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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/01/2024, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 595/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 595/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE Pt_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASALA Controparte_1 C.F._1
TULLIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione proposta dall' è infondata e non può essere accolta per le argomentazioni Pt_2 che seguono.
L' ha presentato tempestiva e rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento Pt_1 peritale svolto dal CTU dott.ssa nell'ambito del procedimento per Persona_1 accertamento tecnico preventivo proposto ai sensi dell'art. 445 bis cpc da Controparte_1 conclusosi con l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84.
Ha, quindi, introdotto il giudizio di merito nel quale ha chiesto dichiararsi l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'accesso alla prestazione invocata.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione per tutte le Controparte_1 argomentazioni svolte in comparsa.
La causa, istruita solo attraverso il richiamo a chiarimenti del ctu, all'odierna udienza è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter cpc.
pagina 1 di 3 L' ha esposto compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto che la valutazione Pt_2 compiuta dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico non fosse corretta sotto il profilo della decorrenza della prestazione.
In sede di chiarimenti, il CTU ha confermato le conclusioni cui era pervenuto nella procedura di ATP, argomentando quanto segue:
“…la diagnosi, riportata nelle conclusioni della relazione finale della sottoscritta CTU, scaturisce da tutti gli accertamenti specialistici eseguiti (ortopedici, ORL, neurologici, radiologici), e non di certo fu formulata “recependo acriticamente gli assunti del consulente tecnico di parte attrice”, ma sicuramente avendo anche “adeguatamente valutato i referti e le certificazioni versate in atti da controparte”: il Ricorrente è affetto da esiti di trauma toracico con fratture costali multiple dalla 9° alla 12° costa destra con secondaria contusione polmonare e versamento pleurico, trauma addominale con lesione dei segmenti epatici 5, 6, 7, della cistifellea e dell'appendice, trauma contusivo- distorsivo del rachide in toto con frattura del processo trasverso sinistro di L2, L3 e L4 e successivi interventi di package epatico, appendicectomia, colecistectomia, posizionamento di endoprotesi biliare, resezione epatica dei segmenti 5, 6 e 7 per ascesso epatico in sede di necrosi colliquativa post traumatica aggravata da infezione da KPC e Proteus con quadro di sepsi, artrosi e spondilosi lombo-sacrale e sofferenza discale in L4-L5 e L5-S1, ipoplasia dell'arteria vertebrale destra, ipoacusia neurosensoriale simmetrica-areflessia vestibolare bilaterale con deficit vestibolare bilaterale, vasculopatia ischemica cronica, ipertensione arteriosa e gotta.
5) Per quanto attiene il richiamato verbale relativo alla prima visita del 9 luglio 2018 si Pt_1 sottolinea come questi riportava una sintesi anamnestica relativa ad un periodo (luglio 2018) durante il quale il signor era ancora convalescente e non aveva ancora ripreso né gli CP_1 atti quotidiani della vita né tantomeno attività lavorativa svolta prima dell'incidente. La sintomatologia fu lamentata e documentata da certificazione specialistica dal 3 agosto 2018 (nel certificato medico a firma del dottor si legge: “…riferita recente comparsa di Persona_2 vertigini e sensazione di instabilità). Peraltro, nel medesimo verbale nella descrizione Pt_1 dell'esame obiettivo, non si fa menzione ad alcun test eseguito per valutare eventuali disordini dell'equilibrio o instabilità, così come nel richiamato verbale del 21 gennaio 2019 ove Pt_1 peraltro veniva formulata la diagnosi di lombalgia recidivante in esito a politrauma della strada.
6) Non appare inoltre “assolutamente confermato e invariato l'esito degli accertamenti specialistici successivi alle visite eseguite dai medici dell' nel 2018 e nel 2019 “ come già Pt_1 ampiamente sopra illustrato dalla elencata documentazione specialistica
7) La sintomatologia riferita dal ricorrente e pertanto necessariamente riportata nell'anamnesi della relazione dalla sottoscritta C.T.U., relativa ala comparsa di vertigini e sensazione di instabilità a occhi chiusi, “non è stata richiamata del tutto acriticamente” ma è documentata dalla certificazione dei diversi specialisti (come sopra elencato), consultati nel tempo dal ricorrente per il persistere della sintomatologia, nonostante i tentativi terapeutici.
8) Per quanto attiene poi l'attività lavorativa prestata dal signor , dalla visura CP_1 camerale prodotta dal ricorrente si evince che l'attività svolta dalla ditta è quella di CP_1
“traino e soccorso stradale”; il signor infatti dal 2008 a oggi ha sempre svolto, come CP_1 titolare e unico lavoratore dell'azienda, esclusivamente mansioni specifiche di operatore di soccorso stradale occupandosi in particolare di intervenire su chiamata per prestare assistenza in caso di sinistri stradali o necessità degli utenti della strada (es.auto in panne ). Si
pagina 2 di 3 occupava di agganciare il proprio mezzo per il soccorso ed imbracare i mezzi interessati dal sinistro o dall'avaria, ripulire la strada da residui o pezzi dei mezzi incidentati, di gettare della sabbia in caso di perdite di olio o di carburante, di raccogliere la stessa sabbia di rimorchiare il mezzo presso la sede della ditta;
l'attività veniva esercitata durante tutto l'anno e pertanto anche in presenza di condizioni atmosferiche particolarmente difficili (freddo, suolo stradale scivoloso, caldo eccessivo) e sia nelle ore diurne che in quelle serali e notturne.
Orbene, alla luce di quanto sopra, come già ribadito nella relazione finale, tenuto conto dell'età (53 anni), titolo di studio (3° media) della formazione e personalità professionale del Sig. (titolare lavoratore unico di traino e soccorso stradale dal 2008 a Controparte_1 tutt'oggi, in passato operaio edile per circa 10 anni, poi collaboratore dipendente di
[...]
e successivamente per 10 anni come gestore tuttofare), si ritiene Organizzazione_1 che tale quadro clinico incida in maniera rilevante sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente;
a causa infatti dell'importante quadro clinico, caratterizzato da astenia e facile faticabilità, vertigine soggettiva con instabilità posturale, spondilo disco-artrosi lombo- sacrale, lombalgia recidivante, frequenti algie toracoaddominali, in esito alle multiple lesioni traumatiche riportate nell'incidente stradale del settembre 2017, consegue una importante limitazione della attività fisica abituale del Sig. , per la quale sarebbe necessario che il CP_1 medesimo svolgesse la propria mansione di titolare/ operatore unico di traino e soccorso stradale, anche per la propria incolumità, con la presenza di un secondo operatore coadiuvante nelle ore diurne e comportando l'impossibilità di svolgere attività di soccorso nelle ore serali, notturne ed in urgenza;
il quadro clinico giustifica pertanto il riconoscimento di una riduzione permanente della capacità lavorativa del Ricorrente, in attività confacenti, in misura superiore a 2/3 del totale.” (cfr. chiarimenti scritti in atti).
Alla luce dei puntuali e approfonditi chiarimenti resi dal CTU, le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario del giudice, di conferma delle valutazioni già espresse, possono senz'altro porsi alla base della decisione in quanto logicamente motivate.
L'opposizione deve, pertanto, essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
- respinge l'opposizione e per l'effetto accerta e dichiara che si trova, fin Controparte_1 dalla data della domanda amministrativa (30.05.2018), nelle condizioni sanitarie proprie dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 3.300,00 per Pt_1 compensi professionali oltre accessori, da distrarsi a favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU Pt_1
Sassari, 25/01/2024
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 595/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE Pt_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASALA Controparte_1 C.F._1
TULLIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione proposta dall' è infondata e non può essere accolta per le argomentazioni Pt_2 che seguono.
L' ha presentato tempestiva e rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento Pt_1 peritale svolto dal CTU dott.ssa nell'ambito del procedimento per Persona_1 accertamento tecnico preventivo proposto ai sensi dell'art. 445 bis cpc da Controparte_1 conclusosi con l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84.
Ha, quindi, introdotto il giudizio di merito nel quale ha chiesto dichiararsi l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'accesso alla prestazione invocata.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione per tutte le Controparte_1 argomentazioni svolte in comparsa.
La causa, istruita solo attraverso il richiamo a chiarimenti del ctu, all'odierna udienza è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter cpc.
pagina 1 di 3 L' ha esposto compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto che la valutazione Pt_2 compiuta dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico non fosse corretta sotto il profilo della decorrenza della prestazione.
In sede di chiarimenti, il CTU ha confermato le conclusioni cui era pervenuto nella procedura di ATP, argomentando quanto segue:
“…la diagnosi, riportata nelle conclusioni della relazione finale della sottoscritta CTU, scaturisce da tutti gli accertamenti specialistici eseguiti (ortopedici, ORL, neurologici, radiologici), e non di certo fu formulata “recependo acriticamente gli assunti del consulente tecnico di parte attrice”, ma sicuramente avendo anche “adeguatamente valutato i referti e le certificazioni versate in atti da controparte”: il Ricorrente è affetto da esiti di trauma toracico con fratture costali multiple dalla 9° alla 12° costa destra con secondaria contusione polmonare e versamento pleurico, trauma addominale con lesione dei segmenti epatici 5, 6, 7, della cistifellea e dell'appendice, trauma contusivo- distorsivo del rachide in toto con frattura del processo trasverso sinistro di L2, L3 e L4 e successivi interventi di package epatico, appendicectomia, colecistectomia, posizionamento di endoprotesi biliare, resezione epatica dei segmenti 5, 6 e 7 per ascesso epatico in sede di necrosi colliquativa post traumatica aggravata da infezione da KPC e Proteus con quadro di sepsi, artrosi e spondilosi lombo-sacrale e sofferenza discale in L4-L5 e L5-S1, ipoplasia dell'arteria vertebrale destra, ipoacusia neurosensoriale simmetrica-areflessia vestibolare bilaterale con deficit vestibolare bilaterale, vasculopatia ischemica cronica, ipertensione arteriosa e gotta.
5) Per quanto attiene il richiamato verbale relativo alla prima visita del 9 luglio 2018 si Pt_1 sottolinea come questi riportava una sintesi anamnestica relativa ad un periodo (luglio 2018) durante il quale il signor era ancora convalescente e non aveva ancora ripreso né gli CP_1 atti quotidiani della vita né tantomeno attività lavorativa svolta prima dell'incidente. La sintomatologia fu lamentata e documentata da certificazione specialistica dal 3 agosto 2018 (nel certificato medico a firma del dottor si legge: “…riferita recente comparsa di Persona_2 vertigini e sensazione di instabilità). Peraltro, nel medesimo verbale nella descrizione Pt_1 dell'esame obiettivo, non si fa menzione ad alcun test eseguito per valutare eventuali disordini dell'equilibrio o instabilità, così come nel richiamato verbale del 21 gennaio 2019 ove Pt_1 peraltro veniva formulata la diagnosi di lombalgia recidivante in esito a politrauma della strada.
6) Non appare inoltre “assolutamente confermato e invariato l'esito degli accertamenti specialistici successivi alle visite eseguite dai medici dell' nel 2018 e nel 2019 “ come già Pt_1 ampiamente sopra illustrato dalla elencata documentazione specialistica
7) La sintomatologia riferita dal ricorrente e pertanto necessariamente riportata nell'anamnesi della relazione dalla sottoscritta C.T.U., relativa ala comparsa di vertigini e sensazione di instabilità a occhi chiusi, “non è stata richiamata del tutto acriticamente” ma è documentata dalla certificazione dei diversi specialisti (come sopra elencato), consultati nel tempo dal ricorrente per il persistere della sintomatologia, nonostante i tentativi terapeutici.
8) Per quanto attiene poi l'attività lavorativa prestata dal signor , dalla visura CP_1 camerale prodotta dal ricorrente si evince che l'attività svolta dalla ditta è quella di CP_1
“traino e soccorso stradale”; il signor infatti dal 2008 a oggi ha sempre svolto, come CP_1 titolare e unico lavoratore dell'azienda, esclusivamente mansioni specifiche di operatore di soccorso stradale occupandosi in particolare di intervenire su chiamata per prestare assistenza in caso di sinistri stradali o necessità degli utenti della strada (es.auto in panne ). Si
pagina 2 di 3 occupava di agganciare il proprio mezzo per il soccorso ed imbracare i mezzi interessati dal sinistro o dall'avaria, ripulire la strada da residui o pezzi dei mezzi incidentati, di gettare della sabbia in caso di perdite di olio o di carburante, di raccogliere la stessa sabbia di rimorchiare il mezzo presso la sede della ditta;
l'attività veniva esercitata durante tutto l'anno e pertanto anche in presenza di condizioni atmosferiche particolarmente difficili (freddo, suolo stradale scivoloso, caldo eccessivo) e sia nelle ore diurne che in quelle serali e notturne.
Orbene, alla luce di quanto sopra, come già ribadito nella relazione finale, tenuto conto dell'età (53 anni), titolo di studio (3° media) della formazione e personalità professionale del Sig. (titolare lavoratore unico di traino e soccorso stradale dal 2008 a Controparte_1 tutt'oggi, in passato operaio edile per circa 10 anni, poi collaboratore dipendente di
[...]
e successivamente per 10 anni come gestore tuttofare), si ritiene Organizzazione_1 che tale quadro clinico incida in maniera rilevante sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente;
a causa infatti dell'importante quadro clinico, caratterizzato da astenia e facile faticabilità, vertigine soggettiva con instabilità posturale, spondilo disco-artrosi lombo- sacrale, lombalgia recidivante, frequenti algie toracoaddominali, in esito alle multiple lesioni traumatiche riportate nell'incidente stradale del settembre 2017, consegue una importante limitazione della attività fisica abituale del Sig. , per la quale sarebbe necessario che il CP_1 medesimo svolgesse la propria mansione di titolare/ operatore unico di traino e soccorso stradale, anche per la propria incolumità, con la presenza di un secondo operatore coadiuvante nelle ore diurne e comportando l'impossibilità di svolgere attività di soccorso nelle ore serali, notturne ed in urgenza;
il quadro clinico giustifica pertanto il riconoscimento di una riduzione permanente della capacità lavorativa del Ricorrente, in attività confacenti, in misura superiore a 2/3 del totale.” (cfr. chiarimenti scritti in atti).
Alla luce dei puntuali e approfonditi chiarimenti resi dal CTU, le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario del giudice, di conferma delle valutazioni già espresse, possono senz'altro porsi alla base della decisione in quanto logicamente motivate.
L'opposizione deve, pertanto, essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
- respinge l'opposizione e per l'effetto accerta e dichiara che si trova, fin Controparte_1 dalla data della domanda amministrativa (30.05.2018), nelle condizioni sanitarie proprie dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 3.300,00 per Pt_1 compensi professionali oltre accessori, da distrarsi a favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU Pt_1
Sassari, 25/01/2024
Il giudice
Paola Irene Calastri
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