Art. 1.
I contributi dello Stato e degli Enti locali istituiti dalla legge 28 giugno 1956, n. 704 , a favore degli Enti autonomi "La Biennale di Venezia", "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna (Triennale di Milano)" ed "Esposizione nazionale quadriennale di Roma" per gli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59 e 1959-60, prorogati con legge 21 aprile 1962, n. 210 , per gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, sono ulteriormente prorogati per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.
I contributi dello Stato e degli Enti locali istituiti dalla legge 28 giugno 1956, n. 704 , a favore degli Enti autonomi "La Biennale di Venezia", "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna (Triennale di Milano)" ed "Esposizione nazionale quadriennale di Roma" per gli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59 e 1959-60, prorogati con legge 21 aprile 1962, n. 210 , per gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, sono ulteriormente prorogati per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.