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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 07/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1210/2024 del R.G. Trib. in data 26/6/24, promossa d a
- , nato a [...] il [...] e residente a [...]; Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Maria Lanza e dall'avv. C.F._1
Alessia Cucchetto
a t t o r e
c o n t r o
- , nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Spagnol;
C.F._2
c o n v e n u t a
avente per oggetto: divisione di beni non caduti in successione trattenuta in decisione all'udienza del 6/2/25, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per parte attrice: “si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate”;
- per parte convenuta: “si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto lo scioglimento della Parte_1
comunione ordinaria sull'immobile acquistato in comproprietà con la ex moglie, chiedendone l'assegnazione, con conguaglio a favore della convenuta.
Si è ritualmente costituita aderendo alla domanda di scioglimento della Controparte_1
comunione e chiedendo la divisione in natura del bene, del quale, in caso di accertata indivisibilità,
ha chiesto l'assegnazione per sé, con conguaglio a favore dell'attore.
Nell'udienza di comparizione delle parti di data 6/12/24 sono emersi i presupposti di una possibile conciliazione, nei seguenti termini: assegnazione del bene all'attore, con accollo del mutuo dalla data del trasferimento, e liquidazione della quota della convenuta per l'importo omnicomprensivo di
37.500 euro, a spese compensate. Conseguentemente, le parti hanno chiesto un rinvio, per formalizzare l'accordo in via stragiudiziale.
Con le note depositate in sostituzione della successiva udienza, entrambe le parti hanno dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'accordo nei termini prospettati in udienza e della sua formalizzazione avanti a un notaio, per cui hanno concordemente chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, a spese compensate. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Non resta che rilevare in questa sede la cessata la materia del contendere, avendo le parti attestato di essersi conciliate in via stragiudiziale, stipulando un atto pubblico divisionale.
L'accordo transattivo raggiunto tra le parti ha compreso la regolamentazione delle spese di lite, di cui ha previsto l'integrale compensazione, per cui va disposto in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1210/2024 R.G., così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, il 7.2.2025
Il Giudice
2 dott. Giorgio Cozzarini
3
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1210/2024 del R.G. Trib. in data 26/6/24, promossa d a
- , nato a [...] il [...] e residente a [...]; Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Maria Lanza e dall'avv. C.F._1
Alessia Cucchetto
a t t o r e
c o n t r o
- , nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Spagnol;
C.F._2
c o n v e n u t a
avente per oggetto: divisione di beni non caduti in successione trattenuta in decisione all'udienza del 6/2/25, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per parte attrice: “si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate”;
- per parte convenuta: “si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto lo scioglimento della Parte_1
comunione ordinaria sull'immobile acquistato in comproprietà con la ex moglie, chiedendone l'assegnazione, con conguaglio a favore della convenuta.
Si è ritualmente costituita aderendo alla domanda di scioglimento della Controparte_1
comunione e chiedendo la divisione in natura del bene, del quale, in caso di accertata indivisibilità,
ha chiesto l'assegnazione per sé, con conguaglio a favore dell'attore.
Nell'udienza di comparizione delle parti di data 6/12/24 sono emersi i presupposti di una possibile conciliazione, nei seguenti termini: assegnazione del bene all'attore, con accollo del mutuo dalla data del trasferimento, e liquidazione della quota della convenuta per l'importo omnicomprensivo di
37.500 euro, a spese compensate. Conseguentemente, le parti hanno chiesto un rinvio, per formalizzare l'accordo in via stragiudiziale.
Con le note depositate in sostituzione della successiva udienza, entrambe le parti hanno dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'accordo nei termini prospettati in udienza e della sua formalizzazione avanti a un notaio, per cui hanno concordemente chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, a spese compensate. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Non resta che rilevare in questa sede la cessata la materia del contendere, avendo le parti attestato di essersi conciliate in via stragiudiziale, stipulando un atto pubblico divisionale.
L'accordo transattivo raggiunto tra le parti ha compreso la regolamentazione delle spese di lite, di cui ha previsto l'integrale compensazione, per cui va disposto in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1210/2024 R.G., così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, il 7.2.2025
Il Giudice
2 dott. Giorgio Cozzarini
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