Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 4190/2024 + 4191/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nelle cause civili di I Grado iscritte ai nn. r.g. 4190/2024 + 4191/2024 riunite, promosse da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Oliverio, elettivamente domiciliati in Casali del
Manco (CS), località Pedace alla Via Jotta 12, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Salonia, dall'avv. Francesco Silvestri e dall'avv. Gianluca Veronesi, elettivamente domiciliato in Milano, via Visconti di
Modrone n. 21, presso lo studio dei difensori;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.5.2024 e iscritto al n. 4190/2024 il sig. Pt_1
premesso di avere lavorato alle dipendenze del convenuto dal
[...] CP_1
6.9.2016 al 24.1.2023, ha chiesto condannarsi l'ex datore di lavoro al pagamento della complessiva somma di euro 46.072,37, affermando di non avere ricevuto il pagamento
1
13.9.2012.
Con distinto ricorso iscritto il 15.5.2024 al n. 4191/2024 le stesse domande sono state avanzate dal sig. , il quale, premesso di avere lavorato alle dipendenze Parte_2
del dal 12.9.2016 al 18.4.2023, ha quantificato le proprie spettanze in CP_1
complessivi euro 51.606,56.
Si è ritualmente costituito nei due giudizi il Controparte_1
proponendo istanza di riunione delle cause promosse dai sig.ri e
[...] Pt_1 Pt_2
e del sig. (quest'ultima iscritta al n. 4189/2024), eccependo, per i ricorrenti CP_2
e la decadenza ex art. 35 del CCNL applicato e la prescrizione parziale Pt_1 Pt_2
dei crediti fatti valere e contestando nel merito la fondatezza delle pretese.
Con ordinanza 27.3.2025 è stata disposta la riunione del fascicolo iscritto al n.
4191/2024 a quello precedentemente iscritto al n. 4190/2024, mentre è stato restituito al giudice assegnatario il fascicolo iscritto al n. 4189/2024, ritenendosi, per quest'ultimo, la riunione contraria a esigenze di economia processuale.
Le cause 4190/2024 e 4191/2024 giungono pertanto in decisione senza necessità di istruttoria, ritenendosi fondata l'eccezione di decadenza ex art. 35 CCNL sollevata dal convenuto. CP_1
1.
L'art. 35 CCNL edili e affini, pacificamente applicato dal resistente ai suoi CP_1
dipendenti (si vedano i contratti di assunzione), stabilisce che: “In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia e della possibilità che al termine delle opere l'organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio stesso. Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 del codice civile, come modificato dalla legge 11/8/1973, n. 533.
In ogni caso le somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto non sono soggette ai termini di decadenza previsti dal presente articolo”.
2 Entrambi i ricorrenti dei giudizi riuniti hanno avanzato le loro pretese per la prima volta con il ricorso depositato in data 15.5.2024, ben oltre il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 35 invocato dal convenuto. CP_1
Il termine semestrale di decadenza deve ritenersi immune da censure, come già affermato dalla Corte di Cassazione che nello scrutinare l'istituto della decadenza previsto contrattualmente nel settore edile, ha ritenuto non censurabili le pronunce di merito che avevano reputato valido il termine di decadenza previsto.
Si è infatti, al riguardo considerato il “particolare rilievo che assume, ai fini di tale valutazione di congruità del termine di decadenza, il raffronto con la disciplina dell'art.
2113 c.c., sulle rinunce e le transazioni - le quali possono essere impugnate entro sei mesi dalla loro data e comunque entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
- potendosi assimilare l'inerzia del lavoratore ad una implicita rinuncia (vedi Cass.
6/8/2003 n. 11875, Cass. 9/6/2003 n. 9202, Cass. 20/5/2004 n. 9647).
Immune da censure è pertanto da ritenersi la pronuncia impugnata, laddove ha argomentato che il termine semestrale di decadenza avente ad oggetto "ogni rivendicazione inerente al rapporto di lavoro" nel settore edile, "caratterizzato dal ricorso al lavoro subordinato per il periodo strettamente necessario all'esecuzione e completamento di opere di edificazione", non è tale da rendere eccessivamente difficile per il lavoratore, l'esercizio del diritto, sì da incorrere nella sanzione della nullità, non essendo inferiore a quello sancito dall'art. 2113 c.c., né ponendosi in contrasto con
l'art. 6 CEDU” (Cass. civ. sez. lav., 24/06/2020, n. 12431; nella giurisprudenza di merito, si richiamano App. Torino, 21/02/2023 n. 59; App. Catanzaro, 19/12/2023 n.
1242; App. Catania sez. lav., 08/10/2020, n. 613).
Per le ragioni sopra esposte, le domande dei ricorrenti devono essere respinte.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i valori minimi di cui al D.M. 55/2014, definendosi i giudizi sulla base dell'eccezione preliminare di decadenza, omesso il compenso per la fase istruttoria.
I compensi per le fasi studio e introduttiva vengono liquidati per intero a carico di ciascun ricorrente, nella misura di € 2.224,00 ciascuno (Cass. civ. sez. VI, 22/04/2021,
n.10629), mentre il compenso per la fase decisionale viene liquidato unitariamente, applicata la maggiorazione di cui all'art. 4 co. 2 ultimo periodo, D.M. n. 55/2014, per
3 l'importo complessivo di € 1.904,50. Quest'ultimo importo deve essere ripartito nella misura del 50% tra i ricorrenti con la conseguenza che ciascun ricorrente sarà tenuto a corrispondere al convenuto l'importo complessivo di euro 3.176,25, oltre CP_1
accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge i ricorsi RGL 4190/2024 e 4191/2024 riuniti;
2. condanna e a rimborsare alla parte convenuta le Parte_1 Parte_2 spese di lite nella misura € 3.176,25 ciascuno per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e
15% per spese generali.
Torino, 21/05/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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