Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2721/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2721 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in Benevento, al Parte_1 C.F._1
viale Atlantici n. 27, presso lo studio dell'avv. Francesca Mandato, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.to in Benevento, alla via P_ C.F._2
Annunziata n. 199, presso lo studio dell'avv. Mario Izzo, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
Le parti hanno depositato ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Benevento, il 24.8.2013, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 133, parte II, serie A, anno 2013.
In base a tale accordo:
“1) I ricorrenti vivranno separati e con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale meglio descritta in premessa ossia l'immobile sito in Benevento alla Via dei Cappuccini n.9 viene assegnata in uso esclusivo alla IG.ra che vi Parte_1
risiederà unitamente al figlio minore. Il IG. dichiara altresì di non avere beni P_ ed effetti personali esistenti nell'abitazione lasciata in uso alla IG.ra . Parte_1
Le utenze gas, luce, acqua già attive presso la casa coniugale resteranno intestate al IG.
, ma il relativo costo sarà ripartito in parti eguali. Il IG. ne curerà P_ P_
l'anticipazione salvo poi chiedere il rimborso del 50% alla IG.ra Parte_1
esibendo il relativo giustificativo di spesa. La IG.ra , presta sin d'ora il Parte_1
consenso al rimborso anche mediante compensazione con le somme mensilmente erogate a titolo di assegno divorzile di cui al punto 6) del presente atto. Le spese relative alla TARI dovuta per la casa coniugale saranno invece ad integrale ed esclusivo carico del IG. P_
[...]
3) Il IG. si impegna sin d'ora a trasferire gratuitamente l'intera proprietà della P_ casa coniugale ossia dell'immobile sito in Benevento alla Via dei Cappuccini n.9 (individuata in catasto fabbricati del comune di Benevento al foglio fol.49, p.lla 202, sub.3, z.c.2, p.2, cat.A2, cl.2, vani 7, R.C. Euro 795,34 - superficie catastale: totale 173 mq.; escluse aree scoperte 166 mq.) in favore del figlio entro e non oltre il 31/12/2029 e Persona_1
contestualmente a costituire diritto di usufrutto vita natural durante in favore della IG.ra
[...]
con spese notarili ed oneri conseguenti a carico del IG. . A Parte_1 P_ fronte dell'esecuzione dell'assunto obbligo di trasferimento e dell'avvenuta costituzione di usufrutto, la IG.ra rinuncia ad ogni pretesa e/o rivendicazione Parte_1
inerente alla proprietà della casa coniugale ed in particolare agli esborsi sostenuti da quest'ultima per l'acquisto della stessa, nonché al credito maturato nei confronti del IG.
e derivante da quanto previsto nella scrittura del 22/10/2022; P_ 4) Il IG. si impegna e fa integrale ed esclusivo carico del pagamento dei ratei P_ del mutuo stipulato con l'Istituto di credito ING BANK N.V. MILAN BRANCH" come da atto per Notaio del 30/04/2024 fino alla naturale scadenza e fino alla totale Persona_2
estinzione della suddetta obbligazione, manlevando e tenendo indenne da ogni esborso la
IG.ra ; Parte_1
5) Il IG. cede in favore della IG.ra i buoni pasto di volta P_ Parte_1
in volta maturati a titolo di benefit dal suo datore di lavoro del controvalore di circa € 150,00
(eurocentocinquanta) mensili.
6) Il IG. si impegna a versare a titolo di assegno divorzile in favore della IG.ra P_
, priva di reddito, la somma pari ad €200,00 (duecento) entro il giorno Parte_1
28 (ventotto) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario e/o accredito bancario su conto corrente intestato alla sig.ra alle seguenti coordinate IBAN Parte_1
[...]. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT come per legge;
7) L'autovettura Fiat 500 targata FK707BP resterà di proprietà del IG. ma P_
sarà data in uso alla IG.ra che la utilizzerà e che si farà integrale ed Parte_1
esclusivo carico di tutte le spese connesse quali polizza assicurativa, manutenzione ordinaria e straordinaria, tassa automobilistica etc….
8) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso di cui all'art.155 c.c., art.337 ter c.c. e alla L. 54/2006. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, finalizzata di comune accordo ad un rapporto con il figlio equilibrato e continuativo nell'esclusivo interesse dello stesso.
9) Fermo l'affido condiviso, al momento il figlio vivrà con la madre presso l'abitazione sita in Benevento alla Via dei Cappuccini n.9, individuata come sopra;
10) Come stabilito dagli artt. 147, 148, 316 bis c.c. entrambi i genitori devono contribuire, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale al mantenimento della prole, sicché il sig. provvederà a versare alla sig.ra P_ [...]
entro il giorno 28 (ventotto) di ogni mese quale contributo per Parte_1
mantenimento del figlio e fino a che lo stesso non sarà maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, la somma mensile di €400,00 (quattrocento) per il figlio a mezzo di bonifico bancario e/o accredito bancario su conto corrente intestato Per_1 alla sig.ra alle coordinate bancarie sopra indicate. Tale somma sarà Parte_1 rivalutata annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT come per legge. La misura del contributo è stata concordemente determinata avuto riguardo alle condizioni economiche di ciascun ricorrente.
11) L'assegno unico spetterà integralmente alla IG.ra che potrà Parte_1
formulare, pertanto, espressa richiesta al fine di ottenere il trattamento di famiglia e la relativa corresponsione. Il IG. , pertanto, con la sottoscrizione del presente atto P_
autorizza espressamente la IG.ra a percepire mensilmente il predetto Parte_1 assegno o indennità equivalenti, rinunciando sin d'ora ad ogni diritto sugli stessi.
12) Il padre ovvero la madre potrà comunicare telefonicamente con il figlio quotidianamente e fargli visita previo accordo telefonico da ottenersi con congruo preavviso e nel rispetto dei diritti di riservatezza dell'altro genitore.
13) I ricorrenti si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra il figlio ed i nonni paterni ed i nonni materni;
14) Il IG. si impegna a tenere con sé il figlio, a settimane alterne dalle ore P_
18:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica successiva. Il IG. , pertanto, si P_
preoccuperà di prendere il minore il venerdì presso la casa ove coabita con la madre ove ne curerà il relativo rientro per la domenica seguente. Il IG. , nella settimana in P_
cui il figlio non trascorrerà il week end con il padre, si impegna a tenere con sé il figlio il martedì dalle ore 18:00 alle ore 21:00, nonché il giovedì dalle ore 18:00 sino alla mattina del venerdì successivo. Il IG. , pertanto, si preoccuperà di prendere il minore il P_
giovedì presso la casa ove coabita con la madre e di accompagnarlo il giorno seguente direttamente presso l'istituto scolastico del minore. Il IG. , nella settimana in P_
cui il figlio trascorrerà il week end con il padre, si impegna a tenere con sé il figlio il martedì dalle ore 18:00 sino alla mattina del mercoledì successivo, nonché il giovedì dalle ore 18:00 alle 21:00. Il IG. , pertanto, si preoccuperà di prendere il minore il martedì ed P_
il giovedì presso la casa ove coabita con la madre e di accompagnarlo il giorno seguente direttamente presso l'istituto scolastico del minore. In ogni caso il figlio è libero di vedere il padre ogni qual volta lo desideri e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso e con gli impegni lavorativi e personali dei genitori. 15) In caso di malattia del figlio durante i giorni stabiliti in cui il padre potrà stare con il figlio, i giorni in questione saranno recuperati in altra data da concordarsi preventivamente tra i ricorrenti.
16) I genitori si impegnano a trascorrere insieme compleanni ed onomastici del figlio, ma in caso di disaccordo il figlio starà alternativamente di anno in anno con la madre ed il padre.
17) Resta comunque inteso che i genitori saranno liberi di concordare tra loro modalità ed orari di visita diversi rispetto a quelli innanzi indicati, disciplinando gli stessi in modo da renderli sempre compatibili con gli impegni scolastici, di studio ed eventualmente extrascolastici del figlio, nonché con gli impegni personali e lavorativi dei genitori stessi;
in caso in cui entrambi i genitori hanno gli stessi orari di lavoro, i ricorrenti chiederanno aiuto alle rispettive madri in via alternata (ossia alla nonna paterna e nonna materna), che potranno anche tenere con loro quando ne faranno richiesta. Per sopravvenute Per_1 esigenze, entrambi i ricorrenti acconsentono sin d'ora all'individuazione di una baby sitter all'uopo preposta.
18) In caso di impossibilità o impedimento di uno o di entrambi i genitori, essi si autorizzano vicendevolmente a che il figlio possa essere accompagnato o ritirato da scuola ovvero da attività extrascolastiche dalle nonne materne ovvero anche da altra persona, il cui nominativo dovrà essere preventivamente concordato tra i ricorrenti;
19) Salvo diverso contingente accordo tra le parti, durante le festività natalizie il figlio potrà trascorrere ad anni alterni la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. Lo stesso avverrà per le vacanze pasquali per il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo che potranno essere trascorsi ad anni alterni con un genitore e con l'altro. Resta inteso che è fatta salva la possibilità per i genitori di trascorre con il figlio ponti festivi e lunghi periodi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vacanze estive e invernali, da concordarsi nel rispetto delle reciproche esigenze di organizzazione delle rispettive vacanze. Pertanto, entrambi i genitori dovranno comunicare entro il 30 Aprile di ciascun anno il periodo delle vacanze estive ed entro il 30
Ottobre di ciascun anno il periodo delle eventuali vacanze invernali.
20) Entrambi i ricorrenti si obbligano a tenersi sempre informati sugli spostamenti di breve durata e ciò anche con il telefono ovvero nel caso di lunga permanenza fuori dal loro usuale domicilio quando il figlio è con uno dei due;
in ogni caso i ricorrenti sono tenuti a comunicarsi in forma legale e tempestivamente le variazioni di domicilio o residenza.
21) Le decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, all'educazione e alla salute del figlio saranno assunte dai genitori in comune accordo;
viceversa, ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente quando avranno il figlio con sé per decisioni su questioni ordinarie o improcrastinabili.
22) I ricorrenti si concedono reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti anche in favore del figlio ovvero per l'iscrizione del figlio finché minore sui passaporti dell'uno e dell'altro.
23) Saranno a carico di entrambi i genitori e nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno obbligatorie che non necessitano di preventivo accordo e le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, così come meglio elencate e distinte nella pagina 3 del Protocollo adottato con Decreto n.101 del 25/10/2021 del Presidente del
Tribunale di Benevento e che costituisce parte integrante del presente atto. Resta inteso che tutte le menzionate spese straordinarie devono essere debitamente documentate. Il suddetto
Protocollo viene richiamato anche in ordine alle modalità di rimborso delle suddette spese. I ricorrenti precisano, tuttavia, che le spese relative al pre-scuola /dopo-scuola, alla eventuale baby sitter ed alle attività extrascolastiche e ludiche della minore (es. sport etc ) saranno ripartite al 50% e non si intendono comprese nell'assegno di mantenimento;
24) Le parti dichiarano che non esistono beni immobili di proprietà comune, di non essere proprietarie in comune di beni mobili registrati, di non avere conti correnti bancari o postali cointestati e di non avere alcuna forma di risparmio finanziario condiviso, né alcun debito in comune nei confronti di terzi. Dichiarano altresì di avere già provveduto alla divisione dei beni personali e dei beni mobili e degli arredi della casa coniugale e di non avere, comunque,
a tale titolo nulla a pretendere l'uno dall'altro, salvo buon fine di quanto previsto nel presente atto.
25) Le parti, salvo buon fine di quanto previsto nel presente atto, dichiarano e si danno vicendevolmente atto di avere concordemente disciplinato e, per quanto qui non previsto, in precedenza regolato tutte le questioni ed i rapporti economico-patrimoniali tra essi esistenti ed esistiti derivanti dal rapporto di coniugio, nessuno escluso od eccettuato, con reciproca ed integrale soddisfazione e senza riserve né condizioni e pertanto dichiarano reciprocamente di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
I ricorrenti danno atto di avere, con le presenti pattuizioni, definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale ed economico, per cui dichiarano di non avere nulla da pretendere o far pretendere, per ogni causa, titolo o ragione, pure in virtù di somme eventualmente sborsate per l'estinzione di debiti contratti nell'interesse della famiglia o individualmente;
26) I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
27) I ricorrenti dichiarano, altresì, che non vi sono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse con quelle di cui al presente ricorso;
26) Tutte le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i ricorrenti in eguale misura e ciascuno provvederà al pagamento delle competenze del proprio difensore, i quali con la sottoscrizione del presente atto rinunciano al vincolo di solidarietà professionale.”
La domanda va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi, omologata dal Tribunale di Benevento con decreto del 6.5.2021 (n. 387/2021 r.g.).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non essendo la regolamentazione del divorzio contraria agli interessi delle parti e della prole,
a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, il ricorso va, quindi, accolto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Benevento, il 24.8.2013, tra (n. a Benevento l'1.4.1981) e (n. a Parte_1 P_
Benevento il 7.9.1982) secondo le modalità di cui al ricorso congiuntamente depositato dalle parti e riportate in parte motiva;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Benevento per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato
Civile (atto n. 133, parte II, serie A, anno 2013).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 4.4.2025.
IL GIUDICE EST. dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.