Decreto cautelare 14 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 29 ottobre 2021
Sentenza breve 17 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 17/11/2021, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/11/2021
N. 01387/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01082/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Costruzioni Metalliche Prefabbricate International S.r.l. e Steller S.r.l., ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Armando Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Sardos Albertini, con domicilio eletto presso lo studio ES PA in Venezia, Santa Croce, 468/B;
nei confronti
Cimolai S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Conpat Scarl, Ferrari Ing. Ferruccio S.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara dei ricorrenti costituito dal verbale di seduta pubblica del 10.09.2021, della relativa comunicazione avvenuta in pari data (prot. n. 52743), assunti dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, con riferimento alla procedura aperta per progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, avente ad oggetto lavori di adeguamento sismico del monoblocco dell'Ospedale Borgo Roma, e di tutti gli altri atti inerenti alla procedura di gara, presupposti e/o conseguenti e/o connessi all'impugnata esclusione, anche se al momento non conosciuti, ivi compresa finanche l'eventuale aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Costruzioni Metalliche Prefabbricate International S.r.l. il 21/10/2021:
della Deliberazione del Direttore Generale nr. 1088 del 04/10/2021, avente ad oggetto “procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per l'adeguamento sismico del monoblocco presso l'ospedale borgo Roma. Aggiudicazione all'operatore economico Cimolai s.p.a. (€ 32.232.915,80). cig: 872917898f cup: e38i17001190001), con cui la Stazione Appaltante ha determinato di aggiudicare la procedura di gara contraddistinta dal CIG 872917898F alla ditta Cimolai s.p.a.;
di ogni altro atto, presupponente e/o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e della Cimolai S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2021 la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la società in epigrafe ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione resistente ha escluso parte ricorrente dalla procedura aperta per progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, avente ad oggetto lavori di adeguamento sismico del monoblocco dell’Ospedale Borgo Roma, articolando i seguenti motivi di censura:
1) con il primo mezzo si evidenzia che l’offerta tecnica e le soluzioni ivi illustrate sarebbero, diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione, rispondenti alle prescrizioni dettate dalla lex specialis , in quanto il disciplinare ammetterebbe espressamente la possibilità di apportare migliorie al progetto alla base della gara, in funzione del miglioramento tecnico e prestazionale degli elementi di valutazione ( cfr . capo 16.3 Condizioni applicate all’offerta tecnica, lett. a) e lett. e); in tal senso, del resto, si sarebbe espresso anche il RUP della procedura in risposta al quesito n. 2 allo stesso sottoposto dai ricorrenti in data 13.05.2021, e relativo alla possibilità di proporre “una miglioria tecnica e prestazionale che prevedrebbe la diminuzione del numero, delle dimensioni e del posizionamento delle torri”; il provvedimento gravato sarebbe, dunque, affetto da vizio di eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità rispetto agli atti fondamentali di gara ed altresì alle prescrizioni fornite dalla stessa stazione appaltante in corso di gara;
2) in secondo luogo si lamenta la manifesta contraddittorietà ed irragionevolezza della valutazione operata dalla Commissione Giudicatrice anche sotto l’aspetto puramente tecnico, stante i macroscopici errori, di fatto e di diritto, in cui quest’ultima sarebbe incorsa nel configurare le modificazioni prospettate dalla ricorrente quali varianti progettuali, trattandosi piuttosto di migliorie rispetto all'impostazione progettuale a base della gara;
l’illogicità e l’irragionevolezza manifesta della valutazione operata sarebbero, inoltre, confermate dalla vaghezza della motivazione posta a fondamento dell’esclusione dell’offerta di parte ricorrente, che, oltre ad essere incongruente, sarebbe inadeguata e carente.
Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione resistente e la controinteressata Cimolai spa, chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare incidentalmente proposta.
Con ordinanza in data 28.10.2021 il Collegio accoglieva la domanda di sospensione del provvedimento gravato.
Con successivo atto per motivi aggiunti parte ricorrente ha, altresì, impugnato il provvedimento di aggiudicazione della gara in favore della Cimolai spa, facendone valere l’illegittimità in via derivata in ragione dei vizi che affliggerebbero l’atto di esclusione già gravato.
All’udienza camerale del 11 novembre 2021, fissata per la trattazione della domanda cautelare introdotta con motivi aggiunti, il Collegio ha riservato la decisione della causa.
2. Il ricorso introduttivo del giudizio e quello per motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti.
Non sussistono, infatti, ragioni per discostarsi da quanto il Collegio ha già osservato in sede cautelare.
Deve, in particolare, osservarsi che il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante risulta fondato sulla circostanza che l’offerta tecnica formulata dalla parte ricorrente recherebbe soluzioni da qualificare alla stregua di varianti progettuali rispetto al progetto posto a base di gara, anziché migliorie pacificamente ammesse dal disciplinare di gara.
L’atto è stato in tal modo motivato: “ la proposta avanzata è completa ma non ammissibile in quanto non si prefigura come "miglioria", come richiesto dai documenti di gara, bensì come “variante” progettuale che, ai sensi del Capo 16.3. Condizioni applicate all'offerta tecnica, lett. a) e lett. e), non può essere ammessa. Quanto sopra si evince chiaramente sia dalle relazioni descrittive sia dagli elaborati grafici a corredo e dal computo metrico. Al riguardo si evidenzia che la proposta si connota come variante conformemente a quanto riportato al Capo 16.3. Condizioni applicate all'offerta tecnica, lett. a), laddove è scritto che “costituiscono varianti progettuali quelle che si sostanziano in modifiche strutturali e funzionali del progetto. La differenza tra soluzioni migliorative e varianti apportate dall’impresa al progetto posto a base di gara riposa sulla “intensità” e sul “grado” delle modifiche introdotte dal concorrente” ( cfr . allegato nr. 2 alla produzione di parte ricorrente).
Come è agevole rilevare dalla considerazione del passaggio appena trascritto, il provvedimento non esplicita adeguatamente le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a ritenere che la soluzione tecnica proposta integri gli estremi di una “variante” progettuale anziché di una “miglioria”, come sostenuto dalla parte ricorrente: il percorso logico-giuridico a fondamento delle determinazioni assunte risulta, di conseguenza, oscuro, giacché a fronte di affermazioni apodittiche (“ la proposta avanzata (..) non si prefigura come "miglioria” (..) bensì come “variante” progettuale” ) ci si limita a rinviare alle “ relazioni descrittive” e agli “elaborati grafici a corredo e (d)al computo metrico” , omettendo di evidenziare gli specifici aspetti, emergenti dagli atti richiamati, che condurrebbero alle decisioni assunte.
3. Conclusivamente, il ricorso introduttivo del giudizio è fondato quanto al profilo assorbente relativo alla carenza di motivazione di cui al secondo motivo di doglianza.
Ne discende altresì l’illegittimità, in via derivata, dell’aggiudicazione della gara impugnata con i motivi aggiunti.
Quanto al regolamento delle spese di lite, esse seguono la soccombenza nei rapporti con la stazione appaltante, mentre risulta opportuno procedere alla relativa compensazione nei rapporti con la controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso introduttivo del giudizio e il ricorso per motivi aggiunti, e per l’effetto dispone l’annullamento degli atti impugnati;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente di euro 1.500,00 a titolo di spese di lite, oltre accessori, se dovuti;
- spese compensate per quanto attiene al rapporto processuale con la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO