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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 15/04/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore dott. Thomas Weissteiner Consigliere
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione AVA SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 8/2024 RGP
promossa
da
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Orsingher in forza di procura generale alle liti del 23.01.2023 rep.37590/7131 rogito del Notaio Per_1
elettivamente domiciliato presso la sede di 39100
[...]
Bolzano (BZ), C.so Libertà 1
- appellante -
contro
c.f. , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_1
(BZ) il 28.01.1977, residente in [...] San Benedetto 31; c.f. Controparte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...], residente in 39020
[...]
Sluderno (BZ), via Haflinger 6; entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Giandomenico Pittelli e Manuel Unterthiner,
entrambi del foro di Bolzano, con elezione di domicilio presso lo studio del primo sito in 39100 Bolzano (BZ), Viale Duca d'Aosta
100, il tutto come da procure alle liti allegate telematicamente ai ricorsi di primo grado di data 15.06.2023
- appellati -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 25/2024 di data 01.03.2024 -
opposizione AVA -
Causa decisa all'udienza del 26.03.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n.
25/24, notificata il 1.3.24, per i motivi sopra esposti, contrariis
rejectis,
In via principale
A. Accertarsi e dichiararsi la nullità della sentenza impugnata
per carenza di motivazione
B. Rigettarsi, per i motivi sopra dedotti, tutte le domande istanze
ed eccezioni delle controparti in quanto infondate in fatto ed in
diritto, con conferma integrale degli AVA opposti nn. 321 2023
2 00001122 07 e n. 321 2023 00001123 08 e delle somme a titolo
di contributi ivi contenuti, così come rideterminati dalla stessa
Agenzia delle Entrate (rispettivamente € 4.204 e 2.264, doc.IX),
oltre a sanzioni civili maturate e maturande sino al saldo, con
condanna delle parti appellate al pagamento delle somme dovute
oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del
saldo, all' e/o al Concessionario. CP_3
C. Rifusione di spese e competenze del presente grado di giudizio
e del precedente grado di giudizio.
In via istruttoria
Si reiterano le istanze istruttorie formulate in I grado
D. Ordinarsi alla Guardia di Finanza Compagnia di DR in
persona del legale rappresentante pro tempore di depositare
anche in copia gli allegati e i documenti, cui viene fatto
riferimento nel p.v.c. 934/2018 del 31.10.2018, relativi all'anno
2015, tra i quali fatture di acquisto ed emesse, ordini di vendita,
preventivi, ordini di acquisto, specifica dei costi per i materiali e
della manodopera, distinti per nominativo dei clienti, in relazione
ai nominativi/ contestazioni effettuate nei confronti di Pt_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
, nonché le dichiarazioni acquisite ed ivi
[...] Parte_13
menzionate.
E. Ammettersi prova diretta per testi sui seguenti capitoli da 1 a
3 14 con esclusione di eventuali giudizi, premesse le parole “vero
che”, delle memorie di I grado sub R.G. 370 e 371/23, CP_3
espunti eventuali giudizi, che qui si hanno per integralmente
richiamati e riportati (1. Parti appellate sono iscritte alla gestione
artigiani presso l' da giugno 2003, quali soci della LE CP_3
EI RN & Co. OH (doc.1 e 2 fascicoli di I grado ), i CP_3
cui utili vanno a determinare l'imponibile previdenziale, sul quale
calcolare i contributi a percentuale dovuti a tale gestione
assicurativa;
2.In data 31.8.18 la Guardia di Finanza Tenenza di
DR redigeva p.v.c. nei confronti della società sopra indicata,
avente ad oggetto anche l'anno 2015, che qui si intende per
integralmente richiamato e riportato (doc.3 fascicolo di I grado
);
3.La snc sopracitata opera sia in Val Venosta sia in CP_3
Svizzera nella fornitura e montaggio di soggiorni, cucine, camere
da letto in legno;
4.In data 20.5.2014 i fratelli e Controparte_2
costituivano con il cittadino svizzero, , la CP_1 CP_4
WI BH con sede in Müstair, svolgente analoga attività
della LE EI;
ciò (su dichiarazione dei soci) sia per
gestire i rapporti commerciali in territorio elvetico, sia per
risolvere il problema del distacco del personale dipendente;
5.La
WI BH non ha locali adibiti a falegnameria, è priva di
impianti per la produzione di mobilio ed ha solo un magazzino
per lo stoccaggio dei mobili ed elettrodomestici in attesa del
montaggio, da parte dei dipendenti svizzeri (ex dipendenti della
LE EI) e di FE RE per l'attività
4 amministrativa;
6.Dalle dichiarazioni dei soci e dalle fatture
acquisite emergeva che - la WI BH raccoglieva gli ordini
della clientela svizzera, eseguiva il montaggio ed emetteva
fattura al termine dei lavori- la LE EI predisponeva
i preventivi, gli ordini di vendita e riceveva gli ordini di acquisto
dei materiali;
7.Pertanto, la LE EI snc si limitava a
cedere beni (mobili smontati ed elettrodomestici) alla WI e
questa forniva mere prestazioni di servizio di montaggio a favore
della EI (Montagearbeiten in der Schweiz/ Personalverleih
nach Italien);
8.La LE EI utilizzava un database
gestionale in cui, oltre alle fatture di acquisto ed emesse,
risultavano tutti gli ordini di vendita, tutti i preventivi e tutti gli
ordini di acquisto, con specifica altresì dei costi per i materiali e
della manodopera, distinti per nominativo dei clienti. Da tale
database emergevano altresì le modalità operative, vale a dire :
a) emissione preventivo (ed eventuali modifiche), b) emissione
ordine di vendita, c) emissione ordine acquisto materiali nei
confronti dei fornitori, d) emissione fattura di vendita al cliente.
Per i clienti svizzeri non vi era emissione della fattura da parte
della LE EI, in quanto le fatture le emetteva la
società svizzera;
9.Tra le due società non vi erano contratti di
subappalto; 10.Da un raffronto della documentazione contenuta
nel database e le registrazioni contabili, tenuto conto delle
commesse riferibili alla WI, è risultata la mancata emissione
di fatture ovvero fatture emesse per un importo inferiore
5 all'effettivo ammontare di quanto pagato dal cliente, per un totale
che in relazione all'anno 2015, corrispondeva ad un maggior
reddito pari ad € 55.914,06; 11.Nello specifico venivano
contestate le posizioni di , Parte_2 Parte_3 Pt_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Pt_2 [...]
, , Parte_7 Persona_2 Parte_9 Parte_10
, , per come riportate Parte_11 Parte_12 Parte_13
nel pvc alle pag. 12-13, che qui si intendono per integralmente
richiamate e riportate (doc.3 fascicolo di I grado ); 12. CP_3
L'Agenzia delle Entrate, sulla base del p.v.c. succitato, emetteva
a carico della società avviso di accertamento
TBA02T100262/2020 (doc.4 fascicolo di I grado ) ed a carico CP_3
del sig. avviso di accertamento Controparte_2
TBA01T100264/20020, notificato il 29.7.2021 (doc.5 fascicolo di
I grado ) e del sig. avviso di accertamento CP_3 Controparte_1
TBA01T100265/2020, notificato il 29.7.2021 (doc.5 fascicolo di I
grado ), avvisi in cui erano calcolati anche i maggiori CP_3
contributi previdenziali a percentuale per lo stesso anno, da
versare presso la gestione artigiani , collegati al maggior CP_3
reddito accertato. La scrivente difesa si richiama integralmente a
quanto dedotto ed accertato in tali avvisi di accertamento, da
intendersi qui integralmente riportato e richiamato;
13.Il debito
contributivo del sig. pari ad € 4.990 veniva Controparte_2
comunicato in via telematica all' (doc.6 fascicolo di I grado CP_3
), il quale emetteva AVA. 321 2023 00001123 08, notificato CP_3
6 in data 16.5.2023. (doc.7 fascicolo di I grado ), mentre con CP_3
riferimento al sig. il debito contributivo pari ad Controparte_1
€ 6.392 veniva comunicato in via telematica all' (doc.6 CP_3
fascicolo di I grado ), il quale emetteva AVA 321 20232 CP_3
00001122 07, notificato in data 12.5.2023. (doc.7 fascicolo di I
grado ); 14.In sede tributaria gli avvisi di accertamento CP_3
venivano confermati (doc.8 fascicolo di I grado )), nonché sui CP_3
seguenti capitoli di prova:
I) Confermo il PVC che mi si rammostra
II) Confermo la dichiarazione che mi si rammostra
III) Confermo di aver commissionato lavori/acquisti alla
IS OH/Ewos GMBH nell'anno 2015, per come riportati
alle pagg. 5 e ss. dell'avviso di accertamento
TBA02T100262/2020 e nelle pagg. 12 e ss. del pvc
Si indicano a testi: Testimone_1 Testimone_2
, Aps. c/o
[...] Tes_3 Persona_3
DR, dott.ssa c/o Agenzia delle Persona_4
Entrate Bolzano, dott. e c/o Inps Bolzano, Persona_5 Pt_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Persona_2
, ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
.F.
[...] Parte_13
dei procuratori delle parti appellate:
Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di
Bolzano - contrariis reiectis,
7 in via principale: rigettare l'atto di gravame dell'
[...]
e, per l'effetto, confermare in toto la Parte_1
sentenza n. 25/2024 del Tribunale di Bolzano dd. 01.03.2024 ed
emessa nella causa di lavoro sub n. 370/2023 (cui è riunita il
procedimento 371/2023) R.G.L TR BZ, per i motivi di cui in
narrativa;
in ogni caso: con integrale rifusione di spese, competenze ed
onorari del presente grado di giudizio e con salvezza di ogni altro
diritto, ragione ed azione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'oggetto della controversia nell'esordio della motivazione della sentenza impugnata si trova descritto come segue:
“In data 12.05.2023 e 16.05.2023, venivano notificati ai
ricorrenti, rispettivamente e gli avvisi di CP_1 Controparte_2
addebito (AVA) oggi impugnati che nella parte motiva riportavano
la dicitura “Agenzia delle entrate accertamento unificato anno
2015 n. TBA01T100265 e TBA01TI00264 notificato il
29.07.2021”, per importi totali, rispettivamente di euro 11.055,96
( ed euro 8.632,22 ( . Gli AVA Controparte_1 Controparte_2
erano preceduti dagli avvisi di accertamento a carico della
società e dei signori e CP_5 Controparte_1 CP_2
dell'Agenzia delle Entrate, emessi in data 30.10.2020, per
[...]
maggiori imponibili per complessivi euro 20.862,22 (
[...]
e euro 15.503,65 ( che hanno CP_1 Controparte_2
comportato anche un maggiore obbligo contributivo. Tale
8 accertamento veniva impugnato dai ricorrenti. La Commissione
Tributaria di primo grado con sentenza 123/2022 emessa in
data 24.05.2022 e depositata in data 21.06.2022 rigettava il
ricorso. Pende attualmente il giudizio di appello.
Per il resto l'opposizione si affida ai seguenti motivi:
• prescrizione del debito previdenziale;
• nullità dell'avviso per annullamento dell'atto prodromico, e per
non esecutorietà dello stesso;
• insussistenza della pretesa nel merito.
Costituendosi in giudizio l' ha eccepito la tardività CP_3
dell'opposizione in relazione all'impugnazione degli ava per
asseriti vizi formali e l'irrilevanza dell'eventuale violazione
dell'art. 24 comma 3 d.lgs. 46/99, avendo il presente giudizio ad
oggetto l'accertamento del credito . CP_3
L'istituto convenuto ha poi spiegato in linea di principio: Una
volta effettuati i controlli, l'Agenzia delle Entrate trasmette
all'Istituto i maggiori contributi dovuti sulla base del reddito
effettivamente accertato. La trasmissione dei dati, per espressa
previsione di legge, avviene a livello telematico direttamente alla
Direzione Centrale . Una volta riscontrato poi il mancato CP_3
pagamento della contribuzione accertata, a far data dal 1
gennaio 2001, in virtù dell'art. 30 D.L. 31 maggio 2010 n° 78
(convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n° 122),
l'Istituto provvede al recupero della maggior contribuzione
accertata, attraverso la notifica al contribuente di un “avviso di
9 addebito” con valore di titolo esecutivo (ipotesi che ricorre nel
caso di specie). Si tratta di un sistema unitario dove i controlli e
gli accertamenti reddituali e della contribuzione dovuta può
essere operato da enti diversi, senza che ciò escluda l'autonomia
di ogni ente di provvedere al recupero del dovuto, tranne ove
esclusa dal legislatore. In altri termini, l'accertamento
dell'Agenzia delle Entrate farebbe presumere il credito anche
dell'ente previdenziale, per cui spetterà al contribuente provare
l'infondatezza della pretesa, e ciò anche perché il Giudizio
Tributario sarebbe autonomo rispetto a quello ordinario. Ciò
posto, l'opponente avrebbe dovuto allegare o formulare mezzi
istruttori che provino (al di là di generiche asserzioni) la
correttezza della propria fatturazione e l'insussistenza dei rilievi
di cui al pvc. Mentre parte opponente non avrebbe specificamente
assolto al proprio obbligo assertivo, parte richiama gli CP_3
accertamenti fatti in sede di processo verbale di contestazione.
Chiede la chiamata in causa dell'Agenzia dell'Entrate e il rigetto
dei ricorsi.”.
Il Giudice del lavoro ha disatteso le istanze dell' di CP_3
chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. dell'Agenzia delle Entrate e altresì la richiesta dell'ente resistente di emissione di un ordine di esibizione nei confronti della Guardia di Finanza avente ad oggetto gli allegati del processo verbale di constatazione.
Sentiti i testimoni indicati dai ricorrenti, la causa è stata definita con la sentenza gravata, con la quale – respinto
10 l'argomento degli opponenti circa la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale a causa della pendenza dell'impugnazione dinanzi al giudice tributario degli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate sul rilievo che il giudice investito per motivi di merito dell'opposizione all'AVA è, per giurisprudenza pacifica, comunque tenuto a verificare la fondatezza della pretesa contributiva azionata – è stata accertata e dichiarata l'inesistenza dell'obbligo dei ricorrenti di corrispondere i richiesti contributi e, di conseguenza, sono stati annullati gli avvisi di addebito emessi a loro carico per l'anno 2015.
Avverso tale decisione ha interposto appello l' , che ha CP_3
lamentato l'“errata applicazione dell'onus probandi” e dedotto l'omessa valutazione di tutti gli elementi presuntivi e fattuali forniti dall'amministrazione. Si è doluto l'ente impugnante sia della mancata emissione, nei confronti della Guardia di
Finanza, di un ordine di esibizione – come richiesto in sede di costituzione dinanzi al Tribunale - degli allegati e dei documenti richiamati nel verbale di accertamento;
sia della mancata ammissione della prova per testi sulle circostanze capitolate nella propria memoria difensiva;
sia, infine, per non avere il primo Giudice considerato né le deposizioni dei testi raccolte né
la decisione n. 123/2022, sfavorevole ai ricorrenti (odierni appellati), assunta dalla Commissione di giustizia tributaria di I
grado con riferimento all'annualità 2015, segnalando, nell'atto di gravame, che tale sentenza era stata confermata dai giudici
11 tributari in sede di appello (tranne che per due posizioni) con la pronuncia n. 47/2023 del 22 settembre 2023.
Per l' , infine, la decisione del Tribunale di Bolzano CP_3
era da ritenere nulla per carenza di motivazione, essendo state nella stessa riportate argomentazioni contenute nella pronuncia della Commissione tributaria di II grado relativa all'anno di imposta 2014, senza in concreto spiegarne la sua rilevanza nel presente giudizio.
Si sono costituiti per resistere gli appellati.
Il procedimento è stato definito all'udienza del 26 marzo
2025 con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Giudice del lavoro ha ritenuto infondata la pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito impugnati sulla base del seguente ragionamento, di cui si riporta la sintesi:
Contr
− I' rivestendo il ruolo di attore sostanziale, avrebbe l'obbligo di dedurre e provare, ma nella specie si sarebbe limitato a richiamare il pvc e gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che non si poteva esigere dai ricorrenti di contestare specificatamente quanto non esposto adeguatamente;
− evidenziato che al giudice spetta preliminarmente decidere se gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione siano caratterizzati da gravità,
precisione e concordanza, dovendo solo in tal caso dare
12 ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, nella specie non poteva affermarsi che gli elementi posti a fondamento della pretesa dell' CP_3
fossero sufficienti a fondare la presunzione invocata;
− era da condividere la conclusione raggiunta dalla sentenza n. 31/2022 emessa dalla Commissione
Tributaria di II grado di Bolzano il 22 aprile 2022,
depositata il 6 maggio 2022, in relazione agli avvisi di accertamento riguardanti l'anno di imposta 2014, emessi sempre nei confronti dei ricorrenti a seguito del p.v.c.
della G.d.F di DR del 31 agosto 2018, ovvero il medesimo documento posto a base anche degli avvisi di accertamento relativi all'anno 2015 e degli AVA oggetto di impugnazione nel presente procedimento: pur riconoscendo il valore indiziario dei dati estrapolati dall'archivio gestionale della società LE EI
RN & Co. OH (ora in ordine alla CP_7
effettiva esecuzione delle opere ivi indicate, i Giudici
tributari avevano ritenuto – con un'argomentazione estensibile anche al 2015 - che difettavano gli elementi della gravità, della precisione e della concordanza, non potendosi escludere “storni o variazioni in corso d'opera
non inseriti nelle schede relative ai clienti alimentate dagli
addetti all'impresa, e nessun altro elemento di riscontro
della completezza delle annotazioni è stato raccolto….”;
13 − nel presente procedimento all' sarebbe spettato CP_3
formulare capitoli di prova indicando quali testimoni i clienti, che avrebbero potuto confermare le forniture dei beni in questione ed il pagamento del prezzo pieno, a fronte delle contestate omissioni di fatturazione/ sotto fatturazione.
2. Tutti i passaggi della motivazione sono oggetto del gravame proposto dall' . CP_3
Deduce innanzitutto l'ente previdenziale che deve ritenersi di per sé contraddittoria ed in contrasto con l'insegnamento dettato dalla Corte di Cassazione n.
23930/2019, citata nella sentenza gravata, la decisione di ammettere le prove testimoniali offerte dai ricorrenti (ora appellati) dopo avere affermato – senza fornire al riguardo specifica motivazione - di ritenere insufficienti gli elementi presuntivi posti a base degli avvisi di accertamento.
Contrariamente, poi, a quanto scritto dal Giudice di primo grado, l' avrebbe correttamente allegato le CP_3
circostanze rilevanti, anche tramite rinvii puntuali al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 31 agosto
2018, con indicazione delle pagine e dei nominativi delle posizioni contestate e da cui scaturivano i maggiori redditi.
Quanto all'istanza di emissione di ordine di esibizione alla
Guardia di Finanza, disattesa dal giudicante, la documentazione richiamata nel p.v.c. sarebbe stata
14 previamente invano richiesta nel procedimento di opposizione relativo a RN IS ed avrebbe dovuto essere valutata come rilevante, perché avrebbe consentito di ricostruire le differenziazioni di imponibile contestate.
Con riferimento alle prove orali, fa valere l'ente previdenziale che il primo Giudice non avrebbe ammesso i testi da esso indicati (tra cui i clienti), né i capitoli di prova dedotti afferenti le omesse fatturazioni/sotto fatturazioni e, perciò, non avrebbe poi potuto argomentare che non erano stati chiamati a testimoniare i clienti della falegnameria.
Si duole ancora l' di un'erronea valutazione delle CP_3
risultanze istruttorie: sul punto evidenzia che i testimoni, tutti dipendenti della società dei fratelli IS, nulla sapevano della maggior parte delle forniture contestate, tranne per la posizione di , riguardo al quale le testimonianze Parte_12
erano una opposta all'altra (vengono citate le deposizioni dei testi e;
inoltre il teste avrebbe solo Tes_4 Tes_5 Tes_6
affermato che quando la società gli aveva fatto firmare la sua dichiarazione prodotta sub doc.11, non gli sarebbero state mostrate le fatture relative al cliente nulla altro Parte_6
ricordando. Analogamente il teste Pertanto non Tes_7
avrebbe potuto considerarsi dimostrata l'insussistenza dei rilievi fiscali formulati per l'anno 2015 e così neppure provato il corretto adempimento dell'obbligazione contributiva per tale anno.
15 La decisione di primo grado viene censurata anche per avere ignorato la sentenza, relativa all'annualità 2015, della
Commissione tributaria di I grado. Riguardo a quest'ultima l' fa presente che è stata confermata in sede di appello con CP_3
la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di
Bolzano del 22 settembre 2023, che ha ravvisato la fondatezza delle contestazioni fiscali (e quindi il maggior reddito) della
Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, escluse le posizioni relative ai clienti e Parte_6 [...]
Persona_6
Viene infine definita incongrua la citazione della motivazione della sentenza della Commissione di giustizia tributaria di II grado, afferente una diversa annualità (il 2014),
evidenziando l' che l'arresto in questione non sarebbe CP_3
qualificabile come precedente conforme ex art. 118 disp.att.
c.p.c.
3. Le censure appena riassunte sono oggettivamente connesse e possono quindi essere trattate congiuntamente.
Prima di passare al loro esame, vanno esaminate le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa degli appellati e di nullità della sentenza oggetto del presente gravame per asserita carenza di motivazione, come sostenuta dall'appellante.
In ordine alla prima censura deve rilevarsi che l' ha CP_3
indicato le parti della sentenza che non condivide e le ragioni di
16 critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per negare fondamento ai ricorsi di e CP_1 Controparte_8
accolti dal primo giudice. Ciò con particolare riguardo al riparto dell'onere della prova, alla mancata ammissione dei mezzi istruttori offerti e alla valutazione degli esiti dell'esame testimoniale e dei documenti.
L'appello rispetta quindi, a parere della Corte, il paradigma dell'art. 434 c.p.c., contenendo l'esposizione dei punti contestati e le ragioni di dissenso rispetto agli stessi.
Va altresì respinta l'eccezione di nullità della sentenza, la quale, contrariamente all'assunto dell' , si Controparte_9
presenta congruamente motivata con il riferimento al percorso ragionativo seguito dal giudice tributario in relazione al medesimo processo verbale di constatazione oggetto dell'odierno procedimento, con riguardo all'anno di imposta 2014, del quale ha fatto propri gli snodi principali.
3.1. In fatto occorre premettere che la pretesa contributiva trae origine dal processo verbale di constatazione del 31 agosto 2018 della Guardia di Finanza - Tenenza di
DR, redatto nei confronti della società CP_7
(all'epoca LE EI s.n.c. di EI RN & Co.),
avente ad oggetto anche l'anno 2015 (doc. 3 degli appellati).
L'amministrazione finanziaria ha emesso in data 30
ottobre 2020 a carico della società nonché degli CP_7
odierni appellati gli avvisi n. n. C.F._3
17 TBA02T100264, n. TBA02T100265, con cui ha accertato, sulla base delle verifiche effettuate dai militari della Guardia di
Finanza – Tenenza di DR, per l'anno 2015, maggiori ricavi non documentati in misura pari a euro 55.914,06 e calcolato i maggiori contributi previdenziali a percentuale per lo stesso anno, da versare presso la gestione artigiani , collegati al CP_3
maggior reddito accertato.
Detti debiti contributivi sono poi stati comunicati in via telematica all' che ha emesso gli AVA n. 321 2023 CP_3
00001122 07 e n. 321 2023 00001123 08 (“…rispettivamente di
euro 11.055,96 ( ed euro 8.632,22 ( Controparte_1 [...]
”) oggetto della presente impugnazione. CP_2
3.2. Con riguardo alla questione della ripartizione dell'onere della prova va ricordato che nel presente giudizio di opposizione ad avviso di addebito ex art. 24 d.lgs. 26 febbraio
1999 n. 46, spetta all' dimostrare i fatti posti a fondamento CP_3
degli avvisi emessi, rivestendo i ricorrenti, odierni appellati, la posizione di convenuti in senso sostanziale (così a Cass. Civ.
Sez. Lav. 11/02/2020 n. 3279: “In tema di riscossione di
contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella
esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di
cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale,
sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti
costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del
rapporto di lavoro (v. ex aliis Cass. n. 10583 del 28/04/2017,
18 Cass. n. 19469 del 20/07/2018)”).
Passando, dunque, al merito della pretesa avanzata dall' mediante gli avvisi di accertamento opposti, occorre CP_3
dare atto che l'ente impugnante ha prodotto unitamente all'atto di appello la sentenza, con la quale la Commissione Tributaria di secondo grado si è pronunciata in ordine al maggior reddito contestato dalla Guardia di Finanza in relazione all'anno di imposta 2015 con il processo verbale di constatazione del 31 agosto 2018, cui è conseguito l'aggravio dell'onere contributivo oggetto del presente giudizio.
Il giudizio tributario relativo all'annualità 2015 oggetto del presente procedimento risulta allo stato concluso - senza,
infatti, sapere se la sentenza prodotta sia o meno passata in giudicato – con l'accoglimento del gravame di e RN CP_2
IS e della limitatamente alle posizioni dei CP_7
clienti e rimanendo, Parte_6 Persona_6
per il resto, confermato il maggior reddito stabilito con gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate.
Senonché i due giudizi (quello tributario e quello attuale,
instaurato per l'accertamento dei contributi dovuti all' ) si CP_3
caratterizzano per una reciproca autonomia.
Depone senz'altro nel senso dell'indipendenza tra i due procedimenti l'ordinanza della Cassazione civile sez. lav.,
05/04/2023, n.9415, secondo la quale: “…pur in presenza di
una legislazione volta ad armonizzare, razionalizzare e
19 semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i
redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei
datori di lavoro, tuttavia, come correttamente evidenziato dalla
Corte d'appello, non sussiste alcuna pregiudiziale tributaria per
l'accertamento della base imponibile a fini contributivi, né una
gerarchia tra organi giudicanti appartenenti a diversi plessi
giurisdizionali, cosicché gli accertamenti in sede tributaria non
sono vincolanti, per il giudice del lavoro, in relazione ai crediti
contributivi dell' , anche se provengono da un medesimo CP_3
verbale ispettivo inviato in ragione delle distinte competenze
facenti capo all' e all'Agenzia delle Entrate.”. CP_3
Conforme è l'impostazione dell'ordinanza della Cassazione
n. 12996/2018, pronunciatasi su un'ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., che espressamente esclude vi sia una
“pregiudizialità” del contenzioso tributario rispetto a quello ordinario in materia previdenziale (ord. Cassazione civile sez.
VI, 24/05/2018, n.12996: “Il motivo è fondato, poiché
l'ordinanza impugnata non è in linea con l'insegnamento - cui
s'intende dare continuità - espresso, tra l'altro, di recente a Cass.
20072/2017 secondo cui "Ai fini della sospensione necessaria
del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità
necessaria tra cause pendenti tra soggetti diversi, seppur legate
tra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta
estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità nei
propri confronti, della relativa decisione"”.
20 Nel medesimo senso si è espressa la sentenza della
Cassazione civile sez. lav. del 26/09/2019, n.24095,
pronunciatasi sull'ipotesi particolare del giudizio tributario definito con una conciliazione ex D.L. n. 98 del 2011, art. 39,
comma 12, conv., con modificazioni, in L. n. 111 del 2011, la quale ha osservato che “la definizione concordata non incide in
alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia e
non importa definitività, propriamente detta, dell'accertamento
compiuto dall'Agenzia ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1,
la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi a CP_3
percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata”).
Anche Cass. n. 17652/2020, pure dettata espressamente in materia di conclusione del giudizio tributario con definizione agevolata, si pone nel solco di tale orientamento richiamandolo espressamente.
La mancanza di reciproco condizionamento tra i due giudizi conduce a ritenere che in quello avente ad oggetto la sussistenza della pretesa contributiva, pur scaturente da un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, il presupposto della stessa, costituito dal maggior reddito, possa, anzi debba, essere accertato indipendentemente dall'esito del giudizio tributario.
Fermo quanto sopra precisato si deve quindi verificare se e quale efficacia probatoria abbia ovvero conservi l'accertamento del maggior reddito effettuato dall'Agenzia delle
Entrate e, in ogni caso, si deve verificare se tale maggior
21 reddito risulti provato in causa.
Riguardo alla portata probatoria dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate la sopra citata sentenza n. 24095
della Sezione lavoro della Suprema Corte del 26/09/2019 ha affermato che: “…20. Ciò nondimeno l'accertamento conserva
valore probatorio che può essere resistito da prove di segno
contrario senza che ciò incida sul riparto dell'onere probatorio.
21. Questa Corte di cassazione (v., fra le altre, Cass. n. 13463
del 2017 e n. 19640 del 2018) ha già avuto modo di affermare
che tale accertamento costituisce, anche in riferimento
all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di
ricognizione del loro avveramento, posto che l'accertamento
interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria
obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici
competenti intervengono con un procedimento amministrativo di
secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato.
22. Come già chiarito da questa Corte (v. Cass. n. 17769 del
2015), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito
dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte,
contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di
provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse
contenuti. 23. Inoltre il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in
attuazione della Legge Delega n. 662 del 1996, al fine di attuare
l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili
fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative
22 procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e
contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3 comma 134, lett. b)) ha
disposto che: "Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione
dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che...
devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si
applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui
redditi".
24. Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i
redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di
controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati
denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei
contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere
successivamente all' . 25. In caso di mancato pagamento CP_3
l' procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle CP_3
entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o
parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997). 26. Si
è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione
e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in
cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate
costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale,
rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di
iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' , CP_3
nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della
riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. Pt_1
anche D.L. n. 70 del 2011, conv., con modificazioni, in L. n. 106
23 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t). 27. Del resto già con Cass. n.
8379 del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di
iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46
del 1999, art. 24, comma 3) l'accertamento, cui la norma si
riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma
anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle
entrate. 28. La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre
affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti
tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017), che in tema di
accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che
all'IVA, la legge - rispettivamente del D.P.R. n. 600 del 1973, art.
39, comma 1 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto
riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle
persone fisiche) ed del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 - dispone
che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false
indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla
base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
29. Pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso
della contribuzione previdenziale), investito della controversia
sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a
valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi
presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in
motivazione, dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in
cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi
che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga
24 tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e
concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova
contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli
artt. 2727 e c.c. e segg. e art. 2697 c.c., comma 2 (v., fra le altre,
Cass. n. 9784 del 2010). 30. Va anche ricordato, per
completezza, che "in tema di prova per presunzioni, il giudice,
posto che deve esercitare la sua discrezionalità
nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da
rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base
della selezione delle risultanze probatorie e del proprio
convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola
necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo,
occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per
scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare,
invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività
parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di
tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano
concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una
valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta
con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi.
Ne consegue che deve ritenersi censurabile, in sede di legittimità,
la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore
indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se
essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria,
25 non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi,
nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore
dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento" (così
Cass. n. 9108 del 2012). 31. In definitiva, dalla portata
presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità
che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente
che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento
stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo. 32. In mancanza
di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato,
evidentemente l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a
rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso
contenuto.”.
Secondo tale insegnamento, quindi, all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate può essere attribuito un valore probatorio di carattere presuntivo, superabile dall'eventuale prova contraria da parte del contribuente che intenda disconoscere tale accertamento.
I principi espressi nella richiamata sentenza della
Suprema Corte sono stati più volte ripresi e confermati dal
Supremo Collegio (Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, n.
3386; Cassazione civile sez. lav., 20/01/2021, n.952;
Cassazione civile sez. trib., 11/06/2024, n.16227), che ha ribadito che il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, “è
26 tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli
elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in
motivazione dei risultati del proprio giudizio e solo in un secondo
momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità,
precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione
della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai
sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, c.c.”.
3.3. Un tanto premesso l'accertamento fiscale da cui è
originata la presente controversia si è sostanziato, in relazione all'anno 2015, in una determinazione di un maggior reddito a carico della LE EI RN & Co. OH, nella misura sopra ricordata.
Considerato che, come già scritto, i due soci della suddetta società, opponenti gli avvisi di addebito dell' , CP_3
rivestono, ai fini del riparto dell'onere della prova, la posizione di convenuti in senso sostanziale, assume centrale importanza,
al fine di determinare l'esito della presente controversia, la verifica in ordine alle modalità con le quali l'Istituto ha assolto all'onere probatorio da cui era gravato.
Ebbene l' ha posto a fondamento degli avvisi di CP_3
addebito esclusivamente il processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate, quale atto-presupposto della pretesa contributiva, senza fornire la documentazione contabile indispensabile per la ricostruzione in questa sede dei fatti costitutivi generatori del maggior reddito.
27 Tale constatazione paralizzano di per sé lo scrutinio nel merito della fondatezza della pretesa contributiva.
Non è possibile, come pretende l'impugnante, emettere,
nei confronti della Guardia di Finanza – Compagnia di DR
un ordine di esibizione avente ad oggetto gli allegati del citato processo verbale di constatazione.
Dalla indispensabilità della esibizione ai fini della decisione della causa – argomentata dall' a pagina 9 CP_3
dell'atto di impugnazione, ove è scritto che “fatture e preventivi o
ordini di acquisto e specifiche dei costi, avrebbero dato conto in
maniera dettagliata delle differenziazioni di imponibile contestate
dalla Guardia di Finanza” - deriva la necessità della prova, a carico dell'istante, di non aver potuto produrre tali documenti per causa ad essa non imputabile.
In relazione a tale aspetto l'ente impugnante nulla allega,
limitandosi a dedurre di avere invano domandato alla Guardia
di Finanza la consegna della documentazione de qua.
In effetti l' ha prodotto in primo grado sub doc. 10 CP_3
della memoria di difensiva, depositata telematicamente il 23
ottobre 2023, la propria email indirizzata alla Guardia di
Finanza- Compagnia di DR, che tuttavia risulta essere stata inviata in data 18 ottobre 2023, quindi solo pochi giorni prima della costituzione nella presente causa, senza che sia stato successivamente rivolto ai militari alcun sollecito, né
inoltrata conforme richiesta all'Agenzia delle Entrate-Direzione
28 provinciale di Bolzano.
L'istanza di esibizione non può dunque essere accolta,
tanto meno nell'esercizio dei poteri officiosi, non essendo comunque ammissibile, attraverso l'ordine di esibizione,
superare le preclusioni processuali previste dall'art. 437 c.p.c.
ovvero dall'art. 345 c.p.c. (Cassazione civile sez. II,
20/06/2011, n.13533), trattandosi comunque di strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde” (Cassazione civile sez. lav.,
24/01/2014, n.1484).
Il potere attribuito al giudice del merito, ai sensi degli artt. 118 e 210 c.p.c., di ordinare, su istanza di parte,
l'acquisizione di prove nel processo, configura infatti un'eccezione al principio generale dell'incidenza sulle parti dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c., che non può
essere esercitato al di fuori delle ipotesi ed oltre i limiti previsti nelle citate disposizioni, sicché, anche nel rito del lavoro, tale richiesta non può essere sostitutiva dell'onere che incombe sulla parte di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice stesso (Cassazione civile sez. lav., 01/03/1983, n.1522;
conforme Cassazione civile sez. lav., 24/03/2004, n.5908).
Per quanto sopra evidenziato tali condizioni non possono considerarsi dimostrate dall'appellante.
In mancanza della documentazione menzionata nel
29 processo verbale di constatazione del 31 agosto 2018 non è
possibile per la Corte svolgere una completa valutazione in ordine alla precisione, gravità e concordanza delle presunzioni poste alla base dell'esito dell'accertamento emesso dall'Agenzia
delle Entrate, poiché è chiaro che i relativi avvisi, da cui sono scaturiti gli avvisi di addebito qui opposti traggono la loro forza probatoria da pretese anomalie e difformità della contabilità
esaminata dai militari della Guardia di Finanza (ordini di vendita, ordini di acquisto dei materiali, fatture ecc.), ma non prodotta in causa.
Per quanto concerne l'istanza di ammissione delle prove testimoniali, essa si scontra, innanzitutto, con la mancanza di una specifica censura della motivazione posta a base dell'ordinanza pronunciata all'udienza del 7 novembre 2023,
con la quale il giudice a quo ha, capitolo per capitolo, esplicitato le ragioni che lo hanno portato a ritenere non ammissibili i capitoli di prova (sul punto v. Cassazione civile sez. II,
22/01/2018, n.1532: “…l'appellante ha l'onere di censurare la
statuizione di rigetto delle istanze istruttorie con uno specifico
motivo di appello, non essendo sufficiente che egli impugni la
sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata
valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice,
perché il giudice d'appello debba necessariamente compiere un
nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza
delle richieste istruttorie disattese in primo grado (arg. da Cass.
30 Sez. L, 27/02/2014, n. 4717; Cass. Sez. 1, 12/03/2014, n.
5715).”).
Confligge, poi, con la possibilità di ammettere la prova per testi, la mancanza in atti degli allegati al processo verbale di constatazione sopra rilevata, posto che i testimoni, al fine di una loro proficua audizione, avrebbero dovuto essere sentiti riguardo ai quantitativi e alla tipologia di merce ordinata, ai preventivi convenuti ed in ordine alle differenze tra le prestazioni effettivamente eseguite e quelle ipotizzate nei documenti contabili citati, con la conseguenza che il difetto di detta documentazione frustra la concludenza della prova.
Si aggiunga, in ogni caso, che non può che essere confermata la valutazione di inammissibilità dell'intera articolazione istruttoria dell'appellante:
− i primi nove capitoli riformulati nell'atto di impugnazione sono per la maggior parte documentali e, per altra parte, non contestati o comunque non pertinenti rispetto al thema
decidendi et probandi;
− il capitolo n. 10) ed il capitolo III) (pag. 14 dell'atto di appello), che non distinguono in alcun modo le singole posizioni, si presentano irrimediabilmente generici;
− i capitoli n. 11), 12), 13) e I) (pag. 14 dell'atto di appello) sono documentali;
31 − il capitolo II) non consente di comprendere a quale
“dichiarazione” venga fatto riferimento e, in ogni caso, è generico.
4. Per quanto detto, l'appello deve essere disatteso, con le sequele di legge dell'accollo all'appellante delle spese inerenti e del suo obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall'
contro Parte_14 [...]
e avverso la sentenza del Giudice del CP_1 Controparte_2
Lavoro del Tribunale di Bolzano n. 25/2024 di data 01.03.2024,
così provvede:
disattende
l'appello;
condanna
l'appellante Parte_15
alla rifusione in favore degli appellati e Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado, liquidate per compensi CP_2
in complessivi euro 6.946,00 (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro
3.470,00 per la fase decisionale) oltre 15% spese generali, iva e
32 cap;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 26 marzo 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere est. Dott.ssa Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore dott. Thomas Weissteiner Consigliere
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione AVA SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 8/2024 RGP
promossa
da
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Orsingher in forza di procura generale alle liti del 23.01.2023 rep.37590/7131 rogito del Notaio Per_1
elettivamente domiciliato presso la sede di 39100
[...]
Bolzano (BZ), C.so Libertà 1
- appellante -
contro
c.f. , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_1
(BZ) il 28.01.1977, residente in [...] San Benedetto 31; c.f. Controparte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...], residente in 39020
[...]
Sluderno (BZ), via Haflinger 6; entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Giandomenico Pittelli e Manuel Unterthiner,
entrambi del foro di Bolzano, con elezione di domicilio presso lo studio del primo sito in 39100 Bolzano (BZ), Viale Duca d'Aosta
100, il tutto come da procure alle liti allegate telematicamente ai ricorsi di primo grado di data 15.06.2023
- appellati -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 25/2024 di data 01.03.2024 -
opposizione AVA -
Causa decisa all'udienza del 26.03.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n.
25/24, notificata il 1.3.24, per i motivi sopra esposti, contrariis
rejectis,
In via principale
A. Accertarsi e dichiararsi la nullità della sentenza impugnata
per carenza di motivazione
B. Rigettarsi, per i motivi sopra dedotti, tutte le domande istanze
ed eccezioni delle controparti in quanto infondate in fatto ed in
diritto, con conferma integrale degli AVA opposti nn. 321 2023
2 00001122 07 e n. 321 2023 00001123 08 e delle somme a titolo
di contributi ivi contenuti, così come rideterminati dalla stessa
Agenzia delle Entrate (rispettivamente € 4.204 e 2.264, doc.IX),
oltre a sanzioni civili maturate e maturande sino al saldo, con
condanna delle parti appellate al pagamento delle somme dovute
oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del
saldo, all' e/o al Concessionario. CP_3
C. Rifusione di spese e competenze del presente grado di giudizio
e del precedente grado di giudizio.
In via istruttoria
Si reiterano le istanze istruttorie formulate in I grado
D. Ordinarsi alla Guardia di Finanza Compagnia di DR in
persona del legale rappresentante pro tempore di depositare
anche in copia gli allegati e i documenti, cui viene fatto
riferimento nel p.v.c. 934/2018 del 31.10.2018, relativi all'anno
2015, tra i quali fatture di acquisto ed emesse, ordini di vendita,
preventivi, ordini di acquisto, specifica dei costi per i materiali e
della manodopera, distinti per nominativo dei clienti, in relazione
ai nominativi/ contestazioni effettuate nei confronti di Pt_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
, nonché le dichiarazioni acquisite ed ivi
[...] Parte_13
menzionate.
E. Ammettersi prova diretta per testi sui seguenti capitoli da 1 a
3 14 con esclusione di eventuali giudizi, premesse le parole “vero
che”, delle memorie di I grado sub R.G. 370 e 371/23, CP_3
espunti eventuali giudizi, che qui si hanno per integralmente
richiamati e riportati (1. Parti appellate sono iscritte alla gestione
artigiani presso l' da giugno 2003, quali soci della LE CP_3
EI RN & Co. OH (doc.1 e 2 fascicoli di I grado ), i CP_3
cui utili vanno a determinare l'imponibile previdenziale, sul quale
calcolare i contributi a percentuale dovuti a tale gestione
assicurativa;
2.In data 31.8.18 la Guardia di Finanza Tenenza di
DR redigeva p.v.c. nei confronti della società sopra indicata,
avente ad oggetto anche l'anno 2015, che qui si intende per
integralmente richiamato e riportato (doc.3 fascicolo di I grado
);
3.La snc sopracitata opera sia in Val Venosta sia in CP_3
Svizzera nella fornitura e montaggio di soggiorni, cucine, camere
da letto in legno;
4.In data 20.5.2014 i fratelli e Controparte_2
costituivano con il cittadino svizzero, , la CP_1 CP_4
WI BH con sede in Müstair, svolgente analoga attività
della LE EI;
ciò (su dichiarazione dei soci) sia per
gestire i rapporti commerciali in territorio elvetico, sia per
risolvere il problema del distacco del personale dipendente;
5.La
WI BH non ha locali adibiti a falegnameria, è priva di
impianti per la produzione di mobilio ed ha solo un magazzino
per lo stoccaggio dei mobili ed elettrodomestici in attesa del
montaggio, da parte dei dipendenti svizzeri (ex dipendenti della
LE EI) e di FE RE per l'attività
4 amministrativa;
6.Dalle dichiarazioni dei soci e dalle fatture
acquisite emergeva che - la WI BH raccoglieva gli ordini
della clientela svizzera, eseguiva il montaggio ed emetteva
fattura al termine dei lavori- la LE EI predisponeva
i preventivi, gli ordini di vendita e riceveva gli ordini di acquisto
dei materiali;
7.Pertanto, la LE EI snc si limitava a
cedere beni (mobili smontati ed elettrodomestici) alla WI e
questa forniva mere prestazioni di servizio di montaggio a favore
della EI (Montagearbeiten in der Schweiz/ Personalverleih
nach Italien);
8.La LE EI utilizzava un database
gestionale in cui, oltre alle fatture di acquisto ed emesse,
risultavano tutti gli ordini di vendita, tutti i preventivi e tutti gli
ordini di acquisto, con specifica altresì dei costi per i materiali e
della manodopera, distinti per nominativo dei clienti. Da tale
database emergevano altresì le modalità operative, vale a dire :
a) emissione preventivo (ed eventuali modifiche), b) emissione
ordine di vendita, c) emissione ordine acquisto materiali nei
confronti dei fornitori, d) emissione fattura di vendita al cliente.
Per i clienti svizzeri non vi era emissione della fattura da parte
della LE EI, in quanto le fatture le emetteva la
società svizzera;
9.Tra le due società non vi erano contratti di
subappalto; 10.Da un raffronto della documentazione contenuta
nel database e le registrazioni contabili, tenuto conto delle
commesse riferibili alla WI, è risultata la mancata emissione
di fatture ovvero fatture emesse per un importo inferiore
5 all'effettivo ammontare di quanto pagato dal cliente, per un totale
che in relazione all'anno 2015, corrispondeva ad un maggior
reddito pari ad € 55.914,06; 11.Nello specifico venivano
contestate le posizioni di , Parte_2 Parte_3 Pt_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Pt_2 [...]
, , Parte_7 Persona_2 Parte_9 Parte_10
, , per come riportate Parte_11 Parte_12 Parte_13
nel pvc alle pag. 12-13, che qui si intendono per integralmente
richiamate e riportate (doc.3 fascicolo di I grado ); 12. CP_3
L'Agenzia delle Entrate, sulla base del p.v.c. succitato, emetteva
a carico della società avviso di accertamento
TBA02T100262/2020 (doc.4 fascicolo di I grado ) ed a carico CP_3
del sig. avviso di accertamento Controparte_2
TBA01T100264/20020, notificato il 29.7.2021 (doc.5 fascicolo di
I grado ) e del sig. avviso di accertamento CP_3 Controparte_1
TBA01T100265/2020, notificato il 29.7.2021 (doc.5 fascicolo di I
grado ), avvisi in cui erano calcolati anche i maggiori CP_3
contributi previdenziali a percentuale per lo stesso anno, da
versare presso la gestione artigiani , collegati al maggior CP_3
reddito accertato. La scrivente difesa si richiama integralmente a
quanto dedotto ed accertato in tali avvisi di accertamento, da
intendersi qui integralmente riportato e richiamato;
13.Il debito
contributivo del sig. pari ad € 4.990 veniva Controparte_2
comunicato in via telematica all' (doc.6 fascicolo di I grado CP_3
), il quale emetteva AVA. 321 2023 00001123 08, notificato CP_3
6 in data 16.5.2023. (doc.7 fascicolo di I grado ), mentre con CP_3
riferimento al sig. il debito contributivo pari ad Controparte_1
€ 6.392 veniva comunicato in via telematica all' (doc.6 CP_3
fascicolo di I grado ), il quale emetteva AVA 321 20232 CP_3
00001122 07, notificato in data 12.5.2023. (doc.7 fascicolo di I
grado ); 14.In sede tributaria gli avvisi di accertamento CP_3
venivano confermati (doc.8 fascicolo di I grado )), nonché sui CP_3
seguenti capitoli di prova:
I) Confermo il PVC che mi si rammostra
II) Confermo la dichiarazione che mi si rammostra
III) Confermo di aver commissionato lavori/acquisti alla
IS OH/Ewos GMBH nell'anno 2015, per come riportati
alle pagg. 5 e ss. dell'avviso di accertamento
TBA02T100262/2020 e nelle pagg. 12 e ss. del pvc
Si indicano a testi: Testimone_1 Testimone_2
, Aps. c/o
[...] Tes_3 Persona_3
DR, dott.ssa c/o Agenzia delle Persona_4
Entrate Bolzano, dott. e c/o Inps Bolzano, Persona_5 Pt_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Persona_2
, ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
.F.
[...] Parte_13
dei procuratori delle parti appellate:
Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di
Bolzano - contrariis reiectis,
7 in via principale: rigettare l'atto di gravame dell'
[...]
e, per l'effetto, confermare in toto la Parte_1
sentenza n. 25/2024 del Tribunale di Bolzano dd. 01.03.2024 ed
emessa nella causa di lavoro sub n. 370/2023 (cui è riunita il
procedimento 371/2023) R.G.L TR BZ, per i motivi di cui in
narrativa;
in ogni caso: con integrale rifusione di spese, competenze ed
onorari del presente grado di giudizio e con salvezza di ogni altro
diritto, ragione ed azione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'oggetto della controversia nell'esordio della motivazione della sentenza impugnata si trova descritto come segue:
“In data 12.05.2023 e 16.05.2023, venivano notificati ai
ricorrenti, rispettivamente e gli avvisi di CP_1 Controparte_2
addebito (AVA) oggi impugnati che nella parte motiva riportavano
la dicitura “Agenzia delle entrate accertamento unificato anno
2015 n. TBA01T100265 e TBA01TI00264 notificato il
29.07.2021”, per importi totali, rispettivamente di euro 11.055,96
( ed euro 8.632,22 ( . Gli AVA Controparte_1 Controparte_2
erano preceduti dagli avvisi di accertamento a carico della
società e dei signori e CP_5 Controparte_1 CP_2
dell'Agenzia delle Entrate, emessi in data 30.10.2020, per
[...]
maggiori imponibili per complessivi euro 20.862,22 (
[...]
e euro 15.503,65 ( che hanno CP_1 Controparte_2
comportato anche un maggiore obbligo contributivo. Tale
8 accertamento veniva impugnato dai ricorrenti. La Commissione
Tributaria di primo grado con sentenza 123/2022 emessa in
data 24.05.2022 e depositata in data 21.06.2022 rigettava il
ricorso. Pende attualmente il giudizio di appello.
Per il resto l'opposizione si affida ai seguenti motivi:
• prescrizione del debito previdenziale;
• nullità dell'avviso per annullamento dell'atto prodromico, e per
non esecutorietà dello stesso;
• insussistenza della pretesa nel merito.
Costituendosi in giudizio l' ha eccepito la tardività CP_3
dell'opposizione in relazione all'impugnazione degli ava per
asseriti vizi formali e l'irrilevanza dell'eventuale violazione
dell'art. 24 comma 3 d.lgs. 46/99, avendo il presente giudizio ad
oggetto l'accertamento del credito . CP_3
L'istituto convenuto ha poi spiegato in linea di principio: Una
volta effettuati i controlli, l'Agenzia delle Entrate trasmette
all'Istituto i maggiori contributi dovuti sulla base del reddito
effettivamente accertato. La trasmissione dei dati, per espressa
previsione di legge, avviene a livello telematico direttamente alla
Direzione Centrale . Una volta riscontrato poi il mancato CP_3
pagamento della contribuzione accertata, a far data dal 1
gennaio 2001, in virtù dell'art. 30 D.L. 31 maggio 2010 n° 78
(convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n° 122),
l'Istituto provvede al recupero della maggior contribuzione
accertata, attraverso la notifica al contribuente di un “avviso di
9 addebito” con valore di titolo esecutivo (ipotesi che ricorre nel
caso di specie). Si tratta di un sistema unitario dove i controlli e
gli accertamenti reddituali e della contribuzione dovuta può
essere operato da enti diversi, senza che ciò escluda l'autonomia
di ogni ente di provvedere al recupero del dovuto, tranne ove
esclusa dal legislatore. In altri termini, l'accertamento
dell'Agenzia delle Entrate farebbe presumere il credito anche
dell'ente previdenziale, per cui spetterà al contribuente provare
l'infondatezza della pretesa, e ciò anche perché il Giudizio
Tributario sarebbe autonomo rispetto a quello ordinario. Ciò
posto, l'opponente avrebbe dovuto allegare o formulare mezzi
istruttori che provino (al di là di generiche asserzioni) la
correttezza della propria fatturazione e l'insussistenza dei rilievi
di cui al pvc. Mentre parte opponente non avrebbe specificamente
assolto al proprio obbligo assertivo, parte richiama gli CP_3
accertamenti fatti in sede di processo verbale di contestazione.
Chiede la chiamata in causa dell'Agenzia dell'Entrate e il rigetto
dei ricorsi.”.
Il Giudice del lavoro ha disatteso le istanze dell' di CP_3
chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. dell'Agenzia delle Entrate e altresì la richiesta dell'ente resistente di emissione di un ordine di esibizione nei confronti della Guardia di Finanza avente ad oggetto gli allegati del processo verbale di constatazione.
Sentiti i testimoni indicati dai ricorrenti, la causa è stata definita con la sentenza gravata, con la quale – respinto
10 l'argomento degli opponenti circa la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale a causa della pendenza dell'impugnazione dinanzi al giudice tributario degli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate sul rilievo che il giudice investito per motivi di merito dell'opposizione all'AVA è, per giurisprudenza pacifica, comunque tenuto a verificare la fondatezza della pretesa contributiva azionata – è stata accertata e dichiarata l'inesistenza dell'obbligo dei ricorrenti di corrispondere i richiesti contributi e, di conseguenza, sono stati annullati gli avvisi di addebito emessi a loro carico per l'anno 2015.
Avverso tale decisione ha interposto appello l' , che ha CP_3
lamentato l'“errata applicazione dell'onus probandi” e dedotto l'omessa valutazione di tutti gli elementi presuntivi e fattuali forniti dall'amministrazione. Si è doluto l'ente impugnante sia della mancata emissione, nei confronti della Guardia di
Finanza, di un ordine di esibizione – come richiesto in sede di costituzione dinanzi al Tribunale - degli allegati e dei documenti richiamati nel verbale di accertamento;
sia della mancata ammissione della prova per testi sulle circostanze capitolate nella propria memoria difensiva;
sia, infine, per non avere il primo Giudice considerato né le deposizioni dei testi raccolte né
la decisione n. 123/2022, sfavorevole ai ricorrenti (odierni appellati), assunta dalla Commissione di giustizia tributaria di I
grado con riferimento all'annualità 2015, segnalando, nell'atto di gravame, che tale sentenza era stata confermata dai giudici
11 tributari in sede di appello (tranne che per due posizioni) con la pronuncia n. 47/2023 del 22 settembre 2023.
Per l' , infine, la decisione del Tribunale di Bolzano CP_3
era da ritenere nulla per carenza di motivazione, essendo state nella stessa riportate argomentazioni contenute nella pronuncia della Commissione tributaria di II grado relativa all'anno di imposta 2014, senza in concreto spiegarne la sua rilevanza nel presente giudizio.
Si sono costituiti per resistere gli appellati.
Il procedimento è stato definito all'udienza del 26 marzo
2025 con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Giudice del lavoro ha ritenuto infondata la pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito impugnati sulla base del seguente ragionamento, di cui si riporta la sintesi:
Contr
− I' rivestendo il ruolo di attore sostanziale, avrebbe l'obbligo di dedurre e provare, ma nella specie si sarebbe limitato a richiamare il pvc e gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che non si poteva esigere dai ricorrenti di contestare specificatamente quanto non esposto adeguatamente;
− evidenziato che al giudice spetta preliminarmente decidere se gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione siano caratterizzati da gravità,
precisione e concordanza, dovendo solo in tal caso dare
12 ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, nella specie non poteva affermarsi che gli elementi posti a fondamento della pretesa dell' CP_3
fossero sufficienti a fondare la presunzione invocata;
− era da condividere la conclusione raggiunta dalla sentenza n. 31/2022 emessa dalla Commissione
Tributaria di II grado di Bolzano il 22 aprile 2022,
depositata il 6 maggio 2022, in relazione agli avvisi di accertamento riguardanti l'anno di imposta 2014, emessi sempre nei confronti dei ricorrenti a seguito del p.v.c.
della G.d.F di DR del 31 agosto 2018, ovvero il medesimo documento posto a base anche degli avvisi di accertamento relativi all'anno 2015 e degli AVA oggetto di impugnazione nel presente procedimento: pur riconoscendo il valore indiziario dei dati estrapolati dall'archivio gestionale della società LE EI
RN & Co. OH (ora in ordine alla CP_7
effettiva esecuzione delle opere ivi indicate, i Giudici
tributari avevano ritenuto – con un'argomentazione estensibile anche al 2015 - che difettavano gli elementi della gravità, della precisione e della concordanza, non potendosi escludere “storni o variazioni in corso d'opera
non inseriti nelle schede relative ai clienti alimentate dagli
addetti all'impresa, e nessun altro elemento di riscontro
della completezza delle annotazioni è stato raccolto….”;
13 − nel presente procedimento all' sarebbe spettato CP_3
formulare capitoli di prova indicando quali testimoni i clienti, che avrebbero potuto confermare le forniture dei beni in questione ed il pagamento del prezzo pieno, a fronte delle contestate omissioni di fatturazione/ sotto fatturazione.
2. Tutti i passaggi della motivazione sono oggetto del gravame proposto dall' . CP_3
Deduce innanzitutto l'ente previdenziale che deve ritenersi di per sé contraddittoria ed in contrasto con l'insegnamento dettato dalla Corte di Cassazione n.
23930/2019, citata nella sentenza gravata, la decisione di ammettere le prove testimoniali offerte dai ricorrenti (ora appellati) dopo avere affermato – senza fornire al riguardo specifica motivazione - di ritenere insufficienti gli elementi presuntivi posti a base degli avvisi di accertamento.
Contrariamente, poi, a quanto scritto dal Giudice di primo grado, l' avrebbe correttamente allegato le CP_3
circostanze rilevanti, anche tramite rinvii puntuali al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 31 agosto
2018, con indicazione delle pagine e dei nominativi delle posizioni contestate e da cui scaturivano i maggiori redditi.
Quanto all'istanza di emissione di ordine di esibizione alla
Guardia di Finanza, disattesa dal giudicante, la documentazione richiamata nel p.v.c. sarebbe stata
14 previamente invano richiesta nel procedimento di opposizione relativo a RN IS ed avrebbe dovuto essere valutata come rilevante, perché avrebbe consentito di ricostruire le differenziazioni di imponibile contestate.
Con riferimento alle prove orali, fa valere l'ente previdenziale che il primo Giudice non avrebbe ammesso i testi da esso indicati (tra cui i clienti), né i capitoli di prova dedotti afferenti le omesse fatturazioni/sotto fatturazioni e, perciò, non avrebbe poi potuto argomentare che non erano stati chiamati a testimoniare i clienti della falegnameria.
Si duole ancora l' di un'erronea valutazione delle CP_3
risultanze istruttorie: sul punto evidenzia che i testimoni, tutti dipendenti della società dei fratelli IS, nulla sapevano della maggior parte delle forniture contestate, tranne per la posizione di , riguardo al quale le testimonianze Parte_12
erano una opposta all'altra (vengono citate le deposizioni dei testi e;
inoltre il teste avrebbe solo Tes_4 Tes_5 Tes_6
affermato che quando la società gli aveva fatto firmare la sua dichiarazione prodotta sub doc.11, non gli sarebbero state mostrate le fatture relative al cliente nulla altro Parte_6
ricordando. Analogamente il teste Pertanto non Tes_7
avrebbe potuto considerarsi dimostrata l'insussistenza dei rilievi fiscali formulati per l'anno 2015 e così neppure provato il corretto adempimento dell'obbligazione contributiva per tale anno.
15 La decisione di primo grado viene censurata anche per avere ignorato la sentenza, relativa all'annualità 2015, della
Commissione tributaria di I grado. Riguardo a quest'ultima l' fa presente che è stata confermata in sede di appello con CP_3
la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di
Bolzano del 22 settembre 2023, che ha ravvisato la fondatezza delle contestazioni fiscali (e quindi il maggior reddito) della
Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, escluse le posizioni relative ai clienti e Parte_6 [...]
Persona_6
Viene infine definita incongrua la citazione della motivazione della sentenza della Commissione di giustizia tributaria di II grado, afferente una diversa annualità (il 2014),
evidenziando l' che l'arresto in questione non sarebbe CP_3
qualificabile come precedente conforme ex art. 118 disp.att.
c.p.c.
3. Le censure appena riassunte sono oggettivamente connesse e possono quindi essere trattate congiuntamente.
Prima di passare al loro esame, vanno esaminate le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa degli appellati e di nullità della sentenza oggetto del presente gravame per asserita carenza di motivazione, come sostenuta dall'appellante.
In ordine alla prima censura deve rilevarsi che l' ha CP_3
indicato le parti della sentenza che non condivide e le ragioni di
16 critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per negare fondamento ai ricorsi di e CP_1 Controparte_8
accolti dal primo giudice. Ciò con particolare riguardo al riparto dell'onere della prova, alla mancata ammissione dei mezzi istruttori offerti e alla valutazione degli esiti dell'esame testimoniale e dei documenti.
L'appello rispetta quindi, a parere della Corte, il paradigma dell'art. 434 c.p.c., contenendo l'esposizione dei punti contestati e le ragioni di dissenso rispetto agli stessi.
Va altresì respinta l'eccezione di nullità della sentenza, la quale, contrariamente all'assunto dell' , si Controparte_9
presenta congruamente motivata con il riferimento al percorso ragionativo seguito dal giudice tributario in relazione al medesimo processo verbale di constatazione oggetto dell'odierno procedimento, con riguardo all'anno di imposta 2014, del quale ha fatto propri gli snodi principali.
3.1. In fatto occorre premettere che la pretesa contributiva trae origine dal processo verbale di constatazione del 31 agosto 2018 della Guardia di Finanza - Tenenza di
DR, redatto nei confronti della società CP_7
(all'epoca LE EI s.n.c. di EI RN & Co.),
avente ad oggetto anche l'anno 2015 (doc. 3 degli appellati).
L'amministrazione finanziaria ha emesso in data 30
ottobre 2020 a carico della società nonché degli CP_7
odierni appellati gli avvisi n. n. C.F._3
17 TBA02T100264, n. TBA02T100265, con cui ha accertato, sulla base delle verifiche effettuate dai militari della Guardia di
Finanza – Tenenza di DR, per l'anno 2015, maggiori ricavi non documentati in misura pari a euro 55.914,06 e calcolato i maggiori contributi previdenziali a percentuale per lo stesso anno, da versare presso la gestione artigiani , collegati al CP_3
maggior reddito accertato.
Detti debiti contributivi sono poi stati comunicati in via telematica all' che ha emesso gli AVA n. 321 2023 CP_3
00001122 07 e n. 321 2023 00001123 08 (“…rispettivamente di
euro 11.055,96 ( ed euro 8.632,22 ( Controparte_1 [...]
”) oggetto della presente impugnazione. CP_2
3.2. Con riguardo alla questione della ripartizione dell'onere della prova va ricordato che nel presente giudizio di opposizione ad avviso di addebito ex art. 24 d.lgs. 26 febbraio
1999 n. 46, spetta all' dimostrare i fatti posti a fondamento CP_3
degli avvisi emessi, rivestendo i ricorrenti, odierni appellati, la posizione di convenuti in senso sostanziale (così a Cass. Civ.
Sez. Lav. 11/02/2020 n. 3279: “In tema di riscossione di
contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella
esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di
cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale,
sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti
costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del
rapporto di lavoro (v. ex aliis Cass. n. 10583 del 28/04/2017,
18 Cass. n. 19469 del 20/07/2018)”).
Passando, dunque, al merito della pretesa avanzata dall' mediante gli avvisi di accertamento opposti, occorre CP_3
dare atto che l'ente impugnante ha prodotto unitamente all'atto di appello la sentenza, con la quale la Commissione Tributaria di secondo grado si è pronunciata in ordine al maggior reddito contestato dalla Guardia di Finanza in relazione all'anno di imposta 2015 con il processo verbale di constatazione del 31 agosto 2018, cui è conseguito l'aggravio dell'onere contributivo oggetto del presente giudizio.
Il giudizio tributario relativo all'annualità 2015 oggetto del presente procedimento risulta allo stato concluso - senza,
infatti, sapere se la sentenza prodotta sia o meno passata in giudicato – con l'accoglimento del gravame di e RN CP_2
IS e della limitatamente alle posizioni dei CP_7
clienti e rimanendo, Parte_6 Persona_6
per il resto, confermato il maggior reddito stabilito con gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate.
Senonché i due giudizi (quello tributario e quello attuale,
instaurato per l'accertamento dei contributi dovuti all' ) si CP_3
caratterizzano per una reciproca autonomia.
Depone senz'altro nel senso dell'indipendenza tra i due procedimenti l'ordinanza della Cassazione civile sez. lav.,
05/04/2023, n.9415, secondo la quale: “…pur in presenza di
una legislazione volta ad armonizzare, razionalizzare e
19 semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i
redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei
datori di lavoro, tuttavia, come correttamente evidenziato dalla
Corte d'appello, non sussiste alcuna pregiudiziale tributaria per
l'accertamento della base imponibile a fini contributivi, né una
gerarchia tra organi giudicanti appartenenti a diversi plessi
giurisdizionali, cosicché gli accertamenti in sede tributaria non
sono vincolanti, per il giudice del lavoro, in relazione ai crediti
contributivi dell' , anche se provengono da un medesimo CP_3
verbale ispettivo inviato in ragione delle distinte competenze
facenti capo all' e all'Agenzia delle Entrate.”. CP_3
Conforme è l'impostazione dell'ordinanza della Cassazione
n. 12996/2018, pronunciatasi su un'ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., che espressamente esclude vi sia una
“pregiudizialità” del contenzioso tributario rispetto a quello ordinario in materia previdenziale (ord. Cassazione civile sez.
VI, 24/05/2018, n.12996: “Il motivo è fondato, poiché
l'ordinanza impugnata non è in linea con l'insegnamento - cui
s'intende dare continuità - espresso, tra l'altro, di recente a Cass.
20072/2017 secondo cui "Ai fini della sospensione necessaria
del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità
necessaria tra cause pendenti tra soggetti diversi, seppur legate
tra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta
estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità nei
propri confronti, della relativa decisione"”.
20 Nel medesimo senso si è espressa la sentenza della
Cassazione civile sez. lav. del 26/09/2019, n.24095,
pronunciatasi sull'ipotesi particolare del giudizio tributario definito con una conciliazione ex D.L. n. 98 del 2011, art. 39,
comma 12, conv., con modificazioni, in L. n. 111 del 2011, la quale ha osservato che “la definizione concordata non incide in
alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia e
non importa definitività, propriamente detta, dell'accertamento
compiuto dall'Agenzia ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1,
la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi a CP_3
percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata”).
Anche Cass. n. 17652/2020, pure dettata espressamente in materia di conclusione del giudizio tributario con definizione agevolata, si pone nel solco di tale orientamento richiamandolo espressamente.
La mancanza di reciproco condizionamento tra i due giudizi conduce a ritenere che in quello avente ad oggetto la sussistenza della pretesa contributiva, pur scaturente da un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, il presupposto della stessa, costituito dal maggior reddito, possa, anzi debba, essere accertato indipendentemente dall'esito del giudizio tributario.
Fermo quanto sopra precisato si deve quindi verificare se e quale efficacia probatoria abbia ovvero conservi l'accertamento del maggior reddito effettuato dall'Agenzia delle
Entrate e, in ogni caso, si deve verificare se tale maggior
21 reddito risulti provato in causa.
Riguardo alla portata probatoria dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate la sopra citata sentenza n. 24095
della Sezione lavoro della Suprema Corte del 26/09/2019 ha affermato che: “…20. Ciò nondimeno l'accertamento conserva
valore probatorio che può essere resistito da prove di segno
contrario senza che ciò incida sul riparto dell'onere probatorio.
21. Questa Corte di cassazione (v., fra le altre, Cass. n. 13463
del 2017 e n. 19640 del 2018) ha già avuto modo di affermare
che tale accertamento costituisce, anche in riferimento
all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di
ricognizione del loro avveramento, posto che l'accertamento
interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria
obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici
competenti intervengono con un procedimento amministrativo di
secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato.
22. Come già chiarito da questa Corte (v. Cass. n. 17769 del
2015), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito
dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte,
contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di
provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse
contenuti. 23. Inoltre il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in
attuazione della Legge Delega n. 662 del 1996, al fine di attuare
l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili
fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative
22 procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e
contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3 comma 134, lett. b)) ha
disposto che: "Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione
dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che...
devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si
applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui
redditi".
24. Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i
redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di
controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati
denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei
contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere
successivamente all' . 25. In caso di mancato pagamento CP_3
l' procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle CP_3
entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o
parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997). 26. Si
è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione
e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in
cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate
costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale,
rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di
iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' , CP_3
nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della
riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. Pt_1
anche D.L. n. 70 del 2011, conv., con modificazioni, in L. n. 106
23 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t). 27. Del resto già con Cass. n.
8379 del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di
iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46
del 1999, art. 24, comma 3) l'accertamento, cui la norma si
riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma
anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle
entrate. 28. La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre
affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti
tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017), che in tema di
accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che
all'IVA, la legge - rispettivamente del D.P.R. n. 600 del 1973, art.
39, comma 1 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto
riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle
persone fisiche) ed del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 - dispone
che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false
indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla
base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
29. Pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso
della contribuzione previdenziale), investito della controversia
sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a
valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi
presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in
motivazione, dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in
cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi
che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga
24 tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e
concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova
contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli
artt. 2727 e c.c. e segg. e art. 2697 c.c., comma 2 (v., fra le altre,
Cass. n. 9784 del 2010). 30. Va anche ricordato, per
completezza, che "in tema di prova per presunzioni, il giudice,
posto che deve esercitare la sua discrezionalità
nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da
rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base
della selezione delle risultanze probatorie e del proprio
convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola
necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo,
occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per
scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare,
invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività
parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di
tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano
concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una
valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta
con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi.
Ne consegue che deve ritenersi censurabile, in sede di legittimità,
la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore
indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se
essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria,
25 non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi,
nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore
dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento" (così
Cass. n. 9108 del 2012). 31. In definitiva, dalla portata
presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità
che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente
che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento
stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo. 32. In mancanza
di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato,
evidentemente l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a
rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso
contenuto.”.
Secondo tale insegnamento, quindi, all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate può essere attribuito un valore probatorio di carattere presuntivo, superabile dall'eventuale prova contraria da parte del contribuente che intenda disconoscere tale accertamento.
I principi espressi nella richiamata sentenza della
Suprema Corte sono stati più volte ripresi e confermati dal
Supremo Collegio (Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, n.
3386; Cassazione civile sez. lav., 20/01/2021, n.952;
Cassazione civile sez. trib., 11/06/2024, n.16227), che ha ribadito che il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, “è
26 tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli
elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in
motivazione dei risultati del proprio giudizio e solo in un secondo
momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità,
precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione
della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai
sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, c.c.”.
3.3. Un tanto premesso l'accertamento fiscale da cui è
originata la presente controversia si è sostanziato, in relazione all'anno 2015, in una determinazione di un maggior reddito a carico della LE EI RN & Co. OH, nella misura sopra ricordata.
Considerato che, come già scritto, i due soci della suddetta società, opponenti gli avvisi di addebito dell' , CP_3
rivestono, ai fini del riparto dell'onere della prova, la posizione di convenuti in senso sostanziale, assume centrale importanza,
al fine di determinare l'esito della presente controversia, la verifica in ordine alle modalità con le quali l'Istituto ha assolto all'onere probatorio da cui era gravato.
Ebbene l' ha posto a fondamento degli avvisi di CP_3
addebito esclusivamente il processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate, quale atto-presupposto della pretesa contributiva, senza fornire la documentazione contabile indispensabile per la ricostruzione in questa sede dei fatti costitutivi generatori del maggior reddito.
27 Tale constatazione paralizzano di per sé lo scrutinio nel merito della fondatezza della pretesa contributiva.
Non è possibile, come pretende l'impugnante, emettere,
nei confronti della Guardia di Finanza – Compagnia di DR
un ordine di esibizione avente ad oggetto gli allegati del citato processo verbale di constatazione.
Dalla indispensabilità della esibizione ai fini della decisione della causa – argomentata dall' a pagina 9 CP_3
dell'atto di impugnazione, ove è scritto che “fatture e preventivi o
ordini di acquisto e specifiche dei costi, avrebbero dato conto in
maniera dettagliata delle differenziazioni di imponibile contestate
dalla Guardia di Finanza” - deriva la necessità della prova, a carico dell'istante, di non aver potuto produrre tali documenti per causa ad essa non imputabile.
In relazione a tale aspetto l'ente impugnante nulla allega,
limitandosi a dedurre di avere invano domandato alla Guardia
di Finanza la consegna della documentazione de qua.
In effetti l' ha prodotto in primo grado sub doc. 10 CP_3
della memoria di difensiva, depositata telematicamente il 23
ottobre 2023, la propria email indirizzata alla Guardia di
Finanza- Compagnia di DR, che tuttavia risulta essere stata inviata in data 18 ottobre 2023, quindi solo pochi giorni prima della costituzione nella presente causa, senza che sia stato successivamente rivolto ai militari alcun sollecito, né
inoltrata conforme richiesta all'Agenzia delle Entrate-Direzione
28 provinciale di Bolzano.
L'istanza di esibizione non può dunque essere accolta,
tanto meno nell'esercizio dei poteri officiosi, non essendo comunque ammissibile, attraverso l'ordine di esibizione,
superare le preclusioni processuali previste dall'art. 437 c.p.c.
ovvero dall'art. 345 c.p.c. (Cassazione civile sez. II,
20/06/2011, n.13533), trattandosi comunque di strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde” (Cassazione civile sez. lav.,
24/01/2014, n.1484).
Il potere attribuito al giudice del merito, ai sensi degli artt. 118 e 210 c.p.c., di ordinare, su istanza di parte,
l'acquisizione di prove nel processo, configura infatti un'eccezione al principio generale dell'incidenza sulle parti dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c., che non può
essere esercitato al di fuori delle ipotesi ed oltre i limiti previsti nelle citate disposizioni, sicché, anche nel rito del lavoro, tale richiesta non può essere sostitutiva dell'onere che incombe sulla parte di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice stesso (Cassazione civile sez. lav., 01/03/1983, n.1522;
conforme Cassazione civile sez. lav., 24/03/2004, n.5908).
Per quanto sopra evidenziato tali condizioni non possono considerarsi dimostrate dall'appellante.
In mancanza della documentazione menzionata nel
29 processo verbale di constatazione del 31 agosto 2018 non è
possibile per la Corte svolgere una completa valutazione in ordine alla precisione, gravità e concordanza delle presunzioni poste alla base dell'esito dell'accertamento emesso dall'Agenzia
delle Entrate, poiché è chiaro che i relativi avvisi, da cui sono scaturiti gli avvisi di addebito qui opposti traggono la loro forza probatoria da pretese anomalie e difformità della contabilità
esaminata dai militari della Guardia di Finanza (ordini di vendita, ordini di acquisto dei materiali, fatture ecc.), ma non prodotta in causa.
Per quanto concerne l'istanza di ammissione delle prove testimoniali, essa si scontra, innanzitutto, con la mancanza di una specifica censura della motivazione posta a base dell'ordinanza pronunciata all'udienza del 7 novembre 2023,
con la quale il giudice a quo ha, capitolo per capitolo, esplicitato le ragioni che lo hanno portato a ritenere non ammissibili i capitoli di prova (sul punto v. Cassazione civile sez. II,
22/01/2018, n.1532: “…l'appellante ha l'onere di censurare la
statuizione di rigetto delle istanze istruttorie con uno specifico
motivo di appello, non essendo sufficiente che egli impugni la
sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata
valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice,
perché il giudice d'appello debba necessariamente compiere un
nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza
delle richieste istruttorie disattese in primo grado (arg. da Cass.
30 Sez. L, 27/02/2014, n. 4717; Cass. Sez. 1, 12/03/2014, n.
5715).”).
Confligge, poi, con la possibilità di ammettere la prova per testi, la mancanza in atti degli allegati al processo verbale di constatazione sopra rilevata, posto che i testimoni, al fine di una loro proficua audizione, avrebbero dovuto essere sentiti riguardo ai quantitativi e alla tipologia di merce ordinata, ai preventivi convenuti ed in ordine alle differenze tra le prestazioni effettivamente eseguite e quelle ipotizzate nei documenti contabili citati, con la conseguenza che il difetto di detta documentazione frustra la concludenza della prova.
Si aggiunga, in ogni caso, che non può che essere confermata la valutazione di inammissibilità dell'intera articolazione istruttoria dell'appellante:
− i primi nove capitoli riformulati nell'atto di impugnazione sono per la maggior parte documentali e, per altra parte, non contestati o comunque non pertinenti rispetto al thema
decidendi et probandi;
− il capitolo n. 10) ed il capitolo III) (pag. 14 dell'atto di appello), che non distinguono in alcun modo le singole posizioni, si presentano irrimediabilmente generici;
− i capitoli n. 11), 12), 13) e I) (pag. 14 dell'atto di appello) sono documentali;
31 − il capitolo II) non consente di comprendere a quale
“dichiarazione” venga fatto riferimento e, in ogni caso, è generico.
4. Per quanto detto, l'appello deve essere disatteso, con le sequele di legge dell'accollo all'appellante delle spese inerenti e del suo obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall'
contro Parte_14 [...]
e avverso la sentenza del Giudice del CP_1 Controparte_2
Lavoro del Tribunale di Bolzano n. 25/2024 di data 01.03.2024,
così provvede:
disattende
l'appello;
condanna
l'appellante Parte_15
alla rifusione in favore degli appellati e Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado, liquidate per compensi CP_2
in complessivi euro 6.946,00 (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro
3.470,00 per la fase decisionale) oltre 15% spese generali, iva e
32 cap;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 26 marzo 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere est. Dott.ssa Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
33