Articolo 5 della Legge 5 marzo 2024, n. 21
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27 marzo 2024
Art. 5.

Estensione alle societa' aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione della facolta' di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali

1. All' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 , dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
« a-bis) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ». Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recante Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica a:
a) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera d);
a-bis) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ;
b) le societa' aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d);
c) le banche italiane di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; le societa' finanziarie italiane di cui all' articolo 59, comma 1 ), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all' articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , ad eccezione delle imprese di cui alla lettera d); le societa' di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all' articolo 59 comma 1 ), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , che controllano una o piu' banche o societa' finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 ; le societa' di intermediazione mobiliare di cui all' articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM); le societa' finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all' articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; le societa' di gestione del risparmio di cui all' articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; le societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; le societa' finanziarie che controllano societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; le agenzie di prestito su pegno di cui all' articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ;
d) le societa' che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione dell'articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all' articolo 95, commi 2 e 2-bis), del codice delle assicurazioni private ;
e) le societa' incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle societa' indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell' articolo 2435-bis del codice civile , e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d);
f) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell' articolo 2435-bis del codice civile , che redigono il bilancio consolidato;
g) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell' articolo 2435-bis del codice civile .».
Entrata in vigore il 27 marzo 2024