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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/06/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 5471/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., all'udienza del 19.06.2025, nella causa iscritta al n. 5471/2021 r.g.a.c. e vertente
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi Barisciano unitamente al quale elettivamente domicilia in Afragola (NA), alla via Pio La Torre n. 31;
Appellante
E
Controparte_1
(c.f.: ), in persona del Presidente pro tempore, rappre-
[...] P.IVA_1 sentato e difeso, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Cristina Perillo unitamente alla quale elettivamente domicilia in Marigliano (NA), alla via Collegiata n. 30;
Appellato
OGGETTO: solo danni a cose.
CONCLUSIONI: come da conclusioni in atti.
Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. ha impugnato la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 475/2021, con la quale è stata rigettata la do- manda di risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'evento verificatosi “In data 27/12/2018 alle ore 12:30 circa in località Nola alla Via Sen Salvatore Pic- colo- Asi Nola, l'autovettura MERCEDES-BENZ CLASSE B tg. EN 474 ER mentre percorreva detta via, rovinava improvvisamente in una buca ivi esistente, che co- stituiva una vera e propria insidia, in quanto non visibile, né prevedibile, non
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segnalata e colma di detriti e pietrisco;
L'autovettura MERCEDES-BENZ CLASSE B tg.
EN 474 ER di proprietà dell'istante riportava danni alla ruota an- Parte_1 teriore sinistra, disco ruota anteriore in lega, ammortizzatore anteriore sinistro, braccio oscillante sospensione anteriore sinistra, paraurti anteriore ed altro per un importo di € 3.151,08 come da relazione tecnica in atti. All' è stato chie- CP_2 sto il risarcimento dei danni in favore dell'istante con R. A/R n° Parte_1
153637870067 del 29/01/2019 e successiva R. A/R N° 153765459425 del 8/10/2019 inviata a correzione della prima per errore nella indicazione della consistenza del- la buca. La richiesta non ha avuto alcun riscontro. Inoltre con pec del 29/10/2019 si ri- scontrava la richiesta dell'ASI inviando tutta le documentazione in possesso dell'istante per l'istruttoria della pratica”.
La censura rivolta al giudice di prime cure investe la parte in cui è stata ritenuta non provata la proprietà della strada in capo all'ente convenuto. In particolare, parte conve- nuta non aveva contestato, in sede stragiudiziale, la titolarità della strada né il rapporto di custodia, avendo sollevato l'eccezione pretestuosamente solo in sede di giudizio. La prova della custodia sarebbe poi evincibile dalla testimonianza.
Si è costituita parte appellata, la quale ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice di prime cure, rilevando che il principio di non contestazione è valido solo all'interno del processo e che in ogni caso la contestazione della proprietà della strada era avvenuta sin dalla fase stragiudiziale;
ha riproposto le eccezioni sollevate in primo grado e non af- frontate, tra cui la rilevanza della condotta colposa del danneggiato e ha chiesto il riget- to del gravame.
L'appello è infondato, seppur la decisione del giudice di prime cure debba fondarsi su diverse considerazioni.
Ed invero, risulta non corretta la valutazione del giudice di prime cure, il quale ha rile- vato che l'eccezione di carenza di titolarità passiva della pretesa non sia stata superata da parte attrice né documentalmente né per il tramite delle testimonianze.
Va premesso che non vi è alcun limite di prova alla titolarità ed al rapporto di custodia nelle azioni di cui all'art 2951 c.c., pertanto i predetti elementi costituitivi della doman- da possono essere dimostrati con ogni mezzo, ivi incluso il ricorso a presunzioni.
Ebbene, il teste escusso ha infatti riconosciuto i rilievi fotografici come Testimone_1 corrispondenti allo stato dei luoghi;
tra questi vi è un cartello che indica la via Sen. Sal- vatore al cui angolo sinistro vi è una chiara indicazione “ASI”. Orbene, la pre- Per_1
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senza di tale cartello sui luoghi del sinistro deve necessariamente far presumere un rap- porto di custodia tra l'ASI appellata ed il bene da cui l'evento è scaturito. Tale presun- zione non è stata confutata a sufficienza dalla difesa dell'ASI.
Rilevano in questo senso, non tanto in applicazione del principio di non contestazione quanto piuttosto come circostanze atipiche di cui all'art 116 cpc, i comportamenti, stra- giudiziali e processuali della convenuta.
Ed invero quest'ultima non ha mai formalmente negato il rapporto di custodia e di pro- prietà con la strada, anche a fronte della missiva di parte attrice che aveva chiesto di in- dicare il soggetto tenuto alla manutenzione della strada, al fine di rivolgere a quest'ultimo le sue richieste. Ha chiesto, piuttosto, di fornire documentazione fotografi- ca “autenticata” dello stato dei luoghi, oltre ad ulteriore documentazione.
In sede di giudizio di primo grado si è limitata ad una contestazione del tutto generica della titolarità passiva della pretesa, in ragione della mancata specificazione del punto preciso dell'incidente ed in ragione della vasta estensione chilometrica del “raccordo
ASI”, che “confina” con la proprietà di altri Enti.
È la stessa convenuta a riferirsi al “raccordo ASI” (pg 2 della comparsa in primo grado), con ciò evidenziando una difesa che assume necessariamente la titolarità della custodia del bene, poi negata contraddittoriamente alla pagina successiva.
Né ha contestato specificamente i rilievi fotografici depositati, firmati dal testimone escusso, che ritraggono il cartello ASI posto sulla strada che ha rappresentato il teatro dell'evento dannoso, eccependo inammissibilmente la mancata autenticazione (non si comprende in base a quale disposizione giuridica i rilievi fotografici debbano essere au- tenticati) e, contraddittoriamente, che gli stessi “non sono datati” e “appaiono essere ri- salenti ad un periodo diverso” da quello del sinistro (se non son datati non si comprende come si sia arrivati alla seconda conclusione).
Pertanto, non si può convenire con il giudice di prime cure che ha ritenuto non provato, CP_ quanto meno, il rapporto di custodia tra l' convenuto e la strada.
Per altro verso, tuttavia, non risultano sufficientemente dimostrati gli altri elementi ido- nei a fondare la responsabilità dell'ente, il particolare il nesso eziologico tra danno e co- sa in custodia.
Ed infatti l'esame della domanda attorea impone di affrontare, seppur succintamente, il tema della responsabilità civile degli Enti deputati alla gestione delle strade pubbliche nelle ipotesi di danni a cose o persone derivanti dalla cattiva manutenzione delle stesse, ponendosi da sempre, in dottrina e giurisprudenza, il problema di stabilire se tale re-
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sponsabilità vada inquadrata nella previsione generale dell'art. 2043 c.c. ovvero se pos- sa configurarsi anche a carico della P.A. la speciale forma di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. che investe i danni da cose in custodia.
Secondo la giurisprudenza, in passato a lungo seguita, la pubblica amministrazione nel- lo svolgimento della propria attività è tenuta all'osservanza dei limiti imposti dal princi- pio di neminem laedere e, cioè, dei limiti derivanti da norme regolamentari, tecniche, di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, è tenuta a far sì che l'opus publicum non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto), caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità, sotto il profilo og- gettivo, e della non prevedibilità, sotto il profilo soggettivo (Cfr., nello stesso senso,
Cass. Civ., sez. III, 25.6.1997, n. 5670; Cass. Civ., sez. III, 28.4.1997, n. 3630; Cass.
Civ., SS.UU., 23.4.1997, n. 3567).
Con riferimento ai beni pubblici soggetti ad un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, e di estensione tale da rendere impossibile un controllo continuo ed effica- ce da parte dell'ente gestore, la costante giurisprudenza sia di merito che di legittimità in tema di danni, riteneva non fosse applicabile l'art. 2051 c.c. (cfr. in tal senso per tutte
Cassazione civile 21 gennaio 1987 n. 526, in Foro it. 1987, I, 786), non potendosi pre- tendere un obbligo di custodia a carico della P.A. per beni, quali le strade demaniali, as- soggettate all'uso generalizzato ed indiscriminato della collettività.
Tale indirizzo prevalente in passato, mitigava l'applicazione della norma dell'art. 2043
c.c., richiedendo che per l'affermazione della responsabilità dell'ente proprietario della strada nel bene insorga una situazione di pericolo, che abbia poi in concreto cagionato il danno, dotata dei requisiti della non visibilità e della non prevedibilità, tale da fondare una responsabilità da illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Pertanto il verificarsi di buche o sconnessioni nel fondo stradale, in tanto poteva determinare la responsabilità dell'amministrazione, in quanto esse si configurino alla stregua di autentiche insidie o trabocchetti, idonee a fondare il giustificato affidamento dell'utente circa la praticabilità della sede viaria, impedendo l'adozione da parte di quest'ultimo delle opportune misure precauzionali.
In particolare la Corte di Cassazione aveva individuato l'“insidia” in “ogni situazione di pericolo che l'utente medio, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare si- tuazione in cui si trova, non può obiettivamente prevedere” (Cass. Civ., sez. III,
12.1.1996, n. 191).
E' bene anche evidenziare che l'accertamento dell'esistenza di questi presupposti va
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compiuto “non in astratto ma in concreto, tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro” e che, inoltre, “assume rilevanza anche la condotta del danneggiato, attesa la possibilità che questi, per colpa, si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo” (Cass. Civ., sez. III, 24.5.1997, n.
4632 e, nello stesso senso, Cass. Civ., sez. III, 28.7.1997, n. 7062; Cass. Civ., sez. III,
25.6.1997, n. 5670).
Tale interpretazione giurisprudenziale risulta superata dalle più recenti decisioni della
Suprema Corte che, partendo dalla nota pronuncia n. 156 del 10.5.1999 della Corte co- stituzionale, che ebbe, ad affermare il principio che alla P.A. non era applicabile la di- sciplina normativa dettata dall'art. 2051 c.c. solo allorquando “sul bene di sua proprietà non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e gene- rale, da parte di terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza dì cause di pericolo per gli utenti”, ha ritenuto condivisibile l'opinione per cui “il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. debba individuarsi nella pos- sibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa in- dagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debi- to conto innanzitutto gli indici suddetti”. In questa direzione si è orientata anche negli ultimi anni la giurisprudenza della Suprema Corte, le cui più recenti decisioni hanno se- gnalato, “con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con ri- guardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tec- nologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato” (v. Cass. Sentenza 2 dicem- bre 2008 - 23 gennaio 2009, n. 1691, n. 3651/2006; n. 15384/2006).
Alla luce, quindi dell'interpretazione più recente della Giurisprudenza della Suprema
Corte, cui si ritiene di aderire va, seguito il principio per cui “la presunzione di respon- sabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 cc, è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio
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comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadi- ni, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi”, riser- vando l'applicazione dell'art. 2043 c.c. alle sole ipotesi in cui il bene demaniale abbia un'estensione di una collocazione tali da impedire un costante controllo da parte dell'ente proprietario.
Non ci si nasconde che la scelta della normativa applicabile, implica conseguenze rile- vanti sotto il profilo dell'onere della prova. Segnatamente, nel caso si segue l'interpretazione tradizionale, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchet- to e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato;
applicando la normativa ex art. 2051 c.c, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve li- mitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando -una volta che ciò sia provato- una vera e propria presunzione di re- sponsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale si libera dal relativo obbligo risarcito- rio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Ciò posto, comunque, va sempre applicato il generale principio dell'onere probatorio, per cui l'onere di provare la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda grava, natu- ralmente, sull'attore che chiede il risarcimento dei danni, per cui questi dovrà fornire la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'anomalia della sede stradale e l'infortunio.
Dall'esame delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, infatti, si de- duce che i requisiti della non visibilità oggettiva e non prevedibilità soggettiva devono ritenersi tutt'altro che abbandonati: essi rappresentano infatti gli elementi idonei ad escludere l'applicazione dell'art.1227 cc.
Ai sensi di Cass 11526/17 infatti “:In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rende- re molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”.
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Cass. 2480/18 ha stabilito : ” In tema di responsabilità civile per danni da cose in cu- stodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia di- versamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applica- zione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di so- lidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più in- cidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del mede- simo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comporta- mento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da esclu- dere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'e- sclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Infine, in un caso del tutto sovrapponibile a quello di specie, Cass. 2774/18 ha affermato che “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere gra- duata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”. (Nella specie, la S.C. ha confer- mato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario del- la strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determina- to la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprez- zabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicar- reggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso).
È stato più recentemente precisato (Cass 11152/2023) che "il caso fortuito, rappresenta- to dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'e-
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vento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve es- sere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela ricondu- cibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da par- te dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del compor- tamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Orbene, nel caso di specie, in sede di testimonianza è emerso che era pieno giorno e che il tempo era sereno, che il tratto di strada era caratterizzato dalla presenza di altre buche e che quella in questione era ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni. Il testi- mone non ha, poi, riferito della mancanza di segnalazione del pericolo, Testimone_1 mentre la circostanza che la buca fosse non visibile per la presenza di pietrisco dello stesso colore dell'asfalto è documentalmente smentita dai rilievi fotografici depositati dalla stessa attrice, sottoscritti e confermati dallo stesso teste, i quali ritraggono una bu- ca di apprezzabili dimensioni, posta al centro della carreggiata e priva di pietrisco o al- tro materiale idoneo a nasconderla, come tale ben visibile.
Va pertanto negata la responsabilità del custode per insussistenza di nesso di causa:
l'incauta condotta del danneggiato è la causa da sola idonea a produrre l'evento e ad in- terrompere qualunque rapporto con la condizione della strada, integrando pertanto gli estremi del caso fortuito. Va valorizzata la concreta possibilità per l'utente di percepire e prevedere con la ordinaria diligenza la situazione di pericolo che risultava evidente e che escludeva la configurabilità dell'insidia.
Per tali motivi l'appello va rigettato, con condanna dell'appellante alle spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza. Alla relativa liquidazione si provvede coe in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM. N. 55/2014.
Va dato atto dei presupposti di cui all'art 13 co I quater dpr 115/2002 al fine del versa- mento di una somma corrispondente al contributo unificato versato per la proposizione del giudizio.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza
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disattesa, così provvede:
• Rigetta il gravame.
• Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della provincia di delle spese di lite che si liquida-
[...] CP_1 no in euro 1701,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 co 1 quater dpr
115/2002 al fine del versamento di una somma corrispondente al contributo unificato versato per la proposizione del giudizio.
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., all'udienza del 19.06.2025, nella causa iscritta al n. 5471/2021 r.g.a.c. e vertente
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi Barisciano unitamente al quale elettivamente domicilia in Afragola (NA), alla via Pio La Torre n. 31;
Appellante
E
Controparte_1
(c.f.: ), in persona del Presidente pro tempore, rappre-
[...] P.IVA_1 sentato e difeso, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Cristina Perillo unitamente alla quale elettivamente domicilia in Marigliano (NA), alla via Collegiata n. 30;
Appellato
OGGETTO: solo danni a cose.
CONCLUSIONI: come da conclusioni in atti.
Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. ha impugnato la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 475/2021, con la quale è stata rigettata la do- manda di risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'evento verificatosi “In data 27/12/2018 alle ore 12:30 circa in località Nola alla Via Sen Salvatore Pic- colo- Asi Nola, l'autovettura MERCEDES-BENZ CLASSE B tg. EN 474 ER mentre percorreva detta via, rovinava improvvisamente in una buca ivi esistente, che co- stituiva una vera e propria insidia, in quanto non visibile, né prevedibile, non
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segnalata e colma di detriti e pietrisco;
L'autovettura MERCEDES-BENZ CLASSE B tg.
EN 474 ER di proprietà dell'istante riportava danni alla ruota an- Parte_1 teriore sinistra, disco ruota anteriore in lega, ammortizzatore anteriore sinistro, braccio oscillante sospensione anteriore sinistra, paraurti anteriore ed altro per un importo di € 3.151,08 come da relazione tecnica in atti. All' è stato chie- CP_2 sto il risarcimento dei danni in favore dell'istante con R. A/R n° Parte_1
153637870067 del 29/01/2019 e successiva R. A/R N° 153765459425 del 8/10/2019 inviata a correzione della prima per errore nella indicazione della consistenza del- la buca. La richiesta non ha avuto alcun riscontro. Inoltre con pec del 29/10/2019 si ri- scontrava la richiesta dell'ASI inviando tutta le documentazione in possesso dell'istante per l'istruttoria della pratica”.
La censura rivolta al giudice di prime cure investe la parte in cui è stata ritenuta non provata la proprietà della strada in capo all'ente convenuto. In particolare, parte conve- nuta non aveva contestato, in sede stragiudiziale, la titolarità della strada né il rapporto di custodia, avendo sollevato l'eccezione pretestuosamente solo in sede di giudizio. La prova della custodia sarebbe poi evincibile dalla testimonianza.
Si è costituita parte appellata, la quale ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice di prime cure, rilevando che il principio di non contestazione è valido solo all'interno del processo e che in ogni caso la contestazione della proprietà della strada era avvenuta sin dalla fase stragiudiziale;
ha riproposto le eccezioni sollevate in primo grado e non af- frontate, tra cui la rilevanza della condotta colposa del danneggiato e ha chiesto il riget- to del gravame.
L'appello è infondato, seppur la decisione del giudice di prime cure debba fondarsi su diverse considerazioni.
Ed invero, risulta non corretta la valutazione del giudice di prime cure, il quale ha rile- vato che l'eccezione di carenza di titolarità passiva della pretesa non sia stata superata da parte attrice né documentalmente né per il tramite delle testimonianze.
Va premesso che non vi è alcun limite di prova alla titolarità ed al rapporto di custodia nelle azioni di cui all'art 2951 c.c., pertanto i predetti elementi costituitivi della doman- da possono essere dimostrati con ogni mezzo, ivi incluso il ricorso a presunzioni.
Ebbene, il teste escusso ha infatti riconosciuto i rilievi fotografici come Testimone_1 corrispondenti allo stato dei luoghi;
tra questi vi è un cartello che indica la via Sen. Sal- vatore al cui angolo sinistro vi è una chiara indicazione “ASI”. Orbene, la pre- Per_1
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senza di tale cartello sui luoghi del sinistro deve necessariamente far presumere un rap- porto di custodia tra l'ASI appellata ed il bene da cui l'evento è scaturito. Tale presun- zione non è stata confutata a sufficienza dalla difesa dell'ASI.
Rilevano in questo senso, non tanto in applicazione del principio di non contestazione quanto piuttosto come circostanze atipiche di cui all'art 116 cpc, i comportamenti, stra- giudiziali e processuali della convenuta.
Ed invero quest'ultima non ha mai formalmente negato il rapporto di custodia e di pro- prietà con la strada, anche a fronte della missiva di parte attrice che aveva chiesto di in- dicare il soggetto tenuto alla manutenzione della strada, al fine di rivolgere a quest'ultimo le sue richieste. Ha chiesto, piuttosto, di fornire documentazione fotografi- ca “autenticata” dello stato dei luoghi, oltre ad ulteriore documentazione.
In sede di giudizio di primo grado si è limitata ad una contestazione del tutto generica della titolarità passiva della pretesa, in ragione della mancata specificazione del punto preciso dell'incidente ed in ragione della vasta estensione chilometrica del “raccordo
ASI”, che “confina” con la proprietà di altri Enti.
È la stessa convenuta a riferirsi al “raccordo ASI” (pg 2 della comparsa in primo grado), con ciò evidenziando una difesa che assume necessariamente la titolarità della custodia del bene, poi negata contraddittoriamente alla pagina successiva.
Né ha contestato specificamente i rilievi fotografici depositati, firmati dal testimone escusso, che ritraggono il cartello ASI posto sulla strada che ha rappresentato il teatro dell'evento dannoso, eccependo inammissibilmente la mancata autenticazione (non si comprende in base a quale disposizione giuridica i rilievi fotografici debbano essere au- tenticati) e, contraddittoriamente, che gli stessi “non sono datati” e “appaiono essere ri- salenti ad un periodo diverso” da quello del sinistro (se non son datati non si comprende come si sia arrivati alla seconda conclusione).
Pertanto, non si può convenire con il giudice di prime cure che ha ritenuto non provato, CP_ quanto meno, il rapporto di custodia tra l' convenuto e la strada.
Per altro verso, tuttavia, non risultano sufficientemente dimostrati gli altri elementi ido- nei a fondare la responsabilità dell'ente, il particolare il nesso eziologico tra danno e co- sa in custodia.
Ed infatti l'esame della domanda attorea impone di affrontare, seppur succintamente, il tema della responsabilità civile degli Enti deputati alla gestione delle strade pubbliche nelle ipotesi di danni a cose o persone derivanti dalla cattiva manutenzione delle stesse, ponendosi da sempre, in dottrina e giurisprudenza, il problema di stabilire se tale re-
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sponsabilità vada inquadrata nella previsione generale dell'art. 2043 c.c. ovvero se pos- sa configurarsi anche a carico della P.A. la speciale forma di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. che investe i danni da cose in custodia.
Secondo la giurisprudenza, in passato a lungo seguita, la pubblica amministrazione nel- lo svolgimento della propria attività è tenuta all'osservanza dei limiti imposti dal princi- pio di neminem laedere e, cioè, dei limiti derivanti da norme regolamentari, tecniche, di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, è tenuta a far sì che l'opus publicum non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto), caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità, sotto il profilo og- gettivo, e della non prevedibilità, sotto il profilo soggettivo (Cfr., nello stesso senso,
Cass. Civ., sez. III, 25.6.1997, n. 5670; Cass. Civ., sez. III, 28.4.1997, n. 3630; Cass.
Civ., SS.UU., 23.4.1997, n. 3567).
Con riferimento ai beni pubblici soggetti ad un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, e di estensione tale da rendere impossibile un controllo continuo ed effica- ce da parte dell'ente gestore, la costante giurisprudenza sia di merito che di legittimità in tema di danni, riteneva non fosse applicabile l'art. 2051 c.c. (cfr. in tal senso per tutte
Cassazione civile 21 gennaio 1987 n. 526, in Foro it. 1987, I, 786), non potendosi pre- tendere un obbligo di custodia a carico della P.A. per beni, quali le strade demaniali, as- soggettate all'uso generalizzato ed indiscriminato della collettività.
Tale indirizzo prevalente in passato, mitigava l'applicazione della norma dell'art. 2043
c.c., richiedendo che per l'affermazione della responsabilità dell'ente proprietario della strada nel bene insorga una situazione di pericolo, che abbia poi in concreto cagionato il danno, dotata dei requisiti della non visibilità e della non prevedibilità, tale da fondare una responsabilità da illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Pertanto il verificarsi di buche o sconnessioni nel fondo stradale, in tanto poteva determinare la responsabilità dell'amministrazione, in quanto esse si configurino alla stregua di autentiche insidie o trabocchetti, idonee a fondare il giustificato affidamento dell'utente circa la praticabilità della sede viaria, impedendo l'adozione da parte di quest'ultimo delle opportune misure precauzionali.
In particolare la Corte di Cassazione aveva individuato l'“insidia” in “ogni situazione di pericolo che l'utente medio, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare si- tuazione in cui si trova, non può obiettivamente prevedere” (Cass. Civ., sez. III,
12.1.1996, n. 191).
E' bene anche evidenziare che l'accertamento dell'esistenza di questi presupposti va
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compiuto “non in astratto ma in concreto, tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro” e che, inoltre, “assume rilevanza anche la condotta del danneggiato, attesa la possibilità che questi, per colpa, si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo” (Cass. Civ., sez. III, 24.5.1997, n.
4632 e, nello stesso senso, Cass. Civ., sez. III, 28.7.1997, n. 7062; Cass. Civ., sez. III,
25.6.1997, n. 5670).
Tale interpretazione giurisprudenziale risulta superata dalle più recenti decisioni della
Suprema Corte che, partendo dalla nota pronuncia n. 156 del 10.5.1999 della Corte co- stituzionale, che ebbe, ad affermare il principio che alla P.A. non era applicabile la di- sciplina normativa dettata dall'art. 2051 c.c. solo allorquando “sul bene di sua proprietà non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e gene- rale, da parte di terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza dì cause di pericolo per gli utenti”, ha ritenuto condivisibile l'opinione per cui “il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. debba individuarsi nella pos- sibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa in- dagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debi- to conto innanzitutto gli indici suddetti”. In questa direzione si è orientata anche negli ultimi anni la giurisprudenza della Suprema Corte, le cui più recenti decisioni hanno se- gnalato, “con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con ri- guardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tec- nologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato” (v. Cass. Sentenza 2 dicem- bre 2008 - 23 gennaio 2009, n. 1691, n. 3651/2006; n. 15384/2006).
Alla luce, quindi dell'interpretazione più recente della Giurisprudenza della Suprema
Corte, cui si ritiene di aderire va, seguito il principio per cui “la presunzione di respon- sabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 cc, è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio
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comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadi- ni, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi”, riser- vando l'applicazione dell'art. 2043 c.c. alle sole ipotesi in cui il bene demaniale abbia un'estensione di una collocazione tali da impedire un costante controllo da parte dell'ente proprietario.
Non ci si nasconde che la scelta della normativa applicabile, implica conseguenze rile- vanti sotto il profilo dell'onere della prova. Segnatamente, nel caso si segue l'interpretazione tradizionale, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchet- to e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato;
applicando la normativa ex art. 2051 c.c, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve li- mitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando -una volta che ciò sia provato- una vera e propria presunzione di re- sponsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale si libera dal relativo obbligo risarcito- rio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Ciò posto, comunque, va sempre applicato il generale principio dell'onere probatorio, per cui l'onere di provare la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda grava, natu- ralmente, sull'attore che chiede il risarcimento dei danni, per cui questi dovrà fornire la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'anomalia della sede stradale e l'infortunio.
Dall'esame delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, infatti, si de- duce che i requisiti della non visibilità oggettiva e non prevedibilità soggettiva devono ritenersi tutt'altro che abbandonati: essi rappresentano infatti gli elementi idonei ad escludere l'applicazione dell'art.1227 cc.
Ai sensi di Cass 11526/17 infatti “:In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rende- re molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”.
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Cass. 2480/18 ha stabilito : ” In tema di responsabilità civile per danni da cose in cu- stodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia di- versamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applica- zione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di so- lidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più in- cidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del mede- simo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comporta- mento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da esclu- dere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'e- sclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Infine, in un caso del tutto sovrapponibile a quello di specie, Cass. 2774/18 ha affermato che “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere gra- duata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”. (Nella specie, la S.C. ha confer- mato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario del- la strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determina- to la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprez- zabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicar- reggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso).
È stato più recentemente precisato (Cass 11152/2023) che "il caso fortuito, rappresenta- to dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'e-
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vento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve es- sere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela ricondu- cibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da par- te dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del compor- tamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Orbene, nel caso di specie, in sede di testimonianza è emerso che era pieno giorno e che il tempo era sereno, che il tratto di strada era caratterizzato dalla presenza di altre buche e che quella in questione era ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni. Il testi- mone non ha, poi, riferito della mancanza di segnalazione del pericolo, Testimone_1 mentre la circostanza che la buca fosse non visibile per la presenza di pietrisco dello stesso colore dell'asfalto è documentalmente smentita dai rilievi fotografici depositati dalla stessa attrice, sottoscritti e confermati dallo stesso teste, i quali ritraggono una bu- ca di apprezzabili dimensioni, posta al centro della carreggiata e priva di pietrisco o al- tro materiale idoneo a nasconderla, come tale ben visibile.
Va pertanto negata la responsabilità del custode per insussistenza di nesso di causa:
l'incauta condotta del danneggiato è la causa da sola idonea a produrre l'evento e ad in- terrompere qualunque rapporto con la condizione della strada, integrando pertanto gli estremi del caso fortuito. Va valorizzata la concreta possibilità per l'utente di percepire e prevedere con la ordinaria diligenza la situazione di pericolo che risultava evidente e che escludeva la configurabilità dell'insidia.
Per tali motivi l'appello va rigettato, con condanna dell'appellante alle spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza. Alla relativa liquidazione si provvede coe in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM. N. 55/2014.
Va dato atto dei presupposti di cui all'art 13 co I quater dpr 115/2002 al fine del versa- mento di una somma corrispondente al contributo unificato versato per la proposizione del giudizio.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza
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disattesa, così provvede:
• Rigetta il gravame.
• Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della provincia di delle spese di lite che si liquida-
[...] CP_1 no in euro 1701,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 co 1 quater dpr
115/2002 al fine del versamento di una somma corrispondente al contributo unificato versato per la proposizione del giudizio.
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
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