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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/04/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1668/2022
Il giorno 17/04/2025, nella causa iscritta al n RG 1668 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1668/2022 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Egeo nr. 8, Parte_1 C.F._1 con l'avv. TARGA FERNANDO ), dal quale rappresentato e difeso giusta C.F._2 procura allegata all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA CANTONI N.8 00055 LADISPOLI con l'avv. AGARO AGOSTINO
dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso per C.F._3 ingiunzione di pagamento
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo Parte_1
n. 320/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 11.3.2022, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore del in Ladispoli (RM) Parte_2
2 di 6 della somma di € 13.306,92, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di spese condominiali, di cui € 9.934,72 per saldo iniziale anno 2021 risultante dal bilancio consuntivo approvato dall'assemblea in data 11.9.2021, € 696,60 per n. 4 rate relative all'esercizio ordinario
2021/2022 scadute e non pagate, € 675,60 per n. 3 rate relative alla gestione della piscina per l'esercizio 2021/2022 scadute e non pagate.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso in difetto dei presupposti di cui agli artt. 633 e 642 c.p.c. e 63 disp. att. c.c., stante l'invalidità della delibera posta alla base della pretesa del per violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. in CP_1 relazione al mancato invio all'odierna opponente dell'avviso di convocazione della relativa assemblea, proponendo domanda riconvenzionale di nullità/annullabilità della delibera.
Si è costituito il sostenendo di aver regolarmente convocato l'odierna Controparte_1 opponente per l'assemblea condominiale dell'11.9.2021 mediante lettera raccomandata n.
154625711960, pervenuta per compiuta giacenza in data 8.9.2021; inoltre, ha eccepito la tardività della domanda riconvenzionale di impugnazione della delibera in quanto notificata oltre il termine di
30 giorni decorrente dalla comunicazione del verbale di assemblea.
Con ordinanza del 22.9.2022 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto;
le parti hanno espletato il tentativo di mediazione con esito negativo e la causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'opposizione è fondata.
Il credito ingiunto ha ad oggetto le spese condominiali risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea con delibera del 11.9.2021.
Parte opponente ha svolto domanda riconvenzionale chiedendo l'annullamento della delibera per omessa convocazione e, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo.
Come è noto, infatti, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto (Cass. Sez. Un. n. 9839 del 14/04/2021).
Orbene, deve anzitutto rilevarsi la tempestività dell'impugnativa proposta unitamente all'opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che il termine perentorio di 30 giorni, previsto ai sensi
3 di 6 dell'art. 1137 c.c. per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale, non può farsi decorrere dalla notifica del decreto ingiuntivo, non essendo stata comunicato il verbale di assemblea alla odierna opponente e non potendo ritenersi integrata la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. per il sol fatto della notifica del decreto monitorio.
Invero, la Suprema Corte ha affermato, con risalente e consolidato orientamento, come la comunicazione ai condomini assenti della deliberazione dell'assemblea condominiale, al fine del decorso del termine perentorio di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ex art. 1137, comma 3,
c.c. deve ritenersi avvenuta quando il condomino assente abbia comunque acquisito compiuta conoscenza del verbale d'assemblea e ne abbia potuto apprendere il contenuto intrinseco in maniera adeguata alla tutela delle sue ragioni. Spetta all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, insindacabile nel controllo di legittimità se congruamente motivato, la valutazione della completezza di tale conoscenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1716 del 05/05/1975; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1375 del
27/05/1966).
Più di recente, tuttavia, sempre ai fini dell'individuazione del momento di decorrenza del termine per l'impugnazione delle delibere condominiali, la Suprema Corte ha precisato altresì che in capo al condomino assente non può essere posto un dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall'assemblea ove difetti la prova dell'avvenuto recapito, al suo indirizzo, del verbale che le contenga, giacché soltanto in forza di detto recapito sorge la presunzione, "iuris tantum", di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c., e non già in conseguenza del mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l'andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29386 del 28/12/2011).
Nel caso di specie, il verbale dell'assemblea del 11.9.2021 non risulta recapitato all'indirizzo della odierna opponente, mentre risulta prodotto a sostegno della domanda monitoria del
, culminata nel decreto ingiuntivo opposto, notificato alla odierna opponente in data CP_1
23.3.2022.
Secondo la tesi del , che ha sollevato eccezione di tardività dell'impugnativa di CP_1 delibera, la data di notificazione del decreto ingiuntivo fondato su quella deliberazione assembleare varrebbe, allora, come prova della "legale cognizione" delle stesse da parte del debitore intimato, in quanto poste a sua disposizione nel fascicolo depositato dal creditore intimante.
L'assunto non è condivisibile.
Come ritenuto dalla Suprema Corte in un caso analogo a quello che ci occupa, l'onere di comunicazione della deliberazione agli assenti ex art. 1137 c.c. gravante sul si traduce CP_1
4 di 6 indispensabilmente nell'adempimento del canone presuntivo di cui all'art. 1335 c.c., sicché impone la trasmissione del verbale all'indirizzo del condomino assente destinatario;
né è surrogabile nel senso di ampliare l'autoresponsabilità del condomino ricevente fino al punto di obbligarlo ad acquisire immediate informazioni sul testo di una deliberazione prodotta dal condominio in sede monitoria, la quale potrà, semmai, essere conosciuta dal medesimo condomino al fine di proporre opposizione, e che, a norma dell'art. 638, comma 3, c.p.c., rimarrà soltanto depositata e non potrà essere ritirata fino a quando non sia scaduto il termine stabilito nell'ingiunzione a norma dell'art. 641 c.p.c. (Cass. n.
16081 del 02/08/2016).
Pertanto, l'eccezione del deve essere respinta. CP_1
3. Passando all'esame del merito della domanda riconvenzionale, va anzitutto precisato che incombe sulla parte attrice (in riconvenzionale) l'onere della prova delle circostanze fattuali da cui desumere il vizio della delibera impugnata, che nel caso di specie deriva dalla omessa convocazione della odierna opponente all'assemblea del 11.9.2021.
Orbene, parte opponente ha prodotto (in allegato alla prima memoria ex art. 183 comma VI
c.p.c. del 3.3.2023) la certificazione anagrafica attestante la propria residenza presso un indirizzo diverso da quello presso cui risulta inviata la raccomandata contenente la convocazione de quo.
A fronte di tale dato – rispetto al quale risulta irrilevante l'omesso aggiornamento dell'anagrafica condominiale, di per sé non necessariamente imputabile alla condomina – il
Condominio opposto non ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata, così impedendo l'accertamento circa l'esito positivo della comunicazione. Invero, la schermata relativa all'interrogazione del sito di Poste Italiane, prodotta dal , non assume valore probatorio CP_1 equipollente rispetto all'avviso di ricevimento, non essendo possibile desumere il motivo del mancato recapito al destinatario né, in definitiva, le attività compiute dall'agente postale ai fini del perfezionamento per compiuta giacenza.
Deve quindi accertarsi la mancata convocazione di all'assemblea del 11.9.2021 Parte_1 in violazione degli artt. 66 e 67 disp. att. c.c..
Conseguentemente, la relativa delibera risulta viziata e merita di essere annullata.
Dall'accoglimento della domanda riconvenzionale deriva l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, emesso sulla scorta della delibera annullata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del
5 di 6 d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 320/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 11.3.2022, così decide:
- accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, annulla la delibera assembleare dell'11 settembre 2021;
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il Condominio opposto al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.532,50, di cui € 3.387,00 per compensi ed € 145,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Fernando Targa quale antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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