Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/03/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3588 del 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3588 del 2023 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. Maxime Rocca ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, Piazza Paolo VI, 1, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
( ), con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Albiani ed Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il difensore in Aprilia, Via Mascagni 62, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso cumulativo di separazione e divorzio ex artt. 473 bis 49 c.p.c..
Conclusioni di parte ricorrente in sede di udienza di discussione del 26.11.2024: “L'Avv.
Preziosi insiste per le Conclusioni che erano già state rassegnate alla scorsa udienza”.
Conclusioni di parte ricorrente e parte resistente in sede di prima udienza di discussione: ““I procuratori precisano come in atti”; conclusioni in atti per parti ricorrente: “CHIEDE / che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Latina, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la separazione personale tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Pt_2
, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
/ Il Sig. ,
[...] Parte_1
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Giudice del Tribunale di Latina che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre
1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunci sentenza cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: / Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo di mutuo rispetto reciproco, liberi ognuno di fissare la propria dimora dove meglio credono, con obbligo di comunicazione di eventuali cambi di residenza;
/ come già peraltro avvenuto;
/ le parti sono economicamente indipendenti;
/ i mobili e gli arredi resteranno al ricorrente, proprietario dell'immobile di Via Cairoli, 13 casa coniugale;
”; conclusioni per parte resistente nell'atto di costituzione depositato il 14 febbraio 2024:
“CHIEDE / che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Latina, convocate le parti, Voglia dichiarare la separazione personale consensuale tra la Sig.ra e il Sig. , Parte_2 Parte_1
autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni: / - le parti sono economicamente indipendenti e non vi è richiesta di mantenimento;
/ - i mobili e gli arredi resteranno al Sig. , proprietario dell'immobile di Via Cairoli n. 13 in Latina, ex casa Parte_1 coniugale.”. Nella parte motiva dell'atto il difensore specifica: “è intenzione della Sig.ra Pt_2
addivenire alla separazione consensuale e conseguente divorzio congiunto, con la
[...] conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio”, sicché la mancata richiesta della cessazione degli effetti civili del matrimonio nelle conclusioni è da ritenere una mera dimenticanza,
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Ai fini dell'intellegibilità della pronuncia si dà atto che la causa era stata già trattenuta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo con ordinanza del seguente tenore: “Premesso che la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c. e che i procuratori delle parti (la resistente non è comparsa personalmente) hanno precisato “come in atti”, sicché il ricorrente ha insistito per la pronuncia di separazione personale delle parti e, al passaggio in giudicato della sentenza, per la pronuncia di scioglimento di matrimonio e la resistente per la pronuncia di separazione delle parti;
/ Rilevato che ad un riesame degli atti si evince che il ricorrente non ha depositato l'estratto di matrimonio del Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune del luogo di celebrazione del matrimonio ma un mero certificato anagrafico di matrimonio, inidoneo a dare contezza delle annotazioni presenti nell'Atto di matrimonio, sicché appare indispensabile ai fini della decisione il deposito dell'estratto dell'Atto di matrimonio del luogo di celebrazione del matrimonio;
/ Rilevato, inoltre, che entrambe i difensori, hanno allegato,
Pagina 2 nei rispettivi atti difensivi, che “ - nelle more della separazione le parti hanno posto in essere accordo di separazione attraverso negoziazione assistita (06/06/2016), così come ricorso per separazione, che però non sono mai stati depositati”, il difensore del ricorrente ha esplicitato che per tale motivo il proprio assistito ha presentato un esposto disciplinare presso l'Ordine degli avvocati di appartenenza;
/ Ritenuto dal Collegio che tali allegazioni non sono chiare e che le parti devono fornire chiarimenti in proposito: in particolare, non si comprende se l'accordo di separazione sia stato oggetto di nulla osta da parte della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Latina e non sia stato semplicemente tramesso l'accordo, munito di nulla osta, all'Ufficiale di Stato Civile di Maenza (LT), o se l'accordo in questione non è stato proprio trasmesso alla Procura presso il Tribunale di Latina, ciò è dirimente considerato che l'accordo autorizzato dalla Procura “produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica” ai sensi dell'art. 6 comma
3 del d.l. 132 del 2014; ove, poi, le parti abbiano già depositato un ricorso di separazione lo devono documentare così come devono documentare come è stato definito il procedimento di separazione;
/
P.Q.M.
/ Rimette la causa sul ruolo. / Assegna alla parte più diligente o in assenza al ricorrente termine sino al 23 ottobre 2024 per depositare copia conforme all'originale dell'estratto di matrimonio, nonché per depositare copia autenticata dell'accordo di negoziazione assistita e del nulla osta della Procura di Latina, ove sussistente, nonché copia conforme all'originale del ricorso di separazione consensuale eventualmente già depositato dalle parti e del provvedimento con cui è stato definito quel procedimento. / Assegna alle parti lo stesso termine suindicato per depositare note autorizzate in cui forniscano chiarimenti scritti su quanto rilevato in parte motiva. / Fissa nuova udienza di discussione per l'udienza del 26 novembre 2024, ore 09,10.
/ Si comunichi. / Così deciso nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.”.
Parte ricorrente ha prodotto l'estratto di matrimonio, il certificato emesso dal Tribunale di Latina il
16 ottobre 2024 di non pendenza di alcun procedimento di separazione personale o divorzio tra le parti ad eccezione del presente procedimento e note scritte in cui ha chiarito che l'accordo di separazione attraverso negoziazione assistita non è stato oggetto di alcun nulla osta da parte della
Procura della Repubblica di Latina.
.
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Si osserva che le uniche domande su cui statuire sono quelle inerenti allo status.
1. SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE.
Ritiene il Tribunale che da quanto allegato dalle parti, nonché dalla perdurante volontà di entrambe di addivenire ad una pronuncia di separazione, si evincano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Reg. degli Atti di Matrimonio del
Comune di Maenza (LT), infine depositato da parte ricorrente, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Maenza il 20 ottobre 2007, atto iscritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Maenza (LT) al n. 5, parte I, Ufficio I, anno 2007 e da cui risulta che i coniugi hanno scelto il regime di separazione dei beni.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata contestuale ordinanza per verificare la sussistenza dei presupposti di legge per emettere la sentenza sullo scioglimento del matrimonio, così riqualificate le domande di pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 3588 del 2023, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio civile in Maenza il
20 ottobre 2007, atto iscritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Maenza (LT) al n. 5, parte
I, Ufficio I, anno 2007.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maenza (LT), l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese al definitivo.
4. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maenza (LT) per l'annotazione della presente sentenza e le altre incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
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