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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/11/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IR VITO e dell'avv. FANCIULLACCI FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. IR VITO RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SALVO RICCARDO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato presso il difensore avv. SALVO RICCARDO RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.3.25 ricorreva al Tribunale di Bologna, Parte_1 quale giudice del lavoro, evocando in giudizio l' e chiedendo che: 1) fosse accertato che
CP_1 in capo al ricorrente mancavano i requisiti di abitualità e prevalenza richiesti dalla legge e che in ogni caso il ricorrente era soltanto socio accomandante e che, essendo socio accomandatario della MIDA s.a.s. di Mingarinid s.r.l. unipersonale e C. soltanto la società Mingarinid s.r.l. unipersonale, l'obbligo di inquadramento nella gestione commercianti riferito alla società in accomandita non poteva riguardare la sua persona fisica;
2) fosse accertato che non sussistevano i presupposti di legge per considerare un inquadramento nella gestione commercianti;
3) fosse ordinato all' la cancellazione dell'iscrizione alla Gestione IVS
CP_1 commercianti a partire dalla comunicazione del 2014 fino alla data della pronuncia;
4) fosse accertato lo sgravio di tutti i ruoli esattoriali formati sulla base del predetto inquadramento personale dal 2014 in poi e fosse condannato l' alla restituzione delle somme rateizzate
CP_1 nella misura indicata e comunque nella misura che concretamente versata a titolo di IVS commercianti;
5) fosse condannato l' alla restituzione delle somme versate dal ricorrente
CP_1
pagina 1 di 6 a titolo di contributi previdenziali IVS commercianti fissi e a percentuale a partire dalle date di competenza del 2014 in poi;
6) in subordine, fosse accertata l'illegittimità delle decurtazioni manifestate attraverso restrizione temporali della copertura assicurativa e fosse condannato l' alla corretta ricostruzione dell'estratto contributivo del ricorrente;
7) fosse accertato il
CP_1 suo diritto alla corretta imputazione e copertura dei periodi di contribuzione per i quali sono stati iscritti a ruolo o concretamente effettuati gli addebiti e i pagamenti trimestrali e a percentuale e corrispondentemente condannato l' alla ricostruzione contributiva tenendo
CP_1 conto del computo temporale di imputazione dei versamenti trimestrali e degli altri versamenti risultanti dagli atti di pagamento. Affermava a tal proposito che: 1) dall'8.5.2014 l' lo aveva iscritto d'ufficio, come
CP_1 persona fisica, nella gestione commercianti;
2) era socio amministratore della MingariniD s.r.l. unipersonale costituita il 21.3.11; 3) dal 15.2.02 era altresì socio accomandante della Mida s.a.s. della quale socio accomandatario era la MingariniD s.r.l. unipersonale;
4) l'iscrizione IVS risultava imposta dall' in riferimento alla s.r.l.; 5) non aveva mai gestito gli affari
CP_1
“commerciali” della s.r.l. di cui si era sempre occupato il personale dipendente;
la società gestiva, come una holding, gli affari commerciali della s.a.s. di cui era socio accomandatario, esercitando prevalentemente tutti i poteri di organizzazione e direzione attraverso un proprio staff operativo, quale persona giuridica;
6) l' gli aveva notificato avvisi di addebito e CP_1 lettere di sollecito senza procedere a un'adeguata verifica dei presupposti per l'iscrizione, tanto che nel periodo 2014-2025, il ricorrente aveva effettuato versamenti contributivi all' nella CP_1 misura di €. 54.909,89 a fronte di una pretesa pari a €. 99.019,70; 7) non aveva mai svolto attività commerciale ma solo attività tipiche della carica di amministratore della società MingariniD s.r.l. unipersonale, consistenti nella rappresentanza legale della stessa, nella gestione strategica e amministrativa, nel coordinamento organizzativo delle risorse aziendali, nella stipula di contratti e nella cura dei rapporti istituzionali e bancari. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in CP_1 fatto e in diritto. Affermava anzitutto che: 1) erano in ogni caso prescritti i contributi versati anteriormente al quinquennio decorrente dalla data di notificazione del ricorso;
2) erano comunque irretrattabili tutti gli avvisi di addebito notificatigli e mai opposti, cosicché quei contributi non dovevano essere restituiti. Aggiungeva poi che: 1) il ricorrente era sempre stato socio unico e amministratore unico di una s.r.l. unipersonale, con due dipendenti;
2) fin dal 2014 aveva versato regolarmente i contributi fissi dovuti e aveva percepito dalla società i compensi per l'attività da amministratore, assoggettandoli alla contribuzione nella gestione separata, con applicazione dell'aliquota ridotta (quella per i soggetti già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie); solo dal 2025 era stata applicata l'aliquota piena non sussistendo più la contribuzione da commerciante a seguito della cancellazione al 31.12.2024; 3) aveva presentato annualmente la dichiarazione fiscale Modello Unico, con espressa compilazione del quadro RR ai fini;
il reddito annualmente dichiarato per gli anni dal 2014 in poi nel quadro RR era CP_1 stato ogni anno variato dall'Agenzia , in quanto non congruente con quanto il CP_2 reddito (più alto) indicato nel quadro RH;
in conseguenza delle variazioni applicate al quadro RR da parte dell' , il contribuente aveva ricevuto le relative comunicazioni Controparte_3 dell'esito dei controlli ex art. 36 bis dal 2014 al 2021; 4) aveva ricevuto anche comunicazioni pagina 2 di 6 di debito per la contribuzione a percentuale dovuta, anni 2015, 2016, 2017 e 2018, i quali non erano mai stati contestati;
5) gli avvisi di addebito risultavano in dilazione presso l'
[...]
, con conseguente riconoscimento degli importi dovuti per la posizione Controparte_4 previdenziale da commerciante. Chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 28.10.2025, all'esito della discussione, mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande del ricorrente sono infondate e devono essere rigettate. Deve anzitutto rilevarsi che l'art. 29/1 L. n. 160/75, come novellato dall'art. 1/203 L. n. 662/96, recita: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”. Presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti effettivamente l'attività commerciale e quindi vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo. L'iscrizione è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: 1) la titolarità o la gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
2) la piena responsabilità e i rischi di gestione, a eccezione dei soci di s.r.l.; 3) la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
4) il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Se quindi la regola è che l'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, che di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , non fa scattare il criterio dell'unificazione della posizione previdenziale in CP_1 un'unica gestione secondo l'individuazione dell'attività “prevalente”, rimanendo attività distinte e (sotto questo profilo) autonome. Poiché allo stesso modo resta distinto e autonomo l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa, deve coerentemente ritenersi che ognuna delle due distinte attività debba essere valutata, per la sussistenza dell'obbligo contributivo, secondo gli ordinali criteri. Dunque, la sussistenza di un'attività comportante l'obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti deve essere valutata con i criteri di cui al citato art. 1/203 L. n. 662/96. Per il doppio onere occorre cioè una “coesistenza” di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria. Nella verifica della sussistenza di requisiti di legge possono assumere rilevanza per tale valutazione e, quindi, per la prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta e abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la pagina 3 di 6 complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (ricostruisce in tal senso la fattispecie Cass. civ., VI, n. 873/16). Dunque nella società a responsabilità limitata l'attività dell'amministratore non costituisce – di per sé – attività commerciale, anzi la sola attività di amministrazione fa sorgere l'obbligo all'iscrizione alla gestione separata, sorgendo viceversa quello della doppia iscrizione solo se l'amministratore svolge anche attività esecutiva relativa all'oggetto dell'attività di impresa. Nel caso di specie il ricorrente ha affermato di essere solo amministratore ma di non svolgere alcuna attività all'interno della società e, dunque, ha negato di partecipare direttamente al lavoro societario con un'attività commerciale che sia abituale e prevalente rispetto a quella di amministratore o ad altre. È vero infatti che l'art. 11/12 D.L. n. 78/10, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1/1 L. n. 122/10 prevede che l'art. 1/208 L. n. 662/96 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, che vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' , mentre restano esclusi dall'applicazione del citato art. 1/208 i rapporti di lavoro per CP_1
i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2/26 L. n. 335/95. Nel caso di esercizio di attività in forma d'impresa a opera di commercianti, o artigiani,
o coltivatori diretti, contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione separata di cui al citato art. 2/26 non opera quindi l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente quale prevista dall'art. 1/208 L. n. 662/96 ma è necessaria l'iscrizione a entrambe le gestioni (per tutte Cass. civ., SS. UU., n. 17076/11). Ma è anche vero che perché vi sia l'iscrizione a entrambe le gestioni occorre pur sempre che sussistano i requisiti per l'iscrizione a ciascuna di esse, considerati separatamente, poiché
“ogni attività segue il suo regime previdenziale” (ancora Cass. civ., SS. UU., n. 17076/11) e che quindi ex art. 1/203, lett. c), L. n. 662/96 perché un soggetto sia iscritto anche alla gestione degli esercenti le attività commerciali - è necessario che, fra l'altro, partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”, prevalenza da valutarsi rispetto ad altre attività, anche – eventualmente – a quelle che danno luogo all'iscrizione alla gestione separata. In tal caso è necessario che il soggetto sia iscritto a entrambe le gestioni. Nel caso di specie, deve anzitutto rilevarsi che l'avvenuta iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, ritualmente comunicatagli fin dal 2014, non è mai stata oggetto di impugnazione in sede amministrativa, né giudiziale, se non con il presente giudizio, anzi negli anni successivi il ricorrente ha tenuto una serie di comportamenti che sono tutti accomunati dal presupporre la legittimità dell'iscrizione. A fronte della mancata impugnazione giudiziale del provvedimento reso in sede amministrativa, era suo onere allegare circostanze dalle quali desumere un mutamento dei presupposti di fatto che avevano originato l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti. Se è vero, infatti, che spetta all' dimostrare la sussistenza dei requisiti di prevalenza e CP_5 abitualità per procedere all'iscrizione d'ufficio, non può conseguirne un onere dell' di CP_5 dimostrare la permanenza di tali requisiti per i periodi via via successivi in assenza di pagina 4 di 6 esplicitazione, da parte dell'iscritto, di un mutamento della situazione di fatto tale da far venire meno tali requisiti. In una fattispecie analoga a quella del presente giudizio la Corte di legittimità ha stabilito che: “il ricorrente, pur a fronte del positivo accertamento posto in essere dalla sentenza impugnata sui presupposti per l'iscrizione per l'anno 2008, non ha esplicitato le circostanze dalle quali desumere la permanenza della insussistenza dei presupposti per la configurazione dell'obbligo di iscrizione già oggetto della sentenza passata in giudicato e, dunque, non può invocare l'effetto espansivo automatico del giudicato per annualità successive” (Cass. civ., sez. lav., n. 37561/21). Nel caso in esame, il ricorrente non solo non ha provato alcun elemento da cui desumere l'illegittimità dell'originaria iscrizione o la sopravvenienza di circostanze che ne facessero venir meno i presupposti, ma, al contrario, ha tenuto, successivamente all'iscrizione e per ben undici anni, plurimi comportamenti concludenti che esprimono univocamente la sua volontà di iscrizione non solo alla gestione separata – quale amministratore – ma anche a quella commercianti – per l'attività svolta. Non è infatti contestato ed, comunque, risultante dall'esame dei documenti prodotti dall' che: 1) il ricorrente è sempre stato socio unico e amministratore unico di una s.r.l. CP_1 unipersonale, con due dipendenti;
2) fin dal 2014, iscritto alla gestione commercianti, ha regolarmente versato i contributi fissi dovuti (documento n. 8 di parte resistente) e ha percepito dalla società i compensi per l'attività da amministratore, assoggettandoli alla contribuzione nella gestione separata (documento n, 9 di parte resistente); 3) in tale gestione li ha pagati con applicazione dell'aliquota ridotta, che è quella per i soggetti già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie;
4) solo dal 2025 ha applicato l'aliquota piena, non sussistendo più la contribuzione da commerciante a seguito della cancellazione al 31.12.2024; 5) lo stesso ricorrente ha presentato annualmente la dichiarazione fiscale Modello Unico, con espressa compilazione del quadro RR ai fini;
il reddito annualmente dichiarato per gli anni dal CP_1
2014 in poi nel quadro RR è stato ogni anno variato dall' , in quanto non Controparte_3 congruente con quanto (il reddito più alto) indicato nel quadro RH;
in conseguenza delle variazioni applicate al quadro RR da parte dell' , il ricorrente ha ricevuto Controparte_3 le relative comunicazioni dell'esito dei controlli dal 2014 al 2021 (documenti n. 10 di parte resistente;
6) ha anche ricevuto comunicazioni di debito per la contribuzione a percentuale dovuta, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, comunicazioni mai contestate;
7) ha ricevuto anche alcuni avvisi di addebito, in particolare quattro notificati e non opposti, in dilazione presso l' , con conseguente riconoscimento degli importi dovuti per la Controparte_4 posizione previdenziale da commerciante. Sono tutte circostanze, queste, che - da un lato - risultano dai documenti prodotti dall' (documenti nn. 7, 8, 9 e 10) e - dall'altro - non risultano specificamente contestate CP_1 dal ricorrente che – alla prima udienza – si è limitato a contestare che dalla comunicazione dell'iscrizione alla gestione commercianti (documento n. 3 di parte ricorrente) non emerge la sua domanda all'iscrizione, che sarebbe avvenuta d'ufficio. Ma tale circostanza, in presenza di tutti gli altri elementi, da sola non vale a renderla illegittima. In particolare i versamenti, sia pure parziali, dei contributi, la mancata opposizione agli avvisi di addebito – che rende irretrattabili i suddetti avvisi e dovuti i contributi ivi indicati
– le stesse richieste di rateizzazione per i pagamenti che, pur a fronte della natura indisponibile dell'obbligazione contributiva, valgono quali riconoscimenti del debito ai fini della interruzione della prescrizione (da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 16110/25) – sono tutte circostanze di fatto pagina 5 di 6 che inducono a ritenere che il ricorrente fosse consapevole della necessità dell'ulteriore iscrizione e dei conseguenti obblighi contributivi, proprio in ragione dell'attività commerciale svolta, in aggiunta a quella di amministratore, attività commerciale che da tutti questi elementi può essere ragionevolmente desunta. Né può rilevare la difesa del ricorrente secondo cui la mancata opposizione di alcuni avvisi di addebito non impedisce l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti poiché ciò che rileva nel caso in esame è che la mancata opposizione degli avvisi può essere valutata come elemento che concorre a manifestare la consapevolezza del ricorrente nel dovere essere iscritto alla gestione commercianti, cui i contributi si riferiscono, in ragione dell'attività da lui svolta, ulteriore a quella di amministratore, e conseguentemente nella doverosità del pagamento dei contributi in essi portati. A ciò occorre aggiungere che tale condizione si è protratta per ben undici anni, dal 2014 al 2024 compresi, il consente ragionevolmente di escludere che le menzionate condotte del ricorrente siano state tenute nella consapevolezza erronea di dover essere iscritto alla gestione commercianti, e che invece siano state la conseguenza della consapevolezza della legittimità dell'iscrizione e dei conseguenti crediti contributivi dell' . CP_1
Per tali motivi le domande principali del ricorrente devono essere tutte rigettate.
Quanto a quella subordinata, lamenta il ricorrente l'errata imputazione dei contributi versati ai diversi periodi, evidenziando che l' ritiene coperti da contribuzione periodi CP_1 diversi, e più brevi, di quelli dovuti. E tuttavia nemmeno indica quali sono i periodi che dovrebbero essere coperti da contribuzione e non lo sono o quelli per i quali l' dovrebbe ritenere completa la CP_1 contribuzione e invece la ritiene parziale. Né ciò risulta dalla consulenza tecnica depositata (documento n. 16 di parte ricorrente). Anche tale domanda deve essere rigettata. La particolarità della vicenda trattata consente l'integrale compensazione delle spese di lite. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. La pluralità delle questioni affrontate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 748/25 R. G. LAV. promossa da Parte_1 contro l , in persona del Presidente pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e
[...] CP_1 respinta, così provvede:
- rigetta tutte le domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. Bologna, 28.10.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IR VITO e dell'avv. FANCIULLACCI FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. IR VITO RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SALVO RICCARDO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato presso il difensore avv. SALVO RICCARDO RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.3.25 ricorreva al Tribunale di Bologna, Parte_1 quale giudice del lavoro, evocando in giudizio l' e chiedendo che: 1) fosse accertato che
CP_1 in capo al ricorrente mancavano i requisiti di abitualità e prevalenza richiesti dalla legge e che in ogni caso il ricorrente era soltanto socio accomandante e che, essendo socio accomandatario della MIDA s.a.s. di Mingarinid s.r.l. unipersonale e C. soltanto la società Mingarinid s.r.l. unipersonale, l'obbligo di inquadramento nella gestione commercianti riferito alla società in accomandita non poteva riguardare la sua persona fisica;
2) fosse accertato che non sussistevano i presupposti di legge per considerare un inquadramento nella gestione commercianti;
3) fosse ordinato all' la cancellazione dell'iscrizione alla Gestione IVS
CP_1 commercianti a partire dalla comunicazione del 2014 fino alla data della pronuncia;
4) fosse accertato lo sgravio di tutti i ruoli esattoriali formati sulla base del predetto inquadramento personale dal 2014 in poi e fosse condannato l' alla restituzione delle somme rateizzate
CP_1 nella misura indicata e comunque nella misura che concretamente versata a titolo di IVS commercianti;
5) fosse condannato l' alla restituzione delle somme versate dal ricorrente
CP_1
pagina 1 di 6 a titolo di contributi previdenziali IVS commercianti fissi e a percentuale a partire dalle date di competenza del 2014 in poi;
6) in subordine, fosse accertata l'illegittimità delle decurtazioni manifestate attraverso restrizione temporali della copertura assicurativa e fosse condannato l' alla corretta ricostruzione dell'estratto contributivo del ricorrente;
7) fosse accertato il
CP_1 suo diritto alla corretta imputazione e copertura dei periodi di contribuzione per i quali sono stati iscritti a ruolo o concretamente effettuati gli addebiti e i pagamenti trimestrali e a percentuale e corrispondentemente condannato l' alla ricostruzione contributiva tenendo
CP_1 conto del computo temporale di imputazione dei versamenti trimestrali e degli altri versamenti risultanti dagli atti di pagamento. Affermava a tal proposito che: 1) dall'8.5.2014 l' lo aveva iscritto d'ufficio, come
CP_1 persona fisica, nella gestione commercianti;
2) era socio amministratore della MingariniD s.r.l. unipersonale costituita il 21.3.11; 3) dal 15.2.02 era altresì socio accomandante della Mida s.a.s. della quale socio accomandatario era la MingariniD s.r.l. unipersonale;
4) l'iscrizione IVS risultava imposta dall' in riferimento alla s.r.l.; 5) non aveva mai gestito gli affari
CP_1
“commerciali” della s.r.l. di cui si era sempre occupato il personale dipendente;
la società gestiva, come una holding, gli affari commerciali della s.a.s. di cui era socio accomandatario, esercitando prevalentemente tutti i poteri di organizzazione e direzione attraverso un proprio staff operativo, quale persona giuridica;
6) l' gli aveva notificato avvisi di addebito e CP_1 lettere di sollecito senza procedere a un'adeguata verifica dei presupposti per l'iscrizione, tanto che nel periodo 2014-2025, il ricorrente aveva effettuato versamenti contributivi all' nella CP_1 misura di €. 54.909,89 a fronte di una pretesa pari a €. 99.019,70; 7) non aveva mai svolto attività commerciale ma solo attività tipiche della carica di amministratore della società MingariniD s.r.l. unipersonale, consistenti nella rappresentanza legale della stessa, nella gestione strategica e amministrativa, nel coordinamento organizzativo delle risorse aziendali, nella stipula di contratti e nella cura dei rapporti istituzionali e bancari. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in CP_1 fatto e in diritto. Affermava anzitutto che: 1) erano in ogni caso prescritti i contributi versati anteriormente al quinquennio decorrente dalla data di notificazione del ricorso;
2) erano comunque irretrattabili tutti gli avvisi di addebito notificatigli e mai opposti, cosicché quei contributi non dovevano essere restituiti. Aggiungeva poi che: 1) il ricorrente era sempre stato socio unico e amministratore unico di una s.r.l. unipersonale, con due dipendenti;
2) fin dal 2014 aveva versato regolarmente i contributi fissi dovuti e aveva percepito dalla società i compensi per l'attività da amministratore, assoggettandoli alla contribuzione nella gestione separata, con applicazione dell'aliquota ridotta (quella per i soggetti già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie); solo dal 2025 era stata applicata l'aliquota piena non sussistendo più la contribuzione da commerciante a seguito della cancellazione al 31.12.2024; 3) aveva presentato annualmente la dichiarazione fiscale Modello Unico, con espressa compilazione del quadro RR ai fini;
il reddito annualmente dichiarato per gli anni dal 2014 in poi nel quadro RR era CP_1 stato ogni anno variato dall'Agenzia , in quanto non congruente con quanto il CP_2 reddito (più alto) indicato nel quadro RH;
in conseguenza delle variazioni applicate al quadro RR da parte dell' , il contribuente aveva ricevuto le relative comunicazioni Controparte_3 dell'esito dei controlli ex art. 36 bis dal 2014 al 2021; 4) aveva ricevuto anche comunicazioni pagina 2 di 6 di debito per la contribuzione a percentuale dovuta, anni 2015, 2016, 2017 e 2018, i quali non erano mai stati contestati;
5) gli avvisi di addebito risultavano in dilazione presso l'
[...]
, con conseguente riconoscimento degli importi dovuti per la posizione Controparte_4 previdenziale da commerciante. Chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 28.10.2025, all'esito della discussione, mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande del ricorrente sono infondate e devono essere rigettate. Deve anzitutto rilevarsi che l'art. 29/1 L. n. 160/75, come novellato dall'art. 1/203 L. n. 662/96, recita: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”. Presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti effettivamente l'attività commerciale e quindi vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo. L'iscrizione è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: 1) la titolarità o la gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
2) la piena responsabilità e i rischi di gestione, a eccezione dei soci di s.r.l.; 3) la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
4) il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Se quindi la regola è che l'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, che di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , non fa scattare il criterio dell'unificazione della posizione previdenziale in CP_1 un'unica gestione secondo l'individuazione dell'attività “prevalente”, rimanendo attività distinte e (sotto questo profilo) autonome. Poiché allo stesso modo resta distinto e autonomo l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa, deve coerentemente ritenersi che ognuna delle due distinte attività debba essere valutata, per la sussistenza dell'obbligo contributivo, secondo gli ordinali criteri. Dunque, la sussistenza di un'attività comportante l'obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti deve essere valutata con i criteri di cui al citato art. 1/203 L. n. 662/96. Per il doppio onere occorre cioè una “coesistenza” di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria. Nella verifica della sussistenza di requisiti di legge possono assumere rilevanza per tale valutazione e, quindi, per la prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta e abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la pagina 3 di 6 complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (ricostruisce in tal senso la fattispecie Cass. civ., VI, n. 873/16). Dunque nella società a responsabilità limitata l'attività dell'amministratore non costituisce – di per sé – attività commerciale, anzi la sola attività di amministrazione fa sorgere l'obbligo all'iscrizione alla gestione separata, sorgendo viceversa quello della doppia iscrizione solo se l'amministratore svolge anche attività esecutiva relativa all'oggetto dell'attività di impresa. Nel caso di specie il ricorrente ha affermato di essere solo amministratore ma di non svolgere alcuna attività all'interno della società e, dunque, ha negato di partecipare direttamente al lavoro societario con un'attività commerciale che sia abituale e prevalente rispetto a quella di amministratore o ad altre. È vero infatti che l'art. 11/12 D.L. n. 78/10, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1/1 L. n. 122/10 prevede che l'art. 1/208 L. n. 662/96 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, che vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' , mentre restano esclusi dall'applicazione del citato art. 1/208 i rapporti di lavoro per CP_1
i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2/26 L. n. 335/95. Nel caso di esercizio di attività in forma d'impresa a opera di commercianti, o artigiani,
o coltivatori diretti, contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione separata di cui al citato art. 2/26 non opera quindi l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente quale prevista dall'art. 1/208 L. n. 662/96 ma è necessaria l'iscrizione a entrambe le gestioni (per tutte Cass. civ., SS. UU., n. 17076/11). Ma è anche vero che perché vi sia l'iscrizione a entrambe le gestioni occorre pur sempre che sussistano i requisiti per l'iscrizione a ciascuna di esse, considerati separatamente, poiché
“ogni attività segue il suo regime previdenziale” (ancora Cass. civ., SS. UU., n. 17076/11) e che quindi ex art. 1/203, lett. c), L. n. 662/96 perché un soggetto sia iscritto anche alla gestione degli esercenti le attività commerciali - è necessario che, fra l'altro, partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”, prevalenza da valutarsi rispetto ad altre attività, anche – eventualmente – a quelle che danno luogo all'iscrizione alla gestione separata. In tal caso è necessario che il soggetto sia iscritto a entrambe le gestioni. Nel caso di specie, deve anzitutto rilevarsi che l'avvenuta iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, ritualmente comunicatagli fin dal 2014, non è mai stata oggetto di impugnazione in sede amministrativa, né giudiziale, se non con il presente giudizio, anzi negli anni successivi il ricorrente ha tenuto una serie di comportamenti che sono tutti accomunati dal presupporre la legittimità dell'iscrizione. A fronte della mancata impugnazione giudiziale del provvedimento reso in sede amministrativa, era suo onere allegare circostanze dalle quali desumere un mutamento dei presupposti di fatto che avevano originato l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti. Se è vero, infatti, che spetta all' dimostrare la sussistenza dei requisiti di prevalenza e CP_5 abitualità per procedere all'iscrizione d'ufficio, non può conseguirne un onere dell' di CP_5 dimostrare la permanenza di tali requisiti per i periodi via via successivi in assenza di pagina 4 di 6 esplicitazione, da parte dell'iscritto, di un mutamento della situazione di fatto tale da far venire meno tali requisiti. In una fattispecie analoga a quella del presente giudizio la Corte di legittimità ha stabilito che: “il ricorrente, pur a fronte del positivo accertamento posto in essere dalla sentenza impugnata sui presupposti per l'iscrizione per l'anno 2008, non ha esplicitato le circostanze dalle quali desumere la permanenza della insussistenza dei presupposti per la configurazione dell'obbligo di iscrizione già oggetto della sentenza passata in giudicato e, dunque, non può invocare l'effetto espansivo automatico del giudicato per annualità successive” (Cass. civ., sez. lav., n. 37561/21). Nel caso in esame, il ricorrente non solo non ha provato alcun elemento da cui desumere l'illegittimità dell'originaria iscrizione o la sopravvenienza di circostanze che ne facessero venir meno i presupposti, ma, al contrario, ha tenuto, successivamente all'iscrizione e per ben undici anni, plurimi comportamenti concludenti che esprimono univocamente la sua volontà di iscrizione non solo alla gestione separata – quale amministratore – ma anche a quella commercianti – per l'attività svolta. Non è infatti contestato ed, comunque, risultante dall'esame dei documenti prodotti dall' che: 1) il ricorrente è sempre stato socio unico e amministratore unico di una s.r.l. CP_1 unipersonale, con due dipendenti;
2) fin dal 2014, iscritto alla gestione commercianti, ha regolarmente versato i contributi fissi dovuti (documento n. 8 di parte resistente) e ha percepito dalla società i compensi per l'attività da amministratore, assoggettandoli alla contribuzione nella gestione separata (documento n, 9 di parte resistente); 3) in tale gestione li ha pagati con applicazione dell'aliquota ridotta, che è quella per i soggetti già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie;
4) solo dal 2025 ha applicato l'aliquota piena, non sussistendo più la contribuzione da commerciante a seguito della cancellazione al 31.12.2024; 5) lo stesso ricorrente ha presentato annualmente la dichiarazione fiscale Modello Unico, con espressa compilazione del quadro RR ai fini;
il reddito annualmente dichiarato per gli anni dal CP_1
2014 in poi nel quadro RR è stato ogni anno variato dall' , in quanto non Controparte_3 congruente con quanto (il reddito più alto) indicato nel quadro RH;
in conseguenza delle variazioni applicate al quadro RR da parte dell' , il ricorrente ha ricevuto Controparte_3 le relative comunicazioni dell'esito dei controlli dal 2014 al 2021 (documenti n. 10 di parte resistente;
6) ha anche ricevuto comunicazioni di debito per la contribuzione a percentuale dovuta, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, comunicazioni mai contestate;
7) ha ricevuto anche alcuni avvisi di addebito, in particolare quattro notificati e non opposti, in dilazione presso l' , con conseguente riconoscimento degli importi dovuti per la Controparte_4 posizione previdenziale da commerciante. Sono tutte circostanze, queste, che - da un lato - risultano dai documenti prodotti dall' (documenti nn. 7, 8, 9 e 10) e - dall'altro - non risultano specificamente contestate CP_1 dal ricorrente che – alla prima udienza – si è limitato a contestare che dalla comunicazione dell'iscrizione alla gestione commercianti (documento n. 3 di parte ricorrente) non emerge la sua domanda all'iscrizione, che sarebbe avvenuta d'ufficio. Ma tale circostanza, in presenza di tutti gli altri elementi, da sola non vale a renderla illegittima. In particolare i versamenti, sia pure parziali, dei contributi, la mancata opposizione agli avvisi di addebito – che rende irretrattabili i suddetti avvisi e dovuti i contributi ivi indicati
– le stesse richieste di rateizzazione per i pagamenti che, pur a fronte della natura indisponibile dell'obbligazione contributiva, valgono quali riconoscimenti del debito ai fini della interruzione della prescrizione (da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 16110/25) – sono tutte circostanze di fatto pagina 5 di 6 che inducono a ritenere che il ricorrente fosse consapevole della necessità dell'ulteriore iscrizione e dei conseguenti obblighi contributivi, proprio in ragione dell'attività commerciale svolta, in aggiunta a quella di amministratore, attività commerciale che da tutti questi elementi può essere ragionevolmente desunta. Né può rilevare la difesa del ricorrente secondo cui la mancata opposizione di alcuni avvisi di addebito non impedisce l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti poiché ciò che rileva nel caso in esame è che la mancata opposizione degli avvisi può essere valutata come elemento che concorre a manifestare la consapevolezza del ricorrente nel dovere essere iscritto alla gestione commercianti, cui i contributi si riferiscono, in ragione dell'attività da lui svolta, ulteriore a quella di amministratore, e conseguentemente nella doverosità del pagamento dei contributi in essi portati. A ciò occorre aggiungere che tale condizione si è protratta per ben undici anni, dal 2014 al 2024 compresi, il consente ragionevolmente di escludere che le menzionate condotte del ricorrente siano state tenute nella consapevolezza erronea di dover essere iscritto alla gestione commercianti, e che invece siano state la conseguenza della consapevolezza della legittimità dell'iscrizione e dei conseguenti crediti contributivi dell' . CP_1
Per tali motivi le domande principali del ricorrente devono essere tutte rigettate.
Quanto a quella subordinata, lamenta il ricorrente l'errata imputazione dei contributi versati ai diversi periodi, evidenziando che l' ritiene coperti da contribuzione periodi CP_1 diversi, e più brevi, di quelli dovuti. E tuttavia nemmeno indica quali sono i periodi che dovrebbero essere coperti da contribuzione e non lo sono o quelli per i quali l' dovrebbe ritenere completa la CP_1 contribuzione e invece la ritiene parziale. Né ciò risulta dalla consulenza tecnica depositata (documento n. 16 di parte ricorrente). Anche tale domanda deve essere rigettata. La particolarità della vicenda trattata consente l'integrale compensazione delle spese di lite. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. La pluralità delle questioni affrontate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 748/25 R. G. LAV. promossa da Parte_1 contro l , in persona del Presidente pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e
[...] CP_1 respinta, così provvede:
- rigetta tutte le domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. Bologna, 28.10.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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