dei capi riguardanti la dichiarazione della carenza di legittimazione passiva e la conseguente condanna alle spese in favore dell Controparte_3
”.
[...]
Spese che – si deduceva – il primo giudice aveva erroneamente liquidato non tenendo in debito conto che la suindicata citazione ex art. 269 c.p.c. fosse stata soltanto notificata a detto Assessorato “quale organo di vigilanza e di controllo amministrativo del , ai sensi della L. Regionale 8/2012”: senza che, CP_2
invece, nei suoi confronti fosse mai stata “spiegata alcuna domanda, né è mai esistita alcuna vocatio in ius che ne giustificasse la costituzione”.
Invece detto Assessorato – si deduceva ulteriormente – “si è erroneamente costituito sollevando un'infondata eccezione di difetto di legittimazione passiva, eccezione che avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile in quanto non è MAI stata proposta alcuna domanda in suo danno”.
Ribadito che “In ogni caso, il carico delle spese di lite non può essere addossato ad un soggetto nei cui confronti la citazione sia stata notificata a titolo di mera litis denuntiatio, non assumendo la veste di parte e dunque non configurandosi nei suoi confronti una situazione di soccombenza”, esso dunque Parte_1 concludeva chiedendo alla Corte di “accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza oggi impugnata: rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell Controparte_3
, per le ragioni di cui in parte motiva;
conseguentemente condannare
[...]
l' , Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avv. . Parte_1
§§§
Costituitasi in contraddittorio (a differenza dell' e del CP_1 Controparte_2
liquidazione, di cui va dunque dichiarata la contumacia) l'Avvocatura
[...]
dello Stato obiettava che “pur non dispiegando l'attore la domanda dei confronti dell'Assessorato, quest'ultimo è stato reso destinatario della notifica presso
l'Avvocatura distrettuale dello Stato, amministrazione avente patrocinio legale dell'Assessorato e non funzioni di vigilanza sul pertanto, com'è ovvio, CP_2
a fini prudenziali, l , divenuto parte per effetto della notifica presso il CP_3
proprio procuratore ex lege, si è costituito in giudizio sottolineando la propria estraneità rispetto ai fatti e alle domande dispiegate dall'attrice e sollevando la relativa eccezione. Non v'è dubbio, quindi, sulla correttezza della statuizione in ordine al difetto di legittimazione passiva dell ”; ed ancora, che “non si CP_3
condivide l'avversaria ricostruzione secondo la quale la notifica dell'atto introduttivo all'Amministrazione odierna appellata, pur dichiarata quale litis denuntiatio, non comportasse l'integrazione del contraddittorio nei confronti del destinatario della notifica. Infatti, la notifica di un atto giudiziario introduttivo di un giudizio (come era quello notificato all'odierno comparente) produce l'effetto giuridico di renderlo parte del giudizio, effetto che non è escluso dalla mera dichiarazione in atto dell'intento di denunzia della lite. Infatti, la denuncia della lite
è prevista e disciplinata dal codice di rito unicamente per l'ipotesi di appello avverso una sentenza che abbia deciso più cause tra loro scindibili (art. 332 c.p.c.) e l'impugnazione di uno dei capi, che non ha riflessi su quelli che hanno deciso altra causa scindibile, deve essere denunciata (appunto, a mero titolo di denuncia della lite) a chi, formalmente parte del giudizio di primo grado, non è interessato all'esito del giudizio di impugnazione relativo al capo che ha deciso sulla causa scindibile diversa dalla propria. Invece, nel giudizio di primo grado non è disciplinato un simile istituto né è ipotizzabile un'applicazione analogica, non esistendo in primo grado un pregresso rapporto processuale tra le parti come nell'ipotesi contemplata dall'art. 332 c.p.c. ed essendo, invece, in primo grado l'attore libero di individuare la propria controparte in lite. Individuando i destinatari della notifica dell'atto introduttivo, l'attore svolge una presupposta valutazione di sussistenza di interesse al giudizio (evidentemente contrapposto al proprio) e di tale valutazione e scelta
l'attore assume - e deve assumersi - la responsabilità con ogni conseguente onere.
Una volta determinata la partecipazione al giudizio del soggetto destinatario della notifica, l'attore non può – non essendo consentito dalla legge – dispensare la parte destinataria dalla costituzione in giudizio al fine di sottrarsi dall'onere della soccombenza. Delle due l'una: o un soggetto non ha interesse alla costituzione in giudizio ed allora non lo si rende parte dello stesso notificandogli l'atto introduttivo;
ovvero, se si notifica è perché si ravvisa un suo interesse alla partecipazione, ed allora l'attore se ne assume ogni onere nell'ipotesi di soccombenza”.
In subordine, deduceva ulteriormente essa Avvocatura Erariale che “anche a voler ipotizzare - cosa che non è - che possa esistere una denuntiatio litis che comporti una notifica ad un soggetto giuridico (tra l'altro, presso il suo difensore ex lege) senza che ciò attribuisca la qualità di parte, è un dato univoco che l'attore è risultato integralmente soccombente in primo grado e che, pertanto, su di lui devono gravare le spese relative al primo grado di giudizio, potendosi tutt'al più compensare soltanto tra l'attore e l' . Comunque, essendo l'Assessorato del tutto estraneo alla CP_3
vicenda dedotta in giudizio, non risponde a giustizia ed equità né ai principi che ispirano l'art. 92 c.p.c. che lo stesso, pur coinvolto suo malgrado nel giudizio, sia costretto a sopportare neppure in minima parte le spese di lite. Pertanto, nella non temuta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado con riferimento alla statuizione sulla legittimazione passiva dell'appellato, si chiede che comunque
l'impugnazione venga rigettata sia con riferimento alla domanda di condanna alle spese di lite dell'Assessorato in favore dell'Avv. sia con riferimento alla Pt_1
clausola di stile “con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio”, dovendosi semmai disporre l'integrale compensazione per entrambi i gradi di giudizio”.
§§§
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la Corte, all'esito della trattazione, rimetteva le parti ad udienza di discussione finale.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dell'art. 281sexies
c.p.c.
§§§
L'appello limitatamente interposto dal deve dirsi fondato per la Parte_1
decisiva ragione che di nessuna vocatio in jus dell'Assessorato Regionale delle
Attività Produttive lo stesso odierno appellante mai si rendeva, benvero, autore.
Deve infatti darsi atto che, in seguito all'ordinanza (emessa in esito all'udienza del
1°.6.2018) con cui il G.I. autorizzava “la chiamata del terzo per l'udienza del
16.11.2028”, con citazione del 20 giugno 2018 esso conveniva Parte_1
ulteriormente in giudizio il solo “ , Gestione Controparte_2
Separata IRSAP”, e non anche detto Assessorato;
Assessorato riguardo al quale nella predetta citazione soltanto si attestava che, nonostante nessuna domanda fosse stata rivolta nei suoi confronti, anche nei suoi medesimi confronti si procedeva a notificazione “alla luce del potere di vigilanza e controllo amministrativo demandatogli con Legge Regionale 8/2012”.
Vero è bensì – rileva la Corte - che tale potere di vigilanza non imponeva, affatto, all'odierno appellante di procedere anche alla ulteriore notificazione cui, ciò nondimeno, dava luogo: e tuttavia, a tal punto pare che debba soltanto rammentarsi che quod abundat non vitiat; mentre nessun bisogno aveva l'Avvocatura Erariale di porsi in contraddittorio con chi non l'aveva neppure evocata in giudizio (ma soltanto le aveva notificato l'esistenza della lite). Vuol provare troppo la deduzione della stessa Avvocatura secondo cui (come premesso in narrativa) “la notifica di un atto giudiziario introduttivo di un giudizio (come era quello notificato all'odierno comparente) produce l'effetto giuridico di renderlo parte del giudizio, effetto che non
è escluso dalla mera dichiarazione in atto dell'intento di denunzia della lite”: tanto, al più, lo si può predicare per i giudizi introdotti con ricorso, non anche per i giudizi da introdurre con citazione di cui, secondo scolastico insegnamento, è parte essenziale non solo l'editio actionis ma anche la vocatio in jus.
Tutto ciò basta per giungere a concludere che soltanto erroneamente il primo giudice abbia riconosciuto il favore delle spese di lite anche all'Avvocatura Erariale a petto di una costituzione in giudizio cui questa dava luogo senza, in realtà, valido motivo. Di talchè, in accoglimento dell'appello, la domanda di condanna del alla Parte_1
rifusione delle spese di rappresentanza e di difesa assicurate dalla stessa Avvocatura all'Amministrazione nella specie patrocinata deve essere, in riforma della sentenza impugnata, infine rigettata.
§§§
Le spese del giudizio d'appello oggi definito ben si prestano ad essere compensate tra le parti in considerazione della prevalente, ed in definitiva assorbente, responsabilità processuale del primo giudice che, benvero, riteneva di doversi pronunciare sulla legitimatio ad causam dell'Assessorato Regionale delle sebbene – Controparte_3
in difetto, come va ripetuto, di una vocatio in jus nei suoi confronti - nessuno lo avesse convenuto in giudizio.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 4100/2023 dell'11.10.2023 proposto, con citazione del
10.8.2023, da nei confronti dell Parte_1 [...] e del – Controparte_7 Controparte_2
così provvede:
- dichiara la contumacia dell' e del CP_1 Controparte_2
,
[...]
- in accoglimento dell'appello rigetta, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di condanna di al pagamento delle spese di Parte_1
rappresentanza e difesa nel giudizio di primo grado dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive,
- compensa per intero tra le parti costituite le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30.X.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)