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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 854/2022 R.G. promossa da
, nata in [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in VIALE SANTA C.F._1
PANAGIA n. 136/I, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPINA RIZZA (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura a margine C.F._2 del ricorso introduttivo ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], c.f. CP_1
, titolare dell'Azienda Agricola Agrituristica C.F._3
NO DE, P.I. P.IVA_1 convenuta contumace __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note
1 prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo ha esposto: Parte_1
• di avere lavorato alle dipendenze di e della CP_1 omonima ditta, con sede legale in Siracusa, c/da Magrentino e sedi secondarie in Siracusa viale Teracati 142 e Siracusa via del Platano 3, P Iva e CF P.IVA_1
, con la mansione di cameriera di sala, C.F._3 pulizie dei locali per la preparazione del pranzo e cena, per il seguente periodo: presso l'agriturismo “Il Limoneto” di Siracusa ininterrottamente sin dal 26/01/2019 e sino al 1/08/2019 senza regolare contratto di lavoro, dal 2/08/2019 al 31/10/2019, con il primo contratto di lavoro sottoscritto il 01/08/2019, dal 1/11/2019 al 8/01/2020 senza contratto di lavoro, ed infine dal 9/01/2020 sino al 31/10/2020 in virtù del secondo contratto stipulato sottoscritto il 09/01/2020, presso il ristorante Anima Sicula in Ortigia, ma sempre alle dipendenze sempre della sig.ra con un distacco temporaneo, nei CP_1 giorni 31/03/2019, 03/04/2019, 04/04/2019, dal 08/04/2019 al 18/04/2019;
• che, in dettaglio, lavorava secondo i giorni e l'orario come da tabella esplicativa contenuta in ricorso;
e come dalle specificazioni contenute nell'atto introduttivo (a cui si rinvia);
• che l'orario effettivo di lavoro svolto era, pertanto, superiore a quello contrattualizzato;
• che a fronte della prestazione resa la lavoratrice riceveva le somme riportate in ricorso;
• che, quindi, secondo i calcoli e i prospetti di cui in ricorso, la ricorrente aveva diritto al pagamento della somma di € 22.502,46 per differenze retributive e emolumenti (per come compiutamente specificato in ricorso). ha, pertanto, concluso chiedendo: << 1. Accertare e Parte_1 dichiarare che tra la ricorrente e le resistenti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, secondo le date e modalità indicate in premessa;
2 Ritenere e dichiarare che la ricorrente non è stata retribuita per il lavoro prestato oltre il monte ore contrattualizzato, secondo le modalità descritte
2 in ricorso e le somme ivi indicate, o in quella maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa e per l'effetto condannare i datori di lavoro, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 22.502,46 per differenze retributive e emolumenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge o a quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa. 3. Conseguentemente condannare il datore di lavoro in solido tra loro al pagamento della somma di € 22.502,46 oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge o a quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa ; 4. Con vittoria di spese, compensi ed onorari della presente procedura >>. Non ha curato di costituirsi parte convenuta, sebbene regolarmente citata in giudizio. E' stata espletata istruttoria orale, positiva per la parte ricorrente. Per effetto della contumacia di parte convenuta non vi è contestazione dei conteggi elaborati dalla ricorrente (in argomento ved. Trib. Bari, sez. lav., 04/11/2021, n. 3134, in Redazione Giuffrè 2022, e Trib. Roma, sez. lav., 21/05/2021, n. 4885, in Redazione Giuffrè 2021). La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento, nei confronti della ricorrente, della somma di € 22.502,46 (per quanto dettagliatamente esposto in ricorso e nei conteggi analitici ivi allegati), oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo. Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
da distratte in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 854/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: condanna al pagamento, in favore della ricorrente CP_1
della somma di € 22.502,46, oltre agli accessori di cui in Parte_1 parte motiva;
condanna al rimborso in favore di parte ricorrente CP_1 delle spese di lite, che liquida nella somma di € 3.500,00 per compensi,
3 oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e che distrae in favore dell'avv. Giuseppina Rizza. Siracusa, 29/12/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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