Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/04/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4161/2023 rg, sul ricorso depositato il 04/09/2023 proposto da (difeso dall'avv. Domenica Tripodi) Parte_1
nei confronti di in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore che agisce in proprio e quale mandatario della Società
Co cartolarizzazione dei crediti (difeso dagli avv. ti Ettore Triolo e Valeria Controparte_3
Grandizio )
e di in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore (difesa dall'avv. Enrica Grazioli ) dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : le sole parti resistenti , così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Rigetta la domanda. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della . CP_3
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_4
complessivamente in 4900,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_3
complessivamente in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1
nel merito dichiarare estinta la pretesa creditoria per intervenuta prescrizione della stessa e che nulla il ricorrente deve in favore dei convenutiti a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n. n. 0942023900721520100 limitatamente agli avvisi di addebito oggetto di opposizione :
Avviso di addebito n. 39420130000818491000 afferente il presunto mancato pagamento Contributi
IVS anno di riferimento 2011 per un importo pari ad euro 10.015,18;
-avviso di addebito n. 39420140000245821000 afferente il presunto mancato pagamento dei contributi IVS anno di riferimento 2012 per un importo pari ad euro 17.264,43;
-Avviso di addebito n. 39420140001944986000 afferente il presunto mancato pagamento dei contributi IVS anno di riferimento 2011-2012-2013 per un importo pari ad euro 9413,84;
-Avviso di addebito n. 39420150002484975000 afferente il presunto mancato pagamento dei contributi IVS anno di riferimento 2013 per un importo pari ad euro 24664,47;
-avviso di addebito n. 3942016000274253000 presunto mancato pagamento contributi IVS anno
2015 per la somma di € 3786,14;
-avviso di addebito n. 39420160004359821000 presunto mancato pagamento IVS operai anno 2014 per l'importo di € 7682,15;
-avviso di addebito n. 39420170003301927000 presunto mancato pagamento IVS operai anno
2015 per l'importo di € 15.916,81; avviso di addebito n. 39420170004041374000 presunto mancato pagamento IVS ATP anno 202016 per l'importo di € 3946,15 di tutti gli atti connessi presupposti;
accerti e dichiari, infine, l'On.le Tribunale adito, l'illegittimità dell'intimazione opposta per tutti i motivi sopra esposti e ne dichiari pertanto la nullità; in via estremamente subordinata ridurre gli importi delle somme iscritte a ruolo e portate dagli estratti ruolo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Parte ricorrente deduceva che: in data 26.07.2023, gli è stata notificata intimazione di pagamento n. n. 0942023900721520100 da parte dell' di Reggio Calabria, afferente il presunto mancato pagamento di CP_4 CP_4 debiti diversi per un importo complessivo pari ad euro€ 177.225,59;
2 Che con il presente ricorso viene impugnata l'intimazione di pagamento sopra richiamata limitatamente alle cartelle di competenza di Codesto giudice adito, e che di seguito vengono riportate;
-Avviso di addebito n. 39420130000818491000 afferente il presunto mancato pagamento Contributi
IVS anno di riferimento 2011 per un importo pari ad euro 10.015,18;
-avviso di addebito n. 39420140000245821000 afferente il presunto mancato pagamento dei contributi IVS anno di riferimento 2012 per un importo pari ad euro 17.264,43; -
- Avviso di addebito n. 39420140001944986000 afferente il presunto mancato pagamento dei contributi IVS anno di riferimento 2011-2012-2013 per un importo pari ad euro 9413,84;
-Avviso di addebito n. 39420150002484975000 afferente il presunto mancato pagamento dei contributi IVS anno di riferimento 2013per un importo pari ad euro 24664,47;
-avviso di addebito n. 3942016000274253000 presunto mancato pagamento contributi IVS anno
2015 per la somma di € 3786,14;
-avviso di addebito n. 39420160004359821000 presunto mancato pagamento IVS operai anno
2014 per l'importo di € 7682,15;
-avviso di addebito n. 39420170003301927000 presunto mancato pagamento IVS operai anno 2015 per l'importo di € 15.916,81; avviso di addebito n. 39420170004041374000 presunto mancato pagamento IVS ATP anno 202016 per l'importo di € 3946,15 .
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. CP_3
Evidenziava che:
Gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente sono i seguenti:
GESTIONE DATORI DI LAVORO AGRICOLI
1. 39420130000818491000 – periodo 4/2011 – avviso notificato il 11.04.2013 – credito non ceduto
2. 39420140000245821000 – periodi 2-3-4/2012 – avviso notificato il 21.05.2014 – credito non ceduto
3. 39420150002484975000 – periodi 1-2-3-4/2013 –avviso notificato il 30.10.2015 – credito non ceduto
4. 39420160004359821000 - periodi 1-2-3-4/2014 – avviso notificato il 22.11.2016 – credito non ceduto
5. 39420170003301927000 – periodi 1-2-3-4/2015 – avviso notificato il 22.11.2017 – credito non ceduto
Controparte_5
3 1. 39420140001944986000 – periodi 2011-2012-2013 (I°, II°, III°, IV° trim.) – avviso notificato il 30.10.2014 – credito non ceduto
2. 39420160002742530000 – periodo 2015 (I°, II°, III°, IV° trim.) -avviso notificato il
31.10.2016 – credito non ceduto
3. 39420170004041374000 – periodo 2016 (I°, II°, III°, IV° trim.) – avviso notificato il
09.01.2018 – credito non ceduto.
4.
L' si costituiva e contestava la domanda . Controparte_4
****
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
La presente azione giudiziale è svolta avverso intimazione di pagamento da cui emergono debiti contributivi di cui agli avvisi di addebito indicati nel ricorso.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA CP_3
CP_ In ordine alla legittimazione passiva, l' ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione
La parte ricorrente non offre elementi concreti a sostegno della legittimazione passiva anche della
. CP_3
L'art 13 legge 448/98 e succ. modif. ha previsto la cessione dei contributi relativi anni fino al
31.12.2008 e pertanto è acclarato che i contributi in discussione sono estranei alla procedura di cessione.
Pertanto difetta la legittimazione passiva della CP_3
OMESSA NOTIFICA AVVISI di ADDEBITO
In ordine a tale motivo formale , attinente al procedimento di riscossione , esso è tardivo perché oltre i 20 giorni ex art 617 cpc
CP_ In ogni caso l' prova le notifiche degli avvisi di addebito, avvenute tra 2013 e il 2018per cui il motivo anche infondato.
PRESCRIZIONE
Legittimato passivo è l'ente creditore ( Cass. S.U. civ 7514/2022 ).
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine
4 di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
L' non produce prova di atti interruttivi . CP_3
Per il resto dichiara < si è provveduto alla notifica di una intimazione di pagamento n. CP_4
09420179000095652 in data 24.01.2017, relativa agli ava n. 3942013000818491, n.
29420140000245821 e n.39420150002484975; e di altra intimazione di pagamento, n.
09420199002233103, in data 9.7.2019, relativa a tutti gli ava oggetto del presente giudizio. >
Orbene in effetti risulta che l'avi 09420179000095652 è notificata in data 24.01.2017, ed relativa agli ava n. 3942013000818491, n. 39420140000245821 e n.39420150002484975.
Altresì è provata la notifica dell'avi con avviso di ricevimento del 9.7.2019, PartitaIVA_1
per tutti gli AVA contestati.
Dunque, anche ove vi fosse stata omessa o viziata notifica degli avvisi di addebito , avrebbe dovuto provvedere all'impugnazione in via recuperatoria sulla base dell'avi del 2019 ma tale azione non risulta per cui non è maturata la prescrizione al 26.7.2019
La pretesa contributiva non è dunque prescritta.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
Reggio di Calabria, 22.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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