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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 5179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5179 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NA IA ER, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 15222/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata l'[...] a [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Sebastiano Schiavone
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1 dall'avv.to Marcella Cataldi
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 2.12.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 28.09.2023 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'assegno mensile di assistenza senza però ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di aver quindi proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio non ha riconosciuto la prestazione richiesta;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia della dott.ssa , per ottenere l'accertamento Per_1 del requisito sanitario a decorrere dalla data della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1 oltre accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, è stata riconosciuta invalida di grado medio-grave, ma non in possesso dei requisiti utili alla concessione dell'assegno mensile di assistenza.
La parte ricorrente, pertanto, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha rilevato vizio per violazione di legge e/o per devianza dalla scienza medico legale, per aver il CTU valutato le patologie concorrenti a carico dell'apparato osteo articolare – locomotore rachide, locomotore arti superiori, locomotore arti inferiori - in uno all'obesità in dispregio alla previsione di cui al
D.M. Sanità 05/02/1992 integrante l'art. 2 del D. Lgs. 509/88; vizio medico-legale nella stima del DM di tipo 2 per aver il Ctu valutato la patologia secondo il codice tabellare 9309 indicando una percentuale invalidante senza fornire le ragioni della riduzione del valore tariffato (41-50); vizio medico-legale per omessa valutazione della diverticolosi del colon documentato in data 17/07/2024; arbitrarietà del parere per aver fatto riferimento a codici tabellari senza dedurre le ragioni dell'applicazione degli stessi in via analogica.
Ravvisandosi alcune lacune nella consulenza elaborata in fase di atp,
è stato conferito nuovo incarico peritale al dott. il quale, Per_2 come si legge nella perizia allegata agli atti, dopo aver proceduto ad un accurato esame generale e locale della perizianda ed aver esaminato la documentazione medica prodotta dalle parti, ha ritenuto che il complesso menomativo che affligge la sig.ra non Pt_1 permette l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza. In particolare, il ctu ha chiarito che “-Per il diabete mellito è proponibile il riconoscimento di una percentuale invalidante non superiore al 30% applicando, con criterio proporzionale, il codice tabellare n. 9309: “diabete mellito con complicanze micromacroangiopatiche, con manifestazioni cliniche di medio grado,
41-50%”. Si è decurtata la percentuale di cui sopra poiché si tratta di diabete non insulino-dipendente ed anche perché non risultano documentate complicanze micro-macroangiopatiche così come contemplate dal codice di cui sopra. -La cardiopatia ipertensiva, con segni clinici di IVC agli arti inferiori, è valutabile nella misura del 25% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 6441: “miocardiopatie o valvulopatie con insufficenza cardiaca lieve, I classe NYHA 21-30%”.
Non risultano, agli atti, esami strumentali che rivelino alterazioni morfostrutturali compatibili con inquadramento difforme a quello sopra proposto. -Per l'eccesso ponderale in soggetto con protrusioni discali multiple e poliartrosi è attribuibile una percentuale invalidante del 20% con criterio proporzionale al riferimento tabellare n. 7105: “obesità con BMI compreso tra 35-40 e con sfumate complicanze artrosiche, 31-40%”. Non è possibile attribuire percentuali superiori posto che l'eccesso ponderale nella signora non
è tale da essere inquadrato nel BMI indicato nel codice di cui sopra e le stesse complicanze artrosiche sono sfumate e non tali da legittimare l'attribuzione di percentuali invalidanti superiori. - La sindrome ansiosa è da valutarsi nella misura del 15% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 1205: “nevrosi isterica lieve, 15%”. In anamnesi non è declinato alcun trattamento farmacologico volto a contrastare predetta problematica, ciò quindi non permette l'attribuzione di percentuali invalidanti superiori a quelle sopra indicate. Orbene la percentuale invalidante complessiva è del 64%; essa è stata ottenuta applicando il calcolo riduzionistico di
RD così come impone la normativa vigente. Essa non è idonea al riconoscimento dell'assegno di assistenza mensile”. Il dottor ha poi aggiunto che “Per completezza espositiva qui di Per_2 seguito si forniscono ulteriori delucidazioni relative a contestazioni mosse dall'avvocato per le quali l'Ill.mo Giudice ha ritenuto opportuno procedere con rinnovo di consulenza. Viene contestato: 1) la mancata valutazione della diverticolosi del colon.
Trattasi di patologia di poco momento medico-legale che implicherebbe il riconoscimento di una percentuale invalidante inferiore al 10% che, come è noto, se non concorrente con altre problematiche non può essere introdotta nel computo valutativo. 2)Le problematiche relative all'apparato locomotore + l'eccesso ponderale sono congruamente valutate al 20% applicando, con criterio proporzionale, il codice
7105. La tesi di parte attorea esaspera la realtà valutativa”.
Il dott. quindi, risulta avere condotto con un Per_2 condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie di cui la ricorrente è affetta anche in relazione alla documentazione medica in atti. Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
Per tali motivi la prospettazione attorea non risulta accoglibile ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
C.p.c. contenuta in ricorso.
Le spese di ctu di entrambe le fasi devono invece porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Pone a carico dell' le spese di ctu che si liquidano come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
NA IA ER