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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/09/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3594/25 R.V.G.
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Palleschi Giampiero giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione consensuale e successivo divorzio congiunto ( scioglimento del matrimonio ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 16/7/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la loro separazione consensuale nonché il successivo scioglimento del loro matrimonio. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito civile in Frosinone l'1/2/20; che dalla loro unione coniugale non sono nati figli;
che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente ( e successivamente di divorziare ), essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della loro convivenza. Esponevano le loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. 2.
Assegnare a la dimora coniugale, ubicata nel Comune di Frosinone in Via Centauro, n. 24, Parte_1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, nessun assegno di mantenimento è previsto;
4. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore ( in relazione alla loro separazione consensuale ) col deposito di note scritte e il Giudice rel. disponeva in conformità, fissando a tal fine termine fino al 4/9/25 e rilevando la seguente criticità del ricorso: “sussiste irregolarità di forma della domanda giudiziale – ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. – stante il mancato deposito di una copia del ricorso sottoscritta anche dalle parti personalmente;
”.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 25/7/25 le parti insistevano nella loro domanda congiunta relativa alla loro separazione consensuale, richiamando le conclusioni già formulate in ricorso e sanando la predetta criticità tramite il deposito di una copia del ricorso sottoscritta dalle parti.
Quindi il Giudice rel. con ordinanza del 4/9/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate e sopratrascritte, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da questi complessivamente concordate.
Con separata e contestuale ordinanza la causa va rimessa sul ruolo del Giudice rel. per la trattazione e decisione della residua domanda giudiziale delle parti
( divorzio congiunto ).
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso cumulativo delle parti di omologa della loro separazione consensuale e di successivo loro divorzio congiunto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 alle condizioni da essi in proposito concordate in ricorso e
[...] sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frosinone in relazione all'Atto n. 4,
Parte I, anno 2020, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) rimette la causa sul ruolo del Giudice rel., nei sensi di cui sopra, con separata e contestuale ordinanza;
d) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Frosinone, del 9/9/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3594/25 R.V.G.
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Palleschi Giampiero giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione consensuale e successivo divorzio congiunto ( scioglimento del matrimonio ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 16/7/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la loro separazione consensuale nonché il successivo scioglimento del loro matrimonio. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito civile in Frosinone l'1/2/20; che dalla loro unione coniugale non sono nati figli;
che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente ( e successivamente di divorziare ), essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della loro convivenza. Esponevano le loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. 2.
Assegnare a la dimora coniugale, ubicata nel Comune di Frosinone in Via Centauro, n. 24, Parte_1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, nessun assegno di mantenimento è previsto;
4. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore ( in relazione alla loro separazione consensuale ) col deposito di note scritte e il Giudice rel. disponeva in conformità, fissando a tal fine termine fino al 4/9/25 e rilevando la seguente criticità del ricorso: “sussiste irregolarità di forma della domanda giudiziale – ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. – stante il mancato deposito di una copia del ricorso sottoscritta anche dalle parti personalmente;
”.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 25/7/25 le parti insistevano nella loro domanda congiunta relativa alla loro separazione consensuale, richiamando le conclusioni già formulate in ricorso e sanando la predetta criticità tramite il deposito di una copia del ricorso sottoscritta dalle parti.
Quindi il Giudice rel. con ordinanza del 4/9/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate e sopratrascritte, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da questi complessivamente concordate.
Con separata e contestuale ordinanza la causa va rimessa sul ruolo del Giudice rel. per la trattazione e decisione della residua domanda giudiziale delle parti
( divorzio congiunto ).
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso cumulativo delle parti di omologa della loro separazione consensuale e di successivo loro divorzio congiunto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 alle condizioni da essi in proposito concordate in ricorso e
[...] sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frosinone in relazione all'Atto n. 4,
Parte I, anno 2020, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) rimette la causa sul ruolo del Giudice rel., nei sensi di cui sopra, con separata e contestuale ordinanza;
d) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Frosinone, del 9/9/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )