Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2301/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2301/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. GENTILE SERGIO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 28.03.2023, la parte ricorrente esponeva:
di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984;
che il CTU nominato non riconosceva il relativo requisito sanitario;
di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
di essere in possesso del requisito sanitario per la prestazione richiesta fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984 fin dalla domanda amministrativa.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
1
2) La domanda è fondata.
A tal proposito si consideri che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445bis, comma 5, c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà CP_1 provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto per l'omologa.
3) L'art. 1 della l. 222/1984 dispone che “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , Controparte_2
l'assicurato la cui capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito, il dott.
[...]
, ha ritenuto che la parte ricorrente, a causa delle plurime patologie Per_1 sofferte, presenta una capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta in modo permanente a meno di un terzo (cfr. CTU in atti).
Tanto basta ad integrare il requisito sanitario per ottenere l'assegno ordinario di invalidità.
Tale requisito viene accertato a partire dalla data della domanda amministrativa.
Nessuna contestazione veniva mossa dalle parti alle conclusioni del CTU.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per percepire l'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984 dalla data della domanda amministrativa.
4) Le spese seguono, dunque, la soccombenza dell' e sono liquidate in CP_1 dispositivo in relazione allo scaglione di riferimento, sia per la fase ATP, che
2 per la fase di merito, con distrazione. La particolarità del procedimento ex art. 445bis c.p.c., la lieve complessità delle questioni poste e la elevata discrezionalità tecnica nella quantificazione della ridotta capacità lavorativa specifica per la quale non è prevista alcuna tabella ministeriale di riferimento
(come risulta evidente dal contrasto tra le due CTU disposte) determinano ragioni eccezionali per una compensazione parziale delle spese nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di CTU sono da porre definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità ex l.
222/1984 dalla data della domanda amministrativa;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, da CP_1 distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida per onorari nella misura compensata parzialmente di € 1.170,00 per la fase di ATP
e di € 2.697,00 per il presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA, CPA e
RSG);
3. pone le spese di CTU di entrambe le fasi definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 05/02/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
3