Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice rel.
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4015/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. RINALDI SILVIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
01/10/2024 dai coniugi predetti;
- Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del pagina 1 di 4
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, l'11/05/2009, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 4088/2009 omologata con decreto del
18/05/2009;
tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà
espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte: “
1. Le parti confermano l'assegnazione della ex casa familiare alla sig.ra , in Parte_1
quanto il figlio , maggiorenne studente universitario e non economicamente autosufficiente, Per_1
continuerà a vivere con la madre nella già casa familiare, sita in San Cesario sul Panaro Via
Gregorio Agnini 18, di proprietà del padre della sig.ra e da quest'ultima Parte_1
detenuta a titolo di comodato gratuito;
2. Il sig. , in ragione della residenza della prole presso la madre, della maggiore Parte_2
età del figlio e della non ancora raggiunta autosufficienza economica di quest'ultimo, corrisponderà ai sensi dell'art. 337septies c.c. direttamente al figlio a titolo di Controparte_1
contributo nel mantenimento dello stesso, tramite bonifico bancario ed in via anticipata entro il pagina 2 di 4 giorno 20 di ogni mese e per dodici mensilità annue, un assegno mensile pari ad € 150,00; da adeguarsi automaticamente annualmente in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati (rilevabili presso l'Ufficio Statistica della
Camera di Commercio di Modena);
3. I genitori concorreranno in ragione del 50% alle spese straordinarie che si rendessero opportune per il figlio, intendendosi tali quelle sanitarie, scolastiche, e ricreative come previste dal protocollo in uso dal Tribunale di Modena e precisamente
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relative assicurazioni scolastiche;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp email, fax ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
4. I coniugi danno atto che ciascuno di loro gode di redditi adeguati al rispettivo personale mantenimento e soddisfacimento delle esigenze di vita, pertanto, non vi è titolo a richiedere assegni divorzili;
5. Gli onorari della presente procedura sono a carico di entrambi i coniugi”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 3 di 4 1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SAN CESARIO
S/P (MO) il 10/03/2001 fra nata a [...]_1
EMILIA (MO) il 27/11/1972 e nato a [...]_2
il 05/12/1973 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN CESARIO S/P (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2001 Atto n. 3 Parte II Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/01/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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